Common use of Riposo settimanale e giorni festivi Clause in Contracts

Riposo settimanale e giorni festivi. Sono considerati giorni festivi quelli riconosciuti dallo Stato a tutti gli effetti civili, di cui appresso: - Tutte le domeniche (o i giorni destinati al riposo settimanale dei lavoratori ai sensi del presente CCNL) - Le ricorrenze nazionali seguenti: 25 aprile (Anniversario della Liberazione) 1° maggio (Festa del Lavoro) - Le seguenti festività infrasettimanali: 1° gennaio (Capo d’Anno) Lunedì di Pasqua (Giorno dell’Angelo) 15 agosto (Assunzione di M. Vergine) 1° novembre (Ognissanti) 8 dicembre (Immacolata Concezione) 25 dicembre (X. Xxxxxx) - La festività del Santo Patrono della località dove ha sede l’unità produttiva cui il dipendente è addetto (per i lavoratori del comune di Roma, 29 giugno SS. Apostoli Xxxxxx e Xxxxx). Per i lavoratori giornalieri il riposo settimanale cade normalmente di domenica. Per quei lavoratori per i quali è ammesso, a norma di legge, il lavoro di domenica, il ri- poso può essere fissato in altro giorno della settimana, cosicché la domenica viene ad essere considerata giorno lavorativo, mentre viene ad essere considerato giorno di riposo settimanale a tutti gli effetti il giorno fissato per il riposo stesso. Per i lavoratori addetti a turni continuativi è ammessa la fissazione del riposo in un giorno settimanale diverso dalla domenica. Per detti lavoratori il giorno di riposo set- timanale fissato verrà considerato a tutti gli effetti come la domenica. Qualora uno dei giorni festivi sopra indicati cada di domenica (o nel giorno di riposo settimanale fissato) al lavoratore sarà dovuto, in aggiunta al normale trattamento economico, una quota giornaliera di retribuzione globale. La soppressione agli effetti civili della festività del 4 novembre verrà compensata, per tutti i lavoratori, con il pagamento di un importo pari a quello definito per le fe- stività coincidenti con la domenica o, in alternativa, con un permesso concesso con le modalità di cui al comma successivo. A compensazione ed in luogo delle altre festività soppresse dalla Legge 5 marzo 1977, n, 54 e a seguito del DPR 28 dicembre 1985, n. 792 e della Legge 20.11.2000, n. 336, vengono riconosciute, tre giornate di permesso retribuito all’anno (quattro per i lavoratori con orario settimanale ripartito in sei giorni). Per i lavoratori assunti o licenziati nel corso dell’anno tali permessi maturano in pro- porzione ai mesi interi di servizio prestati. I permessi di cui sopra sono assegnati dall’azienda, compatibilmente con le esigenze di servizio; qualora le suddette esigenze non consentano il godimento di detti per- messi entro l’anno cui si riferiscono, essi saranno compensati con la normale retri- buzione giornaliera in atto. Le Aziende che già applicavano i CCNL Anig 4.5.1995, Federgasacqua 17.11.1995, Anfida 8.7.1996 antecedentemente all’entrata in vigore del CCNL unico 1.3.2002 mantengono le semifestività in atto in forza dei suddetti CCNL; per le semifestività derivanti da accordi aziendali si rinvia a quanto stabilito dall’articolo 37.

