POLIZZA AGEVOLATA
Condizioni di Assicurazione dei prodotti agricoli per i danni da grandine e avversità atmosferiche
POLIZZA AGEVOLATA
SULLE RESE CONTRO LE AVVERSITA’ CATASTROFALI E DI FREQUENZA ART 3 COMMA 1.b) PGRA 2021
(Mod. C.F.A - CAT./2021-R.A. art. 3.1b del PGRA 2021)
INFORMATIVA CLIENTI PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI / CONTRAENTI E ASSICURATI
Gentile Cliente, in ottemperanza all’obbligo di informativa di cui all’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 ( Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati, di seguito “GDPR”), La informiamo che per effetto della richiesta di un preventivo o di una quotazione per la stipula di un contratto ovvero della sottoscrizione del contratto di assicurazione e nel corso dello svolgimento del relativo rapporto, in qualità di cliente o potenziale cliente, Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Xxxxx Xxxxxx Xxxxxx x. 000, 00000 Xxxx (xx seguito “Società”), quale Titolare del Trattamento, ha raccolto e si troverà a raccogliere alcuni Suoi dati personali, anche di categorie particolari e giudiziari (vedi nota 1). I dati raccolti saranno trattati sulla base dei principi di correttezza, liceità, trasparenza, proporzionalità, minimizzazione, e nel rispetto dei Suoi diritti.
Inoltre, la informiamo che la Società ha designato un Responsabile della Protezione dei dati (Data Protection Officer, in seguito “DPO”), che potrà essere contattato al seguente indirizzo di posta elettronica: XXX@xxxxxxxx.xx
1 Trattamento dei dati personali per finalità connesse al contratto di assicurazione
Il trattamento dei Suoi dati personali, da Lei forniti o acquisiti da terzi, è diretto all'espletamento da parte della Società di finalità assicurative strettamente connesse all’instaurazione, gestione, esecuzione del rapporto assicurativo quali:
a) attività di consulenza su prodotti e servizi assicurativi, con rilevamento di bisogni e di esigenze assicurative, comprese le valutazioni imposte a sua tutela dalla legge e relative al profilo di rischio in forza delle quali le potrà essere formulata una proposta adatta alle sue esigenze in base alla c.d. valutazione dell’adeguatezza del prodotto,
b) predisposizione di preventivo e/o di quotazione per la stipula di un contratto; proposizione e conclusione del contratto assicurativo e dei servizi connessi o accessori in base alle specifiche esigenze di protezione;
c) gestione ed esecuzione del rapporto contrattuale (ad esempio adempimenti amministrativi e contabili, raccolta dei premi, gestione e liquidazione di sinistri, pagamenti o esecuzione di altre prestazioni), ivi comprese le modalità di gestione telematiche dello stesso (in particolare accesso all’area riservata online per i clienti, fornitura dei servizi assicurativi anche attraverso app, sito web istituzionale e piattaforme online);
d) valutazione per l’applicazione di tariffe specifiche e dilazioni di pagamento sulla base di analisi e studi attuariali anche con il ricorso alla consultazione di banche dati relative a informazioni creditizie detenute da società specializzate;
e) svolgimento delle attività di sorveglianza di portafoglio per valutazioni sulla prosecuzione e rinnovo di un contratto a scadenza;
f) assistenza mediante il servizio di customer care e contact center, gestione delle richieste di informazioni e dei reclami;
g) adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti o normative comunitarie (ad esempio, disciplina in materia di antiterrorismo, di antiriciclaggio, casellario centrale infortuni, motorizzazione civile, etc.);
h) svolgimento di attività di prevenzione e individuazione delle frodi assicurative, compresa la verifica delle dichiarazioni contrattuali e il grado di rischio creditizio, anche attraverso analisi di informazioni pubbliche, tra cui quelle raccolte tramite siti web e social media, oltre che tramite banche dati relative a informazioni creditizie detenute da società specializzate, e conseguenti azioni legali;
i) costituzione, esercizio e difesa dei diritti della Società in sede giudiziaria;
j) attività di analisi ed elaborazione dei dati a fini statistici, ricerche e analisi funzionali, volte all’aggiornamento e sviluppo dei prodotti e all’individuazione e sviluppo di nuovi mercati, prodotti e servizi assicurativi;
k) gestione delle operazioni e controllo interno alla Società, comprese le attività di recupero crediti;
l) indagini per conoscere il suo livello di soddisfazione relativamente ai prodotti e servizi della compagnia, laddove lei decida di rispondere facoltativamente alle nostre domande.
Categorie di dati trattati
Per le finalità di cui sopra potrà essere necessario trattare non solo suoi dati c.d. comuni (ad esempio, dati anagrafici, recapiti, dati relativi al suo stato patrimoniale), ma anche dati c.d. particolari, definiti dall’art. 9 GDPR (nota1), come quelli relativi alla sua salute che saranno trattati, ad esempio, con riguardo alla necessità di gestire eventuali sinistri o comunque quando strettamente necessario nella fase assuntiva, nonché dati giudiziari qualora necessari per finalità di antifrode e antiriciclaggio.
Nel caso in cui Xxx aderisca ad un contratto di assicurazione telematico per la Responsabilità Civile Auto (RCA), la Società acquisirà dal provider di servizi telematici, nel periodo di vigenza contrattuale, i dati relativi all’utilizzo del veicolo assicurato (dati sullo stile di guida, geolocalizzazione, altro), che saranno trattati per fini statistici e di tariffazione, per consentire la ricostruzione della dinamica del sinistro e per le altre finalità assicurative rientranti nell’esecuzione del contratto.
I dati personali sono raccolti direttamente dalla Società o per il tramite di altri soggetti, quali, ad esempio:
▪ soggetti terzi inerenti il rapporto che la riguarda, quali contraenti di polizze collettive o individuali in cui lei risulti assicurato, beneficiario, co-obbligato, etc.
▪ operatori assicurativi, agenti, brokers di assicurazione, banche, imprese di assicurazione, etc.
▪ società terze specializzate nel caso in cui, per una corretta e sicura assunzione e gestione dei rischi, sia necessario acquisire informazioni creditizie e commerciali;
▪ organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo e/o altri soggetti pubblici.
Base giuridica e natura del conferimento
Il trattamento dei Suoi dati personali per le finalità di cui alle lettere b) c) f) è necessario per dare esecuzione al contratto di assicurazione di cui Lei è parte o per l’esecuzione di misure precontrattuali, adottate a sua richiesta.
Invece, per le finalità di cui alle lettere a) g) il trattamento si basa sull’adempimento da parte della società di obblighi previsti da leggi, da regolamenti e/o normative nazionali e comunitarie vigenti nonché di disposizioni delle autorità di vigilanza e/o controllo.
Infine, per le finalità di cui alle lettere d) e) h) i) j) k) l) il trattamento dei suoi dati si basa sul perseguimento di legittimi interessi della Società, nei limiti in cui sia possibile farlo valere in base alla vigente normativa.
Inoltre, il trattamento dei Suoi dati relativi alla salute o comunque rientranti nelle categorie c.d. particolari, saranno trattati solo con il suo consenso. In generale sono dati particolari, secondo l’art. 9 GDPR, quelli che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona.
L'eventuale rifiuto di fornire i Suoi dati personali comporterà l'impossibilità per la Società di dare esecuzione al contratto.
Inoltre, considerando che nell’instaurazione e gestione del rapporto contrattuale potrebbe fornire dati di terzi il cui trattamento è strumentale alla gestione del contratto assicurativo (ad esempio, per la designazione beneficiaria, per l’estensione della copertura ad altri soggetti, quali i membri della collettività o il nucleo familiare, etc.), Le precisiamo che è suo onere fornire la presente informativa ai terzi suddetti, acquisendo il consenso ove necessario. Nel caso di trattamento di dati di minori di età, la manifestazione del consenso richiesto deve essere espressa da uno dei soggetti esercenti la potestà di genitori dopo aver preso visione della presente informativa. Nel caso i genitori siano separati o divorziati è necessario che prendano visione dell’informativa e diano il consenso entrambi.
2 Trattamento dei dati personali per finalità di marketing
I Suoi dati potranno essere altresì trattatati per finalità di marketing quali:
a) marketing diretto: invio di comunicazioni promozionali (quali, ad esempio, campagne promozionali, partecipazione ad eventi, newsletter materiale informativo e/o pubblicitario programmi fedeltà, operazioni a premio), vendita diretta, compimento di ricerche di mercato e indagini sulla soddisfazione dei clienti, relativamente ai prodotti e servizi a valore aggiunto offerti dalla Società stessa e dalle Società del gruppo di appartenenza, sia con modalità di contatto tradizionali (ad esempio, posta cartacea, contatto telefonico con operatore, rete agenziale) sia mediante modalità automatizzate e digitali (ad esempio, sms, fax, chiamata telefonica automatizzata, posta elettronica, messaggi su applicazioni web, anche tramite l’area riservata online e l’app a Sua disposizione). Lei può in ogni caso opporsi ad una o più delle modalità con cui viene effettuato il marketing secondo le modalità indicate per l’esercizio dei diritti al paragrafo 6;
b) profilazione per marketing diretto: analisi dei suoi dati per proporle ed inviarle comunicazioni commerciali personalizzate e aderenti al suo profilo così da offrirle prodotti e servizi sempre più mirati e adeguati alle Sue esigenze.
Categoria di dati trattati
La Società potrà trattare i Suoi dati personali, da lei forniti e/o acquisiti da terzi (con esclusione dei dati di categorie particolari), compresi quelli inerenti recapiti e contatti e per quanto attiene la profilazione: quelli relativi al veicolo rilevati dai dispositivi eventualmente installati sul veicolo stesso, anche tramite l’arricchimento dei dati con informazioni acquisite da soggetti terzi, attraverso anche forme di trattamento automatizzato, tramite questionari su bisogni, interessi e preferenze, allo scopo di analizzare aspetti riguardanti, tra gli altri, situazione economica, preferenze personali, interessi, abitudini, comportamento, ubicazione o spostamenti, e di migliorare l’offerta della Società stessa e dalle Società del gruppo di appartenenza.
Base giuridica del trattamento e natura del conferimento
I dati saranno trattati solo in forza di suo espresso consenso. Le verrà richiesto un consenso separato per ognuna delle finalità sopra indicate.
Il conferimento dei dati è facoltativo e nel caso in cui decida di non prestare il consenso al trattamento lei non subirà alcuna conseguenza negativa riguardo al contratto in essere ovvero in corso di
costituzione, ma le sarà preclusa soltanto la possibilità di ricevere le comunicazioni di marketing e commerciali indicate.
3 Fasi e modalità del trattamento dei dati personali
Il trattamento dei Suoi dati personali comprende le operazioni di raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, compresi modifica, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione, distruzione di dati. Ogni operazione di trattamento è effettuata in modo da garantire la sicurezza e la protezione, comprese accessibilità, confidenzialità, integrità, tutela e riservatezza dei dati personali, in ottemperanza alle vigenti normative.
I Suoi dati personali non sono soggetti a diffusione.
I suoi dati personali sono trattati con modalità e procedure anche informatiche e telematiche, strettamente necessarie per fornire i servizi richiesti e/o previsti, nonché per la comunicazione ai soggetti indicati di seguito anche mediante l’uso di dispositivi automatici di chiamata, comunicazioni elettroniche o via web.
4 Comunicazione dei dati
La informiamo che i Xxxx dati personali, secondo i casi, potranno essere comunicati, per il conseguimento delle specifiche finalità indicate nella presente informativa, ad altri soggetti costituenti la c.d. “catena assicurativa”. Tali soggetti tratteranno i Suoi dati personali in qualità di autonomi Titolari del trattamento o Responsabili. A titolo esemplificativo e non esaustivo, i soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati sono: assicuratori, coassicuratori e riassicuratori, enti/società che rilasciano servizi/prodotti correlati o associati alle coperture assicurative (“scatole nere”, dispositivi satellitari di geolocalizzazione, di monitoraggio di stili di guida, eventuali telecamere, altri dispositivi che consentirebbero, comunque, il trattamento dei Suoi dati personali); agenti, subagenti, produttori, mediatori di assicurazione e di riassicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche; SIM; Società di gestione del risparmio; studi legali per la gestione di eventuali reclami o controversie, medici, periti ed autofficine, centri di demolizione di autoveicoli; società di servizi per il quietanzamento, società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, tra cui la centrale operativa di assistenza (indicata nel contratto), società di consulenza per la tutela giudiziaria (indicata nel contratto), clinica convenzionata (scelta dall'interessato); società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di supporto alle attività di gestione, ivi comprese le società di servizi postali; società di servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti; organismi associativi (ANIA) e consortili propri del settore assicurativo per reciproci scambi con tutte le imprese consorziate (ad es.: CID; SITA; ecc..); IVASS (ex Isvap), CONSAP, UCI; INAIL; enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie quali INPS, ecc.; Ministero dell'economia e finanze - Anagrafe Tributaria; Magistratura; Forze dell'ordine (P.S.; C.C.; G.d.F.; VV.FF.; VV.UU.); altre istituzioni o Autorità pubbliche di riferimento; banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati è obbligatoria (ad. es., Unità di Informazione Finanziaria, Casellario Centrale Infortuni, Ministero delle infrastrutture - Motorizzazione Civile e dei Trasporti in concessione, altro). Tali soggetti, appartenenti al settore assicurativo e/o correlati con funzione meramente organizzativa o aventi natura pubblica, potranno essere stabiliti sia in Paesi membri dell’Unione Europea, sia in Paesi non membri dell’Unione Europea che garantiscono un livello di protezione dei dati personali sostanzialmente equivalente a quello assicurato dai Paesi membri dell’Unione. In ogni caso, la comunicazione dei Suoi dati personali avverrà in conformità alle disposizioni di legge applicabili e, nel caso di soggetti stabiliti al
di fuori dell’Unione Europea, previa stipula delle clausole contrattuali standard predisposte dalla Commissione Europea.
I dati potranno inoltre essere portati a conoscenza di:
▪ dipendenti e collaboratori della Società, quali Incaricati, per l’esclusiva finalità dello svolgimento delle proprie mansioni lavorative connesse alle finalità indicate nella presente informativa e in conformità alle istruzioni ricevute;
▪ società del gruppo di appartenenza della Società;
▪ a società o soggetti esterni rispetto alla Società, che abbiano con quest’ultima rapporti contrattuali di fornitura o comunque di outsorcing; con particolare riferimento a tale categoria di soggetti, ciascuno di essi, in riferimento allo specifico rapporto contrattuale, sarà espressamente nominato Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell’articolo 28 del GDPR.
