Risoluzione dell'appalto. Oltre a quanto è generalmente previsto all’art. 1453 e seguenti del Codice Civile per i casi di inadempimento alle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione di contratto per inadempimento le seguenti ipotesi: a. apertura di una procedura fallimentare a carico dell’impresa appaltatrice; b. messa in liquidazione dell’impresa appaltatrice; c. mancata osservanza del divieto di subappalto; d. inosservanza delle norme igienico-sanitarie nell’esecuzione del servizio; e. accertata tossinfezione alimentare riconducibile a comportamento doloso o colposo dell’impresa appaltatrice, fatta salva ogni ulteriore responsabilità civile o penale; f. interruzione prolungata del servizio, per cause imputabili all’impresa appaltatrice, superiore a 10 giorni effettivi; g. persistente inosservanza delle caratteristiche tecniche indicate negli Allegati A), B), C), fino ad un massimo di tre contestazioni pervenute per iscritto; x. inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e alla mancata applicazione del contratto collettivo di lavoro; i. destinazione dei locali ad uso diverso da quello stabilito dal contratto. L’Amministrazione si riserva di considerare motivo di risoluzione anche la cessione dell’attività dell’impresa, previa valutazione dell’idoneità dell’impresa subentrante.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Risoluzione dell'appalto. Oltre a quanto è generalmente genericamente previsto all’artdall’art. 1453 e seguenti 1433 del Codice Civile per i casi di inadempimento alle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione di contratto per inadempimento le seguenti ipotesi:
a. a) perdita dei requisiti di idoneità;
b) apertura di una procedura fallimentare a carico dell’impresa appaltatricedell’Appaltatore;
b. c) messa in liquidazione dell’impresa appaltatrice
d) non ottemperanza alle prescrizioni inerenti le modalità di esecuzione del servizio previste dal presente capitolato ovvero dal contratto ovvero dalle norme di legge, di regolamento e di atto amministrativo in materia;
c. mancata osservanza del divieto e) abbandono o interruzione o sospensione o effettuazione con ripetute e gravi irregolarità, non dipendenti da cause di subappaltoforza maggiore o caso fortuito;
d. f) gravi o ripetute irregolarità in ordine amministrativo o gestionale;
g) inadempienza nei confronti di quanto previsto nei contratti collettivi di lavoro e inosservanza delle norme igienico-sanitarie nell’esecuzione del servizioin materia;
e. accertata tossinfezione alimentare riconducibile a comportamento doloso o colposo dell’impresa appaltatrice, fatta salva ogni ulteriore responsabilità civile o penale;
f. interruzione prolungata del servizio, per cause imputabili all’impresa appaltatrice, superiore a 10 giorni effettivi;
g. persistente inosservanza delle caratteristiche tecniche indicate negli Allegati A), B), C), fino ad un massimo di tre contestazioni pervenute per iscritto;
x. h) grave inosservanza delle norme in materia di legge relative al personale dipendente e alla mancata applicazione del contratto collettivo di lavorosicurezza;
i. destinazione dei locali ad uso diverso i) manifestarsi di recidive nelle penalità di cui all’articolo 12 del presente capitolato;
l) subappalto, ove non previsto negli atti di gara
m) manifesta incapacità nell’esecuzione dell’oggetto della gara. Per le ipotesi di cui alle precedenti lettere a), b), c) del presente articolo, per le quali la risoluzione decorre dalla data in cui il fatto viene accertato, nelle altre ipotesi la risoluzione deve essere preceduta da quello stabilito dal contratto. L’Amministrazione si riserva formale contestazione scritta del fatto, nei termini di considerare motivo di risoluzione anche la cessione dell’attività dell’impresa, previa valutazione dell’idoneità dell’impresa subentrantelegge.
