Richiesta preliminare di fornitura (RPF). 1. La RPF è il documento con cui l’Amministrazione/Ente manifesta e formalizza il proprio interesse ad aderire alla Convenzione, senza tuttavia vincolare la stessa ad emettere alcun OF. 2. La data di trasmissione delle RPF determina l’ordine di priorità con il quale il Fornitore deve evadere le richieste: pertanto, garantisce secondo un criterio cronologico il diritto di precedenza ad emettere l’OF rispetto alle eventuali e successive RPF. 3. Le RPF devono: 1. indicare gli edifici in uso all’Amministrazione Contraente (Nome Ente, Citta, Indirizzo, ecc.) da inserire nell'OF; 2. indicare il tipo di impianto di trasporto e sollevamento presente all'interno degli edifici di cui sopra; le corrette quantità saranno, invece, identificate in sede di sopralluogo; 3. (eventualmente) indicare l'esistenza di un sistema di Anagrafe e/o di documentazione (per il Servizio di costituzione e/o gestione Anagrafe tecnica); 4. individuare un proprio referente che supporti il Fornitore nella fase di sopralluogo; 5. essere corredate in allegato di tutta la documentazione tecnica ed amministrativa in possesso dell'Amministrazione per la determinazione tecnico-economica dei servizi richiesti. 4. L’attendibilità delle informazioni rileva per il dimensionamento tecnico-economico dei servizi e per determinare la possibilità di accedere alla Convenzione in ragione della capienza del massimale e della priorità acquisita. Il Fornitore, ricevuta la RPF, è vincolato a: a) comunicare all’Amministrazione in forma scritta, entro e non oltre 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data di ricevimento, la ricevibilità della RPF. La possibilità di aderire o meno alla convenzione in relazione alla capienza del massimale sarà confermata in esito al sopralluogo. In caso di ritardo, si applicheranno le penali di cui all'art. 21 della presente convenzione; b) eseguire il sopralluogo per prendere conoscenza dei dati necessari alla determinazione tecnico- economica dei servizi richiesti, al fine di redigere, in contraddittorio con l’Amministrazione/Ente richiedente, e sottoscrivere il verbale delle operazioni; c) confermare o meno per iscritto all’Amministrazione/Ente la possibilità di accettare l’eventuale OF, entro i successivi 5 (cinque) giorni lavorativi, pena l’applicazione della penale prevista nell'art. 21, Tabella n. 1, lett. C). La conferma vincola il Fornitore che, pertanto, deve accantonare la quota parte dei servizi del massimale necessaria a soddisfare l’OF fino alla sua emissione.
Appears in 1 contract
Samples: Convenzione Per l'Affidamento Del Servizio Di Manutenzione Impianti Di Trasporto E Sollevamento
Richiesta preliminare di fornitura (RPF). 14.1. La RPF Richiesta di Fornitura (RPF) è il documento con cui l’Amministrazione/Ente manifesta e formalizza il proprio interesse ad aderire alla Convenzione, senza tuttavia vincolare la stessa quale l’Amministrazione attiva il Fornitore per progettare i servizi da eseguire. La RPF non vincola l’Amministrazione ad emettere alcun OFun ODF.
24.2. La data RPF deve: • indicare le strade e gli argini che l’Amministrazione intende affidare in servizio (a titolo esemplificativo, ente, denominazione della strada/argine, tronco); • indicare la tipologia di trasmissione strada (pianura, collina o montagna), la classificazione della strada ai sensi del D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285 “Nuovo Codice della strada” e le quantità presunte (lunghezza per ogni ciglio) relative alle pertinenze delle RPF determina l’ordine di priorità con il quale il Fornitore deve evadere le richieste: pertanto, garantisce secondo un criterio cronologico il diritto di precedenza ad emettere l’OF rispetto alle eventuali strade e successive RPF.
3. Le RPF devono:
1. indicare gli edifici in uso all’Amministrazione Contraente (Nome Ente, Citta, Indirizzo, ecc.) da inserire nell'OF;
2. indicare il tipo di impianto di trasporto e sollevamento presente all'interno degli edifici di cui sopraagli argini; le corrette quantità saranno, invece, identificate in sede di sopralluogo;
3. (eventualmente) indicare l'esistenza di un sistema di Anagrafe e/o di documentazione (per il Servizio di costituzione e/o gestione Anagrafe tecnica);
4. • individuare un proprio referente dell’Amministrazione che supporti il Fornitore nella fase di sopralluogo;
5. dei sopralluoghi; • essere corredate in allegato di tutta la corredata dalla documentazione tecnica ed amministrativa in possesso dell'Amministrazione ed utile al Fornitore per l’elaborazione del PDS; • contenere, laddove disponibili, informazioni relative alla passata esecuzione del servizio per le medesime infrastrutture oggetto di RPF; • indicare la determinazione tecnico-economica dei servizi richiestidata del primo incontro preparatorio e del sopralluogo. É in facoltà dell’Amministrazione convocare anche più sopralluoghi sui siti interessati, a cui il Fornitore dovrà presenziare.
