Common use of Retroattività Clause in Contracts

Retroattività. Nel limite del massimale per sinistro e del massimale per anno indicati in polizza Non previsto (Garanzia aggiuntiva) TUTELA IN MATERIA FISCALE E TRIBUTARIA Tutela in materia fiscale e Tributaria Nel limite del massimale per sinistro e del massimale per anno indicati in polizza Non previsto (Garanzia aggiuntiva) OPPOSIZIONE A SANZIONI AMMINISTRATIVE Sanzioni amministrative pecuniarie Nel limite del massimale per sinistro e del massimale per anno indicati in polizza Importo della sanzione pari o superiore a 1.000 euro (Garanzia aggiuntiva) VERTENZE CON I CLIENTI COMPRESO IL RECUPERO CREDITI Fase stragiudiziale Nel limite del massimale per sinistro e del massimale per anno indicati in polizza con numero massimo di casi per anno indicato in polizza Non previsto Fase giudiziale Nel limite del massimale per sinistro e del massimale per anno indicati in polizza con numero massimo di casi per anno indicato in polizza Valore in lite maggiore o uguale 500 euro (Garanzia aggiuntiva) RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA, CONTABILE E GIUDIZIO DI CONTO Responsabilità amministrativa, contabile e giudizio di conto Nel limite del massimale per sinistro e del massimale per anno indicati in polizza Non previsto (Garanzia aggiuntiva) PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI COMMINATI DALL’ORDINE Provvedimenti disciplinari comminati dall’ordine Nel limite del massimale per sinistro e del massimale per anno indicati in polizza Non previsto Cyber Risk Sono presenti le seguenti limitazioni: - Rapporti di lavoro dipendente: policies, prassi, atti o omissioni, o qualunque rifiuto, effettivo o presunto, di assumere una persona, o qualunque condotta impropria in relazione ai lavoratori dipendenti, se la richiesta di risarcimento venga presentata da un dipendente, un ex-dipendente, un candidato per un impiego, oppure dal coniuge o dal convivente di tale soggetto. Resta salvo quanto garantito per la “Responsabilità per la sicurezza delle informazioni e della privacy”: - per richieste presentate da parte di un dipendente o di un ex-dipendente dell'assicurato; - al pagamento di costi per Privacy Notification che coinvolgano dipendenti o ex-dipendenti dell'Assicurato. - dirigenza e manager: Effettivi o presunti atti, errori, omissioni o violazioni di obblighi da parte di ogni direttore, dirigente o manager nello svolgimento delle proprie mansioni, se la richiesta di risarcimento venga presentata dal Contraente, da una sua Società controllata, da altro soggetto con qualifica di responsabile, direttore, dirigente o manager, azionista, socio o dipendente del contraente o di una sua Società controllata. - violazioni o inadempimento di contratto: richieste di risarcimento o perdite relative a responsabilità o obblighi contrattuali, o derivanti o risultanti da violazioni o inadempimenti del contratto o dell'accordo scritto o orale dal quale sono scaturiti i danni e/o le perdite. Resta salvo: - soltanto in relazione alla garanzia “Responsabilità per la sicurezza delle informazioni e della privacy” per ogni obbligo dell'Assicurato di mantenere la riservatezza o la sicurezza delle informazioni identificative personali non pubbliche o di informazioni societarie di terzi; - in relazione alla garanzia “Responsabilità per l'attività multimediale e pubblicitaria” per responsabilità derivanti da appropriazione colposa di idee ai sensi di un contratto concluso per facta concludentia; - nella misura in cui l'Assicurato sarebbe stato ugualmente responsabile in mancanza del contratto o accordo da cui è stato generato il sinistro. - Pratiche commerciali false, ingannevoli o scorrette: salvo quanto previsto e assicurato in tema di: - richieste di risarcimento previste dalla “Responsabilità per la sicurezza delle informazioni e della privacy”; - richieste di risarcimento che risultano da furto, perdita o divulgazione non autorizzata di informazioni identificative personali non pubbliche, purché nessun membro del vertice aziendale abbia partecipato o si presume abbia partecipato o agisca in collusione in tale furto, perdita o divulgazione non autorizzata. - Acquisizione di informazioni personali: - Reale o presunta raccolta illecita o acquisizione di informazioni identificative personali non pubbliche. Salvo la reale o presunta raccolta o acquisizione o conservazione di informazioni identificative personali non pubbliche da parte di un terzo commesse all'insaputa dell'assicurato. E’ fatto salvo anche quanto previsto in termini di “Inadempimento colposo da parte dell'Assicurato nella gestione di un programma atto ad impedire il furto di identità prescritto dalle normative e direttive emanate in conformità allo “United States Code - titolo 15” della Legge degli U.S.A”, o altre informazioni personali dall'assicurato, o per conto di, o con il consenso o la collaborazione dell'assicurato; il mancato adempimento a un obbligo legale di fornire ai singoli individui la possibilità di consenso o di rifiutare il consenso alla raccolta, divulgazione o uso di informazioni identificative personali non pubbliche (ad esempio le cosiddette pratiche “opt-in” o “opt-out” relative alla gestione delle newsletter). - Distribuzione illecita di email, messaggistica istantanea, messaggi di testo o simili, illecita attività di telepromozione, attività di intercettazione telefonica, spionaggio o registrazione audio o video, qualora vengano svolte dall'Assicurato o per suo conto, salvo quanto previsto in polizza. - sicurezza informatica o violazione della sicurezza: Atti, errori, omissioni, eventi, incidenti, malfunzionamenti della sicurezza informatica o violazione della sicurezza, commessi o che si verifichino prima della data di sottoscrizione della polizza nei casi in cui: - l'Assicurato o un membro del vertice aziendale sia a conoscenza o avrebbe potuto ragionevolmente presupporre, prima della data di effetto della polizza, che gli atti sopra elencati potessero essere la base di una richiesta di risarcimento o perdita; - l'Assicurato abbia dato comunicazione di una circostanza che possa condurre a una richiesta di risarcimento o perdita, a un diverso assicuratore in forza di un'altra polizza in vigore prima della data di sottoscrizione della presente polizza.

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Samples: Insurance Contract, Insurance Contract

Retroattività. Nel limite del massimale per sinistro e del massimale per anno indicati in polizza Non previsto (Garanzia aggiuntiva) TUTELA IN MATERIA FISCALE E TRIBUTARIA Tutela in materia fiscale e Tributaria Nel limite del massimale per sinistro e del massimale per anno indicati in polizza Non previsto (Garanzia aggiuntiva) OPPOSIZIONE A SANZIONI AMMINISTRATIVE Sanzioni amministrative pecuniarie Nel limite del massimale per sinistro e del massimale per anno indicati in polizza Importo della sanzione pari o superiore a 1.000 euro (Garanzia aggiuntiva) VERTENZE CON I CLIENTI COMPRESO IL RECUPERO CREDITI Fase stragiudiziale Nel limite del massimale per sinistro e del massimale per anno indicati in polizza con numero massimo di casi per anno indicato in polizza Non previsto Fase giudiziale Nel limite del massimale per sinistro e del massimale per anno indicati in polizza con numero massimo di casi per anno indicato in polizza Valore in lite maggiore o uguale 500 euro (Garanzia aggiuntiva) RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA, CONTABILE E GIUDIZIO DI CONTO Responsabilità amministrativa, contabile e giudizio di conto Nel limite del massimale per sinistro e del massimale per anno indicati in polizza Non previsto (Garanzia aggiuntiva) PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI COMMINATI DALL’ORDINE Provvedimenti disciplinari comminati dall’ordine Nel limite del massimale per sinistro e del massimale per anno indicati in polizza Non previsto Cyber Risk Sono presenti le seguenti limitazioni: - Rapporti di lavoro dipendente: policies, prassi, atti o omissioni, o qualunque rifiuto, effettivo o presunto, di assumere una persona, o qualunque condotta impropria in relazione ai lavoratori dipendenti, se la richiesta di risarcimento venga presentata da un dipendente, un ex-dipendente, un candidato per un impiego, oppure dal coniuge o dal convivente di tale soggetto. Resta salvo quanto garantito per la “Responsabilità per la sicurezza delle informazioni e della privacy”: - per