TRA
CONVENZIONE TRA L’ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS) E (………………..) PER LA RISCOSSIONE DEI CONTRIBUTI ASSOCIATIVI DELLE AZIENDE ASSUNTRICI DI MANODOPERA E DEI PICCOLI COLONI E COMPARTECIPANTI FAMILIARI (P.C.C.F.), AI SENSI DELL’ARTICOLO 11 DELLA LEGGE 12 MARZO 1968, n. 334.
Con la presente scrittura privata, da valere ad ogni effetto di legge,
TRA
- Istituto Naz ionale della Previdenza Sociale (INPS)
(in seguito, anche più brevemente “Istituto” o “INPS”);
E
- Associaz ione (…….),
(di seguito indicata anche come “Associazione” o “Associazione sindacale” ovvero congiuntamente all’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, le “Parti”);
VISTI
• il comma 1 dell'articolo 11 della legge 12 marzo 1968, n.334, in base al quale: “Su richiesta delle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori dell'agricoltura a carattere nazionale, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale può autorizzare il servizio per gli elenchi nominativi dei lavoratori e per i contributi unificati in agricoltura ad assumere la riscossione, per conto delle associazioni, dei contributi associativi alle stesse dovuti dagli iscritti, nonché' dei contributi per assistenza contrattuale e per l'integrazione dei trattamenti obbligatori di previdenza ed assistenza sociale, che siano stabiliti da contratti collettivi di lavoro;
• il comma 2 dell'articolo 11 della legge 12 marzo 1968, n.334, in base al quale: “I rapporti tra il servizio e le organizzazioni sindacali saranno regolati da convenzioni, da sottoporre all'approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il quale accerterà in ogni caso che il servizio di riscossione non sia pregiudizievole per il corrente adempimento dei compiti di istituto, che siano rimborsate le spese incontrate per l'espletamento del servizio e che il servizio sia sollevato da
ogni qualsiasi responsabilità verso terzi derivanti dall'applicazione della convenzione”;
• l’articolo 19 della legge 23 dicembre 1994 n. 724 in base al quale: ”I
contributi di cui all'articolo 11, primo comma, della legge 12 marzo 1968,
n. 334, sono riscossi dall’INPS, conformemente alle modalità stabilite dall'autonomia contrattuale collettiva, in via generalizzata ed automatica nei confronti dei soggetti che applicano o recepiscono i contratti collettivi di lavoro del settore agricolo”;
• l’art. 17, comma 2, lett. e), del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241, che ricomprende nella riscossione unificata di tributi e contributi anche le quote associative dovute dai titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali;
• l’art. 2, comma 16, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 24 novembre 2006, n. 286, in base al quale l’interpretazione autentica delle norme in materia di riscossione unificata di cui all’art. 17 del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241, è che le stesse si applichino anche ai contributi stabiliti nella legge 4 giugno 1973, n. 311, vale a dire ai contributi associativi degli iscritti alle Associazioni sindacali a carattere nazionale, nonché ai contributi di assistenza contrattuale stabiliti dai contratti di lavoro;
• il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (Regolamento generale sulla protezione dei dati), di seguito, per brevità, solo il “Regolamento UE”;
• il d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, recante “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”;
• il decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, così come integrato e modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, di seguito, solo il “Codice”;
• il provvedimento dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali del 2 luglio 2015 n. 393 con oggetto "Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra PP.AA.”;
• il provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 157 del 30 luglio 2019 in tema di notifica delle violazioni dei dati personali (data breach);
• la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’INPS n. 7 in data
27 gennaio 2021, con la quale è stato adottato il nuovo schema di Convenzione per la disciplina delle attività di riscossione dei contributi associativi, ai sensi della citata legge 12 marzo 1968, n.334;
• il provvedimento con cui il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha approvato il testo convenzionale allegato alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 1526 data 9 febbraio 2021;
• la nota prot. n.……………. in data …………… con la quale il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha attestato la natura dell’Associazione sindacale di cui sopra, quale Associazione sindacale a carattere nazionale;
• la nota prot. ……..…….. in data …………………. con la quale il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha autorizzato l’Istituto ad assumere il servizio di esazione dei contributi associativi.
CONSIDERATO
• che il servizio di esazione di cui sopra non interferisce con le attività istituzionali dell’Istituto;
• che, in ragione del servizio prestato dall’Istituto ai sensi della presente Convenzione, è necessario che l’Associazione risulti tempo per tempo in regola con l’assolvimento degli obblighi contributivi di legge nei confronti dell’Istituto.
SI CONVIENE QUANTO SEGUE ARTICOLO 1
Oggetto
Ai sensi dell'art. 11 della legge 12 marzo 1968 n. 334, l’Associazione affida all'INPS la riscossione dei contributi associativi (in seguito quote associative) che le aziende assuntrici di manodopera agricola e i concedenti ai piccoli coloni e compartecipanti familiari, iscritti all’Associazione medesima (in seguito associati) sono tenuti a versare. Il servizio di riscossione si riferisce agli associati obbligati al versamento della contribuzione agricola unificata per gli operai agricoli e i lavoratori ad essi assimilati.
ARTICOLO 2
Riscossione delle quote associative
La riscossione delle quote associative di cui al precedente art. 1 sarà effettuata dall'INPS, unitamente alla riscossione dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti per legge, con le stesse modalità e con la stessa periodicità previste per questi ultimi.
A tal fine, l’avviso di pagamento che l’Istituto rende disponibile ai contribuenti indicherà, unitamente all’importo dovuto a titolo di contributi obbligatori, anche
l’importo della quota associativa dovuta e l’Associazione destinataria della stessa.
Tali dati saranno consultabili dal contribuente nel “Cassetto Previdenziale Aziende agricole” e per i concedenti PCCF nel servizio “Gestione Rapporti di Lavoro Piccoli Coloni o Compartecipanti Familiari.”
È escluso per l'INPS qualsiasi obbligo di esazione coattiva della quota associativa.
L’INPS procederà al riversamento delle quote associative di cui alla presente Convenzione versate dall’associato entro la fase di abbinamento dei modelli F24, di norma sette giorni successivi alla data di scadenza ordinaria legale per il pagamento dei contributi.
Qualora l’associato non versi per intero l’importo complessivamente dovuto, le somme versate - entro il termine indicato al comma precedente - saranno prioritariamente imputate al pagamento dei contributi previdenziali obbligatori; a seguito delle pre dette operazioni di imputazione, le eventuali somme residue saranno ripartite in misura proporzionale tra la quota associativa e le quote contrattuali che l’INPS riscuote per Convenzione.
L’Istituto non procede al riversamento delle quote associative per i pagamenti effettuati successivamente al termine di cui al comma 5 del presente articolo, per cui dette somme saranno rese disponibili all’associato per operazioni di compensazioni o restituite allo stesso previa istanza di rimborso.
