Termine del Noleggio Clausole campione

Termine del Noleggio. Per terminare il noleggio il Cliente deve obbligatoriamente eseguire le seguenti operazioni: 1. parcheggiare l’auto all’interno presso il parcheggio confermato al momento della prenotazione; 2. tirare il freno a mano; 3. chiudere tutti i finestrini; 4. spegnere tutte le luci dell’auto; 5. spegnere l’autoradio; 6. spegnere l’auto e, in caso di vettura elettrica, assicurarsi di aver posizionato la leva del cambio su P (Park) e di aver spinto il pulsante POWER; 7. prima di uscire dall’auto, prelevare tutti gli oggetti personali e riporre la chiave nel porta oggetti; 8. lasciare la vettura pulita e completa di tutta la documentazione di bordo; 9.chiudere l’auto attraverso l’app PARMA CAR SHARING attendendo che le portiere dell’auto si blocchino automaticamente. Prima di allontanarsi dal veicolo, il Cliente deve accertarsi che le portiere siano chiuse correttamente. Qualora il Cliente non riesca a chiudere l’auto, è obbligato a contattare immediatamente il Servizio Clienti e a non allontanarsi dall’auto. Al termine del noleggio, il Cliente deve verificare se presenti danni all’auto o comportamenti anomali quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, rumorosità o spie di indicazione di malfunzionamento dell’auto. In questi casi il Cliente dovrà segnalare l’evento al Servizio Clienti segnalando le anomalie rilevate e inviare una segnalazione all’indirizzo email xxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxx.xx.xx allegando foto a dimostrazione del danno rilevato. Il termine del noleggio dell’auto ha efficacia quando il Cliente riconsegna l’auto entro l’orario stabilito al momento della prenotazione o della successiva eventuale estensione. Il Gestore si riserva il diritto di addebitare una Penale per interventi di pulizia straordinaria al Cliente che per ultimo ha utilizzato il veicolo. Al termine di ogni Noleggio, il Cliente riceverà una comunicazione all’indirizzo email associata al profilo
Termine del Noleggio. Per terminare il noleggio il Cliente deve obbligatoriamente eseguire le seguenti operazioni: 1. ƉĂƌĐŚĞŐŐŝĂƌĞ xx xXxXXxX Xxx͛xXxXxXX XXx XXxXXXXXxX XXXXX aree previste dal Gestore (per la sola modalità KINTO Share Way). 2. tirare il freno a mano; 3. chiudere tutti i finestrini; 4. spegnere tutte le luci del Veicolo; 5. spegnere il Veicolo, assicurandosi di aver posizionato la leva del cambio su P (Parcheggio) e spingendo il pulsante POWER; 6. riporre xx xxxxǀX Xxx͛xXxXxXX XXxxX ĂƉƉ; 7. prima di uscire dal Veicolo, prelevare tutti gli oggetti personali; XXxxX XXXxXXxxxxXXxX XXx s 8. lasciare la vettura pulita e completa di tutta la documentazione di bordo; 0. XXxXXXxX xx xXxXXxX͕ ƐƵƵƚůŝů͛ŝĂnjƉnjƉĂ XXXXXx xX͛ XXXxXXXxXxxXxXXX XXXX͘X xxXXX Per veicoli in cui è prevista la chiave di avvio, a fronte di smarrimento o danneggiamento della stessa, verrà previsto dal Gestore ů͛ĂĚĚĞďŝƚŽ Xx XXXxx Xx xXxXxǀXXxxxxXxx CoĐndŽizioƐnŞi G xxXxxxXxxxxx XXx xxXxxxXxxX. XxxxxX XXxxX Qualora il Cliente non riesca a chiudere il Veicolo, è obbligato a contattare immediatamente il Servizio Clienti e a non allontanarsi dal Veicolo. In tal caso il Servizio Clienti prova a risolvere il problema. Se questo persiste il Cliente verrà ricondotto al servizio di assistenza Toyota Eurocare (sia per Veicoli Toyota che Lexus). Solo quando il Servizio di assistenza Toyota Eurocare sarà sul posto il Cliente potrà allontanarsi dal Veicolo. Al termine del noleggio, il Cliente deve verificare se presenti danni al Veicolo o comportamenti anomali quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, rumorosità o spie di indicazione di malfunzionamento del Veicolo. In questi casi il Cliente dovrà ƐĞŐŶĂůĂƌĞ ů͛ĂŶŽŵĂůŝĂ XXXxXxxXXXX xx ^XxǀxxxX xxXXxx͘ /Ŷ xxxxxxx.xxxxx@xxxxx-xxxxxxxx.xx allegando foto a dimostrazione del danno rilevato. /ů ƚĞƌŵŝŶĞ XXx XXxXXXxX XXx xXxXXxX XX XXXxXXXxX XxXxxxXx XXX xx prenotazione o della successiva eventuale estensione (per la sola modalità KINTO Share). Il Gestore si riserva il diritto di addebitare una Penale per interventi di pulizia straordinaria al Cliente che per ultimo ha utilizzato il Veicolo.
Termine del Noleggio. Il Locatario deve restituire l’Attrezzatura entro le ore 12:00 del giorno successivo alla data ultima indicata nel preventivo.

