Common use of Riposo settimanale e giorni festivi Clause in Contracts

Riposo settimanale e giorni festivi. Sono considerati giorni festivi quelli riconosciuti dallo Stato a tutti gli effetti civili, di cui appresso: - Tutte le domeniche (o i giorni destinati al riposo settimanale dei lavoratori ai sensi del presente CCNL) - Le ricorrenze nazionali seguenti: 25 aprile (Anniversario della Liberazione) 1° maggio (Festa del Lavoro) - Le seguenti festività infrasettimanali: 1° gennaio (Capo d’Anno) Lunedì di Pasqua (Giorno dell’Angelo) 15 agosto (Assunzione di M. Vergine) 1° novembre (Ognissanti) 8 dicembre (Immacolata Concezione) 25 dicembre (X. Xxxxxx) - La festività del Santo Patrono della località dove ha sede l’unità produttiva cui il dipendente è addetto (per i lavoratori del comune di Roma, 29 giugno SS. Apostoli Xxxxxx e Xxxxx). Per i lavoratori giornalieri il riposo settimanale cade normalmente di domenica. Per quei lavoratori per i quali è ammesso, a norma di legge, il lavoro di domenica, il ri- poso può essere fissato in altro giorno della settimana, cosicché la domenica viene ad essere considerata giorno lavorativo, mentre viene ad essere considerato giorno di riposo settimanale a tutti gli effetti il giorno fissato per il riposo stesso. Per i lavoratori addetti a turni continuativi è ammessa la fissazione del riposo in un giorno settimanale diverso dalla domenica. Per detti lavoratori il giorno di riposo set- timanale fissato verrà considerato a tutti gli effetti come la domenica. Qualora uno dei giorni festivi sopra indicati cada di domenica (o nel giorno di riposo settimanale fissato) al lavoratore sarà dovuto, in aggiunta al normale trattamento economico, una quota giornaliera di retribuzione globale. La soppressione agli effetti civili della festività del 4 novembre verrà compensata, per tutti i lavoratori, con il pagamento di un importo pari a quello definito per le fe- stività coincidenti con la domenica o, in alternativa, con un permesso concesso con le modalità di cui al comma successivo. A compensazione ed in luogo delle altre festività soppresse dalla Legge 5 marzo 1977, n, 54 e a seguito del DPR 28 dicembre 1985, n. 792 e della Legge 20.11.2000, n. 336, vengono riconosciute, tre giornate di permesso retribuito all’anno (quattro per i lavoratori con orario settimanale ripartito in sei giorni). Per i lavoratori assunti o licenziati nel corso dell’anno tali permessi maturano in pro- porzione ai mesi interi di servizio prestati. I permessi di cui sopra sono assegnati dall’azienda, compatibilmente con le esigenze di servizio; qualora le suddette esigenze non consentano il godimento di detti per- messi entro l’anno cui si riferiscono, essi saranno compensati con la normale retri- buzione giornaliera in atto. Le Aziende che già applicavano i CCNL Anig 4.5.1995, Federgasacqua 17.11.1995, Anfida 8.7.1996 antecedentemente all’entrata in vigore del CCNL unico 1.3.2002 mantengono le semifestività in atto in forza dei suddetti CCNL; per le semifestività derivanti da accordi aziendali si rinvia a quanto stabilito dall’articolo 37.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Riposo settimanale e giorni festivi. Sono considerati giorni festivi quelli riconosciuti dallo Stato a tutti gli effetti civili, di cui appresso: - Tutte le domeniche (o i giorni destinati al riposo settimanale dei lavoratori ai sensi del presente CCNL) - Le ricorrenze nazionali seguenti: 25 aprile (Anniversario della Liberazione) 1° maggio (Festa del Lavoro) 2 giugno (Festa della Repubblica) - Le seguenti festività infrasettimanali: 1° gennaio (Capo d’Anno) 6 gennaio (Epifania) Lunedì di Pasqua (Giorno dell’Angelo) 15 agosto (Assunzione di M. Vergine) 1° novembre (Ognissanti) 8 dicembre (Immacolata Concezione) 25 dicembre (X. Xxxxxx) 26 dicembre (X. Xxxxxxx) - La festività del Santo Patrono della località dove ha sede l’unità l'unità produttiva cui il dipendente è addetto (per i lavoratori del comune di Roma, 29 giugno SS. Apostoli Xxxxxx e Xxxxx). Per i lavoratori giornalieri il riposo settimanale cade normalmente di domenica. Per quei lavoratori per i quali è ammesso, a norma di legge, il lavoro di domenica, il ri- poso riposo può essere fissato in altro giorno della settimana, cosicché la domenica viene ad essere considerata giorno lavorativo, mentre viene ad essere considerato giorno di riposo settimanale a tutti gli effetti il giorno fissato per il riposo stesso. Per i lavoratori addetti a turni continuativi è ammessa la fissazione del riposo in un giorno settimanale diverso dalla domenica. Per detti lavoratori il giorno di riposo set- timanale settimanale fissato verrà considerato a tutti gli effetti come la domenica. Qualora uno dei giorni festivi sopra indicati cada di domenica (o nel giorno di riposo settimanale fissato) al lavoratore sarà dovuto, in aggiunta al normale trattamento economico, una quota giornaliera di retribuzione globale. La soppressione agli effetti civili della festività del 4 novembre verrà compensata, per tutti i lavoratori, con il pagamento di un importo pari a quello definito per le fe- stività festività coincidenti con la domenica o, in alternativa, con un permesso concesso con le modalità di cui al comma successivo. A compensazione ed in luogo delle altre festività soppresse dalla Legge legge 5 marzo 1977, n, 54 e a seguito del DPR 28 dicembre 1985, n. 792 e della Legge legge 20.11.2000, n. 336, vengono riconosciute, tre giornate di permesso retribuito all’anno (quattro per i lavoratori con orario settimanale ripartito in sei giorni). Per i lavoratori assunti o licenziati nel corso dell’anno tali permessi maturano in pro- porzione proporzione ai mesi interi di servizio prestati. I permessi di cui sopra sono assegnati dall’azienda, compatibilmente con le esigenze di servizio; qualora le suddette esigenze non consentano il godimento di detti per- messi permessi entro l’anno cui si riferiscono, essi saranno compensati con la normale retri- buzione retribuzione giornaliera in atto. Le Aziende che già applicavano i CCNL Anig 4.5.1995, Federgasacqua 17.11.1995, Anfida 8.7.1996 antecedentemente all’entrata in vigore del CCNL unico 1.3.2002 mantengono le semifestività in atto in forza dei suddetti CCNLCCNL precedentemente applicati; per le semifestività derivanti da accordi aziendali si rinvia a quanto stabilito dall’articolo 373.

