Risoluzione del contratto – Esecuzione d’ufficio. L’Università deve risolvere il contratto, ai sensi dell’articolo 108, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016, qualora: nei confronti dell’appaltatore sia intervenuta la decadenza dell’attestazione di qualificazione per avere prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci; nei confronti dell’appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l’applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all’articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016. L’Università si riserva inoltre la possibilità di risolvere il contratto, mediante semplice lettera raccomandata: nei casi previsti dall’articolo 108, comma 1, lettere a), b), c), d) del D. Lgs. n. 50/2016; nel caso di grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali, ai sensi dell’articolo 108, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016; in caso di frode nei riguardi dell’Università da parte dell’appaltatore e/o di eventuali subappaltatori; in caso di revoca, decadenza, annullamento delle eventuali licenze o autorizzazioni prescritte da norme di legge speciali e generali necessarie per l’esecuzione del contratto; nel caso di violazione molto grave degli obblighi di comportamento pubblicati sul sito xxxx://xxx.xxxxx.xx/xx/xxxxxx/xxxxx-xx-xxxx/xxxx-xx- appalto-e-vendita ; applicazione di penali che superino cumulativamente il 10 (dieci) per cento dell’importo contrattuale; avvenuta applicazione di tre penali; subappalto non autorizzato; cessione di tutto o parte del contratto; in caso di fallimento dell’appaltatore, di liquidazione coatta e concordato preventivo ai sensi dell’articolo 110, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016; inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni e la sicurezza sul lavoro; mancato rispetto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi; mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge n. 136/2010; sospensione del servizio senza giustificato motivo; reiterate e gravi violazioni delle norme di legge, regolamento e delle clausole contrattuali, tali da compromettere la qualità e la corretta esecuzione del servizio; qualora l’Impresa non sia in grado di provare la costituzione della polizza assicurativa prevista dal presente contratto; in caso di ottenimento, in fase di pagamento, di un documento unico di regolarità contributiva (DURC) negativo per due volte consecutive; in tutti gli altri casi previsti per legge.
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Risoluzione del contratto – Esecuzione d’ufficio. L’Università deve risolvere il contratto, ai sensi dell’articolo 108, comma 2 del D. Lgs1. n. 50/2016, qualora: nei confronti dell’appaltatore sia intervenuta la decadenza dell’attestazione di qualificazione per avere prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci; nei confronti dell’appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l’applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all’articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016. L’Università si riserva inoltre la possibilità L’Amministrazione ha facoltà di risolvere il contrattocontratto ex art. 1456 del Codice Civile, mediante semplice lettera raccomandataoltre che nelle ipotesi già previste nel precedente art. 14 “Penalità”, nei seguenti casi: nei casi previsti dall’articolo 108- frode nella esecuzione del servizio; - violazione alle norme della vigente normativa antimafia, comma 1, lettere a), b), c), d) ivi compreso il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 legge 136/2010 e s.m.i.; - manifesta incapacità nell’esecuzione del D. Lgs. n. 50/2016servizio; nel caso di grave - inadempimento alle obbligazioni contrattualidisposizioni del RUP e del Direttore dell’esecuzione, ai sensi dell’articolo 108, comma 3 riguardanti i tempi di esecuzione del D. Lgs. n. 50/2016servizio e l’eliminazione di vizi ed irregolarità; in caso - stato di frode nei riguardi dell’Università da parte dell’appaltatore e/o di eventuali subappaltatoriinosservanza dell’Appaltatore riguardo a tutti i debiti contratti per l'esercizio della propria impresa e lo svolgimento del contratto; in caso di - revoca, decadenza, annullamento delle eventuali licenze o autorizzazioni prescritte da norme di legge speciali e generali necessarie per l’esecuzione del contrattodi cui al presente Capitolato; nel caso di violazione molto grave degli obblighi di