Ricorrenze festive. 1. Sono considerati giorni festivi, oltre quelli destinati al riposo settimanale: il primo giorno dell’anno; il 6 gennaio: Epifania del Signore; il 25 aprile: anniversario della Liberazione; il giorno di Lunedì di Pasqua; il 1° maggio: Festa del lavoro; il 2 giugno: Festa della Repubblica; il 15 agosto: Festa dell’Assunzione della B.V. Xxxxx; il 1° novembre: giorno di Ognissanti; l’8 dicembre: Festa dell’Immacolata Concezione; il 25 dicembre: giorno di Natale; il 26 dicembre: giorno di X. Xxxxxxx; la Festa del Patrono. 2. Nel solo caso in cui le festività coincidono con il giorno di riposo ai lavoratori è dovuto, in aggiunta alla retribuzione mensile, l’importo di una quota giornaliera della retribuzione pari ad una giornata lavorativa della ordinaria retribuzione. 3. In sostituzione delle festività abolite dalla legge 5 marzo 1977 n. 54 e successive modifiche, i lavoratori fruiscono di quattro gruppi di otto ore di permesso individuale retribuito. 4. Il permesso è concesso a richiesta del lavoratore, tenendo conto delle esigenze di lavoro. 5. Nel caso di mancato godimento dei permessi, al lavoratore è dovuto il trattamento economico sostitutivo, calcolato a norma del comma 3 dell’art.18. 6. In relazione alla festività nazionale del 4 novembre, la cui celebrazione è stata spostata dalla citata legge, ai lavoratori per il mese di novembre è dovuto, in aggiunta alla normale retribuzione mensile, 1/26 della retribuzione stessa.
Appears in 3 contracts
Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Ricorrenze festive. 1. Sono considerati giorni festivi, oltre quelli destinati al riposo settimanale: − il primo giorno dell’anno; − il 6 gennaio: Epifania del Signore; − il 25 aprile: anniversario della Liberazione; − il giorno di Lunedì di Pasqua; − il 1° maggio: Festa del lavoro; − il 2 giugno: Festa della Repubblica; − il 15 agosto: Festa dell’Assunzione della B.V. Xxxxx; − il 1° novembre: giorno di Ognissanti; − l’8 dicembre: Festa dell’Immacolata Concezione; − il 25 dicembre: giorno di Natale; − il 26 dicembre: giorno di X. Xxxxxxx; − la Festa del Patrono.
2. Nel solo caso in cui le festività coincidono con il giorno di riposo ai lavoratori è dovuto, in aggiunta alla retribuzione mensile, l’importo di una quota giornaliera della retribuzione pari ad una giornata lavorativa della ordinaria retribuzione.
3. In sostituzione delle festività abolite dalla legge 5 marzo 1977 n. 54 e successive modifiche, i lavoratori fruiscono di quattro gruppi di otto ore di permesso individuale retribuito.
4. Il permesso è concesso a richiesta del lavoratore, tenendo conto delle esigenze di lavoro.
5. Nel caso di mancato godimento dei permessi, al lavoratore è dovuto il trattamento economico sostitutivo, calcolato a norma del comma 3 dell’art.18.
6. In relazione alla festività nazionale del 4 novembre, la cui celebrazione è stata spostata dalla citata legge, ai lavoratori per il mese di novembre è dovuto, in aggiunta alla normale retribuzione mensile, 1/26 della retribuzione stessa.
Appears in 2 contracts
Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Ricorrenze festive. 1. Sono considerati giorni festivi, oltre quelli destinati al riposo settimanale: – il primo giorno dell’anno; – il 6 gennaio: Epifania del Signore; – il 25 aprile: anniversario della Liberazione; – il giorno di Lunedì di Pasqua; – il 1° maggio: Festa del lavoro; – il 2 giugno: Festa della Repubblica; – il 15 agosto: Festa dell’Assunzione della B.V. Xxxxx; – il 1° novembre: giorno di Ognissanti; – l’8 dicembre: Festa dell’Immacolata Concezione; – il 25 dicembre: giorno di Natale; – il 26 dicembre: giorno di X. Xxxxxxx; – la Festa del Patrono.