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Riposo settimanale e giorni festivi. Sono considerati giorni festivi quelli riconosciuti dallo Stato a tutti gli effetti civili, di cui appresso: - Tutte le domeniche (o i giorni destinati al riposo settimanale dei lavoratori ai sensi del presente CCNL) - Le ricorrenze nazionali seguenti: 25 aprile (Anniversario della Liberazione) 1° maggio (Festa del Lavoro) 2 giugno (Festa della Repubblica) - Le seguenti festività infrasettimanali: 1° gennaio (Capo d’Anno) 6 gennaio (Epifania) Lunedì di Pasqua (Giorno dell’Angelo) 15 agosto (Assunzione di M. Vergine) 1° novembre (Ognissanti) 8 dicembre (Immacolata Concezione) 25 dicembre (X. Xxxxxx) 26 dicembre (X. Xxxxxxx) - La festività del Santo Patrono della località dove ha sede l’unità produttiva cui il dipendente è addetto (per i lavoratori del comune di Roma, 29 giugno SS. Apostoli Xxxxxx e x Xxxxx). Per i lavoratori giornalieri il riposo settimanale cade normalmente di domenica. Per quei lavoratori per i quali è ammesso, a norma di legge, il lavoro di domenica, il ri- poso può essere fissato in altro giorno della settimana, cosicché la domenica viene ad essere considerata giorno lavorativo, mentre viene ad essere considerato giorno di riposo settimanale a tutti gli effetti il giorno fissato per il riposo stesso. Per i lavoratori addetti a turni continuativi è ammessa la fissazione del riposo in un giorno settimanale diverso dalla domenica. Per detti lavoratori il giorno di riposo set- timanale fissato verrà considerato a tutti gli effetti come la domenica. Qualora uno dei giorni festivi sopra indicati cada di domenica (o nel giorno di riposo settimanale fissato) al lavoratore sarà dovuto, in aggiunta al normale trattamento economico, una quota giornaliera di retribuzione globale. La soppressione agli effetti civili della festività del 4 novembre verrà compensata, per tutti i lavoratori, con il pagamento di un importo pari a quello definito per le fe- stività coincidenti con la domenica o, in alternativa, con un permesso concesso con le modalità di cui al comma successivo. A compensazione ed in luogo delle altre festività soppresse dalla Legge 5 marzo 1977, n, 54 e a seguito del DPR 28 dicembre 1985, n. 792 e della Legge 20.11.2000, n. 336, vengono riconosciute, tre giornate di permesso retribuito all’anno (quattro per i lavoratori con orario settimanale ripartito in sei giorni). Per i lavoratori assunti o licenziati nel corso dell’anno tali permessi maturano in pro- porzione ai mesi interi di servizio prestati. I permessi di cui sopra sono assegnati dall’azienda, compatibilmente con le esigenze di servizio; qualora le suddette esigenze non consentano il godimento di detti per- messi entro l’anno cui si riferiscono, essi saranno compensati con la normale retri- buzione giornaliera in atto. Le Aziende che già applicavano i CCNL Anig 4.5.1995, Federgasacqua 17.11.1995, Anfida 8.7.1996 antecedentemente all’entrata in vigore del CCNL unico 1.3.2002 mantengono le semifestività in atto in forza dei suddetti CCNL; per le semifestività derivanti da accordi aziendali si rinvia a quanto stabilito dall’articolo 37.

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Riposo settimanale e giorni festivi. Sono considerati giorni festivi quelli riconosciuti dallo Stato a tutti gli effetti civili, di cui appresso: - Tutte le domeniche (o i giorni destinati al riposo settimanale dei lavoratori ai sensi del presente CCNL) - Le ricorrenze nazionali seguenti: 25 aprile (Anniversario della Liberazione) 1° maggio (Festa del Lavoro) 2 giugno (Festa della Repubblica) - Le seguenti festività infrasettimanali: 1° gennaio (Capo d’Anno) 6 gennaio (Epifania) Lunedì di Pasqua (Giorno dell’Angelo) 15 agosto (Assunzione di M. Vergine) 1° novembre (Ognissanti) 8 dicembre (Immacolata Concezione) 25 dicembre (X. Xxxxxx) 26 dicembre (X. Xxxxxxx) - La festività del Santo Patrono della località dove ha sede