Common use of Retribuzione di posizione e di risultato Clause in Contracts

Retribuzione di posizione e di risultato. 1. La retribuzione di posizione dei dirigenti medici e veterinari già di I e II livello, a rapporto di lavoro non esclusivo, è così costituita: a) componente fissa come da tabella all. 1 del C.C.N.L. 5 dicembre 1996, II biennio economico 1996 - 1997, nella misura ridotta dall'art. 5 dello stesso contratto. Detta riduzione - ove l'opzione sia stata espressa in applicazione del D.Lgs. n. 229 del 1999, decorre da tale ultima data; b) parte variabile in godimento ridotta del 50% . Tale riduzione si applica anche ai dirigenti indicati nell'art. 44, comma 6) limitatamente alla parte - eccedente il minimo contrattuale di cui alla tabella allegato 1 al C.C.N.L. del 5 dicembre 1996 - secondo biennio economico 1996 - 1997 - eventualmente ridefinita in azienda. 2. Per la componente fissa della retribuzione di posizione, ferma rimanendo in ogni caso la riduzione di cui al comma 1, lett. a), valgono le salvaguardie previste dall'art. 39. 3. Ai dirigenti medici e veterinari già di II livello ad incarico quinquennale di cui agli artt. 44 commi 5 e 6 e 45 non compete più lo specifico trattamento economico attribuito ai sensi dell'art. 58 del C.C.N.L. 5 dicembre 1996. 4. Ai dirigenti del comma 1 non spetta la retribuzione di risultato. 5. La riduzione di cui al comma 1, lett. b) e quella del comma 4 decorrono dal 1 luglio 1999. Quella del comma 3 decorre dal 1 luglio 2000. 6. Le risorse relative alle riduzioni previste dai commi 1 e 4 concorrono al finanziamento dell'indennità di esclusività di cui all'art. 42 e, pertanto, i fondi di provenienza delle voci citate - art. 50 e 52 - sono conseguentemente ridotti di pari importo. Le risorse del comma 3 confluiscono nel fondo di cui all'art. 50 . 7. Le aziende provvederanno al recupero delle competenze non più spettanti ai dirigenti a rapporto di lavoro non esclusivo dal 1 luglio 1999 mediante gli opportuni conguagli con gli incrementi del presente contratto. Esclusivamente per lo specifico trattamento economico è consentita l'eventuale rateizzazione in non più di sei soluzioni mensili.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Retribuzione di posizione e di risultato. 1. Alla dipendente a cui è conferita l’AP compete ad integrazione, una retribuzione di posizione ed una retribuzione di risultato. 2. La retribuzione di posizione dei dirigenti medici dell’AP è pari a € 9.000,00 annui lordi per tredici mensilità. Essa spetta anche nei periodi di astensione obbligatoria dal lavoro e veterinari già di I assenza per ferie. Qualora l'incarico sia inferiore all'anno o nel caso lo stesso venga revocato, la retribuzione di posizione spetta in proporzione ai mesi e II livelloai giorni di durata dell'incarico. 3. La retribuzione di risultato, a rapporto di lavoro non esclusivoinvece, è così costituitacommisurata ai risultati effettivamente conseguiti e alla retribuzione di posizione prevista. Nelle ipotesi di astensione obbligatoria dal lavoro e di assenza per ferie, l’erogazione della predetta indennità è subordinata al raggiungimento degli obiettivi predefiniti. Essa varia tra il dieci per cento ed il trenta per cento (art. 10 CCNL 22/1/2004) ed è corrisposta a seguito di valutazione annuale nel rispetto della procedura di cui