Revoca della delega alla riscossione della quota associativa Clausole campione

Revoca della delega alla riscossione della quota associativa. La comunicazione all’Istituto della revoca può essere effettuata dall’associato, sia direttamente, sia attraverso l’Associazione sindacale alla quale aveva conferito la delega o alla quale conferisce una nuova delega, secondo le modalità indicate nel precedente articolo 4. L’associato può comunicare, in ogni momento, direttamente all’INPS la sua volontà di revocare la delega per la riscossione della quota associativa, indicando l’Associazione sindacale interessata e allegando copia di un documento di riconoscimento in corso di validità. In tal caso l’Istituto provvede, entro 30 giorni, alla definizione della richiesta ed alla relativa comunicazione all’Associazione sindacale interessata tramite procedura informatica. La revoca della delega produce gli effetti per l’INPS dalla prima tariffazione utile dalla data di definizione della richiesta da parte dell’Istituto. Le copie delle revoche alla riscossione sono rese disponibili nel Cassetto previdenziale per i titolari/rappresentanti legali/intermediari degli associati.
Revoca della delega alla riscossione della quota associativa. Le parti riconoscono che il rapporto associativo intercorre esclusivamente tra l'associato e l’Organizzazione sindacale; conseguentemente, ogni eventuale comunicazione dell’associato, attinente a detto rapporto, deve essere inoltrata all’Organizzazione competente. La comunicazione all’Istituto della revoca può essere effettuata dall’associato, sia direttamente, sia attraverso le organizzazioni interessate, secondo le modalità concordate con l’Istituto. Nel caso in cui l'INPS riceva comunicazione direttamente dall'associato della sua volontà di revocare la delega per la riscossione del contributo associativo, l’Istituto procederà, nel più breve tempo possibile, all’acquisizione della revoca stessa e alla comunicazione all’organizzazione revocata. Nel caso in cui un’organizzazione sindacale presenti all’INPS una delega su prestazione sulla quale è già attiva una delega ad altra Organizzazione, la nuova produrrà effetti solo se preceduta dalla revoca di quella esistente, contenente l’indicazione dell’Organizzazione interessata. Alla nuova delega dovrà essere allegata copia del documento d’identità. L’organizzazione dovrà conservare entrambi gli originali firmati, attenendosi alle modalità indicate all’articolo 4. Nei casi di trattenuta sui pagamenti diretti da parte dell'INPS relativi ai trattamenti di integrazione salariale, la cui delega è depositata presso il datore di lavoro ai sensi dell'art. 18, comma 3, della Legge 23 luglio 1991 n. 223, la revoca e/o la nuova delega, redatta quest'ultima secondo le modalità di cui all'articolo 4 della presente convenzione, deve essere consegnata al datore di lavoro, che provvederà a comunicarne i dati all'INPS secondo le modalità indicate nello stesso articolo 4. La revoca e la nuova delega dovranno essere conservate dallo stesso datore di lavoro ai sensi e per gli effetti dell’art. 18, comma 3, della Legge 23 luglio 1991 n. 223, attenendosi alle modalità indicate nell’articolo 4 della presente convenzione.

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