Risoluzione per inadempimento dell’Appaltatore. 1. Si applicano, al presente contratto, le norme di cui all’art. 108 del D.lgs. n. 50/2016. 2. Il Committente, qualora l’Appaltatore sia inadempiente agli obblighi del contratto può avvalersi, nei casi previsti al comma 4, della facoltà di risolvere lo stesso ai sensi dell’articolo 1453 C.C., previa diffida ad adempiere ai sensi dell’articolo 1454, del codice civile e decorso inutilmente il termine in esso fissato, comunque non superiore a 60 (sessanta) giorni, al fine di consentire all’Appaltatore di rimediare all’obbligazione inadempiuta 3. La diffida ad adempiere deve essere comunicata all’Appaltatore mediante comunicazione all’indirizzo di posta elettronica certificata indicato al precedente art. 6 e deve contenere l’inadempimento contestato nonché le relative conseguenze giuridiche ed economiche sul rapporto concessorio alla data di invio della diffida stessa. 4. Costituiscono gravi inadempienze che comportano la risoluzione di diritto ed automatica del contratto come previsto dagli artt. 1453 e 1456 del C.C.: a. superamento dell’importo dovuto dall’Appaltatore a titolo di penale per una percentuale superiore al 10%, da computare sul valore totale di contratto, al netto di IVA; b. negligenze o deficienze del servizio, regolarmente accertate e notificate, che, a giudizio del Committente, compromettano gravemente l’efficienza del servizio stesso o siano tali da determinare rischi igienico- sanitari e/o ambientali ritenuti gravi. Nel caso di sospensione, anche parziale, dei servizi, il Committente avrà facoltà di provvedere, direttamente, ovvero mediante altra ditta, alla continuazione degli stessi con addebito all’Appaltatore delle spese e delle eventuali penalità; c. mancata sottoscrizione o intervenuta invalidità e inefficacia anche solo di una delle cauzioni e/o coperture assicurative di cui agli articoli 6 e 7; d. violazioni delle norme in materia fiscale, di sicurezza e tutela del lavoro, contributive, fatto salvo quanto previsto all’articolo 30, comma 5, del Codice; e. perdita dei requisiti di ordine generale di cui all’articolo 80 del Codice; f. rilevata grave incapacità o impossibilità dell’Appaltatore di adempiere alle obbligazioni del contratto; g. subappalto non autorizzato ai sensi della vigente normativa; h. scioglimento, cessazione o fallimento della ditta; i. quando l’Appaltatore si rende colpevole di frode; j. quando l’Appaltatore non sia in possesso, anche successivamente alla stipula, di tutte le autorizzazioni o assensi comunque denominati, previsti dalla normativa vigente in materia di rifiuti e applicabili alla fattispecie; k. ogni altra grave inadempienza ai termini dell’articolo 1453 del Codice Civile. 5. In caso di risoluzione del contratto, le somme dovute dall’Appaltatore in favore del Committente, fatta salva la prova di ulteriori danni da risarcire, sono quantificate sommando le seguenti voci: a. danni diretti, indiretti e materiali, nessuno escluso, subiti e subendi dal Committente in ragione dell’inadempimento e conseguente risoluzione eccedenti l’importo delle penali, ivi incluso qualsiasi costo e/o spesa che il Committente abbia sostenuto o che dovrà sostenere da calcolarsi per tutta la durata residua del Contratto per porre rimedio all’inadempimento dell’Appaltatore; b. tutti i costi necessari affinché il servizio sia ripristinato conformemente alla documentazione di gara; c. tutti i costi necessari ad indire la gara per la selezione del nuovo Appaltatore; d. le penali maturate e non pagate a carico dell’Appaltatore. 