all’art. 13 del Regolamento Istituzione area PO e AP e, comunque, entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento. 4. Le retribuzioni di posizione e di risultato di cui al presente articolo rappresentano il trattamento economico accessorio del personale incaricato di alta professionalità, con carattere totalmente assorbente: a) componente fissa come da tabella all. 1 del C.C.N.L. 5 dicembre 1996, II biennio economico 1996 - 1997, nella misura ridotta dall'art. 5 dello stesso contratto. Detta riduzione - ove l'opzione sia stata espressa in applicazione del D.Lgs. n. 229 del 1999, decorre da tale ultima datadi ogni competenza accessoria ed indennità di qualsivoglia natura previste dal vigente CCNL; b) parte variabile in godimento ridotta del 50% . Tale riduzione si applica anche ai dirigenti indicati nell'art. 44, comma 6) limitatamente alla parte - eccedente il minimo contrattuale compenso previsto per prestazioni di cui alla tabella allegato 1 al C.C.N.L. del 5 dicembre 1996 - secondo biennio economico 1996 - 1997 - eventualmente ridefinita in aziendalavoro straordinario e dell’applicazione di istituti sostitutivi di detto compenso (riposo compensativo). 25. Per la componente fissa della retribuzione Le uniche eccezioni al principio dell’onnicomprensività del trattamento riguardano, se dovute: a) i compensi connessi agli incarichi di posizioneprogettazione, ferma rimanendo in ogni caso la riduzione di cui al comma 1, lett. a), valgono le salvaguardie previste dall'art. 39. 3. Ai dirigenti medici e veterinari già di II livello ad incarico quinquennale di cui agli artt. 44 commi 5 e 6 e 45 non compete più lo specifico trattamento economico attribuito ai sensi dell'art. 58 92, comma 5, del C.C.N.L. 5 dicembre 1996.d.lgs. n. 163/2006; 4b) i compensi per i legali dell’Avvocatura civica, ai sensi dell’art. Ai dirigenti 27 CCNL 14.9.2000; c) i compensi per lo straordinario elettorale e dei compensi Istat, ai sensi dell’art. 39, comma 2, del comma 1 non spetta la retribuzione CCNL del 14.9.2000; d) l'indennità di risultato. 5vigilanza prevista dall'art. La riduzione di cui al 37 comma 1, lett. b) e quella del comma 4 decorrono dal 1 luglio 1999CCNL del 6.7.1995, ai sensi dell’art. Quella 35 del comma 3 decorre dal 1 luglio 2000.CCNL del 14.9.2000; 6e) i compensi per lavoro straordinario elettorale prestato nel giorno del riposo settimanale, ai sensi dell’art. Le risorse relative alle riduzioni previste dai commi 1 e 4 concorrono al finanziamento dell'indennità di esclusività di cui all'art16 del CCNL del 5.10.2001; f) i compensi per lavoro straordinario connesso a calamità naturali, ai sensi dell'art. 42 e, pertanto, 40 del CCNL del 22.1.2004; g) i fondi di provenienza delle voci citate - compensi (art. 50 e 52 - sono conseguentemente ridotti di pari importo. Le risorse 6 del comma 3 confluiscono nel fondo di cui all'art. 50 CCNL del 9.5.2006) connessi ai progetti per condono edilizio, secondo le disposizioni della legge n. 326/2003. 7. Le aziende provvederanno al recupero delle competenze non più spettanti ai dirigenti a rapporto di lavoro non esclusivo dal 1 luglio 1999 mediante gli opportuni conguagli con gli incrementi del presente contratto. Esclusivamente per lo specifico trattamento economico è consentita l'eventuale rateizzazione in non più di sei soluzioni mensili.

