Riposo compensativo. 1. Al dipendente che, per particolari ed episodiche esigenze di servizio, sia chiamato a lavorare nel giorno di riposo settimanale, deve essere corrisposta la maggiorazione oraria dell’80% della retribuzione di cui all’art. 56, comma 4, lett. a), con diritto al riposo compensativo da fruire di regola entro 15 giorni e, comunque, non oltre il bimestre successivo.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Ipotesi Di Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Del Personale Non Dirigente Della Coni Servizi Spa E Delle Federazioni Sportive Nazionali, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Riposo compensativo. 1. Al dipendente che, che per particolari ed episodiche esigenze di servizio, sia chiamato a lavorare nel giorno e nell’ambito della disciplina sull’orario di lavoro di cui all’art. 41, non usufruisce del riposo settimanale, nel limite massimo di due domeniche al mese, deve essere corrisposta la maggiorazione oraria dell’80% della retribuzione di cui all’artall'art. 5677, comma 4c. 2, lett. a), ) maggiorata del 80% con diritto al riposo compensativo da fruire di regola entro 15 giorni e, comunque, e comunque non oltre il bimestre successivo.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per Il Personale Non Dirigente Del Cnel 1998 – 2001
Riposo compensativo. 1. Al dipendente che, che per particolari ed episodiche esigenze di servizio, sia chiamato a lavorare nel giorno e nell’ambito della disciplina sull’orario di lavoro di cui all’art. 40, non usufruisce del riposo settimanale, deve essere corrisposta la maggiorazione oraria dell’80corrisposto un compenso aggiuntivo pari all’80% della retribuzione di cui all’artall'art. 5679, comma 4c. 2, lett. a), con diritto al riposo compensativo da fruire di regola entro 15 giorni e, comunque, e comunque non oltre il bimestre successivo.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Relativo Al Quadriennio Normativo 1998 – 2001 E