richieste presentate da parte di un dipendente o di un ex-dipendente dell'assicurato; - al pagamento di costi per Privacy Notification che coinvolgano dipendenti o ex-dipendenti dell'Assicurato. - dirigenza e manager: Effettivi o presunti atti, errori, omissioni o violazioni di obblighi da parte di ogni direttore, dirigente o manager nello svolgimento delle proprie mansioni, se la richiesta di risarcimento venga presentata dal Contraente, da una sua Società controllata, da altro soggetto con qualifica di responsabile, direttore, dirigente o manager, azionista, socio o dipendente del contraente o di una sua Società controllata. - violazioni o inadempimento di contratto: richieste di risarcimento o perdite relative a responsabilità o obblighi contrattuali, o derivanti o risultanti da violazioni o inadempimenti del contratto o dell'accordo scritto o orale dal quale sono scaturiti i danni e/o le perdite. Resta salvo: - soltanto in relazione alla garanzia “Responsabilità per la sicurezza delle informazioni e della privacy” per ogni obbligo dell'Assicurato di mantenere la riservatezza o la sicurezza delle informazioni identificative personali non pubbliche o di informazioni societarie di terzi; - in relazione alla garanzia “Responsabilità per l'attività multimediale e pubblicitaria” per responsabilità derivanti da appropriazione colposa di idee ai sensi di un contratto concluso per facta concludentia; - nella misura in cui l'Assicurato sarebbe stato ugualmente responsabile in mancanza del contratto o accordo da cui è stato generato il sinistro. - Pratiche commerciali false, ingannevoli o scorrette: salvo quanto previsto e assicurato in tema di: - richieste di risarcimento previste dalla “Responsabilità per la sicurezza delle informazioni e della privacy”; - richieste di risarcimento che risultano da furto, perdita o divulgazione non autorizzata di informazioni identificative personali non pubbliche, purché nessun membro del vertice aziendale abbia partecipato o si presume abbia partecipato o agisca in collusione in tale furto, perdita o divulgazione non autorizzata. - Acquisizione di informazioni personali: - Reale o presunta raccolta illecita o acquisizione di informazioni identificative personali non pubbliche. Salvo la reale o presunta raccolta o acquisizione o conservazione di informazioni identificative personali non pubbliche da parte di un terzo commesse all'insaputa dell'assicurato. E’ fatto salvo anche quanto previsto in termini di “Inadempimento colposo da parte dell'Assicurato nella gestione di un programma atto ad impedire il furto di identità prescritto dalle normative e direttive emanate in conformità allo “United States Code - titolo 15” della Legge degli U.S.A”, o altre informazioni personali dall'assicurato, o per conto di, o con il consenso o la collaborazione dell'assicurato; il mancato adempimento a un obbligo legale di fornire ai singoli individui la possibilità di consenso o di rifiutare il consenso alla raccolta, divulgazione o uso di informazioni identificative personali non pubbliche (ad esempio le cosiddette pratiche “opt-in” o “opt-out” relative alla gestione delle newsletter). - Distribuzione illecita di email, messaggistica istantanea, messaggi di testo o simili, illecita attività di telepromozione, attività di intercettazione telefonica, spionaggio o registrazione audio o video, qualora vengano svolte dall'Assicurato o per suo conto, salvo quanto previsto in polizza. - sicurezza informatica o violazione della sicurezza: Atti, errori, omissioni, eventi, incidenti, malfunzionamenti della sicurezza informatica o violazione della sicurezza, commessi o che si verifichino prima della data di sottoscrizione della polizza nei casi in cui: - l'Assicurato o un membro del vertice aziendale sia a conoscenza o avrebbe potuto ragionevolmente presupporre, prima della data di effetto della polizza, che gli atti sopra elencati potessero essere la base di una richiesta di risarcimento o perdita; - l'Assicurato abbia dato comunicazione di una circostanza che possa condurre a una richiesta di risarcimento o perdita, a un diverso assicuratore in forza di un'altra polizza in vigore prima della data di sottoscrizione della presente polizza.