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Samples: CCNL Unico Gas Acqua, Contratto Collettivo Di Lavoro

Riposo settimanale e giorni festivi. Sono considerati giorni festivi quelli riconosciuti dallo Stato a tutti gli effetti civili, di cui appresso: - Tutte tutte le domeniche (o i giorni destinati al riposo settimanale dei lavoratori ai sensi del presente CCNL) C.C.N.L.); - Le le ricorrenze nazionali seguenti: - 25 aprile (Anniversario anniversario della Liberazione) liberazione); - 1° maggio (Festa festa del Lavoro) lavoro); - Le 2 giugno (festa della Repubblica); - le seguenti festività infrasettimanali: - 1° gennaio (Capo d’Anno) Lunedì Capodanno); - 6 gennaio (Epifania); - lunedì di Pasqua (Giorno dell’Angelo) giorno dell'Angelo); - 15 agosto (Assunzione di M. Vergine) ); - 1° novembre (Ognissanti) ); - 8 dicembre (Immacolata Concezione) ); - 25 dicembre (X. Xxxxxx) ); - La 26 dicembre (X. Xxxxxxx); - la festività del Santo Patrono della località dove ha sede l’unità l'unità produttiva cui il dipendente è addetto (per i lavoratori del comune di Roma, 29 giugno SS. Apostoli Xxxxxx e Xxxxx). Per i lavoratori giornalieri il riposo settimanale cade normalmente di domenica. Per quei lavoratori per i quali è ammesso, a norma di legge, il lavoro di domenica, il ri- poso riposo può essere fissato in altro giorno della settimana, cosicché la domenica viene ad essere considerata giorno lavorativo, mentre viene ad essere considerato giorno di riposo settimanale a tutti gli effetti il giorno fissato per il riposo stesso. Per i lavoratori addetti a turni continuativi è ammessa la fissazione del riposo in un giorno settimanale diverso dalla domenica. Per detti lavoratori il giorno di riposo set- timanale settimanale fissato verrà considerato a tutti gli effetti come la domenica. Qualora uno dei giorni festivi sopra indicati cada di domenica (o nel giorno di riposo settimanale fissato) al lavoratore sarà dovuto, in aggiunta al normale trattamento economico, una quota giornaliera di retribuzione globale. La soppressione agli effetti civili della festività del 4 novembre verrà compensata, per tutti i lavoratori, con il pagamento di un importo pari a quello definito per le fe- stività festività coincidenti con la domenica o, in alternativa, con un permesso concesso con le modalità di cui al comma successivo. A compensazione ed in luogo delle altre festività soppresse dalla Legge legge 5 marzo 1977, nn. 54, 54 e a seguito del DPR D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 792 e della Legge 20.11.2000legge 20 novembre 2000, n. 336, vengono riconosciute, riconosciute tre giornate di permesso retribuito all’anno all'anno (quattro per i lavoratori con orario settimanale ripartito in sei giorni). Per i lavoratori assunti o licenziati nel corso dell’anno dell'anno tali permessi maturano in pro- porzione proporzione ai mesi interi di servizio prestati. I permessi di cui sopra sono assegnati dall’aziendadall'azienda, compatibilmente con le esigenze di servizio; qualora le suddette esigenze non consentano il godimento di detti per- messi permessi entro l’anno l'anno cui si riferiscono, essi saranno compensati con la normale retri- buzione retribuzione giornaliera in atto. Le Aziende aziende che già applicavano i CCNL Anig 4.5.1995CC.CC.NN.L. ANIG 4 maggio 1995, Federgasacqua 17.11.1995FEDERGASACQUA 17 novembre 1995, Anfida 8.7.1996 ANFIDA 8 luglio 1996 antecedentemente all’entrata all'entrata in vigore del CCNL C.C.N.L. unico 1.3.2002 1° marzo 2002 mantengono le semifestività in atto in forza dei suddetti CCNLCC.CC.NN.L.; per le semifestività derivanti da accordi aziendali si rinvia a quanto stabilito dall’articolo 37dall'art. 3.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Riposo settimanale e giorni festivi. Sono 1. Gli operai hanno diritto ad un riposo settimanale di 24 ore consecutive che, compa- tibilmente con le esigenze aziendali, dovrà coincidere con la domenica. Oltre alle domeniche sono considerati giorni festivi: 1) il primo giorno dell’anno 2) il 6 gennaio - Epifania; 3) il 25 aprile - Anniversario della Liberazione 4) il giorno di Lunedì dopo Pasqua 5) il 1° maggio - Festa del Lavoro; 6) il 2 giugno - Anniversario della fondazione della Repubblica; 7) il 15 agosto - assunzione della B.V. Xxxxx; 8) il 1° novembre - giorno di Ognissanti; 9) il 4 novembre - giorno dell’Unità nazionale; 10) l’8 dicembre - Immacolata Concezione; 11) il 25 dicembre - giorno di Natale; 12) il 26 dicembre - Santo Stefano; 13) la Festa del Patrono del luogo. 