l’unità l'unità produttiva cui il dipendente è addetto (per i lavoratori del comune di Roma, 29 giugno SS. Apostoli Xxxxxx e Xxxxx). Per i lavoratori giornalieri il riposo settimanale cade normalmente di domenica. Per quei lavoratori per i quali è ammesso, a norma di legge, il lavoro di domenica, il ri- poso riposo può essere fissato in altro giorno della settimana, cosicché la domenica viene ad essere considerata giorno lavorativo, mentre viene ad essere considerato giorno di riposo settimanale a tutti gli effetti il giorno fissato per il riposo stesso. Per i lavoratori addetti a turni continuativi è ammessa la fissazione del riposo in un giorno settimanale diverso dalla domenica. Per detti lavoratori il giorno di riposo set- timanale settimanale fissato verrà considerato a tutti gli effetti come la domenica. Qualora uno dei giorni festivi sopra indicati cada di domenica (o nel giorno di riposo settimanale fissato) al lavoratore sarà dovuto, in aggiunta al normale trattamento economico, una quota giornaliera di retribuzione globale. La soppressione agli effetti civili della festività del 4 novembre verrà compensata, per tutti i lavoratori, con il pagamento di un importo pari a quello definito per le fe- stività festività coincidenti con la domenica o, in alternativa, con un permesso concesso con le modalità di cui al comma successivo. A compensazione ed in luogo delle altre festività soppresse dalla Legge legge 5 marzo 1977, n, 54 e a seguito del DPR 28 dicembre 1985, n. 792 e della Legge legge 20.11.2000, n. 336, vengono riconosciute, tre giornate di permesso retribuito all’anno (quattro per i lavoratori con orario settimanale ripartito in sei giorni). Per i lavoratori assunti o licenziati nel corso dell’anno tali permessi maturano in pro- porzione proporzione ai mesi interi di servizio prestati. I permessi di cui sopra sono assegnati dall’azienda, compatibilmente con le esigenze di servizio; qualora le suddette esigenze non consentano il godimento di detti per- messi permessi entro l’anno cui si riferiscono, essi saranno compensati con la normale retri- buzione retribuzione giornaliera in atto. Le Aziende che già applicavano i CCNL Anig 4.5.1995, Federgasacqua 17.11.1995, Anfida 8.7.1996 antecedentemente all’entrata in vigore del CCNL unico 1.3.2002 mantengono le semifestività in atto in forza dei suddetti CCNLCCNL precedentemente applicati; per le semifestività derivanti da accordi aziendali si rinvia a quanto stabilito dall’articolo 373.

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Riposo settimanale e giorni festivi. Sono considerati giorni festivi quelli riconosciuti dallo Stato a tutti gli effetti civili, di cui appresso: - Tutte le domeniche (o i giorni destinati al riposo settimanale dei lavoratori ai sensi del presente CCNL) - Le ricorrenze nazionali seguenti: 25 aprile (Anniversario della Liberazione) 1° maggio (Festa del Lavoro) - Le seguenti festività infrasettimanali: 1° gennaio (Capo d’Annod‟Anno) Lunedì di Pasqua (Giorno dell’Angelodell‟Angelo) 15 agosto (Assunzione di M. Vergine) 1° novembre (Ognissanti) 8 dicembre (Immacolata Concezione) 25 dicembre (X. Xxxxxx) - La festività del Santo Patrono della località dove ha sede l’unità l‟unità produttiva cui il dipendente è addetto (per i lavoratori del comune di Roma, 29 giugno SS. Apostoli Xxxxxx e Xxxxx). Per i lavoratori giornalieri il riposo settimanale cade normalmente di domenica. Per quei lavoratori per i quali è ammesso, a norma di legge, il lavoro di domenica, il ri- poso può essere fissato in altro giorno della settimana, cosicché la domenica viene ad essere considerata giorno lavorativo, mentre viene ad essere considerato giorno di riposo settimanale a tutti gli effetti il giorno fissato per il riposo stesso. Per i lavoratori addetti a turni continuativi è ammessa la fissazione del riposo in un giorno settimanale diverso dalla domenica. Per detti lavoratori il giorno di riposo set- timanale