Common use of Riposo compensativo Clause in Contracts

Riposo compensativo. 1. Al dipendente che per particolari ed episodiche esigenze di servizio, e nell’ambito della disciplina sull’orario di lavoro di cui all’art.19 del CCNL RAI 14/7/1997 del personale non dirigente, non usufruisce del riposo settimanale, deve essere corrisposta una maggiorazione delle voci retributive previste dalle lettere da a) ad e) dell’art.61, nella misura del 50%, con diritto al riposo compensativo da fruire di regola entro la settimana successiva e comunque non oltre il bimestre successivo. 2. L’attività prestata in giorno festivo infrasettimanale, ove per esigenze di servizio non sia possibile consentire la fruizione del riposo compensativo, dà titolo ad un compenso sostitutivo commisurato al lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo. 3. L’attività prestata in giorno feriale non lavorativo, a seguito di articolazione di lavoro su cinque giorni, a richiesta del dipendente dà titolo a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario non festivo, sempre che sia stato interamente prestato l’orario contrattuale settimanale. 4. La maggiorazione di cui al comma 1 è cumulabile con altro trattamento accessorio collegato alla prestazione. 5. Con esclusione del personale in turno ai sensi dell’art. 42, nel caso di lavoro ordinario notturno e festivo è dovuta una maggiorazione della retribuzione oraria di cui al comma 1, nella misura del 20%; nel caso di lavoro ordinario festivo-notturno la maggiorazione dovuta è del 30%.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Riposo compensativo. 1. Al Le prestazioni orarie di lavoro straordinario effettuate possono essere commutate in un numero corrispondente di giorni di riposo compensativo e fruiti dal dipendente che a sua richiesta compatibilmente con le esigenze di servizio. La richiesta di concessione e l'eventuale diniego vanno formulate per particolari ed episodiche iscritto. 2. Per il computo di ciascun giorno di riposo compensativo si fa riferimento alla durata effettiva dell’orario di lavoro relativo al giorno in cui si usufruisce del riposo. 3. Compatibilmente con le esigenze di servizio, il riposo compensativo è cumulabile con il riposo settimanale e nell’ambito della disciplina sull’orario con il congedo ordinario. 4. Le prestazioni orarie di lavoro straordinario programmato effettuate e non retribuite per il completo utilizzo del monte ore a disposizione dell'Ufficio, Reparto o Istituto ovvero per il superamento, da parte del dipendente, del limite massimo previsto, sono commutate, d’ufficio in un numero corrispondente di giorni di riposo compensativo. 5. Le giornate di riposo compensativo di cui all’art.19 del CCNL RAI 14/7/1997 del personale non dirigente, non usufruisce del riposo settimanale, deve al comma precedente debbono inderogabilmente essere corrisposta una maggiorazione fruite a richiesta dell’interessato e tenuto conto delle voci retributive previste dalle lettere da a) ad e) dell’art.61, nella misura del 50%, con diritto al riposo compensativo da fruire di regola entro la settimana successiva e comunque non oltre il bimestre successivo. 2. L’attività prestata in giorno festivo infrasettimanale, ove per esigenze di servizio non sia possibile consentire servizio, nei tre mesi successivi a quello nel quale sono state maturate. Per la fruizione del riposo compensativonel terzo mese, dà titolo ad un compenso sostitutivo commisurato al lavoro straordinario con le richieste devono essere avanzate entro la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivofine del secondo mese. 36. L’attività prestata in giorno feriale non lavorativo, a seguito di articolazione di lavoro su cinque giorni, a richiesta La fruizione del dipendente dà titolo a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario non festivo, sempre che sia stato interamente prestato l’orario contrattuale settimanale. 4. La maggiorazione di cui al comma 1 è cumulabile con altro trattamento accessorio collegato alla prestazionequattro deve essere effettuata evitando sperequazioni in presenza di situazioni analoghe. A tal fine la retribuzione dello straordinario programmato, qualora venga superato il monte ore assegnato complessivamente, a ciascun Ufficio, Reparto o Istituto, deve essere effettuata secondo un criterio di proporzionalità, riducendo tutte le prestazioni di lavoro straordinario programmato della stessa percentuale. 57. Con esclusione Per il confronto trimestrale di cui all'articolo 27, comma 2, del personale Decreto del Presidente della Repubblica 16 Marzo 1999, n. 254, vale quanto previsto al comma 3 dell’articolo 13. Si dovrà procedere ad una nuova informazione preventiva esclusivamente in turno ai sensi dell’art. 42, nel caso di lavoro ordinario notturno e festivo è dovuta una maggiorazione della retribuzione oraria di cui al comma 1, nella misura del 20%; nel caso di lavoro ordinario festivo-notturno la maggiorazione dovuta è del 30%modifica dei criteri indicati in quella precedente.