Related to Termine del Noleggio

  • Inizio e termine della garanzia (principio claims made)

  • DURATA DELL'APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE Periodo in mesi: 36 (dall'aggiudicazione dell'appalto).

  • Termini di preavviso 1. In tutti i casi in cui il presente contratto prevede la risoluzione del rapporto con preavviso o con corresponsione dell'indennità sostitutiva dello stesso i relativi termini sono fissati come segue: a) 2 mesi per dipendenti con anzianità di servizio fino a 5 anni; b) 3 mesi per dipendenti con anzianità di servizio fino a 10 anni; c) 4 mesi per dipendenti con anzianità di servizio oltre 10 anni. 2. In caso di dimissioni del dipendente i termini di cui al comma 1 sono ridotti alla metà. 3. I termini di preavviso decorrono dal primo o dal sedicesimo giorno di ciascun mese. 4. La parte che risolve il rapporto di lavoro senza l’osservanza dei termini di cui ai commi 1 e 2 è tenuta a corrispondere all’altra parte un’indennità pari all’importo della retribuzione spettante per il periodo di mancato preavviso. L’Amministrazione ha diritto di trattenere su quanto eventualmente dovuto al dipendente, un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso da questi non dato, senza pregiudizio per l’esercizio di altre azioni dirette al recupero del credito. 5. E’ in facoltà della parte che riceve la comunicazione di risoluzione del rapporto di lavoro di risolvere il rapporto stesso, sia all’inizio, sia durante il periodo di preavviso, con il consenso dell’altra parte. In tal caso non si applica il comma 4. 6. L’assegnazione delle ferie non può avvenire durante il periodo di preavviso. 7. Il periodo di preavviso è computato nell’anzianità a tutti gli effetti. 8. In caso di decesso del dipendente o a seguito di accertamento dell’inidoneità assoluta dello stesso ad ogni proficuo servizio, l'amministrazione corrisponde agli aventi diritto l'indennità sostitutiva del preavviso secondo quanto stabilito dall'art. 2122 del c.c. nonché, ove consentito ai sensi dell’art. 28, comma 11, una somma corrispondente ai giorni di ferie maturati e non goduti. 9. L'indennità sostitutiva del preavviso deve calcolarsi computando la retribuzione fissa e le stesse voci di trattamento accessorio riconosciute nel caso di ricovero ospedaliero di cui all’art. 37 del presente contratto.

  • TERMINI DI CONSEGNA (per le forniture) / PRESTAZIONE (per i servizi):

  • Termini per l'ultimazione dei lavori 1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto è fissato in giorni 60 (sessanta) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. 2. Nel calcolo del tempo di cui al comma 1 è tenuto conto delle ferie contrattuali e delle ordinarie difficoltà e degli ordinari impedimenti in relazione agli andamenti stagionali e alle relative condizioni climatiche. 3. L’appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza al cronoprogramma dei lavori che potrà fissare scadenze inderogabili per l’approntamento delle opere necessarie all’inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante oppure necessarie all’utilizzazione, prima della fine dei lavori e previa emissione del certificato di cui all’articolo 56, riferito alla sola parte funzionale delle opere.

  • Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini 1. L’eventuale ritardo imputabile all’appaltatore nel rispetto dei termini per l’ultimazione dei lavori superiore a 60 (sessanta) giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell’articolo 108, comma 4, del Codice dei contratti. 2. La risoluzione del contratto di cui al comma 1, trova applicazione dopo la formale messa in mora dell’appaltatore con assegnazione di un termine non inferiore a 10 (dieci) giorni per compiere i lavori. 3. Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all’articolo 18, comma 1, è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dalla DL per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 2. 4. Sono dovuti dall’appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi. Per il risarcimento di tali danni la Stazione appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito dell’appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.

  • Cause di forza maggiore Costituiscono cause di forza maggiore tutti gli eventi eccezionali che non siano imputabili all'Appaltatore e che gli arrechino grave pregiudizio senza che egli abbia potuto intervenire o prevenire mediante l'adozione di tutti i provvedimenti e gli accorgimenti imposti dalla massima diligenza tecnica ed organizzativa. I ritardi di consegna di materiali da parte di terzi verranno considerati utili ai fini delle relative proroghe solo se derivanti da cause di forza maggiore. Analogamente si procederà nel caso di subappalti autorizzati. L'insorgere e il cessare degli eventi che hanno costituito la causa di forza maggiore devono essere tempestivamente comunicati per iscritto dall'Appaltatore.

