Common use of Riposo compensativo Clause in Contracts

Riposo compensativo. 1. Al dipendente che, per particolari ed episodiche esigenze di servizio, sia chiamato a lavorare nel giorno di riposo settimanale, deve essere corrisposta la maggiorazione oraria dell’80% della retribuzione di cui all’art. 56, comma 4, lett. a), con diritto al riposo compensativo da fruire di regola entro 15 giorni e, comunque, non oltre il bimestre successivo. 2. L’attività prestata in giorno festivo infrasettimanale, ove per esigenze di servizio non sia possibile consentire la fruizione del riposo compensativo entro il bimestre successivo, dà titolo ad un compenso sostitutivo commisurato al lavoro straordinario, con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo. 3. L’attività prestata eccezionalmente in giorno feriale non lavorativo, a richiesta del dipendente, dà titolo a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario non festivo, sempre che sia stato prestato l’orario contrattuale settimanale. 4. La maggiorazione di cui al comma 1 è cumulabile con altro trattamento accessorio collegato alla prestazione.

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Riposo compensativo. 1. Al dipendente cheSalvo quanto disposto nell’art. 38 (Lavoro straordinario), per particolari ed episodiche esigenze il riposo compensativo è utilizzato dal dipendente, attraverso modalità oraria o giornaliera e in accordo con il dirigente competente, nei seguenti casi: a. su richiesta, in luogo del pagamento di serviziolavoro straordinario effettuato anche al di fuori della propria sede di lavoro; b. in caso di coincidenza di una festività civile o religiosa ricadente nella domenica, sia chiamato a lavorare nel giorno di riposo settimanale, deve essere corrisposta la maggiorazione oraria dell’80% della retribuzione settimanale di cui all’art. 5636 (Riposo settimanale) o nella giornata di sabato per il personale che espleta la propria attività su cinque giornate lavorative dal lunedì al venerdì, comma 4, lett. a), con diritto al riposo compensativo da fruire di regola entro 15 giorni e, comunque, non oltre il bimestre successivoin luogo del pagamento della corrispondente indennità. 2. L’attività prestata in giorno festivo infrasettimanaleLa Società procederà al pagamento della somma corrispondente, ove per esigenze relativamente al punto b), qualora impossibilità oggettive, impediscano all’interessato di servizio non sia possibile consentire la fruizione usufruire del riposo compensativo entro il bimestre successivo, dà titolo ad un compenso sostitutivo commisurato al lavoro straordinario, con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivoi 90 giorni successivi. 3. L’attività prestata eccezionalmente in giorno feriale non lavorativo, a richiesta del dipendente, dà titolo a equivalente In pendenza di riposo compensativo o alla corresponsione da usufruirsi a qualsiasi titolo, l’accoglimento di eventuali richieste di ferie è subordinato al preventivo godimento del compenso per lavoro straordinario non festivo, sempre che sia stato prestato l’orario contrattuale settimanaleriposo stesso. 4. La maggiorazione Più giorni di cui al comma 1 è cumulabile con altro trattamento accessorio collegato alla prestazioneriposo compensativo non potranno essere utilizzati, sommandoli a periodi di ferie richiesti per un numero superiore a sette giorni lavorativi.

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Riposo compensativo. 1. Al dipendente che, che per particolari ed episodiche esigenze di servizio, sia chiamato a lavorare nel giorno e nell’ambito della disciplina sull’orario di lavoro di cui all’art. 40, non usufruisce del riposo settimanale, deve essere corrisposta la maggiorazione oraria dell’80corrisposto un compenso aggiuntivo pari all’80% della retribuzione di cui all’artall'art. 5679, comma 4c. 2, lett. a), con diritto al riposo compensativo da fruire di regola entro 15 giorni e, comunque, e comunque non oltre il bimestre successivo. 2. L’attività prestata in giorno festivo infrasettimanale, ove per esigenze di servizio non sia possibile consentire la fruizione del riposo compensativo entro il bimestre successivocompensativo, dà titolo ad un compenso sostitutivo commisurato al lavoro straordinario, straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo. 3. L’attività prestata eccezionalmente in giorno feriale non lavorativo, a seguito di articolazione di lavoro su cinque giorni, a richiesta del dipendente, dipendente dà titolo a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario non festivo, sempre che sia stato prestato l’orario contrattuale settimanale. 4. La maggiorazione di cui al comma 1 è cumulabile con altro trattamento accessorio collegato alla prestazione. 5. Con esclusione del personale in turno ai sensi dell’art. 42, nel caso di lavoro ordinario notturno e festivo è dovuta una maggiorazione della retribuzione oraria di cui all’art. 79, comma 2, lettera a), nella misura del 20%; nel caso di lavoro ordinario festivo-notturno la maggiorazione dovuta è del 30%.