2. Nel solo caso in cui le festività coincidono con il giorno di riposo ai lavoratori è dovuto, in aggiunta alla retribuzione mensile, l’importo di una quota giornaliera della retribuzione pari ad una giornata lavorativa della ordinaria retribuzione.
3. In sostituzione delle festività abolite dalla legge 5 marzo 1977 n. 54 e successive modifiche, i lavoratori fruiscono di quattro gruppi di otto ore di permesso individuale retribuito.
4. Il permesso è concesso a richiesta del lavoratore, tenendo conto delle esigenze di lavoro.
5. Nel caso di mancato godimento dei permessi, al lavoratore è dovuto il trattamento economico sostitutivo, calcolato a norma del dell’ultimo comma 3 dell’art.18.
6dell’art.17. In relazione alla festività nazionale del 4 novembre, la cui celebrazione è stata spostata dalla citata legge, ai lavoratori per il mese di novembre è dovuto, in aggiunta alla normale retribuzione mensile, 1/26 della retribuzione stessa.
Appears in 1 contract
Ricorrenze festive. 1. Sono considerati giorni festivi, oltre quelli destinati al riposo settimanale: − il primo giorno dell’anno; − il 6 gennaio: Epifania del Signore; − il 25 aprile: anniversario della Liberazione; − il giorno di Lunedì di Pasqua; − il 1° maggio: Festa del lavoro; − il 2 giugno: Festa della Repubblica; − il 15 agosto: Festa dell’Assunzione della B.V. Xxxxx; − il 1° novembre: giorno di Ognissanti; − l’8 dicembre: Festa dell’Immacolata Concezione; − il 25 dicembre: giorno di Natale; − il 26 dicembre: giorno di X. Xxxxxxx; − la Festa del Patrono.
2. Nel solo caso in cui le festività coincidono con il giorno di riposo ai lavoratori è dovuto, in aggiunta alla retribuzione mensile, l’importo di una quota giornaliera della retribuzione pari ad una giornata lavorativa della ordinaria retribuzione.
3. In sostituzione delle festività abolite dalla legge 5 marzo 1977 n. 54 e successive modifiche, i lavoratori fruiscono di quattro gruppi di otto ore di permesso individuale retribuito.
4. Il permesso è concesso a richiesta del lavoratore, tenendo conto delle esigenze di lavoro.
5. Nel caso di mancato godimento dei permessi, al lavoratore è dovuto il trattamento economico sostitutivo, calcolato a norma del comma 3 dell’art.18dell’art.18 in caso di giornata intera.
6. In relazione alla festività nazionale del 4 novembre, la cui celebrazione è stata spostata dalla citata legge, ai lavoratori per il mese di novembre è dovuto, in aggiunta alla normale retribuzione mensile, 1/26 della retribuzione stessa.
Appears in 1 contract
Ricorrenze festive. 1. Sono considerati giorni festivi, oltre quelli destinati al riposo settimanale: - il primo giorno dell’annodell'anno; - il 6 gennaio: Epifania del Signore; - il 25 aprile: anniversario della Liberazione; - il giorno di Lunedì lunedì di Pasqua; - il 1° 1º maggio: Festa festa del lavoro; - il 2 giugno: Festa festa della Repubblica; - il 15 agosto: Festa dell’Assunzione festa dell'Assunzione della B.V. B. V. Xxxxx; - il 1° 1º novembre: giorno di Ognissanti; l’8 - l'8 dicembre: Festa dell’Immacolata festa dell'Immacolata Concezione; - il 25 dicembre: giorno di Natale; - il 26 dicembre: giorno di X. Xxxxxxx; - la Festa festa del Patrono.
2. Nel solo caso in cui le festività coincidono con il giorno di riposo ai lavoratori è dovuto, in aggiunta alla retribuzione mensile, l’importo l'importo di una quota giornaliera della retribuzione pari ad una giornata lavorativa della ordinaria retribuzione.
3. In sostituzione delle festività abolite dalla legge 5 marzo 1977 1977, n. 54 54, e successive modifiche, i lavoratori fruiscono di quattro gruppi di otto 8 ore di permesso individuale retribuito.
