Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta. Qualora il prodotto sia giunto a maturazione e non abbia ancora avuto luogo la rilevazione definitiva del danno regolarmente denunciato, l’Assicurato può iniziare o continuare la raccolta, ma è in obbligo di informare la Società ed il Contraente per posta elettronica e deve lasciare su ogni appezzamento denunciato i campioni per la stima del danno che dovranno essere costituiti da una striscia continua di prodotto passante per la zona centrale di ogni appezzamento denunciato, salvo non sia diversamente disposto dalle Condizioni Speciali. Tali campioni, lasciati nello stato in cui si trovavano al momento del sinistro, dovranno essere - a pena di decadenza dal diritto al risarcimento – pari almeno al 3% dell’appezzamento assicurato. Se entro i 5 giorni successivi alla comunicazione di cui sopra la Società ometta di far procedere a tale rilevazione, l’Assicurato è in diritto di far eseguire la perizia da un perito avente i requisiti di cui all'Art. 21)Modalità per la valutazione del danno e secondo le norme di cui all’Art. 23)Norme per l’esecuzione della perizia e la definizione del danno. Detto perito deve inviare copia della perizia alla Società mezzo lettera raccomandata o posta elettronica certificata entro 3 giorni dalla data di effettuazione della perizia. Le spese di perizia sostenute dall'Assicurato saranno rimborsate dalla Società.
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Samples: Polizza Collettiva Sulle Rese Fra Il Consorzio Di Difesa Di Cagliari, Polizza Collettiva Sulle Rese Fra Il Consorzio Di Difesa Di Oristano, Polizza Collettiva Sulle Rese Fra Il Consorzio Di Difesa Di Sassari E
Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta. Qualora il prodotto prodotto, colpito da eventi indennizzabili a termini di polizza, sia giunto a maturazione e non abbia ancora avuto luogo la rilevazione definitiva quantificazione del danno regolarmente denunciato, l’Assicurato l’assicurato può iniziare o continuare la raccolta, ma è in obbligo di informare la Società ed il Contraente per posta elettronica e a mezzo telegramma o fax o mail certificata. Egli deve lasciare su ogni appezzamento denunciato i campioni per la stima del danno che dovranno essere costituiti da una striscia continua di prodotto passante per la zona centrale di ogni appezzamento denunciatopartita su cui insiste la produzione assicurata, salvo che non sia diversamente disposto dalle Condizioni Speciali. Tali campioni, lasciati nello stato in cui si trovavano al momento del sinistro, dovranno essere - a pena Speciali di decadenza dal diritto al risarcimento – pari almeno al 3% dell’appezzamento assicuratoAssicurazione. Se entro i 5 cinque giorni successivi alla comunicazione di cui sopra comunicazione, la Società ometta omette di far procedere a tale rilevazionealla quantificazione del danno, l’Assicurato l’assicurato è in diritto di far eseguire la perizia da un perito avente i in possesso dei requisiti di cui all'Artcome disposto dall’art. 21)Modalità 18 “Modalità per la valutazione rilevazione del danno e danno”, secondo le norme di cui all’Art. 23)Norme all’ art.20 “ Norme per l’esecuzione della perizia e la definizione quantificazione del danno. Detto perito deve inviare copia della perizia alla Società mezzo lettera raccomandata o posta elettronica certificata entro 3 giorni dalla data di effettuazione della perizia” nonché delle Condizioni Speciali. Le spese di perizia sostenute dall'Assicurato saranno rimborsate dalla sono a carico della Società.
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Samples: Assicurazione Di Prodotti Già Colpiti Da Avversita’ Atmosferiche