2. Per il trattamento da praticarsi agli operai agricoli e florovivaisti nei giorni di festività nazionali ed infrasettimanali, si applicano le disposizioni di cui alle leggi 27 maggio 1949, n. 260 e 31 marzo 1954, n. 90. Il trattamento previsto per le festività nazionali (25 aprile, 1 maggio, 2 giugno e 4 novembre) dalle leggi sopra citate è dovuto agli operai agricoli e florovivaisti a tempo indeterminato anche se detti lavoratori siano sospesi dal lavoro, mentre per le festività infrasettimanale, in caso di sospensione dal lavoro, il trattamento di legge è dovuto solo se dette festività cadono entro le prime due settimane dalla sospensione. 3. Agli operai a tempo determinato, in accordo con quanto previsto dall’art. 45 del CCNL, le festività elencate nel comma 1 del presente articolo, sono retribuite all’in- terno del terzo elemento retributivo, qualora non vi sia prestazione di lavoro. Nel caso in cui nelle suddette giornate festive venga ugualmente resa la prestazione lavorativa, i predetti operai percepiranno la retribuzione per le ore di lavoro effetti- vamente prestate oltre alla maggiorazione per lavoro festivo prevista dall’art. 38 del vigente CCNL per la generalità degli operai agricoli, e 39 per gli operai florovivaisti. 4. A seguito della legge 5 marzo 1977 n. 54, con disposizione in materia di gior- ni festivi quelli riconosciuti dallo Stato e del verbale di Accordo 2 maggio 1977, punto quinto, nonché del DPR 28/12/1985 n. 792 e fermo restando per gli operai a tempo determinato il tratta- mento previsto dal comma precedente, per gli operai agricoli e florovivaisti a tempo indeterminato, il trattamento economico per le festività soppresse sarà il seguente: a) per la festività nazionale del 4 novembre, la cui celebrazione è stata spostata alla prima domenica di novembre, si applicherà il trattamento previsto dalla L. 31/03/54 n.90 per il caso di festività nazionali coincidenti con la domenica. Per- tanto il 4 novembre è da considerarsi giornata lavorativa a tutti gli effetti civili, di cui appresso: - Tutte effetti; b) per le domeniche (o i giorni destinati al riposo settimanale dei lavoratori ai sensi del presente CCNL) - Le ricorrenze nazionali seguenti: 25 aprile (Anniversario della Liberazione) 1° maggio (Festa del Lavoro) - Le seguenti quattro festività infrasettimanali: 1° gennaio (Capo d’Anno) Lunedì di Pasqua (Giorno dell’Angelo) 15 agosto (Assunzione di M. Vergine) 1° novembre (Ognissanti) 8 dicembre (Immacolata Concezione) 25 dicembre soppresse (X. Xxxxxx) - La festività del Santo Patrono della località dove ha sede l’unità produttiva cui il dipendente è addetto (per i lavoratori del comune di RomaXxxxxxxx, 29 giugno Ascensione, Corpus Domini, SS. Apostoli Xxxxxx e Xxxxx). Per i lavoratori giornalieri il riposo settimanale cade normalmente di domenica. Per quei lavoratori per i quali è ammesso, a norma di legge, il lavoro di domenica, il ri- poso può essere fissato in altro giorno della settimana, cosicché la domenica viene ad essere considerata giorno lavorativo, mentre viene ad essere considerato giorno di riposo settimanale lavorative a tutti gli effetti il giorno fissato per il riposo stesso. Per i lavoratori addetti a turni continuativi è ammessa la fissazione del riposo in un giorno settimanale diverso dalla domenica. Per detti lavoratori il giorno di riposo set- timanale fissato verrà considerato a tutti gli effetti come la domenica. Qualora uno dei giorni festivi sopra indicati cada di domenica (o nel giorno di riposo settimanale fissato) al lavoratore effetti, sarà dovutocorrisposta, in aggiunta al normale trattamento economicooltre alla retribuzione normalmente dovuta, una quota giornaliera giornata di retribuzione globale. La soppressione agli effetti civili della festività del 4 novembre verrà compensatapaga ordinaria, per tutti i lavoratori, con il pagamento di un importo pari a quello definito per le fe- stività coincidenti con la domenica o, in alternativa, con un permesso concesso con le modalità di cui al comma successivo. A compensazione ed in luogo delle altre festività soppresse dalla Legge 5 marzo 1977, n, 54 e a seguito del DPR 28 dicembre 1985, n. 792 e della Legge 20.11.2000, n. 336, vengono riconosciute, tre giornate di permesso retribuito all’anno (quattro eccezion fatta per i lavoratori con orario settimanale ripartito in sei giorni). Per i lavoratori assunti o licenziati nel corso dell’anno tali permessi maturano in pro- porzione ai mesi interi di servizio prestati. I permessi di cui sopra sono assegnati dall’azienda, compatibilmente con le esigenze di servizio; qualora le suddette esigenze casi ove non consentano il godimento di detti per- messi entro l’anno cui si riferiscono, essi saranno compensati con la normale retri- buzione giornaliera in atto. Le Aziende che già applicavano i CCNL Anig 4.5.1995, Federgasacqua 17.11.1995, Anfida 8.7.1996 antecedentemente all’entrata in vigore del CCNL unico 1.3.2002 mantengono le semifestività in atto in forza dei suddetti CCNL; per le semifestività derivanti da accordi aziendali si rinvia a quanto stabilito dall’articolo 37vi sia effettiva prestazione lavorativa.

