Rischi esclusi Clausole campione

Rischi esclusi. La garanzia Invalidità Totale Permanente grave da Infortunio non è valida nei seguenti casi: - Dolo dell'Aderente o dell’Assicurato o del Beneficiario - Partecipazione attiva dell’Assicurato: a delitti dolosi; a risse, tranne per il caso di legittima difesa; ad atti di terrorismo e sabotaggio; in occasione di fatti di guerra, dichiarata o di fatto - Azioni intenzionali dell’Assicurato quali: la mutilazione volontaria; i Sinistri provocati volontariamente dall’Assicurato; i Sinistri che siano conseguenza dell'uso di stupefacenti o allucinogeni, dell’abuso di farmaci, o di stati di ubriachezza o d'alcolismo acuto o cronico - Infortunio di volo, se l'Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo, o in qualità diversa da passeggero di aeromobili in servizio pubblico per il trasporto di persone - Partecipazione alla guida o anche come passeggero, di veicoli o natanti a motore in competizioni agonistiche e nelle relative prove nonché dalla pratica di automobilismo e motociclismo durante liberi accessi a circuiti; partecipazione a imprese di carattere eccezionale quali – a titolo esemplificativo – spedizioni esplorative o himalayane o artiche, regate oceaniche, sci estremo - Patologie psichiatriche o psicologiche e loro conseguenze - Infortuni che siano conseguenza diretta o indiretta di esplosioni o di radiazioni atomiche, naturali o provocate artificialmente - Infortuni che siano conseguenza diretta: della pratica di attività sportive professionistiche o della pratica del paracadutismo o di sport aerei in genere, alpinismo oltre il terzo grado della scala di valutazione della difficoltà U.I.A.A. senza accompagnamento di guida patentata, sci alpinismo senza accompagnamento di guida, immersioni subacquee con autorespiratore, rafting o canoa o idrospeed in tratti con rapide, lotta nelle varie forme - Infortuni subiti a seguito di uso o produzione di esplosivi
Rischi esclusi. Credemassicurazioni non indennizza i danni: a) Verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di tumulti popolari, di scioperi, di sommosse, di terrorismo o sabotaggio organizzato, di occupazione militare, di invasione purché il Sinistro sia in rapporto con tali eventi b) Verificatisi in occasione di incendi, di esplosioni, di scoppi, di radiazioni o contaminazioni radioattive, di Terremoti, di eruzioni vulcaniche, di inondazioni e altri sconvolgimenti della natura, purché il Sinistro sia in rapporto con tali eventi c) A seguito di Furto degli Impianti Fotovoltaici e\o Solari Termici d) Commessi o agevolati con dolo o colpa grave: 1) Dal Contraente o dall’Assicurato 2) Da persone che abitano con il Contraente o l’Assicurato od occupano a qualsiasi titolo i locali contenenti i Beni assicurati o locali con questi comunicanti 3) Da persone di cui il Contraente o l’Assicurato debbano rispondere 4) Da incaricati della sorveglianza dei Beni stessi o dei locali che li contengono 5) Da persone legate al Contraente o all’Assicurato da vincoli di parentela o affinità, anche se non coabitanti Nel caso di Assicurazione di dimora abituale sono esclusi i danni avvenuti a partire dalle ore 24 del quarantacinquesimo giorno se i locali contenenti i Beni assicurati rimangono per più di 45 giorni consecutivi disabitati o incustoditi. Per i Preziosi, le carte valori, i titoli di credito e il denaro la sospensione decorre, invece, dalle ore 24 del quindicesimo giorno oppure dalle ore 24 del venticinquesimo giorno se custoditi in Cassaforte. Nel caso di Abitazione Secondaria, la garanzia relativa a Preziosi, raccolte e collezioni, carte valori, titoli di credito e denaro è operante solo durante il periodo di effettiva abitazione dei locali assicurati da parte del Contraente o del suo Nucleo Familiare. Sono in ogni caso esclusi Furti resi possibili dalla mancanza di mezzi di protezione e chiusura o avvenuti attraverso le luci di serramenti o inferriate, senza manomissione o effrazione delle relative strutture o dei congegni di chiusura.
Rischi esclusi. Sono esclusi dall'assicurazione i danni: - verificatisi in occasione di incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, contaminazioni radioattive, trombe, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura, atti di guerra anche civile, invasione, occupazione militare, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), rivolta, insurrezione, esercizio di potere usurpato, confische, requisizioni, distruzione o danneggiamenti per ordine di qualsiasi Governo od Autorità di fatto o di diritto, a meno che l'Assicurato provi che il sinistro non ha avuto alcun rapporto con tali eventi; - agevolati dall'Assicurato o dal Contraente con xxxx e/o colpa grave, nonché i danni commessi od agevolati con xxxx e/o colpa grave; - da persone che abitano con l'Assicurato o con il Contraente od occupano i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti; - da persone del fatto delle quali l'Assicurato od il Contraente deve rispondere; - da incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono; - da persone legate all'Assicurato o al Contraente da vincoli di parentela o affinità che rientrino nella previsione dell'art. 649 del Codice Penale (n. 1, 2, 3) anche se non coabitanti; - indiretti quali profitti sperati, i danni del mancato godimento o uso o di altri eventuali pregiudizi; - causati alle cose assicurate da incendi, esplosioni o scoppi provocati dall'autore del sinistro.
