Common use of RICONSEGNA DEL VEICOLO Clause in Contracts

RICONSEGNA DEL VEICOLO. E’ previsto un periodo di tolleranza di 20 giorni solari per la restituzione del veicolo a fine contratto. Nel caso in cui usufruisca di un tale periodo di tolleranza, Volsca è comunque tenuta al pagamento della quota di canone relativa al periodo intercorrente tra la data prevista e quella effettiva di riconsegna. Sarà cura del Fornitore contattare Volsca almeno 30 giorni solari prima della scadenza naturale o prorogata del contratto. I veicoli saranno riconsegnati da Volsca, alla scadenza naturale o prorogata del contratto o in qualsiasi altro caso di risoluzione o scadenza anticipata, presso la sede originaria di consegna (o in sede diversa se previamente concordato con l’Appaltatore ) e nelle condizioni in cui sono stati ricevuti in noleggio, salvo il normale stato di usura. Per “normale stato di usura” si intende il degrado del veicolo dovuto all’appropriato utilizzo dello stesso. Rotture, alterazioni di parti, incuria di conservazione non vengono ricondotti al normale stato di usura. La gestione delle infrazioni accertate, relativa a violazioni per comportamento del conducente, è regolamentata come segue: a) l’Appaltatore, ricevuta la notifica di verbale di accertamento di violazione del Codice della Strada – in qualità di proprietario dell’autoveicolo – comunica all’Autorità che ha notificato il verbale di accertamento i riferimenti di Xxxxxx che ha in uso il veicolo, restituendo altresì l’originale del verbale notificato e ogni documentazione eventualmente allegata allo stesso (trattenendo una copia del verbale medesimo). Darà comunicazione a Volsca dell’avvenuta notifica (via fax o via e-mail); b) Xxxxxx, una volta ricevuto il verbale notificato dall’Autorità verbalizzante di cui sopra, provvede con la modalità ritenuta più idonea a processarlo ed ha l’onere di informare prontamente l’Appaltatore; c) qualora entro 5 (cinque) giorni prima della scadenza del termine di pagamento indicato nel verbale di violazione notificato, l’Appaltatore non riceva alcuna comunicazione da Volsca, ovvero riceva una comunicazione nella quale si richiede espressamente di pagare la sanzione amministrativa pecuniaria, l’Appaltatore potrà provvedere al pagamento della sanzione medesima – in qualità di obbligato in solido con l’autore della infrazione, con diritto di ottenere la restituzione di quanto pagato da Volsca mediante addebito in fattura; d) i costi della comunicazione all’Autorità verbalizzante di cui alla precedente lettera a), saranno a carico di Xxxxxx, nel limite massimo dei costi di una lettera raccomandata A/R inviata a mezzo posta, mentre ogni ulteriore costo relativo alla suddetta spedizione resterà a carico dell’Appaltatore. Qualora, in mancanza della comunicazione di cui alla precedente lettera c), ovvero in presenza di una comunicazione con la quale Xxxxxx richieda di pagare la sanzione, l’Appaltatore provvederà al pagamento della stessa, si vedrà riconosciuto il diritto di addebitare l’importo pagato. Qualora riceva da Volsca una tempestiva comunicazione con la quale si richieda espressamente di non pagare la sanzione, l’Appaltatore non provvederà al pagamento e sarà garantito da eventuali conseguenze gravose di detto comportamento.