fissato verrà considerato a tutti gli effetti come la domenica. Qualora uno dei giorni festivi sopra indicati cada di domenica (o nel giorno di riposo settimanale fissato) al lavoratore sarà dovuto, in aggiunta al normale trattamento economico, una quota giornaliera di retribuzione globale. La soppressione agli effetti civili della festività del 4 novembre verrà compensata, per tutti i lavoratori, con il pagamento di un importo pari a quello definito per le fe- stività coincidenti con la domenica o, in alternativa, con un permesso concesso con le modalità di cui al comma successivo. A compensazione ed in luogo delle altre festività soppresse dalla Legge 5 marzo 1977, n, 54 e a seguito del DPR 28 dicembre 1985, n. 792 e della Legge 20.11.2000, n. 336, vengono riconosciute, tre giornate di permesso retribuito all’anno (quattro per i lavoratori con orario settimanale ripartito in sei giorni). Per i lavoratori assunti o licenziati nel corso dell’anno tali permessi maturano in pro- porzione ai mesi interi di servizio prestati. I permessi di cui sopra sono assegnati dall’azienda, compatibilmente con le esigenze di servizio; qualora le suddette esigenze non consentano il godimento di detti per- messi entro l’anno cui si riferiscono, essi saranno compensati con la normale retri- buzione giornaliera in atto. Le Aziende che già applicavano i CCNL Anig 4.5.1995, Federgasacqua 17.11.1995, Anfida 8.7.1996 antecedentemente all’entrata in vigore del CCNL unico 1.3.2002 mantengono le semifestività in atto in forza dei suddetti CCNL; per le semifestività derivanti da accordi aziendali si rinvia a quanto stabilito dall’articolo 37.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Riposo settimanale e giorni festivi. Sono considerati giorni festivi quelli riconosciuti dallo Stato a tutti gli effetti civili, di cui appresso: - Tutte le domeniche (o i giorni destinati al riposo settimanale dei lavoratori ai sensi del presente CCNL) - Le ricorrenze nazionali seguenti: 25 aprile (Anniversario della Liberazione) 1° maggio (Festa del Lavoro) 2 giugno (Festa della Repubblica) - Le seguenti festività infrasettimanali: 1° gennaio (Capo d’Anno) 6 gennaio (Epifania) Lunedì di Pasqua (Giorno dell’Angelo) 15 agosto (Assunzione di M. Vergine) 1° novembre (Ognissanti) 8 dicembre (Immacolata Concezione) 25 dicembre (X. Xxxxxx) 26 dicembre (X. Xxxxxxx) - La festività del Santo Patrono della località dove ha sede l’unità produttiva cui il dipendente di- pendente è addetto (per i lavoratori del comune di Roma, 29 giugno SS. Apostoli Xxxxxx e Xxxxx). Per i lavoratori giornalieri il riposo settimanale cade normalmente di domenica. Per quei lavoratori per i quali è ammesso, a norma di legge, il lavoro di domenica, il ri- poso riposo può essere fissato in altro giorno della settimana, cosicché la domenica viene ad essere considerata giorno lavorativo, mentre viene ad essere considerato giorno di riposo settimanale set- timanale a tutti gli effetti il giorno fissato per il riposo stesso. Per i lavoratori addetti a turni continuativi è ammessa la fissazione del riposo in un giorno gior- no settimanale diverso dalla domenica. Per detti lavoratori il giorno di riposo set- timanale settimanale fissato verrà considerato a tutti gli effetti come la domenica. Qualora uno dei giorni festivi sopra indicati cada di domenica (o nel giorno di riposo settimanale fissato) al lavoratore sarà dovuto, in aggiunta al normale trattamento economicoecono- mico, una quota giornaliera di retribuzione globale. La soppressione agli effetti civili della festività del 4 novembre verrà compensata, per tutti i lavoratori, con il pagamento di un importo pari a quello definito per le fe- stività coincidenti festività coin- cidenti con la domenica o, in alternativa, con un permesso concesso con le modalità di cui al comma successivo. A compensazione ed in luogo delle altre festività soppresse dalla Legge 5 marzo 1977, n, 54 e a seguito del DPR 28 