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Samples: Provincial Labor Contract for Agricultural and Floricultural Workers

Riposo settimanale e giorni festivi. Sono considerati festivi le domeniche e gli altri giorni festivi quelli riconosciuti come tali dallo Stato a tutti gli effetti civili, di cui appresso: - Tutte le domeniche (o i giorni destinati al riposo settimanale dei lavoratori ai sensi del presente CCNL) - Le ricorrenze nazionali seguenti: 25 aprile (Anniversario della Liberazione) 1° maggio (Festa del Lavoro) - Le seguenti festività infrasettimanali: 1° gennaio (Capo d’Anno) Lunedì di Pasqua (Giorno dell’Angelo) 15 agosto (Assunzione di M. Vergine) 1° novembre (Ognissanti) 8 dicembre (Immacolata Concezione) 25 dicembre (X. Xxxxxx) - La festività nonché la ricorrenza del Santo Patrono della località dove ha sede l’unità produttiva in cui il dipendente lavoratore presta normalmente la sua opera. Al personale è addetto (dovuto per ogni settimana di lavoro un riposo di 24 ore consecutive; detto riposo, salve le deroghe previste dalla legge, dovrà essere dato normalmente la domenica. E' fatta eccezione per i lavoratori addetti alle trasmissioni telegrafiche e telefoniche e ai lavori connessi in genere con il servizio del comune di Roma, 29 giugno SS. Apostoli Xxxxxx e Xxxxx). Per traffico per i lavoratori giornalieri quali il riposo settimanale cade normalmente di domenica. Per quei lavoratori per i quali è ammesso, a norma di legge, il lavoro di domenica, il ri- poso può essere fissato ammesso in altro giorno della settimana, cosicché la diverso dalla domenica viene ad essere considerata che in tale caso è considerato giorno lavorativo, mentre viene ad essere è considerato giorno di riposo settimanale festivo a tutti gli effetti il giorno fissato per il riposo stessosettimanale, durante il quale non può essere richiesta prestazione alcuna, salvo nei casi eccezionali previsti dalla legge. Per A detti lavoratori, ove prestino servizio di domenica in orario ordinario, sarà corrisposta una maggiorazione pari al 30% della quota oraria dello stipendio, dell'indennità di contingenza e, fino al 31 dicembre 1992, del premio annuo mensilizzato per ogni ora di servizio prestato in tale giorno, salvo i casi in cui spetti uno dei compensi previsti per il lavoro festivo dall'art. 32. Si stabilisce in particolare che i lavoratori addetti a turni continuativi è ammessa la fissazione del riposo in un giorno settimanale diverso dalla domenica. Per detti lavoratori il giorno di riposo set- timanale fissato verrà considerato a tutti gli effetti come la domenica. Qualora uno dei giorni festivi sopra indicati cada di domenica (o nel giorno di riposo settimanale fissato) al lavoratore sarà dovuto, in aggiunta al normale trattamento economico, una quota giornaliera di retribuzione globale. La soppressione agli effetti civili della festività del 4 novembre verrà compensata, per tutti i lavoratori, con il pagamento di un importo pari a quello definito per le fe- stività coincidenti con la domenica o, in alternativa, con un permesso concesso con le modalità di cui al comma successivoprecedente: 1) ove prestino servizio nei seguenti giorni festivi: - 1° gennaio; - Epifania; - Pasqua; - lunedì dopo Pasqua; - 25 aprile; - 1° maggio; - 15 agosto; - 1° novembre; - 8 dicembre; - Natale; - 26 dicembre; - ricorrenza del Santo Patrono della città; nonché eccezionalmente nei giorni di riposo settimanale, per ogni ora di effettivo servizio prestato avranno diritto, in aggiunta alla normale retribuzione, alle maggiorazioni di cui al punto 5) - ovvero al punto 6) in caso di lavoro notturno - della tabella indicata nell'art. A compensazione ed 32; 2) nel caso che non prestino servizio nelle festività indicate al numero 1), in luogo quanto fruiscano del riposo settimanale, avranno diritto ad un altro giorno di riposo compensativo entro i trenta giorni successivi. In mancanza di tale riposo compensativo la Società corrisponderà una giornata supplementare di retribuzione con la maggiorazione percentuale prevista per il lavoro straordinario (punto 1) della tabella indicata nell'art. 32; 3) nel caso che non prestino servizio nelle festività nazionali e infrasettimanali, nonché nella festività del Santo Patrono, in quanto fruiscano di seconda libertà comunque denominata, avranno diritto ad un compenso pari a quello previsto dall'art. 1 dell'Accordo interconfederale 3 dicembre 1954. In sostituzione delle altre soppresse festività soppresse dalla religiose, di cui al combinato disposto della Legge 5 marzo 1977, n, n. 54 e a seguito del DPR D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 792 e della Legge 20.11.2000nonché del relativo trattamento, n. 336, vengono riconosciute, tre giornate di permesso retribuito all’anno (quattro per i lavoratori con orario settimanale ripartito in sei giorni). Per i lavoratori assunti o licenziati nel corso dell’anno tali permessi maturano in pro- porzione ai mesi interi di servizio prestati. I permessi di cui sopra sono assegnati dall’aziendapotranno fruire a richiesta, compatibilmente con le esigenze di servizio, di 4 giorni di permesso retribuito nel corso di ciascun