CONDIZIONI DI CARENZA Clausole campione

CONDIZIONI DI CARENZA. Qualora il decesso dell’assicurato avvenga entro i primi 6 mesi dall’adesione ed il relativo premio sia stato regolarmente corrisposto dal Contraente, la Compagnia corrisponderà – in luogo del capitale assicurato – una somma pari al premio versato. a) di una delle seguenti malattie infettive acute sopravvenute dopo la conclusione del contratto: tifo, paratifo, difterite, scarlattina, morbillo, vaiolo, poliomielite anteriore acuta, meningite cerebrospinale, polmonite, encefalite epidemica, carbonchio, febbri puerperali, tifo esantematico, epatite virale A e B, leptospirosi ittero emorragica, colera, brucellosi, dissenteria bacillare, febbre gialla, febbre Q, salmonellosi, botulismo, mononucleosi infettiva, parotite epidemica, peste, rabbia, pertosse, rosolia, vaccinia generalizzata, encefalite post-vaccinica; b) di shock anafilattico sopravvenuto dopo l’Adesione dell’Assicurato all’Assicurazione Collettiva; c) di infortunio avvenuto dopo l’Adesione dell’Assicurato all’Assicurazione Collettiva, intendendo per infortunio – fermo quanto disposto al precedente punto A. – l’evento dovuto a causa fortuita, improvvisa, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, che abbiano come conseguenza la morte.
CONDIZIONI DI CARENZA. L’Esonero Pagamento Premi in caso di morte o invalidità totale e permanente del Primo Assicurato (di cui all’art. 2, punto 2.2) non opera nei casi in cui il decesso o l’invalidità totale e permanente del Contraente Primo Assicurato, siano avvenuti nei primi 6 mesi dalla data di conclusione del contratto a meno che il decesso, o l’invalidità totale e permanente, siano esclusivamente ascrivibili, quali conseguenza diretta, ad una delle cause sotto specificate, purché sopravvenute dopo l’entrata in vigore della garanzia stessa: • una delle seguenti malattie infettive acute: tifo, paratifo, difterite, scarlattina, morbillo, vaiolo, poliomielite anteriore acuta, meningite cerebrospinale, polmonite, encefalite epidemica, carbonchio, febbri puerpe- rali, tifo esantematico, epatite virale A e B, leptospirosi, ittero emorragica, colera, brucellosi, dissenteria bacillare, febbre gialla, febbre Q, salmonellosi, botulismo, mononucleosi infettiva, parotite epidemica, peste, rabbia, pertosse, rosolia, vaccinia generalizzata, encefalite post-vaccinica; • Shock anafilattico; • Infortunio, inteso come l’evento dovuto a causa fortuita, improvvisa, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, che abbiano come conseguenza la morte o l’invalidità totale e permanente. Nel caso di decesso o di invalidità totale e permanente del Contraente Primo Assicurato avvenuti nei primi 6 mesi dalla data di conclusione del contratto, ad eccezione delle ipotesi sopra riportate, la Compagnia restituisce al Beneficiario Secondo Assicurato la somma dei premi (ricorrenti e unici) effettivamente versati dal Contraente Primo Assicurato deceduto.
CONDIZIONI DI CARENZA. Qualora il decesso dell’assicurato avvenga entro i primi 30 giorni dall’adesione dello stesso all’Assicurazione Collettiva e sia dovuto a Malattia, il capitale assicurato non sarà pagato.
CONDIZIONI DI CARENZA. Qualora il decesso dell’Assicurato avvenga entro i primi 5 anni dall’adesione dello stesso all’Assicurazione Collettiva e sia dovuto alla sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), ovvero ad altra patologia ad essa collegata, il capitale assicurato non sarà pagato. Se il decesso dell’Assicurato dovesse invece verificarsi, per la suddetta causa, dopo cinque anni dall’adesione dello stesso all’Assicurazione Collettiva, il capitale assicurato sarà comunque pagato.
