CONTRATTO DI ASSICURAZIONE PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO E DEI BENI
Composita Reale
CONTRATTO DI ASSICURAZIONE PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO E DEI BENI
COMMERCIO - PICCOLA INDUSTRIA - RISCHI VARI
Il presente Set Informativo, composto da:
• Condizioni di Assicurazione, comprensive di Glossario dei termini,
• Documento Informativo Precontrattuale (DIP Danni),
• Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo (DIP Aggiuntivo Xxxxx), deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto.
LEGGERE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE
COMPOSITA REALE
MOD. 5418 INC - Ed. 07/2020
COMMERCIO, PICCOLA INDUSTRIA, RISCHI VARI
Sicurezza a misura delle tue esigenze
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
INDICE
GLOSSARIO | Pag. | 4 |
CONDIZIONI GENERALI | Pag. | 10 |
SEZIONE INCENDIO | Pag. | 12 |
Oggetto dell’assicurazione Pag. 12
Operatività dell’assicurazione Pag. 13
Condizioni Facoltative Pag. 16
Franchigie, scoperti, limiti di indennizzo Pag. 25
SEZIONE FURTO Pag. 28
Oggetto dell’assicurazione Pag. 28
Operatività dell’assicurazione Pag. 29
Condizioni Facoltative Pag. 32
Franchigie, scoperti, limiti di indennizzo Pag. 35
SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE PROPRIETÀ FABBRICATI Pag. 37
Oggetto dell’assicurazione Pag. 37
Operatività dell’assicurazione Pag. 37
Franchigie, scoperti, limiti di risarcimento | Pag. | 40 |
COME AVVIENE LA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI | Pag. | 41 |
Liquidazione dell’indennizzo per le Sezioni Incendio, Furto Liquidazione del risarcimento per la Sezione Responsabilità Civile Proprietà Fabbricati | Pag. Pag. | 41 47 |
ARTICOLI DEL CODICE CIVILE RICHIAMATI IN POLIZZA | Pag. | 49 |
Condizioni Facoltativa “Full” Pag. 39
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente /Assicurato.
GLOSSARIO
Le definizioni, il cui significato è riportato di seguito, nel testo contrattuale sono in corsivo. I termini definiti al singolare si intendono definiti anche al plurale e viceversa.
ANNUALITÀ ASSICURATIVA O PERIODO ASSICURATIVO
Il periodo compreso tra la data di effetto dell’assicurazione e la data di prima scadenza, o tra due date di scadenza annuale tra loro successive, o tra l’ultima data di scadenza annuale e la data di cessazione dell’assicurazione.
Nel caso di assicurazione stipulata di durata inferiore ad un anno, si intende la durata del contratto.
APPARECCHIATURE ELETTRONICHE
Apparecchi audiovisivi, computers e relative periferiche, sistemi elettronici di elaborazione dati, di trasmissione e ricezione dati, programmi corredati da licenza d’uso, comprese eventuali apparecchiature ausiliarie e conduttori esterni, fax, telex, telefoni fissi e centralino telefonico, impianti di prevenzione, di allarme e di segnalazione, fotocopiatrici, elaboratori di processo o di automazione di processi non al servizio esclusivo di macchine operatrici, personal computer e mini elaboratori.
Sono esclusi telefoni cellulari, palmari, smartphone e tablet, nonché le apparecchiature elettroniche
costruite da oltre 10 anni.
ASSICURATO
Il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione. Resta inteso che:
⬥ il soggetto coincidente con l’Assicurato può variare a seconda delle sezioni e delle garanzie previste dalla
polizza;
⬥ l’Assicurato e il Contraente possono essere lo stesso soggetto o soggetti diversi.
ASSICURAZIONE
Il contratto di assicurazione che si conclude mediante la sottoscrizione della polizza.
ATTIVITÀ
L’attività di impresa indicata nel modulo di polizza.
BENI ASSICURATI
Beni oggetto della presente assicurazione ed indicati nel modulo di polizza.
BENI ASSICURABILI A CONDIZIONI SPECIALI
1 Archivi, documenti, disegni, registri, microfilms, fotocolor.
Schede, dischi, nastri ed altri supporti informatici per macchine meccanografiche ed elaboratori elettronici;
2 modelli, stampi, garbi, messe in carta, cartoni per telai, clichés, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisione e simili.
CASSAFORTE
Qualsiasi contenitore definito dal costruttore cassaforte o armadio corazzato.
I contenitori predisposti per essere incassati nel muro lo devono essere fino a filo di battente e devono essere dotati di dispositivo di ancoraggio tale che non sia possibile estrarli senza la demolizione del muro stesso.
Il contenitore non murato di peso inferiore a 200 Kg. deve essere rigidamente ancorato al pavimento o alla parete.
CONTENUTO
Macchinario, attrezzature, arredamento, beni assicurabili a condizioni speciali e merci.
CONTRAENTE (SOCIO)
Il soggetto che stipula l’assicurazione.
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente /Assicurato.
DENARO E VALORI
Denaro in valuta italiana ed estera, banconote e monete in xxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx, xx xxxxx ed in genere qualsiasi carta rappresentante un valore. Sono compresi gli effetti personali del portavalori esclusi i preziosi.
ESPLOSIONE
Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica, che si autopropaga con elevata velocità.
ESPLODENTI
Sostanze e prodotti che, anche in piccola quantità:
a) a contatto con l’aria o con l’acqua, a condizioni normali danno luogo ad esplosione;
b) per azione meccanica o termica esplodono;
e comunque gli esplosivi considerati dall’art. 83 del R.D. n. 635 del 6 maggio 1940 ed elencati nel relativo allegato A.
ESTORSIONE
Sottrazione di beni assicurati, mediante violenza o minaccia diretta sia verso il Contraente/ l’Assicurato, sia verso altre persone per costringere l’Assicurato, familiari e addetti a consegnare i beni assicurati.
Tanto la violenza o la minaccia quanto la consegna dei beni assicurati devono essere posti in atto all’interno dei locali indicati nel modulo di polizza.
FABBRICATO
E’ una costruzione edile od un complesso di costruzioni edili o una porzione di una costruzione edile, ove si svolge l’attività dichiarata nel modulo di polizza.
Il fabbricato comprende eventuali dipendenze e depositi, complete o in corso di costruzione o riparazione, tutte le opere murarie e di finitura compresi fissi e infissi ed opere di fondazione o interrate, recinzioni, cancellate, piazzali, marciapiedi di proprietà o manutenuti a seguito di disposizioni di enti pubblici nonché i seguenti impianti fissi al servizio del fabbricato: idrici, igienico-sanitari, impianti ad esclusivo uso di riscaldamento e condizionamento dei locali, ascensori, montacarichi, impianti elettrici.
In caso di assicurazione di porzione di fabbricato si intende compresa la quota spettante delle parti comuni.
Sono esclusi:
⬥ l’area;
⬥ impianti fotovoltaici e/o solari;
⬥ i fabbricati in rovina od in evidente stato di abbandono;
⬥ macchinario, attrezzatura, arredamento.
FISSI ED INFISSI
Manufatti per la chiusura dei vani e in genere quanto è stabilmente ancorato alle strutture murarie, rispetto alle quali ha funzione di finitura o protezione.
FRANCHIGIA
La parte del danno computato a termini contrattuali espressa in cifra fissa, che rimane a carico dell’Assicurato.
FURTO
La sottrazione di beni, preziosi, denaro e valori altrui al fine di trarne profitto per sé o per altri.
FURTO CON DESTREZZA
Sottrazione di beni, preziosi, denaro e valori, con speciale abilità personale in modo da eludere l’attenzione del derubato. Tale speciale abilità può esercitarsi con agilità e sveltezza di mano sui beni, preziosi, denaro e valori, che siano indosso al derubato od a portata di mano, eludendo l’attenzione e la vigilanza dell’interessato.
IMPLOSIONE
Repentino cedimento di contenitori per carenza di pressione interna di fluidi od eccesso di pressione esterna.
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente /Assicurato.
INCENDIO
Combustione con fiamma, che si autoestende e propaga, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare.
INCOMBUSTIBILITÀ
Si considerano incombustibili sostanze e prodotti che alla temperatura di 750° C non danno luogo a manifestazione di fiamma né a reazione esotermica.
INDENNIZZO
La somma dovuta da Reale Mutua all’Assicurato in caso di sinistro.
INFIAMMABILI
Sostanze e prodotti non classificabili esplodenti - ad eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35° centesimali - che rispondono alle seguenti caratteristiche:
⬥ gas combustibili;
⬥ liquidi e solidi con punto di infiammabilità inferiore a 55° C;
⬥ ossigeno, sostanze e prodotti decomponibili generanti ossigeno;
⬥ sostanze e prodotti che, a contatto con l’acqua o l’aria umida, sviluppano gas combustibili;
⬥ sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità, a condizioni normali ed a contatto con l’aria, spontaneamente s’infiammano.
Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17.12.1977 - allegato V.
INFORTUNIO
Evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produce lesioni corporali obiettivamente constatabili.
LASTRE
Lastre di cristallo, di specchio e vetro, insegne interne ed esterne anche in materiale plastico rigido. Sono comprese le loro eventuali lavorazioni, decorazioni ed iscrizioni.
LIMITE D’INDENNIZZO O RISARCIMENTO
L’importo massimo che Reale Mutua si impegna a corrispondere in caso di sinistro.
Se precisato, nell’ambito di alcune sezioni della polizza e/o con riferimento ad alcune garanzie, il limite si intende per sinistro e per annualità assicurativa.
MACCHINARIO, ATTREZZATURA, ARREDAMENTO
Xxxxxxxx, impianti, attrezzi, utensili e relativi ricambi e basamenti, impianti e mezzi di sollevamento, di pesa nonché di traino e di trasporto non iscritti al P.R.A., attrezzatura e arredamento industriale dei depositi coesistenti e delle dipendenze; elaboratori di processo o di automazione di processi industriali al servizio di singole macchine, impianti non compresi nella definizione di fabbricato, serbatoi, silos metallici e relative tubazioni, effetti personali dei prestatori di lavoro, dei dirigenti, degli amministratori, dei legali rappresentanti dell’Assicurato - se persona giuridica - e più in generale di quanti sono presenti nell’ubicazione indicata nel modulo di polizza.
Sono compresi:
⬥ quadri, tappeti, oggetti d’arte, sculture, arazzi, raccolte e collezioni, preziosi , denaro e valori, mosaici, affreschi e beni aventi valore artistico o affettivo, come indicato al punto 2.11 “Scoperti, franchigie e limiti di indennizzo”;
fermo restando il limite di xxxxxxx xxxxxxxxxx rappresentato dalla somma assicurata per il macchinario, attrezzatura, arredamento.
Sono altresì comprese le apparecchiature elettroniche e le migliorie apportate dall’Assicurato al fabbricato
qualora lo stesso non fosse oggetto di copertura.
Qualora sia assicurato anche il fabbricato l’indennizzo delle migliorie apportate al medesimo verrà corrisposto nell’ambito della garanzia prevista per il fabbricato.
Si intendono espressamente esclusi gli impianti fotovoltaici e/o solari.
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente /Assicurato.
MASSIMALE
La somma fino alla concorrenza della quale Reale Mutua presta la garanzia.
MERCI
Materie prime, ingredienti di lavorazione, prodotti semilavorati e/o finiti, scorte e materiali di consumo, imballaggi, supporti, scarti e ritagli di lavorazione, esplodenti, infiammabili e merci speciali nei quantitativi tollerati o quelli dichiarati in eccedenza nel modulo di polizza. Si considerano merci anche i veicoli iscritti al P.R.A. oggetto di lavori di riparazione, trasformazione e commercializzazione, nonché le apparecchiature elettroniche oggetto di produzione, riparazione e commercializzazione, nell’ambito dell’attività indicata nel modulo di polizza.
MERCI SPECIALI
⬥ Celluloide (grezza ed oggetti di);
⬥ espansite di sughero;
⬥ schiuma di lattice, gommaspugna e microporosa;
⬥ materie plastiche espanse o alveolari;
⬥ imballaggi di materia plastica espansa od alveolare (esclusi quelli racchiusi nella confezione delle merci) e scarti di imballaggi combustibili.
Non si considerano merci speciali quelle entrate nella composizione del prodotto finito, confezionato e/o imballato.
MEZZI DI CUSTODIA
Armadi corazzati, casseforti, camere di sicurezza e corazzate.
MODULO DI POLIZZA
Documento che riporta i dati anagrafici del Contraente e quelli necessari alla gestione della polizza, le dichiarazioni e le scelte del Contraente, i dati identificativi del rischio, i beni assicurati e le relative somme assicurate, il premio e la sottoscrizione delle Parti (Mod. INC 5415).
PARTI
Il Contraente e Reale Mutua.
POLIZZA
L’insieme dei documenti che integrano e comprovano l’assicurazione.
PORTAVALORI
Persona fisica incaricata del trasporto di denaro e valori (Assicurato, suoi familiari coadiuvanti o prestatori di lavoro).
PREMIO
La somma dovuta dal Contraente a Reale Mutua a titolo di corrispettivo per l’assicurazione.
PRESTATORI DI LAVORO
Tutte le persone fisiche di cui, nel rispetto delle norme di legge, l’Assicurato si avvale nell’esercizio dell’attività descritta nel modulo di polizza e delle quali debba rispondere ai sensi dell’art. 2049 del Codice Civile.
Sono in ogni caso esclusi gli appaltatori, i subappaltatori ed i lavoratori autonomi.
PREZIOSI
Gioielli, oggetti d’oro o di platino o montati su detti metalli, pietre preziose, perle naturali e di coltura.
PRIMO RISCHIO ASSOLUTO
Forma di assicurazione per la quale Reale Mutua, prescindendo dal valore complessivo dei beni assicurati, risponde dei danni sino alla concorrenza della somma assicurata indicata nel modulo di polizza.
Tale forma non è soggetta all’applicazione della regola proporzionale.
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente /Assicurato.
QUADRI, TAPPETI, OGGETTI D’ARTE, SCULTURE, ARAZZI
Quadri, tappeti, oggetti d’arte e di antiquariato (esclusi preziosi), sculture e arazzi, il tutto per uso domestico o personale.
RACCOLTE E COLLEZIONI
Per collezione si intende una raccolta, ordinata secondo determinati criteri, di oggetti di una stessa specie e categoria, rari, curiosi, o di un certo valore.
RAPINA
Sottrazione di beni, denaro e valori mediante violenza o minaccia alla persona, anche quando le persone sulle quali venga fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall’esterno e siano costrette a recarsi nei locali assicurati.
REGOLA PROPORZIONALE
Nelle assicurazioni a valore intero o che prendono a riferimento l’intero valore dei beni, la somma assicurata per ciascuna categoria di beni indicata nel modulo di polizza deve corrispondere, in ogni momento, alla somma dei valori effettivi dei beni stessi.
Come previsto dall’art.1907 del Codice Civile, qualora dalle stime fatte al momento del sinistro risulti una differenza tra valore effettivo e somma assicurata, l’indennizzo viene di conseguenza proporzionalmente ridotto.
RISARCIMENTO
La somma dovuta al soggetto che subisce un danno di cui l’Assicurato sia responsabile.
SCIPPO
Furto commesso strappando la cosa di mano o di dosso alla persona che la detiene.
SCOPERTO
La parte del danno computato a termini contrattuali, espressa in percentuale, che rimane a carico dell’Assicurato.
SCOPPIO
Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto ad esplosione.
Gli effetti del gelo non sono considerati scoppio.
SINISTRO
Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l’assicurazione.
SOMMA ASSICURATA
Valore indicato nel modulo di polizza, in base al quale è stipulata l’assicurazione.
TERRORISMO
Per atto di terrorismo si intende qualsiasi atto, ivi compreso l’uso della forza o della violenza e/o minaccia, da parte di qualsivoglia persona o gruppo di persone, sia che essi agiscano per sé o per conto altrui, od in riferimento o collegamento a qualsiasi organizzazione o governo, perpetrato a scopi politici, religiosi, ideologici, etnici, inclusa l’intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o incutere e provocare uno stato di terrore o paura nella popolazione o parte di essa per i predetti scopi.
TETTO/COPERTURA/SOLAI/ARMATURA DEL TETTO/STRUTTURE PORTANTI VERTICALI
Si denominano convenzionalmente:
⬥ Tetto: l’insieme delle strutture, portanti e non portanti, destinate a coprire ed a proteggere il fabbricato
dagli agenti atmosferici.
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente /Assicurato.
⬥ Copertura: il complesso degli elementi del tetto escluse strutture portanti, coibentazioni soffittature e rivestimenti.