5 Periodo di conservazione dei dati
La Società conserverà i Suoi dati personali nel rispetto del principio di proporzionalità e minimizzazione, secondo i seguenti criteri:
▪ per il tempo strettamente necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati, indicate al punto 1.1., tenuto conto dei termini di prescrizione (art. 2952 c.c.), dell’adempimento degli obblighi di legge e del termine generale di dieci anni per la conservazione dei documenti contabili (art. 2220 c.c.), delle necessità connesse alla gestione dei sinistri e degli eventuali conseguenti conteziosi;
▪ per il tempo strettamente necessario alla prestazione di eventuali servizi da Lei richiesti;
▪ per i dati raccolti per finalità di marketing, per il periodo necessario agli scopi per i quali sono stati raccolti o trattati e, comunque non superiore a 24 mesi dal momento della cessazione dell’efficacia del contratto, a qualsiasi causa dovuta;
▪ per i dati raccolti per finalità di profilazione, per il periodo necessario agli scopi per i quali sono stati raccolti o trattati e, comunque non superiore a 12 mesi dal momento della cessazione dell’efficacia del contratto, a qualsiasi causa dovuta.
Decorsi i termini, i dati verranno cancellati o saranno anonimizzati.
Nei casi in cui il trattamento si basi sul Suo consenso, Le ricordiamo che è Sua facoltà revocarlo in ogni momento.
6 Diritti dell'Interessato
La informiamo che, Lei ha diritto di chiedere alla Società:
▪ la conferma che sia o meno in corso un trattamento di Suoi dati personali e, in tal caso, di ottenerne l’accesso, ai sensi dell’art.15 GDPR (diritto di accesso);
▪ la rettifica dei Suoi dati personali inesatti, o l’integrazione dei dati personali incompleti ai sensi dell’art. 16 GDPR (diritto di rettifica);
▪ la cancellazione dei Suoi dati personali, se sussiste uno dei motivi previsti dall’art. 17 GDPR (diritto all'oblio);
▪ la limitazione del trattamento quando ricorra una delle ipotesi previste dall’art. 18 GDPR (diritto di limitazione);
▪ di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali da Lei forniti al Titolare e di trasmettere tali dati a un altro Titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 20 GDPR (diritto alla portabilità);
▪ la revoca al consenso al trattamento dei suoi dati, in qualsiasi momento, senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca (diritto di opposizione).
Per esercitare i Suoi diritti potrà utilizzare il modulo di esercizio diritti interessato, scaricabile dal link xxxx://xxx.xxxxxxxx.xx/xxxx-xxxxxx-x-xxxxxxx o, alternativamente, predisporre Sua comunicazione, ed inviarli a Groupama Assicurazioni S.p.A., mediante una delle seguenti modalità:
▪ Posta tradizionale - raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata a Groupama Assicurazioni S.p.A., Xxxxx Xxxxxx Xxxxxx x. 000, 00000 Xxxx;
▪ Fax al numero 0000000000;
▪ PEC all’indirizzo xxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx;
▪ Posta elettronica all’indirizzo xxxxxxx@xxxxxxxx.xx.
Le eventuali richieste di rettifica, cancellazione o limitazione del trattamento saranno comunicate dalla Società a ciascuno dei destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali, salvo che ciò si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato. La Società, su Sua richiesta, potrà comunicarLe gli estremi dei soggetti destinatari. La revoca del Suo consenso al trattamento dei dati ha effetto dalla suddetta comunicazione e non pregiudica la liceità del trattamento precedentemente svolto.
7 Modifiche e aggiornamenti dell’informativa
Anche in considerazione di futuri cambiamenti che potranno intervenire sulla normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali, la società potrà integrare e/o aggiornare, in tutto o in parte, la presente informativa. Resta inteso che qualsiasi modifica, integrazione o aggiornamento le sarà comunicato in conformità alla normativa vigente, anche a mezzo di pubblicazione sul sito internet della società xxx.xxxxxxxx.xx.
8 Reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali
Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, Lei ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell’Autorità su xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx, qualora ritenga che il trattamento che La riguarda violi il GDPR.
Per il trattamento dei dati particolari (ex sensibili): per le finalità assicurative di cui alle lettere b,c,f del paragrafo 1:
□ do il consenso
□ nego il consenso
Per il trattamento dei dati per finalità di marketing diretto di cui al paragrafo 2 a):
□ do il consenso
□ nego il consenso
Per il trattamento dei dati per finalità di profilazione per marketing di cui al paragrafo 2 b):
□ do il consenso
□ nego il consenso
Luogo e data
Cognome e Nome dell’Interessato Firma Leggibile
Nota 1) Sono dati personali le informazioni che identificano o rendono identificabile, direttamente o indirettamente, una persona fisica e che possono fornire informazioni sulla stessa. Particolarmente importanti sono:
• i dati che permettono l'identificazione diretta - come i dati anagrafici (ad esempio: nome e cognome), le immagini, ecc. - e i dati che permettono l'identificazione indiretta, come un numero di identificazione (ad esempio, il codice fiscale, l'indirizzo IP, il numero di targa);
• i dati rientranti in particolari categorie: si tratta dei dati c.d. "sensibili", cioè quelli che rivelano l'origine razziale od etnica, le convinzioni religiose, filosofiche, le opinioni politiche, l'appartenenza sindacale, relativi alla salute o alla vita sessuale. Il Regolamento (UE) 2016/679 (articolo 9) ha incluso nella nozione anche i dati genetici, i dati biometrici e quelli relativi all'orientamento sessuale;
• i dati relativi a condanne penali e reati: si tratta dei dati c.d. "giudiziari" , cioè quelli che possono rivelare l'esistenza di determinati provvedimenti giudiziari soggetti ad iscrizione nel casellario giudiziale.
Premessa
Le Condizioni di Assicurazione parte integrante della Polizza. Resta pertanto inteso che:
riportate nelle pagine che seguono costituiscono
-- si intendono richiamate, a tutti gli effetti, le dichiarazioni del Contraente riportate in Polizza;
-- l’assicurazione è prestata per le somme o i massimali indicati in Polizza, fatti salvi i limiti di indennizzo/risarcimento,
gli scoperti e le franchigie previste in Polizza o nelle Condizioni di Assicurazione
2021)
Le Definizioni riportate nelle Condizioni di Assicurazione hanno valore convenzionale e quindi integrano a tutti gli effetti la normativa contrattuale.
Avvertenza
Al fine di agevolare la lettura e la comprensione del testo contrattuale, nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 209/05, le clausole che indicano decadenze, nullità o limitazione delle garanzie ovvero oneri a carico del Contraente o dell’Assicurato sono state evidenziate con stampa su sfondo verde nelle Condizioni di Assicurazione (Mod. C.F.A - CAT./2021-R.A. art. 3.1b del PGRA 2021).
(Mod. C.F.A - CAT./2021-R.A. art. 3.1b del PGRA 2021)
(Mod. C.F.A - CAT./2021-R.A. art. 3.1b del PGRA
(Mod. C.F.A - CAT./2021-R.A. art. 3.1b del PGRA 2021)
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
In conformità a quanto previsto nel PGRA Piano di gestione dei rischi in agricoltura, di cui al DM relativo alla Semplificazione della gestione della PAC 2014 – 2020 n° 162 del 12/01/2015 Capo III Gestione del Rischio artt. 11 usque 16, in attuazione a quanto previsto nel PSRN (Programma di Sviluppo Rurale Nazionale) per i soli effetti previsti dall’art. 37 del Reg. UE 1305/2013.
DEFINIZIONI
Nel testo che segue, si intendono per:
ANTERISCHIO
Il danno provocato al prodotto assicurato da eventi in garanzia, prima della decorrenza del rischio.
ATTECCHIMENTO
Il corretto sviluppo dell’apparato radicale, necessaria premessa per il buon risultato produttivo a seguito dell’operazione di trapianto sul terreno, della coltura stessa.
ASSICURAZIONE
Il contratto di assicurazione.
ASSICURATO
Il soggetto, imprenditore agricolo, il cui interesse è protetto
dall’assicurazione, socio del Contraente.
AZIENDA AGRICOLA
Unità tecnico-economica costituita da poderi o appezzamenti, anche non contigui, fabbricati, beni strumentali, allevamenti, utilizzata per lo svolgimento dell’attività agricola, forestale, zootecnica e per le attività connesse di cui all’art. 2135 del Codice Civile e successive modificazioni o integrazioni.
BOLLETTINO DI CAMPAGNA Il documento che riporta i risultati di perizia. Esso può essere
sia di constatazione che definitivo .
CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE L’adesione alla Polizza Collettiva, che contiene:
• la dichiarazione delle produzioni che l’assicurato intende garantire ed altre dichiarazioni alle stesse inerenti, debitamente sottoscritte;
• l’indicazione del valore assicurato, della tariffa applicata, dell’importo del premio, della soglia di danno e della franchigia;
• le partite, catastalmente individuate, relative alla coltura assicurata, presenti nel Piano Assicurativo Individuale, di cui al fascicolo aziendale, previsto dall’art. 9, comma 1, del
D.P.R. n. 503/1999;
• tutte le dichiarazioni e indicazioni previste dal PGRA Piano di gestione dei rischi in agricoltura;
• l’attestazione della qualità di socio dell’assicurato e la
convalida del documento da parte del Contraente;
COLTURA IRRIGUA Coltivazione che beneficia di una regolare irrigazione. Il
ricorso all’irrigazione deve essere previsto ed attuato fin dall’inizio della coltivazione e per tutto il ciclo vegetativo.
CONVALIDA Conferma, apposta sul certificato dal Contraente, della qualità di socio dell’Assicurato e dell’ammissione dello stesso alla polizza collettiva.
CONTRAENTE Il soggetto, riconosciuto a termini di legge, stipulante
l’assicurazione.
Per le Polizze Individuali, il singolo Imprenditore agricolo che sottoscrive il contratto
EMERGENZA Lo spuntare delle piantine dalla superficie del terreno.
FRANCHIGIA Se espressa in percentuale, le centesime parti del prodotto
in garanzia escluse dall’indennizzo.
IMPRENDITORE AGRICOLO Persona fisica, Società o Ente che esercita l’attività agricola
di cui all’art. 2135 del Codice Civile e successive modificazioni o integrazioni attivo ai sensi dell’art. 9 del Reg. UE 1.307/2013.
INDENNIZZO La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
INTERMEDIARIO Agente, broker e/o altro soggetto addetto alla
intermediazione assicurativa e riassicurativa secondo le leggi vigenti, regolarmente iscritti nel registro di cui all’ Art. 109 del D.L.7/9/2005 n°209 - Codice delle assicurazioni private.
IRRIGAZIONE Pratica colturale attraverso la quale l’acqua è erogata artificialmente durante la stagione di coltivazione attraverso sistemi appropriati e in tempi opportuni, secondo quanto previsto da leggi e/o regolamenti nazionali o territoriali dei Consorzi di bonifica o irrigui, al fine di apportare la quantità di acqua necessaria per produrre almeno la produzione indicata come produzione assicurata.
LIMITE DI INDENNIZZO La percentuale della somma assicurata interessata dal
sinistro che indica l’importo massimo indennizzabile.
NOTIFICA Per notifica si intende la comunicazione alla Società dell’assunzione del rischio ed eventuali variazioni, a cura dell’intermediario assicurativo autorizzato dalla stessa, avvenuta con trasmissione telematica. Essa deve contenere almeno: nome assicurato, prodotto, valore assicurato, comune, franchigia, garanzia. La data di notifica deve essere successiva alla data di rilascio del PAI, ovvero della Manifestazione di Interesse riferita ad un PAI
PGRA Il P.G.R.A. Piano Gestione dei Rischi in Agricoltura emesso con Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali in base alle vigenti leggi.
PARTITA Porzione di terreno, avente una superficie dichiarata, con confini fisici, senza soluzione di continuità, e dati catastali propri, anche riferiti a più fogli di mappa e particelle catastali, indicati nel Certificato di assicurazione/Polizza individuale, coltivato con la medesima varietà di prodotto all’interno dello stesso Comune. Devono essere considerati partite a se stanti quelli dotati di sistema di difesa attiva antigrandine.
PIANO ASSICURATIVO
INDIVIDUALE (PAI) Allegato di Polizza derivato dal Piano Colturale del Fascicolo
Aziendale, aggiornati per l’anno in corso, relativo alla
prodotto assicurato.
POLIZZA-COLLETTIVA Il documento che regolamenta gli accordi tra la Società e il
Contraente e nel quale si stabiliscono le norme Contrattuali per gli stipulandi certificati di assicurazione.
POLIZZA INDIVIDUALE Il documento sottoscritto con il singolo Imprenditore
Agricolo in applicazione delle Condizioni di assicurazione (Mod. C.F.A - CAT./2021-R.A. art. 3.1b del PGRA 2021),
che contiene:
• la dichiarazione delle produzioni che l’assicurato intende garantire ed altre dichiarazioni alle stesse inerenti, debitamente sottoscritte;
• l’indicazione del valore assicurato, della tariffa applicata, dell’importo del premio, della soglia di danno e della franchigia;
• le partite, catastalmente individuate, relative alla coltura assicurata, presenti nel Piano Assicurativo Individuale, di cui al fascicolo aziendale, previsto dall’art. 9, comma 1, del
D.P.R. n. 503/1999;
• tutte le dichiarazioni e indicazioni previste dal PGRA Piano di gestione dei rischi in agricoltura;
• l’attestazione della qualità di socio dell’assicurato e la
convalida del documento da parte del Contraente;
PREMIO La somma dovuta dal Contraente alla Società.
PREZZO Il valore unitario, espresso in €/quintale delle singole varietà
di prodotto
PRODOTTO Le singole specie o sottospecie botaniche, come definite nel PGRA.
PRODUZIONE Il risultato (resa) dell’intera azienda agricola, relativo al prodotto assicurato e coltivato in tutte le partite situate in un medesimo comune.
RESA ASSICURATA Per resa assicurata si intende il prodotto matematico della
quantità media aziendale per ettaro per la superficie dichiarata. La quantità media aziendale è la media della
Commentato [AG1]: Xxxxxxx Xxxxxxx
produzione ottenuta, per unità di superficie coltivata da impianti in piena produzione, nei tre ultimi anni o la produzione media triennale, calcolata sui cinque anni precedenti escludendo l’anno con la produzione più bassa e l’anno con la produzione più elevata.