anno; qualora per la parte di permessi eventualmente non fruiti entro l'anno, saranno corrisposte le suddette corrispondenti quote di retribuzione (100%). Il lavoro prestato in tali ex festività non darà pertanto diritto ad alcun trattamento retributivo aggiuntivo. In caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno, o di assenze non valide agli effetti del servizio prestato, i predetti giorni di permesso verranno ridotti in proporzione ai mesi di anzianità di servizio maturati. A decorrere dal 1986, ai lavoratori verrà corrisposto, per le due domeniche in cui vengono celebrate le ex festività nazionali del 2 giugno e del 4 novembre, il compenso previsto per le festività coincidenti con la domenica dall'Accordo Interconfederale del 3 dicembre 1954. Chiarimento a verbale A) Al principio di ogni anno la Società redigerà una apposita tabella con l'elenco dei giorni festivi stabiliti dallo Stato agli effetti civili e che saranno considerati tali per tutto il personale non turnista. Fra i detti giorni si includerà il giorno dopo Pasqua, il giorno dopo Natale e quello della festa del Santo Patrono della città. La Società nella tabella annuale suddetta comprende anche le seguenti giornate considerate, in omaggio alle consuetudini, semifestive e nelle quali l'orario giornaliero è ridotto a metà: 14 agosto, 24 dicembre, 31 dicembre. Conseguentemente i lavoratori assegnati ad orari che non prevedono di fruire di semifestività hanno diritto a permessi compensativi per un totale di 19 ore annuali; i lavoratori assegnati ad orari che prevedono di fruire di semifestività hanno diritto a permessi per un totale di 4 ore annuali. Detti permessi, che non potranno avere durata superiore ad un orario giornaliero nell'arco feriabile, saranno previamente richiesti dagli interessati e concessi dalle rispettive Direzioni locali, compatibilmente con le esigenze di servizio, e dovranno essere fruiti entro ogni anno solare, non consentano essendo ammessi nè il godimento di detti per- messi entro l’anno cui si riferiscono, essi saranno compensati nell'anno successivo nè la compensazione con la normale retri- buzione giornaliera retribuzione. I turni comandati per assicurare il servizio nella metà considerata festiva non danno però luogo a riposo compensativo. B) La percentuale di cui al comma 2 del presente articolo sarà elevata al 35% qualora lo stesso lavoratore, dopo aver prestato servizio ordinario in atto. Le Aziende che già applicavano i CCNL Anig 4.5.1995due domeniche dello stesso mese solare, Federgasacqua 17.11.1995sia impegnato in ulteriore servizio ordinario nelle altre domeniche del mese stesso, Anfida 8.7.1996 antecedentemente all’entrata in vigore del CCNL unico 1.3.2002 mantengono le semifestività in atto in forza dei suddetti CCNL; fermo restando il 30% per le semifestività derivanti da accordi aziendali si rinvia a quanto stabilito dall’articolo 37prime due domeniche.

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Samples: Contratto Collettivo Di Lavoro

Riposo settimanale e giorni festivi. Sono considerati giorni festivi quelli riconosciuti dallo Stato a tutti gli effetti civiliIl lavoratore ha diritto ad un riposo settimanale. Il riposo settimanale coincide, di cui appresso: - Tutte le domeniche (o i giorni destinati al riposo settimanale dei lavoratori ai sensi del presente CCNL) - Le ricorrenze nazionali seguenti: 25 aprile (Anniversario della Liberazione) 1° maggio (Festa del Lavoro) - Le seguenti festività infrasettimanali: 1° gennaio (Capo d’Anno) Lunedì di Pasqua (Giorno dell’Angelo) 15 agosto (Assunzione di M. Vergine) 1° novembre (Ognissanti) 8 dicembre (Immacolata Concezione) 25 dicembre (X. Xxxxxx) - La festività del Santo Patrono della località dove ha sede l’unità produttiva cui il dipendente è addetto (per i lavoratori del comune di Romanorma, 29 giugno SS. Apostoli Xxxxxx e Xxxxx). Per i lavoratori giornalieri il riposo settimanale cade normalmente di con la domenica. Per quei lavoratori per i quali è ammesso, a norma Sono fatte salve le deroghe e disposizioni di legge. I lavoratori che, il lavoro di nei casi consentiti dalla legge, lavorino la domenica, godranno il ri- poso può essere fissato prescritto riposo in altro giorno della settimana, cosicché che deve essere prefissato. Sono considerati giorni festivi, oltre le domeniche e i giorni stabiliti per riposo compensativo settimanale, le seguenti: a) festività nazionali: - 25 aprile; - 1 maggio; - 2 giugno; b) altre festività: - Capodanno; - Epifania; - Lunedì successivo alla Pasqua; - 15 agosto (Assunzione); - 1 novembre (Ognissanti); - 8 dicembre (Immacolata Concezione); - 25 dicembre (X. Xxxxxx); - 26 dicembre (X. Xxxxxxx); - la domenica viene ricorrenza del Santo Patrono della località ove ha sede l’unità produttiva. Tale festività sarà localmente spostata ad essere considerata giorno lavorativoaltro giorno, mentre viene da stabilirsi tra le Parti, qualora la ricorrenza del S. Patrono coincida con altra festività retribuita. In dette festività, quando non vi sia prestazione di lavoro, si intende che il pagamento della festività stessa è compreso nella retribuzione mensile percepita dal dipendente e non si