⬥ Solai: Il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani, escluse le pavimentazioni e le soffittature.
⬥ Armatura del tetto: il complesso degli elementi portanti del medesimo.
⬥ Strutture portanti verticali: l’insieme degli elementi costruttivi che hanno la funzione di sostenere i carichi trasmessi dalle varie strutture del fabbricato tra le quali - a titolo esemplificativo e non esaustivo -: i solai, le coperture,il tetto ed il loro peso proprio.
UBICAZIONE
Indicazione toponomastica del luogo ove si trovano i beni assicurati individuata nel modulo di polizza comprese le aree pertinenziali e/o comuni e/o in uso anche se di proprietà di terzi, purché in forza di un diritto rilevabile o desumibile da documentazione formale.
VALORE A NUOVO
Il valore a nuovo prevede l’indennizzo della spesa necessaria per l’integrale ricostruzione a nuovo o riacquisto del bene, senza tenere conto del grado di degrado, rendimento economico ed uso.
VALORE ALLO STATO D’USO
Valore a nuovo depurato di ogni circostanza influente quale a titolo esemplificativo ma non esaustivo: effetti del decorso del tempo, obsolescenza tecnologica o costruttiva, stato di conservazione e di uso.
VALORE COMMERCIALE
Il valore di mercato di un bene in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, compresi gli oneri fiscali se non detraibili.
VALORE INTERO
Forma di assicurazione che prevede la copertura del valore complessivo dei beni assicurati; tale forma è soggetta all’applicazione della regola proporzionale.
VALORE NOMINALE
La somma o l’importo indicato su denaro e valori.
VEICOLI
Autovetture, motocicli, ciclomotori ed altri mezzi a motore in genere compresi autobus, roulotte, camper e velocipedi, soggetti ad immatricolazione.
VETRO STRATIFICATO ANTICRIMINE E/O ANTIVANDALISMO
Manufatto di vetro stratificato e/o materiale sintetico che offre una particolare resistenza ai tentativi di effrazione, sfondamento, rottura ai sensi delle norme UNI EN 356:2002 (ex UNI 9186).
CONDIZIONI GENERALI
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente /Assicurato.
CONDIZIONI GENERALI
Norme valide per tutte le garanzie prestate dall’assicurazione
1.1 ISPEZIONE DEI BENI ASSICURATI
Reale Mutua ha sempre il diritto di visitare i beni assicurati e il Contraente o l’Assicurato ha l’obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.
1.2 DIMINUZIONE O AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO
Nel caso di diminuzione del rischio Reale Mutua è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente ai sensi dell’art. 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.
Nel caso di aggravamento del rischio il Contraente deve dare comunicazione scritta a Reale Mutua mediante lettera raccomandata. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati da Reale Mutua possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la cessazione dell’assicurazione ai sensi dell’art. 1898 del Codice Civile.
1.3 MODIFICHE DELL’ASSICURAZIONE
Le eventuali modifiche dell’assicurazione devono essere provate per iscritto.
1.4 PROROGA DELL’ASSICURAZIONE
In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata da spedirsi almeno 30 giorni prima della scadenza, l’assicurazione di durata non inferiore ad 1 anno è prorogata per una durata uguale a quella originaria con il massimo di 2 anni e così ad ogni successiva scadenza, salvo se diversamente indicato nel modulo di polizza.
Qualora la durata dell’assicurazione sia inferiore ad 1 anno, alla scadenza del termine l’assicurazione si intenderà cessata senza necessità di formalità alcuna.
1.5 RECESSO IN CASO DI SINISTRO
Dopo ogni sinistro denunciato a termini di polizza e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo, Reale Mutua o il Contraente – qualora rivesta la qualifica di “consumatore” ai sensi del codice del consumo (D. Lgs 206|2005) - possono recedere dall’assicurazione con preavviso di 30 giorni.
Qualora tale facoltà sia esercitata da Reale Mutua, la stessa rimborsa al Contraente, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, la parte di premio, al netto delle imposte e delle spese amministrative per l’emissione del contratto, relativa al periodo di rischio non corso.
Qualora la polizza risultasse vincolata ed ove detto vincolo preveda la possibilità di recedere dalla copertura, Reale Mutua ne darà comunicazione al soggetto vincolatario.
1.6 ONERI FISCALI
Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente.
1.7 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme della legge italiana.
CONDIZIONI GENERALI
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente /Assicurato.
1.8 PAGAMENTO DEL PREMIO ED EFFETTO DELL’ASSICURAZIONE
Fermo quanto stabilito dal II° comma dell’articolo 1901 del Codice Civile, l’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato nel modulo di polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.
Fermo quanto stabilito dal II° comma dell’articolo 1901 del Codice Civile, si conviene di prorogare a 30 giorni i termini di pagamento delle rate di premio successive alla prima.
1.9 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE INFLUENTI SULLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi degli artt.1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
1.10 INDICIZZAZIONE
(operante qualora venga indicato “SI” nella corrispondente casella del modulo di polizza)
Al fine di mantenere aggiornato il valore iniziale delle prestazioni, la polizza è indicizzata e pertanto si adegua secondo le variazioni mensili dell’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai pubblicato dall’ISTAT.
Mentre il premio di polizza sarà aumentato solo ad ogni scadenza annuale, i valori ed i limiti delle prestazioni, escluse le franchigie, saranno adeguati ogni mese; quindi, in caso di sinistro, si farà riferimento a tali parametri rivalutati in base al rapporto tra l’indice ISTAT relativo al terzo mese che precede la data del sinistro e quello del terzo mese precedente la data di stipulazione del contratto.
Le Parti potranno rinunciare all’applicazione della presente clausola mediante lettera raccomandata da inviarsi almeno 60 giorni prima della scadenza annuale del premio, sempreché siano state pagate almeno tre annualità. In caso di rinuncia all’indicizzazione la polizza continua ad essere in vigore con il premio, i valori ed i limiti delle prestazioni raggiunti alla scadenza dell’annualità in corso.
Qualora l’incremento annuo dell’anzidetto indice dei prezzi risulti inferiore al 2% il premio, i valori e il limite delle prestazioni, escluse le franchigie, verranno comunque aumentati del 2%.
1.11 ASSICURAZIONE CONNESSA A MUTUO O ALTRO CONTRATTO DI FINANZIAMENTO – PREMIO UNICO
Qualora l’assicurazione possegga le seguenti caratteristiche:
• sia connessa a un mutuo o ad altro contratto di finanziamento;
• il premio sia stato corrisposto anticipatamente per l’intera durata contrattuale; nel caso di estinzione anticipata o di trasferimento del mutuo o del finanziamento:
A) Reale Mutua restituisce al debitore/assicurato la parte di premio pagato, al netto delle imposte e delle spese amministrative per l’emissione del contratto, relativo al periodo residuo per il quale il rischio è cessato;
B) in alternativa al punto A precedente, Reale Mutua su richiesta del debitore/assicurato prosegue la copertura assicurativa per la durata e alle condizioni originariamente pattuite, apponendo all’assicurazione le necessarie modifiche in relazione all’individuazione del nuovo beneficiario designato.
SEZIONE INCENDIO Oggetto dell’Assicurazione
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente /Assicurato.
SEZIONE INCENDIO
La Sezione Incendio è operante - se richiamata - relativamente alle ubicazioni indicate nel modulo di polizza. Reale Mutua presta le garanzie esclusivamente sui beni assicurati indicati nel modulo di polizza e ferma l’efficacia del punto 2.10 “Delimitazioni”.
OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
2.1 RISCHIO ASSICURATO
A Reale Mutua indennizza i danni materiali direttamente causati ai beni assicurati, anche se di proprietà di terzi, da:
1 incendio;
2 azione meccanica del fulmine;
3 esplosione e scoppio purché non causati da ordigni esplosivi;
4 implosione;
5 caduta di aeromobili, satelliti artificiali, loro parti o cose da essi trasportate, nonché meteoriti o corpi celesti;
6 onda sonica determinata da aeromobili;
7 urto di veicoli in transito sulla pubblica via o ad essa equiparata, oppure di natanti, non appartenenti al Contraente o all’Assicurato né in suo uso o servizio;
8 fumo fuoriuscito a seguito di guasto agli impianti per la produzione di calore di pertinenza o facenti parte dei beni medesimi, purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini.
Gli eventi sopra previsti sono garantiti anche se causati con colpa grave del Contraente o dell’Assicurato, dei familiari conviventi, dei suoi prestatori di lavoro, delle persone di cui il Contraente o l’Assicurato deve rispondere a norma di legge, nonché - qualora l’Assicurato sia una persona giuridica - dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata.
B Reale Mutua indennizza altresì i danni materiali conseguenti agli eventi di cui al punto 2.1 A) che precede causati ai beni assicurati, anche se di proprietà di terzi, da:
⬥ sviluppo di fumi, gas e vapori, mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica od idraulica, mancato od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, colaggio o fuoriuscita di fluidi, quando gli eventi stessi abbiano colpito i beni assicurati oppure beni posti nell’ambito di 20 metri da essi.
C Reale Mutua rimborsa a seguito di sinistro indennizzabile a termini della presente Sezione e nei limiti delle somme assicurate le spese documentate per:
1 demolire, sgomberare, trattare, trasportare e stoccare a discarica idonea i residui del sinistro, sino alla concorrenza di quanto previsto al punto 2.11 “Franchigie, scoperti e limiti di indennizzo” e fermo quanto disposto dal punto 5.10 “Limite massimo dell’indennizzo”. Si intendono escluse le lastre di cemento-amianto e quanto previsto dalla Condizione Facoltativa Q “Rimborso spese di ricerca guasti”;
2 rimuovere, ricollocare ed eventualmente depositare presso terzi il macchinario, attrezzatura, arredamento e le merci assicurati, illesi/e e/o parzialmente danneggiati/e sino alla concorrenza di quanto previsto al punto 2.11 “Franchigie, scoperti e limiti di indennizzo”;
3 gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria.
D Reale Mutua rimborsa a seguito di sinistro indennizzabile a termini della presente Sezione ed anche in eccedenza alle somme assicurate le spese documentate per:
1 gli onorari di competenza del Perito, di Consulenti e Professionisti che il Contraente avrà scelto e nominato, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico del Contraente a seguito di nomina del terzo Perito. Qualora il sinistro interessi le garanzie previste da più Sezioni di cui alla
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente /Assicurato.
presente xxxxxxx, si conviene che Reale Mutua indennizzerà i suddetti onorari una sola volta;
2 per rimpiazzare il combustibile in caso di spargimento conseguente a rottura accidentale degli impianti di riscaldamento o di condizionamento al servizio del fabbricato se assicurato;
3 per riparare i danni arrecati ai beni assicurati per ordine dell’Autorità o quelli non inconsideratamente arrecati dal Contraente/Assicurato, dai suoi prestatori di lavoro o da terzi, allo scopo di impedire, arrestare o limitare le conseguenze degli eventi prestati con la presente Sezione.
Per le garanzie di cui sopra operano, se previsti, franchigie, scoperti e limiti di indennizzo esposti al punto 2.11.
OPERATIVITÀ DELL’ASSICURAZIONE
2.2 CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE DEI FABBRICATI
Salvo diversa precisazione che deve esplicitamente risultare in polizza, i fabbricati oggetto di garanzia e\o i fabbricati contenenti i beni assicurati devono possedere le seguenti caratteristiche costruttive:
⬥ strutture portanti verticali in materiali incombustibili;
⬥ coperture e pareti esterne in materiali incombustibili con una tolleranza di materiali combustibili non superiore al 10% delle rispettive superfici;
⬥ solai ed armatura del tetto in materiali incombustibili con una tolleranza di materiali combustibili non superiore al 30% delle rispettive superfici.
Non influiscono nella valutazione delle caratteristiche costruttive:
- le coibentazioni, i rivestimenti, le impermeabilizzazioni;
- l’armatura del tetto in legno nei fabbricati elevati a più piani.
In caso di assicurazione di porzione di fabbricato, le caratteristiche costruttive precedentemente indicate devono riferirsi sia alla porzione, sia all’intero fabbricato di cui la porzione assicurata ne sia parte.
Le caratteristiche costruttive come sopra specificato influiscono sulla valutazione del rischio; le dichiarazioni ad esse relative hanno carattere essenziale a tutti gli effetti contrattuali, con particolare riguardo a quanto disposto ai punti 1.2 “Diminuzione o aggravamento del rischio” ed 1.9” Dichiarazioni relative alle circostanze influenti sulla valutazione del rischio”.
2.3 VALORE DEI BENI ASSICURATI
L’assicurazione opera, salvo ove diversamente disposto, nella forma a valore intero ed è prestata:
1 per il fabbricato al valore a nuovo, compresi gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, parcelle professionali, costi di costruzione nuovi edifici (ex legge del 28.1.1977 art. 6 e D.M. 19.5.1977);
2 per macchinario, attrezzatura, arredamento, apparecchiature elettroniche e beni assicurabili a condizioni speciali al valore a nuovo.
Fanno eccezione:
a) denaro e valori, per i quali l’assicurazione è prestata al valore nominale;
b) quadri, tappeti, oggetti d’arte, sculture, arazzi, raccolte e collezioni, preziosi, mosaici, affreschi e beni aventi valore artistico od affettivo, per i quali l’assicurazione è prestata al valore commerciale.
L’assicurazione in base al valore a nuovo riguarda solo fabbricati, macchinario, attrezzatura, arredamento, apparecchiature elettroniche in stato di attività.
3 Per le merci al valore commerciale, comprese eventuali imposte di fabbricazione e diritti doganali;
4 per le merci vendute in attesa di consegna al prezzo di vendita convenuto comprese eventuali imposte di fabbricazione e i diritti doganali, dedotte le spese risparmiate per la mancata consegna, sempreché non risulti possibile sostituirle con equivalenti merci illese. La vendita dovrà essere comprovata da documento scritto di richiesta d’ordine inviato dal committente ed accettato dall’Assicurato in data antecedente il sinistro;
5 per le lastre al valore a nuovo.
SEZIONE INCENDIO Operatività dell’assicurazione
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente /Assicurato.
2.4 TOLLERANZE
Non costituisce un aggravamento del rischio la presenza presso l’ubicazione di:
⬥ 100 kg di infiammabili;
⬥ infiammabili negli impianti di sicurezza, in serbatoi interrati, negli appositi depositi ubicati all’esterno del fabbricato ed i carburanti nei serbatoi dei veicoli per l’alimentazione del relativo propulsore;
⬥ 200 kg di merci speciali;
⬥ merci speciali riposte negli appositi depositi ubicati all’esterno del fabbricato;
⬥ 1 Kg di esplodenti.
2.5 BENI IN LOCAZIONE
A parziale deroga del punto 2.1 “Rischio assicurato” Reale Mutua non indennizza i beni oggetto di locazione finanziaria coperti con altro contratto di assicurazione.
Qualora la predetta assicurazione risultasse inefficace o insufficiente i predetti beni saranno da considerarsi in garanzia.
2.6 BENI ASSICURABILI A CONDIZIONI SPECIALI
Reale Mutua non indennizza i beni assicurabili a condizioni speciali, qualora non sia stata esplicitamente richiamata nel modulo di polizza la Condizione Facoltativa A “Beni assicurati a condizioni speciali”.
2.7 COLLOCAZIONE DEI BENI ASSICURATI
Xxxxxxxxxxx, attrezzatura, arredamento, beni assicurati a condizioni speciali e merci si intendono garantiti:
⬥ ovunque nell’ambito dell’ubicazione sia sottotetto che all’aperto, ferme restando le limitazioni di garanzia previste in polizza;
⬥ a bordo di veicoli anche se di proprietà di terzi, in sosta all’interno dell’ubicazione, in attesa di effettuare e/o durante le operazioni di carico e scarico;
⬥ presso un luogo diverso dall’ubicazione e presso terzi purché ubicati nel territorio della Repubblica Italiana e dello Stato della Città del Vaticano, in conto deposito e/o lavorazione e/o riparazione nonché presso esposizioni, fiere e mostre, nei limiti previsti dal punto 2.11 “Franchigie, scoperti e limiti di indennizzo”.
2.8 CONTIGUITÀ E VICINANZE
Il Contraente è sollevato dall’obbligo di dichiarare se in contiguità immediata o nelle vicinanze dei beni assicurati esistono circostanze capaci di aggravare il rischio.
2.9 CONDIZIONE PARTICOLARE MERCI FLOTTANTI
(Operante esclusivamente se richiamata nel modulo di polizza)
Reale Mutua assicura, mediante applicazioni periodiche, altre somme fino al massimo previsto nel modulo di polizza, in aumento alla relativa partita merci assicurata in forma fissa ed indicata nel modulo di polizza.