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Riposo compensativo. 11 Salvo quanto disposto nell’art. Al dipendente che38 (Lavoro straordinario), per particolari ed episodiche esigenze il riposo compensativo è utilizzato dal dipendente, attraverso modalità oraria o giornaliera e in accordo con il dirigente competente, nei seguenti casi: a. su richiesta, in luogo del pagamento di serviziolavoro straordinario effettuato anche al di fuori della propria sede di lavoro; b. in caso di coincidenza di una festività civile o religiosa ricadente nella domenica, sia chiamato a lavorare nel giorno di riposo settimanale, deve essere corrisposta la maggiorazione oraria dell’80% della retribuzione settimanale di cui all’art. 5636 (Riposo settimanale) o nella giornata di sabato per il personale che espleta la propria attività su cinque giornate lavorative dal lunedì al venerdì, comma 4in luogo del pagamento della corrispondente indennità. 2 La Società procederà al pagamento della somma corrispondente, lett. arelativamente al punto b), con diritto al riposo compensativo da fruire qualora impossibilità oggettive, impediscano all’interessato di regola entro 15 giorni e, comunque, non oltre il bimestre successivo. 2. L’attività prestata in giorno festivo infrasettimanale, ove per esigenze di servizio non sia possibile consentire la fruizione usufruire del riposo compensativo entro il bimestre successivo, dà titolo ad un compenso sostitutivo commisurato al lavoro straordinario, con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivoi 90 giorni successivi. 3. L’attività prestata eccezionalmente in giorno feriale non lavorativo, a richiesta del dipendente, dà titolo a equivalente 3 In pendenza di riposo compensativo o alla corresponsione da usufruirsi a qualsiasi titolo, l’accoglimento di eventuali richieste di ferie è subordinato al preventivo godimento del compenso per lavoro straordinario non festivo, sempre che sia stato prestato l’orario contrattuale settimanaleriposo stesso. 4. La maggiorazione 4 Più giorni di cui al comma 1 è cumulabile con altro trattamento accessorio collegato alla prestazioneriposo compensativo non potranno essere utilizzati, sommandoli a periodi di ferie richiesti per un numero superiore a sette giorni lavorativi.

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Riposo compensativo. 1. Al dipendente che, per particolari ed episodiche esigenze di servizio, sia chiamato a lavorare nel giorno di riposo settimanale, deve essere corrisposta la maggiorazione oraria dell’80dell'80% della retribuzione di cui all’artall'art. 56, comma 4, lett. a), con diritto al riposo compensativo da fruire di regola entro 15 giorni e, comunque, non oltre il bimestre successivo. 2. L’attività L'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale, ove per esigenze di servizio non sia possibile consentire la fruizione del riposo compensativo entro il bimestre successivo, dà titolo ad un compenso sostitutivo commisurato al lavoro straordinario, con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo. 3. L’attività L'attività prestata eccezionalmente in giorno feriale non lavorativo, a richiesta del dipendente, dà titolo a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario non festivo, sempre che sia stato prestato l’orario l'orario contrattuale settimanale. 4. La maggiorazione di cui al comma 1 è cumulabile con altro trattamento accessorio collegato alla prestazione.

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Riposo compensativo. 1. Al dipendente cheSalvo quanto disposto nell’art. 38 (Lavoro straordinario), per particolari ed episodiche esigenze il riposo compensativo è utilizza to dal dipendente, attraverso modalità oraria o giornaliera e in accordo con il dirigente competente, nei seguenti casi: a. su richiesta, in luogo del pagamento di serviziolavoro straordinario effettuato anche al di fuori della propria sede di lavoro; b. in caso di coincidenza di una festività civile o religiosa ricadente nella domenica, sia chiamato a lavorare nel giorno di riposo settimanale, deve essere corrisposta la maggiorazione oraria dell’80% della retribuzione settimanale di cui all’art. 5636 (Riposo settimanale) o nella giornata di sabato per il personale che espleta la propria attività su cinque giornate lavorative dal lunedì al venerdì, comma 4, lett. a), con diritto al riposo compensativo da fruire di regola entro 15 giorni e, comunque, non oltre il bimestre successivoin luogo del pagamento della corrispondente indennità. 2. L’attività prestata in giorno festivo infrasettimanaleLa Società procederà al pagamento della somma corrispondente, ove per esigenze relativamente al punto b), qualora impossibilità oggettive, impediscano all’interessato di servizio non sia possibile consentire la fruizione usufruire del riposo compensativo entro il bimestre successivo, dà titolo ad un compenso sostitutivo commisurato al lavoro straordinario, con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivoi 90 giorni successivi. 3. L’attività prestata eccezionalmente in giorno feriale non lavorativo, a richiesta del dipendente, dà titolo a equivalente In pendenza di riposo compensativo o alla corresponsione da usufruirsi a qualsiasi titolo, l’accoglimento di eventuali richieste di ferie è subordinato al preventivo godimento del compenso per lavoro straordinario non festivo, sempre che sia stato prestato l’orario contrattuale settimanaleriposo stesso. 4. La maggiorazione Più giorni di cui al comma 1 è cumulabile con altro trattamento accessorio collegato alla prestazioneriposo compensativo non potranno essere utilizzati, sommandoli a periodi di ferie richiesti per un numero superiore a sette giorni lavorativi.

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