Common use of Retroattività Clause in Contracts

Retroattività. In deroga alla norma “Insorgenza del sinistro” e fatta eccezione per la garanzia prevista all’art. 16 punto 8, l’assicurazione è operante anche per i fatti posti in essere nei 3 (tre) anni antecedenti la data di decorrenza del contratto indicata in polizza, ciò esclusivamente in base al presupposto che la conoscenza dell'evento comportante responsabilità sia avvenuta successivamente alla stipula della polizza. Qualora nel periodo precedente la data di effetto della presente assicurazione sia stata operante a favore dell’Ente Contraente altra polizza di Tutela Legale, la presente assicurazione vale in secondo rischio rispetto a suddetta polizza per i casi in cui quest’ultima preveda, a termini di contratto, la prestazione della garanzia. Ai fini della presente estensione retroattiva dell’assicurazione, agli effetti di quanto disposto agli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile, il Contraente dichiara di non aver ricevuto alcuna notizia in ordine a comportamenti degli Assicurati - e di non essere a conoscenza di situazioni - che possano far supporre il sorgere di una controversia per fatto imputabile agli Assicurati stessi.

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Retroattività. In A parziale deroga alla norma “Insorgenza ed integrazione del sinistro” precedente punto C e fatta eccezione dell’Art B.6.1, l’Assicurazione opera retroattivamente per la garanzia prevista all’art. 16 punto 8difesa penale per delitti dolosi o colposi e contravvenzioni, l’assicurazione è operante anche per i fatti posti in essere nei 3 (tre) avvenuti fino ad un anno, estensibile a 5 anni antecedenti la a richiesta dell’Assicurato e se acquistata e pagato il relativo Premio, anteriormente alla data di decorrenza effetto del contratto indicata in polizza, ciò contratto. In caso di contestazioni dolose tale retroattività opera esclusivamente in base al presupposto che la se seguite da sentenza di assoluzione o derubricazione o archiviazione di merito per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. Quanto sopra purché l’Assicurato abbia conoscenza dell'evento comportante responsabilità sia avvenuta del sinistro successivamente alla stipula della polizza. Qualora nel periodo precedente la data di effetto della Polizza. La difesa relativa ad atti, fatti o comportamenti illegittimi che risultino già a conoscenza dell’Assicurato prima della decorrenza della presente assicurazione sia stata operante a favore dell’Ente Contraente altra Polizza non è oggetto di copertura. In presenza di una precedente polizza di Tutela LegaleLegale a copertura dei medesimi rischi, la presente assicurazione vale in secondo rischio rispetto a suddetta polizza per i casi in cui quest’ultima preveda, a termini di contratto, la prestazione della garanzia. Ai fini della presente estensione retroattiva dell’assicurazione, agli effetti sarà efficace esclusivamente in presenza di quanto disposto agli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile, il Contraente dichiara di non aver ricevuto alcuna notizia in ordine a comportamenti degli Assicurati - e di non essere a conoscenza di situazioni - che possano far supporre il sorgere di una controversia per fatto imputabile agli Assicurati stessi.tutte le seguenti condizioni:

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Retroattività. In deroga alla norma “Insorgenza del sinistro” e fatta eccezione per Qualora la garanzia prevista all’art. 16 punto 8presente Polizza sia emessa, l’assicurazione è operante anche per i fatti posti in essere nei 3 (tre) anni antecedenti la data invece, senza una continuità di decorrenza del contratto indicata in polizza, ciò esclusivamente in base al presupposto che la conoscenza dell'evento comportante responsabilità sia avvenuta successivamente alla stipula della polizza. Qualora nel periodo copertura rispetto ad una precedente la data di effetto della presente assicurazione sia stata operante a favore dell’Ente Contraente altra polizza di Tutela Legale, a parziale deroga ed integrazione del precedente punto C Forma ed efficacia dell’Assicurazione e dell’art B.6.1 Insorgenza del sinistro e unico sinistro, l’Assicurazione opera retroattivamente per la presente assicurazione vale in secondo rischio rispetto difesa penale per delitti dolosi o colposi e contravvenzioni, per fatti avvenuti fino ad un massimo di 5 anni anteriormente alla data di effetto del Contratto. In caso di contestazioni dolose tale retroattività opera esclusivamente se seguite da sentenza di assoluzione o derubricazione o archiviazione di merito per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. Quanto sopra purché l’Assicurato abbia conoscenza del sinistro successivamente alla data di effetto della Polizza. La difesa penale relativa ad atti, fatti o comportamenti illegittimi che risultino già a suddetta polizza per i casi in cui quest’ultima preveda, a termini di contratto, la prestazione conoscenza dell’Assicurato prima della garanzia. Ai fini decorrenza della presente estensione retroattiva dell’assicurazione, agli effetti Polizza non è oggetto di quanto disposto agli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile, il Contraente dichiara di non aver ricevuto alcuna notizia in ordine a comportamenti degli Assicurati - e di non essere a conoscenza di situazioni - che possano far supporre il sorgere di una controversia per fatto imputabile agli Assicurati stessicopertura.

