Rifiuto di assistenza. 1. La richiesta di assistenza può essere rifiutata in tutto o in parte se l’Autorità competente della Parte interessata osserva che la sua esecuzione possa compromettere la sovranità, la sicurezza interna, l’ordine pubblico o altri interessi fondamentali del proprio Stato, oppure che sia in contrasto con la propria legislazione nazionale o con i suoi obblighi internazionali. 2. Prima di prendere una decisione sul rifiuto ad una richiesta di assistenza, l’Autorità competente investita dell’istanza si consulta con l’Autorità richiedente al fine di stabilire se tale assistenza può essere eventualmente fornita a condizioni diverse rispetto alla richiesta originaria. Qualora l’Autorità richiedente accetti di ricevere l’assistenza alle condizioni proposte, l’Autorità richiesta dovrà ottemperare a dette condizioni. 3. La decisione motivata sul totale o parziale rifiuto di una richiesta di assistenza è comunicata per iscritto all’Autorità richiedente.
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Rifiuto di assistenza. 1. La richiesta di assistenza L’assistenza prevista nel presente Accordo può essere rifiutata in tutto respinta, totalmente o in parte parte, se l’Autorità competente interessata ritiene che l’esecuzione della Parte interessata osserva che la sua esecuzione richiesta possa compromettere la sovranità, la sicurezza internasicurezza, l’ordine pubblico o altri interessi fondamentali del proprio Stato, oppure o ritenga che sia in contrasto con la propria legislazione normativa nazionale vigente nel proprio Paese o con i suoi propri obblighi internazionali.
2. Prima L’assistenza può essere inoltre rifiutata se l’esecuzione della richiesta implica un onere eccessivo per le risorse dell’Autorità competente richiesta.
3. Qualora possibile, l’Autorità competente richiesta, prima di prendere una decisione deci- sione sul rifiuto ad una dell’assistenza richiesta di assistenzanell’ambito del presente Accordo, si con- sulta con l’Autorità competente investita dell’istanza si consulta con l’Autorità richiedente al fine di stabilire se tale assistenza l’assistenza può essere eventualmente fornita a condizioni diverse rispetto alla richiesta originariadeterminate condizioni. Qualora l’Autorità competente richiedente accetti di ricevere l’assistenza alle condizioni proposte, l’Autorità richiesta essa dovrà ottemperare a dette condizioniottemperarvi.
34. La decisione L’Autorità competente richiedente riceve notifica scritta e motivata sul totale o parziale rifiuto di una richiesta di assistenza è comunicata per iscritto all’Autorità richiedenteeseguire la richiesta.
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