CONDIZIONI DI CARENZA. La garanzia assicurativa è operante alle seguenti condizioni di carenza: 1. per gli stati di non-autosufficienza causati da infortunio: a partire dalla data di conclusione del contratto per entrambe le prestazioni di rendita e di capitale; 2. per gli stati di non-autosufficienza causati da ogni altra causa: 3. per gli stati di non-autosufficienza (per entrambe le prestazioni di rendita e di capitale) dovuti alle malattie di Parkinson e di Alzheimer e per la perdita delle capacità mentali: dopo che siano decorsi 3 anni dalla data di conclusione del contratto. Nel caso si manifesti uno stato di non- autosufficienza nei termini di carenza citati viene restituito il 50% dei premi già versati, rivalutati sino alla data dell’accertamento dello stato medesimo, secondo le modalità indicate all’Art. 14. Delimitazione del rischio per assicurazioni con visita medica in assenza del test HIV. Nel caso in cui lo stato di non-autosufficienza intervenga entro i primi 7 anni dalla conclusione del contratto e sia dovuto alla sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), ovvero ad altra patologia ad essa collegata, la prestazione assicurata non verrà corrisposta; verrà invece liquidato un capitale pari alla somma del 50% dei premi versati, rivalutati secondo le modalità indicate all’Art. 14.
CONDIZIONI DI CARENZA. Il Contraente può richiedere che venga accordata all’Assicurato la piena copertura assicurativa senza periodo di carenza, purché presenti alla Compagnia il rapporto di visita medica, predisposto dalla Compagnia stessa. Ogni onere rimarrà esclusivamente a carico dell’Assicurato. Tuttavia la Compagnia non applicherà entro i primi 6 mesi dalla conclusione del contratto la limitazione sopraindicata e pertanto la somma da essa dovuta sarà pari all’intero capitale assicurato, qualora il decesso sia conseguenza diretta:
CONDIZIONI DI CARENZA. La garanzia assicurativa è operante alle seguenti condizioni di carenza:
CONDIZIONI DI CARENZA. Il presente contratto viene assunto senza visita medica e pertanto si conviene che, qualora il decesso dell’Assicurato avvenga entro i primi sei mesi dalla decorrenza del contratto, il capitale in caso di decesso, così come previsto all’Art. 13, non verrà corrisposto. In questo caso la Società pagherà unicamente il valore capitale della prestazione calcolato al momento del decesso, così come definito al successivo Art. 12. Tali condizioni di carenza saranno applicabili anche nel caso di versamento di premi unici aggiuntivi, relativamente alla parte di capitale assicurato derivante da ciascun versamento ed a partire dalla data in cui il premio è stato investito.
CONDIZIONI DI CARENZA. La garanzia in caso di perdita dell’autosufficienza prevista dal presente Contratto è operante alle seguenti condizioni di carenza: • per infortunio: nessuna carenza; • per malattia: lo stato di non autosufficienza deve verificarsi per la prima volta a partire da 1 anno dalla data di decorrenza del contratto; • per malattie nervose o mentali dovute a causa organica (a titolo esemplificativo e non esaustivo: Parkinson, Alzheimer): lo stato di non autosufficienza deve verificarsi per la prima volta a partire da 3 anni dalla data di decorrenza del contratto. In caso di perdita dell’autosufficienza da parte dell’Assicurato durante i periodi di carenza sopra indicati la Compagnia corrisponderà al contraente i premi versati al netto dei costi. Esclusivamente per la garanzia prevista in caso di decesso operano le seguenti condizioni di carenza: • Sindrome da Immunodeficienza Acquisita (AIDS) e altre patologie ad essa collegate: 5 anni dalla data di decorrenza del contratto. In caso di decesso dell’Assicurato durante il periodo di carenza sopra indicato la Compagnia corrisponderà una somma pari al valore della riserva matematica maturata al momento del decesso. In caso di decesso per altre cause la Compagnia non applica carenza.
CONDIZIONI DI CARENZA. La garanzia assicurativa in caso di perdita dell’autosufficienza è operante alle seguenti condizioni di carenza: Qualora la non-autosufficienza dell’Assicurato avvenga entro i periodi di carenza sopra indicati, la Compagnia corrisponderà – in luogo del capitale assicurato – una somma pari all’ammontare dei premi versati al netto dei costi gravanti sugli stessi. Esclusivamente per la garanzia prevista in caso di decesso, e in assenza di esami clinici necessari per l’accertamento dell’eventuale stato di malattia da HIV o di sieropositività, qualora il decesso dell’Assicurato avvenga entro i primi 7 anni dalla conclusione del contratto e sia dovuto alla sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), ovvero ad altra patologia ad essa collegata, il capitale assicurato non sarà pagato.