ARTICOLO 3
Determinazione della quota associativa
La quota associativa di cui all’art. 1 della presente Convenzione è stabilita dall’Associazione in misura fissa o percentuale, può essere differenziata a livello territoriale e/o aziendale e deve essere notificata all’Istituto. Le successive variazioni della quota di cui al precedente comma avranno efficacia, previa notifica all’Istituto, dalla prima procedura di tariffazione utile successiva alla data di notifica.
ARTICOLO 4
Gestione delle deleghe alla riscossione della quota associativa
Le Parti riconoscono che il rapporto associativo intercorre esclusivamente tra l'associato e l’Associazione; conseguentemente, ogni eventuale comunicazione dell’associato attinente a detto rapporto deve essere inoltrata all’Associazione competente.
L'identificazione degli associati di cui all’articolo 1 della presente Convenzione, avverrà con le modalità di seguito indicate.
Per la richiesta del servizio di riscossione delle quote associative, l’Associazione utilizza il servizio: “Agricoltura-gestione deleghe sindacali” ed allega copia della delega sottoscritta dal titolare o dal rappresentante legale dell’azienda custodita dall’Associazione e copia del documento di riconoscimento del soggetto che sottoscrive la delega.
La delega alla riscossione, redatta secondo il modulo “Delega alla riscossione dei contributi associativi ai sensi della legge 12 marzo 1968, n.334”, predisposto dall’INPS e reperibile nel sito dell’Istituto, deve essere sottoscritta dal titolare o dal rappresentante legale dell’azienda.
Il responsabile della struttura territoriale dell’Associazione, o l’operatore dallo stesso delegato, attesta la conformità della copia della documentazione trasmessa apponendo la firma in modalità digitale a tutti i documenti allegati.
La delega produce gli effetti per l’INPS dalla prima tariffazione utile successiva alla data di ricezione della delega.
Nel caso in cui pervenga una delega su una posizione sulla quale è già attiva una delega ad altra Associazione sindacale, la nuova delega produrrà effetti solo se associata ad una revoca di quella esistente, redatta secondo il modulo: “Revoca riscossione quote associative” reperibile dall’Associazione nel sito dell’INPS.
L’Associazione, per conto e nell’interesse di ciascun associato, su formale richiesta dello stesso, dichiara espressamente che la delega ricevuta è da intendersi tacitamente rinnovata, di anno in anno, ferma la facoltà di revoca da parte dell’associato.
Le copie delle deleghe alla riscossione sono rese disponibili nel Cassetto previdenziale per i titolari/rappresentanti legali/intermediari degli associati.
L'INPS non assume responsabilità alcuna per tutti i casi in cui le deleghe o le revoche, di cui ai precedenti commi, non trovino corrispondenza con i dati dei propri archivi.
L’Associazione che acquisisce la delega e/o la revoca alla riscossione, deve custodirla unitamente al documento di riconoscimento del soggetto che l’ha sottoscritta, in formato cartaceo ovvero altre modalità equivalenti, secondo la normativa vigente in materia di conservazione sostitutiva e fino a decorrenza dei termini ordinari di prescrizione, al fine di consentire le eventuali verifiche da parte dell’INPS. La conservazione secondo le predette modalità dovrà assicurare l’identificazione certa del soggetto che ha creato il documento, la
sua integrità e immodificabilità, la leggibilità, la certezza della data e il rispetto delle norme di sicurezza.
Per gli associati non in grado di firmare la delega alla riscossione della quota associativa a causa di un impedimento temporaneo o permanente, o per analfabetismo si applicano le disposizioni di cui all’articolo 4 del DPR 20 dicembre 2000 n. 445. I moduli per l’autenticazione della firma effettuata dai soggetti previsti dall’articolo 21, comma 2 del DPR n.445/2000 sono disponibili nel sito dell’Istituto.
ARTICOLO 5
Revoca della delega alla riscossione della quota associativa
La comunicazione all’Istituto della revoca può essere effettuata dall’associato, sia direttamente, sia attraverso l’Associazione sindacale alla quale aveva conferito la delega o alla quale conferisce una nuova delega, secondo le modalità indicate nel precedente articolo 4.
L’associato può comunicare, in ogni momento, direttamente all’INPS la sua volontà di revocare la delega per la riscossione della quota associativa, indicando l’Associazione sindacale interessata e allegando copia di un documento di riconoscimento in corso di validità. In tal caso l’Istituto provvede, entro 30 giorni, alla definizione della richiesta ed alla relativa comunicazione all’Associazione sindacale interessata tramite procedura informatica.
La revoca della delega produce gli effetti per l’INPS dalla prima tariffazione utile dalla data di definizione della richiesta da parte dell’Istituto.
Le copie delle revoche alla riscossione sono rese disponibili nel Cassetto previdenziale per i titolari/rappresentanti legali/intermediari degli associati.
ARTICOLO 6
Modalità di versamento delle quote associative
L’INPS corrisponderà alla rappresentanza nazionale dell’Associazione, senza oneri a titolo di interessi o a qualsiasi altro titolo, somme pari agli importi riscossi per quote associative al netto delle spese e degli oneri fiscali, ove dovuti all’Istituto, entro le seguenti date: 31 gennaio, 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre.
In caso di risoluzione o recesso unilaterale dalla presente Convenzione, le quote associative versate dall’associato successivamente alla data di cessazione del servizio, restano nella disponibilità del contribuente per l’utilizzo in compensazione con eventuali esposizioni debitorie risultanti a quella data.
Le eventuali eccedenze dovranno essere oggetto di apposita richiesta di rimborso da parte del contribuente.
Qualora l’importo delle rimesse monetarie dovuto all’Associazione risulti inferiore ad Euro 50,00 (cinquanta/00), l’Istituto provvederà ad accantonare le somme dovute fino al raggiungimento di un importo da versare pari o superiore ad Euro 50,00.
Le rimesse monetarie all’Associazione sindacale, conseguenti all'applicazione della presente Convenzione, sono effettuate dall’INPS su apposito conto corrente bancario indicato dall’Associazione sindacale unitamente al relativo codice IBAN, secondo le modalità telematiche indicate dall’Istituto.
L’Istituto è esentato da ogni verifica in ordine alla correttezza di tale dato e, conseguentemente, da ogni responsabilità in ordine all’eventuale mancato accredito di somme a favore dell’Associazione sindacale conseguente all’erronea comunicazione da parte di quest’ultima del codice IBAN.
I pagamenti sono effettuati previa verifica del possesso da parte dell’Associazione della regolarità contributiva nei confronti dell’Istituto che verrà effettuata attraverso la procedura Durc on line. Nel caso di esito di irregolarità nella sezione Inps del Documento “Verifica regolarità contributiva”, ovvero nei casi in cui non sia possibile procedere alla verifica con le modalità indicate, le rimesse monetarie all’Associazione sono sospese in attesa della regolarizzazione della posizione contributiva o della conclusione degli accertamenti istruttori che consentano la definizione del procedimento di verifica. In tali casi, la regolarizzazione avrà effetto alla prima scadenza utile disciplinata dalla seguente Convenzione.