Per ciascuna annualità assicurativa il Contraente provvederà al versamento anticipato di un acconto pari a 2/10 del premio corrispondente all’applicazione del valore di massimo impegno flottante.
La garanzia è prestata alle seguenti condizioni:
1 le denunce dovranno essere trasmesse a Reale Mutua mediante raccomandata, telefax o altro mezzo equivalente con data certa. La garanzia decorre dalle ore 24 del giorno di trasmissione della denuncia, salvo sia indicata data posteriore;
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente /Assicurato.
2 la denuncia è operante sino alla successiva altra denuncia anche se vi fosse passaggio di annualità assicurativa;
3 la garanzia non è operante per somme eccedenti il massimo impegno relativo a ciascuna partita indicata nel modulo di polizza;
4 il premio sarà conteggiato alla scadenza di ciascuna annualità assicurativa addizionando, partita per partita, le somme assicurate per ciascun giorno ed applicando ai totali 1/360 del rispettivo tasso annuo.
In caso di operatività della Condizione Facoltativa F ”Indennità aggiuntiva a percentuale” detto
premio dovrà essere aumentato del 10%;
5 la differenza tra il premio così conteggiato e l’anticipo corrisposto, maggiorata di accessori e di imposte, costituirà il premio di regolazione dovuto dal Contraente.
Tale premio dovrà essere pagato entro 15 giorni da quando Reale Mutua ha presentato al Contraente il relativo conto di regolazione. Se il pagamento non verrà effettuato entro detto termine, l’assicurazione, limitatamente alla presente Condizione Particolare, resterà valida soltanto per la percentuale di massimo impegno flottante corrispondente all’acconto versato alle relative partite; la garanzia tornerà ad essere pienamente operativa dalle ore 24 del giorno di pagamento del premio di regolazione.
2.10 DELIMITAZIONI
Reale Mutua non indennizza i danni:
1 causati da atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione;
2 causati da esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo, come pure causati da radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche;
3 causati o agevolati con dolo del Contraente o dell’Assicurato, dei familiari conviventi, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata qualora l’Assicurato sia una persona giuridica;
4 causati da terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, mareggiate, inondazioni, alluvioni, allagamenti;
5 di smarrimento o di furto dei beni assicurati avvenuti in occasione degli eventi previsti dalla presente Sezione;
6 di scoppio o implosione alla macchina od all’impianto nel quale si è verificato se l’evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale;
7 verificatisi in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici, di terrorismo o di sabotaggio organizzato, salvo che l’Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
8 subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorigeno, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata l’assicurazione;
9 di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi, a qualunque causa dovuti, anche se conseguenti all’azione meccanica del fulmine ed altri eventi per i quali è prestata l’assicurazione;
10indiretti ovvero qualsiasi danno che non riguardi la materialità dei beni assicurati.
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente /Assicurato.
CONDIZIONI FACOLTATIVE
(Operanti sui beni assicurati - se richiamate - relativamente alle ubicazioni indicate nel modulo di polizza
e ferma l’efficacia del punto 2.10 “Delimitazioni”.
Per le presenti condizioni facoltative operano, se previsti, franchigie, scoperti e limiti di indennizzo esposti al punto 2.11 o sul modulo di polizza).
A BENI ASSICURATI A CONDIZIONI SPECIALI
Reale Mutua rimborsa all’Assicurato il costo del materiale e delle operazioni manuali e meccaniche per la riparazione, ricostruzione o rifacimento dei beni assicurabili a condizioni speciali, escluso qualsiasi riferimento a valore di affezione od artistico o scientifico.
La garanzia opera sia per i rischi assicurati previsti al punto 2.1 “Rischio assicurato” sia per le Condizioni Facoltative operanti.
Il rimborso sarà limitato ai costi effettivamente sostenuti entro un anno dal sinistro e verrà corrisposto da Reale Mutua soltanto dopo che i beni distrutti o danneggiati saranno stati ricostruiti, riparati o rimpiazzati.
La presente Condizione Facoltativa è prestata a primo rischio assoluto sino alla concorrenza della
somma assicurata indicata nel modulo di polizza.
B INTEGRAZIONE SPESE DI DEMOLIZIONE, SGOMBERO E TRASPORTO DEI RESIDUI DEL SINISTRO
Ad integrazione di quanto previsto al punto 2.1 C) 1) “Rischio assicurato”, Reale Mutua rimborsa le spese sostenute per demolire, sgomberare, trattare, trasportare e stoccare a discarica idonea i residui del sinistro indennizzabile a termini della presente Sezione.
Sono comprese le lastre in cemento-amianto entro il limite del 50% della somma assicurata con la presente condizione facoltativa.
Il rimborso non compete per le Condizioni Facoltative E “Fenomeno elettrico” e O “Spargimenti di acqua” anche se operanti.
La presente Condizione Facoltativa è prestata a primo rischio assoluto sino alla concorrenza della
somma assicurata indicata nel modulo di polizza.
C RICORSO TERZI
Reale Mutua tiene indenne l’Assicurato di quanto egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni materiali e diretti involontariamente cagionati ai beni di terzi da sinistro indennizzabile a termini della presente Sezione.
L’assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell’utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi entro il limite indicato al punto 2.11 “Franchigie, scoperti e limiti di indennizzo”.
Reale Mutua non risarcisce i danni:
a) a beni che il Contraente/Xxxxxxxxxx abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo salvo i veicoli dei prestatori di lavoro ed i mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell’ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi trasportate;
b) di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell’acqua dell’aria e del suolo. Non sono considerati terzi:
⬥ il coniuge, i genitori, i figli dell’Assicurato nonché ogni altro parente od affine se con lui conviventi;
⬥ il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l’amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente, quando l’Assicurato sia una persona giuridica;
⬥ le Società che, rispetto all’Assicurato che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell’art. 2359 del Codice Civile nel testo di cui al D.L. 9 aprile 1991, n. 127, nonché gli amministratori delle medesime.
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente /Assicurato.
L’Assicurato deve immediatamente informare Reale Mutua delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e Reale Mutua avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell’Assicurato.
L’Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso di Reale Mutua.
Quanto alle spese giudiziali si applica l’art. 1917 del Codice Civile.
La presente Condizione Facoltativa è prestata a primo rischio assoluto sino alla concorrenza della
somma assicurata indicata nel modulo di polizza.
D RISCHIO LOCATIVO
Reale Mutua, nei casi di responsabilità del Contraente/Assicurato a termini degli artt. 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile risarcisce i danni materiali direttamente cagionati da incendio o da altro evento assicurato dalla presente Sezione ai locali tenuti in locazione dall’Assicurato, ferma l’applicazione della regola proporzionale di cui al punto 5.17 “Assicurazione parziale e deroga alla regola proporzionale”.
La presente Condizione Facoltativa opera qualora non assicurato il fabbricato.
E FENOMENO ELETTRICO
A parziale deroga del punto 2.10 9) “Delimitazioni”, Reale Mutua indennizza l’Assicurato dei danni materiali direttamente causati da fenomeno elettrico per effetto di correnti o scariche od altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati ai seguenti beni assicurati: fabbricato, macchinario, attrezzature, arredamento, altre partite fabbricato, altre partite contenuto.
Sono esclusi dall’assicurazione i danni:
a) causati ai tubi elettronici od alle lampade ad incandescenza;
b) causati da corrosione, incrostazione, deperimento, usura, logoramento che siano conseguenza normale dell’uso e funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici;
c) dovuti alla mancanza di adeguata manutenzione;
d) alle apparecchiature elettroniche.
La presente Condizione Facoltativa è prestata a primo rischio assoluto sino alla concorrenza della
somma assicurata indicata nel modulo di polizza.
F INDENNITÀ AGGIUNTIVA A PERCENTUALE
Reale Mutua indennizza all’Assicurato un’indennità aggiuntiva per un importo forfettario pari al 10% dell’indennizzo computato a termini contrattuali relativamente ai singoli beni assicurati per i quali la garanzia è specificatamente accordata.
La presente Condizione Facoltativa opera sui beni se assicurati: fabbricato, macchinario, attrezzatura ed arredamento, merci (in forma fissa e/o flottante), altre partite fabbricato, altre partite contenuto e sulle Condizioni Facoltative richiamate nel modulo di polizza escluse le seguenti: B “Integrazione spese di demolizione, sgombero e trasporto dei residui del sinistro”, C “Ricorso terzi”, E “Fenomeno elettrico”, O “Spargimenti di acqua”; Q “Rimborso spese ricerca guasti”, P “Gelo”, G “Maggiori costi” e U “Perdita Pigioni”.
G MAGGIORI COSTI
A parziale deroga del punto 2.10 10) “Delimitazioni”, in caso di sinistro indennizzabile a termini della presente Sezione che provochi l’interruzione parziale o totale dell’attività, Reale Mutua rimborsa le spese necessarie per il proseguimento della stessa, sempreché tali spese siano debitamente documentate, sostenute durante il periodo di indennizzo e riguardino, a titolo di esempio:
⬥ l’uso di macchine o impianti in sostituzione di quelli danneggiati o distrutti;
⬥ il lavoro straordinario, anche notturno e festivo, del personale;
⬥ le lavorazioni presso terzi;
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente /Assicurato.
⬥ la fornitura di energia elettrica o termica da parte di terzi;
⬥ gli affitti di locali per il trasferimento temporaneo dell’attività compresi i relativi costi di trasferimento. Reale Mutua non risponde delle maggiori spese conseguenti a prolungamento ed estensione dell’inattività causati da:
⬥ scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall’Autorità;
⬥ difficoltà di reperimento delle merci o delle macchine/impianti imputabili ad eventi eccezionali o di forza maggiore, quali a titolo di esempio: disastri naturali, scioperi, stati di guerra che impediscano o rallentino le forniture.
Per periodo di indennizzo si intende il periodo strettamente necessario per la riparazione o il rimpiazzo dei beni assicurati, danneggiati o distrutti, e che avrà durata massima di 3 mesi dal verificarsi del sinistro. Non sono rimborsabili spese sostenute successivamente alla scadenza del periodo di indennizzo.
La presente Condizione Facoltativa è prestata a primo rischio assoluto sino alla concorrenza della
somma assicurata indicata nel modulo di polizza.
H EVENTI SOCIO-POLITICI
A parziale deroga del punto 2.10 7) “Delimitazioni”, Reale Mutua indennizza all’Assicurato:
1 i danni materiali direttamente causati ai beni assicurati da incendio, esplosione, scoppio, caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate verificatisi in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi di terzi, compresi quelli di sabotaggio;
2 gli altri danni materiali direttamente causati ai beni assicurati, anche a mezzo di ordigni esplosivi, verificatisi in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi di terzi compresi quelli di sabotaggio.
Sono esclusi dall’assicurazione i danni:
a) di inondazione o frana;
b) di furto, rapina, estorsione, saccheggio od imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
c) verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione dei beni assicurati per ordine di qualunque Autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di serrata;
d) di scritte od imbrattamento ad eccezione di quelli verificatisi all’interno dei fabbricati assicurati;
e) di terrorismo;
f) da contaminazione di virus informatici di qualsiasi tipo, sostanze chimiche e biologiche;
g) subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorigeno;
h) causati da interruzione di processi di lavorazione, da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissione di controlli o manovre.
La presente Condizione Facoltativa, fermo quanto sopra esposto, è operante anche per i danni avvenuti nel corso di occupazione non militare della proprietà in cui si trovano i beni assicurati, con avvertenza che, qualora l’occupazione medesima si protraesse per oltre 5 giorni consecutivi, Reale Mutua indennizza i soli danni di incendio, esplosione e scoppio, implosione caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate, anche se verificatisi durante il suddetto periodo.
Ai fini della presente Condizione Facoltativa non sono considerati terzi:
⬥ il coniuge, i genitori, i figli del Contraente o dell’Assicurato;
⬥ qualsiasi altro parente o affine se con loro conviventi;
⬥ il legale rappresentante, il Socio a responsabilità illimitata, l’Amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui ai punti che precedono, quando il Contraente o l’Assicurato non sia una persona fisica.
Relativamente alle lastre, qualora fosse operante la Condizione Facoltativa T “Rottura lastre”, la presente Condizione Facoltativa opererà per la parte di danno eccedente i limiti previsti dalla suddetta Condizione Facoltativa.
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente /Assicurato.
Relativamente agli atti vandalici ed ai guasti cagionati dai ladri commessi in occasione di furto, rapina od estorsione consumati o tentati, qualora fosse operante la Sezione Furto, la presente Condizione facoltativa opererà per la parte di danno eccedente i limiti in essa previsti.
Reale Mutua ha la facoltà, in qualunque momento, di recedere dalla presente Condizione Facoltativa mediante preavviso di giorni 30 da comunicarsi a mezzo lettera raccomandata.
In caso di recesso, trascorsi 30 giorni da quello in cui il recesso medesimo ha avuto effetto, Reale Mutua metterà a disposizione del Contraente la parte di premio, al netto delle imposte e delle spese amministrative per l’emissione del contratto, relativo alla presente Condizione Facoltativa per il periodo di rischio non corso.
I TERRORISMO
La presente opera solo in abbinamento alla Condizione Facoltativa H “Eventi socio-politici” ed a parziale deroga della medesima.
Reale Mutua indennizza all’Assicurato:
a) i danni materiali direttamente causati ai beni assicurati da incendio, esplosione, scoppio, implosione, caduta aeromobili, loro parti e cose da essi trasportate verificatisi in conseguenza di terrorismo compiuto da terzi;
b) gli altri danni materiali direttamente causati ai beni assicurati, anche a mezzo di ordigni esplosivi, verificatisi in conseguenza di terrorismo compiuto da terzi.
Reale Mutua non risponde dei danni di contaminazione da:
⬥ sostanze chimiche e biologiche;
⬥ virus informatici di qualsiasi tipo.
Ai fini della presente Condizione Facoltativa non sono considerati terzi:
⬥ il coniuge, i genitori, i figli del Contraente o dell’Assicurato;
⬥ qualsiasi altro parente o affine se con loro conviventi;
⬥ il legale rappresentante, il Socio a responsabilità illimitata, l’Amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui ai punti che precedono, quando il Contraente o l’Assicurato non sia una persona fisica.
Reale Mutua ha la facoltà, in qualunque momento, di recedere dalla presente Condizione Facoltativa mediante preavviso di giorni 7 da comunicarsi a mezzo lettera raccomandata.
In caso di recesso, trascorsi 30 giorni da quello in cui il recesso medesimo ha avuto effetto, Reale Mutua metterà a disposizione del Contraente la parte di premio, al netto delle imposte e delle spese amministrative per l’emissione del contratto, relativo alla presente Condizione Facoltativa per il periodo di rischio non corso.
L VENTO E GRANDINE
Reale Mutua indennizza all’Assicurato i danni materiali direttamente causati ai beni assicurati da:
1 grandine, vento e quanto da esso trasportato, quando detti eventi siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di beni, assicurati o non, posti nelle vicinanze;
2 bagnamento verificatosi all’interno di fabbricati, purché avvenuto contestualmente all’evento ed a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti, dalla violenza degli eventi di cui sopra. Qualora sia assicurato solo il fabbricato, Reale Mutua indennizza le sole parti del fabbricato danneggiato.
Reale Mutua non indennizza i danni, ancorché verificatisi a seguito degli eventi di cui sopra causati da:
a) intasamento o traboccamento di gronde o pluviali senza rottura degli stessi;
b) fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d’acqua naturali o artificiali;
c) mareggiata e penetrazione di acqua marina;
d) formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente /Assicurato.
e) gelo, sovraccarico di neve;
f) cedimento, smottamento o franamento del terreno;
subiti da:
g) alberi, cespugli, coltivazioni arboree, floreali ed agricole in genere;
h) beni assicurati mobili all’aperto, ad eccezione dei serbatoi, silos metallici e in vetroresina ed impianti fissi per natura e destinazione;
i) recinti non in muratura, cancelli, gru, cavi aerei, ciminiere e camini, tende, reti e teloni in genere ed antenne e consimili installazioni esterne;
l) fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro); sono tuttavia compresi i danni provocati dalla grandine se le coperture sono costruite in materiali diversi da quelli di cui al punto o);
m) capannoni pressostatici, tendo - tensostrutture e simili, serre, baracche in legno o plastica e quanto in essi contenuto;
n) vetrate e lucernari in genere, serramenti e insegne a meno che derivanti da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti;
o) lastre di cemento-amianto o fibro-cemento e manufatti di materia plastica per effetto di grandine.