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Samples: Contratto Di Assicurazione

Retroattività. Nel limite del massimale 1. I diritti antidumping e le misure provvisorie saranno applicate soltanto ai prodotti destinati al consumo dopo l’entrata in vigore della decisione presa conformemente all’articolo 8, paragrafo 1, e all’articolo 10, paragrafo 1, rispettivamente, tuttavia: i) Se un accertamento finale di pregiudizio (ma non di minaccia di pregiudizio, né di ritardo sensibile nell’impianto di un’industria) sarà stato stabilito, oppure nel caso di accertamento finale di minaccia di pregiudizio, in assenza di tali misure provvisorie, l’effetto delle importazioni oggetto di dumping avrà consentito di constatare il pregiudizio, i diritti antidumping potranno essere riscossi retroattivamente per sinistro e del massimale il periodo nel quale le misure provvisorie sono state eventualmente applicate. Se il diritto antidumping fissato dalla decisione finale è superiore al diritto pagato a titolo provvisorio, la differenza non sarà riscossa. Se il diritto fis- sato dalla decisione finale è inferiore al diritto provvisoriamente pagato o all’importo valutato per anno indicati determinare la garanzia, la differenza sarà restituita o il diritto ricalcolato, secondo il caso. ii) Se, per il prodotto in polizza Non previsto (Garanzia aggiuntivaquestione oggetto di dumping, le autorità stabiliscono: a) TUTELA IN MATERIA FISCALE E TRIBUTARIA Tutela che un dumping causa di pregiudizio è stato constatato in materia fiscale e Tributaria Nel limite del massimale per sinistro e del massimale per anno indicati in polizza Non previsto (Garanzia aggiuntiva) OPPOSIZIONE A SANZIONI AMMINISTRATIVE Sanzioni amministrative pecuniarie Nel limite del massimale per sinistro e del massimale per anno indicati in polizza Importo della sanzione pari o superiore a 1.000 euro (Garanzia aggiuntiva) VERTENZE CON I CLIENTI COMPRESO IL RECUPERO CREDITI Fase stragiudiziale Nel limite del massimale per sinistro e del massimale per anno indicati in polizza con numero massimo di casi per anno indicato in polizza Non previsto Fase giudiziale Nel limite del massimale per sinistro e del massimale per anno indicati in polizza con numero massimo di casi per anno indicato in polizza Valore in lite maggiore o uguale 500 euro (Garanzia aggiuntiva) RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA, CONTABILE E GIUDIZIO DI CONTO Responsabilità amministrativa, contabile e giudizio di conto Nel limite del massimale per sinistro e del massimale per anno indicati in polizza Non previsto (Garanzia aggiuntiva) PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI COMMINATI DALL’ORDINE Provvedimenti disciplinari comminati dall’ordine Nel limite del massimale per sinistro e del massimale per anno indicati in polizza Non previsto Cyber Risk Sono presenti le seguenti limitazioni: - Rapporti di lavoro dipendente: policies, prassi, atti o omissionipassato, o qualunque rifiutoche l’importatore sapeva o avrebbe dovuto sapere che l’esportatore prati- cava il dumping e che tale dumping avrebbe causato un pregiudizio, effettivo o presuntooppure b) che il pregiudizio è causato da un dumping sporadico (importazioni massicce di un prodotto oggetto di dumping effettuate in un periodo relativamente breve) di una entità tale che, per impedire di assumere una personaverificarsi nuovamente, o qualunque condotta impropria in relazione ai lavoratori dipendentiappare necessario riscuotere retroattivamente il diritto antidumping su tali importazioni, il diritto sarà riscosso per quei prodotti destinati al consumo al massimo entro 90 giorni precedenti la data di applicazione delle misure provvisorie. 