Procedura di rinnovo Clausole campione

Procedura di rinnovo. 1. Le organizzazioni sindacali dei lavoratori/lavoratrici stipulanti si impegnano a presentare la piattaforma alla controparte imprenditoriale in tempo utile per consentire l’apertura delle trattative tre mesi prima della scadenza del presente contratto. 2. Durante questo periodo e per il mese successivo a detta scadenza – ovvero per un periodo di due mesi dalla presentazione della piattaforma se successiva – le Parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette. La violazione di tale periodo di raffreddamento comporterà, come conseguenza a carico della Parte che vi avrà dato causa, l’anticipazione o lo slittamento di tre mesi della data a partire dalla quale decorre l’indennità di vacanza contrattuale di cui all’art. 7. 3. Entro il termine di scadenza del primo biennio di valenza contrattuale le organizzazioni sindacali stipulanti presenteranno le loro richieste di adeguamento del trattamento economico, in coerenza con quanto stabilito dal Protocollo 23 luglio 1993.
Procedura di rinnovo. Le organizzazioni sindacali dei lavoratori/lavoratrici stipulanti si impegnano a presentare la piattaforma alla controparte imprenditoriale in tempo utile per consentire l’apertura delle trattative sei mesi prima della scadenza del presente contratto. Durante i 3 mesi precedenti la scadenza del contratto e per il mese successivo a detta scadenza - ovvero per un periodo di due mesi dalla presentazione della piattaforma se successiva - le Parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette. La violazione di tale periodo di raffreddamento comporterà, come conseguenza a carico della Parte che vi avrà dato causa, l’anticipazione o lo slittamento di tre mesi della data a partire dalla quale decorre l’indennità di vacanza contrattuale di cui all’art. 7.
Procedura di rinnovo. La validità dell’Accordo sarà riconfermata al termine di ciascun anno solare per tutto l’anno successivo, sulla base della programmazione definita dagli Accordi di collaborazione in essere tra Ministero della Salute e Istituto Superiore di Sanità alla data di scadenza.
Procedura di rinnovo. 1) Le Organizzazioni sindacali dei lavoratori/lavoratrici stipulanti si impegnano a presentare la piattaforma alla controparte imprenditoriale in tempo utile per consentire l'apertura delle trattative 6 mesi prima della scadenza del presente contratto.
Procedura di rinnovo. Le concessioni possono essere rinnovate, per altri 19 anni, in favore del soggetto concessionario, previa eventuale rideterminazione del canone ed in base alle esigenze del territorio che si presenteranno.
Procedura di rinnovo. DEL CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO La parte che ha disdetto il c.c.n.l. ai sensi del precedente articolo presenterà le proposte per il rinnovo del contratto collettivo almeno sei mesi prima della scadenza. L'apertura della trattativa avverrà tra mesi prima della scadenza del contratto collettivo. Durante il periodo di tre mesi di cui al precedente comma e per il mese successivo alla scadenza del contratto collettivo, le parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette. Se la presentazione delle proposte per il rinnovo del contratto avviene in data successiva a quella dei tre mesi precedenti la scadenza del contratto le parti si impegnano a non assumere iniziative unilaterali e a non procedere ad azioni dirette per un periodo di quattro mesi dalla data di presentazione della piattaforma. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a 3 mesi dalla data di scadenza del c.c.n.l., ai lavoratori dipendenti, ai quali si applica il contratto medesimo non ancora rinnovato, sarà corrisposto, a partire dal mese successivo, un elemento provvisorio della retribuzione. L'importo di tale elemento sarà pari al 30% del tasso annuo di inflazione programmato, applicato ai minimi di stipendio base, aumentati della ex indennità di contingenza. Dopo 6 mesi di vacanza contrattuale, detto importo sarà pari al 50% del tasso annuo di inflazione programmato applicato sulle voci retributive di cui al precedente comma. Dalla decorrenza dell'accordo di rinnovo del contratto l'indennità di vacanza contrattuale cessa di essere erogata. Tale meccanismo sarà unico per tutti i lavoratori. La data di inizio della corresponsione dell'indennità di vacanza contrattuale di cui ai precedenti commi slitta, in caso di ritardata presentazione del documento di proposte per il rinnovo del contratto, di un periodo pari ai giorni di ritardo. La violazione del periodo di raffreddamento di cui al secondo comma del presente articolo comporterà, come conseguenza, a carico della parte che vi avrà dato causa, l'anticipazione o lo slittamento di tre mesi del termine a partire dal quale decorre l'indennità di vacanza contrattuale di cui ai commi 3, 4, 5 e 6 del presente articolo. Le proposte per l'adeguamento biennale dei minimi di stipendio base dovranno essere presentate almeno tre mesi prima della scadenza. Le trattative inizieranno entro i 15 giorni successivi.