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Samples: Service Agreement, Service Agreement

RICONSEGNA DEL VEICOLO. E’ previsto un 1. Il contratto di noleggio termina allo scadere del periodo di tolleranza di 20 giorni solari per la restituzione del veicolo a fine contrattonoleggio pattuito. Nel caso in cui usufruisca di un tale il noleggiante continui a servirsi del veicolo dopo lo scadere del periodo di tolleranzanoleggio convenuto, Volsca il rapporto di noleggio non sarà comunque considerato come prorogato. 2. Al termine del periodo di noleggio, il noleggiante è comunque tenuta tenuto a restituire il veicolo a Sixt conformemente alle condizioni contrattuali e nel luogo e all'orario di restituzione concordati. Nel caso in cui il veicolo sia eccessivamente sporco da richiedere una pulizia speciale, o se il veicolo viene restituito affetto da cattivi odori, Sixt addebiterà al pagamento della quota noleggiante i costi del servizio di canone relativa pulizia speciale, calcolate in base al periodo intercorrente tra tempo e al materiale, con almeno un importo minimo forfettario per tale servizio, salvo che il noleggiante provi che Sixt abbia sostenuto costi inferiori; resta salva in capo a Sixt la data prevista e quella effettiva possibilità di riconsegnarivendicare eventuali danni ulteriori. Sarà cura del Fornitore contattare Volsca almeno 30 giorni solari Se il noleggiante restituisce il veicolo prima della scadenza naturale concordata nel contratto di noleggio senza informare Sixt della restituzione anticipata, Sixt si riserva la facoltà di rimborsare al noleggiante i giorni di noleggio non utilizzati. In questo caso Sixt può addebitare un importo di 12,20 EUR (IVA incl.) per le spese sostenute. Nell’ambito del rimborso, è facoltà di Sixt applicare un prezzo standard più elevato qualora, ad esempio, non sussistano più le condizioni per l’applicazione di una tariffa speciale (cfr. anche il successivo punto 4). In questo caso, tuttavia, il prezzo di locazione originariamente concordato non sarà superato 3. Utilizzando un navigatore, i dati di navigazione immessi durante il noleggio potrebbero rimanere memorizzati nel veicolo. Collegando un dispositivo mobile o prorogata altri dispositivi al veicolo, i dati di questi dispositivi potrebbero rimanere memorizzati nel veicolo. Se il noleggiante/conducente desidera che questi dati non rimangano memorizzati nel veicolo dopo la sua restituzione, deve occuparsi della loro cancellazione prima di restituire il veicolo. La cancellazione può essere effettuata ripristinando le impostazioni predefinite dei sistemi di navigazione e di comunicazione del veicolo. Per sapere come procedere, consultare le istruzioni d’uso del navigatore conservate nel vano portaoggetti del veicolo. Il noleggiante non è obbligato alla cancellazione dei suddetti dati. 4. Le tariffe speciali sono valide solo per il periodo dell'offerta e presuppongono che il noleggio sia effettuato per l'intero periodo di noleggio pattuito alla stipula del contratto. I veicoli saranno riconsegnati da Volsca, alla scadenza naturale o prorogata del contratto o in qualsiasi altro In caso di risoluzione durata superiore o scadenza anticipatainferiore a quella concordata viene applicata all'intero periodo la tariffa normale in luogo di quella speciale. 5. Quando il contratto è pattuito con più noleggianti, presso la sede originaria questi rispondono in solido in caso di consegna (o in sede diversa se previamente concordato con l’Appaltatore ) e nelle condizioni violazione dell'obbligo di restituzione del veicolo. 6. Nell'ipotesi in cui sono stati ricevuti in noleggioil noleggiante, salvo anche senza colpa, non riconsegni il normale stato veicolo o le chiavi a Sixt al termine del periodo di usuranoleggio concordato, quest'ultima potrà esigere per la durata della trattenuta del mezzo, a titolo di penale, un importo pari almeno all'ammontare del canone di noleggio precedentemente pattuito. Per “normale stato Il noleggiante è inoltre tenuto a pagare un prezzo forfettario pari a 11,90 EUR (IVA inclusa) a titolo di usura” si intende il degrado del veicolo dovuto all’appropriato utilizzo dello stesso. Rotture, alterazioni di parti, incuria di conservazione non vengono ricondotti al normale stato di usura. La