Dichiarazione congiunta Clausole campione
Dichiarazione congiunta. Con particolare riferimento alla fase di avvio del secondo livello di contrattazione territoriale, ed al fine di evitare che, a seguito di esso, possano verificarsi fenomeni di concorrenza sleale fra le aziende del settore, le parti riconfermano l'impegno, reciprocamente assunto con il rinnovo del c.c.n.l. 3 novembre 1994, a svolgere ogni azione, nei riguardi del Governo, tendente all'emanazione di un apposito provvedimento legislativo che estenda l'efficacia generalizzata del sistema normativo contrattuale in tutte le sue articolazioni, in coerenza con quanto stabilito al punto 5, lett. f), dell'accordo del 23 luglio 1993. Le Organizzazioni sindacali dei lavoratori si impegnano, in particolare, a supportare la propria azione anche attraverso l'intervento diretto delle rispettive Confederazioni CGIL, CISL e UIL.
Dichiarazione congiunta. Con particolare riferimento alla fase di avvio del secondo livello di contrattazione territoriale, ed al fine di evitare che, a seguito di esso, possano verificarsi fenomeni di concorrenza sleale fra le aziende del settore, le parti riconfermano l'impegno, reciprocamente già assunto nei precedenti rinnovi del c.c.n.l. 3 novembre 1994, a svolgere ogni azione, nei riguardi del Governo, tendente all'emanazione di un apposito provvedimento legislativo che estenda l'efficacia generalizzata del sistema normativo contrattuale in tutte le sue articolazioni.
Dichiarazione congiunta. Al fine di favorire la normalizzazione delle condizioni di impiego della manodopera e di concorrenza tra le imprese, le Organizzazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori aderenti alle parti stipulanti il presente accordo potranno assumere a base la retribuzione di cui sopra per richiedere congiuntamente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali l'adozione di apposite tabelle di retribuzione medie agli effetti del calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale ai sensi dell'art. 6 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636 e dell'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797.
Dichiarazione congiunta. Le parti, al fine di garantire la normalizzazione delle condizioni concorrenziali tra le aziende, richiedono al Governo l'adozione di un provvedimento legislativo finalizzato alla generalizzazione del presente sistema normativo contrattuale, anche con riferimento al regime contributivo stabilito per la contrattazione di secondo livello. Le parti stipulanti convengono che qualsiasi riduzione di oneri o qualsiasi trattamento di miglior favore che una delle parti stipulanti il presente contratto dovesse concedere posteriormente alla stipula del presente contratto ad una qualsiasi altra Organizzazione, è automaticamente esteso anche alle parti stipulanti il presente contratto.
Dichiarazione congiunta. Confindustria e ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ confermano che le tutele di cui all'art. 15 sono state da sempre considerate applicabili, alle condizioni e con i limiti ivi stabiliti, anche nei confronti del dirigente cui sia stata contestata una responsabilità per danno erariale.
Dichiarazione congiunta. 1. I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, eventualmente eletti antecedentemente alla stipula del presente accordo, non decadono in ragione dello stesso.
Dichiarazione congiunta. Nell’ottica di perseguire la parità di trattamento tra i lavoratori della Pubblica Amministrazione, le parti concordano sulla opportunità che per sostenere le adesioni al Fondo nei primi anni di gestione venga riconosciuta, anche ai dipendenti dei comparti e delle aree dirigenziali destinatarie del presente accordo, la quota aggiuntiva di incentivazione dell’1% per primo anno e dello 0.5% per il secondo anno. Nell’ambito dei rispettivi ruoli e competenze, le parti porranno in essere ogni utile iniziativa per sollecitare i necessari provvedimenti ed indirizzi. Le Parti si impegnano ad un sollecito avvio e conclusione della specifica trattativa in materia, per l’integrazione del presente Accordo, a seguito del perfezionamento e formalizzazione dei necessari atti di indirizzo dei Comitati di Settore interessati. Le parti si impegnano altresì ad una verifica per l’adeguamento delle voci retributive che attualmente sono prese a base di calcolo del TFR alle discipline contrattuali intervenute successivamente alla loro definizione, secondo gli indirizzi formulati e formalizzati dai Comitati di settore, nel rispetto delle regole sulle procedure di contrattazione collettiva di cui al D.Lgs.n.165/2001.