2. Fatto salvo il paragrafo 1 di cui sopra, se la richiesta vi è accertata una minaccia di risarcimento venga presentata da pregiudi- zio o un dipendenteritardo sensibile (ma il pregiudizio non si è ancora verificato), un ex-dipendente, un candidato per un impiego, oppure dal coniuge o dal convivente il diritto antidumping definitivo potrà essere applicato solo a partire dalla data dell’accer- tamento della minaccia di tale soggetto. Resta salvo quanto garantito per la “Responsabilità per la sicurezza delle informazioni e della privacy”: - per richieste presentate da parte di un dipendente pregiudizio o di ritardo sensibile, e qualsiasi deposito in contanti fatto nel periodo di applicazione delle misure provvisorie sarà restituito ed ogni cauzione resa immediatamente. 3. Se un ex-dipendente dell'assicurato; - al pagamento accertamento finale è negativo, qualsiasi deposito in contanti fatto nel periodo di costi per Privacy Notification che coinvolgano dipendenti o ex-dipendenti dell'Assicurato. - dirigenza applicazione delle misure provvisorie sarà restituito e manager: Effettivi o presunti atti, errori, omissioni o violazioni di obblighi da parte di ogni direttore, dirigente o manager nello svolgimento delle proprie mansioni, se la richiesta di risarcimento venga presentata dal Contraente, da una sua Società controllata, da altro soggetto con qualifica di responsabile, direttore, dirigente o manager, azionista, socio o dipendente del contraente o di una sua Società controllata. - violazioni o inadempimento di contratto: richieste di risarcimento o perdite relative a responsabilità o obblighi contrattuali, o derivanti o risultanti da violazioni o inadempimenti del contratto o dell'accordo scritto o orale dal quale sono scaturiti i danni e/o le perdite. Resta salvo: - soltanto in relazione alla garanzia “Responsabilità per la sicurezza delle informazioni e della privacy” per ogni obbligo dell'Assicurato di mantenere la riservatezza o la sicurezza delle informazioni identificative personali non pubbliche o di informazioni societarie di terzi; - in relazione alla garanzia “Responsabilità per l'attività multimediale e pubblicitaria” per responsabilità derivanti da appropriazione colposa di idee ai sensi di un contratto concluso per facta concludentia; - nella misura in cui l'Assicurato sarebbe stato ugualmente responsabile in mancanza del contratto o accordo da cui è stato generato il sinistro. - Pratiche commerciali false, ingannevoli o scorrette: salvo quanto previsto e assicurato in tema di: - richieste di risarcimento previste dalla “Responsabilità per la sicurezza delle informazioni e della privacy”; - richieste di risarcimento che risultano da furto, perdita o divulgazione non autorizzata di informazioni identificative personali non pubbliche, purché nessun membro del vertice aziendale abbia partecipato o si presume abbia partecipato o agisca in collusione in tale furto, perdita o divulgazione non autorizzata. - Acquisizione di informazioni personali: - Reale o presunta raccolta illecita o acquisizione di informazioni identificative personali non pubbliche. Salvo la reale o presunta raccolta o acquisizione o conservazione di informazioni identificative personali non pubbliche da parte di un terzo commesse all'insaputa dell'assicurato. E’ fatto salvo anche quanto previsto in termini di “Inadempimento colposo da parte dell'Assicurato nella gestione di un programma atto ad impedire il furto di identità prescritto dalle normative e direttive emanate in conformità allo “United States Code - titolo 15” della Legge degli U.S.A”, o altre informazioni personali dall'assicurato, o per conto di, o con il consenso o la collaborazione dell'assicurato; il mancato adempimento a un obbligo legale di fornire ai singoli individui la possibilità di consenso o di rifiutare il consenso alla raccolta, divulgazione o uso di informazioni identificative personali non pubbliche (ad esempio