gestione delle infrazioni accertate, relativa a violazioni per comportamento del conducente, è regolamentata come segue: a) l’Appaltatore, ricevuta la notifica di verbale di accertamento di violazione del Codice della Strada – in qualità di proprietario dell’autoveicolo – comunica all’Autorità che ha notificato il verbale di accertamento i riferimenti di Xxxxxx che ha in uso il veicolo, restituendo altresì l’originale del verbale notificato e ogni documentazione eventualmente allegata allo stesso (trattenendo una copia del verbale medesimo). Darà comunicazione a Volsca dell’avvenuta notifica (via fax o via e-mail); b) Xxxxxx, una volta ricevuto il verbale notificato dall’Autorità verbalizzante di cui sopra, provvede con la modalità ritenuta più idonea a processarlo ed ha l’onere di informare prontamente l’Appaltatore; c) qualora entro 5 (cinque) giorni prima della scadenza del termine di pagamento indicato nel verbale di violazione notificato, l’Appaltatore non riceva alcuna comunicazione da Volsca, ovvero riceva una comunicazione nella quale si richiede espressamente di pagare la sanzione amministrativa pecuniaria, l’Appaltatore potrà provvedere al pagamento della sanzione medesima – in qualità di obbligato in solido con l’autore della infrazione, con diritto di ottenere la restituzione di quanto pagato da Volsca mediante addebito in fattura; d) i costi della comunicazione all’Autorità verbalizzante di cui alla precedente lettera a), saranno a carico di Xxxxxx, nel limite massimo rimborso dei costi di una lettera raccomandata Aoperativi, a meno che il noleggiante non dimostri che Sixt abbia sostenuto meno costi e/R inviata a mezzo posta, mentre ogni ulteriore costo relativo alla suddetta spedizione resterà a carico dell’Appaltatore. Qualora, in mancanza della comunicazione di cui alla precedente lettera c), ovvero in presenza di una comunicazione con la quale Xxxxxx richieda di pagare la sanzione, l’Appaltatore provvederà al pagamento della stessa, si vedrà riconosciuto o abbia subito un minordanno fermo restando il diritto di addebitare l’importo pagatoSixt di rivendicare danni ulteriori. 7. Qualora riceva Nei casi di noleggio a lungo termine (noleggi con durata pattuita superiore ai 27 giorni), in aggiunta a quanto previsto ai punti 1-5 della presente sezione J è previsto quanto segue: il noleggiante ha l'obbligo di riconsegnare il veicolo prima dello scadere del periodo di noleggio concordato in caso di raggiungimento del chilometraggio massimo ammesso e specificato nel contratto. Nell'ipotesi in cui superi di oltre 100 km il chilometraggio ammesso e specificato nel contratto e/o restituisca il veicolo dopo la data indicata sul contratto di noleggio, il noleggiante sarà tenuto a pagare una penale pari a 500,00 EUR. Al raggiungimento del chilometraggio indicato sul contratto di noleggio, alla riconsegna del veicolo il noleggiante riceverà un veicolo sostitutivo equivalente da Volsca una tempestiva comunicazione con la quale si richieda espressamente utilizzare per il restante periodo di non pagare la sanzione, l’Appaltatore non provvederà al pagamento e sarà garantito da eventuali conseguenze gravose di detto comportamentovalidità.

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Samples: Condizioni Generali Di Noleggio

RICONSEGNA DEL VEICOLO. E’ previsto un periodo di tolleranza di 20 giorni solari per Ricevuta la restituzione comunicazione del termine del servizio, il DC provvederà ad organizzare il ritiro del veicolo. In tale circostanza, l’appaltatore dovrà tassativamente consegnare, contestualmente al veicolo, la seguente documentazione: La VUS effettuerà, la presa in consegna del veicolo a fine contratto. Nel caso in cui usufruisca di un tale periodo di tolleranza, Volsca è comunque tenuta al pagamento della quota di canone relativa al periodo intercorrente tra la data prevista e quella effettiva di riconsegna. Sarà cura del Fornitore contattare Volsca almeno 30 giorni solari prima della scadenza naturale o prorogata del contratto. I veicoli saranno riconsegnati da Volsca, alla scadenza naturale o prorogata del contratto o in qualsiasi altro caso di risoluzione o scadenza anticipata, presso la sede originaria dell’appaltatore, previa esecuzione di tutte le verifiche e controlli