POLIZZE ASSICURATIVE. ART. 17 –
POLIZZE ASSICURATIVE. La Ditta aggiudicataria è direttamente responsabile, sia civilmente che penalmente nei riguardi del Comune e di terzi, di ogni e qualsiasi danno derivante dall'espletamento del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico ogni eventuale risarcimento, senza diritto di rivalsa o a compensi da parte del Comune, salvi gli interventi in favore dell'impresa da parte di società assicuratrici. L'appaltatore sarà altresì sempre direttamente responsabile dei danni che per fatto suo, dei suoi dipendenti, dei suoi mezzi o per imprudenza venissero arrecati alle persone e/o alle cose ad esse appartenenti durante l’esecuzione del servizio e terrà perciò indenne l'Amministrazione Comunale da qualsiasi pretesa o molestia. Ogni responsabilità in caso di infortuni e/o danni a persone o cose derivanti dall’esecuzione dei servizi ricadrà sulla ditta aggiudicataria, restando completamente sollevata l’Amministrazione Comunale, nonché il personale comunale preposto alla verifica dei servizi stessi. In caso di inosservanza delle modalità di espletamento dei servizi o inadempienza di tutte le prescrizioni, la Ditta aggiudicataria sarà unica responsabile anche penalmente. In relazione a quanto sopra, l’appaltatore dovrà pertanto stipulare e mantenere operante, per tutta la durata del contratto, una polizza assicurativa che deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi RCT/RCA nel corso dell’esecuzione del servizio, il cui massimale è pari al 5% della somma assicurata per il servizio con un minimo di € 500.000,00 esonerando espressamente il Comune da qualsiasi responsabilità per danni o sinistri, anche in itinere, che dovessero verificarsi nel corso dell'appalto. In caso di raggruppamento temporaneo d'imprese la polizza assicurativa prestata dalla mandataria capogruppo deve coprire anche i danni causati dalle imprese mandanti. Copia delle polizze dovrà essere consegnata all'Amministrazione, in copia resa autentica, prima della firma del contratto o dell'affidamento d'urgenza. Le polizze devono essere esclusive per i servizi oggetto del presente appalto con esclusione di polizze generali dell'appaltatore già attive oppure deve essere prodotta idonea documentazione dell’assicuratore con la quale si attesti che la copertura è espressamente valida anche per il servizio oggetto del presente appalto. Resta inteso che le polizze non liberano l’appaltatore dalle proprie responsabilità avendo esse esclusivo scopo di ulteriore garanzi...
POLIZZE ASSICURATIVE. A copertura dei rischi inerenti l’attività svolta per conto dell’Azienda dalla Struttura con mezzi, strumenti e personale propri, il contraente dichiara espressamente di essere in possesso della polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi, con massimali adeguati e dal medesimo ritenuti congrui o di altra analoga copertura (autoassicurazione), della polizza assicurativa a copertura del rischio incendio fabbricati, nonché della polizza infortuni in favore dei soggetti che usufruiscono delle prestazioni oggetto del presente accordo, esonerando espressamente l’Azienda da qualsiasi responsabilità per danni o incidenti che dovessero verificarsi nell’espletamento della attività oggetto dell’accordo stesso.
POLIZZE ASSICURATIVE. A copertura dei rischi inerenti l’attività svolta per conto dell’Azienda dall’Istituto con mezzi, strumenti e personale propri, il contraente dichiara espressamente di essere in possesso della polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi, con massimali adeguati e dal medesimo ritenuti congrui, della polizza assicurativa a copertura del rischio incendio fabbricati, nonché della polizza infortuni in favore dei soggetti che usufruiscono delle prestazioni oggetto della presente convenzione, esonerando espressamente l’Azienda da qualsiasi responsabilità per danni o incidenti che dovessero verificarsi nell’espletamento della attività oggetto della convenzione.
POLIZZE ASSICURATIVE. Polizza CAR L’Appaltatore è obbligato a stipulare una copertura assicurativa per danni a cose e danni da responsabilità attraverso una polizza “Tutti i rischi del costruttore” (CAR) comprensiva di RCT, specifica per il presente appalto, con primaria compagnia, per i seguenti capitali/massimali: Opere ed impianti permanenti e temporanei: EURO 801.235,38 Opere ed impianti preesistenti: EURO 100.000,00 Costi di demolizione e sgombero: EURO 100.000,00 Responsabilità civile verso terzi comprendente RC Incrociata: massimale per sinistro EURO 500.000,00 La polizza CAR dovrà essere preventivamente accettata dall’Amministrazione ed esibita al momento della stipulazione del contratto, e comunque almeno 10 giorni prima della data di consegna dei lavori. La copertura assicurativa dovrà avere validità fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione, o comunque decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori, risultante dal relativo certificato. L’Appaltatore dovrà altresì dimostrare (fornendone copia all’Amministrazione e garantendone il mantenimento nel tempo, nonché informando su qualsiasi recesso o disdetta relativa alla polizza) di avere acceso copertura di Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro (RCO) per i rischi inerenti la propria attività, con un massimale non inferiore a 1 milione di euro per sinistro, e 500.000 euro per persona. Qualora l'appalto sia di importo superiore al doppio della soglia comunitaria vigente, occorre disciplinare le modalità e i contenuti della polizza indennitaria decennale.
POLIZZE ASSICURATIVE. 33.1. L'Appaltatore è tenuto a stipulare tutte le assicurazioni obbligatorie per legge inerenti alla propria attività.
POLIZZE ASSICURATIVE. Il Comune di Milano attiva le coperture assicurative a tutela dai rischi di infortunio e della responsabilità civile nei confronti dei cittadini attivi che ne fossero sprovvisti in proprio, per la durata delle attività da svolgere.
POLIZZE ASSICURATIVE. 31.1 L’Appaltatore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente procurati a persone o a beni in occasione dell’esecuzione dell’Opera, anche a mezzo di propri subappaltatori o terzi suoi incaricati. L’Appaltatore è tenuto a stipulare ovvero a fare stipulare e mantenere in essere da eventuali subappaltatori, con primario istituto assicurativo, e per tutta la durata del Contratto, le seguenti polizze: (i) Polizza Responsabilità Civile del Datore di Lavoro verso i propri Dipendenti e/o incaricati con massimale non inferiore a euro 5.000.000,00 per sinistro anno ed euro 2.500.000,00 per persona infortunata. La polizza dovrà includere la rivalsa INAIL per infortuni; (ii) Polizza Responsabilità Civile verso Terzi con massimale non inferiore a euro 5.000.000,00 per sinistro anno; (iii) Polizza di Responsabilità Civile Professionale con specifico riferimento all’Opera progettata, con decorrenza dalla data di inizio dell’Opera e termine alla data di emissione del verbale di accettazione provvisoria per un massimale di euro 5.000.000,00. La polizza dovrà coprire, oltre a eventuali nuove spese di progettazione, anche i maggiori costi che il Committente dovrà sopportare per le varianti resesi necessarie nel corso dell’esecuzione dei lavori.
POLIZZE ASSICURATIVE. 1. Il Concessionario stipula con primarie imprese di assicurazione e mantiene operanti per tutta la durata della Fase di Costruzione le polizze assicurative di seguito indicate, nei limiti e con le modalità previste dal Codice o comunque richieste ai sensi della normativa vigente:
POLIZZE ASSICURATIVE. E’ onere dell’Affittuaria stipulare una polizza assicurativa “all risk”, con adeguati massimali, a garanzia degli impianti e delle attività ivi comprese. Per quanto non coperto dalle suddette polizze l’Affittuaria rimarrà comunque l’unica responsabile.