Retribuzione e sue definizioni. Il trattamento economico annuale del personale è suddiviso in quattordici mensilità di uguale importo e la retribuzione viene corrisposta ai lavoratori mensilmente. La retribuzione è definita come segue: 1) Retribuzione base, costituita dai valori tabellari mensili comprensivi dell'indennità di contingenza (al 31 dicembre 1991). I relativi valori sono riportati nella Tabella n. B1 allegata al presente c.c.n.l. 2) Retribuzione individuale con la quale si intende la retribuzione base mensile incrementata dall'eventuale indennità di funzione quadri di cui all'art. 25, lett. c), da elementi aggiuntivi della retribuzione (EAR di cui art. 61) e da altri eventuali assegni a carattere continuativo "ad personam". 3) Retribuzione globale, mensile o annuale, con la quale si intende la somma della retribuzione individuale e delle quote di competenze aggiuntive (13ª e 14ª). Nella retribuzione globale omnicomprensiva si intendono comprese anche la retribuzione variabile e le indennità percepite nel mese o nell'anno di riferimento. Sono comunque esclusi dalla retribuzione globale gli emolumenti corrisposti a titolo di rimborso spese anche se forfettizzati. La retribuzione è corrisposta mensilmente in un giorno stabilito dall'azienda, compreso tra il giorno 20 e l'ultimo giorno del mese. Qualora nel giorno stabilito ricorra una festività o un sabato non lavorativo il pagamento è effettuato il precedente giorno lavorativo. N.d.R.: Il verbale correttivo 25 maggio 2005 prevede quanto segue:
Appears in 2 contracts
Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Retribuzione e sue definizioni. Il trattamento economico annuale del personale è suddiviso in quattordici mensilità di uguale importo e la retribuzione viene corrisposta ai lavoratori mensilmente. La retribuzione è definita come segue:
1) Retribuzione base, costituita dai valori tabellari mensili comprensivi dell'indennità di contingenza (al 31 dicembre 1991). I relativi valori sono riportati nella Tabella n. B1 allegata al presente c.c.n.l.
2) Retribuzione individuale con la quale si intende la retribuzione base mensile incrementata dall'eventuale indennità di funzione quadri di cui all'art. 25, lett. c), da elementi aggiuntivi della retribuzione (EAR di cui art. 61) e da altri eventuali assegni a carattere continuativo "ad personam".
3) Retribuzione globale, mensile o annuale, con la quale si intende la somma della retribuzione individuale e delle quote di competenze aggiuntive (13ª e 14ª). Nella retribuzione globale omnicomprensiva si intendono comprese anche la retribuzione variabile e le indennità percepite nel mese o nell'anno di riferimento. Sono comunque esclusi dalla retribuzione globale gli emolumenti corrisposti a titolo di rimborso spese anche se forfettizzati. La retribuzione è corrisposta mensilmente in un giorno stabilito dall'aziendadall’amministrazione, compreso tra il giorno 20 e l'ultimo giorno del mese. Qualora nel giorno stabilito ricorra una festività o un sabato non lavorativo lavorativo, il pagamento è effettuato il precedente giorno lavorativo. N.dSono fatti salvi i termini di pagamento relativi alle voci del trattamento economico accessorio per le quali la contrattazione integrativa preveda diverse modalità temporali di erogazione.R.
2. Sono definite le seguenti nozioni di retribuzione:
a) retribuzione base mensile: è costituita dal valore economico mensile dello stipendio tabellare di ciascuna area e del differenziale stipendiale, ove acquisito;
b) retribuzione individuale mensile: è costituita dalla retribuzione base mensile, dalla retribuzione individuale di anzianità e da altri eventuali assegni personali a carattere fisso e continuativo comunque denominati;
c) retribuzione globale di fatto, annuale: è costituita dall'importo della retribuzione individuale mensile per 12 mensilità, cui si aggiunge il rateo della tredicesima mensilità nonché l'importo annuo della retribuzione variabile e delle indennità contrattuali percepite nell'anno di riferimento; sono escluse le somme corrisposte a titolo di rimborso spese.