4. L’attendibilità delle informazioni rileva per il dimensionamento tecnico-economico dei servizi e per determinare la possibilità di accedere alla Convenzione in ragione della capienza del massimale e della priorità acquisita4.3. Il Fornitore, ricevuta la RPF, è vincolato a:
a) deve: • comunicare all’Amministrazione in forma scritta, entro e non oltre 5 (cinque) 2 giorni lavorativi dalla data di ricevimento, la ricevibilità della RPFpropria presenza al primo incontro preparatorio e al primo sopralluogo, che verranno tenuti nella data fissata dall’Amministrazione; • consegnare il PDS, nei tempi e modi di seguito indicati.
4.4. La possibilità di aderire o meno alla convenzione in relazione alla capienza del massimale sarà confermata in esito al sopralluogo. In caso di ritardo, si applicheranno Durante gli incontri preparatori il Fornitore dovrà:
i) rilevare tutte le penali di cui all'art. 21 della presente convenzione;
b) eseguire il sopralluogo per prendere conoscenza dei dati necessari alla determinazione tecnico- economica esigenze dell’Amministrazione e individuare la più opportuna configurazione dei servizi richiesti, e delle relative modalità operative di erogazione al fine di redigere, in contraddittorio con l’Amministrazione/Ente richiedente, e sottoscrivere il verbale delle operazionisoddisfare la domanda;
cii) confermare o meno evidenziare eventuali criticità e proporre soluzioni per iscritto all’Amministrazione/Ente la possibilità superarle. A seguito di accettare l’eventuale OF, entro i successivi 5 (cinque) giorni lavorativi, pena l’applicazione della penale prevista nell'art. 21, Tabella n. 1, lett. C). La conferma vincola ogni ciascun incontro preparatorio il Fornitore chee l’Amministrazione sottoscriveranno un verbale che riporta le evidenze emerse, pertanto, deve accantonare la quota parte dei servizi del massimale necessaria a soddisfare l’OF fino alla sua emissioneche poi confluiranno nel PDS.
Appears in 1 contract
Samples: Service Agreement
Richiesta preliminare di fornitura (RPF). 1. La RPF Richiesta Preliminare di Fornitura (di seguito RPF) è il documento con cui l’Amministrazione/Ente manifesta e l’Amministrazione richiedente formalizza il proprio interesse ad aderire alla fruizione dei servizi previsti in Convenzione, senza tuttavia vincolare la stessa ad emettere alcun OF.
2secondo il modello allegato al presente Capitolato. La data di trasmissione delle della RPF determina l’ordine di priorità con il quale il Fornitore deve evadere le dare seguito alle richieste: pertanto. Pertanto, la data di trasmissione garantisce secondo all’Amministrazione richiedente un criterio cronologico il diritto di precedenza ad emettere l’OF rispetto alle eventuali e successive altre Amministrazioni che avranno trasmesso una RPF in data successiva. Con la trasmissione della RPF.
3. Le RPF devono:
1. indicare gli edifici in uso all’Amministrazione Contraente (Nome Ente, Citta, Indirizzo, ecc.) da inserire nell'OF;
2. indicare il tipo di impianto di trasporto e sollevamento presente all'interno degli edifici di cui sopra; le corrette quantità saranno, invece, identificate in sede di sopralluogo;
3. (eventualmente) indicare l'esistenza di un sistema di Anagrafe e/o di documentazione (per il Servizio di costituzione e/o gestione Anagrafe tecnica);
4. l’Amministrazione si vincola ad individuare un proprio referente che supporti il Fornitore nella fase di sopralluogo;
5per lo svolgimento del sopralluogo agli immobili/impianti. essere corredate in allegato di tutta la documentazione tecnica ed amministrativa in possesso dell'Amministrazione per la determinazione tecnico-economica dei servizi richiesti.
