RISOLUZIONE DELL’ACCORDO. In caso di inadempimento dell’Appaltatore anche ad uno solo degli obblighi assunti con il presente Accordo che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 giorni, che verrà assegnato dalla Committente - a mezzo di posta elettronica certificata - per porre fine all’inadempimento, la Committente medesima ha la facoltà di considerare risolto di diritto il presente Accordo ai sensi dell’art. 1454 del cod. civ., di ritenere definitivamente la cauzione, nonché di procedere nei confronti dell’Appaltatore per il risarcimento di ogni danno subìto. In ogni caso, si conviene che il presente Accordo possa essere risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da inoltrare all’Appaltatore a mezzo posta elettronica certificata, nei casi di inadempimento alle obbligazioni di cui agli articoli 5, 6, 7, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20 e, altresì, qualora l’ammontare delle penali di cui al precedente art. 11 maturate dall’Appaltatore superi il 10% dell’importo dei corrispettivi contrattuali. L’Agenzia potrà, inoltre, risolvere di diritto il presente Accordo, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all’Appaltatore - a mezzo posta elettronica certificata - nei seguenti casi: a) qualora sia accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall’Appaltatore ai fini della stipula del presente Accordo; b) mancato reintegro della cauzione; c) stato di inosservanza dell’Appaltatore riguardo tutti i debiti contratti per l’esercizio della propria impresa e per lo svolgimento dell’Accordo; d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze; e) mancato assolvimento degli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge n. 136/2010; f) cessione del contratto o subappalto fuori dei casi espressamente consentiti dal Capitolato d’Oneri, dal presente Accordo e dalla legislazione vigente; g) reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalità di esecuzione contrattuali o reiterate irregolarità o inadempimenti; h) perdita di uno dei requisiti di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016. L’Agenzia, inoltre, procederà alla risoluzione del presente Accordo qualora nei confronti dell’Appaltatore e/o dei componenti la compagine sociale dell’Appaltatore, e/o dei dirigenti dell’impresa con funzioni specifiche relative all’affidamento, alla stipula e all’esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.. In caso di risoluzione, l’Agenzia ha la facoltà di escutere la cauzione per l’intero ammontare e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti dell’Appaltatore per il risarcimento del maggior danno. Con la risoluzione dell’Accordo sorge nella Committente il diritto di affidare a terzi il servizio, o la parte rimanente di questo, in danno dell’Appaltatore inadempiente. Nel caso di risoluzione dell’Accordo l’Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto ai sensi dell’art. 108, comma 5, del D.lgs. n. 50/2016. In caso di risoluzione del presente Accordo, l’Appaltatore si impegna, sin d’ora, a fornire alla Committente tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all’esecuzione del presente Accordo. In caso di risoluzione per responsabilità dell’Appaltatore, l’Appaltatore è tenuto a corrispondere anche la maggiore spesa sostenuta dalla Committente per affidare ad altra impresa le prestazioni, ove la stazione appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall’art. 110 comma 1 del D.lgs. n. 50/2016. In tutti i casi di cui ai precedenti commi, fatto salvo il maggior danno, la Committente incamererà la garanzia definitiva. La Committente, in caso di risoluzione e comunque nei casi di cui all’art. 110, comma 1, D.lgs. n. 50/2016, potrà interpellare progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all’originaria procedura di gara e risultanti dalla relativa graduatoria al fine di stipulare un nuovo Accordo quadro per l’affidamento del completamento delle prestazioni contrattuali alle medesime condizioni già proposte dall’aggiudicatario originario in sede di offerta. Resta fermo quanto previsto all’art. 108 del D.lgs. n. 50/2016.