4. Il permesso è concesso a richiesta del lavoratore, tenendo conto delle esigenze di lavoro.
5. Nel caso di mancato godimento dei permessi, al lavoratore è dovuto il trattamento economico sostitutivo, calcolato a norma del dell'ultimo comma 3 dell’art.18.
6dell'art. 18. In relazione alla festività nazionale del 4 novembre, la cui celebrazione è stata spostata dalla citata legge, ai lavoratori per il mese di novembre è dovuto, in aggiunta alla normale retribuzione mensile, 1/26 della retribuzione stessa.
Appears in 1 contract
Samples: Transportation & Logistics
Ricorrenze festive. 1. Sono considerati giorni festivi, oltre quelli destinati al riposo settimanale: il primo giorno dell’anno; il 6 gennaio: Epifania del Signore; il 25 aprile: anniversario della Liberazione; il giorno di Lunedì di Pasqua; il 1° maggio: Festa del lavoro; il 2 giugno: Festa della Repubblica; il 15 agosto: Festa dell’Assunzione della B.V. Xxxxx; il 1° novembre: giorno di Ognissanti; l’8 dicembre: Festa dell’Immacolata Concezione; il 25 dicembre: giorno di Natale; il 26 dicembre: giorno di X. XxxxxxxS. Stefano; la Festa del Patrono.
2. Nel solo caso in cui le festività coincidono con il giorno di riposo ai lavoratori è dovuto, in aggiunta alla retribuzione mensile, l’importo di una quota giornaliera della retribuzione pari ad una giornata lavorativa della ordinaria retribuzione.
3. In sostituzione delle festività abolite dalla legge 5 marzo 1977 n. 54 e successive modifiche, i lavoratori fruiscono di quattro gruppi di otto ore di permesso individuale retribuito.
4. Il permesso è concesso a richiesta del lavoratore, tenendo conto delle esigenze di lavoro.
5. Nel caso di mancato godimento dei permessi, al lavoratore è dovuto il trattamento economico sostitutivo, calcolato a norma del dell’ultimo comma 3 dell’art.18.
6. In relazione alla festività nazionale del 4 novembre, la cui celebrazione è stata spostata dalla citata legge, ai lavoratori per il mese di novembre è dovuto, in aggiunta alla normale retribuzione mensile, 1/26 della retribuzione stessa.
Appears in 1 contract
Ricorrenze festive. 1. Sono considerati giorni festivi, oltre quelli destinati al riposo settimanale: – il primo giorno dell’anno; – il 6 gennaio: Epifania del Signore; – il 25 aprile: anniversario della Liberazione; – il giorno di Lunedì di Pasqua; – il 1° maggio: Festa del lavoro; – il 2 giugno: Festa della Repubblica; – il 15 agosto: Festa dell’Assunzione della B.V. Xxxxx; – il 1° novembre: giorno di Ognissanti; – l’8 dicembre: Festa dell’Immacolata Concezione; – il 25 dicembre: giorno di Natale; – il 26 dicembre: giorno di X. Xxxxxxx; – la Festa del Patrono.
2. Nel solo caso in cui le festività coincidono con il giorno di riposo ai lavoratori è dovuto, in aggiunta alla retribuzione mensile, l’importo di una quota giornaliera della retribuzione pari ad una giornata lavorativa della ordinaria retribuzione.
3. In sostituzione delle festività abolite dalla legge 5 marzo 1977 n. 54 e successive modifiche, i lavoratori fruiscono di quattro gruppi di otto ore di permesso individuale retribuito.
4. Il permesso è concesso a richiesta del lavoratore, tenendo conto delle esigenze di lavoro.
5. Nel caso di mancato godimento dei permessi, al lavoratore è dovuto il trattamento economico sostitutivo, calcolato a norma del dell’ultimo comma 3 dell’art.18.
6dell’art.17. In relazione alla festività nazionale del 4 novembre, la cui celebrazione è stata spostata dalla citata leggeleg- ge, ai lavoratori per il mese di novembre è dovuto, in aggiunta alla normale retribuzione mensile, 1/26 della retribuzione stessa.
Appears in 1 contract