le cosiddette pratiche “opt-in” o “opt-out” relative alla gestione delle newsletter). - Distribuzione illecita di email, messaggistica istantanea, messaggi di testo o simili, illecita attività di telepromozione, attività di intercettazione telefonica, spionaggio o registrazione audio o video, qualora vengano svolte dall'Assicurato o per suo conto, salvo quanto previsto in polizza. - sicurezza informatica o violazione della sicurezza: Atti, errori, omissioni, eventi, incidenti, malfunzionamenti della sicurezza informatica o violazione della sicurezza, commessi o che si verifichino prima della data di sottoscrizione della polizza nei casi in cui: - l'Assicurato o un membro del vertice aziendale sia a conoscenza o avrebbe potuto ragionevolmente presupporre, prima della data di effetto della polizza, che gli atti sopra elencati potessero essere la base di una richiesta di risarcimento o perdita; - l'Assicurato abbia dato comunicazione di una circostanza che possa condurre a una richiesta di risarcimento o perdita, a un diverso assicuratore in forza di un'altra polizza in vigore prima della data di sottoscrizione della presente polizzacauzione resa immediatamente.

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Samples: Accordo Relativo All’applicazione Dell’articolo Vi

Retroattività. Nel limite del massimale per sinistro e del massimale per anno indicati in polizza Non previsto (Garanzia aggiuntiva) TUTELA IN MATERIA FISCALE E TRIBUTARIA Tutela in materia fiscale e Tributaria Nel limite del massimale per sinistro e del massimale per anno indicati in polizza Non previsto (Garanzia aggiuntiva) OPPOSIZIONE A SANZIONI AMMINISTRATIVE Sanzioni amministrative pecuniarie Nel limite del massimale per sinistro e del massimale per anno indicati in polizza Importo della sanzione pari o superiore a 1.000 euro (Garanzia aggiuntiva) VERTENZE CON I CLIENTI COMPRESO IL RECUPERO CREDITI Fase stragiudiziale Nel limite del massimale per sinistro e del massimale per anno indicati in polizza con Non previsto numero massimo di casi per anno indicato in polizza Non previsto Fase giudiziale Nel limite del massimale per sinistro e del massimale per anno indicati in polizza con numero massimo di casi per anno indicato in polizza Valore in lite maggiore o uguale 500 euro (Garanzia aggiuntiva) RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA, CONTABILE E GIUDIZIO DI CONTO Responsabilità amministrativa, contabile e giudizio di conto Nel limite del massimale per sinistro e del massimale per anno indicati in polizza Non previsto (Garanzia aggiuntiva) PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI COMMINATI DALL’ORDINE Provvedimenti disciplinari comminati dall’ordine Nel limite del massimale per sinistro e del massimale per anno indicati in polizza Non previsto Cyber Risk Sono presenti le seguenti limitazioni: - Rapporti di lavoro dipendente: policies, prassi, atti o omissioni, o qualunque rifiuto, effettivo o presunto, di assumere una persona, o qualunque condotta impropria in relazione ai lavoratori dipendenti, se la richiesta di risarcimento venga presentata da un dipendente, un ex-dipendente, un candidato per un impiego, oppure dal coniuge o dal convivente di tale soggetto. Resta salvo quanto garantito per la “Responsabilità per la sicurezza delle informazioni e della privacy”: - per richieste presentate da parte di un dipendente o di un ex-dipendente dell'assicurato; - al pagamento di costi per Privacy Notification che coinvolgano dipendenti o ex-dipendenti dell'Assicurato. - dirigenza e manager: Effettivi o presunti atti, errori, omissioni o violazioni di obblighi da parte di ogni direttore, dirigente o manager nello svolgimento delle proprie mansioni, se la richiesta di risarcimento venga presentata dal Contraente, da una sua Società controllata, da altro