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Samples: Contratto Integrativo Individuale Di Lavoro

Retribuzione di posizione e di risultato. 1. Al dipendente cui sia conferito un incarico di elevata professionalità ai sensi dell'art. 18 compete, oltre al trattamento economico previsto per l'area di appartenenza, compreso il livello economico conseguito, una retribuzione di posizione, secondo la disciplina di cui ai commi seguenti. 2. La retribuzione di posizione dei dirigenti medici e veterinari già di I e II livello, a rapporto di lavoro non esclusivo, è così costituita: a) componente fissa come da tabella all. 1 del C.C.N.L. 5 dicembre 1996, II biennio economico 1996 - 1997, nella misura ridotta dall'art. 5 dello stesso contratto. Detta riduzione - ove l'opzione sia stata espressa in applicazione del D.Lgs. n. 229 del 1999, decorre da tale ultima data; b) parte variabile in godimento ridotta del 50% . Tale riduzione si applica anche ai dirigenti indicati nell'art. 44, comma 6) limitatamente alla parte - eccedente il minimo contrattuale di cui alla tabella allegato 1 al C.C.N.L. del 5 dicembre 1996 - secondo biennio economico 1996 - 1997 - eventualmente ridefinita in azienda. 2. Per la componente fissa della retribuzione di posizione, ferma rimanendo in ogni caso la riduzione di cui al comma 11 è stabilita da ciascun ente, lett. a), valgono con le salvaguardie modalità previste dall'art. 3918, commi 1 e 2, sulla base della graduazione di cui all'art. 18, comma 5 e dei relativi criteri, definiti previa concertazione con le organizzazioni sindacali di cui all'art. 8, comma 1 del CCNL del 16/2/1999. 3. Ai dirigenti medici I valori della retribuzione di posizione e veterinari già di II livello ad incarico quinquennale le relative fasce sono compresi tra un minimo ed un massimo definiti dal CCNL. I predetti minimi e massimi saranno stabiliti dalla contrattazione nazionale di cui agli arttall'art. 44 commi 5 e 6 e 45 non compete più lo specifico trattamento economico attribuito ai sensi dell'art. 58 del C.C.N.L. 5 dicembre 199621. 4. Ai dirigenti del La valutazione positiva, con le modalità di cui all'art. 19, comma 1 non spetta 5 e sulla base dei criteri ivi stabiliti, dà anche titolo alla corresponsione della retribuzione di risultato. La predetta retribuzione è definita maggiorando la retribuzione di risultatoposizione di una misura percentuale variabile da un minimo ad un massimo. Tali minimi e massimi saranno definiti dalla medesima contrattazione nazionale di cui al comma 3. La retribuzione di risultato è corrisposta in relazione al livello dei risultati conseguiti, secondo i criteri generali definiti dalla contrattazione integrativa di cui all'art. 4, comma 3, lett. A) del CCNL del 16/2/1999. 5. La riduzione Le retribuzioni di cui al comma 1posizione e di risultato assorbono tutte le competenze accessorie previste dalla vigente contrattazione collettiva nazionale, lett. b) ivi compresi i compensi per il lavoro straordinario e quella del comma 4 decorrono dal 1 luglio 1999. Quella del comma 3 decorre dal 1 luglio 2000per la produttività e le diverse tipologie di trattamenti indennitari. 6. Le risorse relative alle riduzioni previste dai commi 1 Al finanziamento della retribuzione di posizione e 4 concorrono di risultato di cui al finanziamento dell'indennità di esclusività presente articolo si provvede con le modalità che saranno definite nella contrattazione collettiva nazionale di cui all'art. 42 e, pertanto, i fondi di provenienza delle voci citate - art. 50 e 52 - sono conseguentemente ridotti di pari importo. Le risorse del comma 3 confluiscono nel fondo di cui all'art. 50 21. 7. Le aziende provvederanno al recupero delle competenze non più spettanti ai dirigenti a rapporto di lavoro non esclusivo dal 1 luglio 1999 mediante gli opportuni conguagli con gli incrementi del presente contratto. Esclusivamente per lo specifico trattamento economico è consentita l'eventuale rateizzazione in non più di sei soluzioni mensili.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Retribuzione di posizione e di risultato. 