dicembre 1985, n. 792 e della Legge 20.11.2000, n. 336, vengono riconosciute, tre giornate di permesso retribuito all’anno (quattro per i lavoratori lavora- tori con orario settimanale ripartito in sei giorni). Per i lavoratori assunti o licenziati nel corso dell’anno tali permessi maturano in pro- porzione propor- zione ai mesi interi di servizio prestati. I permessi di cui sopra sono assegnati dall’azienda, compatibilmente con le esigenze di servizio; qualora le suddette esigenze non consentano il godimento di detti per- messi permessi entro l’anno cui si riferiscono, essi saranno compensati con la normale retri- buzione retribuzione giornaliera in atto. Le Aziende che già applicavano i CCNL Anig 4.5.1995, Federgasacqua 17.11.1995, Anfida 8.7.1996 antecedentemente all’entrata in vigore del CCNL unico 1.3.2002 mantengono man- tengono le semifestività in atto in forza dei suddetti CCNL; per le semifestività derivanti da accordi aziendali si rinvia a quanto stabilito dall’articolo 373.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per Il Settore Gas Acqua

Riposo settimanale e giorni festivi. Sono considerati giorni festivi quelli riconosciuti dallo Stato a tutti gli effetti civili, di cui appresso: - Tutte le domeniche (o i giorni destinati al riposo settimanale dei lavoratori ai sensi del presente CCNL) - Le ricorrenze nazionali seguenti: 25 aprile (Anniversario della Liberazione) 1° maggio (Festa del Lavoro) 2 giugno (Festa della Repubblica) - Le seguenti festività infrasettimanali: 1° gennaio (Capo d’Anno) 6 gennaio (Epifania) Lunedì di Pasqua (Giorno dell’Angelo) 15 agosto (Assunzione di M. Vergine) 1° novembre (Ognissanti) 8 dicembre (Immacolata Concezione) 25 dicembre (X. XxxxxxS. Natale) 26 dicembre (S. Stefano) - La festività del Santo Patrono della località dove ha sede l’unità produttiva cui il dipendente è addetto (per i lavoratori del comune di Roma, 29 giugno SS. Apostoli Xxxxxx Pietro e XxxxxPaolo). Per i lavoratori giornalieri il riposo settimanale cade normalmente di domenica. Per quei lavoratori per i quali è ammesso, a norma di legge, il lavoro di domenica, il ri- poso può essere fissato in altro giorno della settimana, cosicché la domenica viene ad essere considerata giorno lavorativo, mentre viene ad essere considerato giorno di riposo settimanale a tutti gli effetti il giorno fissato per il riposo stesso. Per i lavoratori addetti a turni continuativi è ammessa la fissazione del riposo in un giorno settimanale diverso dalla domenica. Per detti lavoratori il giorno di riposo set- timanale fissato verrà considerato a tutti gli effetti come la domenica. Qualora uno dei giorni festivi sopra indicati cada di domenica (o nel giorno di riposo settimanale fissato) al lavoratore sarà dovuto, in aggiunta al normale trattamento economico, una quota giornaliera di retribuzione globale. La soppressione agli effetti civili della festività del 4 novembre verrà compensata, per tutti i lavoratori, con il pagamento di un importo pari a quello definito per le fe- stività coincidenti con la domenica o, in alternativa, con un permesso concesso con le modalità di cui al comma successivo. A compensazione ed in luogo delle altre festività soppresse dalla Legge 5 marzo 1977, n, 54 e a seguito del DPR 28 dicembre 1985, n. 792 e della Legge 20.11.2000, n. 336, vengono riconosciute, tre giornate di permesso retribuito all’anno (quattro per i lavoratori con orario settimanale ripartito in sei giorni). Per i lavoratori assunti o licenziati nel corso dell’anno tali permessi maturano in pro- porzione ai mesi interi di servizio prestati. I permessi di cui sopra sono assegnati dall’azienda, compatibilmente con le esigenze di servizio; qualora le suddette esigenze non consentano il godimento di detti per- messi entro l’anno cui si riferiscono, essi saranno compensati con la normale retri- buzione giornaliera in atto. Le Aziende che già applicavano i CCNL Anig 4.5.1995, Federgasacqua 17.11.1995, Anfida 8.7.1996 antecedentemente all’entrata in vigore del CCNL unico 1.3.2002 mantengono le semifestività in atto in forza dei suddetti CCNL; per le semifestività derivanti da accordi aziendali si rinvia a quanto stabilito dall’articolo 37.