Riposo giornaliero. In ogni periodo di ventiquattro ore, decorrenti dall’inizio della prestazione lavorativa sta- bilita dall’azienda, il dipendente ha diritto a undici ore di riposo consecutivo, fatte salve le attività svolte in servizio di reperibilità ai sensi dell’art. 32 lett. G del presente CCNL.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Riposo giornaliero. In ogni periodo di ventiquattro ore, decorrenti dall’inizio della prestazione lavorativa sta- bilita stabilita dall’azienda, il dipendente ha diritto a undici ore di riposo consecutivo, fatte salve le attività svolte in servizio di reperibilità ai sensi dell’art. 32 lett. G del presente CCNL.
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