Rischi esclusi. L'assicurazione non obbliga la Società quando la controversia: a) deriva da fatto doloso salvo il caso in cui, sia stato disposto provvedimento di archiviazione da parte del Giu- dice delle Indagini Preliminari ovvero essendo intervenuta imputazione per reato doloso, questa decada per proscioglimento o si trasformi in imputazione per reato colposo; b) è conseguente a responsabilità assunte al di fuori della carica o comunque non direttamente conseguenti all'espletamento delle funzioni dichiarate; c) deriva dal rapporto di servizio e/o da vertenze sindacali con l'Ente d'appartenenza; la presente esclusione è operamente unicamente nei confronti degli Assicurati persone fisiche; d) è conseguente a detenzione di sostanze radioattive; e) è conseguente alla guida di autoveicoli in stato di ubriachezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti; f) sorge in relazione ad eventi conseguenti ad atti di guerra, occupazione militate, invasione, insurrezione, tu- multi popolari, terrorismo, atti di vandalismo da chiunque provocati; g) le vertenze per violazione dell'art. 28 dello Statuto dei Lavoratori (comportamento antisindacale); h) il recupero di crediti; i) è conseguente a fatti commessi con xxxx e colpa grave accertati con sentenza passata in giudicato; j) controversie di natura contrattuale in cui l'assicurato è attore, se di valore non superiore ad € 500,00; k) per mancata, o presunta mancata applicazione delle linee guida, delle raccomandazioni, delle procedure, del- le previsioni del Codice Civile, delle previsioni del Codice Penale, delle direttive o qualunque altro strumento legislativo e/o leggi ordinarie o speciali che regolano le modalità di gestione da parte del Contraente, dell’Assicurato o da qualsiasi persona che agisca in nome e per conto del Contraente e/o Assicurato, della emergenza relativa alla pandemia da Covid – 19.
Rischi esclusi. Che cosa NON è assicurato?
Rischi esclusi. Sono esclusi i sinistri e le responsabilità: a) che si verifichino o insorgano in occasione di guerra, invasione, atti di nemici esterni, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare e atti di terrorismo. b) che si verifichino o insorgano in occasione di esplosioni od emanazioni di calore o radiazioni, provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche. c) connesse con la circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore o di impiego di aeromobili; d) di qualsiasi natura e da qualunque causa determinati conseguenti a: inquinamento dell'atmosfera: inquinamento, infiltrazione, contaminazione di acque, terreni o colture: interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua: alterazione o impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento. e) relative a fatti commessi quando si trovi, per motivi disciplinari, sospeso, inabilitato o destituito dall'attività professionale. Purché la Società provi che l'evento dannoso è in rapporto causale con detti eventi.
Rischi esclusi. La garanzia di responsabilità civile verso terzi non comprende i danni: 1) Da Furto 2) Derivanti a infiltrazione di acqua, interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d’acqua, alterazioni o impoverimenti di falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento 3) Derivanti dalla circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore, dalla navigazione di natanti a motore e dall’impiego di aeromobili, fermo quanto previsto dall’art. 19.1 – Rischio Assicurato, lettera A punto b) 4) Ad opere e/o Cose costruite, poste in opera, rimosse, mantenute, riparate, utilizzate dall’Assicurato; ad opere e/o Cose oggetto dei lavori, limitatamente alle sole parti delle Cose direttamente interessate dall’esecuzione dei lavori 5) A natanti e aeromobili sotto carico o scarico ovvero in sosta nell’ambito di esecuzione delle anzidette operazioni, nonché alle Cose sugli stessi trasportate 6) Cagionati da prodotti e Cose in genere dopo la consegna, somministrazione o distribuzione a terzi salvo quanto previsto dall’art. 19.1- Rischio Assicurato lettera A, punto a) 4) 7) Da vibrazioni 8) Da inquinamento dell’aria, dell’acqua, del suolo, salvo quanto indicato dall’art. 19.1 – Rischio Assicurato, lettera A punto, a) 17) 9) Da detenzione e/o impiego di esplosivi 10) A Cose da cedimento, franamento o assestamento del terreno 11) A Cose che l’Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo quanto previsto all’articolo 19.1 - Rischio assicurato lettera A c) 2), 3) e 4) e alla Condizione Particolare C - Danni a cose in consegna e custodia 12) A condutture ed impianti sotterranei in genere 13) Cagionati dagli Appaltatori, Subappaltatori e Lavoratori Autonomi del cui fatto l’Assicurato debba rispondere; 14) Cagionati da Merci o prodotti in genere dopo la consegna a terzi Le garanzie di R.C.T. e R.C.O. non comprendono in ogni caso i danni: a) Verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.) b) Derivanti da: presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di amianto e/o di prodotti contenenti amianto c) Derivanti da rischi di guerra dichiarata o non, guerra civile, ammutinamento, tumulti popolari e tutti gli eventi assimilabili a quelli suddetti...