6. Il contratto si considererà risolto di diritto qualora, a seguito di eventuale interruzione dei servizi, fatti salvi i casi di forza maggiore di cui al precedente art. 13, l’Appaltatore non provveda, entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta del Committente, alla ripresa e normalizzazione dei servizi e non fornisca giustificazioni scritte al proprio operato, entro quindici giorni, in risposta alle contestazioni scritte del Committente. 7. Al fine di quantificare gli importi dovuti a seguito della risoluzione, il Committente e l’Appaltatore provvederanno a redigere, in contradditorio tra loro e con la presenza del D.E.C., apposito verbale entro 30 (trenta) giorni successivi al provvedimento del Committente che dichiara la risoluzione del contratto. Qualora le Parti siglino tale verbale senza contestazioni, i fatti e i dati registrati si intendono definitivamente accertati. Il verbale definisce il termine, comunque non superiore a 120 (centoventi) giorni dalla risoluzione del contratto, entro il quale gli importi dovuti dovranno essere corrisposti. 8. Nelle more dell’individuazione di un Appaltatore subentrante, esclusivamente nella misura in cui sia necessario a garantire esigenze di continuità del servizio pubblico, l’Appaltatore è tenuto ad assicurare la gestione alle medesime modalità e condizioni del contratto. 9. Contro la decisione di risoluzione adottata dal Committente è data facoltà all’Appaltatore di ricorrere alla magistratura ordinaria del foro competente ove risiede la stazione appaltante.
Appears in 1 contract
Samples: Contratto Di Servizi Di Trattamento E Trasporto Rifiuti
Risoluzione per inadempimento dell’Appaltatore. 119.1.1. Si applicanoIn aggiunta a (e senza pregiudizio o limitazione di) qualsiasi altro diritto o rimedio spettante alla Committente in forza del Contratto e/o delle norme applicabili, la Committente, previa comunicazione scritta all’Appaltatore, avrà facoltà di risolvere per fatto e colpa dell’Appaltatore, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., il Contratto, anche limitatamente ad una parte dei servizi oggetto dello stesso, al presente contratto, le norme verificarsi di una delle fattispecie di cui all’art. 108 del D.lgs. n. 50/2016agli articoli 6, 7, 8, 9.2, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 22.
219.1.2. Il Committente, qualora l’Appaltatore Nel caso in cui la Committente si sia inadempiente agli obblighi del contratto può avvalersi, nei casi previsti al comma 4, avvalsa della facoltà di risolvere lo stesso ai sensi dell’articolo 1453 C.C., previa diffida ad adempiere ai sensi dell’articolo 1454, del codice civile e decorso inutilmente il termine in esso fissato, comunque non superiore a 60 (sessanta) giorni, al fine di consentire all’Appaltatore di rimediare all’obbligazione inadempiuta
3. La diffida ad adempiere deve essere comunicata all’Appaltatore mediante comunicazione all’indirizzo di posta elettronica certificata indicato al precedente art. 6 e deve contenere l’inadempimento contestato nonché le relative conseguenze giuridiche ed economiche sul rapporto concessorio alla data di invio della diffida stessa.