L’Inps è sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità, ove le rimesse di cui al comma precedente dovessero avvenire oltre il termine convenuto, a causa di difficoltà operative connesse alle esigenze prioritarie di assolvimento dei compiti istituzionali.
ARTICOLO 7
Costi e fatturaz ione
L’Associazione prende espressamente atto e accetta che l’espletamento del servizio oggetto della presente Convenzione comporta per l’Istituto la gestione e lo sviluppo di procedure amministrative ed informatiche.
L’Associazione si impegna a rimborsare all’INPS gli oneri sostenuti per il servizio di riscossione delle quote associative, di cui alla presente Convenzione, nella misura e con le modalità indicate ai commi seguenti.
Per il servizio di riscossione delle quote associative di cui alla presente Convenzione l’Associazione corrisponde all’Istituto i corrispettivi di seguito indicati:
a) Euro 5.300,00 una tantum, per il finanziamento degli oneri connessi all’attivazione della Convenzione, da corrispondere prima della stipula della Convenzione medesima;
b) Euro 1.100,00 annui, per il finanziamento dei costi fissi;
c) Euro 3,31 annui per la gestione delle nuove deleghe ed emissione code- line (una tantum annuale);
d) Euro 3,07 annui per la gestione e revoca deleghe sindacali;
e) Euro 0,31 trimestrale per la gestione singolo modello F24.
Il corrispettivo di cui alla precedente lettera a) è versato dall’Associazione mediante bonifico sul conto di contabilità speciale n. 1339 - presso la Tesoreria provinciale di Roma, conto corrente intestato all’Istituto contraddistinto dall’IBAN XX00X0000000000000000000000, con la seguente causale: “denominazione Associazione - costo attivazione Convenzione riscossione quote associative L. 334/68”. La ricevuta di avvenuto pagamento è trasmessa all’Istituto prima della sottoscrizione della presente Convenzione.
I corrispettivi periodici, di cui alle precedenti lettere b), c), d), riferiti ad ogni anno civile, sono trattenuti sul versamento del mese di gennaio.
Qualora l’importo di tale versamento non consenta di recuperare l’intera somma si procederà ad effettuare l’imputazione del costo annuale residuo sui versamenti successivi, fino a copertura dell’intero corrispettivo.
L’Istituto si riserva la facoltà di variare annualmente la misura dei costi di cui alle precedenti lettere b), c), d), e).
L’eventuale variazione sarà oggetto di apposita comunicazione all’Associazione, a seguito delle quale l’Associazione medesima, entro il termine di 60 giorni dalla sua ricezione, ha facoltà di esercitare il recesso dalla Convenzione.
È a carico dell’Associazione sindacale ogni altro onere inerente alla presente Convenzione.
L’Istituto provvederà ad emettere le relative fatture in modalità elettronica in applicazione dell’articolo 1, comma 916, legge 27 dicembre 2017, n. 205.
ARTICOLO 8
Fornitura dati
L’INPS mette a disposizione dell’Associazione, tramite il servizio “Agricoltura: gestione deleghe sindacali” sui servizi on-line ovvero altro servizio che dovesse allo scopo essere sviluppato i dati di seguito indicati.
Contestualmente al versamento delle quote associative, l’INPS fornisce all’Associazione:
• ammontare delle quote associative riscosse nel periodo distinte per provincia;
• ammontare delle spese che l’Associazione è tenuta a rimborsare, secondo la tariffazione relative alle emissioni interessate dal periodo di cui al precedente articolo e degli oneri fiscali, ivi inclusi quelli relativi alla stipula della presente Convenzione;
• ammontare delle somme nette corrisposte relative alle medesime emissioni;
• dati degli associati con il dettaglio delle singole quote emesse e riscosse.
La fornitura dei dati, di cui al presente articolo, viene effettuata in modalità – on line.
Al fine di accedere ai servizi connessi alla presente convezione, nei limiti di quanto disposto dal precedente art. 1, l’Associazione viene abilitata ad accedere, tramite autenticazione, al servizio “Agricoltura: gestione deleghe sindacali”.
L’Associazione fornisce all’Istituto i dati anagrafici, corredati del documento di identità del soggetto da autorizzare all’utilizzo della suddetta applicazione (amministratore).
L’INPS, tramite apposita funzione del Portale, provvede ad inserire l’Associazione tra le associazioni abilitate all’utilizzo dell’applicazione e ad abilitare gli operatori ad accedere alla funzionalità.
È fatto obbligo all’Associazione di informare i propri associati circa il trattamento oggetto della presente Convenzione e le sue finalità, nonché per l’esercizio dei diritti loro spettanti ai sensi di quanto previsto al successivo art. 13.
I trattamenti effettuati per effetto del presente accordo sono progettati in conformità all’art. 32 del Regolamento UE e all’art. 2-ter del Codice, nonché al provvedimento del Garante n. 393 del 2 luglio 2015 recante “Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra Pubbliche Amministrazioni”, debitamente attualizzato alla luce della normativa vigente in materia.
L’INPS non corrisponderà alcuna fornitura di dati non esplicitamente menzionata nella presente Convenzione.
ARTICOLO 9
Verifiche
L’INPS si riserva di sottoporre annualmente a verifica un campione del 10% (con arrotondamento all’unità superiore) delle deleghe alla riscossione del contributo associativo trasmesse dalle Associazioni e validate ai fini della tariffazione.
Dette verifiche sono effettuate, secondo modalità e tempi definiti dall’Istituto e comunicati da quest’ultimo all’Associazione, per l’accertamento delle seguenti irregolarità:
• delega priva di firma;
• delega alla riscossione della quota associativa a firma di soggetto diverso dal dichiarante, in assenza dell’autenticazione della firma resa ai sensi dell’articolo 21, comma 2 del DPR 445/2000;
• xxxxxxx recanti firma apocrifa oggetto di formale denuncia, da parte del cittadino, alle competenti autorità, compreso l’INPS;
• mancata o parziale produzione/conservazione, da parte dell’Associazione sindacale, di documentazione richiesta dall'INPS.
Per consentire l’espletamento delle verifiche, l’Associazione è tenuta a trasmettere entro 30 giorni dalla data della richiesta, inoltrata dall’Istituto con PEC, la delega in originale e la copia del documento d’identità dell’associato, conservate ai sensi dell’articolo 4.
La documentazione richiesta deve essere inoltrata alla Direzione centrale Organizzazione e Comunicazione dell’INPS.
L’Associazione, ai fini della normativa vigente, è tenuta a conservare una copia dei documenti trasmessi a seguito della richiesta di documentazione avanzata dall’Istituto, unitamente alla “nota di prelievo” contenente gli estremi e la motivazione della richiesta medesima.
Eseguita la verifica, l’INPS ne trasmette l’esito motivato all’Associazione.
Entro il termine di 15 giorni dalla ricezione della comunicazione, l’Associazione ha facoltà di comunicare all’INPS le proprie osservazioni scritte, eventualmente corredate di ulteriore documentazione.
Entro 15 giorni dalla ricezione delle osservazioni, l’INPS comunica all’Associazione sindacale la conclusione del procedimento, motivando il mancato accoglimento delle eventuali osservazioni.