tendenti ad accertare la correttezza e congruità delle lavorazioni commissionate all’appaltatore e compilando la parte IV della RLE. Superato il termine di 15 gg. naturali e consecutivi dalla data di consegna (o del mezzo oggetto di servizio, non essendoci rilevi da parte del DC in sede diversa se previamente concordato con l’Appaltatore ) merito alla lavorazione eseguita, l’appaltatore è tacitamente autorizzato a dare corso alla fatturazione delle prestazioni eseguite, avendo cura di riportare nella fattura il codice CIG dell’appalto, e nelle condizioni di allegare alla stessa copia della RLE riconsegnata insieme al veicolo e copia del preventivo formulato prima dell’esecuzione del servizio. Qualora siano presentate fatture dall’appaltatore senza l’allegazione della RLE compilata fino alla PARTE IV unitamente al preventivo formulato prima dell’esecuzione del servizio, la VUS non procederà alla liquidazione delle stesse e tale fatto, previa verifica in cui sono stati ricevuti in noleggio, salvo il normale stato di usura. Per “normale stato di usura” si intende il degrado del veicolo dovuto all’appropriato utilizzo dello stesso. Rotture, alterazioni di parti, incuria di conservazione non vengono ricondotti al normale stato di usura. La gestione delle infrazioni accertate, relativa a violazioni per comportamento del conducentecontraddittorio, è regolamentata come segue: a) l’Appaltatore, ricevuta causa di risoluzione del contratto qualora sia accertato la notifica di verbale di accertamento di violazione mancata esecuzione delle stesse. Resta inteso che l’appaltatore è autorizzato a dare corso alla scomposizione del Codice della Strada – in qualità di proprietario dell’autoveicolo – comunica all’Autorità che ha notificato il verbale di accertamento i riferimenti di Xxxxxx che ha in uso il veicolo, restituendo altresì l’originale del verbale notificato e ogni documentazione eventualmente allegata allo stesso (trattenendo una copia del verbale medesimo). Darà comunicazione a Volsca dell’avvenuta notifica (via fax o via e-mail); b) Xxxxxx, una volta ricevuto il verbale notificato dall’Autorità verbalizzante di cui sopra, provvede con la modalità ritenuta più idonea a processarlo ed ha l’onere di informare prontamente l’Appaltatore; c) qualora entro 5 (cinque) giorni prima della scadenza del termine di pagamento indicato nel verbale di violazione notificato, l’Appaltatore non riceva alcuna comunicazione da Volsca, ovvero riceva una comunicazione nella quale si richiede espressamente di pagare la sanzione amministrativa pecuniaria, l’Appaltatore potrà provvedere al pagamento della sanzione medesima – in qualità di obbligato in solido con l’autore della infrazione, con diritto di ottenere la restituzione di quanto pagato da Volsca mediante addebito in fattura; d) i costi della comunicazione all’Autorità verbalizzante di cui alla precedente lettera a), saranno a carico di Xxxxxx, nel limite massimo dei costi di una lettera raccomandata A/R inviata a mezzo posta, mentre ogni ulteriore costo relativo alla suddetta spedizione resterà a carico dell’Appaltatore. Qualora, in mancanza della comunicazione di cui alla precedente lettera c), ovvero solo in presenza del RLE, e a dare avvio alle prestazioni solo dopo nulla-osta scritto da parte de DC, dal quale decorrono i tempi contrattuali per l’esecuzione degli interventi. IN ASSENZA DI RLE CONSEGNATA DAL DIPENDENTE DELLA VUS UNITAMENTE AL VEICOLO DA RIPARARE, L’APPALTATORE NON E’ AUTORIZZATO AD ESEGUIRE NESSUN TIPO DI PRESTAZIONE DI SERVIZIO E NON POTRA’ PER QUESTO RICHIEDERE NESSUN COMPENSO. L’appaltatore è autorizzato ad eseguire solo ed esclusivamente le lavorazioni incluse nella RLE. L’esecuzione di una comunicazione con la quale Xxxxxx richieda interventi non inclusi nella RLE, non saranno liquidati dalla VUS, e per tali prestazioni il fornitore non potrà accampare pretese di pagare la sanzione, l’Appaltatore provvederà al pagamento della stessa, si vedrà riconosciuto il diritto di addebitare l’importo pagato. Qualora riceva da Volsca una tempestiva comunicazione con la quale si richieda espressamente di non pagare la sanzione, l’Appaltatore non provvederà al pagamento e sarà garantito da eventuali conseguenze gravose di detto comportamentoqualsiasi sorta.