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Samples: Accordo Nazionale Quadro

Riposo compensativo. 1. Al Le prestazioni orarie di lavoro straordinario effettuate possono essere commutate in un numero corrispondente di giorni di riposo compensativo e fruiti dal dipendente che a sua richiesta compatibilmente con le esigenze di servizio. La richiesta di concessione e l’eventuale diniego vanno formulate per particolari ed episodiche iscritto. 2. Per il computo di ciascun giorno di riposo compensativo si fa riferimento alla durata effettiva dell’orario di lavoro relativo al giorno in cui si usufruisce del riposo. 3. Compatibilmente con le esigenze di servizio, il riposo compensativo è cumulabile con il riposo settimanale e nell’ambito della disciplina sull’orario con il congedo ordinario. 4. Le prestazioni orarie di lavoro straordinario programmato effet-tuate e non retribuite per il completo utilizzo del monte ore a di-sposizione dell'Ufficio, Reparto o Istituto ovvero per il superamento, da parte del dipendente, del limite massimo previsto, sono commutate, d’ufficio in un numero corrispondente di giorni di riposo compensativo. 5. Le giornate di riposo compensativo di cui all’art.19 del CCNL RAI 14/7/1997 del personale non dirigente, non usufruisce del riposo settimanale, deve al comma precedente debbono inderogabilmente essere corrisposta una maggiorazione fruite a richiesta dell’interessato e tenuto conto delle voci retributive previste dalle lettere da a) ad e) dell’art.61, nella misura del 50%, con diritto al riposo compensativo da fruire di regola entro la settimana successiva e comunque non oltre il bimestre successivo. 2. L’attività prestata in giorno festivo infrasettimanale, ove per esigenze di servizio non sia possibile consentire servizio, nei tre mesi successivi a quello nel quale sono state maturate. Per la fruizione del riposo compensativonel terzo mese, dà titolo ad un compenso sostitutivo commisurato al lavoro straordinario con le richieste devono essere avanzate entro la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivofine del secondo mese. 36. L’attività prestata in giorno feriale non lavorativo, a seguito di articolazione di lavoro su cinque giorni, a richiesta La fruizione del dipendente dà titolo a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario non festivo, sempre che sia stato interamente prestato l’orario contrattuale settimanale. 4. La maggiorazione di cui al comma 1 è cumulabile con altro trattamento accessorio collegato alla prestazionequattro deve essere effettuata evitando sperequazioni in presenza di situazioni analoghe. A tal fine la retribuzione dello straordinario programmato, qualora venga superato il monte ore assegnato complessivamente, a ciascun Ufficio, Reparto o Istituto, deve essere effettuata secondo un criterio di proporzionalità, riducendo tutte le prestazioni di lavoro straordinario programmato della stessa percentuale. 57. Con esclusione Per il confronto trimestrale di cui all'articolo 27, comma 2, del personale decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, vale quanto previsto al comma 3 dell’articolo 13. Si dovrà procedere ad una nuova informazione preventiva esclusivamente in turno ai sensi dell’art. 42, nel caso di lavoro ordinario notturno e festivo è dovuta una maggiorazione della retribuzione oraria di cui al comma 1, nella misura del 20%; nel caso di lavoro ordinario festivo-notturno la maggiorazione dovuta è del 30%modifica dei criteri indicati in quella precedente.

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Samples: Accordo Nazionale Quadro

Riposo compensativo. 1. Al dipendente che per particolari ed episodiche esigenze di servizio, e nell’ambito della disciplina sull’orario di lavoro di cui all’art.19 del CCNL RAI 14/7/1997 del personale non dirigenteall’art. 41, non usufruisce del riposo settimanale, nel limite massimo di due domeniche al mese, deve essere corrisposta una maggiorazione delle voci retributive previste dalle lettere da la retribuzione di cui all'art. 77, c. 2, lett. a) ad e) dell’art.61, nella misura maggiorata del 50%, 80% con diritto al riposo compensativo da fruire di regola entro la settimana successiva 15 giorni e comunque non oltre il bimestre successivo. 2. L’attività prestata in giorno festivo infrasettimanale, ove per esigenze esigenza di servizio non sia possibile consentire la fruizione del riposo compensativo, da titolo ad un compenso sostitutivo commisurato al lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo. 3. L’attività prestata in giorno feriale non lavorativo, a seguito di articolazione di lavoro su cinque giorni, a richiesta del dipendente dà titolo a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario non festivo, sempre che sia stato interamente prestato l’orario contrattuale settimanale. 4. La maggiorazione di cui al comma 1 è cumulabile con altro trattamento accessorio collegato alla prestazione. 5. Con esclusione del personale Anche in turno ai sensi dell’art. 42assenza di rotazione per turno, nel caso di lavoro ordinario notturno e festivo è dovuta una maggiorazione della retribuzione oraria di cui al all’art. 77, comma 12, lettera a), nella misura del 20%; nel caso di lavoro ordinario festivo-notturno la maggiorazione dovuta è del 30%.

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Samples: CCNL Per Il Personale Non Dirigente Del Cnel 1998 2001