Ai soli fini della presente Condizione Facoltativa e limitatamente ai soli danni subiti dai manufatti di cemento-amianto, si precisa che la clausola valore a nuovo si intende non applicabile.
M VENTO E GRANDINE SU FRAGILI
La presente opera solo in abbinamento alla Condizione Facoltativa L “Vento e grandine” ed a parziale deroga della medesima.
Reale Mutua indennizza l’Assicurato dei danni materiali direttamente causati alle seguenti parti del
fabbricato assicurato anche se facenti parte di fabbricati o tettoie aperte da uno o più lati:
a) serramenti, insegne, vetrate e lucernari in genere per effetto di grandine, vento e quanto da esso trasportato;
b) manufatti di materia plastica, lastre in fibro-cemento o cemento-amianto per effetto di grandine.
Ai soli fini della presente Condizione Facoltativa e limitatamente ai soli danni subiti dai manufatti di cemento-amianto, si precisa che la clausola valore a nuovo si intende non applicabile.
Relativamente alle lastre, qualora fosse operante la Condizione Facoltativa T “Rottura lastre”, la presente Condizione Facoltativa opererà per la parte di danno eccedente i limiti previsti dalla suddetta Condizione Facoltativa.
La Condizione Facoltativa opera sul fabbricato.
N ACQUA PIOVANA
La presente opera solo in abbinamento alla Condizione Facoltativa L “Vento e grandine” ed a parziale deroga della medesima.
Reale Mutua indennizza i danni materiali direttamente causati ai beni assicurati da:
1 acqua piovana ed eventuale conseguente rigurgito dei sistemi di scarico, di gronde e pluviali;
2 acqua piovana penetrata nel fabbricato per intasamento di gronde e pluviali dovuto esclusivamente a neve e/o grandine.
Reale Mutua non indennizza i danni:
a) causati ai beni assicurati a seguito di gelo e di infiltrazioni di acqua dal terreno;
b) causati ai beni assicurati dalla penetrazione di acqua piovana attraverso porte, finestre, lucernari e serramenti in genere lasciati aperti;
c) causati ai beni assicurati da fuoriuscita di acqua dagli argini di corsi naturali ed artificiali, da laghi, bacini, dighe anche se derivanti da acqua piovana;
d) alle merci la cui base è posta ad altezza inferiore a 10 cm dal livello del pavimento;
e) ai beni assicurati mobili posti all’aperto;
f) alle merci poste nei locali interrati e seminterrati.
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente /Assicurato.
O SPARGIMENTI DI ACQUA
Reale Mutua indennizza all’Assicurato i danni materiali direttamente causati ai beni assicurati da spargimento di acqua e/o fluidi in genere conseguente a rottura accidentale degli impianti al servizio del fabbricato assicurato o contenente i beni assicurati.
Sono esclusi dall’assicurazione i danni causati da:
1 umidità e stillicidio;
2 rigurgito o trabocco di fognature;
3 rotture causate da gelo;
4 rotture di tubazioni e condutture interrate;
5 rotture di impianti automatici di estinzione;
6 bagnamento a merci la cui base è posta ad altezza inferiore a 10 cm. dal pavimento. Sono esclusi dall’assicurazione i danni alle:
7 merci poste in locali interrati o seminterrati.
Reale Mutua non rimborsa le spese per la demolizione ed il ripristino di parti di fabbricato - anche se assicurato - ed impianti sostenute allo scopo di eliminare la rottura che ha dato origine allo spargimento di acqua e/o fluidi in genere.
P GELO
La presente opera solo in abbinamento alla Condizione Facoltativa O “Spargimenti di acqua” ed a parziale deroga della medesima.
Reale Mutua indennizza i danni materiali direttamente causati da gelo ai beni assicurati, conseguenti a rotture di impianti idrici, igienici, di riscaldamento, condizionamento, tecnici e relative tubazioni e/o condutture.
Reale Mutua non risponde dei danni:
a) da spargimento di acqua proveniente da canalizzazioni, tubazioni e/o condutture interrate e/o installate all’esterno del fabbricato;
b) ai locali sprovvisti di impianti di riscaldamento (ad eccezione del locale contenente la centrale termica) oppure con impianto non in funzione da oltre 48 ore consecutive prima del sinistro;
c) da stillicidio e umidità;
d) subiti dai beni assicurati posti all’aperto.
La presente Condizione Facoltativa opera sui beni, se assicurati: fabbricato, macchinario, attrezzatura, arredamento, beni assicurati a condizioni speciali, altre partite fabbricato e altre partite contenuto.
Q RIMBORSO SPESE RICERCA GUASTI
La presente opera solo in abbinamento alla Condizione Facoltativa O “Spargimenti di acqua” ed a parziale deroga della medesima.
In caso di danno indennizzabile a termini della Condizione Facoltativa O “Spargimenti di acqua”, Reale Mutua rimborsa all’Assicurato:
a) le spese sostenute per ricercare, riparare o sostituire le tubazioni e relativi raccordi che hanno dato origine alla spargimento di acqua e/o fluidi in genere;
b) le spese necessariamente sostenute allo scopo di cui al punto a) per la demolizione o il ripristino di parti del fabbricato assicurato.
R DISPERSIONE LIQUIDI
Reale Mutua indennizza all’Assicurato i danni di dispersione delle merci liquide inerenti l’attività contenute in serbatoi, causata unicamente da rottura accidentale dei predetti contenitori.
Reale Mutua non indennizza:
a) i danni di stillicidio, dovuti a corrosione, usura od imperfetta tenuta strutturale dei contenitori;
b) i danni di dispersione da contenitori di capacità inferiore a 300 litri;
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente /Assicurato.
c) i danni causati ad altri beni dalla dispersione del liquido;
d) le spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione.
La presente Condizione Facoltativa è prestata a primo rischio assoluto sino alla concorrenza della
somma assicurata indicata nel modulo di polizza.
S MERCI IN REFRIGERAZIONE
A parziale deroga del punto 2.10 8) “Delimitazioni”, Reale Mutua indennizza all’Assicurato i danni materiali direttamente causati alle merci in refrigerazione assicurate da:
a) mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo;
b) fuoriuscita del fluido frigorigeno; conseguenti a:
c) incendio, azione meccanica fulmine, esplosione, scoppio, implosione, caduta aeromobili, onda sonica;
d) eventi garantiti dalla Condizione Facoltativa E “Fenomeno Elettrico”, se operante;
e) l’accidentale verificarsi di guasti o rotture nell’impianto frigorifero o nei relativi dispositivi di controllo e di sicurezza, nonché nei sistemi di adduzione dell’acqua o di fluidi refrigeranti e di produzione o distribuzione dell’energia elettrica direttamente pertinenti all‘impianto stesso.
La Condizione Facoltativa si intende operante anche se gli eventi previsti ai punti a) e b) di cui sopra sono causati da persone (prestatori di lavoro o non del Contraente o dell’Assicurato) che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse o che compiano, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi, compresi quelli di terrorismo o di sabotaggio, a condizione che siano operanti le condizioni facoltative H “Eventi sociopolitici” ed I “Terrorismo”.
La garanzia ha effetto se la mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo ha avuto durata continuativa non minore di 24 ore.
La presente Condizione Facoltativa è prestata a primo rischio assoluto sino alla concorrenza della
somma assicurata indicata nel modulo di polizza.
T ROTTURA LASTRE
Reale Mutua rimborsa all’Assicurato le spese sostenute per la sostituzione delle lastre assicurate con altre nuove uguali o equivalenti per caratteristiche, dovute a rottura per qualunque causa.
Si intendono compresi i costi di trasporto ed installazione.
Sono comunque comprese le rotture anche se causate con colpa grave del Contraente o dell’Assicurato, dei familiari conviventi o delle persone di cui il Contraente o l’Assicurato deve rispondere a norma di legge, nonché dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata.
Ferme le delimitazioni di cui al punto 2.10 1) usque 6) “Delimitazioni”, Reale Mutua non rimborsa le rotture:
a) derivanti da crollo di fabbricato o distacco di parti di esso, cedimento del terreno o assestamento del fabbricato, restauro dei locali, operazioni di trasloco, lavori sulle lastre o sui relativi supporti, sostegni o cornici, rimozione delle lastre o dei fissi ed infissi o dei mobili su cui le stesse sono collocate;
b) causate o agevolate con dolo del Contraente o dell’Assicurato, dei familiari conviventi, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata;
c) di lastre che alla data dell’entrata in vigore della presente polizza non fossero integre ed esenti da difetti;
d) alle lastre oggetto di commercializzazione, produzione e/o riparazione.
Le scheggiature le rigature non costituiscono rotture indennizzabili a termini di polizza.
La presente Condizione Facoltativa è prestata a primo rischio assoluto sino alla concorrenza della
somma assicurata indicata nel modulo di polizza.
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente /Assicurato.
U PERDITA PIGIONI
A parziale deroga del punto 2.10 10) “Delimitazioni” in caso di sinistro indennizzabile a termini della presente Sezione che abbia colpito il fabbricato – se assicurato - tale da rendere lo stesso totalmente o parzialmente inagibile, Reale Mutua pagherà quella parte di pigione, desumibile da contratti di locazione regolarmente registrati e relativa ai locali danneggiati, non più percepibile per effetto di detta inagibilità per il tempo necessario al loro ripristino, comunque non oltre il limite di un anno.
Si intendono compresi in garanzia per l’importo della pigione presumibile ad essi relativa anche i locali occupati ed in uso all’Assicurato (proprietario).
La presente Condizione Facoltativa non è operante in presenza di polizza collegata “Danni da interruzione di esercizio”.
La presente Condizione Facoltativa è prestata a primo rischio assoluto sino alla concorrenza della
somma assicurata indicata nel modulo di polizza.
V SOVRACCARICO NEVE
La presente garanzia opera solo in abbinamento alla Condizione Facoltativa L “Vento e grandine” ed a parziale deroga della medesima.
Reale Mutua indennizza i danni materiali direttamente causati ai beni assicurati da crollo totale o parziale del fabbricato, anche se aperto da uno o più lati, provocato dal sovraccarico della neve, nonché i conseguenti ed immediati danni di bagnamento ai beni assicurati.
Si intendono assimilabili al crollo le deformazioni delle strutture portanti del fabbricato che ne abbiano compromesso in modo irreversibile la stabilità strutturale.
La garanzia è operante nel caso in cui il fabbricato assicurato risulti conforme alle norme relative ai sovraccarichi di neve vigenti al momento della sua costruzione o successive ristrutturazioni o modifiche.
Reale Mutua non indennizza i danni causati:
1 da valanghe e slavine;
2 da gelo, ancorché conseguente a evento coperto dalla presente garanzia;
3 da scivolamento della neve;
4 ai fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento (a meno che detto rifacimento sia ininfluente ai fini della presente garanzia), ai fabbricati in rovina od in stato di abbandono ed al loro contenuto;
5 ai capannoni pressostatici, tendo-tensostrutture e simili ed al loro contenuto;
6 alle tettoie autoportanti e simili ed al loro contenuto;
7 a lucernari, vetrate e serramenti in genere, insegne, antenne, impianti fotovoltaici, solari e consimili installazioni esterne, nonché all’impermeabilizzazione, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale del tetto o delle pareti in seguito al sovraccarico di neve.
8 ai beni assicurati posti sotto tetto a fabbricati non conformi alle norme relative ai sovraccarichi di neve vigenti al momento della loro costruzione o successive ristrutturazioni o modifiche.
J TERREMOTO
A parziale deroga del punto 2.10 4) “Delimitazioni “, Reale Mutua indennizza all’Assicurato i danni materiali direttamente causati - compresi quelli di incendio, esplosione, scoppio - ai beni assicurati indicati nel modulo di polizza, per effetto di terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.
Reale Mutua non indennizza i danni:
a) causati da esplosione, emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo o da radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche, anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da terremoto;
b) causati da eruzione vulcanica, da inondazione, da xxxxxxxx;
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente /Assicurato.
c) causati da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del terremoto sui beni assicurati;
d) di furto, smarrimento, rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
e) indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità dei beni assicurati.
Agli effetti della presente Condizione Facoltativa sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile ed i relativi danni sono considerati pertanto ”singolo sinistro”.
Reale Mutua ha la facoltà, in ogni momento, di recedere dalla Condizione Facoltativa prestata con la presente clausola, con preavviso di 30 giorni decorrenti dalla ricezione della relativa comunicazione, da farsi a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
In caso di recesso, Reale Mutua rimborsa la quota di premio, al netto delle imposte e delle spese amministrative per l’emissione del contratto, relativa al periodo di rischio non corso.
K INONDAZIONI, ALLUVIONI, ALLAGAMENTI
A parziale deroga del punto 2.10 4) “Delimitazioni”, Reale Mutua indennizza all’Assicurato i danni materiali direttamente causati - compresi quelli di incendio, esplosione e scoppio - ai beni assicurati indicati nel modulo di polizza, per effetto di inondazione, alluvione, allagamento in genere anche se tali eventi sono causati da Terremoto.
Reale Mutua non indennizza i danni:
a) causati da mareggiata, marea, maremoto, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione, guasto o rottura degli impianti automatici di estinzione;
b) causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell’inondazione, alluvione, allagamento sui beni assicurati;
c) di franamento, cedimento o smottamento del terreno;
d) a beni mobili all’aperto;
e) alle merci la cui base è posta ad altezza inferiore a cm 10 dal pavimento ad eccezione di quelle che per loro particolari caratteristiche merceologiche siano necessariamente appoggiate ad altezza inferiore o sul pavimento;
f) ai beni assicurati posti nei locali interrati e/o seminterrati;
g) di furto, smarrimento, rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
h) indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità dei beni assicurati.
Reale Mutua ha la facoltà, in ogni momento, di recedere dalla Condizione Facoltativa prestata con la presente clausola, con preavviso di 30 giorni decorrenti dalla ricezione della relativa comunicazione, da farsi a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
In caso di recesso, Reale Mutua rimborsa la quota di premio, al netto delle imposte e delle spese amministrative per l’emissione del contratto, relativa al periodo di rischio non corso.
2.11 FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI INDENIZZO
Relativamente ad ogni singola ubicazione in caso di sinistro verranno applicati franchigie, scoperti e
limiti di indennizzo sotto elencati, salvo se diversamente precisato sul Mod. 5060 VAR.
In caso di coesistenza di scoperto e franchigia quest’ultima verrà considerata quale minimo dello
scoperto.
LIMITI DI INDENNIZZO
L’assicurazione è prestata, fermo il disposto del punto 5.17 “Assicurazione parziale e deroga alla
regola proporzionale” con i seguenti limiti di indennizzo:
1 per denaro e valori: nel limite di 1/10 della somma assicurata per macchinario, attrezzatura, arredamento con il massimo di € 2.600;
2 per quadri, tappeti, oggetti d’arte, sculture, arazzi, raccolte e collezioni, preziosi, mosaici, affreschi e beni aventi valore artistico od affettivo, si intende operante un limite di indennizzo di € 15.500 per sinistro con il limite per singolo oggetto pari ad € 2.600 nell’ambito della somma assicurata alla partita macchinario, attrezzature, arredamento.
RISCHIO ASSICURATO punto 2.1 | FRANCHIGIA € | SCOPERTO | LIMITE INDENNIZZO | |
A | Danni causati, derivanti o connessi a lavori di manutenzione straordinaria | ----- | 10% | ----- |
C 1 | Spese per demolire, sgomberare, trattare, trasportare e stoccare i residui del sinistro | ----- | ----- | 10% dell’indennizzo per sinistro con il limite di € 20.000 |
C 2 | Rimuovere, depositare e ricollocare macchinario, attrezzatura, arredamento, merci | ----- | ----- | 10% dell’indennizzo per sinistro con il limite di € 5.000 |
D 1 | Xxxxxxx xxxxxx, consulenti e professionisti | ----- | ----- | 5% dell’indennizzo per sinistro con il limite di € 5.000 |
D 2 | Rimpiazzo combustibile | ----- | ----- | € 5.000 per sinistro |
COLLOCAZIONE DEI BENI ASSICURATI punto 2.7 | FRANCHIGIA € | SCOPERTO | LIMITE INDENNIZZO | |
Macchinario, attrezzatura, arredamento, merci e beni assicurati a condizioni speciali presso terzi ed altre ubicazioni | ----- | ----- | 10% delle rispettive somme assicurate con il massimo di € 50.000 per ubicazione |
SEZIONE INCENDIO Franchigie, Scoperti, Limiti di Indennizzo
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente /Assicurato.