1. La retribuzione di posizione dei dirigenti medici e veterinari già di I e II livello, a rapporto di lavoro non esclusivo, è così costituita: a) componente fissa come da tabella all. 1 del C.C.N.L. CCNL 5 dicembre 1996, II biennio economico 1996 - 1997, nella misura ridotta dall'artdall’art. 5 dello stesso contratto. Detta riduzione - ove l'opzione l’opzione sia stata espressa in applicazione del D.Lgs. n. 229 del 1999dlgs 229/1999, decorre da tale ultima data; b) parte variabile in godimento ridotta del 50% %. Tale riduzione si applica anche ai dirigenti indicati nell'artindi- cati nell’art. 44, comma 6) limitatamente alla parte - eccedente il minimo contrattuale di cui alla tabella allegato 1 al C.C.N.L. CCNL del 5 dicembre 1996 - secondo biennio economico 1996 - 1997 - eventualmente ridefinita in azienda. 2. Per la componente fissa della retribuzione di posizione, ferma rimanendo in ogni caso la riduzione ridu- zione di cui al comma 1, lett. a), valgono le salvaguardie previste dall'artdall’art. 39. 3. Ai dirigenti medici e veterinari già di II livello ad incarico quinquennale di cui agli artt. 44 commi 5 e 6 e 45 non compete più lo specifico trattamento economico attribuito ai sensi dell'artdell’art. 58 del C.C.N.L. CCNL 5 dicembre 1996. 4. Ai dirigenti del comma 1 non spetta la retribuzione di risultato. 5. La riduzione di cui al comma 1, lett. b) e quella del comma 4 decorrono dal 1 luglio 1999. Quella del comma 3 decorre dal 1 luglio 2000. 6. Le risorse relative alle riduzioni previste dai commi 1 e 4 concorrono al finanziamento dell'indennità dell’indennità di esclusività di cui all'artall’art. 42 e, pertanto, i fondi di provenienza delle voci citate - art. 50 e 52 - sono conseguentemente ridotti di pari importo. Le risorse del comma 3 confluiscono conflui- scono nel fondo di cui all'artall’art. 50 50. 7. Le aziende provvederanno al recupero delle competenze non più spettanti ai dirigenti a rapporto rap- porto di lavoro non esclusivo dal 1 luglio 1999 mediante gli opportuni conguagli con gli incrementi incre- menti del presente contratto. Esclusivamente per lo specifico trattamento economico è consentita l'eventuale consenti- ta l’eventuale rateizzazione in non più di sei soluzioni mensili.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Retribuzione di posizione e di risultato. 1. La retribuzione di posizione dei dirigenti medici e veterinari già gia' di I e II livello, a rapporto di lavoro non esclusivo, è così e' cosi' costituita: a) componente fissa come da tabella all. 1 del C.C.N.L. CCNL 5 dicembre 1996, II biennio economico 1996 - 1996-1997, nella misura ridotta dall'art. 5 dello stesso contratto. Detta riduzione - ove l'opzione sia stata espressa in applicazione del D.Lgs. n. 229 del 1999d.lgs 229/1999, decorre da tale ultima data; b) parte variabile in godimento ridotta del 50% %. Tale riduzione si applica anche ai dirigenti indicati nell'art. 44, comma 6) limitatamente alla parte - eccedente il minimo contrattuale di cui alla tabella allegato 1 al C.C.N.L. CCNL del 5 dicembre 1996 - secondo biennio economico 1996 - 1997 1996-19971 - eventualmente ridefinita in azienda. 2. Per la componente fissa della retribuzione di posizione, ferma rimanendo in ogni caso la riduzione di cui al comma 1, lett. a), valgono le salvaguardie previste dall'art. 39. 3. Ai dirigenti medici e veterinari già gia' di II livello ad incarico quinquennale di cui agli artt. 44 commi 5 e 6 e 45 non compete più piu' lo specifico trattamento economico attribuito ai sensi dell'art. 58 del C.C.N.L. CCNL 5 dicembre 1996. 4. Ai dirigenti del comma 1 non spetta la retribuzione di risultato. 5. La riduzione di cui al comma 1, lett. b) e quella del comma 4 decorrono dal 1 luglio 1999. Quella del comma 3 decorre dal 1 luglio 2000. 6. Le risorse relative alle riduzioni previste dai commi 1 e 4 concorrono al finanziamento dell'indennità dell'indennita' di esclusività esclusivita' di cui all'art. 42 e, pertanto, i fondi di provenienza delle voci citate - art. 50 e 52 - sono conseguentemente ridotti di pari importo. Le risorse del comma 3 confluiscono nel fondo di cui all'art. 50 50. 7. Le aziende provvederanno al recupero delle competenze non più piu' spettanti ai dirigenti a rapporto di lavoro non esclusivo dal 1 luglio 1999 mediante gli opportuni conguagli con gli incrementi del presente contratto. Esclusivamente per lo specifico trattamento economico è e' consentita l'eventuale rateizzazione in non più piu' di sei soluzioni mensili.