TRAPIANTO Avvenuta messa a dimora nel terreno di piantine a radice nuda o con zolla.
SEMINA L’avvenuta messa a dimora del seme su terreno preparato per riceverlo, seme a dimora
SINISTRO Il verificarsi dell’evento dannoso per il quale è prestata la
garanzia assicurativa.
SOCIETA’ La Compagnia di assicurazione che stipula con il Contraente la polizza collettiva.
SOGLIA Limite del 20% di danno risarcibile a termini di polizza, ed avvenuto dopo la notifica, relativo all’intera produzione aziendale del prodotto assicurato, ubicata in un medesimo comune, ancorché coltivata in più partite, riportate in uno o più contratti assicurativi, il superamento del quale è necessario per poter maturare il diritto all’indennizzo. Per le coltivazioni protette da impianti di difesa attiva antigrandine, la soglia sarà calcolata ed applicata separatamente.
VARIETÀ Insieme di piante coltivate nettamente distinguibili per vari caratteri fra cui quello morfologico, appartenenti alla medesima specie, sottospecie, classe o linea. Per l’Uva da vino: la cultivar o l’insieme di cultivar ammesse dal disciplinare delle uve destinate a produrre vini I.G.T., D.O.C., D.O.C.G., nonché l’insieme delle cultivar assicurate come uva da vino comune.
DEFINIZIONI RELATIVE AGLI EVENTI ASSICURATI
Premesso che:
A) per gli eventi Eccesso di pioggia e Siccità, l’arco temporale considerato è da intendersi riferito ai giorni precedenti alla data dell’evento riportata sulla denuncia di danno;
per tutti gli eventi assicurati, per periodo di riferimento si deve intendere un periodo di tempo di almeno cinque anni;
B) gli effetti degli eventi in garanzia:
• devono essere riscontrati, esclusa l’avversità Grandine, su una pluralità di enti e/o di prodotti della stessa specie colturale insistenti entro un raggio di 3 km in zone aventi caratteristiche orografiche analoghe;
• devono produrre effetti determinanti sulla fisiologia delle piante e/o compromissione del prodotto;
nel testo che segue si intendono per:
AVVERSITA’ CON CONSEGUENZE CATASTROFALI
ALLUVIONE:
Calamità naturale che si manifesta sotto forma di esondazione, dovuta a eccezionali eventi atmosferici, di corsi e specchi d’acqua naturali e/o artificiali che invadono le zone circostanti e sono accompagnate da trasporto e deposito di materiale solido o incoerente.
BRINA:
Congelamento di rugiada o sublimazione del vapore acqueo sulla superficie delle colture dovuta ad irraggiamento notturno.
GELO:
Abbassamento termico inferiore a 0°C dovuto a presenza di
masse d’aria fredda.
SICCITA’:
Straordinaria carenza di precipitazioni, pari almeno ad un terzo rispetto alle medie del periodo di riferimento, calcolato in un arco temporale di trenta giorni, che comporti l’abbassamento del contenuto idrico del terreno al di sotto del limite critico di umidità e/o il depauperamento delle fonti di approvvigionamento idrico, tale da rendere impossibili anche l’attuazione di interventi irrigui di soccorso.
AVVERSITA’ DI FREQUENZA
GRANDINE:
Acqua congelata nell’atmosfera che precipita al suolo in
forma di granelli di ghiaccio di dimensioni variabili.
VENTO FORTE:
Fenomeno ventoso che raggiunga almeno il 7° grado della scala Beaufort, (velocità pari o maggiore a 50Km./h – 14 m/s) limitatamente agli effetti meccanici diretti sul prodotto assicurato, ancorché causato dall’abbattimento dell’impianto arboreo. La misurazione della velocità sarà ritenuta valida anche se misurata a livello inferiore ai 10 m di altezza previsti dalla scala di Beaufort.
ECCESSO DI PIOGGIA:
Eccesso di disponibilità idrica nel terreno causato da precipitazioni prolungate, intendendo per tali le piogge che eccedono per oltre il 50%, non inferiori ad 80 mm, le medie quinquennali del periodo calcolate su un arco temporale di dieci giorni o precipitazioni di particolare intensità, intendendo per tali la caduta di acqua pari ad almeno 80 mm di pioggia nelle 72 ore, che in base alla fase fenologica delle colture, abbia causato danni alle produzioni assicurate. Verranno altresì considerate come eccesso di pioggia le precipitazioni di breve durata caratterizzabili come nubifragio (con intensità di almeno 30 mm nell’arco di 1 ora).
ECCESSO DI NEVE Precipitazione atmosferica costituita da aghi o lamelle di
ghiaccio sotto forma di fiocchi o granuli, che arrechi effetti meccanici determinanti sulla pianta e conseguente compromissione della produzione.
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE
Art. 1 - Dichiarazioni relative alla prestazione della garanzia
La Società presta la garanzia e determina il premio in base alle descrizioni e dichiarazioni rilasciate dall’assicurato che, con la firma del Certificato di assicurazione/Polizza individuale, si rende responsabile della loro esattezza ai sensi degli artt. 1892 e 1893 c/c.
Art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia
Il premio, comprensivo di imposte se dovute, deve essere corrisposto dal Contraente, alla data convenuta. Per le polizze individuali agevolate e le relative coperture integrative per il danno sottosoglia, il premio deve essere corrisposto alla notifica della copertura.
La Società presta le singole coperture assicurative mediante il certificato di assicurazione.
La garanzia per ogni singolo Certificato di assicurazione/Polizza individuale decorre, salvo quanto previsto dalle Condizioni Speciali di Assicurazione, dalle ore 12.00 del:
• 3° giorno successivo a quello della data di notifica per le avversità: Grandine e Vento forte;
• 6° giorno successivo a quello della notifica per le avversità: Alluvione, Eccesso di neve, Eccesso di pioggia;
• 12° giorno successivo a quello della data di notifica per l’avversità Gelo e Brina
• 30° giorno successivo a quello della notifica per l’avversità: e Siccità.
Per data di notifica si intende quella indicata sul Certificato di assicurazione/Polizza individuale. La notifica dovrà esser inviata, in pari data, anche al Contraente.
Il Certificato di assicurazione/Polizza individuale deve essere trasmesso al Contraente
per la convalida, in mancanza della quale l’assicurazione è inefficace sin dall’origine.
La garanzia cessa alla maturazione del prodotto o anche prima, se il prodotto è stato raccolto e in ogni caso, per le avversità atmosferiche sotto riportate, la garanzia cessa:
— Grandine: entro e non oltre le ore 12.00 del 30 novembre;
— Alluvione, Siccità, Eccesso di pioggia, Eccesso di Neve: venti giorni prima della maturazione di raccolta e comunque entro e non oltre le ore 12.00 del 30 settembre;
— Vento forte: venti giorni prima della maturazione di raccolta e comunque non oltre le ore 12.00 del 10 ottobre;
— Xxxx e Brina primaverile: non oltre le ore 12.00 del 30 maggio;
— Gelo e Brina autunnale: non oltre le ore 12.00 del 10 ottobre.
Art. 3 - Modifiche dell’assicurazione
Le proposte di modifica dell'assicurazione devono essere comunicate alla Società, che si riserva di accettarle. Le eventuali modifiche dell’assicurazione devono essere provate per iscritto.
Art. 4 – Rettifiche
Gli eventuali errori di conteggio sono rettificabili, purché comunicati entro un anno dalla data del documento in cui gli errori stessi sono contenuti.
Art. 5 - Comunicazioni tra le Parti
Le comunicazioni tra le Parti devono avvenire per iscritto.
Art. 6 - Rinvio alle norme di legge.
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE
Art. 7 - Oggetto della garanzia
La Società, indennizza la mancata o diminuita produzione, e il danno di qualità se previsto nelle Condizioni Speciali, a causa delle seguenti:
• avversità catastrofali: Alluvione, Gelo, Brina e Siccità; nonché delle avversità:
• Grandine, per i soli effetti prodotti dalla percossa della stessa;
• Vento forte, per i soli effetti meccanici diretti, ancorché causati dallo scuotimento delle
piante o del prodotto assicurato e/o dall’abbattimento dell’impianto arboreo;
• Eccesso di pioggia, per i soli effetti provocati dall’asfissia radicale che determinino la morte delle piante e dalla marcescenza delle bacche e frutti accaduta in prossimità dell’epoca di raccolta;
• Eccesso di neve, per i soli effetti meccanici diretti sulla pianta e indiretti sul frutto;
La garanzia riguarda il prodotto mercantile, immune da ogni malattia, tara o difetto, relativo ad un solo ciclo produttivo.
Art. 8 - Dati metereologici
In caso di sinistro, per la verifica dell’effettivo superamento dei valori oggettivi dei dati meteorologici utilizzati nelle definizioni convenzionali degli eventi in garanzia si farà riferimento ai dati ufficiali forniti da Istituti o Enti pubblici preposti istituzionalmente alla rilevazione di detti dati, e relativi all’area agricola di estensione non superiore a 10 kmq, su cui insiste la partita danneggiata, anche se ottenuti per interpolazione.
Il superamento dei dati oggettivi previsti nella definizione sarà verificato con una tolleranza del
+ - 10% per tutti gli eventi con l’eccezione della grandine, del gelo e del vento forte rispetto ai dati di area di cui sopra, in quanto dovrà essere messo in relazione alla fase fenologica ed alla specifica sensibilità delle colture, alle caratteristiche pedoclimatiche degli appezzamenti sinistrati, nonché alle pratiche agronomiche complessivamente praticate.
Relativamente alle avversità atmosferiche Siccità e Eccesso di pioggia si intendono i giorni precedenti alla data dell’avversità denunciata a termini dell’art. 18 “Obblighi dell’assicurato in caso di sinistro”.
Art. 9 - Esclusioni
Oltre quanto previsto nelle Condizioni Speciali di Assicurazione, la Società non è obbligata in alcun caso per:
a) danni verificatisi a seguito di terremoto, maremoto, bradisismo, eruzioni vulcaniche, franamento, cedimento o smottamento del terreno, slavine, salvo che il Contraente o l’assicurato dimostri che il sinistro non ebbe alcun rapporto con i suddetti eventi;
b) formazione di ruscelli da errata sistemazione del terreno;
c) innalzamento della falda idrica non dovuto ad eventi in garanzia;
d) abbassamento della falda idrica che provochi il fenomeno del cuneo salino; e) incendio;
f) danni provocati da qualsiasi altro evento non coperto da garanzia che abbia preceduto, accompagnato o seguito l’avversità assicurata;
g) xxxxx conseguenti ad errate pratiche agronomiche o colturali e/o dovuti ad allettamento per eccesso di concimazione;
h) danni dovuti a malfunzionamento o rottura dell’impianto di irrigazione; i) danni conseguenti a fitopatie;
j) danni verificatisi in occasione dell’inquinamento della matrice ambientale imputabile a qualsiasi causa;
k) xxxxx conseguenti ad alluvione su coltivazioni ubicate in terreni di golena, intendendosi per essi quelli che sono situati tra la riva del fiume e l’argine artificiale e cioè quella porzione del letto di un fiume che è invasa dall’acqua solo in tempo di piena;
l) xxxxx conseguenti a non puntuale raccolta del prodotto mercantile giunto alla maturazione di raccolta, che sia dovuta a qualsiasi causa (atmosferica, di mercato, dovuta ad indisponibilità di macchine raccoglitrici in conto terzi, ecc.);
m) danni dovuti a cause fisiologiche e/o alla normale alternanza di produzione della coltura.
n) Produzioni soggette a malattie, tare, difetti che ne pregiudicano la commercializzazione secondo il dettato delle norme UE ove previste.
Art. 10 – Quantitativi assicurabili e obblighi dell’assicurato
L’assicurato con la sottoscrizione del Certificato di assicurazione/Polizza individuale attesta che la produzione indicata nello stesso:
• è quella indicata e riportata nel Piano Assicurativo Individuale relativa al Piano
Colturale dell’anno in corso, contenuto nel proprio fascicolo aziendale;
• è riferita alla produzione aziendale del prodotto in garanzia, insistente sul
medesimo Comune o a quella effettivamente ottenibile nell’anno se inferiore;
• è inoltre conforme, per le produzioni soggette ai disciplinari, a quanto previsto dai disciplinari stessi, in ordine ai limiti produttivi stabiliti.
L’inadempimento di uno dei predetti obblighi, può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo.
A tal proposito l’assicurato si impegna a mettere a disposizione della Società, se specificatamente richiesto, o in caso di sinistro, del perito da essa incaricato:
• tutti gli elementi atti a dimostrare la congruità della resa assicurata;
• la documentazione comprovante le quantità effettivamente prodotte nell’anno;
• tutte le altre indicazioni e informazioni occorrenti, relativamente alle produzioni assicurate.
L’assicurato si impegna infine a garantire la buona esecuzione di tutte le pratiche agronomiche colturali necessarie in relazione allo stato della coltura nei diversi stadi fenologici, ancorché la stessa sia stata oggetto degli eventi in garanzia, al fine dell’ottenimento della resa ordinaria dichiarata nel presente Certificato di assicurazione/Polizza individuale.
Art. 11 – Prezzi unitari delle produzioni assicurabili
I prezzi unitari massimi da applicare alle produzioni assicurabili sono quelli indicati
dall’Assicurato.
La Società ha sempre il diritto di ispezionare le produzioni assicurate, senza che ciò
Art. 12 - Ispezione delle produzioni assicurate crei pregiudizio per eventuali riserve o eccezioni. Art. 13 - Soglia e franchigia
Sono ammessi a risarcimento i danni che superano la soglia pari al 20% di danno, calcolata sul singolo prodotto ubicato nel medesimo comune.
Superata tale percentuale, sarà applicata, per ciascuna partita una franchigia fissa ed assoluta pari al:
- 30% per i danni derivanti esclusivamente dalle avversità Alluvione, Gelo e Brina, Siccità, Eccesso di Pioggia, Eccesso di Neve
- 10% per i danni derivanti esclusivamente dalle avversità Grandine e Vento Forte
-
- 20% per i danni derivanti esclusivamente dalle avversità Grandine e Vento Forte
- 15% per i danni derivanti esclusivamente dalle avversità Grandine e Vento Forte sulla frutta, orticole, pomodoro, prodotti speciali e tabacco;
su orticole da seme, vivai, barbatelle, cucurbitacee;
per i danni combinati da Grandine e/o Vento Forte e da una qualsiasi delle altre avversità in garanzia la franchigia diventa 30% ed è progressivamente ridotta di 1 punto per ogni punto di danno percentuale superiore al 30% causato da grandine e/o vento forte, fino al raggiungimento dell'aliquota di franchigia minima del 20%.