3. La retribuzione oraria si ottiene dividendo le corrispondenti retribuzioni mensili per 156. Nel caso di orario di lavoro ridotto ai sensi dell’art. 18 (Riduzione dell’orario di lavoro) del CCNL 12 febbraio 2018, il valore del divisore è fissato in 151.
4. La retribuzione giornaliera si ottiene dividendo la corrispondente retribuzione mensile per 30.
5. Il verbale correttivo 25 maggio 2005 prevede presente articolo dalla sua entrata in vigore, che coincide con quella del sistema di classificazione di cui al Titolo III, disapplica e sostituisce l’art. 70 del CCNL 12 febbraio 2018, fatto salvo quanto segue:previsto dall’art. 60 (Clausole speciali per ENAC) e art. 61 (Clausole speciali per AGID). I rinvii al predetto articolo 70 disapplicato, contenuti in clausole di precedenti CCNL ancora vigenti, tra cui – a titolo esemplificativo e non esaustivo – il rinvio contenuto nell’art. 72, comma 2 del CCNL del 12/02/2018, devono ora intendersi riferiti al presente articolo.
Appears in 1 contract
Retribuzione e sue definizioni. Il trattamento economico annuale del personale è suddiviso in quattordici mensilità di uguale importo e la retribuzione viene corrisposta ai lavoratori mensilmente. La retribuzione è definita come segue:
1) Retribuzione base, costituita dai valori tabellari mensili comprensivi dell'indennità di contingenza (al 31 dicembre 1991). I relativi valori sono riportati nella Tabella n. B1 allegata al presente c.c.n.l.
2) Retribuzione individuale con la quale si intende la retribuzione base mensile incrementata dall'eventuale indennità di funzione quadri di cui all'art. 25, lett. c), da elementi aggiuntivi della retribuzione (EAR di cui art. 61) e da altri eventuali assegni a carattere continuativo "ad personam".
3) Retribuzione globale, mensile o annuale, con la quale si intende la somma della retribuzione individuale e delle quote di competenze aggiuntive (13ª e 14ª). Nella retribuzione globale omnicomprensiva si intendono comprese anche la retribuzione variabile e le indennità percepite nel mese o nell'anno di riferimento. Sono comunque esclusi dalla retribuzione globale gli emolumenti corrisposti a titolo di rimborso spese anche se forfettizzati. La retribuzione è corrisposta mensilmente in un giorno stabilito dall'aziendadall’amministrazione, compreso tra il giorno 20 e l'ultimo giorno del mese. Qualora nel giorno stabilito ricorra una festività o un sabato non lavorativo lavorativo, il pagamento è effettuato il precedente giorno lavorativo. N.dSono fatti salvi i termini di pagamento relativi alle voci del trattamento economico accessorio per le quali la contrattazione integrativa preveda diverse modalità temporali di erogazione.R.
2. Sono definite le seguenti nozioni di retribuzione:
a) retribuzione base mensile: è costituita dal valore economico mensile dello stipendio tabellare di ciascuna area e del differenziale stipendiale, ove acquisito;
b) retribuzione individuale mensile: è costituita dalla retribuzione base mensile, dalla retribuzione individuale di anzianità e da altri eventuali assegni personali a carattere fisso e continuativo comunque denominati;
c) retribuzione globale di fatto, annuale: è costituita dall'importo della retribuzione individuale mensile per 12 mensilità, cui si aggiunge il rateo della tredicesima mensilità nonché l'importo annuo della retribuzione variabile e delle indennità contrattuali percepite nell'anno di riferimento; sono escluse le somme corrisposte a titolo di rimborso spese.
3. La retribuzione oraria si ottiene dividendo le corrispondenti retribuzioni mensili per 156. Nel caso di orario di lavoro ridotto ai sensi dell’art. 18 (riduzione dell’orario di lavoro) del CCNL 12 febbraio 2018, il valore del divisore è fissato in 151.
