Rischio morte. Il rischio di morte è coperto qualunque sia la causa del decesso - senza limiti territoriali e senza tener conto dei cambiamenti di professione dell'Assicurato. Eurovita, a parziale deroga dell’art. 11 (Prestazioni Assicurate) liquiderà ai Beneficiari la sola riserva matematica, qualora il decesso dell’Assicurato: a) avvenga nei primi sei mesi dalla data di conclusione del contratto b) avvenga entro i primi sette anni dalla data di conclusione del contratto e sia dovuto a sin- drome da immunodeficienza acquisita (AIDS), ovvero ad altra patologia ad essa collegata; c) sia causato da: - dolo del Contraente o del Beneficiario; - partecipazione attiva dell'Assicurato a delitti dolosi; - partecipazione attiva dell'Assicurato a fatti di guerra, a meno che tale partecipazione derivi da obblighi verso lo Stato Italiano: in questo caso la garanzia può essere pre- stata, su richiesta del Contraente, alle condizioni stabilite dal competente Ministero; - incidente di volo, se l'Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo e in ogni caso se viaggia in qualità di membro dell'equipaggio; - suicidio, quando avvenga nei primi due anni dall'entrata in vigore del contratto; - stato di ubriachezza/ebbrezza: • qualora il tasso alcolemico presente nel sangue risulti essere superiore a quello stabilito dal Codice della Strada e il decesso avvenga alla guida di un veicolo; • in ogni altro caso qualora il tasso alcolemico presente nel sangue risulti essere superiore a 0,8 grammi litro; - uso non terapeutico di stupefacenti, allucinogeni e simili. La limitazione di cui alla lettera a) non viene applicata qualora il decesso dell’Assicurato derivi da: - infortunio, intendendosi per tale l’evento dovuto a causa fortuita, improvvisa, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, che abbiano come conseguenza il decesso - avvenuto dopo la data di decorrenza del contratto; - shock anafilattico sopravvenuto dopo la data di decorrenza del contratto; - una delle seguenti malattie infettive acute sopravvenute dopo la data di decorrenza del contratto: tifo, paratifo, difterite, scarlattina, morbillo, vaiolo, poliomielite anteriore acuta, meningite cerebro-spinale, polmonite, encefalite epidemica, carbonchio, febbri puerpera- li, tifo esantematico, epatite virale A e B, leptospirosi ittero emorragica, colera, brucello- si, dissenteria bacillare, febbre gialla, febbre Q, salmonellosi, botulismo, mononucleosi infettiva, parotite epidemica, peste, rabbia, pertosse, rosolia, vaccinia generalizzata, encefalite post-vaccinica.
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Samples: Insurance Contract, Contratto Di Assicurazione a Vita Intera, Insurance Contract
Rischio morte. Il rischio di morte è coperto qualunque sia la causa del decesso - senza limiti territoriali e senza tener conto dei cambiamenti di professione dell'Assicurato. Eurovita, a parziale deroga dell’art. 11 (Prestazioni Assicurate) liquiderà ai Beneficiari la sola riserva matematica, qualora il decesso dell’Assicurato:
a) avvenga nei primi sei mesi dalla data di conclusione del contratto
b) avvenga entro i primi sette anni dalla data di conclusione del contratto e sia dovuto a sin- drome sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), ovvero ad altra patologia ad essa collegatacolle- gata;
c) sia causato da: - dolo del Contraente o del Beneficiario; - partecipazione attiva dell'Assicurato a delitti dolosi; - partecipazione attiva dell'Assicurato a fatti di guerra, a meno che tale partecipazione derivi da obblighi verso lo Stato Italiano: in questo caso la garanzia può essere pre- stata, su richiesta del Contraente, alle condizioni stabilite dal competente Ministero; - incidente di volo, se l'Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo e in ogni caso se viaggia in qualità di membro dell'equipaggio; - suicidio, quando avvenga nei primi due anni dall'entrata in vigore del contratto; - stato di ubriachezza/ebbrezza: • qualora il tasso alcolemico presente nel sangue risulti essere superiore a quello stabilito dal Codice della Strada e il decesso avvenga alla guida di un veicolo; • in ogni altro caso qualora il tasso alcolemico presente nel sangue risulti essere superiore a 0,8 grammi litro; - uso non terapeutico di stupefacenti, allucinogeni e simili. La limitazione di cui alla lettera a) non viene applicata qualora il decesso dell’Assicurato derivi da: - infortunio, intendendosi per tale l’evento dovuto a causa fortuita, improvvisa, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, che abbiano come conseguenza il decesso - avvenuto dopo la data di decorrenza del contratto; - shock anafilattico sopravvenuto dopo la data di decorrenza del contratto; - una delle seguenti malattie infettive acute sopravvenute dopo la data di decorrenza del contratto: tifo, paratifo, difterite, scarlattina, morbillo, vaiolo, poliomielite anteriore acuta, meningite cerebro-spinale, polmonite, encefalite epidemica, carbonchio, febbri puerpera- li, tifo esantematico, epatite virale A e B, leptospirosi ittero emorragica, colera, brucello- si, dissenteria bacillare, febbre gialla, febbre Q, salmonellosi, botulismo, mononucleosi infettiva, parotite epidemica, peste, rabbia, pertosse, rosolia, vaccinia generalizzata, encefalite post-vaccinica.
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