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RISOLUZIONE DELL’ACCORDO. In caso di inadempimento dell’Appaltatore anche ad uno solo degli obblighi assunti con il presente Accordo che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 giorni, che verrà assegnato dalla Committente - a mezzo di posta elettronica certificata - per porre fine all’inadempimento, la Committente medesima ha la facoltà di considerare risolto di diritto il presente Accordo ai sensi dell’art. 1454 del cod. civ., di ritenere definitivamente la cauzione, nonché di procedere nei confronti dell’Appaltatore per il risarcimento di ogni danno subìto. In ogni caso, si conviene che il presente Accordo possa essere risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da inoltrare all’Appaltatore a mezzo posta elettronica certificata, nei casi di inadempimento alle obbligazioni di cui agli articoli 5, 6, 7, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20 e, altresì, qualora l’ammontare delle penali di cui al precedente art. 11 maturate dall’Appaltatore superi il 10% dell’importo dei corrispettivi contrattuali. L’Agenzia potrà, inoltre, risolvere di diritto il presente Accordo, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all’Appaltatore - a mezzo posta elettronica certificata - nei seguenti casi:degli
a) qualora sia accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall’Appaltatore ai fini della stipula del presente Accordo;
b) mancato reintegro della cauzione;
c) stato di inosservanza dell’Appaltatore riguardo tutti i debiti contratti per l’esercizio della propria impresa e per lo svolgimento dell’Accordo;
d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze;
e) mancato assolvimento degli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge n. 136/2010;
f) cessione del contratto o subappalto fuori dei casi espressamente consentiti dal Capitolato d’Oneri, dal presente Accordo e dalla legislazione vigente;
g) reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalità di esecuzione contrattuali o reiterate irregolarità o inadempimenti;
h) perdita di uno dei requisiti di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016. L’Agenzia, inoltre, procederà alla risoluzione del presente Accordo qualora nei confronti dell’Appaltatore e/o dei componenti la compagine sociale dell’Appaltatore, e/o dei dirigenti dell’impresa con funzioni specifiche relative all’affidamento, alla stipula e all’esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.. In caso di risoluzione, l’Agenzia ha la facoltà di escutere la cauzione per l’intero ammontare e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti dell’Appaltatore per il risarcimento del maggior danno. Con la risoluzione dell’Accordo sorge nella Committente il diritto di affidare a terzi il servizio, o la parte rimanente di questo, in danno dell’Appaltatore inadempiente. Nel caso di risoluzione dell’Accordo l’Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto ai sensi dell’art. 108, comma 5, del D.lgs. n. 50/2016. In caso di risoluzione del presente Accordo, l’Appaltatore si impegna, sin d’ora, a fornire alla Committente tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all’esecuzione del presente Accordo. In caso di risoluzione per responsabilità dell’Appaltatore, l’Appaltatore è tenuto a corrispondere anche la maggiore spesa sostenuta dalla Committente per affidare ad altra impresa le prestazioni, ove la stazione appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall’art. 110 comma 1 del D.lgs. n. 50/2016. In tutti i casi di cui ai precedenti commi, fatto salvo il maggior danno, la Committente incamererà la garanzia definitiva. La Committente, in caso di risoluzione e comunque nei casi di cui all’art. 110, comma 1, D.lgs. n. 50/2016, potrà interpellare progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all’originaria procedura di gara e risultanti dalla relativa graduatoria al fine di stipulare un nuovo Accordo quadro Contratto normativo per l’affidamento del completamento delle prestazioni contrattuali alle medesime condizioni già proposte dall’aggiudicatario originario in sede di offerta. Resta fermo quanto previsto all’art. 108 del D.lgs. n. 50/2016.
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Samples: Contract for the Assignment of Services for Recruitment Procedures
RISOLUZIONE DELL’ACCORDO. In caso di inadempimento dell’Appaltatore anche ad uno solo degli obblighi assunti con il presente Accordo e i contratti esecutivi dallo stesso discendenti che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 giorni, che verrà assegnato dalla Committente - a mezzo di posta elettronica certificata - per porre fine all’inadempimento, la Committente medesima ha la facoltà di considerare risolto di diritto il presente Accordo e i contratti esecutivi dallo stesso discendenti ai sensi dell’art. 1454 del cod. civ., di ritenere definitivamente la cauzione, nonché di procedere nei confronti dell’Appaltatore per il risarcimento di ogni danno subìto. In ogni caso, si conviene che il presente Accordo possa e i contratti esecutivi dallo stesso discendenti potranno essere risolto risolti di diritto, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da inoltrare all’Appaltatore a mezzo posta elettronica certificata, nei casi di inadempimento alle obbligazioni di cui agli articoli 5, 6, 7, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20 e, altresì, qualora l’ammontare delle penali di cui al precedente art. 11 maturate dall’Appaltatore superi il 10% dell’importo dei corrispettivi contrattuali. L’Agenzia potrà, inoltre, risolvere di diritto il presente AccordoAccordo e i contratti esecutivi dallo stesso discendenti, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all’Appaltatore - a mezzo posta elettronica certificata - nei seguenti casi:
a) qualora sia accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall’Appaltatore ai fini della stipula del presente Accordo;
b) mancato reintegro della cauzione;
c) stato di inosservanza dell’Appaltatore riguardo tutti i debiti contratti per l’esercizio della propria impresa e per lo svolgimento dell’Accordo;
d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze;
e) mancato assolvimento degli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge n. 136/2010;
f) cessione del contratto o subappalto fuori dei casi espressamente consentiti dal Capitolato d’Oneri, dal presente Accordo e dalla legislazione vigente;
g) reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalità di esecuzione contrattuali o reiterate irregolarità o inadempimenti;
h) perdita di uno dei requisiti di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016. L’Agenzia, inoltre, procederà alla risoluzione del presente Accordo e dei contratti esecutivi dallo stesso discendenti qualora nei confronti dell’Appaltatore e/o dei componenti la compagine sociale dell’Appaltatore, e/o dei dirigenti dell’impresa con funzioni specifiche relative all’affidamento, alla stipula e all’esecuzione del contratto dell’Accordo e/o dei contratti esecutivi sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.. In caso di risoluzione, l’Agenzia ha la facoltà di escutere la cauzione per l’intero ammontare e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti dell’Appaltatore per il risarcimento del maggior danno. Con la risoluzione dell’Accordo sorge nella Committente nell’Agenzia il diritto di affidare a terzi il servizio, o la parte rimanente di questo, in danno dell’Appaltatore inadempiente. Nel caso di risoluzione dell’Accordo l’Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto ai sensi dell’art. 108, comma 5, del D.lgs. n. 50/2016. In caso di risoluzione del presente Accordo, l’Appaltatore si impegna, sin d’ora, a fornire alla Committente tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all’esecuzione del presente Accordo. In caso di risoluzione per responsabilità dell’Appaltatore, l’Appaltatore è tenuto a corrispondere anche la maggiore spesa sostenuta dalla Committente per affidare ad altra impresa le prestazioni, ove la stazione appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall’art. 110 comma 1 del D.lgs. n. 50/2016. In tutti i casi di cui ai precedenti commi, fatto salvo il maggior danno, la Committente incamererà la garanzia definitiva. La Committente, in caso di risoluzione e comunque nei casi di cui all’art. 110, comma 1, D.lgs. n. 50/2016, potrà interpellare progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all’originaria procedura di gara e risultanti dalla relativa graduatoria al fine di stipulare un nuovo Accordo quadro per l’affidamento del completamento delle prestazioni contrattuali alle medesime condizioni già proposte dall’aggiudicatario originario in sede di offerta. Resta fermo quanto previsto all’art. 108 del D.lgs. n. 50/2016.
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RISOLUZIONE DELL’ACCORDO. In caso QUADRO
1. L’INVALSI, senza bisogno di inadempimento dell’Appaltatore anche ad uno solo degli obblighi assunti con assegnare alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere l’Accordo Quadro e il presente Accordo che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 giorni, che verrà assegnato dalla Committente - a mezzo singolo ordine di posta elettronica certificata - per porre fine all’inadempimento, la Committente medesima ha la facoltà di considerare risolto di diritto il presente Accordo esecuzione ai sensi dell’art. 1454 del 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all’Impresa tramite pec, nei seguenti casi:
a. il Fornitore si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell’Accordo Quadro in una delle situazioni di ritenere definitivamente cui all'articolo 80, comma 1, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla gara;
b. l’Accordo Quadro non avrebbe dovuto essere aggiudicato al Fornitore in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai Trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del D. Lgs. n. 50/2016;
c. qualora fosse accertata la cauzionenon sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara, nonché per la stipula dell’Accordo Quadro e per lo svolgimento delle attività ivi previste;
d. qualora il Fornitore ponga in essere comportamenti tesi a eludere la modalità di procedere affidamento degli Appalti Specifici;
e. qualora il Fornitore, in esecuzione di uno specifico ordine di esecuzione, offra o fornisca prodotti, ovvero la prestazione di servizi, che non abbiano i requisiti di conformità e/o le caratteristiche tecniche minime stabilite dalle normative vigenti, nonché nel Capitolato Tecnico, ovvero quelle migliorative eventualmente offerte;
f. mancata reintegrazione della garanzia definitiva eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell’INVALSI;
g. nei confronti dell’Appaltatore casi di cui agli articoli 11 (Esecuzione, conclusione e verifica di conformità dell’intervento); 18 (Trasparenza), 19 (Riservatezza), 20 (Divieto di cessione), 22 (Tracciabilità dei flussi finanziari), 24 (Codice Etico), 25 (Danni, responsabilità civile);
h. applicazione di penali oltre la misura massima stabilita nei singoli contratti specifici;
i. nell’ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dal Fornitore ai sensi del D.p.r. n. 445/00, fatto salvo quanto previsto dall’art. 71, del medesimo D.P.R. 445/2000;
j. nell’ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D. Lgs. n. 231/01, che impediscano all’Impresa di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni.