Le comunicazioni previste dal presente articolo vengono effettuate tramite Posta Elettronica Certificata (PEC).
ARTICOLO 10
Penali
L’INPS si riserva, a seguito delle risultanze delle verifiche di cui all’articolo precedente, l’applicazione di penali qualora le irregolarità accertate siano superiori al 10% del numero di deleghe acquisite dall’Associazione e validate ai fini della tariffazione.
Per le irregolarità accertate nell’attività di verifica delle deleghe acquisite ai fini della tariffazione di ciascun anno, la penale, da applicare per ciascuna irregolarità, è pari a € 106,00 (euro centosei), calcolata come di seguito esplicitato:
1) determinazione, per ciascuna Associazione, dell’importo medio della quota associativa calcolato dividendo il totale dell’importo delle quote associative emesse nell’anno 2019 per il numero degli associati cui si riferiscono le medesime quote;
2) determinazione dell’importo unico di penale risultante dalla media aritmetica della somma degli importi medi delle quote delle associazioni divisa per il numero delle associazioni stesse.
La fase di accertamento delle irregolarità ha termine entro il mese di giugno dell’anno successivo a quello in cui sono state riscontrate con la determinazione degli importi delle penali.
La riscossione delle penali avviene per compensazione in occasione del primo riversamento delle quote successivo all’intervenuto accertamento e contestazione delle stesse e fino ad integrale concorrenza degli importi applicati.
L’Istituto avrà diritto di procedere, ai sensi del successivo art. 12, alla risoluzione della presente Convenzione nel caso in cui, nel corso del periodo annuale di riferimento, la sommatoria delle penali applicate sia superiore al 10% dell’ammontare delle quote sindacali complessivamente riversate, nell’anno di riferimento, all’Associazione sindacale.
ARTICOLO 11
Clausola di salvaguardia
L'INPS è esonerato – e l’Associazione lo riconosce esplicitamente - da ogni e qualsiasi responsabilità verso i terzi comunque derivante dall'applicazione della presente Convenzione e in particolare verso le imprese aderenti
all’Associazione, anche nel caso di contestazione della loro inclusione nei flussi telematici di cui all’articolo 4. In specie, l’Istituto si intende sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità in caso di pignoramento presso terzi, eseguito da creditori dell’Associazione stipulante o di strutture associate alla stessa, sulle somme oggetto della presente Convenzione, anche in relazione a pignoramenti in corso o già eseguiti alla data di stipula della Convenzione.
L’Istituto è altresì estraneo ai rapporti intercorrenti tra gli associati di cui all’articolo 1 e l’Associazione alla quale i predetti soggetti sono iscritti.
Pertanto, l’Associazione stipulante esonera l'INPS da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dai suddetti rapporti e, nelle ipotesi di controversie conseguenti a contestazioni sull'effettiva validità e regolarità nel rilascio della delega alla riscossione della quota associativa nelle quali risulti definitivamente soccombente, si obbliga a rimborsare all’interessato la ritenuta operata.
L'Associazione è tenuta, inoltre, al rimborso, a semplice presentazione di nota specifica, delle spese sostenute dall’Istituto laddove lo stesso risulti convenuto o chiamato in giudizio dall’Associazione in controversie giudiziarie per questioni attinenti o comunque connesse ai rapporti intercorrenti tra gli associati di cui all’articolo 1 e l’Associazione alla quale essi sono iscritti. Le spese di cui sopra saranno quantificate nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa sui compensi professionali.
ARTICOLO 12
Recesso, sospensione e risoluz ione della convenz ione
L’Istituto si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dalla presente Convenzione in caso di mancato rispetto degli obblighi nella stessa previsti a carico dell’Associazione e in tutti i casi in cui sorgano contestazioni attinenti ai seguenti profili:
a) uso della denominazione, dell’acronimo, del logo dell’Associazione;
b) legittimo esercizio dei poteri statutari;
c) eccessiva onerosità del servizio di riscossione delle quote associative per il verificarsi di eventi straordinari e imprevedibili (art. 1467 c.c.), che necessitino di rilevanti interventi di natura procedurale e/o gestionale;
d) insorgenza di disposizioni normative e/o regolamentari per le quali non sia possibile applicare le disposizioni di cui all’articolo 15 e che rendano opportuna o necessaria, nell’interesse dell’INPS, l’adozione di un nuovo testo convenzionale.
L’Associazione si impegna a comunicare tempestivamente, con le modalità telematiche indicate dall’Istituto, ogni variazione relativa ai soggetti ricoprenti cariche rappresentative ed i relativi poteri di rappresentanza, indicati nella
presente Convenzione nonché a produrre l’eventuale documentazione a supporto.
Prima di esercitare la facoltà di recesso unilaterale di cui al primo comma, l’INPS comunica all’Associazione, la relativa decisione motivandola ai sensi del suddetto comma.
Entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, l’Associazione ha facoltà di comunicare all’INPS le proprie osservazioni scritte, eventualmente corredate di relativa documentazione.
Entro 30 giorni dalla ricezione delle osservazioni l’INPS comunica all’Associazione il recesso unilaterale dalla presente Convenzione, motivandolo ai sensi del primo comma e dando ragione del mancato accoglimento delle eventuali osservazioni, ovvero la volontà di non procedere al recesso in accoglimento di esse.
Nel corso di vigenza della Convenzione, è fatta, comunque, salva la facoltà di recesso a favore dell’Associazione, da esercitarsi con apposita comunicazione scritta da far pervenire all’ INPS a mezzo posta elettronica certificata (PEC).
Tenuto conto che l’Associazione è tenuta alla diligenza professionale di cui all’art. 1176, comma 2 c.c., l’INPS ha facoltà di procedere alla risoluzione unilaterale di diritto della Convenzione, nelle forme e secondo le modalità previste dall’art. 1456 c.c., nei seguenti casi:
a) perdita da parte dell’Associazione sottoscrivente dei requisiti prescritti ex lege per accedere alla stipula della presente Convenzione;
b) mancato possesso o perdita, anche di uno solo dei requisiti prescritti dalla Convenzione medesima o anche di uno solo dei requisiti attestati mediante dichiarazione sostitutiva resa in conformità al modello allegato che costituisce parte integrante della presente Convenzione;
c) ove siano rilevabili pregiudizi, irregolarità o conflitti di interessi a danno dell’Istituto ovvero di altre Amministrazioni Pubbliche da parte dell’Associazione;
d) eventuali misure inibitorie adottate nei confronti dell’Associazione e/o dei suoi legali rappresentanti;
e) uso per fini diversi e fuorvianti di quanto previsto nella presente Convenzione;
f) mancato rispetto della buona fede nell’esecuzione della presente Convenzione, con particolare riferimento al divieto di abuso dei diritti o delle facoltà da essa conferiti;
g) adozione di misure cautelari personali riguardanti le persone fisiche ricoprenti cariche sociali nazionali previste dallo Statuto dell’Associazione, per fatti compiuti nell’esercizio delle proprie funzioni;
h) mancato rispetto degli obblighi, a carico dell’Associazione, indicati nel successivo articolo 13 in materia di protezione dei dati personali;
i) ove siano applicate all’Associazione penali per un ammontare superiore al 10% del totale delle quote sindacali riversate, nell’anno di riferimento, all’Associazione sindacale stessa.