Procedura di rinnovo. La validità dell’Accordo sarà riconfermata al termine di ciascun anno solare per tutto l’anno successivo, sulla base della programmazione definita dagli Accordi di collaborazione in essere tra Ministero della Salute e ISS alla data di scadenza. A tal fine, qualora sussistano i presupposti, il GdL RIAP invierà via email agli indirizzi indicati nel ModuloAnagrafica una specifica comunicazione (Appendice 3).
Procedura di rinnovo. Come previsto all’art. 12 del Regolamento è possibile rinnovare una borsa di studio per una sola volta e per un periodo compreso tra 6 e 12 mesi facendola gravare sullo stesso fondo della borsa originaria. Tale richiesta, con relativa attestazione di allocazione budget, dovrà pervenire dal Dipartimento interessato con appropriata delibera (o Decreto del Direttore in casi di urgenza) prima della conclusione della borsa e, comunque, non oltre il termine di giorni 15 dalla suddetta conclusione. Al rinnovo della borsa si provvederà con apposito decreto rettorale che decorrerà dal 1 giorno del mese successivo alla data di emanazione.
Procedura di rinnovo. 1. La richiesta di rinnovo del presente Contratto, deve essere presentata all’azienda in tempo utile per consentire l’apertura della trattativa due mesi prima della scadenza. 2. L’azienda ricevuta la richiesta di rinnovo deve dare riscontro entro venti giorni dalla data di ricevimento della stessa. Le procedure negoziali dovranno svolgersi durante i due mesi successivi alla data di presentazione della richiesta di rinnovo del presente Contratto e per il mese successivo alla scadenza e comunque per un periodo complessivamente pari a tre mesi dalla data di presentazione della proposta di xxxxxxx. 3. Durante i periodi di cui ai precedenti punti 1 e 2 le parti stipulanti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette. In caso di mancato rispetto della presente previsione la parte interessata può chiedere la revoca o la sospensione dell’azione messa in atto. 4. Il presente Xxxxxxxxx continuerà a produrre i suoi effetti fino a che sia intervenuto un nuovo accordo in coerenza con quanto previsto all’art. 2074 c.c.. 5. Le parti, al fine di verificare gli effetti economici e normativi del periodo di prima applicazione, convengono di incontrarsi nella seconda decade di dicembre 2012. 6. Qualora una delle parti firmatarie del presente accordo lo richieda, potrà essere prevista una verifica anche prima della scadenza suindicata.
Procedura di rinnovo. 4.1 La richiesta di rinnovo del presente contratto deve essere presentata all’azienda in tempo utile per consentire l’apertura della trattativa due mesi prima della scadenza. 4.2 La parte, ricevuta la richiesta di rinnovo, deve dare riscontro entro 20 giorni dalla data di ricevimento della stessa. Le procedure negoziali dovranno svolgersi durante i due mesi successivi alla data di presentazione della richiesta di rinnovo del presente contratto e per il mese successivo alla scadenza e comunque per un periodo complessivamente pari a tre mesi dalla data di presentazione della proposta di xxxxxxx. 4.3 Durante i periodo di cui ai precedenti punti 4.1 e 4.2 le Parti stipulanti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette. In caso di mancato rispetto della presente previsione la parte interessata può chiedere la revoca o la sospensione dell’azione messa in atto.