2. L’INVALSI deve risolvere l’Accordo Quadro e il singolo ordine di fornitura senza bisogno di assegnare alcun termine per il risarcimento di ogni danno subìto. In ogni caso, si conviene che il presente Accordo possa essere risolto di dirittol’adempimento, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da inoltrare all’Appaltatore a mezzo posta elettronica certificata, nei casi di inadempimento alle obbligazioni di cui agli articoli 5, 6, 7, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20 e, altresì, qualora l’ammontare delle penali di cui al precedente art. 11 maturate dall’Appaltatore superi il 10% dell’importo dei corrispettivi contrattuali. L’Agenzia potrà, inoltre, risolvere di diritto il presente Accordo, nonché ai sensi dell’art. 1456 dell’art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all’Appaltatore - a mezzo posta elettronica certificata - all’Impresa tramite pec, nei seguenti casi:
a) a. qualora nei confronti del Fornitore sia accertata intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, fatto salvo quanto previsto dall’art. 95 del D. Lgs. n. 159/2011, oppure sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016 o nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall’Appaltatore ai fini della stipula del presente AccordoPrefettura competente risultino positivi;
b) mancato reintegro della cauzione;
c) stato di inosservanza dell’Appaltatore riguardo tutti i debiti contratti per l’esercizio della propria impresa e per lo svolgimento dell’Accordo;
d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze;
e) mancato assolvimento degli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge n. 136/2010;
f) cessione del contratto o subappalto fuori dei casi espressamente consentiti dal Capitolato d’Oneri, dal presente Accordo e dalla legislazione vigente;
g) reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalità di esecuzione contrattuali o reiterate irregolarità o inadempimenti;
h) perdita di uno b. qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti richiesti dalla legge.
3. Inoltre, l’INVALSI si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all’art. 80 del D.lgs1456 c.c. n. 50/2016. L’Agenzia, inoltre, procederà alla risoluzione del presente Accordo qualora ogni qualvolta nei confronti dell’Appaltatore e/del Fornitore o dei componenti la propria compagine sociale dell’Appaltatoresociale, e/o dei dirigenti dell’impresa con funzioni specifiche relative all’affidamento, all’affidamento alla stipula e all’esecuzione del contratto dell’Accordo Quadro sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p000 xx 000 xx 000 xx 000 xxx cp 319 ter cp 319 quater 320 xx 000 xx 000 xxx xx 000 xxx cp 353 cp 353 bis cp. La risoluzione di cui al periodo precedente è subordinata alla preventiva comunicazione all’ANAC, cui spetta la valutazione in merito all’eventuale prosecuzione del rapporto contrattuale, al ricorrere delle condizioni di cui all’art. 32 del dl. 90/2014 convertito in legge 114 del 2014.
4. L’Amministrazione si riserva, 318 c.pinfine, ai sensi dell’art. 1, comma 13 del D. L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito in Legge 7 agosto 2012, n. 135, di recedere in ogni momento dall’Accordo Quadro nel caso in cui, successivamente alla stipula del medesimo, intervenissero, per i servizi richiesti, convenzioni Consip a condizioni migliorative e la ditta aggiudicataria non acconsenta ad adeguare le proprie condizioni economiche alle modifiche migliorative proposte da Consip SpA.
5. In caso in cui l’INVALSI accerti un grave inadempimento del Fornitore ad una delle obbligazioni assunte con l’Accordo Quadro e/o con i Contratti di fornitura tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, lo stesso formulerà la contestazione degli addebiti al Fornitore e contestualmente assegnerà un termine, non inferiore a quindici giorni, entro i quali il Fornitore dovrà presentare le proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni ovvero scaduto il termine senza che il Fornitore abbia risposto, l’INVALSI ha la facoltà, per quanto di rispettiva competenza, di dichiarare la risoluzione di diritto dell’Accordo Quadro e/o dei Contratti di Fornitura, di incamerare la garanzia ove essa non sia stata ancora restituita ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all’esecuzione in danno dell’Impresa; resta salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno.