comportamento pubblicati sul sito xxxx://xxx.xxxxx.xx/xx/xxxxxx/xxxxx-xx-xxxx/xxxx-xx- appalto-e-vendita ; applicazione di penali che superino cumulativamente il 10 (dieci) per cento dell’importo contrattuale; avvenuta applicazione di tre penali; subappalto non autorizzato; cessione di tutto o parte del contratto; in caso di fallimento dell’appaltatore, di liquidazione coatta e concordato preventivo ai sensi dell’articolo 110, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016; - inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni e infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze, nonché del rispetto dei contratti collettivi di lavoro; mancato rispetto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi; mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge n. 136/2010; - sospensione del servizio senza giustificato motivo; - reiterate e gravi violazioni delle norme di legge, regolamento e delle clausole contrattuali, tali da compromettere la qualità qualità, la regolarità e la corretta esecuzione continuità del servizio; qualora l’Impresa - cessione dell’Azienda, per cessione ramo di attività oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’appaltatore; - subappalto al di fuori dei casi espressamente consentiti dalla legislazione vigente e non sia in grado di provare la costituzione della polizza assicurativa prevista dal presente autorizzato dall’Università; - cessione totale o parziale del contratto; - mancata reintegrazione del deposito cauzionale di cui all'art. 12; - applicazione di n. 3 (tre) penalità di cui al precedente art. 14; - in caso di ottenimento, in fase ottenimento di pagamento, di un documento unico di regolarità contributiva (DURC) negativo DURC irregolare per due volte consecutiveconsecutive ex art. 6 co. 8 DPR 207/2010; - qualora l’Appaltatore non risulti possedere i requisiti richiesti ai fini della partecipazione alla gara o li perda nel corso dell’esecuzione del contratto. Inoltre, ai sensi dell’art. 1 co. 13 del D.l. 95/2012 convertito in tutti gli altri casi previsti per leggeLegge 135 del 07/08/2012, il contratto sarà risolto di diritto qualora intervenga in corso di esecuzione una Convenzione CONSIP avente ad oggetto obbligazioni perfettamente comparabili a quelle previste dal contratto in argomento e contenente parametri migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l’appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche dello stesso tale da rispettare il limite di cui all’art. 26 co. 3 Legge 488 del 23/12/1999.
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Risoluzione del contratto – Esecuzione d’ufficio. L’Università deve risolvere L’Azienda potrà rescindere il contratto, Contratto e l’esecuzione d’ufficio dei lavori in tutti i casi di inadempimento da parte dell’Appaltatore degli obblighi contrattuali ed in particolare di tutti quelli citati dalle presenti Disposizioni contrattuali. La risoluzione opererà di pieno diritto ai sensi dell’articolo 108degli art.134 e segg. Dlgs n.163/06 e xx.xx. ed, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016, qualora: nei confronti dell’appaltatore sia intervenuta la decadenza dell’attestazione di qualificazione per avere prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci; nei confronti dell’appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l’applicazione di una o più misure di prevenzione in particolare a seguito dell’inadempimento delle obbligazioni di cui ai seguenti capi: (Norme di sicurezza) (Organizzazione delle attività) (Xxxxx, obblighi e responsabilità dell’Appaltatore) (Consegna e programma dei lavori - termini per l’ultimazione delle attività contrattuali –penali – proroghe) (Subappalto) Avvenuta la risoluzione del Contratto, l’Appaltatore è obbligato alla immediata consegna delle opere nello stato in cui si trovano. L’Azienda si riserva la facoltà di rilevare totalmente o parzialmente gli impianti di Cantiere, le installazioni provvisorie e i materiali dell’Appaltatore. L’Appaltatore ha l’obbligo di ritirare quei macchinari, attrezzature, mezzi d’opera, ecc. di sua proprietà, che l’Azienda non intenda utilizzare, nonché di provvedere al codice ripiegamento del Cantiere secondo quanto disposto dall’Azienda. La consegna delle leggi antimafia opere e l’immissione in possesso del Cantiere da parte dell’Azienda sono di norma precedute da un verbale di constatazione, redatto in contraddittorio, dello stato dei