All’atto dell’acquisizione della notizia dell’insorgenza di una delle cause di risoluzione sopraelencate, l’INPS comunicherà all’Associazione la propria volontà di avvalersi della risoluzione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., mediante posta elettronica certificata (PEC).
La cessazione del servizio di riscossione della quota associativa, a seguito della risoluzione della presente Convenzione o recesso, avrà effetto immediato, tenuto conto dei tempi tecnici procedurali.
L’Istituto si riserva di sospendere l’efficacia della presente Convenzione, ove l’Associazione sia sottoposta ad accertamenti da parte delle competenti autorità giudiziarie per fattispecie di reato connesse alla sfera patrimoniale.
Ai fini della sottoscrizione della Convenzione, il legale rappresentante deve essere in possesso dei requisiti attestati mediante dichiarazione sostitutiva resa in conformità al modello allegato di cui al comma7, lett. b).
La “dichiarazione sostitutiva" va trasmessa all'INPS prima della sottoscrizione della Convenzione unitamente ad una copia leggibile di un documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità.
Le comunicazioni previste dal presente articolo vengono effettuate tramite PEC (Posta Elettronica Certificata).
ARTICOLO 13
Disposiz ioni in materia di protezione dei dati personali
Le Parti, per quanto di rispettiva competenza, quali Titolari del trattamento dei dati personali oggetto della presente Convenzione, si vincolano alla scrupolosa osservanza delle disposizioni contenute nel Regolamento UE, nel d.lgs. n. 101/2018 e nel Codice con particolare riferimento a ciò che concerne la sicurezza dei dati, gli adempimenti e la responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi e del Garante per la protezione dei dati personali.
Le Parti si impegnano a trattare i dati personali, osservando le misure di sicurezza e i vincoli di riservatezza previsti dalla citata normativa europea e nazionale sulla protezione dei dati, ossia in maniera da garantire un'adeguata sicurezza delle informazioni, compresa la protezione, mediante l’adozione di misure tecniche e organizzative adeguate, al fine di scongiurare trattamenti non autorizzati o illeciti, la perdita, la distruzione o il danno accidentali e, ai sensi dell’art. 32 del Regolamento UE, garantire un livello di sicurezza parametrato al rischio individuato.
Le Parti assicurano l’utilizzo del servizio esclusivamente nell’ambito delle regole e per le specifiche finalità previste nella normativa citata in premessa e posta alla base della presente Convenzione e osservano, in ogni fase del trattamento, il rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, limitazione della finalità, minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità, riservatezza e responsabilizzazione del Titolare, sanciti dagli articoli 5 e 6 del citato Regolamento UE.
In ogni caso di trattamento, le Parti si impegnano affinché i dati personali non vengano divulgati, comunicati, ceduti a terzi né in alcun modo riprodotti al di fuori dei casi di previsione di legge.
Le operazioni di trattamento saranno consentite esclusivamente a soggetti che siano stati designati quali responsabili del trattamento (artt. 28 e 4, n. 8 del Regolamento UE) o persone autorizzate al trattamento dei dati (artt. 29 e 4, n. 10 del Regolamento UE e art. 2-quaterdecies del Codice). In conformità a ciò, le Parti provvederanno, sotto la propria responsabilità e nell’ambito del proprio assetto organizzativo, ad impartire precise e dettagliate istruzioni agli addetti al trattamento che, espressamente designati e autorizzati, avranno accesso ai dati.
Le Parti si impegnano a conservare le informazioni ricevute per il tempo strettamente necessario ad effettuare le attività, così come dettagliate nei precedenti articoli e, di conseguenza, a cancellare i dati ricevuti non appena siano stati realizzati gli scopi per cui si procede.
Le Parti, nei termini di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento UE, informano gli interessati cui si riferiscono i dati oggetto di trattamento in esecuzione della presente Convenzione e garantiscono l'esercizio dei diritti loro riconosciuti dagli artt. 15 e ss. del medesimo Regolamento UE.
Le Parti si impegnano a collaborare nell’espletamento di eventuali attività di controllo previste per verificare il rispetto dei vincoli di utilizzo dei servizi, previo preavviso tra le rispettive funzioni organizzative preposte alla sicurezza, nonché ad offrire la propria collaborazione nell’ espletamento delle suddette attività.
Ciascuna delle Parti comunicherà tempestivamente all’altra le violazioni di dati o incidenti informatici eventualmente occorsi nell’ambito dei trattamenti effettuati, che possano avere un impatto significativo sui dati personali, in modo che ciascun Titolare, nei termini prescritti, possa effettuare la dovuta segnalazione di c.d. “data breach” al Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi degli artt. 33 e 34 del Regolamento UE e nel rispetto delle prescrizioni dettate dalla medesima Autorità con il Provvedimento del 30 luglio 2019 n. 157. In tal caso le Parti assicurano l’impegno reciproco a collaborare ai fini di un corretto e tempestivo adempimento del suddetto obbligo.
ARTICOLO 14
Entrata in vigore e durata
La presente Convenzione, sottoscritta con modalità digitale a seguito dell’autorizzazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha efficacia dalla data della stipula ed è operativa al completamento dei necessari adempimenti amministrativi e procedurali.
La medesima Convenzione ha durata fino al 31 dicembre 2023 e può essere rinnovata, previa verifica dei requisiti necessari alla stipula, per una sola volta, per un ulteriore triennio.
L’Associazione, ove avesse interesse alla prosecuzione del servizio per il triennio successivo, deve inoltrare all’Istituto apposita istanza entro il mese di giugno 2023.
In assenza della ricezione della predetta istanza di convenzionamento dell’Associazione, la Convenzione cesserà di essere efficace alla data di scadenza senza la necessità di ulteriori atti o comunicazioni.
Qualora pervenga la predetta istanza, la convenzione rinnovata avrà efficacia fino al 31 dicembre 2026.
In tal caso, l’istanza sarà inviata al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, per la verifica della permanenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente. Qualora il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, a seguito della verifica fornisca parere negativo per la prosecuzione del servizio di riscossione delle quote associative, l’Istituto procederà alla risoluzione del rapporto convenzionale attraverso l’applicazione dell’articolo 12 della presente convenzione.
ARTICOLO 15
Revisioni e integrazioni
La presente Convenzione potrà essere modificata, integrata e/o aggiornata esclusivamente in forma scritta con appositi atti aggiuntivi, e con le modalità previste per l’adozione della presente Convenzione, qualora nel corso della sua vigenza intervengano nuove disposizioni legislative e/o regolamentari in materia, ovvero ogniqualvolta le Parti, di comune accordo, lo ritengano opportuno al fine di ottimizzare il servizio, nel rispetto della normativa vigente.
