POLIZZE ASSICURATIVE Clausole campione

POLIZZE ASSICURATIVE. A copertura dei rischi inerenti l’attività svolta per conto dell’Azienda dalla RSA con mezzi, strumenti e personale propri, il contraente dichiara espressamente di essere in possesso della polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi, con massimali adeguati e dal medesimo ritenuti congrui, della polizza assicurativa a copertura del rischio incendio fabbricati, nonché della polizza infortuni in favore dei soggetti che usufruiscono delle prestazioni oggetto del presente accordo, esonerando espressamente l’Azienda da qualsiasi responsabilità per danni o incidenti che dovessero verificarsi nell’espletamento della attività oggetto dell’accordo stesso.
POLIZZE ASSICURATIVE. Ai fini della sottoscrizione del contratto l’aggiudicatario dovrà prestare una copertura assicurativa per Responsabilità Civile verso Terzi e Prestatori di Lavoro (RCT/O) a copertura dei danni eventualmente cagionati all’Agenzia e/o a terzi ivi compresi il personale impiegato, in conseguenza di errori, omissioni, negligenze od inadempienze nell’esecuzione del Servizio, il cui massimale non dovrà essere inferiore ad Euro 3.000.000,00 per sinistro/anno, con il limite di • RCT Euro 3.000.000,00 per danni a cose e persone • RCO Euro 1.500.000,00 per danni a persona Eventuali franchigie o scoperti previsti nella polizza resteranno a carico del Fornitore, assumendo questi l’obbligo dell’integrale risarcimento del danno arrecato alla Committente e/o a Terzi (cfr. specifico modulo allegato al capitolato). L’Operatore economico aggiudicatario dovrà fornire alla stazione appaltante idonea documentazione relativa alla vigenza delle coperture assicurative per l’intera durata contrattuale. Pertanto, in caso di polizza con scadenza precedente alla scadenza del servizio, l’Operatore economico aggiudicatario dovrà fornire copia autentica dell’atto di rinnovo. L'esistenza di tali polizze non libera l’Operatore economico aggiudicatario dalle proprie responsabilità per danni dallo stesso cagionati e non garantiti dalla copertura assicurativa, ovvero per danni il cui risarcimento è superiore al massimale di polizza. AdER resta esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovessero accadere al personale impiegato dall’Operatore economico aggiudicatario nell'esecuzione del servizio, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è da intendersi già compreso o compensato con il corrispettivo riconosciuto allo stesso.
POLIZZE ASSICURATIVE. A copertura dei rischi inerenti l’attività svolta per conto dell’Azienda dall’Istituto con mezzi, strumenti e personale propri, il contraente dichiara espressamente di essere in possesso della polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi, con massimali adeguati e dal medesimo ritenuti congrui, della polizza assicurativa a copertura del rischio incendio fabbricati, nonché della polizza infortuni in favore dei soggetti che usufruiscono delle prestazioni oggetto della presente convenzione, esonerando espressamente l’Azienda da qualsiasi responsabilità per danni o incidenti che dovessero verificarsi nell’espletamento della attività oggetto della convenzione.
POLIZZE ASSICURATIVE. Il Concessionario si impegna ad adottare, nell'esecuzione dei servizi, tutti gli accorgimenti, cautele e provvidenze necessarie atte a garantire la sicurezza e l'incolumità degli utenti, del proprio personale, e di terzi, nonché gli accorgimenti necessari ad evitare danni ai beni pubblici e privati, nel pieno rispetto delle vigenti norme in materia di prevenzione degli infortuni di igiene del lavoro con particolare riferimento al D.lgs 626/94 e xx.xx.. Per tale motivo, a maggiore garanzia, il Concessionario costituisce e consegna all'Amministrazione Comunale, prima dell'inizio dell'appalto, idonea polizza assicurativa a copertura dei danni relativi ai rischi inerenti alla gestione affidata con le seguenti caratteristiche: Polizza R.C.T. / X.XX. (Responsabilità civile verso terzi / Responsabilità civile verso prestatori di lavoro): - espressamente stipulata con riferimento all'affidamento in concessione della Casa di Riposo Comunale “Hermitage” di Fiuggi; - con durata pari a quella della concessione affidata; - con massimale unico per sinistro di euro 5.000.000,00= - con il limite di euro 5.000.000,00 per R.C.T. e - con il sottolimite di euro 2.500.000,00 per R.C.O.; con previsione della rinuncia di rivalsa da parte della compagnia assicuratrice per le somme pagate a titolo di risarcimento del danno a terzi, per sinistri liquidati ai sensi di polizza, nei confronti di chicchessia, compresi l'Amministrazione Comunale e i suoi dipendenti - fatti salvi i casi di dolo; La polizza assicurativa non libera il Concessionario dalle proprie responsabilità, avendo le stesse esclusivamente lo scopo di ulteriore garanzia. La polizza assicurativa, debitamente quietanzata, dovrà essere consegnata, in copia integrale originale, dal Concessionario all'Amministrazione comunale prima della stipulazione del contratto e dovrà restare presso la stessa depositata per tutta la durata del contratto. Le quietanze relative alle annualità successive dovranno essere prodotte all'Amministrazione alle relative scadenze
POLIZZE ASSICURATIVE. 33.1. L'Appaltatore è tenuto a stipulare tutte le assicurazioni obbligatorie per legge inerenti alla propria attività.