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Riposo settimanale e giorni festivi. Sono considerati giorni festivi quelli riconosciuti dallo Stato a tutti gli effetti civili, di cui appresso: - Tutte tutte le domeniche (o i giorni destinati al riposo settimanale dei lavoratori ai sensi del presente CCNL) C.C.N.L.); - Le le ricorrenze nazionali seguenti: - 25 aprile (Anniversario anniversario della Liberazione) liberazione); - 1° maggio (Festa festa del Lavoro) lavoro); - Le 2 giugno (festa della Repubblica); - le seguenti festività infrasettimanali: - 1° gennaio (Capo d’Anno) Lunedì Capodanno); - 6 gennaio (Epifania); - lunedì di Pasqua (Giorno dell’Angelo) giorno dell'Angelo); - 15 agosto (Assunzione di M. Vergine) ); - 1° novembre (Ognissanti) ); - 8 dicembre (Immacolata Concezione) ); - 25 dicembre (X. Xxxxxx) ); - La 26 dicembre (X. Xxxxxxx); - la festività del Santo Patrono della località dove ha sede l’unità l'unità produttiva cui il dipendente è addetto (per i lavoratori del comune di Roma, 29 giugno SS. Apostoli Xxxxxx e Xxxxx). Per i lavoratori giornalieri il riposo settimanale cade normalmente di domenica. Per quei lavoratori per i quali è ammesso, a norma di legge, il lavoro di domenica, il ri- poso riposo può essere fissato in altro giorno della settimana, cosicché la domenica viene ad essere considerata giorno lavorativo, mentre viene ad essere considerato giorno di riposo settimanale a tutti gli effetti il giorno fissato per il riposo stesso. Per i lavoratori addetti a turni continuativi è ammessa la fissazione del riposo in un giorno settimanale diverso dalla domenica. Per detti lavoratori il giorno di riposo set- timanale settimanale fissato verrà considerato a tutti gli effetti come la domenica. Qualora uno dei giorni festivi sopra indicati cada di domenica (o nel giorno di riposo settimanale fissato) al lavoratore sarà dovuto, in aggiunta al normale trattamento economico, una quota giornaliera di retribuzione globale. La soppressione agli effetti civili della festività del 4 novembre verrà compensata, per tutti i lavoratori, con il pagamento di un importo pari a quello definito per le fe- stività festività coincidenti con la domenica o, in alternativa, con un permesso concesso con le modalità di cui al comma successivo. A compensazione ed in luogo delle altre festività soppresse dalla Legge legge 5 marzo 1977, nn. 54, 54 e a seguito del DPR D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 792 e della Legge 20.11.2000legge 20 novembre 2000, n. 336, vengono riconosciute, riconosciute tre giornate di permesso retribuito all’anno all'anno (quattro per i lavoratori con orario settimanale ripartito in sei giorni). Per i lavoratori assunti o licenziati nel corso dell’anno dell'anno tali permessi maturano in pro- porzione proporzione ai mesi interi di servizio prestati. I permessi di cui sopra sono assegnati dall’aziendadall'azienda, compatibilmente con le esigenze di servizio; qualora le suddette esigenze non consentano il godimento di detti per- messi permessi entro l’anno l'anno cui si riferiscono, essi saranno compensati con la normale retri- buzione retribuzione giornaliera in atto. Le Aziende aziende che già applicavano i CCNL Anig 4.5.1995CC.CC.NN.L. ANIG 4 maggio 1995, Federgasacqua 17.11.1995FEDERGASACQUA 17 novembre 1995, Anfida 8.7.1996 ANFIDA 8 luglio 1996 antecedentemente all’entrata all'entrata in vigore del CCNL C.C.N.L. unico 1.3.2002 1° marzo 2002 mantengono le semifestività in atto in forza dei suddetti CCNLCC.CC.NN.L.; per le semifestività derivanti da accordi aziendali si rinvia a quanto stabilito dall’articolo 37dall'art. 3.

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