6. Qualora il Fornitore ritardi per negligenza l'esecuzione delle prestazioni rispetto alle previsioni dell’Accordo Quadro e dei singoli ordini di fornitura, 319 c.pl’INVALSI assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni, entro i quali il Fornitore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con il Fornitore, qualora l'inadempimento permanga, l’INVALSI potrà risolvere l’Accordo Quadro e/o i Contratti di Fornitura, fermo restando il pagamento delle penali, l’esecuzione in danno e il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p
7. e 353-bis c.p.. In caso di risoluzioneinadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula dell’Accordo Quadro e dei Contratti di Fornitura che si protragga oltre il termine, l’Agenzia non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo PEC dall’INVALSI, per quanto di propria competenza, per porre fine all’inadempimento, l’INVALSI ha la facoltà di escutere considerare risolti di diritto l’Accordo Quadro e/o i Contratti di Fornitura e di ritenere definitivamente la cauzione per l’intero ammontare garanzia ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché l’esecuzione in danno e il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno.
8. In caso di procedere risoluzione anche di uno solo ordini di esecuzione, l’INVALSI si riserva di risolvere il presente Accordo Quadro. La risoluzione dell’Accordo Quadro legittima la risoluzione dei singoli ordini di esecuzione a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione dell’Accordo Quadro. La risoluzione dell’Accordo Quadro è, pertanto, causa ostativa all’affidamento di nuovi Appalti Specifici e può essere causa di risoluzione dei singoli ordini di esecuzione, salvo che non sia diversamente stabilito nei confronti dell’Appaltatore per medesimi e salvo, in ogni caso, il risarcimento del maggior danno. Con la risoluzione dell’Accordo sorge nella Committente il diritto di affidare a terzi il servizio, o la parte rimanente di questo, in danno dell’Appaltatore inadempiente.
9. Nel caso di risoluzione dell’Accordo l’Appaltatore Quadro e/o degli ordini di esecuzione il Fornitore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto ai sensi dell’art. 108, comma 5, del D.lgs. n. 50/2016. In caso di risoluzione del presente Accordo, l’Appaltatore si impegna, sin d’ora, a fornire alla Committente tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all’esecuzione del presente Accordo. In caso di risoluzione per responsabilità dell’Appaltatore, l’Appaltatore è tenuto a corrispondere anche la maggiore spesa sostenuta dalla Committente per affidare ad altra impresa le prestazioni, ove la stazione appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall’art. 110 comma 1 del D.lgs. n. 50/2016contratto.
10. In tutti i casi di cui ai precedenti commirisoluzione dell’Accordo Quadro e degli ordini di esecuzione, fatto salvo l’INVALSI avrà il diritto di escutere la garanzia prestata rispettivamente per l’intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all’importo del/i Contratto/i di fornitura risolto/i. Xxx l’escussione non sia possibile sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore via pec. In ogni caso, resta fermo il diritto dell’INVALSI all’esecuzione in danno e al diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno.
11. In presenza di controversie e cause tentate nei confronti dell’INVALSI a qualsiasi titolo e genere e per qualsiasi ragione.
1. Fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4 ter e 92, comma 4, del D.Lgs. n. 159/2011, l’INVALSI ha diritto di recedere unilateralmente dal presente Accordo Quadro e/o da ciascun singolo ordine di esecuzione, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso, nei casi di:
a. giusta causa;
b. reiterati inadempimenti del Fornitore, anche se non gravi. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: • qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la Committente incamererà liquidazione, la garanzia definitiva. La Committentecomposizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in caso di risoluzione e comunque nei casi di cui all’artvenga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore, resta salvo quanto previsto dall’art. 110, comma 13, D.lgsdel D.Lgs. n. 50/2016; • in qualsiasi altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Accordo Quadro.
2. In tali casi, potrà interpellare progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all’originaria procedura di gara e risultanti dalla relativa graduatoria il Fornitore ha diritto al fine di stipulare un nuovo Accordo quadro per l’affidamento del completamento pagamento da parte dell’INVALSI delle prestazioni contrattuali alle medesime eseguite relative ai singoli Contratti di esecuzione, purché correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni già proposte dall’aggiudicatario originario previste nell’Accordo Quadro e nei Contratti di esecuzione, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in sede di offerta. Resta fermo deroga a quanto previsto all’artdall’articolo 1671 cod. 108 del D.lgsciv..
3. n. 50/2016L’INVALSI potrà recedere per qualsiasi motivo, rispettivamente dall’Accordo Quadro e da ciascun singolo ordine di esecuzione, anche senza motivazione e in qualunque tempo previo il pagamento delle prestazioni eseguite, rinunciando il Fornitore espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 cod. civ..
4. Qualora l’INVALSI receda dall’Accordo Quadro, non potranno essere emessi nuovi Contratti di esecuzione.
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Samples: Accordo Quadro