lavori, nonché della consistenza del Cantiere. Nel caso in cui l’Appaltatore non presenziasse ai rilievi in contraddittorio o si rifiutasse di sottoscrivere il relativo verbale, l’Azienda avrà facoltà di farlo redigere da un notaio con l’assistenza di un perito giurato. Avvenuta la consegna delle opere e l’immissione in possesso del Cantiere si darà corso alla compilazione dell’ultima situazione lavori e al conto finale dei lavori eseguiti. L’Azienda avrà diritto di pretendere ed ottenere il risarcimento dei danni subiti diretti ed indiretti e, in particolare, di esigere dall’Appaltatore il rimborso delle eventuali maggiori spese sostenute per il completamento delle attività rispetto a quelle che gli sarebbero derivate, in base al Contratto, da un regolare adempimento del Contratto stesso da parte dell’Appaltatore, salva l’applicazione delle penali di cui all’art.23. L’ammontare dei danni e maggiori oneri, una volta liquidati, verrà in un primo momento detratto da quanto l’Azienda dovesse all’Appaltatore e, nell’ipotesi in cui detto ammontare fosse superiore, l’Appaltatore dovrà provvedere al versamento di quanto ancora dovuto entro 15 giorni dalla ricezione della richiesta scritta effettuata al proposito dall’Azienda. Salvo quanto sopra previsto, qualora l’Azienda intendesse avvalersi dei lavori eseguiti spetterà all’Appaltatore il solo pagamento dei lavori stessi, regolarmente eseguiti, in base ai prezzi contrattuali, senza che nulla altro possa pretendere per qualunque titolo ragione o causa. Il corrispettivo per l’uso degli impianti di Cantiere e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato installazioni provvisorie e per i reati di cui all’articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016. L’Università si riserva inoltre la possibilità di risolvere il contrattomateriali dell’Appaltatore verrà calcolato, mediante semplice lettera raccomandata: nei casi previsti dall’articolo 108, comma 1, lettere a), b), c), d) del D. Lgs. n. 50/2016; nel caso di grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali, ai sensi dell’articolo 108, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016; in caso di frode nei riguardi dell’Università da parte dell’appaltatore e/o di eventuali subappaltatori; in caso di revoca, decadenza, annullamento delle eventuali licenze o autorizzazioni prescritte da norme di legge speciali e generali necessarie per l’esecuzione del contratto; nel caso di violazione molto grave degli obblighi di comportamento pubblicati sul sito xxxx://xxx.xxxxx.xx/xx/xxxxxx/xxxxx-xx-xxxx/xxxx-xx- appalto-e-vendita ; applicazione di penali che superino cumulativamente il 10 (dieci) per cento dell’importo contrattuale; avvenuta applicazione di tre penali; subappalto non autorizzato; cessione di tutto o parte del contratto; in caso di fallimento dell’appaltatore, di liquidazione coatta e concordato preventivo ai sensi dell’articolo 110, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016; inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni e la sicurezza sul lavoro; mancato rispetto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi; mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge n. 136/2010; sospensione del servizio senza giustificato motivo; reiterate e gravi violazioni delle norme di legge, regolamento e delle clausole contrattuali, tali da compromettere la qualità e la corretta esecuzione del servizio; qualora l’Impresa non sia in grado di provare la costituzione della polizza assicurativa prevista dal presente contratto; in caso di ottenimentoove è possibile, in fase base ai prezzi contrattuali. Ove ciò non fosse possibile, tale corrispettivo verrà fissato di pagamentocomune accordo. Qualora non si raggiungesse un accordo, di un documento unico di regolarità contributiva (DURC) negativo l’Azienda deciderà in via provvisoria, con effetto vincolante anche per due volte consecutive; l’Appaltatore. Resta però inteso che, dal momento stesso in tutti cui il Contratto viene risolto, l’Appaltatore non avrà diritto a percepire alcun compenso fintanto che le opere non siano state completamente collaudate e non siano stati individuati e liquidati gli altri casi previsti per leggeeventuali danni che l’Azienda potrebbe subire in conseguenza dell’inadempimento dell’Appaltatore che ha determinato la risoluzione del Contratto. Oltre a quanto sopra stabilito, l’Appaltatore non potrà pretendere alcun altro compenso o indennizzo.
