RIPARAZIONI - SOSTITUZIONI IN NATURA DELLE COSE RUBATE O DANNEGGIATE. 1. Salvo per le riparazioni di prima urgenza, necessarie per portare il Veicolo danneggiato in rimessa o in officina, l’Assicurato non deve provvedere ad alcuna riparazione prima di aver ricevuto il consenso dell’Impresa, purché detto consenso sia dato entro 8 giorni non festivi dal ricevimento della denuncia di sinistro. 2. Qualora l’Assicurato, prima della scadenza del termine di cui al comma precedente, provveda alla riparazione senza aver ricevuto il consenso dell’Impresa, l’indennizzo sarà ridotto in relazione all’eventuale pregiudizio sofferto dall’Impresa per l’anticipata riparazione. 3. L’Assicurato deve conservare le tracce e i residui del sinistro fino all’accertamento del danno da parte dell’Impresa, senza aver diritto ad indennità. 4. L’Impresa ha facoltà di far eseguire le riparazioni occorrenti al ripristino del Veicolo danneggiato in officina di sua fiducia; del pari ha facoltà di sostituire il Veicolo o le parti di esso che siano state rubate, distrutte o danneggiate, in luogo di pagarne il relativo indennizzo, come pure di subentrare nella proprietà dei residui del sinistro corrispondendone il valore. In tali casi l’Impresa deve darne comunicazione all’Assicurato entro il termine di 8 giorni non festivi dal ricevimento della denuncia di sinistro.
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RIPARAZIONI - SOSTITUZIONI IN NATURA DELLE COSE RUBATE O DANNEGGIATE. 1. Salvo per le riparazioni di prima urgenza, necessarie per portare il Veicolo veicolo danneggiato in rimessa o in officinaof- ficina, l’Assicurato non deve provvedere ad alcuna riparazione prima di aver ricevuto il consenso dell’Impresadell’Im- presa, purché detto consenso sia dato entro 8 giorni non festivi dal ricevimento della denuncia di sinistro.
2. Qualora l’Assicurato, prima della scadenza del termine di cui al comma precedente, provveda alla riparazione ripara- zione senza aver ricevuto il consenso dell’Impresa, l’indennizzo sarà ridotto in relazione all’eventuale pregiudizio pre- giudizio sofferto dall’Impresa per l’anticipata riparazione.
3. L’Assicurato deve conservare le tracce e i residui del sinistro fino all’accertamento del danno da parte dell’Impresadel- l’Impresa, senza aver diritto ad indennità.
4. L’Impresa ha facoltà di far eseguire le riparazioni occorrenti al ripristino del Veicolo veicolo danneggiato in officina di sua fiducia; del pari ha facoltà di sostituire il Veicolo veicolo o le parti di esso che siano state rubate, distrutte o danneggiate, in luogo di pagarne il relativo indennizzo, come pure di subentrare nella proprietà dei residui del sinistro corrispondendone il valore. In tali casi l’Impresa deve darne comunicazione all’Assicurato entro il termine di 8 giorni non festivi dal ricevimento della denuncia di sinistro.
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