Dichiarazione congiunta. Le parti in considerazione del carattere di importanza che nel Settore assume la disciplina di cui all’articolo 77 “Flessibilità dell’Orario, concordano sulla opportunità che, nell’ambito del confronto a livello di Area Professionale e/o a livello di Area Professionale Omogenea, vengano ricercate e possibilmente definite specifiche modalità di applicazione del su citato articolo 77 che permettano l’istituzione della “Banca delle Ore” quale funzionale strumento in cui possano essere depositate, in tutto o in parte, anche le ore spettanti e derivanti da altre norme contrattuali, prevedendo, per la loro fruizione, una apposita regolamentazione. Accordi territoriali e/o di studio professionale e/o aziendale attraverso le rappresentanze sindacali aziendali (RSA), se costituite, oppure con le organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL, possono prevedere diverse modalità in materia di flessibilità di orario di lavoro.
Dichiarazione congiunta. Le parti, nel confermare il contenuto e gli impegni assunti con la dichiarazione in calce all’art. 14 parte prima Norme generali, per quanto concerne particolare “l’esigenza di esaminare congiuntamente i fenomeni di riduzione dell’occupazione per identificare le cause e contribuire a limitare i riflessi dannosi”, rilevano che la complessa ed articolata operazione di rinnovo contrattuale definita con il presente accordo, ha avuto tra i temi centrali affrontati e risolti, anche quello relativo alla stabilità economico-finanziara del Fondo Casella. Le parti, infatti, hanno considerato come riferimento per le politiche gestionali del settore le valutazioni tecnico attuariali relative alle condizioni di equilibrio del Fondo nel periodo 1999-2012 in connessione al rapporto tra il numero della popolazione occupata e livello dell’aliquota contributiva di solidarietà necessario alla copertura degli oneri pensionistici impegnati nel periodo indicato. L’aumento del 2,25% della suddetta aliquota contributiva ripristina l’equilibrio finanziario del Fondo Casella, secondo le previsioni attuariali, equilibrio che, peraltro, sarà possibile mantenere invertendo l’andamento occupazionale rispetto a quello registrato nell’ultimo quinquennio e ciò utilizzando anche gli strumenti attivati per il contenimento del costo del lavoro onde favorire nuova occupazione. La vigente aliquota contributiva di solidarietà (10,75%) a carico delle aziende, prevista dall’art. 4 della parte quinta del contratto nazionale di lavoro 22 luglio 1999, è elevata: - all’11,75% a decorrere dal 1° gennaio 2001 - al 12,75% a decorrere dal 1° gennaio 2002. Resta invariata la misura dell’aliquota di capitalizzazione fissata al 3,80% comprensiva della quota a carico del dipendente dello 0,50%. Le parti entro il 30 settembre 2001 concorderanno gli interventi correttivi della normativa regolamentare del Fondo idonei ad assicurare prospettive di maggior equilibrio gestionale dello stesso, ivi compresa la modifica della normativa dell’art. 20 bis – prepensionamento – per allineare l’integrazione dell’anzianità contributiva del trattamento di pensionamento ai criteri fissati dalla nuova legge dell’editoria (da 5 a 3 anni). La vigente aliquota di solidarietà a carico delle aziende per il finanziamento del Fondo Nazionale Previdenza per i lavoratori dei giornali quotidiani è elevata: - al 13,75% a decorrere dal 1 giugno 2003; Resta invariata la misura dell’aliquota di capitalizzazione fissata al 3,80% comprensiva ...
Dichiarazione congiunta. Le parti, allo scopo di operare nella massima trasparenza, dichiarano l’impegno a portare a conoscenza di tutti gli addetti al Settore le modalità di iscrizione alla “Cassa” ed il suo funzionamento (regolamento), il Piano Sanitario, le modalità di richiesta delle prestazioni e le condizioni per esercitare il diritto delle stesse. Per tale impegno, le parti, nel mentre predisporranno specifici allegati al presente CCNL, rendono noto che nel sito della “Cassa” ww,▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ è già possibile trovare tutte le informazioni.