POLIZZE ASSICURATIVE. Il Comune di Milano attiva le coperture assicurative a tutela dai rischi di infortunio e della responsabilità civile nei confronti dei cittadini attivi che ne fossero sprovvisti in proprio, per la durata delle attività da svolgere.
POLIZZE ASSICURATIVE. Il gestore deve garantire la regolare copertura assicurativa per il personale dipendente contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento delle prestazioni inerenti il servizio, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, che sono a totale carico del gestore con esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti del comune medesimo e di ogni indennizzo. In particolare, il gestore è tenuto ad attivare, prima dell’inizio del servizio, una specifica polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi dedicata ai rischi derivanti dalla gestione del presente servizio, di durata non inferiore alla durata dell’appalto, ovvero a stipulare uno o più atti aggiuntivi a polizze esistenti finalizzati a rendere i massimali per sinistro dedicati esclusivamente al servizio appaltato e adeguati al presente capitolato. Tale polizza: • deve prevedere massimali RCT per sinistro non inferiori a € 2.000.000,00 “unico”; max RCO con € 2.000.000,00 per sinistro con il limite di € 500.000,00 per ogni dipendente infortunato; • deve coprire anche danni cagionati a terzi compresi gli utenti del servizio, con dolo e colpa grave del proprio personale dipendente e delle persone di cui deve rispondere, compresi eventuali volontari impiegati nell'attività; • deve essere estesa alla RC personale di tutti i dipendenti e/o di coloro che partecipano all’attività, compresi eventuali volontari impiegati nell'attività; • deve prevedere l'estensione di garanzia alle malattie professionali, tabellari e non tabellari; • devono essere considerati terzi tutti coloro che partecipano all'attività compresi eventuali volontari, con esclusione dei dipendenti iscritti all'Inail, perché già assicurati nell'ambito della garanzia RCO, e del legale rappresentante; • deve essere considerato terzo il comune, i suoi amministratori e dipendenti/collaboratori; • deve essere inserita l'estensione di garanzia relativa alla responsabilità del gestore e dei suoi dipendenti in relazione alla qualifica di responsabili del servizio protezione e sicurezza di cui al decreto legislativo n. 81/08 – e alla responsabilità derivante da violazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 196/03; • deve essere inserita l’estensione di garanzia relativamente alla somministrazione di cibi e bevande; • deve prevedere la responsabilità civile verso terzi dei soggetti inseriti per qualsiasi evento dannoso da essi causato nel periodo di permanenza nella struttura. Nel caso tale polizza preveda scoper...
POLIZZE ASSICURATIVE. 1. Il Concessionario stipula con primarie imprese di assicurazione e mantiene operanti per tutta la durata della Fase di Costruzione le polizze assicurative di seguito indicate, nei limiti e con le modalità previste dal Codice o comunque richieste ai sensi della normativa vigente:
POLIZZE ASSICURATIVE. E’ onere dell’Affittuaria stipulare una polizza assicurativa “all risk”, con adeguati massimali, a garanzia degli impianti e delle attività ivi comprese. Per quanto non coperto dalle suddette polizze l’Affittuaria rimarrà comunque l’unica responsabile.