IMPIANTO DI ALLARME ANTIFURTO Clausole campione

IMPIANTO DI ALLARME ANTIFURTO. Impianto di allarme automatico antifurto con sirena conforme alle Norme CEI 79-1 “Impianti antintrusione, antifurto e antiaggressione e relative apparecchiature”, installato da ditta qualificata.
IMPIANTO DI ALLARME ANTIFURTO. Qualora sia indicata sul modulo di polizza l’esistenza di impianto automatico di allarme antifurto a norme CEI munito di registratore di funzione (di controllo) e collegato alle Forze dell’Ordine o a Istituto di Polizia Privata, Il Contraente o l’Assicurato deve: • metterlo in funzione ogni qualvolta nei locali contenenti i beni assicurati non vi sia presenza di persone; In caso di inosservanza, da parte del Contraente o dell’Assicurato o di chi per esso, anche di uno solo degli obblighi sopra indicati, la garanzia opera con l’applicazione di uno scoperto del 20%. Detto scoperto, se operante in concomitanza con altro scoperto eventualmente previsto, verrà elevato al 25% fermo restando il minimo eventualmente previsto. Se operante invece in concomitanza con una franchigia, fermo lo scoperto del 20%, la franchigia verrà considerata mi- nimo di scoperto. Nel solo caso in cui il furto avvenga attraverso apertura e/o protezioni e/o fabbricati con caratteristiche difformi in modo peggiorativo rispetto a quanto richiesto ai punti a), b) e c) del presente punto ma sia operante l’impianto di allarme con- trattualizzato, lo scoperto applicato sarà del 10% con il minimo di € 150.
IMPIANTO DI ALLARME ANTIFURTO. (valida solo se richiamate le condizioni relative alle caratteristiche del rischio D05 o D06)
IMPIANTO DI ALLARME ANTIFURTO. Qualora il Contraente o l’Assicurato abbia dichiarato l’esistenza di un impianto di al larme antifurto posto a protezione dei locali contenenti i beni assicurati, si impegna a: – garantire l’idoneità al funzionamento e la piena efficienza dell’impianto per tutto il tempo in cui opera la garanzia assicurativa; – attivare tale impianto quando nei locali non vi sia presenza di persone. In caso di inosservanza anche di uno solo di tali obblighi, l’Impresa corrispon- derà all’Assicurato l’80% dell’importo liquidato a termini di Polizza.
IMPIANTO DI ALLARME ANTIFURTO. (Valido solo se richiamate le condizioni relative alle caratteristiche del rischio D04)
IMPIANTO DI ALLARME ANTIFURTO. L'Assicurato assume l'impegno di mantenere funzionante e sempre in perfetta efficienza l'impianto di allarme installato nei locali adi- biti a propria abitazione e contenenti le cose assicurate. Egli ne curerà la regolare manu- tenzione e lo attiverà ogni qualvolta i locali rimarranno incustoditi. Qualora detto impianto per qualsiasi motivo non entrasse in funzione, in caso di sinistro, la Società indennizzerà il danno sotto dedu- zione di uno scoperto del 15%. Se, richiamato il presente articolo, al momen- to del sinistro si rilevasse che i locali sono sprovvisti di impianto di allarme, l’Assicurato decadrà dal diritto all’indennizzo.
IMPIANTO DI ALLARME ANTIFURTO. L’assicurazione furto è prestata alle condizioni, essenziali per l’efficacia del contratto: 1)Messa in funzione dell’impianto regolare attivazione ininterrotta dell’impianto per tutti i periodi di tempo (diurno, serale, notturno) di chiusura dell’esercizio assicurato. siano effettuati adeguati interventi di manutenzione almeno una volta l’anno; In caso di inosservanza da parte del Contraente/Assicurato o di chi per esso, anche di uno solo degli obblighi succitati o in caso di mancato funzionamento dell’impianto antifurto, l’Impresa corrisponderà all’Assicurato la somma liquidata a termini di polizza sotto deduzione del 25% di scoperto, che rimarrà a carico dell’Assicurato stesso.
IMPIANTO DI ALLARME ANTIFURTO. Nel caso in cui i locali assicurati siano protetti da impianto di allarme non rispondente alle caratteristiche indicate in polizza o non funzionante al momento del sinistro, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione di uno scoperto pari al 25% del danno liquidabile. Detto scoperto, se operante in concomitanza con altro scoperto eventualmente previsto in Polizza, verrà elevato al 30%, fermo restando il minimo eventualmente previsto; se è operante, invece, in concomitanza con una franchigia, fermo lo scoperto del 25%, la franchigia verrà considerata quale importo minimo. Sono esclusi i danni:
IMPIANTO DI ALLARME ANTIFURTO. Nel caso in cui venga dichiarata in polizza l’esistenza di impianto d’allarme, è essen- ziale ai fini dell’efficacia della garanzia furto che i locali contenenti le cose assicura- te siano presidiati da impianto di allarme antifurto, azionato da batteria collegata alla rete elettrica attraverso un dispositivo di ricarica automatica, in funzione ogni qual- volta nei predetti locali non vi sia presenza di persone. Relativamente a tale impianto d’allarme l’Assicurato si obbliga a: a. mantenere efficiente l’impianto stesso, facendolo revisionare almeno una volta all’anno dalla Ditta installatrice od altra Ditta da essa riconosciuta; b. far apportare modifiche, ampliamenti o riparazioni all’impianto ed agli apparecchi soltanto dalla Ditta installatrice, salvo quando trattasi di lavori di lieve entità, per l’esecuzione dei quali devono essere comunque richieste le necessarie istruzio- ni alla Ditta installatrice medesima; c. avere cura che i lavori siano eseguiti con la maggiore rapidità affinché l’impianto rimanga il minor tempo possibile inattivo, approntando nel frattempo idonei mezzi di emergenza. In caso di mancata attivazione o funzionamento del suddetto impianto nonché di mancata corrispondenza dello stesso ai requisiti sopra indicati, l’Impresa corrispon- derà all’Assicurato l’80% dell’importo liquidato a termini di polizza, restando il 20% rimanente a carico dell’Assicurato stesso.