fa, quindi, luogo ad essere considerato giorno alcuna variazione del normale trattamento. Nel caso di riposo settimanale a tutti gli effetti prestazione di lavoro spetta al dipendente il giorno fissato pagamento delle ore lavorative effettivamente prestate con la maggiorazione per il riposo stessolavoro festivo. Nel caso in cui le festività sopraelencate cadano di domenica, è dovuto, oltre alla retribuzione globale mensile, un ventiseiesimo (1/26) della retribuzione stessa. In sostituzione delle festività abolite dalla legge 5 marzo 1977 n. 54, così come modificata dal D.P.R. n. 792/1985, sono riconosciute quattro (4) giornate di riposo, con decorrenza della retribuzione, secondo le modalità previste dall’art. 34. Per i lavoratori addetti a turni continuativi quanto riguarda la festività la cui celebrazione è ammessa la fissazione spostata alla domenica (4 novembre), il dipendente beneficia del riposo in un giorno settimanale diverso dalla domenica. Per detti lavoratori il giorno di riposo set- timanale fissato verrà considerato a tutti gli effetti come trattamento previsto per le festività che coincidono con la domenica. Qualora uno dei giorni festivi sopra indicati cada di domenica (o nel giorno di riposo settimanale fissato) al lavoratore sarà dovuto, in aggiunta al normale trattamento economico, una quota giornaliera di retribuzione globale. La soppressione agli effetti civili della festività del 4 novembre verrà compensata, per tutti i lavoratori, con il pagamento di un importo pari a quello definito per le fe- stività coincidenti con la domenica o, in alternativa, con un permesso concesso con le modalità di cui al comma successivo. A compensazione ed in luogo delle altre festività soppresse dalla Legge 5 marzo 1977, n, 54 e a seguito del DPR 28 dicembre 1985, n. 792 e della Legge 20.11.2000, n. 336, vengono riconosciute, tre giornate di permesso retribuito all’anno (quattro per i lavoratori con orario settimanale ripartito in sei giorni). Per i lavoratori assunti o licenziati nel corso dell’anno tali permessi maturano in pro- porzione ai mesi interi di servizio prestati. I permessi di cui sopra sono assegnati dall’azienda, compatibilmente con le esigenze di servizio; qualora le suddette esigenze non consentano il godimento di detti per- messi entro l’anno cui si riferiscono, essi saranno compensati con la normale retri- buzione giornaliera in atto. Le Aziende che già applicavano i CCNL Anig 4.5.1995, Federgasacqua 17.11.1995, Anfida 8.7.1996 antecedentemente all’entrata in vigore del CCNL unico 1.3.2002 mantengono le semifestività in atto in forza dei suddetti CCNL; per le semifestività derivanti da accordi aziendali si rinvia a quanto stabilito dall’articolo 37.

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Samples: Contratto Collettivo Di Lavoro

Riposo settimanale e giorni festivi. Sono considerati 1. Il comma 1 dell’art. 50 (riposo settimanale) del contratto collettivo provinciale di lavoro del personale non dirigenziale del comparto Sanità sottoscritto in data 8 agosto 2000, è sostituito dal seguente comma: 1. Il personale ha diritto ogni sette giorni festivi quelli riconosciuti dallo Stato a tutti gli effetti civiliad un periodo di riposo di almeno 24 ore consecutive, di cui appresso: - Tutte le domeniche (o i giorni destinati al regola in coincidenza con la domenica, da cumulare con il periodo minimo di 11 ore di riposo consecutivo spettante per ogni periodo di ventiquattro ore. Il riposo settimanale dei lavoratori ai sensi del presente CCNL) - Le ricorrenze nazionali seguenti: 25 aprile (Anniversario della Liberazione) 1° maggio (Festa del Lavoro) - Le seguenti festività infrasettimanali: 1° gennaio (Capo d’Anno) Lunedì di Pasqua (Giorno dell’Angelo) 15 agosto (Assunzione di M. Vergine) 1° novembre (Ognissanti) 8 dicembre (Immacolata Concezione) 25 dicembre (X. Xxxxxx) - La festività del Santo Patrono della località dove ha sede l’unità produttiva cui il dipendente è addetto (per i lavoratori del comune di Roma, 29 giugno SS. Apostoli Xxxxxx e Xxxxx). Per i lavoratori giornalieri il riposo settimanale cade normalmente di domenica. Per quei lavoratori per i quali è ammesso, a norma di legge, il lavoro di domenica, il ri- poso può essere fissato in altro giorno diverso dalla domenica per il personale interessato a modelli tecnico organizzativi di turnazione o in servizi ed attività il cui funzionamento domenicale corrisponda ad esigenze tecniche, soddisfi interessi rilevanti della settimanacollettività ovvero sia di pubblica utilità. Il numero dei riposi settimanali spettanti a ciascun dipendente è fissato in numero di 52 all'anno, cosicché indipendentemente dalla forma di articolazione dell'orario di lavoro. In tale numero non sono conteggiate le domeniche ricorrenti durante i periodi di assenza per motivi diversi dalle ferie.” 