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Samples: Service Agreement

RICONSEGNA DEL VEICOLO. E’ previsto un periodo di tolleranza di 20 giorni solari per la restituzione del Il veicolo a fine contratto. Nel caso dovrà essere riconsegnato al Locatore nel luogo dallo stesso indicato o, in cui usufruisca di un tale periodo di tolleranza, Volsca è comunque tenuta al pagamento della quota di canone relativa al periodo intercorrente tra la data prevista e quella effettiva di riconsegna. Sarà cura del Fornitore contattare Volsca almeno 30 giorni solari prima della scadenza naturale o prorogata del contratto. I veicoli saranno riconsegnati da Volsca, alla scadenza naturale o prorogata del contratto o in qualsiasi altro caso di risoluzione o scadenza anticipatamancanza, presso la sede originaria sua sede. Esso dovrà trovarsi in perfette condizioni di consegna (o manutenzione generale, il lubrificante a livello, in sede diversa se previamente concordato buone condizioni igieniche di pulizia sia interna che esterna e con l’Appaltatore ) e nelle condizioni in cui sono stati ricevuti in noleggio, salvo il normale stato wc ed i serbatoi di usuraacque di scarico completamente svuotati. In mancanza il Locatore si riserva la facoltà di provvedere direttamente alle operazioni di ripristino addebitando le spese sia dei materiali che della manodopera al Cliente nella misura di € 150,00. Per “normale stato la pulizia interna verrà addebitato al Cliente un importo minimo di usura” si intende il degrado del € 80,00 e massimo di € 150,00. Il Cliente sarà responsabile di vizi, carenze, difetti e guasti meccanici, compresi danni alla carrozzeria, riscontrati sul veicolo dovuto all’appropriato utilizzo dello stesso. Rotture, alterazioni di parti, incuria di conservazione all’atto della riconsegna e non vengono ricondotti al normale stato di usura. La gestione delle infrazioni accertate, relativa a violazioni per comportamento del conducente, è regolamentata come segue: a) l’Appaltatore, ricevuta la notifica di verbale di accertamento di violazione del Codice della Strada – in qualità di proprietario dell’autoveicolo – comunica all’Autorità che ha notificato il verbale di accertamento i riferimenti di Xxxxxx che ha in uso il veicolo, restituendo altresì l’originale del verbale notificato e ogni documentazione eventualmente allegata allo stesso (trattenendo una copia del verbale medesimo). Darà comunicazione a Volsca dell’avvenuta notifica (via fax o via e-mail); b) Xxxxxx, una volta ricevuto il verbale notificato dall’Autorità verbalizzante di cui sopra, provvede con la modalità ritenuta più idonea a processarlo ed ha l’onere di informare prontamente l’Appaltatore; c) qualora entro 5 (cinque) giorni prima della scadenza del termine di pagamento indicato risultanti nel verbale di violazione notificatoconsegna redatto all’inizio della locazione ed anche se gli stessi non siano stati rilevati al momento della riconsegna (se non immediatamente riscontrabili), l’Appaltatore non riceva alcuna comunicazione ma notificati al cliente entro 6 giorni lavorativi. In caso di interruzione forzata del viaggio, il Cliente è tenuto ad informare tempestivamente il Locatore e comunque entro 24 ore. Il Cliente, qualora per qualsiasi motivo fosse obbligato o volesse riconsegnare il veicolo in una località diversa da Volscaquella pattuita o dalla sede del Locatore, ovvero riceva una comunicazione nella quale si richiede espressamente di pagare la sanzione amministrativa pecuniariasarà tenuto ad avvisare immediatamente il Locatore stesso (e comunque entro 24 ore), l’Appaltatore potrà affinché quest’ultimo possa provvedere al pagamento della sanzione medesima – recupero del mezzo nel modo più adeguato, addebitandone le relative spese di presa in qualità consegna del veicolo, il trasporto fino alla località concordata, la tariffa per i giorni eccedenti il periodo di obbligato noleggio in solido con l’autore della infrazione, con diritto base ai listini in vigore maggiorati da una penale di ottenere € 300,00 per ciascuna giornata necessaria per riottenere la restituzione di quanto pagato disponibilità del veicolo. Gli oggetti da Volsca mediante addebito in fattura; d) i costi della comunicazione all’Autorità verbalizzante di cui alla precedente lettera a), saranno chiunque lasciati nel veicolo si intendono abbandonati ed il Locatore non è tenuto a carico di Xxxxxx, nel limite massimo dei costi di una lettera raccomandata A/R inviata a mezzo posta, mentre ogni ulteriore costo relativo alla suddetta spedizione resterà a carico dell’Appaltatore. Qualora, in mancanza della comunicazione di cui alla precedente lettera c), ovvero in presenza di una comunicazione con la quale Xxxxxx richieda di pagare la sanzione, l’Appaltatore provvederà al pagamento della stessa, si vedrà riconosciuto il diritto di addebitare l’importo pagato. Qualora riceva da Volsca una tempestiva comunicazione con la quale si richieda espressamente di non pagare la sanzione, l’Appaltatore non provvederà al pagamento e sarà garantito da eventuali conseguenze gravose di detto comportamentocustodirli ne restituirli.