CONDIZIONI FACOLTATIVE | FRANCHIGIA € | SCOPERTO | LIMITE INDENNIZZO | |
C | RICORSO TERZI | ----- | ----- | Modulo di polizza |
Per i danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell’utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi | ----- | ----- | Sottolimite del 10% della somma assicurata | |
E | FENOMENO ELETTRICO | 500 | 10% | Somma assicurata per annualità assicurativa |
G | MAGGIORI COSTI | 500 | ----- | Somma assicurata per annualità assicurativa |
EVENTI SOCIO POLITICI Classe territoriale I: Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia Classe territoriale II: Restanti regioni | 2.500 | 20% | ||
H | 70% delle somme assicurate relative ai singoli beni assicurati | |||
2.500 | 10% | |||
I | TERRORISMO | 2.500 | 10% | 70% delle somme assicurate relative ai singoli beni assicurati con il massimo di € 2.500.000 |
L | VENTO E GRANDINE | 1.500 | 10% | 70% delle somme assicurate relative ai singoli beni assicurati |
VENTO E GRANDINE SU FRAGILI Classe territoriale I: Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx | 1.500 | 5% | 10% della somma assicurata per i fabbricati con il massimo di € 50.000 per sinistro ed annualità assicurativa | |
M | Classe territoriale II: Abruzzo, Lazio, Marche, Toscana, Umbria | 2.000 | 10% | 10% della somma assicurata per i fabbricati con il massimo di € 50.000 per sinistro ed annualità assicurativa |
Classe territoriale III: Xxxxxx Xxxxxxx, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Piemonte, Trentino Alto Adige, Valle d’Aosta, Veneto | 2.500 | 15% | 10% della somma assicurata per i fabbricati con il massimo di € 50.000 per sinistro ed annualità assicurativa | |
N | ACQUA PIOVANA | 500 | 10% | Somma assicurata per annualità assicurativa |
O | SPARGIMENTI DI ACQUA | 250 | 10% | € 50.000 per sinistro ed annualità assicurativa |
P | GELO | 250 | 10% | Modulo di polizza |
CONDIZIONI FACOLTATIVE | FRANCHIGIA € | SCOPERTO | LIMITE INDENNIZZO | |
Q | RIMBORSO SPESE DI RICERCA GUASTI | 250 | ----- | € 3.000 per sinistro € 10.000 per annualità assicurativa |
R | DISPERSIONE LIQUIDI | 500 | 10% | Modulo di polizza |
S | MERCI IN REFRIGERAZIONE | 1.000 | 10% | Somma assicurata per annualità assicurativa |
T | ROTTURA LASTRE | 100 | ----- | Modulo di polizza con il limite di € 1.000 per singola lastra danneggiata |
U | PERDITA PIGIONI | 250 | ----- | Modulo di polizza |
V | SOVRACCARICO NEVE | 2.000 | 10% | 30% delle somme assicurate relative ai singoli beni assicurati con il massimo di € 2.500.000 per sinistro ed annualità assicurativa |
Relativamente ai soli fabbricati vuoti ed inoccupati | 2.000 | 20% | 30% delle somme assicurate realative ai singoli beni assicurati con il massimo di € 1.000.000 per sinistro ed annualità assicurativa | |
J | TERREMOTO | Modulo di po- lizza | Modulo di po- lizza | Modulo di polizza |
K | INONDAZIONI, ALLUVIONI, ALLAGAMENTI | Modulo di po- lizza | Modulo di po- lizza | Modulo di polizza |
SEZIONE FURTO Oggetto dell’assicurazione
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente /Assicurato.
SEZIONE FURTO
La Sezione Furto è operante - se richiamata - relativamente alle ubicazioni indicate nel modulo di polizza. Reale Mutua presta le garanzie esclusivamente sui beni assicurati indicati nel modulo di polizza e ferma l’efficacia del punto 3.5 “Delimitazioni”.
OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
3.1 RISCHIO ASSICURATO
A Reale Mutua indennizza l’Assicurato dei danni materiali direttamente causati ai beni assicurati, anche se di proprietà di terzi, da:
1 furto, a condizione che l’autore del furto si sia introdotto nei locali contenenti i beni assicurati:
a) violandone le difese esterne mediante rottura, scasso, uso fraudolento di chiavi, uso di grimaldelli o di arnesi simili;
b) per via, diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
c) in altro modo rimanendovi clandestinamente purché l’asportazione della refurtiva sia avvenuta poi a mezzi di chiusura operanti.
Se per i beni assicurati sono previsti in polizza dei mezzi di custodia, Reale Mutua indennizza il danno soltanto se l’autore del furto, dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modi sopracitati, abbia violato tali mezzi come previsto al punto 1) a);
2 rapina ed estorsione sempreché avvenuta nei locali indicati nel modulo di polizza.
La garanzia è operante anche quando le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall’esterno e siano costrette a recarsi all’interno dei locali contenenti i beni assicurati;
3 guasti cagionati dai ladri a fissi ed infissi a riparo e protezione degli accessi ed aperture dei locali contenenti i beni assicurati, compresi i danni alle parti di muro a contatto con i fissi ed infissi danneggiati e compreso il furto dei medesimi in occasione di furto, tentato furto o rapina.
La garanzia non opera per i fabbricati in rovina, in evidente stato di abbandono, in corso di costruzione e/o ristrutturazione;
4 atti vandalici commessi sui beni assicurati dai ladri in occasione di furto, rapina o estorsione
consumati o tentati;
5 perdita di denaro e valori durante il trasporto.
La garanzia opera per i seguenti eventi avvenuti all’esterno dei locali contenenti i beni assicurati:
⬥ il furto avvenuto in seguito ad infortunio o improvviso malore del portavalori;
⬥ il furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui il portavalori ha indosso o a portata di mano il
denaro e valori;
⬥ il furto strappando di mano o di dosso al portavalori il denaro e valori;
⬥ la rapina.
L’assicurazione è estesa al temporaneo deposito di denaro e valori nelle abitazioni del portavalori o di terzi ove abbia a soggiornare.
B Reale Mutua rimborsa, anche in eccedenza alle somme assicurate, le seguenti spese ragionevolmente sostenute e documentate:
1 spese sanitarie conseguenti ad infortunio subito dal portavalori a seguito degli eventi previsti al punto A) 5);
2 spese per la duplicazione dei documenti personali sottratti al portavalori a seguito degli eventi previsti al punto A) 5);
3 spese per l’installazione o il potenziamento di blindature, serrature, inferriate, congegni di bloccaggio e impianti di allarme al fine di migliorare l’efficacia protettiva dei mezzi esistenti violati in occasione di furto o rapina - consumati o tentati - alla condizione essenziale che tali spese siano documentate
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente /Assicurato.
entro 60 giorni dalla data di accadimento del sinistro medesimo, sempreché non sia stata inviata da Reale Mutua comunicazione di recesso dal contratto per sinistro;
4 spese ed onorari di competenza del Perito, Consulenti e Professionisti che l’Assicurato avrà scelto e nominato, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico dell’Assicurato a seguito di nomina del terzo Perito. Qualora il sinistro interessi più Sezioni prestate con la presente polizza si conviene che Reale Mutua indennizzerà i suddetti onorari una sola volta.
Per le presenti garanzie operano, se previsti, franchigie, scoperti e limiti di indennizzo esposti al punto 3.10.
OPERATIVITÀ DELL’ASSICURAZIONE
3.2 CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MEZZI DI CHIUSURA
Reale Mutua assicura i danni di furto a condizione che i beni assicurati siano riposti all’interno di
fabbricati aventi le seguenti caratteristiche costruttive e mezzi di chiusura:
a) pareti perimetrali e copertura di vivo, cotto, calcestruzzo, vetrocemento, vetro stratificato anticrimine e/o antivandalismo, cemento armato e non;
b) tetto in cemento armato o laterizio armato senza lucernari, in vetrocemento armato totalmente fisso, se la linea di gronda è di altezza inferiore a 4 metri dal suolo o da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall’esterno (senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale);
c) tutte le aperture verso l’esterno dei fabbricati contenenti i beni assicurati - situate a meno di 4 metri dal suolo o da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall’esterno (senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale) – difese, per tutta la loro estensione, da robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro stratificato anticrimine e/o antivandalismo, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti o altri idonei congegni - questi ultimi - manovrabili esclusivamente dall’interno, oppure protette da inferriate fissate nel muro.
Nelle inferriate e nei serramenti di metallo o lega metallica sono ammesse luci, se rettangolari, di superficie non superiore a 900 cmq e con lato minore non superiore a 18 cm, oppure, se non rettangolari, di forma inscrivibile nei predetti rettangoli o di superficie non superiore a 400 cmq. Negli altri serramenti sono ammessi spioncini o feritoie di superficie non superiore a 100 cmq.
Reale Mutua non indennizza i danni di furto resi possibili dalla mancanza di mezzi di protezione e chiusura indicati al presente punto c).
Reale Mutua indennizza i danni a termini di polizza, sotto deduzione di uno scoperto come indicato al punto 3.10 “Franchigie, scoperti e limiti di indennizzo” che rimarrà a carico dell’Assicurato nel solo caso in cui il furto avvenga attraverso aperture e/o protezioni e/o fabbricati contenenti i beni assicurati con caratteristiche difformi in modo peggiorativo rispetto a quelle sopraelencate.
3.3 VALORE DEI BENI ASSICURATI
L’assicurazione del contenuto è prestata:
⬥ per il macchinario, attrezzatura, arredamento ed i beni assicurabili a condizioni speciali al valore a nuovo:
⬥ per le merci al valore commerciale, comprese eventuali imposte di fabbricazione e diritti doganali;
⬥ per le merci vendute in attesa di consegna al prezzo di vendita convenuto comprese eventuali imposte di fabbricazione e i diritti doganali, dedotte le spese risparmiate per la mancata consegna, sempreché non risulti possibile sostituirle con equivalenti merci illese. La vendita dovrà essere comprovata da documento scritto di richiesta d’ordine inviato dal committente ed accettato dall’Assicurato in data antecedente il sinistro;
⬥ per le apparecchiature elettroniche e fissi ed infissi al valore a nuovo;
⬥ per il denaro e valori al valore nominale;
⬥ per i preziosi al valore commerciale;
SEZIONE FURTO Operatività dell’assicurazione
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente /Assicurato.
⬥ per quadri, tappeti, oggetti d’arte, sculture, arazzi, raccolte e collezioni, mosaici, affreschi e beni aventi valore artistico od affettivo al valore commerciale.
3.4 BENI ASSICURATI A CONDIZIONI SPECIALI
Reale Mutua rimborsa il costo del materiale e delle operazioni manuali e meccaniche per la riparazione, ricostruzione, rifacimento o riacquisto dei beni assicurabili a condizioni speciali escluso qualsiasi riferimento a valore di affezione o artistico o scientifico.
La garanzia opera sui beni assicurabili a condizioni speciali per i rischi previsti al punto 3.1 “Rischio assicurato” e per le Condizioni Facoltative operanti.
L’indennizzo sarà limitato al rimborso dei costi effettivamente sostenuti entro 1 anno dal sinistro e verrà corrisposto da Reale Mutua soltanto dopo che i beni rubati o danneggiati saranno stati ricostruiti, riparati o rimpiazzati.
3.5 DELIMITAZIONI
Reale Mutua non indennizza i danni:
1 verificatisi in conseguenza di atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazione militare, invasione, atti di terrorismo o sabotaggio;
2 verificatisi in conseguenza di incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, radiazioni o contaminazioni radioattive, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni ed altri sconvolgimenti della natura;
3 commessi o agevolati con dolo o colpa grave dal Contraente, dall’Assicurato, dagli amministratori o dai soci a responsabilità illimitata qualora l’Assicurato sia una persona giuridica;
4 commessi o agevolati con dolo o colpa grave:
⬥ da persone che abitano con quelle indicate al punto 3) o che occupano i locali contenenti i beni assicurati o locali con questi comunicanti;
⬥ da persone del fatto delle quali il Contraente o l’Assicurato deve rispondere, eccetto quanto previsto al punto 3.6 “Furto commesso da prestatori di lavoro”;
⬥ da incaricati della sorveglianza dei beni assicurati o dei locali che li contengono;
⬥ da persone legate a quelle indicate al punto 3) da vincoli di parentela o affinità, se coabitanti;
5 avvenuti a partire dalle ore 24 del quarantacinquesimo giorno se i locali contenenti i beni assicurati rimangono per più di 45 giorni consecutivi disabitati o incustoditi; relativamente a preziosi, denaro e valori l’esclusione decorre dalle ore 24 del quindicesimo giorno;
6 causati ai beni assicurati da incendi, esplosioni o scoppi provocati dall’autore del sinistro
indennizzabile a termini della presente Sezione;
7 di ammanchi di qualsiasi genere;
8 indiretti quali profitti sperati, i danni del mancato godimento od uso o di altri eventuali pregiudizi.
3.6 FURTO COMMESSO DA PRESTATORI DI LAVORO
Fermo quanto disposto ai punti 3.2 “Caratteristiche costruttive e mezzi di chiusura” e 3.5 “Delimitazioni”, Reale Mutua indennizza l’Assicurato dei danni materiali direttamente causati da furto perpetrato nei modi previsti al punto 3.1 A) “Rischio assicurato”, anche se l’autore del furto è un prestatore di lavoro e sempreché si verifichino le seguenti circostanze:
⬥ l’autore del furto non sia incaricato della custodia delle chiavi di accesso ai locali contenenti i beni assicurati, dei mezzi di custodia (ove previsti) nonché dei sistemi di prevenzione;
⬥ il furto sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il prestatore di lavoro adempie alle sue mansioni all’interno dei locali stessi, salvo il caso di effrazione o scasso dei mezzi di custodia o dei mezzi di protezione interni.
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente /Assicurato.
3.7 FURTO E RAPINA CON UTILIZZO DI VEICOLI RICOVERATI NEI LOCALI O NELL’AREA IN USO AL CONTRAENTE OD ALL’ASSICURATO
Qualora il furto o la rapina siano commessi utilizzando, per l’asportazione del contenuto veicoli, anche non iscritti al P.R.A., che si trovano nei locali indicati nel modulo di polizza o nell’area in uso al Contraente od all’Assicurato, verrà applicato uno scoperto come indicato al punto 3.10 “Franchigie, scoperti e limiti di indennizzo” che rimarrà a carico dell’Assicurato.
3.8 MACCHINARIO, ATTREZZATURA, ARREDAMENTO IN LOCAZIONE
A parziale deroga del punto 3.1 A) “Xxxxxxx assicurato” Reale Mutua non indennizza macchinario, attrezzatura e arredamento oggetto di contratto di locazione coperti con altro contratto di assicurazione.
Qualora la predetta assicurazione risultasse inefficace o insufficiente i predetti beni in locazione saranno da considerarsi in garanzia.
3.9 VETRINE ED ESPOSIZIONI
(non operante per settore “Rischi Vari” e per tipologia rischio “Produzione/Trasformazione”)
Reale Mutua indennizza i danni materiali direttamente causati da furto ai beni assicurati riposti in vetrine ed esposizioni tra le ore 08.00 e le ore 24.00 e non oltre, per i furti commessi:
a) quando, durante i periodi di esposizione diurna e serale, le vetrine – purché fisse – e le porte vetrate
– purché efficacemente chiuse – rimangano protette da solo vetro fisso;
b) attraverso le luci di serramenti - ove ammesse - e di inferriate con rottura del vetro retrostante;
c) con rotture dei vetri delle vetrine durante l’orario di apertura al pubblico e presenza dei prestatori di lavoro.
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente /Assicurato.
CONDIZIONI FACOLTATIVE
(Operanti sui beni assicurati - se richiamate - relativamente alle ubicazioni indicate nel modulo di polizza
e ferma l’efficacia del punto 3.5 “Delimitazioni”.
Per le presenti condizioni facoltative possono operare, se previsti, franchigie, scoperti e limiti di indennizzo
esposti al punto 3.10 o sul modulo di polizza).
A FURTO E RAPINA DEI BENI PRESSO TERZI
Reale Mutua indennizza l’Assicurato dei danni materiali direttamente causati da furto e rapina del contenuto anche presso un luogo diverso dall’ubicazione e presso terzi purché ubicato nel territorio della Repubblica Italiana e dello Stato della Città del Vaticano, in conto deposito e/o lavorazione e/o riparazione sempreché custodito nei fabbricati e fermo quanto disposto dal punto 3.2 “Caratteristiche costruttive e mezzi di chiusura”.