4. L’attendibilità delle informazioni rileva per il dimensionamento tecnico-economico dei servizi e per determinare la possibilità di accedere alla Convenzione in ragione della capienza del massimale e della priorità acquisita. Il Fornitore, ricevuta la RPF, è vincolato a:
a) comunicare all’Amministrazione in forma scritta, entro Entro e non oltre 5 (cinque) giorni lavorativi naturali e consecutivi dalla data di ricevimento, la ricevibilità il Fornitore ha l’obbligo di dare riscontro, a mezzo PEC, all’Amministrazione della validità formale della RPF. La possibilità di aderire o meno alla convenzione in relazione alla capienza del massimale sarà confermata in esito al sopralluogo. In caso di ritardoesito positivo, si applicheranno le penali Parti dovranno concordare una data per lo svolgimento del sopralluogo da effettuarsi – salvo diversi accordi – entro 7 (sette) giorni solari consecutivi alla data di emissione della RPF. Durante la fase di sopralluogo il Fornitore deve prendere conoscenza della consistenza degli impianti e degli spazi e, in particolare, deve individuare tutti i dati necessari: • Alla definizione delle attività ordinarie e del relativo corrispettivo (ad esempio individuazione della superficie lorda degli ambienti, della superficie lorda complessiva oggetto dei servizi e del numero e tipologia degli impianti/unità funzionali/componenti da gestire); • Alla definizione delle attività di manutenzione necessarie al ripristino della normale funzionalità degli impianti; • Al corretto svolgimento dei servizi; • Alla redazione del “Piano Dettagliato delle Attività” di cui all'art. 21 della presente convenzione;
b) eseguire il sopralluogo per prendere conoscenza dei dati necessari alla determinazione tecnico- economica dei servizi richiesti, al fine successivo punto; • Alla definizione di redigere, in contraddittorio con l’Amministrazione/Ente richiedente, e sottoscrivere il verbale delle operazioni;
c) confermare o meno per iscritto all’Amministrazione/Ente la possibilità di accettare l’eventuale OF, entro i successivi 5 (cinque) giorni lavorativi, pena l’applicazione della penale prevista nell'art. 21, Tabella n. 1, lett. C). La conferma vincola il Fornitore che, pertanto, deve accantonare la quota parte dei servizi una valutazione sommaria del massimale necessaria a soddisfare l’OF fino alla sua emissione.valore complessivo dell’eventuale OdF.
Appears in 1 contract
Samples: Capitolato Tecnico
Richiesta preliminare di fornitura (RPF). 1. La RPF è il documento con cui l’Amministrazione/Ente manifesta e formalizza il proprio interesse ad aderire alla Convenzione, senza tuttavia vincolare la stessa ad emettere alcun OF.
2. La data di trasmissione delle RPF determina l’ordine di priorità con il quale il Fornitore deve evadere le richieste: pertanto, garantisce secondo un criterio cronologico il diritto di precedenza ad emettere l’OF rispetto alle eventuali e successive RPF.
3. Le RPF devono:
1. : • indicare gli edifici in uso all’Amministrazione Contraente le Aree Verdi (Nome Ente, Citta, Indirizzo, etc.) che la PA intende affidare in servizio e da inserire nell'OF; • indicare le quantità presunte (superficie, numero ecc.) da inserire nell'OF;
2. indicare il tipo di impianto di trasporto e sollevamento presente all'interno degli edifici di cui sopraal successivo Art. 25, relative alle Xxxx Xxxxx; le corrette quantità saranno, invece, identificate in sede di sopralluogo;
3. • (eventualmente) indicare l'esistenza di un sistema di Anagrafe e/o di documentazione (per il Servizio di costituzione e/o gestione Anagrafe tecnicaAnagrafe);
4. ; • individuare un proprio referente che supporti il Fornitore nella fase di sopralluogo;
5. ; • essere corredate in allegato di tutta la documentazione tecnica ed amministrativa in possesso dell'Amministrazione per la determinazione tecnico-economica dei servizi richiesti.
4. L’attendibilità delle Le precedenti informazioni rileva vengono utilizzate per il dimensionamento tecnico-economico dei servizi e per determinare la possibilità di accedere alla Convenzione in ragione della capienza del massimale e della priorità acquisita. Il Fornitore, ricevuta la RPF, è vincolato a:
a) comunicare all’Amministrazione in forma scritta, entro e non oltre 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data di ricevimento, la ricevibilità correttezza e completezza della RPF. La RFP e la possibilità di aderire o meno alla convenzione in relazione alla capienza del massimale sarà confermata in esito - fatto salvo l'esito positivo del sopralluogo, da iniziare congiuntamente al sopralluogoreferente entro 10 (dieci) giorni dalla data di ricezione della RPF, salvo diversi accordi tra le parti. In caso di ritardo, si applicheranno le penali di cui all'art. 21 della 14 del presente convenzioneCapitolato;
b) eseguire il sopralluogo per prendere conoscenza dei dati necessari alla determinazione tecnico- tecnico-economica dei servizi richiesti, al fine di redigere, in contraddittorio con l’Amministrazione/Ente richiedente, e sottoscrivere il verbale delle operazioni; il sopralluogo deve comunque terminare entro 60 giorni dalla data di inizio di cui al precedente punto a) oppure entro periodo più breve definito in contraddittorio, in relazione alla consistenza delle aree verdi di cui all’RPF;
c) consegnare il PDS al termine della redazione dello stesso, nei tempi e modi di seguito indicati;
d) confermare o meno per iscritto all’Amministrazione/Ente la possibilità di accettare l’eventuale OF, entro i successivi 5 (cinque) giorni lavorativilavorativi alla ricezione dello stesso, pena l’applicazione della penale prevista nell'art. 21, Tabella n. 1, lett. C)14 del presente Capitolato.