Art. 14 - Limite di indennizzo
In nessun caso la Società pagherà per uno o più eventi garantiti, un importo superiore al
- 60% delle somme assicurate per partita al netto della franchigia per i danni derivanti esclusivamente dalle avversità Alluvione, Gelo e Brina, Siccità, Eccesso di Pioggia, Eccesso di Neve;
- 70% delle somme assicurate per partita al netto della franchigia per i danni combinati da Grandine e/o Vento Forte e da una qualsiasi delle altre avversità in garanzia.
- 70% delle somme assicurate per partita al netto della franchigia per i danni derivanti esclusivamente dalle avversità grandine e vento forte sul prodotto Nocciola e sul prodotto Mandorlo
- 50% delle somme assicurate per partita al netto della franchigia per i danni derivanti da qualsiasi avversità sul prodotto Ciliegie, Noci e Melograno.
- 50% delle somme assicurate per partita al netto della franchigia per i danni derivanti da qualsiasi avversità su cucurbitacee, orticole, orticole da seme, pomodoro, vivai, barbatelle, prodotti speciali e tabacco
Art. 15 - Danno verificatosi prima della decorrenza della garanzia
Premesso che non possono formare oggetto di assicurazione i prodotti che siano stati colpiti da danni anterischio, tra le parti si conviene che qualora il danno anterischio si verifichi tra la data di notifica della copertura assicurativa da parte dell'intermediario alla Società e quella di decorrenza della garanzia, l’assicurazione avrà corso ugualmente, ma l'assicurato dovrà denunciarlo alla Società, secondo il disposto della lettera a) dell’art. 17” Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro” affinché venga accertato il danno in funzione del quale la Società ridurrà proporzionalmente il premio. Tale danno sarà computato per gli effetti del superamento della soglia, ma escluso dall’indennizzo anche nell'eventualità di un successivo sinistro.
Art. 16 - Riduzione del prodotto assicurato e del premio
Quando una partita assicurata subisca la distruzione di almeno un quinto del prodotto per qualsiasi evento diverso da quelli garantiti, l'assicurato, sempreché la domanda sia fatta almeno 15 giorni prima dell'epoca di raccolta e sia validamente documentata, ha diritto alla riduzione del quantitativo indicato nel Certificato di assicurazione/Polizza individuale, con conseguente proporzionale riduzione del premio, a partire dalla data di invio per raccomandata, fax o mail certificata della richiesta alla Società fino alla data presumibile di
cessazione della garanzia. Ai fini del calcolo della riduzione si assume una decorrenza unica delle garanzie, pari a quella a minore periodo di carenza.
La riduzione spetta anche nel caso in cui il prodotto sia stato colpito da uno degli eventi garantiti, purché non sia stata effettuata la perizia e siano rispettate le condizioni del precedente comma. L’eventuale rifiuto, parziale o totale, della domanda di riduzione del premio sarà espressamente comunicato a mezzo lettera raccomandata o fax o mail certificata, motivandolo, da parte della Società all’assicurato ed al Contrante, entro e non oltre 15 giorni dalla data della domanda stessa.
Sulle partite oggetto di riduzione non sono ammessi successivi aumenti.
Art. 17 - Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro
In caso di sinistro l'assicurato deve:
a) darne avviso alla Società entro tre giorni da quello in cui si è verificata l’avversità o dal giorno in cui ne ha avuto conoscenza, sempreché provi che questa gli è stata in precedenza impedita. La denuncia dovrà riguardare tutto il prodotto assicurato nel comune e dovranno essere comunicate precise indicazioni relative alle partite colpite da sinistro, indicandone la presumibile percentuale di danno e l’eventuale percentuale di prodotto raccolto alla data del sinistro;
b) dichiarare se intende richiedere la perizia o segnalare l’evento per semplice
memoria qualora ritenga che lo stesso non comporti il diritto all’indennizzo; c) eseguire tutti i lavori di buona agricoltura richiesti dallo stato delle colture;
d) non raccogliere il prodotto prima che abbia avuto luogo la rilevazione definitiva del danno, salvo quanto previsto dal successivo art. 21 “Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta”;
e) mettere a disposizione dei periti la planimetria catastale relativa alle superfici degli appezzamenti sui quali insistono le produzioni assicurate, il Piano Colturale risultante al fascicolo aziendale, nonché tutti i documenti atti a dimostrare il risultato della produzione.
L’inadempimento anche di uno solo degli obblighi, di cui ai commi a), c), d) ed e) del presente articolo, può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo o del diritto alla riduzione del premio previsto dall’art. 16 “Danno verificatosi prima della decorrenza della garanzia”.
L’Assicurato ha facoltà di trasformare la denuncia di sinistro per semplice memoria in denuncia di sinistro con richiesta di perizia:
• per le avversità Grandine e/o Vento forte è consentita fino a venti giorni prima della raccolta del prodotto. Per raccolta si intende quella del prodotto relativo alla varietà più precoce;
• per le altre avversità è consentita entro 30 giorni dalla data di accadimento dell’avversità indicata sulla denuncia per memoria, comunque non oltre il ventesimo giorno precedente a quello della raccolta.
Art. 18 - Modalità per la determinazione del danno
La determinazione del danno è stabilita direttamente dalla Società o dal perito da essa incaricato con l’assicurato o con persona da lui designata. Il perito deve essere abilitato all’esercizio della rispettiva professione ai sensi delle norme di legge vigenti.
Art. 19 - Mandato del perito
Il perito di cui all'art.18 “Modalità per la determinazione del danno” deve:
a) accertare la data in cui l'avversità si è verificata;
b) controllare l’esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali, con particolare riguardo alla quantità dei prodotti assicurati come previsto all’art. 10” Quantitativi assicurabili e obblighi dell’assicurato”, avvalendosi delle planimetrie catastali relative alle produzioni assicurate e di tutti gli elementi atti a dimostrare il risultato della produzione che l’assicurato stesso è tenuto a mettere a sua disposizione;
c) accertare al momento del\dei sinistro\i, la produzione in garanzia;
d) accertare nel caso di eventi che lo prevedano nelle definizioni, l’effettivo superamento dei valori oggettivi dei dati meteorologici utilizzati nella definizione convenzionale degli eventi in garanzia;
e) accertare se altri beni o colture limitrofe o poste nelle vicinanze abbiano subito danni similari;
f) accertare la regolarità dei campioni, lasciati dall’Assicurato in relazione al disposto dell’art.
21”Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta”;
g) accertare lo stadio di maturazione del prodotto al verificarsi degli eventi in garanzia;
h) accertare se esistono altre cause di danno non garantite dalla presente polizza e quantificare
il danno stesso al fine di escluderlo dall’indennizzo;
i) procedere alla stima ed alla quantificazione del danno, come previsto dal successivo art. 20
“Norme per l’esecuzione della perizia e la quantificazione del danno”.
Art. 20 - Norme per l’esecuzione della perizia e la quantificazione del danno
La Società potrà eseguire una o più perizie preventive:
• al fine di verificare lo stato delle colture, il perito redigerà un apposito documento o bollettino di campagna (di constatazione) che l’assicurato potrà sottoscrivere, accettando così quanto riportato nel documento stesso;
• per valutare i danni relativi alle produzioni in raccolta (nel caso di produzioni a raccolta scalare o a scaglioni). Su richiesta dell’assicurato, e se strettamente necessario per la quantificazione definitiva dei danni, è possibile stabilire, per partita, il danno ad essa relativo. La quantificazione complessiva del danno alla produzione assicurata, sarà comunque effettuata solamente in fase di perizia definitiva;
• per escludere eventuali danni, verificatisi a quel momento sul prodotto assicurato, nel caso fossero dovuti ad eventi non compresi dalla polizza.
La quantificazione del danno, riferita a ciascuna partita, deve essere effettuata per l’intera produzione assicurata ubicata nel medesimo comune, in base ai quantitativi assicurati ed ai relativi prezzi unitari riportati nel Certificato di assicurazione/Polizza individuale.
Tale quantificazione tiene conto dei diversi danni da mancata o diminuita produzione e di qualità, se previsto nelle Condizioni Speciali, come segue:
a) il valore della produzione risarcibile si ottiene detraendo dal quantitativo assicurato le quantità perse per i danni provocati dagli eventi non assicurati, come quantificati all’art. 19 “Mandato del perito”, punto h) e moltiplicando tale risultato per il prezzo unitario fissato nel certificato;
b) al valore della produzione risarcibile vengono applicate:
• le centesime parti di quantità di prodotto perse a seguito degli eventi assicurati, valutate per differenza tra il risultato della produzione risarcibile e la produzione ottenibile;
• le centesime parti del danno di qualità del prodotto, ottenute convenzionalmente mediante l’applicazione sul prodotto residuo delle tabelle indicate nelle Condizioni Speciali.
Dalle centesime parti di danno complessivo determinate nei due punti precedenti, devono essere detratte quelle relative ai danni dovuti agli eventi assicurati come detto all’art. 15 “Danno verificatosi prima della decorrenza della garanzia” e quelle relative alla franchigia così come stabilito all’art. 13“Soglia e Franchigia”. Il danno così determinato sarà sottoposto, ove previsto, all’applicazione dello scoperto e del limite di indennizzo, così come indicato all’art. 14 “Scoperto e Limite di indennizzo”.
I risultati di ogni perizia, con eventuali riserve ed eccezioni formulate dal perito, sono riportati nel bollettino di campagna, che deve essere sottoscritto dal perito medesimo e sottoposto alla firma dell’assicurato; nel bollettino di campagna sarà richiamata l’attenzione dell’assicurato circa la possibile presenza di limitazioni dell’indennizzo. La firma dell'assicurato equivale ad accettazione della perizia.
In caso di mancata accettazione o di assenza dell'assicurato il predetto bollettino sarà consegnato o spedito al Contraente entro la giornata successiva, non festiva, a quella della perizia.
Trascorsi tre giorni da tale consegna o spedizione, al solo fine di far decorrere i termini per proporre appello, art. 22”Perizia d’appello” viene spedito al domicilio dell’assicurato stesso, risultante dal Certificato di assicurazione/Polizza individuale, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Qualora l’assicurato non si avvalesse del disposto dell’art. 22 “Perizia d’appello” la perizia diviene definitiva per la Società ai fini della determinazione dell'indennizzo.
Art. 21 - Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta
Qualora il prodotto, colpito da eventi indennizzabili a termini di polizza, sia giunto a maturazione e non abbia ancora avuto luogo la quantificazione del danno denunciato, l’assicurato può iniziare o continuare la raccolta, ma è in obbligo di informare la Società a mezzo telegramma o fax o mail certificata.
Egli deve lasciare i campioni per la stima del danno che dovranno essere costituiti da una striscia continua di prodotto passante per la zona centrale di ogni partita su cui insiste la produzione assicurata, salvo che non sia diversamente disposto dalle Condizioni Speciali di Assicurazione.
Se entro i cinque giorni successivi alla comunicazione, la Società omette di far procedere alla quantificazione del danno, l’assicurato è in diritto di far eseguire la perizia da un perito in possesso dei requisiti come disposto dall’art. 18 “Modalità per la rilevazione del danno”, secondo le norme di cui all’ art.20 “ Norme per l’esecuzione della perizia e la quantificazione del danno” nonché delle Condizioni Speciali.
L’assicurato deve inviare, tempestivamente, copia della perizia di cui al comma precedente alla Società a mezzo lettera raccomandata o fax o mail certificata.
Le spese di perizia sono a carico della Società.
Art. 22 - Perizia d’appello
L’assicurato che non accetta le risultanze della perizia può richiedere la perizia d’appello.
A tale fine deve comunicare detta richiesta alla Direzione della Società mediante telegramma o fax o mail certificata, entro tre giorni, esclusi sabato e festivi, dalla data di ricevimento del bollettino di campagna, indicando nome e domicilio del proprio perito, in possesso dei requisiti di cui all’art. 18 “Modalità per la determinazione del danno” .
Entro tre giorni, esclusi sabato e festivi, dalla data di ricevimento della richiesta di appello, la Società deve, con le stesse modalità, designare il proprio perito. Se questa non provvede, la revisione della perizia potrà essere effettuata dal perito nominato dall’assicurato e da due periti scelti dall’assicurato stesso tra quelli indicati nella Polizza Collettiva.
Entro tre giorni dalla data di nomina del secondo perito, i periti designati dovranno incontrarsi per la revisione della perizia, in caso di mancato accordo, procedere alla nomina del terzo perito. Se sul nominativo di quest’ultimo i due periti non dovessero raggiungere l’accordo, esso dovrà essere scelto o sorteggiato fra i nominativi indicati nella Polizza Collettiva.
Le decisioni dei periti sono prese a maggioranza.
A richiesta di una delle parti il terzo perito deve avere la sua residenza in un comune al di fuori della provincia di ubicazione delle partite appellate.
Art. 23 - Norme particolari della perizia d’appello
L'assicurato deve lasciare la produzione assicurata per la quale è stata richiesta la perizia d'appello nelle condizioni in cui si trovava al momento della perizia appellata; nel caso in cui il prodotto sia giunto a maturazione, egli può iniziare o continuare la raccolta, ma deve lasciare su ogni appezzamento oggetto di appello i campioni previsti dall'art. 21 “Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta” o dalle Condizioni Speciali.
Qualora l'assicurato abbia richiesto l’appello e non ottemperi a quanto previsto al precedente comma, la perizia d'appello non può avere luogo e troverà applicazione l'art. 20 “Norme per l’esecuzione della perizia e la quantificazione del danno”.
Quando la Società non abbia designato come proprio il perito che eseguì la perizia non accettata,
quest’ultimo può assistere alla perizia d’appello.
La perizia d'appello non può avere luogo se prima dell'effettuazione della stessa si verifichino altri danni, dovendosi in tal caso riproporre la procedura prevista dall'art. 17 “Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro”.
Art. 24 - Modalità della perizia d’appello
La perizia d'appello deve eseguirsi secondo i criteri e le condizioni tutte di cui al presente contratto.