ARTICOLO 16
Foro competente
Le controversie relative a quanto regolato dalla presente Convenzione o ad essa comunque connesse sono attribuite, in xxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxx Xxxx xx Xxxx.
ARTICOLO 17
Rinvio alla normativa vigente
Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione, si applica ad essa la normativa vigente.
ARTICOLO 18
Oneri fiscali
Il versamento per l’imposta di bollo a carico dell’Associazione sindacale dovrà essere effettuato mediante il modello F24 – sezione erario – codice tributo 1552. Copia dell’avvenuto pagamento dovrà essere trasmessa unitamente alla Convenzione debitamente sottoscritta con modalità digitale.
Il Rappresentante legale
)
(
(INPS)
Il Direttore Centrale Organizzazione e Comunicazione
Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, il legale rappresentante dell’associazione dichiara di avere preso visione e di accettare espressamente le disposizioni contenute nei seguenti articoli della Convenzione: ARTICOLO 1 (Oggetto); ARTICOLO 2 (Modalità di riscossione delle quote associative); ARTICOLO 3 (Determinazione della quota associativa); ARTICOLO 4 (Gestione delle deleghe alla riscossione della quota associativa); ARTICOLO 5 (Revoca della delega alla riscossione della quota associativa); ARTICOLO 6 (Modalità di versamento delle quote associative); ARTICOLO 7 (Costi e fatturazione); ARTICOLO 8 (Fornitura dati); ARTICOLO 9 (Verifiche); ARTICOLO 10 (Penali); ARTICOLO 11 (Clausola di salvaguardia); ARTICOLO 12 (Recesso, sospensione e risoluzione della Convenzione); ARTICOLO 13 (Disposizioni in materia di protezione dei dati personali); ARTICOLO 14 (Entrata in vigore e durata); ARTICOLO 15 (Revisioni e integrazioni); ARTICOLO 16 (Foro competente); ARTICOLO 17 (Rinvio alla normativa vigente); ARTICOLO 18 (Oneri fiscali).
( )
Il Rappresentante legale
ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE
Direzione Centrale Organizzazione e Comunicazione
convenz ione per la riscossione dei contributi associativi dovuti dagli iscritti, ai sensi dell’articolo 11 della legge 12 marzo 1968, n. 334.
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE
(resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P. R. n. 445 del 28 dicembre 2000)
Via Xxxx il Grande, 21 – 00000 Xxxx C.F. 80078750587 - P.IVA 02121151001
1
Il sottoscritto: nato a: _il C.F. _ C.F. _ residente a: via/piazza n.° CAP in qualità di: (indicare la carica, anche sociale) dell’Organizzazione sindacale: con sede nel Comune di _via/piazza CAP codice fiscale: telefono: _
Recapiti presso i quali si inte ndono ricevere le comunicaz ioni dell’INPS (da indicars i obbligatoriamente) | |
Indirizzo di posta elettronica | |
Indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) |
consapevole che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e che, laddove dovesse emergere la non veridicità di quanto qui dichiarato, l’INPS si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione unilaterale di diritto della convenzione, nelle forme e secondo le modalità previste dall’art. 1456 c.c..
DICHIARA
in relazione alla/e Convenzione/i (barra re la tipologia di convenz ione ric hiesta):
□ aziende assuntrici di manodopera e dei piccoli coloni e compartecipanti familiari (p.c.c.f.)
□ imprenditori agricoli e dei coltivatori diretti
- di essere il …………………………….. 1, e quindi, come tale, in forza dell’art. … 2
del vigente statuto, il legale rappresentante visto il 3;
- che la predetta … 4:
1. ha la seguente denominazione: 5;
2. ha il seguente acronimo: 6;
1 indicare la qualifica rivestita in base al vigente Statuto;
2 indicare il numero dell’articolo del vigente statuto che attribuisce la rappresentanza legale dell’associazione;
3 indicare l’atto in base al quale il dichiarante ricopre la qualifica di cui al precedente punto 1 (es. verbale del … atto di nomina del … in data …);
4 indicare la natura del soggetto giuridico rappresentato;
5indicare esatta denominazione dell’associazione;
6 indicare la sigla quale risultante dall’atto costitutivo (o dal vigente statuto in caso di modifiche intervenute successivamente alla costituzione);
2
3. ha una struttura organizzativa per lo svolgimento dell’attività sindacale dettagliatamente illustrata nell’allegato n. 1.
sempre nella predetta qualità, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del
d.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, e sotto comminatoria delle sanzioni sopra indicate:
A. MOTIVI DI ESCLUSIONE
A.1) Informaz ioni sull’applicabilità dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/16.
[clausole a selezione alternativa]
□ che non è organizzazione sindacale sottoposta a sequestro o confisca ai sensi dell’articolo 240 bis c.p. come disposto dal d.lgs. 1° marzo 2018, n.21, o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 affidata ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario;
[oppure]
□ che è organizzazione sindacale sottoposta a sequestro o confisca ai sensi dell’articolo 240 bis c.p. come disposto dal d.lgs. 1° marzo 2018, n.21, o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 ed affidata ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, in base al seguente provvedimento:
Numero e anno del provvedime nto di sequestro o di confisca | Giudice emittente | Natura del provvedime nto | Nominativo del custode, o dell’amministratore giudiz iario o finanz iario |
/ | □ Art. 240 – bis c.p. □ Artt. 20 e 24 del D. Lgs. 159/11 |
A.2) Motivi di esclusione di cui all’art. 80, comma 1°, del D.Lgs. 50/16
[clausole a selezione a lternativa ]
□ le persone fisiche ricoprenti cariche sociali previste dallo Statuto dell’Associazione in carica e/o cessati dalla carica nell’anno antecedente la
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data di sottoscrizione della convenzione per le quali non è intervenuta alcuna condanna, pronunciata con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati:
x. xxxxxxx, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un’organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
x. xxxxxxx, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale;
b-bis). false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
c. Frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
x. xxxxxxx, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
e. delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
f. sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
g. ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione
[ovvero, qualora tali pronunce siano intervenute]
□ che verso i seguenti soggetti sono stati pronunciati i seguenti provvedimenti penali di condanna:
[attenzione: indicare tutti i provvedime nti di condanna, ivi compresi quelli per i quali sia stato conseguito il beneficio della non me nzione, relative alle persone fisiche ricoprenti cariche sociali previste dallo Statuto dell’Associazione, in carica e/o cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di sottoscrizione della convenzione]
4
Cognome, nome e carica ricoperta | Luogo e data di nascita | Tipologia del provvedime nto | Data e nume ro | Giudice emittente | Reato | Durata della pena princip ale | Durata della pena accessori a |
dell’incap acità di contratta re con la pubblica | |||||||
amminist razione | |||||||
ma che:
[selezionare esclusivamente le caselle di interesse]
□ il reato è stato depenalizzato;
□ è intervenuta la riabilitazione;
□ il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna;
□ la condanna è stata revocata;
□ la durata della pena accessoria dell’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione non è stata fissata nel provvedimento o non è intervenuta riabilitazione, e il provvedimento di condanna è stato pronunciato più di cinque anni prima della data di presentazione della richiesta di convenzionamento;
□ la durata della pena accessoria dell’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione non è stata fissata nel provvedimento o non è intervenuta riabilitazione, e la pena principale è di durata inferiore a cinque anni e si è conclusa alla data di presentazione della richiesta di convenzionamento;