4. La retribuzione giornaliera si ottiene dividendo la corrispondente retribuzione mensile per 30.
5. Il verbale correttivo 25 maggio 2005 prevede presente articolo dalla sua entrata in vigore, che coincide con quella del sistema di classificazione di cui al Titolo III, disapplica e sostituisce l’art. 70 del CCNL 12 febbraio 2018, fatto salvo quanto segue:previsto dall’art…...
Appears in 1 contract
Retribuzione e sue definizioni. Il trattamento economico annuale del personale è suddiviso in quattordici mensilità di uguale importo e la retribuzione viene corrisposta ai lavoratori mensilmente. La retribuzione è definita come segue:
1) Retribuzione base, costituita dai valori tabellari mensili comprensivi dell'indennità di contingenza (al 31 dicembre 1991). I relativi valori sono riportati nella Tabella n. B1 B2 allegata al presente c.c.n.l.
2) Retribuzione individuale con la quale si intende la retribuzione base mensile incrementata dall'eventuale indennità di funzione quadri di cui all'art. 25, lett. c), da elementi aggiuntivi della retribuzione (EAR di cui art. 61) e da altri eventuali assegni a carattere continuativo "ad personam".
3) Retribuzione globale, mensile o annuale, con la quale si intende la somma della retribuzione individuale e delle quote di competenze aggiuntive (13ª e 14ª). Nella retribuzione globale omnicomprensiva si intendono comprese anche la retribuzione variabile e le indennità percepite nel mese o nell'anno di riferimento. Sono comunque esclusi dalla retribuzione globale gli emolumenti corrisposti a titolo di rimborso spese anche se forfettizzati. La retribuzione è corrisposta mensilmente in un giorno stabilito dall'azienda, compreso tra il giorno 20 e l'ultimo giorno del mese. Qualora nel giorno stabilito ricorra una festività o un sabato non lavorativo il pagamento è effettuato il precedente giorno lavorativo. N.d.R.: Il verbale correttivo 25 maggio 2005 prevede quanto segue:
Appears in 1 contract
Retribuzione e sue definizioni. Il trattamento economico annuale del personale è suddiviso in quattordici mensilità di uguale importo e la retribuzione viene corrisposta ai lavoratori mensilmente. La retribuzione è definita come segue:
1) Retribuzione base, costituita dai valori tabellari mensili comprensivi dell'indennità di contingenza (al 31 dicembre 1991). I relativi valori sono riportati nella Tabella n. B1 allegata al presente c.c.n.l.
2) Retribuzione individuale con la quale si intende la retribuzione base mensile incrementata dall'eventuale indennità di funzione quadri di cui all'art. 25, lett. c), da elementi aggiuntivi della retribuzione (EAR di cui art. 61) e da altri eventuali assegni a carattere continuativo "ad personam".
3) Retribuzione globale, mensile o annuale, con la quale si intende la somma della retribuzione individuale e delle quote di competenze aggiuntive (13ª e 14ª). Nella retribuzione globale omnicomprensiva si intendono comprese anche la retribuzione variabile e le indennità percepite nel mese o nell'anno di riferimento. Sono comunque esclusi dalla retribuzione globale gli emolumenti corrisposti a titolo di rimborso spese anche se forfettizzati. La retribuzione è corrisposta mensilmente in un giorno stabilito dall'aziendadall’amministrazione, compreso tra il giorno 20 e l'ultimo giorno del mese. Qualora nel giorno stabilito ricorra una festività o un sabato non lavorativo lavorativo, il pagamento è effettuato il precedente giorno lavorativo. N.dSono fatti salvi i termini di pagamento relativi alle voci del trattamento economico accessorio per le quali la contrattazione integrativa preveda diverse modalità temporali di erogazione.R.