B FURTO E RAPINA DEI BENI PRESSO ESPOSIZIONI, FIERE E MOSTRE
Reale Mutua indennizza l’Assicurato dei danni materiali direttamente causati da furto e rapina del contenuto nei fabbricati adibiti ad esposizioni, fiere e mostre, in un’ubicazione diversa da quella indicata nel modulo di polizza, purché ubicati nel territorio della Repubblica Italiana e dello Stato della Città del Vaticano e fermo quanto disposto dal punto 3.2 “Caratteristiche costruttive e mezzi di chiusura”.
C ESTENSIONE DELL’ASSICURAZIONE AI BENI ALL’APERTO
Reale Mutua indennizza l’Assicurato dei danni materiali direttamente causati da furto e rapina del contenuto che si trova all’aperto e/o sotto fabbricati aperti da uno o più lati esclusivamente nell’ambito dell’ubicazione.
Sono condizioni essenziali per l’operatività della presente Condizione Facoltativa che:
⬥ l’area ove si trova il contenuto all’aperto sia completamente protetta da recinzione interamente composta da elementi metallici rigidi, fissata su manufatti in cemento armato e/o laterizi o materiali similari di altezza non inferiore a 50 cm;
⬥ gli accessi verso l’esterno dell’area ove si trova il contenuto siano presidiati da cancelli e/o portoni chiusi con idonei congegni di chiusura opportunamente dimensionati;
⬥ l’autore del furto si sia introdotto nella predetta area recintata violandone le difese esterne di protezione e chiusura mediante rottura, scasso, effrazione, sfondamento.
D INDENNITÀ AGGIUNTIVA A PERCENTUALE
A seguito di sinistro indennizzabile a termini della presente Sezione, Reale Mutua riconosce all’Assicurato un’indennità aggiuntiva pari al 10% dell’indennizzo computato a termini contrattuali e relativo ai beni assicurati per i quali la garanzia è operante.
La presente Condizione Facoltativa opera sul contenuto per i danni previsti al punto 3.1 A) “Rischio assicurato” e, se operanti, per le condizioni facoltative A “Furto e rapina dei beni presso terzi”, B “Furto e rapina dei beni presso esposizioni, fiere e mostre”, C “Estensione dell’assicurazione ai beni all’aperto” ed F “Veicoli all’aperto”.
E TRASPORTO DI VALORI
Ad integrazione del punto 3.1 A) 5), Reale Mutua indennizza l’Assicurato dei danni materiali direttamente causati da furto, rapina ed estorsione di denaro e valori, attinenti l’attività, commessi durante il trasporto.
Condizioni Facoltative SEZIONE FURTO
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente /Assicurato.
La garanzia opera per:
⬥ il furto avvenuto in seguito ad infortunio od improvviso malore del portavalori;
⬥ il furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui il portavalori ha indosso o a portata di mano denaro e valori;
⬥ il furto avvenuto strappando di mano o di dosso al portavalori denaro e valori.
L’assicurazione non opera:
a) per i portavalori che abbiano minorazioni fisiche che li rendano inadatti al servizio di trasporto di
denaro e valori e/o siano di età inferiore ai 18 anni o superiore ai 65 anni;
b) per il trasporto di denaro e valori superiori a € 52.000 effettuato da un solo portavalori. L’assicurazione è estesa al temporaneo deposito di denaro e valori purché in cassaforte nell’abitazione del portavalori o di terzi ove abbia a soggiornare, oppure anche fuori cassaforte quando nell’abitazione sia presente il portavalori o persona di sua fiducia.
La presente Condizione Facoltativa è prestata sino alla concorrenza della somma assicurata indicata nel
modulo di polizza ed è prestata a primo rischio assoluto.
F VEICOLI ALL’APERTO
Reale Mutua indennizza l’Assicurato dei danni materiali direttamente causati da furto e rapina dei veicoli
– sempreché oggetto dell’attività - che si trovano all’aperto e/o sotto a fabbricati aperti da uno o più lati
esclusivamente nell’ambito dell’ubicazione indicata nel modulo di polizza.
Sono condizioni essenziali per l’operatività della presente garanzia che:
⬥ l’area ove si trovano i veicoli assicurati sia completamente protetta da recinzione interamente composta da elementi metallici rigidi, fissata su manufatti in cemento armato e/o laterizi o materiali similari di altezza non inferiore a 50 cm;
⬥ gli accessi verso l’esterno dell’area ove si trovano i veicoli assicurati siano presidiati da cancelli e/o portoni chiusi con idonei congegni di chiusura opportunamente dimensionati;
⬥ l’autore del furto si sia introdotto nella predetta area recintata violandone le difese esterne di protezione e chiusura mediante rottura, scasso, effrazione, sfondamento.
Si intendono esclusi:
⬥ il furto parziale dei singoli veicoli se non a seguito di furto totale dei medesimi;
⬥ i veicoli di proprietà dei prestatori di lavoro e/o di fornitori;
⬥ i veicoli dei clienti qualora non oggetto dell’attività esercitata dall’Assicurato.
G IMPIANTO DI ALLARME
L’Assicurato dichiara che tutti i locali contenenti i beni assicurati sono protetti da impianto automatico di allarme antifurto efficiente e funzionante e che:
⬥ il medesimo è conforme alle norme CEI in quanto a materiali utilizzati (CEI 79-2), installatori (CEI 79-3) ed eventuali impianti radio (CEI 79-16) e successive modifiche/integrazioni;
⬥ lo stesso sia stato installato e collaudato da ditta registrata presso l’IMQ;
⬥ non siano decorsi oltre 5 anni dalla data di prima installazione e collaudo o di successive revisioni alla scadenza quinquennale. Alla scadenza di detto quinquennio ed in assenza dei certificati di nuova revisione e collaudo (conformi alle norme CEI in vigore a quella data) i beni saranno considerati non protetti;
⬥ detto impianto è messo in funzione ogniqualvolta nei locali predetti non vi sia presenza di persone. In caso di inosservanza di anche solo uno dei predetti obblighi (od in caso di mancato funzionamento non dovuto a manomissione esterna) verrà applicato uno scoperto come indicato al punto 3.10 “Franchigie, scoperti e limiti di indennizzo” che rimarrà a carico dell’Assicurato.
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente /Assicurato.
H DENARO E VALORI IN CASSAFORTE
Ad integrazione del punto 3.1 A) 1) e 2), Reale Mutua indennizza l’Assicurato dei danni materiali direttamente causati da furto, rapina ed estorsione di denaro e valori, attinenti l’attività, commessi all’interno dei locali di cui all’ubicazione indicata nel modulo di polizza. La garanzia opera a condizione che denaro e valori siano riposti in cassaforte e che l’autore del furto, dopo essersi introdotto nei predetti locali, abbia violato la cassaforte mediante rottura, scasso o uso fraudolento di chiavi, uso di grimaldelli o di arnesi simili.
La presente Condizione Facoltativa è prestata sino alla concorrenza della somma assicurata indicata nel
modulo di polizza ed è prestata a primo rischio assoluto.
Franchigie, Scoperti, Limiti di Indennizzo SEZIONE FURTO
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente /Assicurato.
3.10 FRANCHIGIE, SCOPERTI, LIMITI DI INDENNIZZO
Relativamente ad ogni singola ubicazione in caso di sinistro verranno applicati franchigie, scoperti e limiti di indennizzo sotto elencati in base all’opzione scelta sul modulo di polizza, salvo se diversamente precisato sul Mod. 5060 VAR.
In caso di coesistenza di scoperto e franchigia quest’ultima verrà considerata quale minimo dello
scoperto.
FRANCHIGIA
Per le attività ascrivibili alla categoria di rischio “A” riportate sul modulo di polizza il pagamento dell’indennizzo avverrà previa detrazione per singolo sinistro di:
1 una franchigia pari al 5% della somma assicurata alla partita contenuto con il massimo di
€ 2.500 se la garanzia è prestata a valore intero;
2 una franchigia pari al 10% della somma assicurata alla partita contenuto con il massimo di
€ 2.500 se la garanzia è prestata a primo rischio assoluto.
La presente franchigia non si applica alle Condizioni Facoltative rese operanti sul Modulo di polizza.
RISCHIO ASSICURATO punto 3.1 | FRANCHIGIA € | SCOPERTO | LIMITE INDENNIZZO | |
Denaro e valori con partita contenuto assicurata a primo rischio assoluto | ----- | 15% Limitata- mente a seguito di rapina ed estorsione | 10% della somma assicurata per contenuto con il massimo di € 5.000 | |
Denaro e valori con partita contenuto assicurata a valore intero | ----- | 15% Limitata- mente a seguito di rapina ed estorsione | 4% della somma assicurata per contenuto con il massimo di € 5.000 | |
Quadri, tappeti, oggetti d’arte, sculture, arazzi, raccolte e collezioni, preziosi, mosaici, affreschi e beni aventi valore artistico od affettivo con partita assicurata contenuto a primo rischio assoluto o valore intero | ----- | ----- | € 15.500 per sinistro e € 2.600 per singolo oggetto nell’ambito della somma assicurata per contenuto | |
3.1 A) 3) | Guasti cagionati dai ladri a fissi ed infissi | ----- | ----- | 10% della somma cassicurata per contenuto on il massimo di € 10.000 |
3.1 A) 4) | Atti vandalici sui beni assicurati | ----- | ----- | 10% della somma assicurata per contenuto con il massimo di € 10.000 |
3.1 A) 5) | Perdita di denaro e valori durante il trasporto | ----- | 15% | 10% della somma assicurata per contenuto con il massimo di € 5.000 |
3.1 B) 1) | Spese sanitarie conseguenti ad infortunio | ----- | ----- | € 1.500 |
3.1 B) 2) | Spese per la duplicazione dei documenti sottratti | ----- | ----- | € 1.500 |
3.1 B) 3) | Spese per installazione e potenziamento impianti di prevenzione | ----- | ----- | 10% dell’indennizzo computabile a termini di polizza con il massimo di € 5.000 |
SEZIONE FURTO Franchigie, Scoperti, Limiti di Indennizzo
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente /Assicurato.
RISCHIO ASSICURATO punto 3.1 | FRANCHIGIA € | SCOPERTO | LIMITE INDENNIZZO | |
3.1 B) 4) | Spese ed onorari di competenza di Periti, Consulenti, Professionisti | ----- | ----- | 10% dell’indennizzo computabile a termini di polizza con il massimo di € 2.500 |
3.2 | Furto attraverso aperture e/o protezioni e fabbricati con caratteristiche difformi | ----- | 20% | ----- |
3.7 | Furto e rapina con utilizzo di veicoli ricoverati nei locali o nell’area in uso al Contraente od all’Assicurato | ----- | 20% | ----- |
CONDIZIONI FACOLTATIVE | FRANCHIGIA € | SCOPERTO | LIMITE INDENNIZZO | |
A | FURTO E RAPINA DEI BENI PRESSO TERZI con partita contenuto assicurata a primo rischio assoluto | ----- | ----- | 25% della somma assicurata per contenuto |
FURTO E RAPINA DEI BENI PRESSO TERZI con partita contenuto assicurata a valore intero | 10% della somma assicurata per contenuto | |||
B | FURTO E RAPINA DEI BENI PRESSO ESPOSIZIONI, FIERE E MOSTRE con partita contenuto assicurata a primo rischio assoluto | € 500 | 20% | 25% della somma assicurata per contenuto |
FURTO E RAPINA DEI BENI PRESSO ESPOSIZIONI, FIERE E MOSTRE con partita contenuto assicurata a valore intero | 10% della somma assicurata per contenuto | |||
C | ESTENSIONE DELL’ASSICURAZIONE AI BENI ALL’APERTO con partita contenuto assicurata a primo rischio assoluto | € 1.000 | 20% | 20% della somma assicurata per contenuto |
ESTENSIONE DELL’ASSICURAZIONE AI BENI ALL’APERTO con partita contenuto assicurata a valore intero | 10% della somma assicurata per contenuto | |||
E | TRASPORTO DI VALORI | ----- | 15% | Modulo di polizza |
F | VEICOLI ALL’APERTO | € 1.000 | 20% | Modulo di polizza |
G | IMPIANTO DI ALLARME Inosservanza degli obblighi contrattuali previsti | ----- | 20% | ----- |
H | VALORI IN CASSAFORTE | ----- | 15% per rapina ed estorsione | Modulo di polizza |
Oggetto dell’assicurazione PROPRIETÀ FABBRICATI
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente /Assicurato.
SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE PROPRIETÀ FABBRICATI
La Sezione Responsabilità Civile Proprietà Fabbricati è operante - se richiamata - relativamente alle
ubicazioni ed ai fabbricati indicati nel modulo di polizza e ferma l’efficacia del punto 4.2 “Delimitazioni”.
OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
4.1 RISCHIO ASSICURATO
Reale Mutua si obbliga a tenere indenne l’Assicurato delle somme che lo stesso sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, nella sua qualità di proprietario dei fabbricati descritti nel modulo di polizza, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per danni involontariamente cagionati a terzi, compresi i locatari, per lesioni corporali, per danneggiamenti a cose o animali di loro proprietà, in conseguenza di un fatto accidentale.
La garanzia opera altresì per la responsabilità civile dell’Assicurato nella sua qualità di proprietario di:
⬥ parchi
⬥ giardini
⬥ alberi ed aree scoperte (non gravate da servitù pubblica)
purchè di superficie complessiva non superiore a 10.000 metri quadrati e semprechè di pertinenza dei fabbricati descritti nel modulo di polizza.
L’assicurazione vale anche per la responsabilità civile, nella qualità di proprietario dei fabbricati descritti nel modulo di polizza, che possa derivare all’Assicurato da fatto, anche doloso, di persone delle quali egli debba rispondere.
Se l’assicurazione è stipulata da un condominio per l’intera proprietà, fra i terzi sono compresi i singoli condòmini ed è compresa nell’assicurazione la responsabilità di ciascun condomino come tale verso gli altri condòmini e verso la proprietà comune.
Se il fabbricato assicurato è parte di un condominio l’assicurazione comprende tanto la responsabilità per i danni di cui il proprietario condomino debba rispondere in proprio, quanto la quota di cui debba rispondere per i danni a carico della proprietà comune, escluso il maggiore onere eventualmente derivante da obblighi solidali con gli altri condòmini.
OPERATIVITÀ DELL’ASSICURAZIONE
4.2 DELIMITAZIONI
Non sono considerati terzi:
a) il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i fratelli e le sorelle dell’Assicurato nonché i parenti e gli affini con lui conviventi;
b) ove l’Assicurato sia una società, i soci a responsabilità illimitata, nonché le persone che si trovino con loro nei rapporti indicati alla lettera a);
c) i prestatori di lavoro addetti al servizio del fabbricato;
d) tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l’Assicurato, siano addetti al servizio del fabbricato assicurato.
Sono tuttavia considerati terzi:
⬥ gli appaltatori, i subappaltatori ed i lavoratori autonomi che prestino la propria opera al servizio del fabbricato assicurato.
PROPRIETÀ FABBRICATI Operatività dell’assicurazione
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente /Assicurato.
L’assicurazione non comprende i danni derivati:
1 da infiltrazioni, spargimenti d’acqua o rigurgiti di fogne - a meno che siano conseguenti a rotture accidentali di impianti fissi, tubazioni, condutture o canali al servizio del fabbricato - nonché quelli derivanti da umidità, stillicidio o insalubrità dei locali;
2 dall’esercizio, da parte dell’Assicurato o di chiunque altro, di industrie, commerci, arti o professioni, attività personale o familiare dell’Assicurato o dei locatari;
3 da furto;
4 da incendio del fabbricato limitatamente ai danni a cose o animali;
5 dalla detenzione o impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l’accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati artificialmente quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici;
6 dalla presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di amianto e/o di prodotti contenenti amianto;
7 dall’emissione di onde e campi elettromagnetici;
8 dalla proprietà di attrezzature sportive e per giochi, strade private, recinzioni in muratura di altezza superiore a mt. 1,50 e muri di contenimento di altezza superiore a mt. 3;
9 dalla proprietà di fabbricati in corso di costruzione ovvero in assenza del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione delle opere;
10dalla proprietà di fabbricati durante lo svolgimento di interventi di manutenzione straordinaria, ampliamento, sopraelevazione o demolizione;
11 da fabbricati non in buono stato di conservazione e/o manutenzione; 12 da interruzione o sospensione di attività;
13 da inquinamento o contaminazione accidentale dell’atmosfera, di acqua e di terreni.
L’assicurazione non comprende i danni subiti:
14 dalle cose e dagli animali che l’Assicurato abbia in consegna e custodia a qualsiasi titolo e destinazione. Sono in ogni caso esclusi i danni subìti da beni oggetto di locazione finanziaria.