□ ricorrono i seguenti presupposti:
o la sentenza definitiva ha imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi;
[oppure]
o la sentenza definitiva ha riconosciuto l’attenuante della collaborazione come definita per la singola fattispecie di reato;
[e]
o l’organizzazione sindacale ha risarcito o si è impegnata a risarcire qualunque danno causato dal reato e ha adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati, come di seguito meglio specificato:
5
□ [solo in caso di soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente alla data di adozione della convenzione] vi è stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalme nte sanzionata, consistita in:
A.3) Motivi di esclusione di cui all’art. 80, comma 2°, del D.Lgs. 50/16
▪ che non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4°, del medesimo decreto, in capo ai soggetti di cui all’art. 85 del D.Lgs. 159/11 (vedasi nota di compilaz ione n. 4);
A.4) Motivi di esclusione di cui all’art. 80, comma 4°, del D.Lgs. 50/16
[clausole a selezione a lternativa ]
□ di non aver commesso gravi violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui l’operatore partecipante è stabilito;
[ovvero]
□ di aver ottemperato ai suddetti obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte dovute, compresi eventuali interessi o multe, e che il pagamento o l’impegno sono stati formalizzati prima della scadenza del termine per la sottoscrizione della convenzione e, precisamente, in data ;
[clausole a selezione a lternativa ]
□ di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui l’operatore partecipante è stabilito;
[e/o, per il caso di conseguime nto di D.U. R. C. su certificazione di corrispondenti crediti certi, liquidi ed esigibili verso la Pubblica Amministrazione]
□ di essere in possesso del Documento Unico di Regolarità contributiva, rilasciato ai sensi e per gli effetti dell’art. 13-bis, comma 5°, del decreto-legge 7 maggio 2012 n. 52, come introdotto dalla relativa legge di conversione n. 94 del 6 luglio 2012;
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[ovvero]
□ di aver ottemperato ai suddetti obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, e che il pagamento o l’impegno sono stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione dell’istanza di convenzionamento, e, precisamente, in data ;
che l’organizzazione sindacale non è assoggettata all’assolvimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali in quanto l’Organizzazione non ha dipendenti percipienti emolumenti e che darà immediata comunicazione, qualora nel corso di esecuzione della convenzione, proceda all’assunzione di risorse umane.
A.5) Motivi di esclusione di cui all’art. 80, comma 5°, del D.Lgs. 50/16
[selezionare le caselle corrispondenti ai motivi di esclusione in cui non si incorre]
Lett. a)
□ di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro e/o agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3°, del D.Lgs. 50/16;
Lett. b)
□ di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la propria integrità o affidabilità nell’esercizio delle proprie funzioni;
Lett. c)
□ di non essere destinatario della sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o di altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
Lett. d)
[clausole a selezione alternativa]
□ di non essere assoggettabile agli obblighi derivanti dalla l. n. 68 del 12 marzo 1999, disciplinante le norme che regolano il diritto al lavoro dei soggetti disabili;
[ovvero, per il caso di soggezione alla predetta legge]
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□ di essere in regola rispetto a quanto stabilito dalla l. n. 68 del 12 marzo 1999 in materia di assunzioni di soggetti disabili;
Lett. e)
[clausole a selezione alternativa]
□ che persone fisiche ricoprenti cariche sociali previste dallo Statuto dell’Associazione non sono stati vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 416 bis.1. c.p.;
[ovvero, qualora ne siano stati vittima ma abbiano denunciato i fatti]
□ che persone fisiche ricoprenti cariche sociali previste dallo Statuto dell’Associazione, pur essendo stati vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 416 bis.1. c.p., risultano aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, salvo il ricorso dei casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, sulla base delle risultanze emergenti dagli indizi alla base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell’imputato nell’anno antecedente la data di sottoscrizione della convenzione:
Cognome e nome | Luogo e data di nas cita | Carica rivestita |
□ [selezionare la casella solo qualora sussista uno o più dei motivi di esclusione di cui all’art. 80, comma 5°, del D. Lgs. 50/16] che pur ricorrendo il/i motivo/i di esclusione di cui all’art. 80, comma 5°, lett. , del D.Lgs. 50/16, ha risarcito o si è impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall’illecito e ha adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale, idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti, come di seguito meglio specificato:
A.6) Ulteriori motivi di esclusione previsti dalla normativa naz ionale
▪ di applicare a favore dei propri lavoratori dipendenti, condizioni normative e retributive non deteriori e/o inferiori a quelle risultanti dai contratti nazionali di lavoro e dagli accordi locali integrativi relativi al luogo in cui si trova la propria
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sede, nonché di rispettare le forme e le procedure previste in materia dalla l.
n. 55 del 19 marzo 1990 e s.m. e i.;
▪ di non aver posto in essere atti o comportamenti discriminatori debitamente accertati, ai sensi degli artt. 43 e 44, 11° comma, del D.Lgs. n. 286 del 25 luglio 1998.
▪ di non trovarsi nelle condizioni ostative di seguito descritte “Ai sensi dell’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/01, i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di pubbliche amministrazioni non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell’attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto sopra sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti. Ai sensi dell’art. 21, del D.Lgs. n. 39/2013, ai fini dell’applicazione dei divieti di cui ai precedenti periodi, devono considerarsi dipendenti delle pubbliche amministrazioni anche i soggetti titolari di uno degli incarichi di cui al D.Lgs. n. 39/13 medesimo, ivi compresi i soggetti esterni con i quali le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici o gli enti privati in controllo pubblico abbiano stabilito un rapporto di lavoro, subordinato o autonomo”;
▪ di essere in regola rispetto alla normativa antimafia;
ULTERIORI INFORMAZIONI RILEVANTI
▪ di essere validamente costituito ed organizzato ai sensi della normativa vigente nel rispettivo Paese di appartenenza;
▪ di essere in regola con quanto previsto dalla normativa vigente in tema di antiriciclaggio;
▪ che la propria Organizzazione detiene tutte le autorizzazioni amministrative, i nulla osta, le licenze, i pareri ed i permessi, comunque denominati, eventualmente necessari per l'esercizio della propria attività e la prestazione della convenzione;
▪ di essere consapevole che è necessario produrre, in allegato alla presente, copia dei documenti di identità richiesti per il convenzionamento e per l’attivazione delle procedure informatiche, in corso di validità e leggibili;
▪ di aver preso conoscenza del contenuto della convenzione e di accettarne il contenuto senza riserva alcuna;
▪ di essere a conoscenza che la stipula della convenzione avverrà in modalità elettronica con firma digitale;
▪ che è a conoscenza che, per le spese relative alla stipulazione della convenzione e ogni altro onere fiscale correlato si applicherà quanto previsto
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dalla convenzione, nonché dalla normativa vigente; A tal fine si forniscono i dati per il recapito della fattura elettronica tramite il Sistema di Interscambio (SdI) dell’Agenzia delle Entrate, ai sensi dell’art. 1, comma 916, legge 27 dicembre 2017, n. 205
▪ codice destinatario Sistema di Interscambio (SdI)………………………………………..