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Retribuzione di posizione e di risultato. 1. Al dipendente cui sia conferito un incarico di elevata professionalità ai sensi dell’art. 18 compete, oltre al trattamento economico previsto per l’area di appartenenza, compreso il livello economico conseguito, una retribuzione di posizione, secondo la disciplina di cui ai commi seguenti. 2. La retribuzione di posizione dei dirigenti medici e veterinari già di I e II livello, a rapporto di lavoro non esclusivo, è così costituita: a) componente fissa come da tabella all. 1 del C.C.N.L. 5 dicembre 1996, II biennio economico 1996 - 1997, nella misura ridotta dall'art. 5 dello stesso contratto. Detta riduzione - ove l'opzione sia stata espressa in applicazione del D.Lgs. n. 229 del 1999, decorre da tale ultima data; b) parte variabile in godimento ridotta del 50% . Tale riduzione si applica anche ai dirigenti indicati nell'art. 44, comma 6) limitatamente alla parte - eccedente il minimo contrattuale di cui alla tabella allegato 1 al C.C.N.L. del 5 dicembre 1996 - secondo biennio economico 1996 - 1997 - eventualmente ridefinita in azienda. 2. Per la componente fissa della retribuzione di posizione, ferma rimanendo in ogni caso la riduzione di cui al comma 11 è stabilita da ciascun ente, lettcon le modalità previste dall’art. a)18, valgono commi 1 e 2, sulla base della graduazione di cui all’art. 18, comma 5 e dei relativi criteri, definiti previa concertazione con le salvaguardie previste dall'artorganizzazioni sindacali di cui all’art. 398, comma 1 del CCNL del 16 febbraio 1999. 3. Ai dirigenti medici I valori della retribuzione di posizione e veterinari già di II livello ad incarico quinquennale le relative fasce sono compresi tra un minimo ed un massimo definiti dal CCNL. I predetti minimi e massimi saranno stabiliti dalla contrattazione nazionale di cui agli arttall’art. 44 commi 5 e 6 e 45 non compete più lo specifico trattamento economico attribuito ai sensi dell'art. 58 del C.C.N.L. 5 dicembre 199621. 4. Ai dirigenti del La valutazione positiva, con le modalità di cui all’art. 19, comma 1 non spetta 5 e sulla base dei criteri ivi stabiliti, dà anche titolo alla corresponsione della retribuzione di risultato. La predetta retribuzione è definita maggiorando la retribuzione di risultatoposizione di una misura percentuale variabile da un minimo ad un massimo. Tali minimi e massimi saranno definiti dalla medesima contrattazione nazionale di cui al comma 3. La retribuzione di risultato è corrisposta in relazione al livello dei risultati conseguiti, secondo i criteri generali definiti dalla contrattazione integrativa di cui all’art. 4, comma 3, lett. A) del CCNL del 16 febbraio 1999. 5. La riduzione Le retribuzioni di cui al comma 1posizione e di risultato assorbono tutte le competenze accessorie previste dalla vigente contrattazione collettiva nazionale, lett. b) ivi compresi i compensi per il lavoro straordinario e quella del comma 4 decorrono dal 1 luglio 1999. Quella del comma 3 decorre dal 1 luglio 2000per la produttività e le diverse tipologie di trattamenti indennitari. 6. Le risorse relative alle riduzioni previste dai commi 1 Al finanziamento della retribuzione di posizione e 4 concorrono al finanziamento dell'indennità di esclusività risultato di cui all'art. 42 e, pertanto, i fondi di provenienza delle voci citate - art. 50 e 52 - sono conseguentemente ridotti di pari importo. Le risorse del comma 3 confluiscono nel fondo al presente articolo si provvede con le modalità che saranno definite nella contrattazione collettiva nazionale di cui all'artall’art. 50 21. 7. Le aziende provvederanno al recupero delle competenze non più spettanti ai dirigenti a rapporto di lavoro non esclusivo dal 1 luglio 1999 mediante gli opportuni conguagli con gli incrementi del presente contratto. Esclusivamente per lo specifico trattamento economico è consentita l'eventuale rateizzazione in non più di sei soluzioni mensili.

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