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Retroattività. In A parziale deroga alla norma “Insorgenza ed integrazione del sinistro” precedente punto C e fatta eccezione dell’Art B.6.1, l’Assicurazione opera retroattivamente per la garanzia prevista all’art. 16 punto 8difesa penale per delitti dolosi o colposi e contravvenzioni, l’assicurazione è operante anche per i fatti posti in essere nei avvenuti fino a 3 (tre) anni, estensibile a 5 anni antecedenti la a richiesta dell’Assicurato e se acquistata e pagato il relativo Premio, anteriormente alla data di decorrenza effetto del contratto indicata in polizza, ciò contratto. In caso di contestazioni dolose tale retroattività opera esclusivamente in base al presupposto che la se seguite da sentenza di assoluzione o derubricazione o archiviazione di merito per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. Quanto sopra purché l’Assicurato abbia conoscenza dell'evento comportante responsabilità sia avvenuta del sinistro successivamente alla stipula della polizza. Qualora nel periodo precedente la data di effetto della Polizza. La difesa relativa ad atti, fatti o comportamenti illegittimi che risultino già a conoscenza dell’Assicurato prima della decorrenza della presente assicurazione sia stata operante a favore dell’Ente Contraente altra Polizza non è oggetto di copertura. In presenza di una precedente polizza di Tutela LegaleLegale a copertura dei medesimi rischi, la presente assicurazione vale in secondo rischio rispetto a suddetta polizza per i casi in cui quest’ultima preveda, a termini di contratto, la prestazione della garanzia. Ai fini della presente estensione retroattiva dell’assicurazione, agli effetti sarà efficace esclusivamente in presenza di quanto disposto agli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile, il Contraente dichiara di non aver ricevuto alcuna notizia in ordine a comportamenti degli Assicurati - e di non essere a conoscenza di situazioni - che possano far supporre il sorgere di una controversia per fatto imputabile agli Assicurati stessi.tutte le seguenti condizioni:

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Samples: www.amtrust.it

Retroattività. In deroga alla norma “Insorgenza del sinistro” e fatta eccezione per Qualora la garanzia prevista all’art. 16 punto 8presente Xxxxxxx sia emessa, l’assicurazione è operante anche per i fatti posti in essere nei 3 (tre) anni antecedenti la data invece, senza una continuità di decorrenza del contratto indicata in polizza, ciò esclusivamente in base al presupposto che la conoscenza dell'evento comportante responsabilità sia avvenuta successivamente alla stipula della polizza. Qualora nel periodo copertura rispetto ad una precedente la data di effetto della presente assicurazione sia stata operante a favore dell’Ente Contraente altra polizza di Tutela Legale, a parziale deroga ed integrazione del precedente punto C Forma ed efficacia dell’Assicurazione e dell’art B.6.1 Insorgenza del sinistro e unico sinistro, l’Assicurazione opera retroattivamente per la presente assicurazione vale in secondo rischio rispetto difesa penale per delitti dolosi o colposi e contravvenzioni, per fatti avvenuti fino ad un massimo di 5 anni anteriormente alla data di effetto del Contratto. In caso di contestazioni dolose tale retroattività opera esclusivamente se seguite da sentenza di assoluzione o derubricazione o archiviazione di merito per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. Quanto sopra purché l’Assicurato abbia conoscenza del sinistro successivamente alla data di effetto della Polizza. La difesa penale relativa ad atti, fatti o comportamenti illegittimi che risultino già a suddetta polizza per i casi in cui quest’ultima preveda, a termini di contratto, la prestazione conoscenza dell’Assicurato prima della garanzia. Ai fini decorrenza della presente estensione retroattiva dell’assicurazione, agli effetti Polizza non è oggetto di quanto disposto agli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile, il Contraente dichiara di non aver ricevuto alcuna notizia in ordine a comportamenti degli Assicurati - e di non essere a conoscenza di situazioni - che possano far supporre il sorgere di una controversia per fatto imputabile agli Assicurati stessicopertura.

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