2. Dopo il comma 3 dell’art. 50 (riposo settimanale) del contratto collettivo provinciale di lavoro del personale non dirigenziale del comparto Sanità sottoscritto in data 8 agosto 2000, sono aggiunti i seguenti commi: “3bis. L’attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro sessanta giorni, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la domenica viene ad essere considerata maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo. 3ter. L’attività prestata in giorno feriale non lavorativo, mentre viene ad essere considerato giorno di riposo settimanale a tutti gli effetti il giorno fissato per il riposo stesso. Per i lavoratori addetti a turni continuativi è ammessa la fissazione del riposo in un giorno settimanale diverso dalla domenica. Per detti lavoratori il giorno di riposo set- timanale fissato verrà considerato a tutti gli effetti come la domenica. Qualora uno dei giorni festivi sopra indicati cada di domenica (o nel giorno di riposo settimanale fissato) al lavoratore sarà dovuto, in aggiunta al normale trattamento economico, una quota giornaliera di retribuzione globale. La soppressione agli effetti civili della festività del 4 novembre verrà compensata, per tutti i lavoratori, con il pagamento di un importo pari a quello definito per le fe- stività coincidenti con la domenica o, in alternativa, con un permesso concesso con le modalità di cui al comma successivo. A compensazione ed in luogo delle altre festività soppresse dalla Legge 5 marzo 1977, n, 54 e a seguito di articolazione di lavoro su cinque giorni, dà titolo, a richiesta del DPR 28 dicembre 1985dipendente, n. 792 e della Legge 20.11.2000, n. 336, vengono riconosciute, tre giornate di permesso retribuito all’anno (quattro a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per i lavoratori con orario settimanale ripartito in sei giorni). Per i lavoratori assunti o licenziati nel corso dell’anno tali permessi maturano in pro- porzione ai mesi interi di servizio prestati. I permessi di cui sopra sono assegnati dall’azienda, compatibilmente con le esigenze di servizio; qualora le suddette esigenze lavoro straordinario non consentano il godimento di detti per- messi entro l’anno cui si riferiscono, essi saranno compensati con la normale retri- buzione giornaliera in atto. Le Aziende che già applicavano i CCNL Anig 4.5.1995, Federgasacqua 17.11.1995, Anfida 8.7.1996 antecedentemente all’entrata in vigore del CCNL unico 1.3.2002 mantengono le semifestività in atto in forza dei suddetti CCNL; per le semifestività derivanti da accordi aziendali si rinvia a quanto stabilito dall’articolo 37festivo.

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Samples: Contratto Collettivo Provinciale Di Lavoro

Riposo settimanale e giorni festivi. Sono considerati giorni festivi quelli riconosciuti dallo Stato a tutti gli effetti civili, di cui appresso: - Tutte le domeniche (o i giorni destinati al riposo settimanale dei lavoratori ai sensi del presente CCNL) - Le ricorrenze nazionali seguenti: 25 aprile (Anniversario della Liberazione) 1° maggio (Festa del Lavoro) 2 giugno (Festa della Repubblica) - Le seguenti festività infrasettimanali: 1° gennaio (Capo d’Anno) 6 gennaio (Epifania) Lunedì di Pasqua (Giorno dell’Angelo) 15 agosto (Assunzione di M. Vergine) 1° novembre (Ognissanti) 8 dicembre (Immacolata Concezione) 25 dicembre (X. Xxxxxx) 26 dicembre (X. Xxxxxxx) - La festività del Santo Patrono della località dove ha sede l’unità produttiva cui il dipendente di- pendente è addetto (per i lavoratori del comune di Roma, 29 giugno SS. Apostoli Xxxxxx e Xxxxx). Per i lavoratori giornalieri il riposo settimanale cade normalmente di domenica. Per quei lavoratori per i quali è ammesso, a norma di legge, il lavoro di domenica, il ri- poso riposo può essere fissato in altro giorno della settimana, cosicché la domenica viene ad essere considerata giorno lavorativo, mentre viene ad essere considerato giorno di riposo settimanale set- timanale a tutti gli effetti il giorno fissato per il riposo stesso. Per i lavoratori addetti a turni continuativi è ammessa la fissazione del riposo in un giorno gior- no settimanale diverso dalla domenica. Per detti lavoratori il giorno di riposo set- timanale settimanale fissato verrà considerato a tutti gli effetti come la domenica. Qualora uno dei giorni festivi sopra indicati cada di domenica (o nel giorno di riposo settimanale fissato) al lavoratore sarà dovuto, in aggiunta al normale trattamento economicoecono- mico, una quota giornaliera di retribuzione globale. La soppressione agli effetti civili della festività del 4 novembre verrà compensata, per tutti i lavoratori, con il pagamento di un importo pari a quello definito per le fe- stività coincidenti festività coin- cidenti con la domenica o, in alternativa, con un permesso concesso con le modalità di cui al comma successivo. A compensazione ed in luogo delle altre festività soppresse dalla Legge 5 marzo 1977, n, 54 e a seguito del DPR 28 dicembre 1985, n. 792 e della Legge 20.11.2000, n. 336, vengono riconosciute, tre giornate di permesso retribuito all’anno (quattro per i lavoratori lavora- tori con orario settimanale ripartito in sei giorni). Per i lavoratori assunti o licenziati nel corso dell’anno tali permessi maturano in pro- porzione propor- zione ai mesi interi di servizio prestati. I permessi di cui sopra sono assegnati dall’azienda, compatibilmente con le esigenze di servizio; qualora le suddette esigenze non consentano il godimento di detti per- messi permessi entro l’anno cui si riferiscono, essi saranno compensati con la normale retri- buzione retribuzione giornaliera in atto. Le Aziende che già applicavano i CCNL Anig 4.5.1995, Federgasacqua 17.11.1995, Anfida 8.7.1996 antecedentemente all’entrata in vigore del CCNL unico 1.3.2002 mantengono man- tengono le semifestività in atto in forza dei suddetti CCNL; per le semifestività derivanti da accordi aziendali si rinvia a quanto stabilito dall’articolo 373.