5. La conferma vincola il Fornitore che, pertanto, deve accantonare la quota parte stimata dei servizi del massimale necessaria a soddisfare l’OF fino alla sua emissione.
Appears in 1 contract
Samples: Facility Management Agreement
Richiesta preliminare di fornitura (RPF). 1. La RPF è il documento con cui l’Amministrazione/Ente manifesta e formalizza il proprio interesse ad aderire alla Convenzione, senza tuttavia vincolare la stessa ad emettere alcun OF.
2. La data di trasmissione delle RPF determina l’ordine di priorità con il quale il Fornitore deve evadere le richieste: pertanto, garantisce secondo un criterio cronologico il diritto di precedenza ad emettere l’OF rispetto alle eventuali e successive RPF.
3. Le RPF devono:
1. indicare gli edifici in uso all’Amministrazione o che potrebbero essere successivamente in uso alla stipula dell’Ordinativo, dell’Amministrazione Contraente (Nome Ente, Citta, Indirizzo, eccetc.) da inserire nell'OF;
2. indicare il tipo di impianto di trasporto e sollevamento presente all'interno la destinazione d’uso degli edifici di cui sopra; le corrette quantità sarannosopra citati (ai sensi del D.P.R. 412/93, invece, identificate in sede di sopralluogoart.3 comma 1);
3. indicare, per gli edifici sopra citati, il consumo storico, espresso in kWh e un dato dimensionale (eventualmente) superficie e/o volume lordo stimato dell’edificio);
4. indicare, sempre per gli edifici sopra citati, ulteriori informazioni relative al Servizio Energia e specificatamene le tipologie di combustibile utilizzato dall’impianto termico e, se disponibili, la spesa storica per la fornitura di combustibili uso riscaldamento e per la manutenzione degli impianti.
5. indicare l'esistenza di un sistema di Telecontrollo, di un Anagrafe e/o di documentazione relativa quale l’attestato di Prestazione Energetica (per il Servizio di costituzione e/o gestione Anagrafe tecnicaAPE);
46. individuare un proprio referente che supporti il Fornitore nella fase di sopralluogo;
57. essere corredate in allegato di tutta la documentazione tecnica ed amministrativa in possesso dell'Amministrazione per la determinazione tecnico-economica dei servizi richiesti.
4. L’attendibilità delle informazioni rileva per il dimensionamento tecnico-economico dei servizi e per determinare la possibilità di accedere alla Convenzione in ragione della capienza del massimale e della priorità acquisita. Il Fornitore, ricevuta la RPF, è vincolato a:
a) comunicare all’Amministrazione in forma scritta, entro e non oltre 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data di ricevimento, la ricevibilità correttezza e completezza della RPF. La RPF e la possibilità di aderire o meno alla convenzione in relazione alla capienza del massimale sarà confermata in esito al - fatto salvo l'esito positivo del sopralluogo. In caso di ritardo, si applicheranno le penali di cui all'art. 21 20 della presente convenzione;
b) eseguire il sopralluogo per prendere conoscenza dei dati necessari alla determinazione tecnico- tecnico-economica dei servizi richiesti, al fine di redigere, in contraddittorio con l’Amministrazione/Ente richiedente, e sottoscrivere il acquisire le informazioni necessarie alla stesura del PDS. Le attività di sopralluogo producono comunque un verbale delle operazioni;, da sottoscrivere congiuntamente all'Amministrazione; tempi e modi, comprese le penali relative al sopralluogo, sono specificate nel successivo art. 8.1.
c) confermare o meno per iscritto all’Amministrazione/Ente la possibilità di accettare l’eventuale OF, entro i successivi 5 (cinque) giorni lavorativi, successivi al termine del sopralluogo, pena l’applicazione della penale prevista nell'art. 21, Tabella n. 1, lett. C)20 della presente Convenzione. La conferma vincola il Fornitore che, pertanto, deve accantonare la quota parte dei servizi del massimale necessaria a soddisfare l’OF fino alla sua emissione.
Appears in 1 contract
Samples: Facility Management Agreement