I periti redigeranno collegialmente il verbale di perizia allegando un nuovo bollettino di campagna in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti. La perizia collegiale è valida anche se il perito dissenziente si rifiuti di sottoscriverla ed è vincolante per le parti, rinunciando queste fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, di violenza, di violazione dei patti contrattuali e di errori materiali di conteggio, fermo quanto previsto dall’art. 4 “Rettifiche”.
Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito e per metà quelle del terzo.
I periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità.
DISPOSIZIONI DIVERSE
Art. 25 - Anticipata risoluzione del contratto
Qualora una o più partite della coltura assicurata venga danneggiata dagli eventi garantiti in modo ed in tempi tali da potersi sostituire con altra o con la stessa coltura e l’assicurato ne faccia richiesta a mezzo telegramma, fax e – mail certificata, alla Direzione della Società – Ramo Grandine - Sinistri agricoli, questa potrà, nel termine massimo di cinque giorni, esclusi i festivi, dal ricevimento, indicare il procento di danno offerto a titolo di indennizzo, tramite bollettino di campagna emesso dal proprio incaricato, fermo quanto previsto all’art.13 “Soglia e Franchigia”.
La mancata accettazione dell’offerta da parte dell’assicurato comporta rinuncia alla domanda di cui sopra. In caso di accettazione dell’offerta da parte dell’assicurato, il contratto, relativamente alle partite oggetto di transazione, si intende risolto.
Art. 26 - Esagerazione dolosa del danno
Ogni atto scientemente compiuto, diretto a trarre in inganno la Società circa la valutazione del
danno, produce la decadenza dell'assicurato dal diritto all’indennizzo.
Art. 27 - Pagamento dell’indennizzo
Il pagamento dell’indennizzo deve essere effettuato all’assicurato nei termini ed alle condizioni convenute con il Contraente.
Art. 28– Assicurazione presso diversi assicuratori.
Sul Certificato di assicurazione/Polizza individuale deve essere dichiarato se il prodotto è assicurato anche presso altri assicuratori.
Ai fini della verifica del superamento della soglia si farà riferimento al totale prodotto esistente nel medesimo comune, considerando anche la parte di prodotto assicurata con altri assicuratori. Qualora l’assicurato ometta dolosamente tale dichiarazione, la Società non sarà tenuta al pagamento dell’indennizzo.
In caso di sinistro l’assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l’indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.
Qualora la somma di tali indennizzi – escluso dal conteggio l’Indennizzo dovuto dall’assicuratore insolvente – superi l’ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell’Indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, escluso comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori (art. 1910 del C.C.).
CONDIZIONI SPECIALI
Le condizioni speciali per i singoli prodotti sono operanti solo se espressamente richiamate sul Certificato di assicurazione/Polizza individuale.
Art. 29 – Campioni
Per i prodotti di seguito indicati, fermo quanto previsto dall’art. 21 “Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta” delle Condizioni Generali di Assicurazione, i campioni sono così determinati:
- Melanzane, Cocomeri, Xxxxxx, Peperoni, Zucchine: le due intere file di piante che
insistono al centro dell’appezzamento;
- Pomodoro: le due intere file, semplici o binate, di piante che insistono al centro
dell’appezzamento;
- Tabacco: le tre intere file di piante che insistono al centro dell’appezzamento e, in
ogni caso, orientate secondo l’asse più lungo dell’appezzamento stesso;
- Frutta, Uva da tavola, Olive: una pianta ogni 30 per ogni filare o, per filari con numero di piante inferiore a 30, una pianta per ognuno di essi; in entrambi i casi devono essere escluse le piante di testata;
- Uva da vino: da due intere file di piante che insistono al centro dell’appezzamento;
- Leguminose da consumo fresco e da industria e Spinacio: due file interne, pari alla larghezza di raccolta delle macchine operatrici, di piante che insistono al centro dell’appezzamento, orientate secondo l’asse più lungo dello stesso, salvo diverso orientamento delle file, e comunque entro il limite stabilito al terzo capoverso dell'art. 21 “Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta”.
Art. 30 – Garanzie Alluvione e Siccità – danno di quantità
Con riferimento a quanto previsto all’art. 7 - Oggetto della Garanzia - relativamente alle avversità Alluvione e la Siccità, sono risarcibili esclusivamente i danni da perdita di resa in termini quantitativi, con l’esclusione di quelli di qualità.
UVA DA VINO
Art. 31 - Decorrenza e cessazione della garanzia
Con riferimento all’art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia, fermo quanto in esso previsto, limitatamente alle avversità gelo e brina, la garanzia decorre non prima della schiusa delle gemme.
Art. 32 – Operatività della garanzia
La garanzia è operante solo per gli impianti specializzati in fase di piena produzione, salvo quanto sotto previsto, coltivati secondo i criteri di buona agricoltura purché non siano stati colpiti da danni precedenti, sia di carattere atmosferico che patologico, salvo autorizzazione della Società secondo quanto previsto dalla Polizza Collettiva.
Per gli impianti nuovi, che non sono ancora giunti a piena produzione (dal 1° al 3° anno), la produzione in garanzia viene convenzionalmente stabilita in base a quanto previsto al riguardo dai disciplinari di produzione. Per le uve comuni la produzione sarà considerata come segue:
UVA DA VINO | |
1° anno | 0% della produzione ottenibile |
2° anno | 30% della produzione ottenibile |
3° anno | 80% della produzione ottenibile |
4° anno | 100% della produzione ottenibile |
Art. 33 – Danno di qualità, tabelle di maggiorazione
Dopo aver accertato l’eventuale danno di quantità, il danno di qualità verrà calcolato sul prodotto residuo in relazione alla valutazione dell’effettiva perdita delle caratteristiche organolettiche della produzione.
Il perito in questa valutazione dovrà tener conto anche:
dell’analisi della situazione agronomica dei vigneti assicurati;
• dei dati di vendemmia e della perdita di peso subita anche in riferimento ai dati medi di zona;
• dell’analisi e stima della perdita di peso imputabile alle diverse garanzie;
• della fase fenologica di accadimento dei sinistri;
• di qualsiasi altro elemento idoneo a tale valutazione.
I coefficienti così determinati, da applicare al prodotto residuo, non potranno comunque superare le seguenti percentuali:
Classificazione riferita al numero di acini presenti per grappolo, o parte di grappolo alla raccolta | Coefficiente % massimo da applicare al prodotto residuo |
metà ed oltre di acini danneggiati | 50% |
meno della metà di acini danneggiati | percentuale di deprezzamento non superiore all’aliquota di acini danneggiati con un massimo del 50% |
Tale maggiorazione potrà trovare applicazione per i sinistri accaduti successivamente alla
formazione dell’acino e comunque non prima del 20 giugno.
Art. 34 – Danno da marcescenza causata dall’avversità eccesso di pioggia in prossimità dell’epoca di raccolta
Per l’evento eccesso di pioggia, sono compresi in garanzia esclusivamente i danni di quantità e qualità dovuti all’insorgenza di marcescenza, quando tale evento abbia a verificarsi nei venti giorni precedenti la data di inizio della raccolta delle diverse varietà di uva da vino come stabilito dalla cantina sociale di riferimento della zona; nel caso di presenza di più cantine, si considera quella con la data di inizio raccolta più tardiva.
Le date di vendemmia indicate dalle cantine sociali valgono anche per i produttori che vinificano in proprio, prendendo a riferimento le date stabilite dalla Cantina Sociale della zona in cui sono ubicati i vigneti interessati.
L’accadimento, come indicato nelle ‘Definizioni relative agli eventi assicurati’, deve avvenire prevalentemente, entro i venti giorni precedenti la data di vendemmia, come sopra riportato. È consentita, se necessaria, la pratica colturale “pulitura del grappolo” cioè l’asporto della parte di grappolo interessato da marcescenza anticipatamente rispetto all’epoca di vendemmia, al fine di salvaguardare il prodotto non interessato. La pratica di pulitura dei grappoli è ammessa purché comunicata alla Società che presta la garanzia, a mezzo telegramma, mail certificata, o fax almeno tre giorni prima dell’effettuazione.
UVA DA TAVOLA
Art. 35 – Operatività della garanzia
La garanzia è operante solo per gli impianti specializzati in fase di piena produzione, salvo quanto sotto previsto, coltivati secondo i criteri di buona agricoltura purché non siano stati colpiti da danni precedenti, sia di carattere atmosferico che patologico, salvo autorizzazione della Società secondo quanto previsto dalla Polizza Collettiva.
UVA DA TAVOLA | |
1° anno | 0% della produzione ottenibile |
2° anno | 30% della produzione ottenibile |
3° anno | 70% della produzione ottenibile |
4° anno | 100% della produzione ottenibile |
Classe di danno | Descrizione | % danno di qualità |
a) | I grappoli di questa classe di danno devono essere di qualità superiore (categoria extra) o buona (categoria I). Devono presentare la forma, lo sviluppo, la colorazione tipici della varietà, con acini consistenti e ben attaccati. Devono avere il peso minimo previsto dalla tipologia colturale. Fanno parte anche i grappoli che, a seguito degli eventi atmosferici coperti da garanzia, presentano acini con lievi difetti di forma, e colorazione, lievi bruciature da sole che interessino solo l’epidermide, lievi ammaccature e lievi alterazioni dell’epidermide. Per “lieve” si intende che la superficie interessata dal fenomeno non supera un decimo di quella dell’acino. | 0 |
b) | I grappoli di questa classe di danno devono essere di qualità mercantile (categoria II). Devono presentare la forma, lo sviluppo, la colorazione tipici della varietà, ma tali da non poter rientrare nella precedente classe a). Devono avere il peso minimo previsto dalla categoria e tipologia colturale. Fanno parte anche i grappoli che, a seguito degli eventi atmosferici coperti da garanzia, presentano difetti di sviluppo, acini con difetti di forma e colorazione, bruciature da sole che interessino solo l’epidermide, difetti di sviluppo, ammaccature ed alterazioni dell’epidermide. Questi fenomeni devono interessare la superficie dell’acino per più di un decimo, ma meno di un quinto della superficie dell’acino stesso. | 30 |
c) | I grappoli di questa classe devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà, ma di qualità tale da non poter rientrare nelle precedenti classi: a) e b) e destinati, causa gli eventi atmosferici coperti da garanzia, solo alla trasformazione industriale. | 60 |
Per gli impianti nuovi, che non sono ancora giunti a piena produzione (dal 1° al 3° anno), la produzione in garanzia viene convenzionalmente stabilita in base a quanto previsto al riguardo dai disciplinari di produzione.
Per le uve comuni la produzione sarà considerata come segue:
L’assicurato ha l’obbligo di indicare sul certificato se trattasi di coltura coperta con teli
di plastica, specificando se per anticipare o ritardare la maturazione.
Art. 36 - Danno di qualità
Dopo aver accertato l’eventuale danno di quantità, il danno di qualità verrà calcolato sul prodotto residuo, in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti - vista anche la norma di commercializzazione definita con regolamento dalla Commissione della UE:
N.B.: I grappoli persi, distrutti (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente e/o raggrinzimento conseguenti agli eventi atmosferici
POMACEE, FICHI, CACHI | ||||
1° | anno | 0% della produzione ottenibile | ||
2° | anno | 20% della produzione ottenibile | ||
3° | anno | 50% della produzione ottenibile | ||
4° | anno | 80% della produzione ottenibile | ||
5° | anno | 100% ottenibile | della | produzione |
DRUPACEE-ACTINIDIA | |||
1° | anno | 0% della ottenibile | produzione |
2° | anno | 30% della ottenibile | produzione |
3° | anno | 70% della ottenibile | produzione |
4° | anno | 100% della ottenibile | produzione |
MANDORLE | |
1° anno | 0% della produzione ottenibile |
2° anno | 0% della produzione ottenibile |
3° anno | 30% della produzione ottenibile |
4° anno | 100% della produzione ottenibile |
NOCCIOLE | |
1° - 2° - 3°- 4° | 0% della produzione ottenibile |
5° anno | 20% della produzione ottenibile |
6° anno | 40% della produzione ottenibile |
7° anno | 60% della produzione ottenibile |
8° anno | 80% della produzione ottenibile |
9° anno | 100% della produzione ottenibile |
assicurati, e comunque tali da non potere essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.
Art. 37 – Cessazione della garanzia
Fermo quanto previsto all’Art. 2 “Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia”, la garanzia termina alle ore 12.00 del 30 ottobre ad eccezione della varietà coperte per ritardare la maturazione per le quali la cessazione è prevista alle ore 12.00 del 10 dicembre.
PRODOTTO FRUTTA
Art.38 – Operatività della garanzia
L’assicurazione è operante solo per gli impianti specializzati in fase di piena produzione, salvo quanto sotto previsto, coltivati secondo i criteri di buona agricoltura purché non siano stati colpiti da danni precedenti, sia di carattere atmosferico che patologico, salvo autorizzazione della Società secondo quanto previsto dalla Polizza Collettiva per i Certificati di assicurazione e dalle presenti Condizioni di assicurazione (Mod. C.F.A - CAT./2021-R.A. art. 3.1b del PGRA 2021) per le Polizze individuali.
Per gli impianti nuovi, che non sono ancora giunti a piena produzione il risultato della produzione viene convenzionalmente stabilito come segue:
NOCI | |
1° - 2° - 3° | 0% della produzione ottenibile |
4° anno | 20% della produzione ottenibile |
5° anno | 40% della produzione ottenibile |
6° anno | 60% della produzione ottenibile |
7° anno | 100% della produzione ottenibile |
Si intende assicurata anche la produzione coperta da impianti di difesa attiva in piena efficienza, ed operanti secondo la prassi di buona agricoltura prevista nella zona e precisamente:
• impianti antibrina;
• impianti antigrandine (reti).
Sono compresi in garanzia anche:
⮚ i danni da grandine accaduti a rete non stesa, dalla fioritura fino alla data del 15 maggio per le Drupacee, 25 maggio per Pomacee ed il 31 maggio l’Actinidia, nei 10 giorni antecedenti l’inizio della raccolta e fino al termine della stessa;
⮚ i danni provocati al prodotto assicurato dall’impianto stesso nel caso questo sia
danneggiato dalle avversità oggetto di copertura assicurativa.
Sono altresì compresi in garanzia i danni derivanti dal malfunzionamento (inefficacia) degli impianti di protezione non imputabile a negligenza dell’assicurato.