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Riposo settimanale e giorni festivi. Il riposo settimanale coincide di regola con la domenica, salvo le eccezioni e le deroghe consentite dalla legge. Sono considerati giorni festivi quelli riconosciuti dallo Stato a tutti gli effetti civilifestivi, di cui appressooltre le domeniche e i giorni prestabiliti per riposo compensativo setti- manale, i seguenti: a) festività nazionali: - Tutte le domeniche (o i giorni destinati al riposo settimanale dei lavoratori ai sensi del presente CCNL25 aprile; - 1 maggio; b) altre festività: - Le ricorrenze nazionali seguenti: 25 aprile (Anniversario della Liberazione) 1° maggio (Festa del Lavoro) Capodanno; - Le seguenti festività infrasettimanali: 1° gennaio (Capo d’Anno) Epifania; - Lunedì di Pasqua (Giorno dell’Angelo) successivo alla Pasqua; - 15 agosto (Assunzione di M. Vergine) 1° della Xxxxx Xxxxx Xxxxxxx); - 1o novembre (Ognissanti) ); - 8 dicembre (Immacolata Concezione) ); - 25 dicembre (X. Xxxxxx) ); - La festività 26 dicembre (X. Xxxxxxx); - la ricorrenza del Santo Patrono della località dove ove ha sede l’unità produttiva cui il dipendente è addetto lo stabilimento (per i lavoratori del comune le unità produttive ubicate nel Comune di Roma, Roma 29 giugno SS. Apostoli Xxxxxx e x Xxxxx). Per i lavoratori giornalieri Tale festività sarà localmente sposta- ta ad altro giorno da stabilirsi tra le Organizzazioni territoriali qualora la ricorrenza del S. Patrono coincida con altra festività retribuita. In dette festività, quando non vi sia prestazione di lavoro, si intende che il riposo settimanale cade normalmente pagamento della festività stessa é compreso nella retribuzione mensile percepita dall’impiegato e non si farà, quindi, luogo ad alcuna variazione del normale trattamento. Nel caso di domenicaprestazione di lavoro spetterà all’impiegato il pagamento delle ore lavorative effettivamente prestate con la maggiorazione per lavoro festivo. Per quei lavoratori per i quali è ammesso, a norma di legge, il lavoro Nel caso in cui le festività sopra elencate cadano di domenica, il ri- poso può essere fissato in altro giorno della settimana, cosicché la domenica viene ad essere considerata giorno lavorativo, mentre viene ad essere considerato giorno di riposo settimanale a tutti gli effetti il giorno fissato per il riposo stesso. Per i lavoratori addetti a turni continuativi è ammessa la fissazione del riposo in un giorno settimanale diverso dalla domenica. Per detti lavoratori il giorno di riposo set- timanale fissato verrà considerato a tutti gli effetti come la domenica. Qualora uno dei giorni festivi sopra indicati cada di domenica (o nel giorno di riposo settimanale fissato) al lavoratore sarà dovuto, in aggiunta al oltre la normale trattamento economicoretribu- zione mensile, una quota giornaliera di un ventiseiesimo della retribuzione globalestessa. La soppressione agli effetti civili della In sostituzione delle festività del 4 novembre verrà compensata, per tutti i lavoratori, con il pagamento di un importo pari a quello definito per le fe- stività coincidenti con la domenica o, in alternativa, con un permesso concesso con le modalità di cui al comma successivo. A compensazione ed in luogo delle altre festività soppresse infrasettimanali abolite dalla Legge 5 marzo legge 5-3-1977, nn. 54, 54 e a seguito del così come modifica- ta dal DPR 28 dicembre 28-12-1985, n. 792 e della Legge 20.11.2000, n. 336792, vengono riconosciute, tre riconosciute 4 giornate di permesso retribuito all’anno (quattro per i lavoratori riposo con orario settimanale ripartito in sei giorni)decorrenza della retri- buzione. Per i lavoratori assunti o licenziati nel corso dell’anno tali permessi maturano in pro- porzione ai mesi interi di servizio prestati. I permessi di quanto riguarda le due festività la cui sopra sono assegnati dall’aziendacelebrazione é spostata alla domenica (2 giugno e 4 novem- bre), compatibilmente con l’impiegato beneficerà del trattamento previsto per le esigenze di servizio; qualora le suddette esigenze non consentano il godimento di detti per- messi entro l’anno cui si riferiscono, essi saranno compensati festività che coincidono con la normale retri- buzione giornaliera in atto. Le Aziende che già applicavano i CCNL Anig 4.5.1995, Federgasacqua 17.11.1995, Anfida 8.7.1996 antecedentemente all’entrata in vigore del CCNL unico 1.3.2002 mantengono le semifestività in atto in forza dei suddetti CCNL; per le semifestività derivanti da accordi aziendali si rinvia a quanto stabilito dall’articolo 37domenica.

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Samples: Contratto Per Le Imprese E I Lavoratori Del Settore Grafico Ed Editoria