4. Costituiscono gravi inadempienze che comportano la risoluzione di diritto ed automatica cui all’art.19.1.1, fatti salvi tutti i diritti e rimedi spettanti alla Committente in forza del contratto come previsto dagli artt. 1453 e 1456 del C.C.:
a. superamento dell’importo dovuto dall’Appaltatore a titolo di penale per una percentuale superiore al 10%, da computare sul valore totale di contratto, al netto di IVA;
b. negligenze o deficienze del servizio, regolarmente accertate e notificate, che, a giudizio del Committente, compromettano gravemente l’efficienza del servizio stesso o siano tali da determinare rischi igienico- sanitari Contratto e/o ambientali ritenuti gravi. Nel caso delle norme applicabili:
a) la risoluzione sarà efficace a partire dalla data di sospensione, anche parziale, dei servizi, il ricevimento da parte dell’Appaltatore della comunicazione di risoluzione inviata dalla Committente;
b) la Committente avrà facoltà di provvedere, direttamentedirettamente o tramite altra impresa, ovvero mediante altra ditta, alla continuazione degli stessi con addebito all’Appaltatore delle spese e delle eventuali penalità;
c. mancata sottoscrizione all'ultimazione o intervenuta invalidità e inefficacia anche solo di una delle cauzioni al rifacimento dei Lavori e/o coperture assicurative dei Servizi, utilizzando mezzi e materiali anche di cui agli articoli 6 proprietà o in uso all'Appaltatore, e 7;
d. violazioni delle norme in materia fiscale, procedendo alla constatazione dello stato di sicurezza e tutela del lavoro, contributive, fatto salvo quanto previsto all’articolo 30, comma 5, del Codice;
e. perdita dei requisiti di ordine generale di cui all’articolo 80 del Codice;
f. rilevata grave incapacità o impossibilità dell’Appaltatore di adempiere alle obbligazioni del contratto;
g. subappalto non autorizzato ai sensi della vigente normativa;
h. scioglimento, cessazione o fallimento della ditta;
i. quando l’Appaltatore si rende colpevole di frode;
j. quando l’Appaltatore non sia in possesso, anche successivamente alla stipula, di tutte le autorizzazioni o assensi comunque denominati, previsti dalla normativa vigente in materia di rifiuti e applicabili alla fattispecie;
k. ogni altra grave inadempienza ai termini dell’articolo 1453 del Codice Civile.
5. In caso di risoluzione del contratto, le somme dovute dall’Appaltatore in favore del Committente, fatta salva la prova di ulteriori danni da risarcire, sono quantificate sommando le seguenti voci:
a. danni diretti, indiretti e materiali, nessuno escluso, subiti e subendi dal Committente in ragione dell’inadempimento e conseguente risoluzione eccedenti l’importo delle penali, ivi incluso qualsiasi costo Lavori e/o spesa che dei Servizi ed all'inventario dei mezzi e materiali esistenti in cantiere, il Committente abbia sostenuto o che dovrà sostenere da calcolarsi per tutta la durata residua del Contratto per porre rimedio all’inadempimento dell’Appaltatoretutto a spese e rischio dell'Appaltatore;
b. tutti i costi necessari affinché il servizio sia ripristinato conformemente alla documentazione di garac) si applicheranno le disposizioni dell’art. 19.4;
c. tutti i costi necessari d) la Committente non sarà tenuta a pagare alcun risarcimento, indennizzo o rimborso all’Appaltatore, né ad indire la gara per la selezione del nuovo Appaltatore;
d. le penali maturate e non pagate a carico dell’Appaltatoreeventuali Subcontraenti.
6. Il contratto si considererà risolto di diritto qualora, a seguito di eventuale interruzione dei servizi, fatti salvi i casi di forza maggiore di cui al precedente art. 13, l’Appaltatore non provveda, entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta del Committente, alla ripresa e normalizzazione dei servizi e non fornisca giustificazioni scritte al proprio operato, entro quindici giorni, in risposta alle contestazioni scritte del Committente.
7. Al fine di quantificare gli importi dovuti a seguito della risoluzione, il Committente e l’Appaltatore provvederanno a redigere, in contradditorio tra loro e con la presenza del D.E.C., apposito verbale entro 30 (trenta) giorni successivi al provvedimento del Committente che dichiara la risoluzione del contratto. Qualora le Parti siglino tale verbale senza contestazioni, i fatti e i dati registrati si intendono definitivamente accertati. Il verbale definisce il termine, comunque non superiore a 120 (centoventi) giorni dalla risoluzione del contratto, entro il quale gli importi dovuti dovranno essere corrisposti.
8. Nelle more dell’individuazione di un Appaltatore subentrante, esclusivamente nella misura in cui sia necessario a garantire esigenze di continuità del servizio pubblico, l’Appaltatore è tenuto ad assicurare la gestione alle medesime modalità e condizioni del contratto.