L’esistenza degli impianti di difesa attiva deve risultare dal Certificato di assicurazione/Polizza individuale.
Art. 39 - Decorrenza e cessazione della garanzia
Con riferimento all’art. 2 “Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia”, fermo quanto in esso previsto, le garanzie decorrono dall’allegagione ad eccezione dell’avversità Gelo e Brina che decorre dalla schiusa delle gemme.
Per il prodotto Actinidia, fermo quanto previsto dall’art. 2 “Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia” delle Condizioni Generali di Assicurazione, le garanzie decorrono dalla schiusa delle gemme, la garanzia grandine cessa alla maturazione di raccolta, stabilita al raggiungimento di un residuo solubile rifrattometrico tra 6,2 e 7,5 gradi Brix, come da specifica norma U.E. e comunque non oltre le ore 12.00 del 10 novembre.
Per i prodotti Noci e Xxxxxxxx fermo quanto previsto dall’art. 2 “Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia” delle Condizioni Generali di Assicurazione, le garanzie decorrono dall’allegagione e cessano, per tutte le avversità, alle ore 12.00 del 1° agosto.
Per il prodotto Mandorlo, fermo quanto previsto dall’art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia, le garanzie decorrono dall’allegagione. Ad eccezione della garanzia ondata di calore che cessa alle ore 12.00 del 21 giugno, per tutte le altre avversità la garanzia cessa alle ore 12.00 del 10 settembre.
Per il prodotto Melograno, fermo quanto previsto dall’art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia, le garanzie decorrono dall’allegagione. Ad eccezione della garanzia ondata di calore che cessa alle ore 12.00 del 21 giugno, per tutte le altre avversità la garanzia cessa alle ore 12.00 del 15 settembre.
Art. 40 - Danno di qualità - Tabella per Drupacee (escluso il prodotto Xxxxxxxx), Mele, Actinidia, Cachi o Loti e Fichi.
Classe di danno | Descrizione | % danno di qualità |
a) | I frutti di questa classe di danno devono essere di qualità superiore (categoria extra) o buona (categoria I). Devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà. Fanno parte anche i frutti che, a seguito degli eventi atmosferici coperti da garanzia, presentano un lieve difetto di forma, un lieve difetto di sviluppo, un lieve difetto di colorazione, lievi difetti alla buccia (epicarpo) non superiori a: • 2 cm di lunghezza per difetti di forma allungata (1 cm per albicocche, cachi, fichi, pesche, nettarine e susine); • 1,0 cm2 di superficie totale per gli altri difetti (0,5 cm2 per cachi, pesche e nettarine e 0,25 cm2 per albicocche, fichi e susine); • 0,20 cm2 di superficie totale per le ammaccature che possono essere leggermente decolorate senza necrosi dell’epicarpo; • 0,05 cm2 di superficie totale per le ammaccature con necrosi all’epicarpo per drupacee. | 0 |
I frutti di questa classe di danno devono essere di qualità mercantile (categoria II). Xxxxxx presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà, ma tali da non poter rientrare nella precedente classe a). Sono ammessi anche i frutti che, a seguito degli eventi atmosferici coperti da garanzia, presentano difetti di forma, difetti di sviluppo, difetti di colorazione, difetti della buccia (epicarpo) non superiori a: 4 cm2 di lunghezza per difetti di forma allungata (2 cm2 per albicocche, cachi, fichi, pesche, nettarine e susine); • 2,5 cm2 di superficie totale per gli altri difetti (1 cm2 per albicocche, fichi e susine; 1,5 cm2 per cachi, pesche e nettarine); • 0,75 cm2 di superficie totale per le ammaccature, che possono essere decolorate senza necrosi dell’epicarpo (0,6 cm2 quadrati per actinidia, cachi, pere, pesche e nettarine e 0,4 cm2 per albicocche, fichi e susine); • 0,25 cm2 di superficie totale per le ammaccature interessanti il mesocarpo con necrosi dell’epicarpo. | 35 | |
c) | I frutti di questa classe devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà, ma di qualità tale da non poter rientrare nelle precedenti classi: a) e b) e destinati, causa gli eventi atmosferici coperti da garanzia, solo alla trasformazione industriale. * albicocche | 85 80* |
Dopo aver accertato l’eventuale danno di quantità, il danno di qualità verrà calcolato sul prodotto residuo, in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti - vista anche la norma di commercializzazione definita con regolamento dalla Commissione della UE
N.B. 1: per le Drupacee, Cachi e Fichi nella classe di danno b) 35 % si intendono anche qualche
lieve incisione all’epicarpo.
N.B. 2: I frutti persi, distrutti (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente e/o raggrinzimento conseguenti agli eventi atmosferici assicurati, e comunque tali da non potere essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.
Art. 41 - Danno di qualità - Tabella per le Pere.
Classe di danno | Descrizione | % danno di qualità |
a) | I frutti di questa classe di danno devono essere di qualità buona (categoria I) o superiore (categoria Extra). Devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà. Fanno parte anche i frutti che, a seguito degli eventi atmosferici coperti da garanzia, presentano un lieve difetto di forma, un lieve difetto di sviluppo, un lieve difetto di colorazione, lievi difetti alla buccia (epicarpo) non superiori a: 1 cm di lunghezza per i difetti di forma allungata; 0,25 cm2 di superficie totale per le ammaccature con possibile lieve interessamento del mesocarpo, che possono essere leggermente decolorate (senza necrosi dell'epicarpo); 0,50 cm2 di superficie totale per gli altri difetti. | 0 |
b) | I frutti di questa classe di danno devono essere di qualità (categoria II), ma tali da non poter rientrare nella precedente classe a). Devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della xxxxxxx. Xx polpa (mesocarpo) può presentare difetti, da eventi atmosferici coperti da garanzia, fino a 3 mm di profondità e deve comunque essere indenne da qualsiasi ulteriore deterioramento. Sono ammessi anche i frutti che, a seguito degli eventi atmosferici coperti da garanzia, presentano difetti di forma, difetti di sviluppo, difetti di colorazione, difetti della buccia (epicarpo) non superiori a: 2 cm di lunghezza per i difetti di forma allungata; 0,50 cm2 di superficie totale per le ammaccature, che possono essere leggermente decolorate (senza necrosi dell'epicarpo); 0,3 cm2 di superficie totale per le ammaccature, che presentano necrosi all'epicarpo; 1 cm2 di superficie totale per gli altri difetti. | 35 |
c) | I frutti di questa classe di danno devono essere di qualità, ma tali da non poter rientrare nelle precedenti classi a) e b). Devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della xxxxxxx. Xx polpa (mesocarpo) può presentare difetti, da eventi atmosferici coperti da garanzia, con profondità superiore a 3 mm e sino a 7 mm, ma deve comunque essere indenne da qualsiasi ulteriore deterioramento. Sono ammessi anche i frutti che, a seguito degli eventi atmosferici coperti da garanzia, presentano difetti di forma, difetti di sviluppo, difetti di colorazione, difetti della buccia (epicarpo) superiori a: 2 cm di lunghezza per i difetti di forma allungata; 0,50 cm2 di superficie totale per le ammaccature, che possono essere leggermente decolorate (senza necrosi dell'epicarpo); 0,3 cm2 di superficie totale per le ammaccature, che presentano necrosi all'epicarpo; 1 cm2 di superficie totale per gli altri difetti. | 70 |
d) | I frutti di questa classe di danno devono essere di qualità, con danni tali da non poter rientrare nelle precedenti classi a), b), c) e destinati, causa gli | 90 |
Dopo aver accertato l’eventuale danno di quantità, il danno di qualità verrà calcolato sul prodotto residuo, in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti - vista anche la norma di commercializzazione definita con regolamento dalla Commissione della UE
eventi atmosferici coperti da garanzia, unicamente alla trasformazione industriale. |
N. B. – 1 I frutti persi, distrutti (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente e/o raggrinzimento conseguenti agli eventi atmosferici assicurati, e comunque tali da non potere essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.
Art. 42 - Danno di qualità - Tabella qualità per Mandorle, Noci, e Xxxxxxxx
Dopo aver accertato l’eventuale danno di quantità, il danno di qualità verrà convenzionalmente calcolato sul prodotto residuo, in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:
Classe di danno | Descrizione | % danno di qualità |
a) | Frutto illeso; lievi segni o ammaccature del mallo provocati dalla grandine | 0 |
b) | Incisioni del mallo con lieve compromissione dell’embrione (gheriglio) | 40 |
c) | Embrione (gheriglio) compromesso fino al 50% | 70 |
N.B.: frutti persi, distrutti (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente e/o raggrinzimento conseguenti agli eventi atmosferici assicurati, e comunque non suscettibili di ulteriore utilizzazione, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.
PRODOTTO CILIEGIE, FRAGOLE E PICCOLI FRUTTI
Art. 43 – Operatività della garanzia
L’assicurazione è prestata per il prodotto Ciliegie, Fragole, Fragoline di bosco, Lampone, Mirtillo,
More, Ribes, Uva spina.
La franchigia ed il limite di indennizzo di cui agli artt. 14 “Franchigia” e 15 “Scoperto e Limite di
indennizzo” sono unicamente quelli previsti per la forma CAT.
L’assicurazione è operante solo per gli impianti specializzati in fase di piena produzione, salvo quanto sotto previsto, coltivati secondo i criteri di buona agricoltura purché non siano stati colpiti da danni precedenti, sia di carattere atmosferico che patologico, salvo autorizzazione della Società secondo quanto previsto dalla Polizza Collettiva per i Certificati di assicurazione e dalle presenti Condizioni di assicurazione (Mod. C.F.A - CAT./2021-R.A. art. 3.1b del PGRA 2021) per le Polizze individuali..
Per gli impianti nuovi di ciliegio, che non sono ancora giunti a piena produzione il risultato della produzione viene convenzionalmente stabilito come segue:
CILIEGIE | |
1° e 2° anno | 0% della produzione ottenibile |
3° anno | 30% della produzione ottenibile |
4° anno | 60% della produzione ottenibile |
5° anno | 100% della produzione ottenibile |
Si intende assicurata anche la produzione coperta da impianti di difesa attiva in piena efficienza, ed operanti secondo la prassi di buona agricoltura prevista nella zona e precisamente:
Classe di danno | Descrizione | % danno di qualità |
a) | I frutti di questa classe di danno devono essere di qualità superiore (categoria extra) o buona (categoria I). Devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà. Fanno parte anche i frutti che, a seguito degli eventi atmosferici coperti da garanzia, presentano un lieve difetto di forma, un lieve difetto di sviluppo, un lieve difetto di colorazione, lievi difetti alla buccia (epicarpo) non superiori a: - 0,5 cm. di lunghezza per difetti di forma allungata; - 0,1 cmq. di superficie totale per gli altri difetti; - 0,05 cmq. di superficie totale per le ammaccature che possono essere leggermente decolorate senza necrosi dell’epicarpo (buccia); - rugginosità lieve; - 0,02 cmq. di superficie totale per le ammaccature con necrosi all’epicarpo. | 0 |
b) | I frutti di questa classe di danno devono essere di qualità mercantile (categoria II). Xxxxxx presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà, ma tali da non poter rientrare nella precedente classe a). Sono ammessi anche i frutti che, a seguito degli eventi atmosferici coperti da garanzia, presentano difetti di forma, difetti di sviluppo, difetti di colorazione, difetti della buccia (epicarpo) non superiori a: - 1 cm. di lunghezza per difetti di forma allungata; - 0,2 cmq di superficie totale per gli altri difetti; - 0,15 cmq di superficie totale per le ammaccature, che possono essere decolorate senza necrosi dell’epicarpo; - rugginosità media; cinghiatura lieve e media; - 0,1 cmq di superficie totale per le ammaccature interessanti il mesocarpo (polpa) con necrosi dell’epicarpo (buccia). | 35 |
c) | I frutti di questa classe devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà, ma di qualità tale da non poter rientrare nelle precedenti classi: a) e b) e destinati, causa gli eventi atmosferici coperti da garanzia, solo alla trasformazione industriale. | 70 |
• impianti antibrina, compresi in garanzia i danni provocati dalle avversità assicurate derivanti dal malfunzionamento (inefficacia) degli impianti di protezione non imputabile a negligenza dell’assicurato;
• impianti antigrandine (reti), antipioggia (teli), tunnel;
le reti e i teli devono essere stesi per il prodotto Ciliegie non oltre la fase di inizio viraggio del colore del frutto, per i prodotti piccoli frutti dalla decorrenza della garanzia. Qualora questa prescrizione non venga rispettata decade la garanzia per le avversità atmosferiche Eccesso di pioggia e Grandine.
Sono compresi in garanzia anche i danni provocati al prodotto assicurato dall’impianto stesso nel
caso questi sia danneggiato dalle avversità oggetto di copertura assicurativa.
L’esistenza degli impianti di difesa attiva deve risultare dal Certificato di assicurazione/Polizza individuale.
Art. 44 - Danno di qualità per il prodotto Ciliegie
Dopo aver accertato l’eventuale danno di quantità, il danno di qualità verrà calcolato
convenzionalmente sul prodotto residuo, in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti
N.B.: frutti persi, distrutti (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente e/o raggrinzimento conseguenti agli eventi atmosferici assicurato, e comunque tali da non poter essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.
A parziale deroga di quanto previsto alla definizione dell’evento Eccesso di pioggia, si intendono compresi anche i danni da spaccatura dei frutti conseguenti ad umidità e/o stagnazione di acqua nel terreno che provochi sul frutto il cosiddetto “cracking”.
Tale estensione è efficace nei 10 giorni precedenti la raccolta del prodotto assicurato.
Ad integrazione di quanto riportato alla lettera l) dell’Art. 9 “Esclusioni”, si conviene che per data di inizio della raccolta si intende la data in cui la maggior parte dei cerasicoltori insistenti in zona orografica omogenea iniziano la raccolta per la medesima varietà.