4.3 VALORE DEL FABBRICATO
Il valore del fabbricato assicurato riportato nel modulo di polizza deve corrispondere al valore di ricostruzione a nuovo del medesimo, escluso il valore dell’area.
Condizioni Facoltative PROPRIETÀ FABBRICATI
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente /Assicurato.
CONDIZIONE FACOLTATIVA “FULL”
(Operante esclusivamente sul fabbricato assicurato e relativamente alle ubicazioni richiamate nel modulo di polizza, ferma l’efficacia del punto 4.2 “Delimitazioni”. Per la presente Condizione Facoltativa operano, se previsti, franchigie, scoperti e limiti di indennizzo esposti al punto 4.4).
A R.C.O. RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO PORTIERI, CUSTODI, GUARDIANI, GIARDINIERI
A deroga del punto 4.2 “Delimitazioni”, Reale Mutua si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile ai sensi:
1 degli artt.10 e 11 del D.P.R. 30 Giugno 1965, n. 1124 e dell’art.13 del D.Lgs. 23 febbraio 2000 n.38, per gli infortuni sofferti esclusivamente dai prestatori di lavoro addetti al servizio del fabbricato assicurato ed assunti con mansione di portieri, custodi, guardiani, giardinieri.
2 del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n.1124 e del D.Lgs. 23 febbraio 2000 n.38, cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto 1) per morte e per lesioni personali conseguenti ad infortunio dalle quali sia derivata un’invalidità permanente non inferiore al 6%, calcolata sulla base dei criteri adottati dall’INAIL.
Restano comunque escluse le malattie professionali.
Limitatamente ai prestatori di lavoro di cui al punto 1), l’assicurazione R.C.O. è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l’Assicurato sia in regola con gli obblighi dell’assicurazione di legge.
Resta comunque convenuto che non costituirà motivo di decadenza dalla garanzia il fatto che l’Assicurato non sia in regola con gli obblighi derivanti dall’assicurazione di legge, in quanto ciò derivi da comprovata inesatta interpretazione delle norme vigenti in materia.
Per i prestatori di lavoro di cui al precedente punto 1) l’assicurazione R.C.O. vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall’INPS ai sensi dell’art. 14 della legge 12 giugno 1984, n. 222.
I massimali di garanzia per sinistro e per persona relativi alla presente assicurazione sono uguali a quelli previsti per la Responsabilità Civile verso Terzi derivante dalla proprietà dei fabbricati; tuttavia nel caso in cui un unico sinistro interessi contemporaneamente la garanzia di Responsabilità Civile verso Terzi derivante dalla proprietà dei fabbricati e la presente garanzia R.C.O., il risarcimento massimo a carico di Reale Mutua non potrà superare, complessivamente, il massimale di Responsabilità Civile verso Terzi derivante della proprietà dei fabbricati per sinistro riportato nel modulo di polizza.
B DANNI DA INTERRUZIONI O SOSPENSIONI DI ATTIVITÀ
A deroga del punto 4.2 12) ”Delimitazioni”, la garanzia comprende i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini della presente Sezione.
C INQUINAMENTO ACCIDENTALE
A deroga del punto 4.2.13) “Delimitazioni“, la garanzia comprende i danni cagionati a terzi per morte e lesioni personali, distruzione o deterioramento di cose in conseguenza di contaminazione dell’aria, dell’acqua o del suolo, congiuntamente o disgiuntamente provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti e condutture.
PROPRIETÀ FABBRICATI Franchigie, Scoperti, Limiti di Risarcimento
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente /Assicurato.
4.4 FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI RISARCIMENTO
Relativamente ad ogni singola ubicazione in caso di sinistro verranno applicate le franchigie, gli
scoperti e i limiti di risarcimento sotto elencati, salvo se diversamente precisato sul Mod. 5060 VAR.
In caso di coesistenza di scoperto e franchigia quest’ultima verrà considerata quale minimo dello
scoperto.
RISCHIO ASSICURATO punto 4.1 | FRANCHIGIA € | SCOPERTO | LIMITE RISARCIMENTO | |
Danni da acqua | 100 | 10% | € 250.000 | |
Danni derivanti dalla proprietà di parchi, giardini, alberi ed aree scoperte | 100 | 10% | € 25.000 | |
CONDIZIONE FACOLTATIVA FULL | FRANCHIGIA € | SCOPERTO | LIMITE RISARCIMENTO | |
B | Danni da interruzioni o sospensioni di attività | 100 | 10% | 10% del massimale con il massimo di € 250.000 per sinistro |
C | Inquinamento accidentale | 100 | 10% | 10% del massimale con il massimo di € 250.000 per sinistro |
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente /Assicurato.
COME AVVIENE LA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI
NORME COMUNI ALLE SEZIONI INCENDIO E FURTO
5.1 TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA
Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e da Reale Mutua.
Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all’accertamento ed alla liquidazione dei danni. L’accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l’Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.
L’indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell’interesse assicurato.
5.2 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO
In caso di sinistro il Contraente o l’Assicurato deve:
1 fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico di Reale Mutua secondo quanto previsto dalla legge od ai sensi dell’art. 1914 del Codice Civile;
2 darne avviso all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure a Reale Mutua entro 10 giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell’art. 1913 del Codice Civile;
3 fare, nei 5 giorni successivi, dichiarazione scritta all’ Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo relativamente ai reati perseguibili per legge e in ogni caso ove richiesto da Reale Mutua, precisando, in particolare, il momento dell’inizio del sinistro, la causa presunta dello stesso e l’entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa a Reale Mutua;
4 conservare le tracce ed i residui del sinistro fino al termine delle operazioni peritali (ovvero quando viene sottoscritto l’apposito verbale) oppure, ove sorgano contestazioni, fino a liquidazione del danno, senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;
5 predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore dei beni distrutti, danneggiati o sottratti nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato degli altri beni assicurati esistenti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto da Reale Mutua o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche. In caso di danno riguardante merci si richiede la messa a disposizione di Reale Mutua la documentazione contabile di magazzino e, per le sole aziende industriali, la documentazione analitica del costo relativo alle merci danneggiate, sia finite, sia in corso di lavorazione.
Dovrà poi essere svolta ogni attività utile al fine di acquisire informazioni in relazione ad eventuali ulteriori garanzie assicurative a tutela dei beni colpiti da sinistro; ciò ai fini di dare applicazione, ove ne esistano i presupposti, all’articolo 1910 del Codice Civile;
6 denunciare tempestivamente la sottrazione di titoli di credito anche al debitore, nonché esperire - se la legge lo consente - la procedura di ammortamento.
L’inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all‘indennizzo.
5.3 ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO
Il Contraente o l’Assicurato che esagera dolosamente l’ammontare del danno, dichiara distrutti beni che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette beni salvati, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all’indennizzo.
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente /Assicurato.
5.4 PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO
L’ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:
1 direttamente da Reale Mutua, o da persona da questa incaricata, con il Contraente o persona da lui designata;
oppure, a richiesta di una delle Parti
2 fra due Periti nominati uno da Reale Mutua ed uno dal Contraente con apposito atto unico.
I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi (il disaccordo deve risultare dalla stesura di un verbale congiunto che ne evidenzi, motivandole, le ragioni).
Il terzo Xxxxxx interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.
Ciascun Xxxxxx ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.
Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.
Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.
5.5 MANDATO DEI PERITI
I Periti nell’assolvimento del loro mandato devono:
1 indagare sulle circostanze di tempo e di luogo, approfondendo gli accertamenti in ordine a natura, causa e modalità del sinistro;
2 verificare l’esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero mutato o aggravato il rischio e non fossero state comunicate;
3 verificare se il Contraente ha adempiuto agli obblighi previsti dalla polizza in caso di sinistro, svolgendo inoltre ogni attività utile a verificare l’esistenza di eventuali ulteriori garanzie assicurative sugli stessi beni;
4 verificare l’esistenza, la qualità, la quantità dei beni assicurati di cui all’ubicazione del rischio indicata nel modulo di polizza, determinando il valore che i medesimi avevano al momento del sinistro secondo i criteri stabiliti ai punti 2.3 e 3.5 “Valore dei beni assicurati”;
5 procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese di salvataggio a termini contrattuali, con idoneo atto conclusivo di perizia, avendo cura di indicare lo stato dei ripristini/ rimpiazzi laddove sia contrattualmente prevista l’erogazione di un supplemento per valore a nuovo.
I risultati delle operazioni peritali svolte in contraddittorio tra le Parti devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. I risultati delle valutazioni peritali di cui ai punti 4) e 5) che precedono sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin d’ora a qualsivoglia impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso ogni eccezione inerente all’indennizzabilità del danno. La perizia collegiale , quando si abbia il ricorso al terzo Perito in caso di disaccordo, è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.
I Periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità giudiziaria.
5.6 DETERMINAZIONE DEL DANNO
Premesso che l’attribuzione del valore che i beni assicurati - illesi, danneggiati o distrutti - avevano al momento del sinistro è ottenuta sulla base dei criteri stabiliti al punto 2.3 e 3.3 “Valore dei beni assicurati”, la determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni categoria di beni secondo i seguenti criteri:
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente /Assicurato.
SEZIONE INCENDIO
1 per il fabbricato si stima il valore a nuovo delle parti distrutte e il costo per riparare quelle danneggiate. Si intendono compresi, altresì, gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, parcelle professionali, costi di costruzione nuovi edifici (ex legge del 28.1.1977 art. 6 e D.M. 19.5.1977), che l’Assicurato ha dovuto effettivamente sostenere.
Nel caso in cui il fabbricato sia realizzato su area di altrui proprietà ed il danno risulti superiore al 30% del valore dello stesso, Reale Mutua indennizzerà il solo valore del materiale distrutto o danneggiato, considerato il fabbricato come in condizione di demolizione: la restante parte sarà pagata solo dopo che il Contraente o l’Assicurato abbia documentato che è stata effettuata sulla stessa area la ricostruzione o riparazione e sempre che la stessa sia stata ultimata entro un anno dalla data di accettazione della liquidazione;
2 - per il macchinario, attrezzatura, arredamento, le apparecchiature elettroniche e i beni assicurabili a condizioni speciali si stima il valore a nuovo, entro i limiti di indennizzo previsti al punto 2.11 “Scoperti, franchigie e limiti di indennizzo” dei beni distrutti e il costo per riparare quelli danneggiati;
- per denaro e valori si stima il valore nominale;
- per quadri, tappeti, oggetti d’arte, sculture, arazzi, raccolte e collezioni, preziosi, mosaici, affreschi e beni aventi valore artistico od affettivo si stima il valore commerciale e si deduce il valore ricavabile dai beni rimasti danneggiati o illesi;
3 per le merci si stima il valore commerciale e si deduce il valore ricavabile dai beni rimasti danneggiati o illesi.
Relativamente ai beni di cui ai punti 1) e 2) in nessun caso la Reale Mutua, fermo quanto previsto al punto 5.10 “Limite massimo di indennizzo”, indennizzerà, per ciascun bene assicurato in base al valore a nuovo, importo superiore al doppio del relativo valore allo stato d’uso.
Qualora la ricostruzione, la riparazione o il rimpiazzo non siano effettuati, salvo forza maggiore, entro 24 mesi dalla data dell’atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia, l’ammontare del danno viene determinato in base al valore allo stato d’uso.
Il pagamento della differenza tra il valore a nuovo ed il valore allo stato d’uso verrà effettuato a ricostruzione, riparazione o rimpiazzo avvenuto.
Per i beni fuori uso o in condizioni di inservibilità deve essere stimato il valore allo stato d’uso.
SEZIONE FURTO
1 Per macchinario, attrezzatura, arredamento, apparecchiature elettroniche ed i beni assicurabili a condizioni speciali l’ammontare del danno è dato dal costo di rimpiazzo dei beni assicurati con altri nuovi eguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto e montaggio;
2 per merci al valore commerciale;
3 per merci vendute in attesa di consegna al prezzo di vendita convenuto, dedotte le spese risparmiate per la mancata consegna, sempreché non risulti possibile sostituirle con altre equivalenti (merci). La vendita dovrà essere comprovata da documento scritto di richiesta d’ordine inviato dal committente in data antecedente al sinistro;
4 per denaro e valori: al valore nominale;
5 per gioielli e preziosi: al valore commerciale.
5.7 TITOLI DI CREDITO
Per quanto riguarda i titoli di credito rimane stabilito che:
⬥ Reale Mutua, salvo diversa pattuizione, non pagherà l’importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze;
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente /Assicurato.
⬥ l’Assicurato deve restituire a Reale Mutua l’indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento - se consentita - i titoli di credito siano divenuti inefficaci;
⬥ il loro valore é dato dalla somma da essi portata.
Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l’assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l’esercizio dell’azione cambiaria.
5.8 COESISTENZA DI ASSICURAZIONE TRASPORTI
Se al momento del sinistro le merci rubate o danneggiate sono coperte da assicurazione per i rischi di furto ed incendio e anche da polizza contro i rischi di trasporto, la presente polizza vale soltanto per la parte di danno che eventualmente ecceda i valori coperti dalle polizze contro i rischi di trasporto e sino alla concorrenza della somma assicurata con la presente polizza.
L’Assicurato si obbliga in caso di sinistro a dar visione a Reale Mutua della o delle polizze originali di sicurtà contro i rischi di trasporto concernenti le merci colpite da sinistro.
5.9 ASSICURAZIONI PRESSO DIVERSI ASSICURATORI
Se sui medesimi beni e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, il Contraente o l’Assicurato deve dare a ciascun Assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati.
In caso di sinistro il Contraente è tenuto a richiedere a ciascun Assicuratore l’indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.
Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l’indennizzo dovuto dall’Assicuratore insolvente - superi l’ammontare del danno, Reale Mutua è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell’indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri Assicuratori.
5.10 LIMITE MASSIMO DELL’INDENNIZZO
Salvo i casi previsti:
⬥ dall’art. 1914 del Codice Civile;
⬥ dal punto 2.1 D) relativamente alla Sezione Incendio;
⬥ dal punto 3.1 B) relativamente alla Sezione Furto;
per nessun titolo Reale Mutua potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.
5.11 RINUNCIA RIVALSA
Reale Mutua rinuncia - salvo in caso di dolo - al diritto di rivalsa derivante dall’art. 1916 del Codice Civile verso:
1 le persone delle quali Il Contraente deve rispondere a norma di legge;
2 le società controllanti, controllate e collegate;
3 i clienti,
purché il Contraente, a sua volta, non eserciti l’azione verso il responsabile.
5.12 ANTICIPO SUGLI INDENNIZZI
L’Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell’importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull’indennizzabilità del sinistro stesso e che l’indennizzo complessivo computato a termini contrattuali sia prevedibile in almeno € 50.000.
L’anticipo verrà corrisposto dopo 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell’anticipo e non prima che venga redatto tra le Parti un verbale contenente l’indicazione del danno e che venga prodotta la documentazione richiesta.
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente /Assicurato.
L’anticipo non potrà comunque essere superiore a € 300.000, qualunque sia l’ammontare stimato del sinistro.
La determinazione dell’anticipo dovrà essere effettuata in base al valore allo stato d’ uso.
Trascorsi 90 giorni dal pagamento dell’indennità relativa al valore che i beni assicurati avevano al momento del sinistro, l’Assicurato potrà tuttavia ottenere un solo anticipo, sul supplemento spettantegli, che verrà determinato in relazione allo stato dei lavori al momento della richiesta.
È data facoltà all’Assicurato di scegliere, al momento del sinistro, se rendere operante la presente in luogo di quanto previsto al punto 5.14 “Indennizzo separato”.
5.13 OPERAZIONI PERITALI
Si conviene che, in caso di sinistro che colpisca uno o più reparti ove viene svolta l’attività, le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l’attività – anche se ridotta – svolta nelle aree non direttamente interessate dal sinistro o nelle stesse porzioni utilizzabili dei reparti danneggiati.
5.14 INDENNIZZO SEPARATO
Si conviene fra le Parti che, in caso di sinistro, dietro richiesta del Contraente, sarà applicato quanto previsto dal punto 5.16 “Pagamento dell’indennizzo” a ciascuna categoria di beni assicurati singolarmente considerata come se, ai soli effetti di detto punto 5.16, per ognuna delle categorie di beni assicurati fosse stata stipulata una polizza distinta.
A tale scopo i Periti e gli incaricati della liquidazione del danno, provvederanno a redigere per ciascuna categoria di beni assicurati un atto di liquidazione amichevole od un processo verbale di perizia.
I pagamenti effettuati a norma di quanto previsto saranno considerati come acconto, soggetti quindi a conguaglio, su quanto risulterà complessivamente dovuto da Reale Mutua a titolo di indennità per il sinistro e sempreché non siano sorte contestazioni sull’indennizzabilità del sinistro stesso e fermo quanto stabilito al punto 5.1 “Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza”.