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Samples: Capitolato D’appalto
Risoluzione dell'appalto. Oltre a quanto è generalmente genericamente previsto all’art. 1453 e seguenti del Codice Civile per i casi di inadempimento alle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione di contratto per inadempimento ai sensi dell’art. 1456 le seguenti ipotesi:
a. a) apertura di una procedura fallimentare a carico dell’impresa appaltatrice;
b. b) messa in liquidazione dell’impresa appaltatrice;
c. c) mancata osservanza del divieto di subappalto, art. 28, e/o impiego di personale non dipendente dall’impresa appaltatrice;
d. d) inosservanza delle norme igienico-sanitarie nell’esecuzione del servizionella conduzione delle cucine;
e. e) accertata tossinfezione alimentare riconducibile a comportamento doloso o colposo dell’impresa appaltatrice, fatta salva fatto salvo ogni ulteriore responsabilità civile o penale;
f. interruzione prolungata del servizio, per cause imputabili all’impresa appaltatrice, superiore a 10 giorni effettivi;
g. persistente inosservanza delle caratteristiche tecniche indicate negli Allegati A), B), C), fino ad un massimo di tre contestazioni pervenute per iscritto;
x. f) inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e alla mancata applicazione del contratto collettivo di lavoro;
i. destinazione dei locali ad uso diverso da quello stabilito dal contrattog) il manifestarsi di n.° 2 recidive di cui ai n.° 4 e 8 dell’art. 35;
i) nel caso in cui l’impresa appaltatrice non provveda all’individuazione del responsabile del servizio o della sua sostituzione e successivi adempimenti ; L’Amministrazione si riserva di considerare motivo di risoluzione anche la cessione dell’attività dell’impresa, previa valutazione dell’idoneità dell’impresa della ditta subentrante.
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Samples: Capitolato Di Gara
Risoluzione dell'appalto. Oltre a quanto è generalmente genericamente previsto all’art. 1453 e seguenti all’art.1453 del Codice Civile C.C. per i casi di inadempimento alle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione di del contratto per inadempimento ai sensi dell’art.1456 le seguenti ipotesi:
a. A) apertura di una procedura fallimentare a carico dell’impresa appaltatrice;
b. B) messa in liquidazione dell’impresa appaltatrice;
c. C) mancata osservanza del divieto di subappalto, e/o impiego di personale non dipendente dall’impresa appaltatrice;
d. inosservanza delle norme igienico-sanitarie nell’esecuzione del servizio;
e. accertata tossinfezione alimentare riconducibile a comportamento doloso o colposo dell’impresa appaltatrice, fatta salva ogni ulteriore responsabilità civile o penale;
f. interruzione prolungata del servizio, per cause imputabili all’impresa appaltatrice, superiore a 10 giorni effettivi;
g. persistente inosservanza delle caratteristiche tecniche indicate negli Allegati A), B), C), fino ad un massimo di tre contestazioni pervenute per iscritto;
x. D) inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e ed alla mancata applicazione del contratto collettivo di lavoro;
i. destinazione E) violazione delle norme di cui alla L.R.23/05 e dei locali relativi regolamenti di attuazione. Inoltre in caso di inadempimento, ad uso diverso da quello stabilito una o più clausole contrattuali, è previsto dapprima un richiamo scritto e nei casi più gravi si procederà ad una formale diffida, fissando un termine entro il quale l’aggiudicatario dovrà adeguarsi agli impegni assunti. Trascorso tale termine senza alcun esito positivo, l’Amministrazione pronuncia la risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dell’eventuale danno. L’aggiudicatario incorre nella perdita della cauzione, che resta incamerata dal contratto. L’Amministrazione si riserva Comune, salvo il risarcimento dei danni per l’eventuale nuovo contratto e per tutte le altre circostanze che dovessero verificarsi per via dell’appaltatore, a causa di considerare motivo di risoluzione anche la cessione dell’attività dell’impresa, previa valutazione dell’idoneità dell’impresa subentranteinadempimento o cattiva esecuzione del servizio.
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Samples: Service Agreement