Art. 45 - Danno di qualità per il prodotto Fragole, Fragoline di bosco e Piccoli frutti Dopo aver accertato l’eventuale danno di quantità, il danno di qualità verrà convenzionalmente calcolato sul prodotto residuo, in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti
Classe di danno | Descrizione | % danno di qualità |
a) | I frutti di questa classe di danno devono essere di qualità superiore (categoria extra) o buona (categoria I), di aspetto brillante, devono presentare forma, calibro e la colorazione tipici della varietà. Fanno parte anche i frutti che, a seguito degli eventi atmosferici coperti da garanzia, presentano un lieve difetto di forma, un lieve difetto di sviluppo, un lieve difetto di colorazione (piccola zona bianca non superiore a 1/10 della superficie totale del frutto), lievi segni superficiali di pressione. | 0 |
b) | I frutti di questa classe di danno devono essere di qualità mercantile (categoria II). Xxxxxx presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà, ma tali da non poter rientrare nella precedente classe a). Sono ammessi anche i frutti che a seguito degli eventi atmosferici coperti da garanzia, presentano difetti di forma, difetti di colorazione (piccola zona bianca non superiore a 1/5 della superficie totale del frutto), lievi ammaccature secche. | 35 |
c) | I frutti di questa classe devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà, ma di qualità tale da non poter rientrare nelle precedenti classi: a) e b) e destinati, causa gli eventi atmosferici coperti da garanzia solo alla trasformazione industriale. | 70 |
N.B.: frutti persi, distrutti (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente e/o raggrinzimento conseguenti agli eventi atmosferici assicurati, e comunque tali da non poter essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.
CEREALI DA GRANELLA O DA SEME
Art. 46 - Decorrenza e cessazione della garanzia
Per i cereali autunno vernini (Frumento tenero e duro, Orzo, Triticale, Avena e Segale) la garanzia, fermo quanto previsto dall’art. 2 - “Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia”, ha inizio dalla fase fenologica di levata, intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella partita o produzione assicurata raggiungono o eccedono
il predetto stadio fenologico, e comunque non prima delle ore 12 del 1° marzo. Per tutti i cereali autunno vernini (Frumento tenero e duro, Orzo, Triticale, Avena e Segale) tutte le garanzie, ad eccezione della grandine, cessano alle ore 12.00 del 15 di Giugno, per il prodotto orzo alle ore 12.00 del 1° Giugno.
Art. 47 – Operatività della garanzia
La garanzia riguarda le coltivazioni relative ai prodotti Frumento tenero e duro, Orzo, Triticale, Avena e Segale.
Art. 48 – Danno di qualità - Tabelle di maggiorazione
La quantificazione del danno di qualità, dopo aver accertato il danno di quantità, limitatamente all’avversità Grandine, è convenzionalmente calcolato sul prodotto residuo in base ai coefficienti riportati nella seguente tabella; (per i coefficienti non previsti si opera per interpolazione).
Percentuale perdita di quantità | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80/100 |
Coefficiente di danno di qualità sul prodotto residuo | 0 | 4 | 7 | 14 | 22 | 30 | 40 | 50 | 60 |
Per l’Orzo da birra certificato da specifici contratti di coltivazione, ai soli fini della determinazione del danno di qualità, si applica la tabella che segue:
Percentuale perdita di quantità | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80/100 |
Coefficiente di danno di qualità sul prodotto residuo | 0 | 6 | 10 | 18 | 24 | 34 | 45 | 55 | 60 |
La garanzia qualità si applica per danni relativi alle avversità assicurate accaduti convenzionalmente dalla fase fenologica di spigatura, intendendo per essa la fase agronomica in cui almeno il 50% delle piante presenti nell’appezzamento raggiungono o eccedono il predetto stadio fenologico.
COLZA e SOIA
Art. 49 – Decorrenza della garanzia
Per la Colza, fermo restando quanto previsto all’art. 2 “Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia” , la garanzia decorre dall’emergenza e cessa per tutte le garanzie alle ore 12.00 del 30 di Giugno.
Per la Soia, fermo restando quanto previsto all’art. 2 “Pagamento del premio, decorrenza e
cessazione della garanzia”, la garanzia decorre dall’emergenza e cessa:
— per le garanzie grandine e vento forte alle ore 12.00 del 10 ottobre
— per tutte le altre garanzie alle ore 12.00 del 25 agosto;
Art. 50 – Garanzia danni precoci Soia
A parziale deroga ed a integrazione di quanto previsto all’ art. 25 “Anticipata risoluzione del contratto”, in caso di danni precoci, avvenuti non oltre le ore 12.00 del 30 giugno e che abbiano avuto per effetto:
• la morte di oltre il 30% delle piantine della partita assicurata, tale da far rimanere un investimento residuo inferiore a piante/ 20 x mq per le CV mono stelo e 15 piante per mq per le CV a sviluppo ramificato,
purché tale percentuale sia riferita all’intera produzione aziendale del prodotto assicurato ubicato nel medesimo comune, in ottemperanza a quanto previsto all’art. 13 “Soglia”, la Società, su richiesta dell’assicurato, rimborserà le spese sostenute per la risemina della coltura (spese per
sementi e operazioni colturali connesse), fino ad un massimo del 25% della somma assicurata per ettaro o frazione.
Per eventuali danni successivi, la quantificazione del danno deve avvenire con l’applicazione delle franchigie contrattuali e sottraendo alla somma assicurata per ettaro l’indennizzo riconosciuto per danni dall’avversità Eccesso di pioggia.
In caso di mancata risemina non si procederà al riconoscimento sopra detto e la quantificazione del danno sarà effettuata secondo le norme di cui all’art. 20 “Norme per l’esecuzione della perizia e la quantificazione del danno”.
MAIS DA GRANELLA - DA INSILAGGIO- DA BIOMASSA – DA SEME - DOLCE
Art. 51 – Decorrenza e cessazione della garanzia
Per il Mais la garanzia, fermo quanto previsto dall’art. 2 - “Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia”, ha inizio all’emergenza e comunque non prima delle ore 12.00 del 1° aprile
A parziale deroga dell’art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia, la garanzia siccità decorre dall’inizio della fase fenologica “seconda sottofase di levata” (emissione della 13a foglia nelle classi 600-700), intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella partita o produzione assicurata raggiungono o eccedono il predetto stadio fenologico. La garanzia cessa alla fine della fase fenologica di maturazione cerosa intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella partita o produzione assicurata raggiunga o ecceda il predetto stadio fenologico od anche prima se il prodotto è stato raccolto e comunque alle ore 12.00 del 15 agosto.
A parziale deroga dell’art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia,
• la garanzia vento forte:
1) per il mais da granella e da granella di qualità la garanzia cessa:
• alle ore 12.00 del 15 agosto per il mais fino alla classe FAO 500 compresa;
• alle ore 12 del 31 di agosto per il mais dalla classe FAO 600 compresa;
2) per il mais da insilaggio ed il mais da biomassa: la garanzia cessa alle ore 12.00 del 20 agosto;
3) per il mais dolce: la garanzia cessa alle ore 12 del 15 di agosto;
4) per il mais da seme: la garanzia cessa alle ore 12 del 25 di agosto;
• In ogni caso, per tutte le tipologie di Mais, per le avversità atmosferiche sotto riportate, la garanzia cessa comunque:
o grandine: entro e non oltre le ore 12.00 del 15 ottobre;
o eccesso di pioggia, sbalzo termico, vento caldo, colpo di sole, eccesso di neve: venti giorni prima della maturazione di raccolta e comunque entro e non oltre le ore 12.00 del 31 agosto.
Art. 52 – Operatività della garanzia per coltivazione irrigua e non irrigua.
Nel Certificato di assicurazione/Polizza individuale l’assicurato deve indicare se le
colture assicurate sono irrigue o no, ai sensi delle definizioni di polizza.
Nel caso in cui la partita, indicata nel certificato come coltivazione irrigua, non usufruisse anche parzialmente degli interventi irrigui necessari per produrre le quantità di prodotto dichiarate, dovrà essere considerata agli effetti della resa assicurata come coltura NON IRRIGUA.
Per le colture irrigue la perdita di produzione conseguente a siccità, è risarcibile esclusivamente a seguito di:
• esaurimento di invasi o bacini artificiali dovuto a insufficienti precipitazioni;
• provvedimenti formalizzati e certificati dai Consorzi di bonifica/irrigui che riducano o
impediscano l’irrigazione a seguito di insufficienti precipitazioni.
MAIS DA GRANELLA
La garanzia riguarda le coltivazioni di mais ibridi per uso alimentare umano o animale.
MAIS DA INSILAGGIO – MAIS DA BIOMASSA
La garanzia riguarda la pianta intera raccolta a maturazione cerosa.
MAIS DA SEME
La garanzia riguarda le coltivazioni di mais ibridi destinati alla produzione di seme mediante incrocio e secondo determinati rapporti di coltivazione; essa si riferisce al solo prodotto delle piante femminili portaseme, oggetto dell’incrocio.
La descrizione del prodotto assicurato deve essere completata con l’indicazione delle varietà coltivate, del rapporto di coltivazione fra le piante maschili impollinanti e quelle femminili portaseme, del cui prodotto si garantisce la copertura, e della data di semina di ciascuna partita.
MAIS DOLCE
La garanzia riguarda le coltivazioni di mais ibridi destinati alla produzione di cariossidi di “mais dolce” per uso alimentare umano.
Art. 53 – Danno di qualità - Tabelle di maggiorazione
La quantificazione del danno di qualità, dopo aver accertato il danno di quantità, limitatamente all’avversità grandine, è convenzionalmente calcolato sul prodotto residuo in base ai coefficienti riportati nelle seguenti tabelle; per i coefficienti non previsti si opera per interpolazione.
MAIS DOLCE
Percentuale perdita di Quantità | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80/100 |
Coefficiente di danno di qualità sul prodotto residuo | 0 | 3 | 5 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 |
MAIS DA INSILAGGIO/BIOMASSA
Percentuale perdita di quantità | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 00 | 00 | 00-000 |
Coefficiente di danno di qualità sul prodotto residuo | 0 | 6 | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 30 |
N.B. Per il Mais destinato a biomassa, nel caso il prodotto fosse colpito dall’avversità Grandine
nel periodo della fioritura il coefficiente per il danno di qualità può essere aumentato fino ad un
10% in considerazione di effettive perdite qualitative riscontrabili sul prodotto considerate maggiori della percentuale massima applicata come sopra.
MAIS DA SEME
Percentuale perdita di quantità | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 00 | 00 | 00-000 |
Coefficiente di danno di qualità sul prodotto residuo | 0 | 6 | 8 | 12 | 18 | 22 | 30 | 40 | 50 |
N.B. Per il Mais da seme il danno di qualità è riconosciuto solo per le avversità che si verificano nei trenta giorni che precedono e seguono la fioritura.
MAIS DA GRANELLA
Percentuale perdita di quantità | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 00 | 00 | 00-000 |
Coefficiente di danno di qualità sul prodotto residuo | 0 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 |
La garanzia del danno di qualità decorre, escluso il Mais da seme, dall’inizio della fase fenologica “seconda sottofase di levata” (emissione della 13a foglia nelle classi FAO 600-700) intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella partita assicurata raggiungono o eccedono il predetto stadio fenologico e cessa:
• per Mais da silo, biomassa e granella, alla fine della fase fenologica di maturazione cerosa, intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella partita assicurata raggiungono o eccedono il predetto stadio fenologico od anche prima se il prodotto è stato raccolto;
• per Mais dolce, alla fine della fase di maturazione lattea, intendendo per essa la situazione in cui ameno il 50% nella partita assicurata raggiungono o eccedono il predetto stadio fenologico od anche prima se il prodotto è stato raccolto.
POMODORO
Art. 54 – Decorrenza e cessazione della garanzia
Per ogni partita o produzione, limitatamente al pomodoro da industria, deve essere indicato se la raccolta viene effettuata in un'unica soluzione o scalare per palchi di maturazione.
Fermo quanto previsto dall’art. 2 - “Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della
garanzia”, la garanzia ha inizio:
1) all’emergenza in caso di semina;
2) ad attecchimento avvenuto delle piantine a radice nuda o con zolla, in caso di trapianto; e comunque non prima delle ore 12 del:
— 05 aprile per l’Italia Settentrionale;
— 01 aprile per l’Italia Centro Meridionale e Insulare.
Fermo quanto previsto dall’art. 2 - “Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della
garanzia”, la garanzia per l’avversità grandine cessa:
— per il pomodoro seminato/trapianto entro il giorno 30 aprile la garanzia cessa alle ore 12 del 30 agosto;
— per il pomodoro seminato/trapianto successivamente al giorno 30 aprile la garanzia cessa
Classe di danno | Descrizione | Pelato % danno qualità | Concentrato % danno qualità |
a) | Fiori (*) e bacche illese; depigmentazione della bacca per una superficie inferiore 1/10 | 0 | 0 |
b) | Qualche ammaccatura; lesioni cicatrizzate all’epicarpo, depigmentazione della bacca per una superficie compresa fra 1/10 ed 1/4. | 20 | 15 |
c) | Più ammaccature; lesioni non cicatrizzate all’epicarpo; lesioni lievi al mesocarpo; deformazioni leggere, depigmentazione della bacca per una superficie compresa fra 1/4 ed 2/3 | 40 | 30 |
d) | Lesioni medie; deformazioni medie | 65 | 55 |
e) | Lesioni profonde e gravi al mesocarpo | 80 | 70 |
Classe di danno | Descrizione | % danno di qualità |
Le bacche di questa classe di danno devono essere di qualità superiore (categoria extra) o buona (categoria I). Devono presentare la forma e la colorazione tipici della varietà. |
alle ore 12 del 25 settembre;
Per le garanzie per tutte le altre avversità cessano al:
— per il pomodoro seminato/trapianto entro il giorno 30 aprile la garanzia cessa alle ore 12 del 15 agosto;
— per il pomodoro seminato/trapianto successivamente al giorno 30 aprile la garanzia cessa alle ore 12 del 10 settembre;
Art. 55 - Operatività della garanzia
L’assicurazione è prestata per le coltivazioni destinate alla produzione di Pomodoro da tavola, pelati, concentrati ed altre trasformazioni conserviere.
Sul Certificato di assicurazione/Polizza individuale per ciascuna partita, deve essere indicata la data della semina o del trapianto.
Art. 56 – Danno di qualità – Tabella di valutazione
Dopo aver accertato l’eventuale danno di quantità, il danno di qualità è convenzionalmente valutato, sul prodotto residuo, in base alle classificazioni e relativi coefficienti riportati nella tabella che segue:
POMODORO DA PELATO E DA CONCENTRATO
N.B.: I fiori* e i frutti persi, distrutti o che presentano fenomeni di marcescenza evidente, raggrinzimento, depigmentazione della bacca per una superficie superiore ad 2/3 conseguenti alle avversità atmosferiche assicurate, tali da azzerare il loro valore intrinseco e comunque tali da non potere essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.
