Risoluzione consensuale del rapporto di lavoro. (Art. 30 del CCNL 01.03.02) 1. L’Amministrazione o il dirigente possono proporre all’altra parte la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro. 2. Ai fini di cui al comma 1, l’Amministrazione, previa disciplina delle condizioni, dei requisiti e dei limiti, può erogare un’indennità supplementare nell’ambito della effettiva disponibilità del proprio bilancio. La misura dell’indennità può variare fino ad un massimo di 24 mensilità, comprensive della quota della retribuzione di posizione in godimento. 3. I criteri generali relativi alla disciplina delle condizioni, dei requisiti e dei limiti in relazione alle esigenze dell’Amministrazione per la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, prima della definitiva adozione, sono oggetto di informazione e di eventuale concertazione ai sensi dell’art 5, commi 2 e 3, del presente CCNL. 4. Per il periodo di erogazione della predetta indennità non può essere conferito ad altro dirigente l’incarico per un posto di funzioni equivalenti a quello del dirigente con cui si è concordata la risoluzione consensuale.
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Risoluzione consensuale del rapporto di lavoro. (Art. 30 del CCNL 01.03.02)
1. L’Amministrazione L’amministrazione o il dirigente possono proporre all’altra parte la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro.
2. Ai fini di cui al comma 1, l’Amministrazionele amministrazioni, previa disciplina delle condizioni, dei requisiti e dei limiti, può possono erogare un’indennità supplementare nell’ambito della effettiva disponibilità del proprio bilanciodei propri bilanci. La misura dell’indennità può variare fino ad un massimo di 24 mensilità, comprensive della quota della retribuzione di posizione in godimento.
3. I criteri generali relativi alla disciplina delle condizioni, dei requisiti e dei limiti in relazione alle esigenze dell’Amministrazione dell’amministrazione per la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, prima della definitiva adozione, sono oggetto di informazione e di eventuale concertazione ai sensi dell’art 5, commi 2 e 3, del presente CCNLdell’art. 7 (Concertazione).
4. Per il periodo di erogazione della predetta indennità non può essere conferito ad altro dirigente l’incarico per un posto di funzioni equivalenti funzione equivalente a quello del dirigente con per cui si è concordata verificata la risoluzione consensuale.
5. Gli effetti dell’indennità supplementare di cui al comma 2 ai fini del trattamento previdenziale ed assistenziale sono regolati dalle disposizioni di legge in vigore.
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Risoluzione consensuale del rapporto di lavoro. (Art. 30 del CCNL 01.03.02)
1. L’Amministrazione L’ente o agenzia ovvero il dirigente possono proporre all’altra parte la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro.
2. Ai fini di cui al comma 1, l’Amministrazionegli enti o agenzie, previa disciplina delle condizioni, dei requisiti e dei limiti, può possono erogare un’indennità supplementare nell’ambito della effettiva disponibilità del proprio bilanciodei propri bilanci. La misura dell’indennità può variare fino ad un massimo di 24 mensilità, comprensive della quota della retribuzione di posizione in godimento.
3. I criteri generali relativi alla disciplina delle condizioni, dei requisiti e dei limiti in relazione alle esigenze dell’Amministrazione dell’ente o agenzia per la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, prima della definitiva adozione, sono oggetto di informazione e di eventuale concertazione ai sensi dell’art 5, commi 2 e 3, del presente CCNLdell’art. 7.
4. Per il periodo di erogazione della predetta indennità non può essere conferito ad altro dirigente l’incarico per un posto di funzioni equivalenti a quello del dirigente con per cui si è concordata verificata la risoluzione consensuale. Ai fini del presente comma, si considerano “posti di funzione equivalenti” anche posti non coincidenti con quello per il quale si è verificata la risoluzione, purché complessivamente sia assicurato un risparmio pari agli importi erogati a titolo di indennità.
5. Gli effetti dell’indennità supplementare di cui al comma 2 ai fini del trattamento previdenziale ed assistenziale sono regolati dalle disposizioni di legge in vigore.
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Risoluzione consensuale del rapporto di lavoro. (Art. 30 del CCNL 01.03.02)
1. L’Amministrazione L’amministrazione o il dirigente possono proporre all’altra parte la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro.
