RISCHI CONNESSI ALLE POLITICHE COMMERCIALI DELLE COMPAGNIE ASSICURATRICI Clausole campione

RISCHI CONNESSI ALLE POLITICHE COMMERCIALI DELLE COMPAGNIE ASSICURATRICI. ALCUNE COMPAGNIE ASSICURATIVE PREVEDONO L’ABBONAMENTO AI SERVIZI SVR COME CONDIZIONE PER L’APPLICAZIONE DI UNO SCONTO SUL PREMIO O, IN ALCUNI CASI, QUALE CONDIZIONE NECESSARIA PER LA STIPULA DELLA POLIZZA ASSICURATIVA. A GIUDIZIO DELL’EMITTENTE LA DOMANDA DEI SERVIZI SVR ED I RICAVI GENERATI DALLA SOCIETÀ IN RELAZIONE A TALI SERVIZI È INFLUENZATA DALLE POLITICHE COMMERCIALI DELLE PRINCIPALI COMPAGNIE ASSICURATRICI, LE QUALI, IN ALCUNI PAESI EUROPEI, INCENTIVANO I PROPRI ASSICURATI AD ABBONARSI AI SERVIZI SVR APPROVATI DALLE STESSE, FRA CUI IL COBRACONNEX. UN EVENTUALE MUTA- MENTO DI TALI POLITICHE DI INCENTIVAZIONE DA PARTE DELLE COMPAGNIE ASSICURATRICI POTREBBE DETERMI- NARE EFFETTI NEGATIVI SULLA SITUAZIONE ECONOMICA, PATRIMONIALE E FINANZIARIA DELL’EMITTENTE E DELLE SOCIETÀ DEL GRUPPO E SULLE PROSPETTIVE DI CRESCITA DEL GRUPPO. PER ULTERIORI INFORMAZIONI, CFR. SEZIONE PRIMA, CAPITOLO VI, PARAGRAFO 6.1.1.1.2 DEL PROSPETTO INFORMATIVO.
RISCHI CONNESSI ALLE POLITICHE COMMERCIALI DELLE COMPAGNIE ASSICURATRICI. Alcune compagnie assicurative prevedono l’abbonamento ai Servizi SVR come condizione per l’applicazione di uno sconto sul premio o, in alcuni casi, quale condizione necessaria per la stipula della polizza assicurativa. A giudizio dell’Emittente la domanda dei Servizi SVR ed i ricavi generati dalla Società in relazione a tali servizi è influenzata dalle politiche commerciali delle principali compagnie assicuratrici, le quali, in alcuni Paesi europei, incentivano i propri assicurati ad abbonarsi ai Servizi SVR approvati dalle stesse, fra cui il CobraConnex. Un eventuale muta- mento di tali politiche di incentivazione da parte delle compagnie assicuratrici potrebbe determi- nare effetti negativi sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell’Emittente e delle società del Gruppo e sulle prospettive di crescita del Gruppo. Per ulteriori informazioni, Cfr. Sezione Prima, Capitolo VI, Paragrafo 6.1.1.1.2 del Prospetto Informativo.

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).