POMODORO DA MENSA
a) | Xxxxx parte anche le bacche che, a seguito degli eventi atmosferici coperti da garanzia, presentano un lieve difetto di forma, un lieve difetto di sviluppo, un lieve difetto di colorazione, protuberanze non eccessive per i costoluti, lievi difetti alla buccia (epicarpo) non superiori a: • 1 cm di lunghezza per difetti di forma allungata; • 1,0 cm2 di superficie totale per gli altri difetti | 0 |
b) | Le bacche di questa classe di danno devono essere di qualità mercantile (categoria II). Devono presentare la forma e la colorazione tipici della varietà, ma tali da non poter rientrare nella precedente classe a). Sono ammessi anche le bacche che, a seguito degli eventi atmosferici coperti da garanzia, presentano difetti di forma, difetti di sviluppo, difetti di colorazione, protuberanze più marcate, difetti della buccia (epicarpo) non superiori a: • 3 cm di lunghezza per difetti di forma allungata; • 2 cm2 di superficie totale per gli altri difetti; | 50 |
N.B.: I fiori* e i frutti persi, distrutti che presentano fenomeni di marcescenza evidente, raggrinzimento, depigmentazione della bacca per una superficie superiore ad 1/4 conseguenti alle avversità atmosferiche assicurate, tali da azzerare il loro valore intrinseco, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.
(*) Si considerano solo quelli destinati alla fruttificazione per l’utilizzazione mercantile.
Art. 57 – Spese di salvataggio per danni precoci
A parziale deroga ed a integrazione di quanto previsto all’ art. 25 “Anticipata risoluzione del contratto”, nel caso di danni precoci provocati dalle avversità Eccesso di pioggia, Gelo, Brina che si siano verificati entro 30 giorni dall’epoca di trapianto e che abbiano avuto per effetto la morte di oltre il 30% delle piantine per ettaro, tale da far rimanere un investimento residuo di piante per ettaro inferiore a 2,2 piante/mq., purché tali percentuali siano riferite all’intera produzione aziendale del prodotto assicurato ubicato nel medesimo comune, in ottemperanza a quanto previsto all’art. 13 “Soglia”, la Società risarcirà, a parziale deroga a quanto previsto all’art. 20 “Norme per l’esecuzione della perizia e la quantificazione del danno”, un danno stabilito di comune accordo fino ad un massimo del 25% della somma assicurata per ettaro o frazione, o il minore importo risultante da diminuita resa per i costi sostenuti dall’assicurato per la risemina della coltura (spese per sementi, operazioni colturali connesse, eventuale minore produttività).
Per eventuali danni successivi, la quantificazione del danno deve avvenire con l’applicazione delle franchigie contrattuali e sottraendo alla somma assicurata per ettaro l’indennizzo riconosciuto per i danni precoci.
In caso di mancata risemina non si procederà al riconoscimento sopra detto e la quantificazione del danno sarà effettuata secondo le norme di cui all’art. 20 “Norme per l’esecuzione della perizia e la quantificazione del danno”.
OLIVO
Art. 58 - Operatività della garanzia
L’assicurazione è prestata per le olive destinate al frantoio e da tavola.
L’assicurazione è operante solo per gli impianti specializzati in fase di piena produzione, salvo quanto sotto previsto, coltivati secondo i criteri di buona agricoltura purchè non siano stati colpiti da danni precedenti, sia di carattere atmosferico che patologico, salvo autorizzazione della Società secondo quanto previsto dalla polizza collettiva.
OLIVE DA OLIO E DA TAVOLA | |
1° e 2° anno | 0% della produzione ottenibile |
3° anno | 20% della produzione ottenibile |
4° anno | 50% della produzione ottenibile |
5° anno | 100% della produzione ottenibile |
Classe di danno | Descrizione | % danno |
a) | Illese; segni di percossa; ondulato | 0 |
b) | Incisioni superficiali; ammaccature | 10 |
c) | Incisioni al mesocarpo; ammaccature deformanti | 35 |
d) | Xxxxxxx che raggiungono l’endocarpo; lesioni che raggiungono l’endocarpo non cicatrizzate; | 60 |
f) | drupe perdute | 100 |
Classe di danno | Descrizione | % danno |
a) | Illese; segni di percossa; ondulato | 0 |
b) | Incisioni superficiali; ammaccature | 30 |
Per gli impianti nuovi, che non sono ancora giunti a piena produzione, il risultato della produzione viene convenzionalmente stabilito come segue:
Art. 59 – Decorrenza e cessazione della garanzia
Con riferimento all’art. 2 “Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia”, fermo quanto in esso previsto, le garanzie decorrono dall’allegagione e cessano rispettivamente
- grandine:
• olive da tavola alle ore 12.00 del 31 ottobre;
• olive da olio alle ore 12.00 del 30 novembre;
- vento forte, per tutte le tipologie di prodotto, alle ore 12.00 del 10 ottobre;
- alluvione, siccità, eccesso di pioggia, sbalzo termico, vento caldo, colpo di sole e eccesso di neve, per tutte le tipologie di prodotto, alle ore 12.00 del 30 settembre;
- Gelo e Brina: non oltre le ore 12.00 del 30 maggio;
⮚ OLIVE DA OLIO
Art. 60 - La garanzia riguarda esclusivamente il prodotto destinato al frantoio ed il danno complessivo è CONVENZIONALMENTE valutato in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:
Tabella
⮚ OLIVE DA TAVOLA
Art. 61 - La garanzia riguarda esclusivamente il prodotto destinato alla mensa ed il danno complessivo è CONVENZIONALMENTE valutato in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:
Tabella
c) | Incisioni al mesocarpo; ammaccature deformanti; lesioni che raggiungono l’endocarpo; | 60 |
e) | drupe perdute | 100 |
Allegati operativi per le sole Polizze individuali (Mod. C.F.A - CAT./2021-R.A. art. 3.1b del PGRA 2021)
ALLEGATO 1
ASSICURAZIONE DI PRODOTTI GIÀ COLPITI DA AVVERSITA’ ATMOSFERICHE
Ai sensi dell'Art. 13 - Danno verificatosi prima della decorrenza della garanzia delle Condizioni Generali di Assicurazione, i prodotti colpiti da qualsiasi evento atmosferico in garanzia, in forma unica o combinata, non possono essere oggetto di assicurazione.
a) Danni anterischio dichiarati
Per i danni anterischio dichiarati, purché di lieve entità, la Società potrà autorizzare la copertura semprechè l'Assicurato sottoscriva la seguente clausola da inserire nella Polizza di Assicurazione:
"L'Assicurato dichiara che le partite n° ......... sono state colpite da anterischio
del che ha provocato danni lievi. L'Assicurato e la Società concordano che tali
danni saranno computati dai periti in detrazione del danno complessivo nel caso in cui si verifichino eventi atmosferici assicurati successivi alla decorrenza della garanzia.
L’Assicurato prende altresì atto che la Società si riserva, entro 10 giorni dalla data di sottoscrizione della Polizza d’Assicurazione, di annullare dall'origine la Polizza d’Assicurazione stesso.
Nelle more il contratto è comunque operante."
b) Xxxxx xxxxxxxxxxx non dichiarati
Qualora il perito accerti l'esistenza di danni da eventi atmosferici in garanzia avvenuti prima della decorrenza della garanzia stessa e non dichiarati, farà formale riserva a favore della Società indicando il danno anterischio non dichiarato.
Nel caso fossero accertati anche danni da eventi atmosferici in garanzia avvenuti nel periodo di validità dell'assicurazione, il perito, oltre alla formale riserva a favore della Società come anzidetto, indicherà sul bollettino di campagna le percentuali di danno sia per il danno complessivo di tutti gli eventi atmosferici in garanzia, sia per quello di eventi atmosferici in garanzia anterischio in deduzione.
c) Corresponsione del premio
Per entrambi i casi sopraindicati il premio è dovuto per intero.
PRODOTTO | ||
AGLIO | FINOCCHI | BARBABIETOLA ROSSA SEME |
ASPARAGO | FRAGOLE | CAROTA SEME |
BARBABIETOLA ROSSA | FRAGOLE PROTETTE | CAVOLFIORE SEME |
BIETOLA DA COSTA | INSALATE | CAVOLI SEME |
BROCCOLETTO | MELANZANE | CETRIOLI SEME |
BROCCOLO | XXXXXX | XXXXXXX SEME |
CARCIOFO | PEPERONI | CIPOLLA SEME |
CARDO | PISELLI | CORIANDOLO DA SEME |
CAROTA | PORRO | FINOCCHIO SEME |
CAVOLFIORE | RADICCHIO | INDIVIA SEME |
CAVOLO CAPPUCCIO | RAPA | LATTUGHE SEME |
CAVOLO VERZA | RAVANELLO | PISELLI SEME |
CETRIOLI | SCALOGNO | PORRO SEME |
CIPOLLE | SEDANO | RAPA SEME |
CIPOLLINE | SPINACI | RAVANELLO SEME |
COCOMERI | TABACCO | SPINACIO SEME |
FAGIOLI | ZUCCA | ZUCCA SEME |
FAGIOLINI FAVE | ZUCCHINA FIORE ZUCCHINE | ZUCCHINE SEME |
ALLEGATO 2
Ad integrazione dell’Art. 12 - Franchigia delle Condizioni Generali di Assicurazione, si precisa che i seguenti prodotti sono assicurati per le avversità grandine e vento forte con l’applicazione di una franchigia minima del 15%:
ALLEGATO 3
PRODOTTI DI SECONDO RACCOLTO
Per i prodotti fagiolino, mais e soia seminati in successione ad altra coltura deve essere riportata sulla Polizza di assicurazione la seguente dichiarazione:
“Trattasi di prodotto di secondo raccolto che verrà seminato il ”.
Qualora l’Assicurato non possa, per motivi diversi, procedere alla semina totale o parziale dei quantitativi previsti, potrà chiedere l’annullamento totale o parziale del contratto inviandone notifica all’Intermediario a mezzo raccomandata entro e non oltre le ore 12,00 del 5 luglio.
Percentuale perdita di quantità | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80/100 |
Coeff. di danno di qualità sul prodotto residuo | 0 | 4.50 | 10.50 | 15.00 | 22.50 | 30.00 | 45.00 | 60.00 | 75.00 |
Sviluppo tabella Qualità Maggiorata (dal 1 Agosto a raccolta) | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
0 | 0,62 | 1,23 | 1,83 | 2,42 | 2,99 | 3,55 | 4,10 | 4,64 | 5,16 | 5,67 |
10 | 6,35 | 7,02 | 7,67 | 8,31 | 8,93 | 9,53 | 10,11 | 10,68 | 11,23 | 11,76 |
20 | 12,11 | 12,45 | 12,77 | 13,09 | 13,39 | 13,68 | 13,95 | 14,21 | 14,46 | 14,70 |
30 | 15,21 | 15,71 | 16,18 | 16,63 | 17,06 | 17,47 | 17,86 | 18,23 | 18,57 | 18,90 |
40 | 19,20 | 19,49 | 19,75 | 19,99 | 20,21 | 20,41 | 20,59 | 20,75 | 20,88 | 21,00 |
50 | 21,61 | 22,18 | 22,70 | 23,18 | 23,63 | 24,02 | 24,38 | 24,70 | 24,97 | 25,20 |
60 | 25,39 | 25,54 | 25,64 | 25,70 | 25,73 | 25,70 | 25,64 | 25,54 | 25,39 | 25,20 |
70 | 24,82 | 24,42 | 23,98 | 23,50 | 23,00 | 22,46 | 21,90 | 21,30 | 20,66 | 20,00 |
80 | 19,00 | 18,00 | 17,00 | 16,00 | 15,00 | 14,00 | 13,00 | 12,00 | 11,00 | 10,00 |
90 | 9,00 | 8,00 | 7,00 | 6,00 | 5,00 | 4,00 | 3,00 | 2,00 | 1,00 | 0,00 |
ALLEGATO 4
PRODOTTO UVA VINO 002C000 UVA VINO QUALITA' EXTRA
A maggior precisazione e definizione di quanto indicato nell’Art. 43 delle CGA e limitatamente al prodotto 002C000 UVA VINO QUALITA' EXTRA si stabilisce che la garanzia danno da qualità sull’uva da vino decorre dalle ore 12.00 delle seguenti date fisse:
⎯ 20 giugno per l’Italia Meridionale ed Isole;
⎯ 25 giugno per l’Italia Centrale;
⎯ 01 luglio per l’Italia Settentrionale.
Per danni verificatisi dalle ore 12,00 delle suddette date alle ore 12,00 del 1° agosto la valutazione, dopo aver accertato il danno per perdita di quantità, è CONVENZIONALMENTE effettuata sul prodotto residuo in base ai coefficienti riportati nella tabella che segue:
PERDITA DI QUANTITA’ E QUALITA’ PRODOTTO 002B000
Per i coefficienti non previsti si opera secondo interpolazione.
Per danni verificatisi dalle ore 12,00 del 1° agosto la valutazione, dopo aver accertato il danno per perdita di quantità, è CONVENZIONALMENTE effettuata sul prodotto residuo in base ai coefficienti riportati nella tabella che segue (già sviluppata):
ALLEGATO 5
ELENCO XXXXX XXXXXX
PER TUTTI I PRODOTTI
• ALBERTINI dott. agr. XXXXXXX
Xxx Xxxxxxxx, 0 - 00000 XXXXXXXXXXX (XX) – tel. 0000000000 – 3386288858;
• BARRASSO p.a. XXXXXXXX
Xxx Xxxxxxxxxxx, 00/x – 00000 XXXXXXXXX (XX) – tel. 000000000;
• DE CARLUCCIO dott. agr. XXXXXXX
xxx Xxx Xxxxxxxx 000 – XXXXXXX – xxx 0000000000
• LI DESTRI dott. agr. XXXXXXXX
via Maestri del Lavoro, 7 – 00000 XXXXXX (XX) – tel. 0000000000
• XXXXXXX XXXXX
Xxx Xxxxxxxxxx, 0/X00 – 00000 XXXXX (XX) - xxx 0000000000
• MISEROCCHI dott. agr. ORAZIO
via Marconi 86 – 47011 – CASTROCARO TERME (FC) – tel. 0000000000 – 3939363057;
• XXXXX p.a. ISAIA
Strada Xxxxx Xxxxxxx 148 – 00000 XXXXXXXXX (XX) – tel. 0000000000 – 348805521;