Dichiarazione comune Clausole campione

Dichiarazione comune. Le Parti si danno reciprocamente atto che le condizioni contrattuali pattuite in occasione del presente rinnovo non si cumulano con diversi trattamenti già previsti allo stesso titolo a livello aziendale
Dichiarazione comune. Le Parti si danno reciprocamente atto che le condizioni contrattuali di cui alle lettere A), B), C), D) e E) del presente articolo non si cumulano con diversi trattamenti già previsti allo stesso titolo a livello aziendale, ferme restando, ove esistenti, condizioni di miglior favore.
Dichiarazione comune. Le parti, riaffermando lo specifico ruolo delle piccole e medie imprese rappresentate da UNIONMECCANICA, intendono stabilire, con il presente contratto e con la costituzione dell'Osservatorio, nuove relazioni industriali per facilitare una ordinata e corretta gestione delle relazioni sindacali all'interno delle unità produttive.
Dichiarazione comune. Le parti si danno reciprocamente atto che:
Dichiarazione comune. Al fine di favorire il ricongiungimento familiare nei Paesi d'origine dei lavoratori extracomunitari, le aziende considereranno con la massima attenzione, tenuto conto delle esigenze tecnico-organizzative, le richieste, in tal senso motivate, dei singoli lavoratori di usufruire di periodi continuativi di assenza dal lavoro attraverso l'utilizzo, oltre che delle ferie, anche degli altri permessi retribuiti previsti dal contratto eventualmente disponibili.
Dichiarazione comune. I termini temporali per la conservazione del posto vanno considerati indipendentemente dalla data di entrata in vigore del presente contratto.
Dichiarazione comune. Le Parti si danno reciprocamente atto che con la regolamentazione di cui al presente articolo si è data piena attuazione al disposto della Legge 13 maggio 1985, n.190 per quanto riguarda i “quadri”
Dichiarazione comune. Le parti, nel convenire sull'utilità di procedere ad un ulteriore rafforzamento del sistema di relazioni sindacali in atto nelle aziende che applicano il vigente c.c.n.l., attraverso la costituzione di un compiuto sistema partecipativo in sede di categoria fondato anche sulla bilateralità, concordano di istituire un "Gruppo di lavoro" entro il 31 gennaio 2011 quale idonea sede di analisi, verifica, confronto e proposta che, nel corso della vigenza del presente c.c.n.l., dovrà presentare alle parti medesime un progetto riguardante la fattibilità di poter attivare un Organismo bilaterale nei settori dell'industria dei laterizi e dei manufatti cementizi. Tale gruppo di lavoro sarà formato da 3 rappresentanti delle Organizzazioni sindacali e da 3 rappresentanti dell'ANIEM. Il progetto elaborato congiuntamente dal citato gruppo di lavoro paritetico dovrà contenere una proposta da sottoporre alle parti stipulanti su: - i presupposti giuridici e gli adempimenti propedeutici all'operatività dell'eventuale Organismo bilaterale; - gli aspetti costitutivi, organizzativi e funzionali dell'eventuale Organismo bilaterale; - i compiti e l'individuazione delle materie di attribuzione quali il mercato del lavoro, la formazione professionale, la sicurezza sul lavoro, il "welfare" integrativo e la responsabilità sociale di impresa; - il coordinamento con i compiti e le funzioni oggi attribuite dal presente c.c.n.l. all'Osservatorio dei settori laterizi e manufatti cementizi; - misure e modalità di finanziamento; - i temi della partecipazione nelle sue diverse forme, pure economica, in quanto può contribuire a migliorare e rafforzare la collaborazione dei lavoratori nell'impresa, anche attraverso il monitoraggio e lo studio dell'evoluzione legislativa, comunitaria e nazionale.
Dichiarazione comune. Le Parti si danno reciprocamente atto che le condizioni contrattuali pat- tuite in occasione del presente rinnovo non si cumulano con diversi tratta- menti già previsti allo stesso titolo a livello aziendale
Dichiarazione comune. Ai lavoratori a domicilio si applicano le discipline di cui agli artt. 15, 16 e 17, Sezione quarta, Titolo IV.