2. Sono definite le seguenti nozioni di retribuzione:
a) retribuzione base mensile: è costituita dal valore economico mensile dello stipendio tabellare di ciascuna area e del differenziale stipendiale, ove acquisito;
b) retribuzione individuale mensile: è costituita dalla retribuzione base mensile, dalla retribuzione individuale di anzianità e da altri eventuali assegni personali a carattere fisso e continuativo comunque denominati;
c) retribuzione globale di fatto, annuale: è costituita dall'importo della retribuzione individuale mensile per 12 mensilità, cui si aggiunge il rateo della tredicesima mensilità nonché l'importo annuo della retribuzione variabile e delle indennità contrattuali percepite nell'anno di riferimento; sono escluse le somme corrisposte a titolo di rimborso spese.
3. La retribuzione oraria si ottiene dividendo le corrispondenti retribuzioni mensili per 156. Nel caso di orario di lavoro ridotto ai sensi dell’art. 18 (Riduzione dell’orario di lavoro) del CCNL 12 febbraio 2018, il valore del divisore è fissato in 151.
4. La retribuzione giornaliera si ottiene dividendo la corrispondente retribuzione mensile per 30.
5. Il verbale correttivo 25 maggio 2005 prevede presente articolo dalla sua entrata in vigore, che coincide con quella del sistema di classificazione di cui al Titolo III, disapplica e sostituisce l’art. 70 del CCNL 12 febbraio 2018, fatto salvo quanto segue:previsto dall’art. 60 (Clausole speciali per ENAC) e art. 61 (Clausole speciali per AGID) Art. 47
Appears in 1 contract
Retribuzione e sue definizioni. Il trattamento economico annuale del personale è suddiviso in quattordici mensilità di uguale importo e la retribuzione viene corrisposta ai lavoratori mensilmente. La retribuzione è definita come segue:
1) Retribuzione base, costituita dai valori tabellari mensili comprensivi dell'indennità di contingenza (al 31 dicembre 1991). I relativi valori sono riportati nella Tabella n. B1 allegata al presente c.c.n.l.
2) Retribuzione individuale con la quale si intende la retribuzione base mensile incrementata dall'eventuale indennità di funzione quadri di cui all'art. 25, lett. c), da elementi aggiuntivi della retribuzione (EAR di cui art. 61) e da altri eventuali assegni a carattere continuativo "ad personam".
3) Retribuzione globale, mensile o annuale, con la quale si intende la somma della retribuzione individuale e delle quote di competenze aggiuntive (13ª e 14ª). Nella retribuzione globale omnicomprensiva si intendono comprese anche la retribuzione variabile e le indennità percepite nel mese o nell'anno di riferimento. Sono comunque esclusi dalla retribuzione globale gli emolumenti corrisposti a titolo di rimborso spese anche se forfettizzati. La retribuzione è corrisposta mensilmente in un giorno stabilito dall'aziendadal CNEL, compreso tra il giorno 20 e l'ultimo l’ultimo giorno del mese; la tredicesima mensilità è corrisposta nel periodo ricompreso tra il 16 e il 18 del mese di dicembre. Qualora nel giorno stabilito ricorra una festività o un sabato non lavorativo lavorativo, il pagamento è effettuato il precedente giorno lavorativo. N.dSono fatti salvi i termini di pagamento relativi alle voci del trattamento economico accessorio per le quali la contrattazione integrativa prevede diverse modalità temporali di erogazione.R.
2. Sono definite le seguenti nozioni di retribuzione:
a) retribuzione base mensile: Il verbale correttivo 25 maggio 2005 prevede quanto segue:è costituita dal valore economico mensile di tutte le posizioni previste all’interno di ciascuna area e dall'indennità integrativa speciale.
b) retribuzione individuale mensile: è costituita dalla retribuzione base mensile, dalla retribuzione individuale di anzianità e da altri eventuali assegni personali a carattere fisso e continuativo comunque denominati;
c) retribuzione globale di fatto, annuale o mensile: è costituita dall’importo della retribuzione individuale mensile per 12 mensilità, cui si aggiunge il rateo della tredicesima mensilità nonché l’importo annuo della retribuzione variabile e delle indennità contrattuali percepite nell’anno di riferimento; sono escluse le somme corrisposte a titolo di rimborso spese o come equo indennizzo.