È data facoltà all’Assicurato di scegliere, al momento del sinistro, se rendere operante la presente in luogo di quanto previsto al punto 5.12 “Anticipo sugli indennizzi”.
5.15 COESISTENZA DI PIÙ FRANCHIGIE E SCOPERTI
Nel caso uno stesso evento interessi contestualmente beni assicurati anche con diverse Sezioni verrà applicata, in luogo delle specifiche franchigie previste dalle singole Sezioni, una sola franchigia nella misura corrispondente all’importo più elevato.
Qualora coesistano più scoperti, verrà applicato uno scoperto pari alla somma degli stessi nella misura massima del 30%.
5.16 PAGAMENTO DELL’INDENNIZZO
Verificata l’operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la documentazione richiesta, Reale Mutua provvede al pagamento dell’indennizzo entro 30 giorni, sempreché non sia stata fatta opposizione.
Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro, il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che non ricorre il caso previsto ai punti 2.10 3) della Sezione Incendio e 3.5 3) della Sezione Furto “Delimitazioni”.
Relativamente alle garanzie di cui alla Sezione Incendio, per i beni assicurati valutati al valore a nuovo, il pagamento sarà effettuato con le seguenti modalità:
a) entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione dell’atto di liquidazione verrà corrisposto l’indennizzo del danno secondo la valutazione allo stato d’uso;
b) nei casi previsti al punto 5.6 “Determinazione del danno”, entro 30 giorni dalla comunicazione
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente /Assicurato.
dell’avvenuta ricostruzione o rimpiazzo secondo il preesistente tipo e genere, verrà corrisposto il supplemento d’indennizzo per valore a nuovo. Il pagamento avverrà a condizione che la ricostruzione o il rimpiazzo avvengano entro ventiquattro mesi dalla data dell’atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia.
NORME OPERANTI PER LA SEZIONE INCENDIO
5.17 ASSICURAZIONE PARZIALE E DEROGA ALLA REGOLA PROPORZIONALE
Con riferimento all’ubicazione interessata dal sinistro, se dalle stime fatte risulta che i valori di una o più categorie di beni, prese ciascuna separatamente, superano al momento del sinistro di oltre il 10% le somme rispettivamente assicurate, l’Assicurato sopporta, per ciascuna categoria di beni, la parte proporzionale del danno per l’eccedenza del predetto 10%.
Tale disposizione non si applica per quei beni o partite per le quali sia selezionata la forma di garanzia
“primo rischio assoluto”.
Fanno eccezione i beni per i quali sia scaduto il contratto di locazione finanziaria in corso d’anno i quali pertanto non rientrano nel computo del precedente capoverso sino alla prima scadenza anniversaria.
Qualora l’ammontare del danno accertato, al lordo di eventuali franchigie o scoperti, risulti uguale o inferiore a € 10.000, Reale Mutua indennizza tale danno senza l’applicazione del precedente punto.
NORME OPERANTI PER LA SEZIONE FURTO
5.18 RIDUZIONE E REINTEGRO DELLE SOMME ASSICURATE
In caso di sinistro le somme assicurate con le singole partite di polizza ed i relativi limiti di indennizzo, si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente computabile a termini contrattuali al netto di eventuali franchigie o scoperti senza corrispondente restituzione di premio.
Qualora a seguito del sinistro stesso Reale Mutua decidesse di recedere dal contratto, si farà luogo al rimborso del premio, al netto delle imposte e delle spese amministrative per l’emissione del contratto, sulle somme assicurate rimaste in essere.
Su richiesta del Contraente e previo esplicito consenso di Reale Mutua dette somme assicurate e limiti di indennizzo potranno essere reintegrati nei valori originari; in tal caso il Contraente corrisponderà il rateo di premio relativo all’importo reintegrato per il tempo intercorrente fra la data del reintegro stesso ed il termine del periodo di assicurazione in corso.
L’eventuale reintegro non pregiudica la facoltà di Reale Mutua di recedere dal contratto ai sensi del punto 1.5 “Recesso in caso di sinistro”.
5.19 RECUPERO DEI BENI RUBATI
Se i beni rubati vengono recuperati in tutto od in parte, il Contraente/Assicurato deve darne avviso a Reale Mutua appena ne ha avuto notizia.
I beni recuperati divengono di proprietà di Reale Mutua, se questa ha indennizzato integralmente il danno, salvo che l’Assicurato rimborsi a Reale Mutua l’intero importo riscosso a titolo di indennizzo per i beni medesimi.
Se invece Reale Mutua ha indennizzato il danno solo in parte, l’Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà dei beni recuperati previa restituzione dell’importo dell’indennizzo riscosso da Reale
Liquidazione del risarcimento per la Sezione Responsabilità Civile proprietà Fabbricati
COME AVVIENE LA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente /Assicurato.
Mutua per gli stessi, o di farli vendere; in questo caso si procede ad una nuova valutazione del danno sottraendo dall’ammontare del danno originariamente accertato il valore dei beni recuperati. Sull’importo così ottenuto viene ricalcolato l’indennizzo computabile a termini contrattuali e si effettuano i relativi conguagli. Per i beni rubati che siano recuperati prima del pagamento dell‘indennizzo e prima che siano trascorsi 60 giorni dalla data di avviso del sinistro, Reale Mutua indennizza i danni subiti dagli stessi in conseguenza del sinistro.
NORME OPERANTI PER LA SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE PROPRIETÀ FABBRICATI
5.20 DENUNCIA DEI SINISTRI E OBBLIGHI DELL’ASSICURATO
In caso di sinistro il Contraente o l’Assicurato deve darne avviso scritto all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla sede di Reale Mutua, entro 10 giorni da quando ne ha avuto conoscenza.
La denuncia deve contenere la narrazione del fatto, l’indicazione delle conseguenze, il nome ed il domicilio dei danneggiati e dei testimoni, la data, il luogo e le cause del sinistro. Alla denuncia devono poi far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro. L’Assicurato deve inoltre segnalare a Reale Mutua qualsiasi fatto o circostanza che possa far presumere una sua responsabilità anche se non è stata avanzata richiesta di risarcimento.
5.21 GESTIONE DELLE VERTENZE DEL DANNO - SPESE LEGALI
Reale Mutua assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione della vertenza tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell’Assicurato. Designa, xxx xxxxxxx, legali e tecnici avvalendosi di tutti i diritti e azioni spettanti all’Assicurato stesso. Tuttavia, in caso di definizione transattiva del danno, Reale Mutua, a richiesta dell’Assicurato e ferma ogni altra condizione di polizza, continuerà a proprie spese la gestione in sede giudiziale penale della vertenza fino a esaurimento del giudizio nel grado in cui questo si trova al momento dell’avvenuta transazione. Sono a carico di Reale Mutua le spese per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato, entro i limiti di un importo pari a un quarto del massimale per sinistro indicato sul modulo di polizza; qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese verranno ripartite tra Reale Mutua e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. Reale Mutua non riconosce le spese sostenute dall’Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.
5.22 INOSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI RELATIVI AI SINISTRI
L’Assicurato è responsabile verso Reale Mutua di ogni pregiudizio derivante dall’inosservanza dei termini o degli altri obblighi di cui al punto 5.20 “Denuncia dei sinistri e obblighi dell’Assicurato”.
Ove poi risulti che egli abbia agito in connivenza con i terzi danneggiati o ne abbia favorito le pretese, decade dai diritti del presente contratto.
5.23 PLURALITÀ DI ASSICURATI
La garanzia – fermi i limiti di risarcimento previsti – opera sino a concorrenza del massimale per sinistro indicato sul modulo di polizza che resta unico anche nel caso sia coinvolta la responsabilità di più di uno degli Assicurati.
Tuttavia il predetto sarà utilizzato in via prioritaria a copertura del Contraente e in via subordinata, per l’eccedenza, a copertura degli altri Assicurati.
COME AVVIENE LA
LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI
Liquidazione del risarcimento per la Sezione Responsabilità Civile proprietà Fabbricati
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente /Assicurato.
5.24 ASSICURAZIONE PARZIALE E DEROGA ALLA REGOLA PROPORZIONALE
Se al momento del sinistro il valore di ricostruzione dei fabbricati assicurati determinato a norma del punto 4.3 “Valore del fabbricato” supera di oltre il 10% il valore a nuovo di ricostruzione riportato nel modulo di polizza , Reale Mutua risponde del danno in proporzione al rapporto tra il secondo ed il primo di detti valori, nei limiti dei massimali ridotti in uguale misura.
5.25 ASSICURAZIONI PRESSO DIVERSI ASSICURATORI
Se sui medesimi beni e per i medesimi rischi coesistono più assicurazioni, il Contraente o l’Assicurato deve dare a ciascun Assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati.
In caso di sinistro il Contraente o l’Assicurato è tenuto a richiedere a ciascun Assicuratore l’indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.
Qualora la somma di tali risarcimenti - escluso dal conteggio il risarcimento dovuto dall’Assicuratore insolvente - superi l’ammontare del danno, Reale Mutua è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione del risarcimento calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri Assicuratori.
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente /Assicurato.
GLI ARTICOLI DEL CODICE CIVILE RICHIAMATI IN POLIZZA
1469 BIS CONTRATTI DEL CONSUMATORE
Le disposizioni del presente titolo si applicano ai contratti del consumatore, ove non derogate dal codice del consumo o da altre disposizioni piu’ favorevoli per il consumatore
1588 PERDITA E DETERIORAMENTO DELLA COSA LOCATA
Il conduttore risponde della perdita e del deterioramento della cosa che avvengono nel corso della locazione, anche se derivanti da incendio, qualora non provi che siano accaduti per causa a lui non imputabile.È pure responsabile della perdita e del deterioramento cagionati da persone che egli ha ammesse, anche temporaneamente, all’uso o al godimento della cosa.
1589 INCENDIO DI COSA ASSICURATA
Se la cosa distrutta o deteriorata per incendio era stata assicurata dal locatore o per conto di questo
, la responsabilità del conduttore verso il locatore è limitata alla differenza tra l’indennizzo corrisposto dall’assicuratore e il danno effettivo. Quando si tratta di cosa mobile stimata e l’assicurazione è stata fatta per valore uguale alla stima, cessa ogni responsabilità del conduttore in confronto del locatore, se questi è indennizzato dall’assicuratore.Sono salve in ogni caso le norme concernenti il diritto di surrogazione dell’assicuratore
1611 INCENDIO DI CASA ABITATA DA PIÙ INQUILINI
Se si tratta di casa occupata da più inquilini, tutti sono responsabili verso il locatore del danno prodotto dall’incendio, proporzionalmente al valore della parte occupata. Se nella casa abita anche il locatore, si detrae dalla somma
dovuta una quota corrispondente alla parte da lui occupata.
La disposizione del comma precedente non si applica se si prova che l’incendio è cominciato dall’abitazione di uno degli inquilini, ovvero se alcuno di questi prova che l’incendio non è potuto cominciare nella sua abitazione
1892 DICHIARAZIONI INESATTE E RETICENZE CON DOLO O COLPA GRAVE
Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave.
L’assicuratore decade dal diritto d’impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al contraente di volere esercitare l’impugnazione.
L’assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l’annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata.
Se l’assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.
1893 DICHIARAZIONI INESATTE E RETICENZE SENZA DOLO O COLPA GRAVE
Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l’assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente /Assicurato.
dichiarazione da farsi all’assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza.
Se il sinistro si verifica prima che l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall’assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.
1894 ASSICURAZIONE IN NOME O PER CONTO DI XXXXX
Nelle assicurazioni in nome o per conto di terzi , se questi hanno conoscenza dell’inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al rischio, si applicano a favore dell’assicuratore le disposizioni degli artt. 1892 e 1893.
1897 DIMINUZIONE DEL RISCHIO
Se il contraente comunica all’assicuratore mutamenti che producono una diminuzione del rischio tale che, se fosse stata conosciuta al momento della conclusione del contratto, avrebbe portato alla stipulazione di un premio minore, l’assicuratore, a decorrere dalla scadenza del premio o della rata di premio successiva alla comunicazione suddetta, non può esigere che il minor premio, ma ha facoltà di recedere dal contratto entro 2 mesi dal giorno in cui è stata fatta la comunicazione.
La dichiarazione di recesso dal contratto ha effetto dopo un mese.
1898 AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO
Il contraente ha l’obbligo di dare immediato avviso all’assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall’assicuratore al momento della conclusione del contratto, l’assicuratore non avrebbe consentito l’assicurazione o l’avrebbe consentita per un premi o più elevato .
L’assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all’assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l’avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell’aggravamento del rischio.
Il recesso dell’assicuratore ha effetto immediato se l’aggravamento è tale che l’assicuratore non avrebbe consentito l’assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l’aggravamento del rischio è tale che per l’assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore.
Spettano all’assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso.
Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l’efficacia del recesso, l’assicuratore non risponde qualora l’aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito l’assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso
1901 MANCATO PAGAMENTO DEL PREMIO
Se il contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l’assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente paga quanto è da lui dovuto.
Se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi, l’assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.
Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risoluto di diritto se l’assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l’assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso e al rimborso delle spese. La presente norma non si applica alle assicurazioni sulla vita
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente /Assicurato.
1907 ASSICURAZIONE PARZIALE
Se l’assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del sinistro, l’assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto.
1913 AVVISO ALL’ASSICURATORE IN CASO DI SINISTRO
L’assicurato deve dare avviso del sinistro all’assicuratore o all’agente autorizzato a concludere il contratto, entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l’assicurato ne ha avuta conoscenza. Non è necessario l’avviso, se l’assicuratore o l’agente autorizzato alla conclusione del contratto interviene entro il detto termine alle operazioni di salvataggio o di constatazione del sinistro. Nelle assicurazioni contro la mortalità del bestiame l’avviso, salvo patto contrario, deve essere dato entro ventiquattro ore.
1914 OBBLIGO DI SALVATAGGIO
L’assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno. Le spese fatte a questo scopo dall’assicurato sono a carico dell’assicuratore, in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che la cosa aveva nel tempo del sinistro, anche se il loro ammontare, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata, e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che l’assicuratore provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.
L’assicuratore risponde dei danni materiali direttamente derivati alle cose assicurate dai mezzi adoperati dall’assicurato per evitare o diminuire i danni del sinistro, salvo che egli provi che tali mezzi sono stati adoperati inconsideratamente. L’intervento dell’assicuratore per il salvataggio delle cose assicurate e per la loro conservazione non pregiudica i suoi diritti.
L’assicuratore che interviene al salvataggio deve, se richiesto dall’assicurato, anticiparne le spese o concorrere in proporzione del valore assicurato.
1916 DIRITTO DI SURROGAZIONE DELL’ASSICURATORE
L’assicuratore che ha pagato l’indennità è surrogato , fino alla concorrenza dell’ammontare di essa, nei diritti dell’assicurato verso i terzi responsabili.
Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli affiliati, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell’assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici .
L’assicurato è responsabile verso l’assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.
Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali.
1917 ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE
Nell’assicurazione della responsabilità civile l’assicuratore è obbligato a tenere indenne l’assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell’assicurazione, deve pagare a un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto. Sono esclusi i danni derivanti da fatti dolosi .
L’assicuratore ha facoltà, previa comunicazione all’assicurato, di pagare direttamente al terzo danneggiato l’ indennità dovuta, ed è obbligato al pagamento diretto se l’assicurato lo richiede.
Le spese sostenute per resistere all’azione del danneggiato contro l’assicurato sono a carico dell’assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata. Tuttavia, nel caso che sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato, le spese giudiziali si ripartiscono tra assicuratore e assicurato in proporzione del rispettivo interesse.
L’assicurato, convenuto dal danneggiato, può chiamare in causa l’assicuratore.
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente /Assicurato.
2049 RESPONSABILITÀ DEI PADRONI E DEI COMMITTENTI
I padroni e i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell’esercizio delle incombenze a cui sono adibiti
2359 SOCIETÀ CONTROLLATE E SOCIETÀ COLLEGATE
Sono considerate società controllate:
1) le società in cui un’altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria;
2) le società in cui un’altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria;
3) le società che sono sotto influenza dominante di un’altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.
Ai fini dell’applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta: non si computano i voti spettanti per conto di terzi.
Sono considerate collegate le società sulle quali un’altra società esercita un’influenza notevole. L’influenza si presume quando nell’assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in mercati regolamentati.
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