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Samples: Lavori Di Manutenzione Ordinaria E Straordinaria Delle Reti Di Fognatura Nera
Risoluzione del contratto – Esecuzione d’ufficio. L’Università deve Ai sensi dell’Art. 10.4 del Capitolato Special d’Appalto, 1. La Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contrattocontratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, ai sensi dell’articolo 108senza necessità di ulteriori adempimenti, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016, qualoranei seguenti casi: nei confronti dell’appaltatore a) l’Appaltatore sia intervenuta la decadenza dell’attestazione di qualificazione per avere prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci; nei confronti dell’appaltatore sia intervenuto un colpito da provvedimento definitivo che dispone l’applicazione di applicazione di una o più misure misura di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia all'articolo 3, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 ed agli articoli 2 e delle relative misure di prevenzioneseguenti della legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati frodi nei riguardi della Stazione appaltante, di cui all’articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016. L’Università si riserva inoltre la possibilità subappaltatori, di risolvere il contrattofornitori, mediante semplice lettera raccomandata: nei casi previsti dall’articolo 108, comma 1, lettere a), b), c), d) del D. Lgs. n. 50/2016; nel caso di grave inadempimento alle obbligazioni contrattualilavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori, ai sensi dell’articolo 108135 del D.lgs. 163/2006; b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016nei termini imposti dagli stessi provvedimenti; in caso di frode nei riguardi dell’Università da parte dell’appaltatore e/c) manifesta incapacità o di eventuali subappaltatoriinidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori; in caso di revoca, decadenza, annullamento delle eventuali licenze o autorizzazioni prescritte da norme di legge speciali e generali necessarie per l’esecuzione del contratto; nel caso di violazione molto grave degli obblighi di comportamento pubblicati sul sito xxxx://xxx.xxxxx.xx/xx/xxxxxx/xxxxx-xx-xxxx/xxxx-xx- appalto-e-vendita ; applicazione di penali che superino cumulativamente il 10 (diecid) per cento dell’importo contrattuale; avvenuta applicazione di tre penali; subappalto non autorizzato; cessione di tutto o parte del contratto; in caso di fallimento dell’appaltatore, di liquidazione coatta e concordato preventivo ai sensi dell’articolo 110, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016; inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni e infortuni, la sicurezza sul lavorolavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale; mancato rispetto e) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi; mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge n. 136/2010; sospensione del servizio stessi da parte dell’appaltatore senza giustificato motivo; reiterate f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto; g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto; h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e gravi violazioni delle norme allo scopo dell’opera; i) nel caso di leggemancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Decreto n. 81 del 2008 o ai piani di sicurezza di cui agli articoli 43 e 45, regolamento integranti il contratto, e delle clausole contrattualiingiunzioni fattegli al riguardo dal Direttore dei Lavori, tali da compromettere dal Responsabile del Procedimento o dal coordinatore per la qualità sicurezza. j) azioni o omissioni finalizzate ad impedire l’accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro e la corretta esecuzione della previdenza sociale o dell’A.S.L., oppure del servizio; qualora l’Impresa non sia in grado di provare la costituzione della polizza assicurativa prevista dal presente contratto; in caso di ottenimento, in fase di pagamentopersonale ispettivo degli organismi paritetici, di un documento unico di regolarità contributiva (DURC) negativo per due volte consecutive; in tutti gli altri casi previsti per legge.cui all’articolo 51 del Decreto n. 81 del 2008
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