  • Variazione del rischio Per variazione del rischio si intende qualsiasi modifica che determini una diversa probabilità di verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze, non previste o non prevedibili, al momento della stipula del contratto. Non comportano variazioni di rischio i mutamenti meramente episodici e transitori. Qualsiasi elemento intervenuto successivamente all’aggiudicazione del contratto, che comporti una variazione del rischio deve essere comunicato immediatamente, ovvero entro quindici giorni dall’intervenuta conoscenza, per iscritto alla Società. Il Contraente non è tenuto a comunicare per iscritto le variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative ovvero da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali.

  • Cause di risoluzione L’Amministrazione comunale ha facoltà, anche in deroga agli artt. 1455 e 1564 C.C., di promuovere la risoluzione del contratto per inadempimento, ai sensi dell’art. 1456 del C.C., con incameramento automatico della cauzione e senza pregiudizio di ogni altra azione per rivalsa dei danni, nelle seguenti ipotesi: - Decadenza nei casi disciplinati dall’art. 13 del D.M. 11.9.2000, n. 289; - Decadenza per qualsiasi causa dalla gestione del servizio; - Inosservanza dei divieti di subappalto, cessione di contratto; - Non aver iniziato il servizio alla data fissata; - Mancato allestimento e mantenimento della sede operativa di Front-Office; - Mancata predisposizione dell’attività di accertamento entro i termini di cui all’art. 2; - Interruzione parziale o totale del servizio senza giustificati motivi; - Fallimento, messa in liquidazione od apertura di altra procedura concorsuale; - Gravi o reiterate violazioni delle disposizioni contrattuali, formalmente contestate, che abbiano comportato l’applicazione di penalità che nel complesso superino l’importo di € 3.000,00 nel corso di un anno; - Perdita dei requisiti minimi per l’accesso all’appalto; - Accertata colpevolezza per reati di evasione fiscale o frode; - Mancato reintegro del deposito cauzionale, nei termini richiesti, quando il Comune abbia dovuto in tutto o in parte, valersi dello stesso; - Disdetta della polizza assicurativa o mancato pagamento del premio; - Violazioni definitivamente accertate in merito alla normativa a tutela della privacy che abbiano la comminatoria di sanzioni penali o amministrative; - Ogni altra inadempienza o fatto non espressamente contemplati nel presente articolo che rendano impossibile la prosecuzione dell’appalto, ai sensi dell’art. 1453 del C.C. In tali casi l’Amministrazione comunale potrà risolvere di diritto il contratto comunicando alla ditta, con raccomandata A.R., di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa ed indicando la data dalla quale la risoluzione produrrà i propri effetti. La risoluzione avrà luogo anche in tutti i casi in cui a seguito di accertata violazione di disposizioni contrattuali, udite le contro-deduzioni, entro il termine perentorio concesso, il Comune intimi per iscritto ad adempiere entro un congruo termine, non inferiore a 10 giorni, ai sensi dell’art. 1454 del C.C. La risoluzione avrà effetto immediato nei casi di particolare gravità e pregiudizio del servizio, anche ai sensi dell’art. 21 sexsies della Legge 241/90. Ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata per iscritto al rappresentante dell’Impresa aggiudicataria, tramite Pec; nella contestazione sarà prefissato il termine di 5 giorni solari per la presentazione di controdeduzioni; decorso tale termine l’Amministrazione Comunale adotterà le determinazioni di propria competenza. Qualora nella vigenza del presente affidamento dovessero entrare in vigore provvedimenti legislativi e/o regolamentari comunali atti a modificare o a sostituire le entrate oggetto dell'appalto, la concessione e il relativo contratto di affidamento si intenderanno automaticamente estesi alle entrate locali risultanti dalla variazione legislativa apportata agli stessi patti e condizioni. Qualora tali provvedimenti dovessero determinare la riduzione degli incassi di una delle entrate oltre il venti per cento rispetto a quelli indicati nel bando di gara, anche qualora fossero determinate da disposizioni regolamentari e di legge, le condizioni economiche saranno rinegoziate mediante accordo fra le parti.

  • Termini 1. I termini previsti dal Regolamento o fissati dal Consiglio Arbitrale, dalla Segreteria Generale o dal Tribunale Arbitrale non sono a pena di decadenza, se la decadenza non è espressamente prevista dal Regolamento o stabilita dal provvedimento che li fissa. 2. Il Consiglio Arbitrale, la Segreteria Generale e il Tribunale Arbitrale possono prorogare, prima della scadenza, i termini da essi fissati. I termini fissati a pena di decadenza possono essere prorogati soltanto per giustificati motivi ovvero con il consenso di tutte le parti. 3. Nel computo dei termini non si calcola il giorno iniziale. Se il termine scade il sabato o un giorno non lavorativo, esso è prorogato al successivo giorno lavorativo.