3. La retribuzione oraria si ottiene dividendo le corrispondenti retribuzioni mensili per 156. Per il personale che fruisce della riduzione di orario di cui all’art. 42, il suddetto divisore è fissato in 151.
Appears in 1 contract
Samples: CCNL Per Il Personale Non Dirigente Del Cnel 1998 2001
Retribuzione e sue definizioni. Il trattamento economico annuale del personale è suddiviso in quattordici mensilità di uguale importo e la retribuzione viene corrisposta ai lavoratori mensilmente. La retribuzione è definita come segue:
1) Retribuzione base, costituita dai valori tabellari mensili comprensivi dell'indennità di contingenza (al 31 dicembre 1991). I relativi valori sono riportati nella Tabella n. B1 allegata al presente c.c.n.l.
2) Retribuzione individuale con la quale si intende la retribuzione base mensile incrementata dall'eventuale indennità di funzione quadri di cui all'art. 25, lett. c), da elementi aggiuntivi della retribuzione (EAR di cui art. 61) e da altri eventuali assegni a carattere continuativo "ad personam".
3) Retribuzione globale, mensile o annuale, con la quale si intende la somma della retribuzione individuale e delle quote di competenze aggiuntive (13ª e 14ª). Nella retribuzione globale omnicomprensiva si intendono comprese anche la retribuzione variabile e le indennità percepite nel mese o nell'anno di riferimento. Sono comunque esclusi dalla retribuzione globale gli emolumenti corrisposti a titolo di rimborso spese anche se forfettizzati. La retribuzione è corrisposta mensilmente in un giorno stabilito dall'aziendadall’amministrazione, compreso tra il giorno 20 e l'ultimo giorno del mese. Qualora nel giorno stabilito ricorra una festività o un sabato non lavorativo lavorativo, il pagamento è effettuato il precedente giorno lavorativo. N.dSono fatti salvi i termini di pagamento relativi alle voci del trattamento economico accessorio per le quali la contrattazione integrativa preveda diverse modalità temporali di erogazione.R.
2. Sono definite le seguenti nozioni di retribuzione:
a) retribuzione base mensile: è costituita dal valore economico mensile dello stipendio tabellare di ciascuna area e del differenziale stipendiale, ove acquisito;
b) retribuzione individuale mensile: è costituita dalla retribuzione base mensile, dalla retribuzione individuale di anzianità e da altri eventuali assegni personali a carattere fisso e continuativo comunque denominati;
c) retribuzione globale di fatto, annuale: è costituita dall'importo della retribuzione individuale mensile per 12 mensilità, cui si aggiunge il rateo della tredicesima mensilità nonché l'importo annuo della retribuzione variabile e delle indennità contrattuali percepite nell'anno di riferimento; sono escluse le somme corrisposte a titolo di rimborso spese.
3. La retribuzione oraria si ottiene dividendo le corrispondenti retribuzioni mensili per 156. Nel caso di orario di lavoro ridotto ai sensi dell’art. 18 (Riduzione dell’orario di lavoro) del c.c.n.l. 12 febbraio 2018, il valore del divisore è fissato in 151.
4. La retribuzione giornaliera si ottiene dividendo la corrispondente retribuzione mensile per 30.
5. Il verbale correttivo 25 maggio 2005 prevede presente articolo dalla sua entrata in vigore, che coincide con quella del sistema di classificazione di cui al Titolo III, disapplica e sostituisce l’art. 70 del c.c.n.l. 12 febbraio 2018, fatto salvo quanto segue:previsto dall’art. 60 (Clausole speciali per ENAC) e art. 61 (Clausole speciali per AGID). I rinvii al predetto articolo 70 disapplicato, contenuti in clausole di precedenti cc.cc.nn.l. ancora vigenti, tra cui - a titolo esemplificativo e non esaustivo - il rinvio contenuto nell’art. 72, comma 2 del c.c.n.l. del 12 febbraio 2018, devono ora intendersi riferiti al presente articolo.
Appears in 1 contract
Samples: Contratto Collettivo Nazionale