▪ PEC …………………………………………………………………………………………………………………
▪ Email …………………………………………………
▪ Comunica la misura del contributo da trattenere a favore dell’Associazione, come di seguito riportato:
▪ . …..% da applicare sulle retribuzione dei lavoratori per la convenzione L. 334/68 aziende e PC CF;
▪ . …..% da applicare sulla contribuzione dovuta dai lavoratori autonomi CC DD e IAP.
▪ di autorizzare espressamente l’INPS ad inviare comunicazioni, ai recapiti indicati in precedenza nella apposita tabella;
▪ che si impegna a comunicare tempestivamente, le successive variazioni dei recapiti comunicati all’Istituto;
▪ di autorizzare l’INPS ad effettuare l’accreditamento delle quote sindacali sul C/C, appositamente aperto presso Banca/ufficio postale indicato nell’allegato
n. 2 della presente dichiarazione;
▪ di conferire l’incarico di Utente amministratore della procedura informatica
(allegare copia del documento d’identità):
-
- Codice Fiscale
- Nome, _ Cognome
- Indirizzo,
- Telefono, _Cellulare
[Luogo e Data] _, _.
[Firma del legale rappresentante
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Note di compilaz ione:
1. la presente dichiarazione dovrà essere sottoscritta da parte (i) del legale rappresentante
2. le dichiarazioni relative ai motivi di esclusione di cui all’art. 80 commi 1°, 2° e 5°, lettera l), del D. Lgs. 50/16, esposte nel testo di cui sopra, potranno essere rese dal soggetto sottoscrittore per quanto a propria conoscenza, con riferimento a ciascuno dei singoli esponenti sopra indicati;
3. in alternativa a quanto previsto dai due punti precedenti, l’Organizzazione sindacale dovrà dimostrare l’insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 commi 1°, 2° e 5°, lettera l), del D. Lgs. 50/16, produc endo le relative dichiarazioni sottoscritte personalmente da ciascuno dei singoli esponenti sopra indicati;
4. ai sensi del Comunicato del Presidente dell’A. N. A.C. del 26 ottobre 2016, le dichiarazioni di cui all’art. 80, comma 2, del D.Lgs. 50/16 dovranno essere rese dai soggetti di cui all’art. 85 del D.Lgs. 159/11, il quale prevede che:
…… 2. La documentazione antimafia, se si tratta di associazioni, imprese, società, consorzi e raggruppamenti temporanei di imprese, deve riferirsi …………………………
a) per le associazioni, a chi ne ha la legale rappresentanza;
2-bis. Oltre a quanto previsto dal prec edente comma 2, per le associazioni e società di qualunque tipo, anche prive di personalità giuridica, la documentazione antimafia è riferita anche ai soggetti membri del collegio sindacale o, nei casi contemplati dall'articolo 2477 del codice civile, al sindaco, nonché ai soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. L'informazione antimafia deve riferirsi anche ai familiari conviventi di maggiore età dei soggetti di cui ai commi 1, 2, 2-bis, 2-ter e 2-quater”;
5. alla presente dichiarazione dovrà essere allegata, copia leggibile di un documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità;
6. all’atto della compilazione, selezionare le opzioni a compilazione alternativa barrando il relativo riquadro, in maniera tale che la scelta del soggetto che compila sia chiaramente espressa;
7. clausole obbligatorie non potranno essere oggetto di spunta e/o eliminazione.
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Riportare il contenuto del presente modello su carta intestata dell’Associazione
MODELLO PER LA COMUNICAZIONE DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA
DELL’ORGANIZZAZIONE SINDACALE
Il sottoscritto/a ……………………….…nato/a il ……………….……a……………… (………)
Codice Fiscale ……………………..………………
residente in ………… (……) Via/Piazza ……………………n°…………Cap ……..…….…
legale rappresentante della Organizzazione Sindacale …………………………………
Comunica i seguenti dati
A) Risorse umane
lavoratori dipendenti
Cognome Nome | Codice Fiscale |
associati che operano gratuitamente
Cognome Nome | Codice Fiscale |
personale in distacco o somministrati
Cognome Nome | Codice Fiscale |
B) Sedi operative
Allegare la “scheda per l’aggiornamento dei dati organizzativi dell’Associazione“ inoltrata al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.
C) Informatica (indicare società informatiche che gestiscono i dati informatici
dell’Associazione)
Denominazione | Codice Fiscale |
D) Varie (elencare mezzi finanziari e beni strumentali dell’Associazione)
Luogo e data ……………………………………………. | Il / La Dichiarante ……………………………………………. |
Riportare il contenuto del presente modello su carta intestata dell’Associazione
MODELLO PER LA COMUNICAZIONE CODICE IBAN
(ed eventuali successive variazioni)
Il sottoscritto/a ……………………..……………………nato/a il ……………….……a……………… (………)
Codice Fiscale ……………………..………………residente in ( )
Via/Piazza …………………………………………………………………..……n° …..………….Cap ……..…….…
legale rappresentante della Organizzazione Sindacale …………………………………………………………….
per la quale l’INPS effettua il servizio di riscossione dei contributi associativi ai sensi della legge …………………………………………………………………….
- consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del DPR 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici ottenuti sulla base di dichiarazioni non veritiere, ai sensi dell’art. 75 del DPR 445/2000;
- informato che i dati resi sono prescritti dalle disposizioni vigenti per il procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente al fine di verificare la corrispondenza tra il codice IBAN e la titolarità del conto corrente;
DICHIARA E SI OBBLIGA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’:
conto corrente intestato a:
……………………………………………………………………………………………………
CODICE IBAN:
Banca/Posta…………………………………………………..
Agenzia/Filiale di …………………………………………..
a) che il codice IBAN identifica il rapporto corrispondente con il proprio istituto di credito ed è il seguente:
b) di essere consapevole che l’ordine di pagamento da parte dell’INPS si ritiene eseguito correttamente per quanto riguarda il beneficiario identificato dal codice IBAN sopra riportato;
c) a comunicare tempestivamente eventuale variazione dei dati sopra rappresentati, fornendo, contestualmente, l’aggiornata certificazione rilasciata dall’Istituto di credito.
Allega fotocopia di uno dei seguenti documenti (1): contratto di conto corrente
intestazione dell’estratto per riassunto di conto corrente
dichiarazione dell’Istituto di credito
…………………….……………………….. Il ……………………………
Firma del dichiarante
(1) Barrare l’opzione prescelta
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