2. Ai fini di cui al comma 1, l’Amministrazionel’mministrazione, previa disciplina delle condizioni, dei requisiti e dei limiti, può possono erogare un’indennità supplementare nell’ambito della effettiva disponibilità del proprio bilanciodei propri bilanci. La misura dell’indennità può variare fino ad un massimo di 24 mensilità, comprensive della quota della retribuzione di posizione in godimento.
3. I criteri generali relativi alla disciplina delle condizioni, dei requisiti e dei limiti in relazione alle esigenze dell’Amministrazione dell’amministrazione per la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, prima della definitiva adozione, sono oggetto di informazione e di eventuale concertazione ai sensi dell’art 5, commi 2 e 3, del presente CCNLdell’art. 7 (Concertazione).
4. Per il periodo di erogazione riconoscimento della predetta indennità non può essere conferito ad altro dirigente l’incarico per un posto di funzioni equivalenti a quello del dirigente con per cui si è concordata verificata la risoluzione consensuale. Tuttavia, ove la funzione ricoperta dal dirigente non venga soppressa ed il relativo incarico sia affidato ad interim ad altro dirigente, si applica l’art. 61 (Sostituzione del dirigente).
5. Gli effetti dell’indennità supplementare di cui al comma 2 ai fini del trattamento previdenziale ed assistenziale sono regolati dalle disposizioni di legge in vigore.
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Risoluzione consensuale del rapporto di lavoro. (Art. 30 del CCNL 01.03.02)
1. L’Amministrazione o il dirigente possono proporre all’altra parte la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro.
2. Ai fini di cui al comma 1, l’Amministrazionele Amministrazioni, previa disciplina delle condizioni, dei requisiti e dei limiti, può possono erogare un’indennità supplementare nell’ambito della effettiva disponibilità del proprio bilanciodei propri bilanci. La misura dell’indennità L’indennità può variare fino ad un massimo di 24 mensilità, comprensive della quota della retribuzione di posizione in godimentogodi- mento, in misura proporzionale ai mesi di servizio ancora necessari per il conseguimento del diritto al pensiona- mento di anzianità o per limiti ordinari di età.
3. I criteri generali relativi alla disciplina delle condizioni, dei requisiti e dei limiti in relazione alle esigenze dell’Amministrazione per la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, prima della definitiva adozione, adozione sono oggetto di informazione e di eventuale concertazione contrattazione integrativa ai sensi dell’art 5, commi 2 e 3, dell’art. 4 del presente CCNLcontratto per l’Amministrazione regionale e dell’art. 5 per gli enti.
4. Per il periodo di erogazione della predetta indennità non può essere conferito ad altro dirigente l’incarico per un posto di funzioni equivalenti a quello del dirigente con per cui si è concordata verificata la risoluzione consensuale.
5. Gli effetti dell’indennità supplementare di cui al comma 2 ai fini del trattamento previdenziale ed assi- stenziale sono regolati dalle disposizioni di legge in vigore.
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Risoluzione consensuale del rapporto di lavoro. (Art. 30 del CCNL 01.03.02)
1. L’Amministrazione L'amministrazione o il dirigente possono proporre all’altra all'altra parte la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro.
2. Ai fini di cui al comma 1, l’Amministrazione1 le amministrazioni, previa disciplina delle condizioni, dei requisiti e dei limiti, può possono erogare un’indennità supplementare nell’ambito della effettiva disponibilità del proprio bilanciodei propri bilanci. La misura dell’indennità L’indennità può variare fino ad un massimo di 24 mensilità, comprensive della quota della retribuzione di posizione in godimento, in misura proporzionale ai mesi di servizio ancora necessari per il conseguimento del diritto al pensionamento di anzianità o per limiti ordinari di età.
3. I criteri generali relativi alla disciplina delle condizioni, dei requisiti e dei limiti in relazione alle esigenze dell’Amministrazione dell'amministrazione per la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, prima della definitiva adozione, adozione sono oggetto di informazione e di eventuale concertazione contrattazione integrativa ai sensi dell’art 5, commi 2 e 3, dell’art. 4 del presente CCNLcontratto per l’amministrazione regionale e dell’art. 5 per gli enti.
4. Per il periodo di erogazione della predetta indennità non può essere conferito ad altro dirigente l’incarico per un posto di funzioni equivalenti a quello del dirigente con per cui si è concordata verificata la risoluzione consensuale.
5. Gli effetti dell’indennità supplementare di cui al comma 2 ai fini del trattamento previdenziale ed assistenziale sono regolati dalle disposizioni di legge in vigore.
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