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  • Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti e con il consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

  • Obblighi gestionali assunti dal Tesoriere 1 Il Tesoriere assumerà l’attivazione del servizio di tesoreria con modalità e criteri informatici e garantirà l’utilizzo della piattaforma SIOPE+, infrastruttura informatica gestita dalla Banca d’Italia, in attuazione a quanto previsto dall’art. 14 della L. 196/09, come modificato dalla L. 232/2016, per l’intermediazione di tutti i flussi relativi agli incassi e ai pagamenti dell’Ente, disposti attraverso ordinativi informatici conformi allo standard OPI (standard emanato dall’Agenzia per l’Italia Digitale – AgID). Il Tesoriere è obbligato a tenere aggiornato e custodire, secondo le disposizioni tecniche informatiche vigenti e loro aggiornamenti: a) il giornale di cassa riportante le registrazioni giornaliere delle operazioni di esazione e pagamento; b) i bollettari della riscossione tenendo distinti quelli per la riscossione ordinaria da quelli riguardanti i depositi di terzi; c) le reversali di incasso e i mandati di pagamento; d) lo stato delle riscossioni e dei pagamenti in conto “competenza” ed in conto “residui”, al fine di accertare in ogni momento la posizione di ogni introito e spesa, per la situazione di cassa; e) i verbali di verifica di cassa; f) eventuali altre evidenze previste dalla legge. 2 Il Tesoriere dovrà inoltre:‌ - inviare quotidianamente, attraverso piattaforma informatica SIOPE+, all’Ente copia del giornale di cassa con l’indicazione delle somme vincolate a specifica destinazione e dei saldi delle contabilità speciali fruttifera e infruttifera; l’Ente comunicherà per iscritto al Tesoriere eventuali discordanze entro 10 giorni, trascorsi i quali il Tesoriere resterà sollevato da ogni responsabilità derivante dalla mancata o tardiva segnalazione; - ritornare periodicamente, e comunque alla fine dell’esercizio, con modalità telematiche; all’Ente i mandati estinti e le reversali incassate;‌ - registrare il carico e scarico dei titoli dell’Ente nonché dei titoli depositati a cauzione dei terzi; - intervenire alla stipulazione dei contratti ed in qualsiasi altra operazione per la quale sia richiesta la sua presenza. 3 Nel rispetto delle relative norme di legge, il Tesoriere provvede alla compilazione e trasmissione dei dati periodici della gestione di cassa, attraverso piattaforma informatica SIOPE+.‌