soggetto con qualifica di responsabile, direttore, dirigente o manager, azionista, socio o dipendente del contraente o di una sua Società controllata. - violazioni o inadempimento di contratto: richieste di risarcimento o perdite relative a responsabilità o obblighi contrattuali, o derivanti o risultanti da violazioni o inadempimenti del contratto o dell'accordo scritto o orale dal quale sono scaturiti i danni e/o le perdite. Resta salvo: - soltanto in relazione alla garanzia “Responsabilità per la sicurezza delle informazioni e della privacy” per ogni obbligo dell'Assicurato di mantenere la riservatezza o la sicurezza delle informazioni identificative personali non pubbliche o di informazioni societarie di terzi; - in relazione alla garanzia “Responsabilità per l'attività multimediale e pubblicitaria” per responsabilità derivanti da appropriazione colposa di idee ai sensi di un contratto concluso per facta concludentia; - nella misura in cui l'Assicurato sarebbe stato ugualmente responsabile in mancanza del contratto o accordo da cui è stato generato il sinistro. - Pratiche commerciali false, ingannevoli o scorrette: salvo quanto previsto e assicurato in tema di: - richieste di risarcimento previste dalla “Responsabilità per la sicurezza delle informazioni e della privacy”; - richieste di risarcimento che risultano da furto, perdita o divulgazione non autorizzata di informazioni identificative personali non pubbliche, purché nessun membro del vertice aziendale abbia partecipato o si presume abbia partecipato o agisca in collusione in tale furto, perdita o divulgazione non autorizzata. - Acquisizione di informazioni personali: - Reale o presunta raccolta illecita o acquisizione di informazioni identificative personali non pubbliche. Salvo la reale o presunta raccolta o acquisizione o conservazione di informazioni identificative personali non pubbliche da parte di un terzo commesse all'insaputa dell'assicurato. E’ fatto salvo anche quanto previsto in termini di “Inadempimento colposo da parte dell'Assicurato nella gestione di un programma atto ad impedire il furto di identità prescritto dalle normative e direttive emanate in conformità allo “United States Code - titolo 15” della Legge degli U.S.A”, o altre informazioni personali dall'assicurato, o per conto di, o con il consenso o la collaborazione dell'assicurato; il mancato adempimento a un obbligo legale di fornire ai singoli individui la possibilità di consenso o di rifiutare il consenso alla raccolta, divulgazione o uso di informazioni identificative personali non pubbliche (ad esempio le cosiddette pratiche “opt-in” o “opt-out” relative alla gestione delle newsletter). - Distribuzione illecita di email, messaggistica istantanea, messaggi di testo o simili, illecita attività di telepromozione, attività di intercettazione telefonica, spionaggio o registrazione audio o video, qualora vengano svolte dall'Assicurato o per suo conto, salvo quanto previsto in polizza. - sicurezza informatica o violazione della sicurezza: Atti, errori, omissioni, eventi, incidenti, malfunzionamenti della sicurezza informatica o violazione della sicurezza, commessi o che si verifichino prima della data di sottoscrizione della polizza nei casi in cui: - l'Assicurato o un membro del vertice aziendale sia a conoscenza o avrebbe potuto ragionevolmente presupporre, prima della data di effetto della polizza, che gli atti sopra elencati potessero essere la base di una richiesta di risarcimento o perdita; - l'Assicurato abbia dato comunicazione di una circostanza che possa condurre a una richiesta di risarcimento o perdita, a un diverso assicuratore in forza di un'altra polizza in vigore prima della data di sottoscrizione della presente polizza.

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Samples: Insurance Contract