Rinunce e penali Clausole campione

Rinunce e penali. L’impresa o il Consorzio o la rete di imprese che non fosse in grado di partecipare all’iniziativa deve inoltrare immediatamente una comunicazione scritta al Soggetto attuatore a mezzo telefax o mail, motivando la propria rinuncia. La quota di partecipazione non verrà rimborsata a meno che non sia possibile recuperare in totale o in parte quanto versato all’Ente organizzatore o qualora sia possibile la sostituzione con altra impresa. Nel caso in cui non sia possibile sostituire l’azienda o Consorzio o rete di impresa, oltre a perdere la quota versata, l’impresa iscritta sarà tenuta a rimborsare al Soggetto attuatore tutte le spese dallo stesso sostenute per l’organizzazione dello stand di riferimento. La mancata partecipazione, verificatasi dopo l’avvenuta comunicazione dell’ammissione all'iniziativa, è sanzionata anche con l’esclusione da altra/e iniziativa/e per un periodo non inferiore a due anni, ad eccezione che siano occorsi gravi e giustificati motivi.
Rinunce e penali. In base all’art. 13 del Regolamento generale per la partecipazione alle iniziative organizzate dall’ICE-Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane, avrete facoltà di esercitare la rinuncia entro un termine ridotto di 2 giorni a partire dalla data della lettera di ammissione. L'eventuale rinuncia dovrà essere comunicata all'ICE per iscritto e trasmessa via pec all’indirizzo: xxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxx@xxxx.xxx.xx, a firma del legale rappresentante dell'azienda. Come specificato dall'art. 13 del Regolamento generale per la partecipazione alle iniziative organizzate dall’ICE, nulla è dovuto dall'azienda nel caso in cui le rinunce vengano notificate entro 2 giorni dalla data della lettera di ammissione all'iniziativa; se la rinuncia viene comunicata oltre i 2 giorni, l'azienda è tenuta al pagamento di una penale stabilita in € 1.500,00 + IVA. Oltre il termine dei 2 giorni previsti, l'azienda rinunciataria sarà tenuta al solo pagamento di una penale pari al 15% dell'importo stabilita in € 1.500,00 + IVA. nel caso in cui sia possibile sostituirla con altra azienda. A norma del D. Lgs. n.192 del 9 novembre 2012, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento, senza che sia necessaria la costituzione in mora, saranno addebitati gli interessi legali di mora, pari al tasso di riferimento BCE maggiorato di otto punti percentuali, oltre l’importo forfetario di € 40,00 a titolo di risarcimento danno.

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  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Criteri generali I criteri generali, la cui descrizione analitica è distintamente riportata ai successivi punti 4.1.1 - 4.2.1 - 4.3.1 - 4.4.1 - 4.5.1.1 e 4.5.2.1 relativi a ciascuna tipologia di costo, sono ispirati al fine di adeguarli il più possibile alla realtà operativa.