Rischi esclusi. Sono esclusi dall’assicurazione gli infortuni causati: a) dall’uso, anche come passeggero, di veicoli o natanti a motore in competizioni non di regolarità pura e nelle relative prove; b) dalla guida: • di veicoli per i quali è prescritta, alla data di stipula della polizza, una patente di categoria superiore alla B; • di macchine agricole ed operatrici; • di natanti a motore per uso non privato; • di qualsiasi veicolo o natante a motore, se l’Assicurato è privo della prescritta abilitazione; I rischi di cui alla presente lettera sono compresi in garanzia se l’infortunio deriva dall’esercizio dell’attività professionale dichiarata. c) dall’uso, anche come passeggero, di aeromobili (compresi deltaplani ed ultraleggeri), salvo quanto disposto dall’Art. 2.16 - Rischio Volo; d) dalla guida ed uso di mezzi subacquei; e) dalla pratica di pugilato, atletica pesante, lotta nelle sue varie forme, scalata di roccia o ghiaccio, speleologia, salto dal trampolino con sci od idrosci, sci acrobatico, snowboard, sci estremo, kite surf, xxx, bobsleigh (guidoslitta), discesa con xxxxxxxx xxx o slittino da gara, rugby, football americano, immersione con autorespiratore, paracadutismo e sports aerei in genere, freeclimbing, discesa di rapide, hockey; f) dalla partecipazione a competizioni - o relative prove - ippiche, calcistiche, ciclistiche, salvo che esse abbiano carattere ricreativo; g) da ubriachezza, da abuso di psicofarmaci, dall’uso non terapeutico di stupefacenti o allucinogeni; h) da operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche non resi necessari da infortunio; i) da delitti dolosi compiuti o tentati dall’Assicurato; j) da guerra o da operazioni militari in genere, insurrezione, movimento tellurico, inondazione od eruzione vulcanica, maremoto o alluvione; k) da trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati, e da accelerazione di particelle atomiche (fissione o fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.); l) dalla pratica di ogni disciplina sportiva svolta a carattere professionistico. Sono altresì esclusi gli infarti, le ernie di qualsiasi tipo e le rotture sottocutanee dei tendini, salvo quanto previsto dalle relative garanzie (Artt. 2.24, 2.25). Sono infine escluse le infezioni del virus H.I.V. ed Epatite B e C anche se derivanti da infortunio, salvo quanto previsto dalla relativa garanzia (Art. 2.6).
Rischi esclusi. Ad integrazione di quanto previsto dall’art. 5 delle Condizioni Generali, la Società non risponde dei danni verificatisi mentre l’aeromobile si trova fuori del controllo dell’Esercente a causa di uno degli eventi menzionati nel suddetto articolo 5. L’aeromobile si riterrà nuovamente sotto il controllo dell’Esercente a partire dal momento in cui verrà restituito all’Esercente medesimo in un aeroporto incluso entro i limiti geografici di cui al successivo articolo e completamente attrezzato per l’assistenza a quel tipo di aeromobile. La restituzione dovrà avvenire ad aeromobile parcheggiato, con i motori spenti e senza interventi forzosi. Oltre alle esclusioni previste dalle Condizioni Comuni a tutte le Sezioni ed al precedente comma, la Società non risponde dei danni: - per i quali la responsabilità dell'Assicurato sia regolata da un contratto di lavoro o di trasporto o da altro contratto non afferente l’attività Istituzionale e complementare dell’Assicurato; - a cose che l'Assicurato abbia in custodia a qualsiasi titolo o destinazione per le lavorazioni; - derivanti da ritardo o da mancata esecuzione del trasporto; - alle cose che il passeggero conserva presso di sé; - verificatisi in occasione di impiego dell’aeromobile a scopo illecito.
Rischi esclusi. Non sono considerati terzi: a) il coniuge, i genitori, i figli dell’Assicurato, nonché qual- siasi altra persona con lui convivente; b) quando l’Assicurato non sia una persona fisica, il lega- le rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l’amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lett. a) del presente articolo; c) le persone che, essendo in rapporto di dipendenzanon occasionale con l’Assicurato, subiscano il danno in oc- casione di lavoro o di servizio. Sono esclusi i danni: a) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore nonché da navigazio- ne di natanti a motore e da impiego di aeromobili; b) da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e che, comunque, non abbia compiuto il 16° anno di età; c) alle opere in costruzione ed a quelle sulle quali si ese- guono i lavori; d) da furto; e) alle cose altrui derivanti da incendio di cose dell’Assicu- rato o da lui detenute; f) alle cose che l’Assicurato detenga a qualsiasi titolo ed a quelle trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate; g) derivanti da interruzioni, sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi; h) verificatisi in connessione con trasformazioni o asse- stamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi ra- dioattivi, macchine acceleratrici, ecc.); i) a condutture ed impianti sotterranei in genere; a fab- bricati ed a cose in genere dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazioni del terreno, da qualsiasi causa determinati; l) conseguenti a inquinamento dell’aria, dell’acqua, o del suolo, a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d’acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfrutta- mento; m) derivanti dalla proprietà di fabbricati e dei relativi im- pianti fissi.