RINUNCIA RIVALSA Clausole campione

RINUNCIA RIVALSA. La Società rinuncia a favore dell'Assicurato e dei suoi aventi causa al diritto spettante all'Assicuratore, che abbia pagato l'indennità, di surrogarsi (V. art. 1916 C.C.) nei diritti dell'Assicurato, che potrà così esercitarli integralmente nei confronti dei terzi responsabili.
RINUNCIA RIVALSA. Credemassicurazioni rinuncia - salvo in caso di dolo - al diritto di rivalsa derivante dall’art. 1916 del Codice Civile verso: ▪ Le persone delle quali l’Assicurato deve rispondere a norma di legge ▪ Le società controllanti, controllate e collegate ▪ I clienti e i fornitori purché l’Assicurato, a sua volta, non eserciti l’azione verso il responsabile.
RINUNCIA RIVALSA. La Società rinuncia - salvo in caso di dolo - al diritto di rivalsa derivante dall’art. 1916 del Codice Civile verso: • le persone delle quali l’Assicurato deve rispondere a norma di legge; • le Società controllanti, controllate e collegate; • i clienti e i fornitori, purché l’Assicurato, a sua volta, non eserciti l’azione verso il responsabile.
RINUNCIA RIVALSA. La Compagnia rinuncia - salvo in caso di dolo - al diritto di rivalsa derivante dall’art. 1916 del Codice Civile verso: • Le persone delle quali l’Assicurato deve rispondere a norma di legge • Le società controllanti, controllate e collegate • I clienti e i fornitori purché l’Assicurato, a sua volta, non eserciti l’azione verso il responsabile.
RINUNCIA RIVALSA. Reale Mutua rinuncia - salvo in caso di dolo - al diritto di rivalsa derivante dall’art. 1916 del Codice Civile verso: 1 le persone delle quali Il Contraente deve rispondere a norma di legge; 2 le società controllanti, controllate e collegate; 3 i clienti,
RINUNCIA RIVALSA. La Società rinuncia a favore dell’Assicurato/contraente e dei suoi aventi causa al diritto spettante all’Assicuratore, che abbia pagato l’indennità, di surrogarsi (V. art. 1916 C.C.) nei diritti dell’Assicurato/contraente verso i responsabili dell’infortunio, purché l’Assicurato/contraente a sua volta non eserciti l’azione di rivalsa verso il responsabile.
RINUNCIA RIVALSA. La Società si obbliga a rinunciare a favore dell'Assicurato e dei suoi aventi diritto alla facoltà di surrogazione prevista dall'art. 1916 c.c. verso i terzi responsabili dell'infortunio.
RINUNCIA RIVALSA. La Compagnia rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surroga (🡪art. 1916 del Codice Civile) verso le persone delle quali il Contraente deve rispondere a norma di legge, le società controllate, consociate e collegate, purché il Contraente, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.
RINUNCIA RIVALSA. Reale Mutua rinuncia - salvo in caso di dolo - al diritto di rivalsa derivante dall’art. 1916 del Codice Civile verso: • le società controllanti, controllate e collegate; • i clienti e i fornitori,
RINUNCIA RIVALSA. La Società, qualora non sia previsto diversamente da specifiche norme di legge e/o da C.C.N.L., rinuncia a favore dell’Assicurato o dei suoi aventi causa, al diritto spettante di surrogarsi, ai sensi dell’art. 1916 c.c. nei diritti dell’Assicurato che potrà così esercitarli integralmente nei confronti dei responsabili.