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Samples: Rental Agreement

RICONSEGNA DEL VEICOLO. E’ previsto un 1. Il contratto di noleggio termina allo scadere del periodo di tolleranza di 20 giorni solari per la restituzione del veicolo a fine contrattonoleggio pattuito. Nel caso in cui usufruisca di un tale il noleggiante continui a servirsi del veicolo dopo lo scadere del periodo di tolleranzanoleggio convenuto, Volsca è il rapporto di noleggio non sarà comunque tenuta al pagamento considerato come prorogato. 2. Allo scadere del periodo di noleggio il noleggiante ha l'obbligo di riconsegnare il veicolo alla società di noleggio presso il luogo convenuto, salvo accordi diversi, durante i normali orari di apertura degli uffici, esposti presso le agenzie della quota società di canone relativa al noleggio. 3. Le tariffe speciali sono valide solo per il periodo intercorrente tra la data prevista dell'offerta e quella effettiva presuppongono che il noleggio sia effettuato per l'intero periodo di riconsegna. Sarà cura del Fornitore contattare Volsca almeno 30 giorni solari prima della scadenza naturale o prorogata noleggio pattuito alla stipula del contratto. I veicoli saranno riconsegnati da Volsca, alla scadenza naturale o prorogata del contratto o in qualsiasi altro In caso di risoluzione durata superiore o scadenza anticipatainferiore a quella concordata viene applicata all'intero periodo non la tariffa speciale bensì la tariffa normale. 4. Quando il contratto sia pattuito con più noleggianti, presso la sede originaria questi rispondono in solido in caso di consegna (o in sede diversa se previamente concordato con l’Appaltatore ) e nelle condizioni violazione dell'obbligo di restituzione del veicolo. 5. Nell’ipotesi in cui sono stati ricevuti il noleggiante, anche senza colpa, manchi di riconsegnare il veicolo alla società di noleggio al termine del periodo di noleggio concordato, quest'ultima è autorizzata a esigere per la durata della trattenuta del mezzo, a titolo di risarcimento d'uso, un onere pari almeno all'ammontare del canone di noleggio precedentemente pattuito; non è esclusa la possibilità di rivendicazione di danni ulteriori. Il noleggiante che restituisca il veicolo con un ritardo superiore ai 30 minuti sull'orario pattuito è altresì tenuto al pagamento di un onere forfettario, a titolo di disbrigo pratiche, pari a Euro 30,00 IVA inclusa. 6. Nei casi di noleggio a lungo termine (noleggi con durata pattuita superiore ai 27 giorni), in aggiunta a quanto previsto ai punti 1-5 della presente sezione J è previsto quanto segue: il noleggiante ha l'obbligo di riconsegnare il veicolo già prima dello scadere del periodo di noleggio concordato in caso di raggiungimento del chilometraggio massimo ammesso specificato nel contratto. Nell'ipotesi in cui superi di oltre 100 km il chilometraggio ammesso indicato nel contratto e/o restituisca il veicolo dopo la data indicata sul contratto di noleggio, salvo il normale stato noleggiante sarà tenuto a pagare una sanzione contrattuale di usuraEuro 500,00. Per “normale stato Al raggiungimento del chilometraggio indicato sul contratto di usura” si intende noleggio, il degrado del noleggiante che riconsegni il veicolo dovuto all’appropriato utilizzo dello stesso. Rotture, alterazioni riceverà un veicolo sostitutivo equivalente da utilizzare per il restante periodo di parti, incuria di conservazione non vengono ricondotti al normale stato di usura. La gestione delle infrazioni accertate, relativa a violazioni per comportamento del conducente, è regolamentata come segue: a) l’Appaltatore, ricevuta la notifica di verbale di accertamento di violazione del Codice della Strada – in qualità di proprietario dell’autoveicolo – comunica all’Autorità che ha notificato il verbale di accertamento i riferimenti di Xxxxxx che ha in uso il veicolo, restituendo altresì l’originale del verbale notificato e ogni documentazione eventualmente allegata allo stesso (trattenendo una copia del verbale medesimo). Darà comunicazione a Volsca dell’avvenuta notifica (via fax o via e-mail); b) Xxxxxx, una volta ricevuto il verbale notificato dall’Autorità verbalizzante di cui sopra, provvede con la modalità ritenuta più idonea a processarlo ed ha l’onere di informare prontamente l’Appaltatore; c) qualora entro 5 (cinque) giorni prima della scadenza del termine di pagamento indicato nel verbale di violazione notificato, l’Appaltatore non riceva alcuna comunicazione da Volsca, ovvero riceva una comunicazione nella quale si richiede espressamente di pagare la sanzione amministrativa pecuniaria, l’Appaltatore potrà provvedere al pagamento della sanzione medesima – in qualità di obbligato in solido con l’autore della infrazione, con diritto di ottenere la restituzione di quanto pagato da Volsca mediante addebito in fattura; d) i costi della comunicazione all’Autorità verbalizzante di cui alla precedente lettera a), saranno a carico di Xxxxxx, nel limite massimo dei costi di una lettera raccomandata A/R inviata a mezzo posta, mentre ogni ulteriore costo relativo alla suddetta spedizione resterà a carico dell’Appaltatore. Qualora, in mancanza della comunicazione di cui alla precedente lettera c), ovvero in presenza di una comunicazione con la quale Xxxxxx richieda di pagare la sanzione, l’Appaltatore provvederà al pagamento della stessa, si vedrà riconosciuto il diritto di addebitare l’importo pagato. Qualora riceva da Volsca una tempestiva comunicazione con la quale si richieda espressamente di non pagare la sanzione, l’Appaltatore non provvederà al pagamento e sarà garantito da eventuali conseguenze gravose di detto comportamentovalidità.

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Samples: Condizioni Generali Di Noleggio

RICONSEGNA DEL VEICOLO. E’ previsto un periodo 1. La riconsegna dovrà avvenire presso la sede del LOCATORE nell’orario di tolleranza apertura della sede medesima, e sarà validamente effettuata soltanto previa restituzione al personale autorizzato con sottoscrizione dell’apposita sezione nella lettera di 20 giorni solari per la restituzione del veicolo a fine contratto. Nel caso in cui usufruisca di un tale periodo di tolleranzanoleggio, Volsca è comunque tenuta al pagamento della quota di canone relativa al periodo intercorrente tra la data prevista e quella effettiva che vale come verbale di riconsegna. Sarà cura Il CLIENTE deve riconsegnare il veicolo nello stesso stato d’uso in cui gli è stato fornito dal LOCATORE, nel rispetto della percorrenza eventualmente pattuita, libero da merci e/o cose. Il CLIENTE resta responsabile di ogni danno sofferto dal mezzo in costanza di riconsegna effettuata senza l’osservanza degli obblighi e formalità ivi previsti. All’atto della restituzione del Fornitore contattare Volsca almeno 30 giorni solari prima veicolo, Il CLIENTE è tenuto a verificare congiuntamente agli addetti di XXXXX RENT S.r.l. lo stato del veicolo, sottoscrivendo l’accertamento delle eventuali difformità rispetto allo stato dello stesso al momento della scadenza naturale o prorogata del contrattoconsegna. I veicoli saranno riconsegnati da Volsca, alla scadenza naturale o prorogata del contratto o in qualsiasi altro In caso di risoluzione mancata verifica congiunta dello stato del veicolo, gli eventuali danni e/o scadenza anticipatamancanze che verranno riscontrati sul mezzo dal LOCATORE si intenderanno occorsi durante il noleggio e saranno, dal medesimo, addebitati al CLIENTE, nei termini precisati all’art. 10. Il CLIENTE rinuncia così a muovere successive contestazioni rispetto agli addebiti che verranno mossi dal LOCATORE. 2. La riconsegna del veicolo potrà essere effettuata anche al di fuori dell’orario di apertura della sede del LOCATORE ove è stata concordata la riconsegna stessa, purché preventivamente autorizzata. Il veicolo dovrà essere parcheggiato chiuso nel piazzale di pertinenza della sede del LOCATORE e le chiavi andranno immesse nella apposita cassetta di sicurezza la cui ubicazione sarà stata preventivamente indicata al CLIENTE da un addetto di XXXXX RENT S.r.l. In ipotesi di riconsegna del veicolo fuori dagli orari di apertura, il noleggio si intenderà concluso (e quindi il CLIENTE rimane responsabile del veicolo, sia ai fini della determinazione del canone sia ai fini della responsabilità connessa al possesso – per sinistri, multe, danneggiamento, furto, incendio, etc.), solo alla riapertura dell’ufficio del LOCATORE. Eventuali difformità e/o danni riscontrati da XXXXX RENT S.r.l. saranno integralmente posti a carico del CLIENTE, nei termini precisati all’art. 10. 3. Le parti possono concordare al momento della sottoscrizione delle condizioni generali e della lettera di noleggio di restituire il veicolo presso la sede originaria di consegna (o in una sede diversa se previamente concordato con l’Appaltatore ) e nelle condizioni in cui sono stati ricevuti in rispetto a quella del LOCATORE, al costo maggiore indicato espressamente nella lettera di noleggio, salvo il normale stato di usura. Per “normale stato di usura” si intende il degrado del veicolo dovuto all’appropriato utilizzo dello stesso. Rotture, alterazioni di parti, incuria di conservazione non vengono ricondotti al normale stato di usura. La gestione delle infrazioni accertate, relativa a violazioni per comportamento del conducente, è regolamentata come segue: a) l’Appaltatore, ricevuta la notifica di verbale di accertamento di violazione del Codice della Strada – in qualità di proprietario dell’autoveicolo – comunica all’Autorità che ha notificato il verbale di accertamento i riferimenti di Xxxxxx che ha in uso il veicolo, restituendo altresì l’originale del verbale notificato e ogni documentazione eventualmente allegata allo stesso (trattenendo una copia del verbale medesimo). Darà comunicazione a Volsca dell’avvenuta notifica (via fax o via e-mail); b) Xxxxxx, una volta ricevuto il verbale notificato dall’Autorità verbalizzante di cui sopra, provvede con la modalità ritenuta più idonea a processarlo ed ha l’onere di informare prontamente l’Appaltatore; c) qualora entro 5 (cinque) giorni prima della scadenza del termine di pagamento indicato nel verbale di violazione notificato, l’Appaltatore non riceva alcuna comunicazione da Volsca, ovvero riceva una comunicazione nella quale si richiede espressamente di pagare la sanzione amministrativa pecuniaria, l’Appaltatore potrà provvedere al pagamento della sanzione medesima – in qualità di obbligato in solido con l’autore della infrazione, con diritto di ottenere la restituzione di quanto pagato da Volsca mediante addebito in fattura; d) i costi della comunicazione all’Autorità verbalizzante di cui alla precedente lettera a), saranno a carico di Xxxxxx, nel limite massimo dei costi di una lettera raccomandata A/R inviata a mezzo posta, mentre ogni ulteriore costo relativo alla suddetta spedizione resterà a carico dell’Appaltatore. Qualora, in mancanza della comunicazione di cui alla precedente lettera c), ovvero in presenza di una comunicazione con la quale Xxxxxx richieda di pagare la sanzione, l’Appaltatore provvederà al pagamento della stessa, si vedrà riconosciuto il diritto di addebitare l’importo pagato. Qualora riceva da Volsca una tempestiva comunicazione con la quale si richieda espressamente di non pagare la sanzione, l’Appaltatore non provvederà al pagamento e sarà garantito da eventuali conseguenze gravose di detto comportamento.

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Samples: Noleggio / Locazione