9. Contro la decisione di risoluzione adottata dal Committente è data facoltà all’Appaltatore di ricorrere alla magistratura ordinaria del foro competente ove risiede la stazione appaltante.
Appears in 1 contract
Samples: Appalto
Risoluzione per inadempimento dell’Appaltatore. 1. Si applicano, al presente contratto, le norme di cui all’art. 108 del D.lgs. n. 50/2016.
2. Il Committente, qualora l’Appaltatore sia inadempiente agli obblighi del contratto può avvalersi, nei casi previsti al comma 4, della facoltà di risolvere lo stesso ai sensi dell’articolo 1453 C.C., previa diffida ad adempiere ai sensi dell’articolo 1454, del codice civile e decorso inutilmente il termine in esso fissato, comunque non superiore a 60 (sessanta) giorni, al fine di consentire all’Appaltatore di rimediare all’obbligazione inadempiuta
3. La diffida ad adempiere deve essere comunicata all’Appaltatore mediante comunicazione all’indirizzo di posta elettronica certificata indicato al precedente art. 6 e deve contenere l’inadempimento contestato nonché le relative conseguenze giuridiche ed economiche sul rapporto concessorio alla data di invio della diffida stessa.
4. Costituiscono gravi inadempienze che comportano la risoluzione di diritto ed automatica del contratto come previsto dagli artt. 1453 e 1456 del C.C.:
a. superamento dell’importo dovuto dall’Appaltatore a titolo di penale per una percentuale superiore al 10%, da computare sul valore totale di contratto, al netto di IVA;
b. negligenze o deficienze del servizio, regolarmente accertate e notificate, che, a giudizio del Committente, compromettano gravemente l’efficienza del servizio stesso o siano tali da determinare rischi igienico- sanitari e/o ambientali ritenuti gravi. Nel caso di sospensione, anche parziale, dei servizi, il Committente avrà facoltà di provvedere, direttamente, ovvero mediante altra ditta, alla continuazione degli stessi con addebito all’Appaltatore delle spese e delle eventuali penalità;
c. gravi vizi o difformità dei contenitori tali da pregiudicare in modo rilevante la funzionalità e/o la sicurezza dell’utenza o dell’erogazione dei servizi;
d. mancata sottoscrizione o intervenuta invalidità e inefficacia anche solo di una delle cauzioni e/o coperture ConSer V.C.O. S.p.a. assicurative di cui agli articoli 6 7 e 78;
d. e. violazioni delle norme in materia fiscale, di sicurezza e tutela del lavoro, contributive, fatto salvo quanto previsto all’articolo 30, comma 5, del Codice;
e. f. perdita dei requisiti di ordine generale di cui all’articolo 80 del Codice;
f. g. rilevata grave incapacità o impossibilità dell’Appaltatore di adempiere alle obbligazioni del contratto;
g. h. subappalto non autorizzato ai sensi della vigente normativa;
h. i. scioglimento, cessazione o fallimento della ditta;
i. j. quando l’Appaltatore si rende colpevole di frode;
j. k. quando l’Appaltatore non sia in possesso, anche successivamente alla stipula, di tutte le autorizzazioni o assensi comunque denominati, previsti dalla normativa vigente in materia di rifiuti e applicabili alla fattispecie;
k. l. ogni altra grave inadempienza ai termini dell’articolo 1453 del Codice Civile.
5. In caso di risoluzione del contratto, le somme dovute dall’Appaltatore in favore del Committente, fatta salva la prova di ulteriori danni da risarcire, sono quantificate sommando le seguenti voci:
a. danni diretti, indiretti e materiali, nessuno escluso, subiti e subendi dal Committente in ragione dell’inadempimento e conseguente risoluzione eccedenti l’importo delle penali, ivi incluso qualsiasi costo e/o spesa che il Committente abbia sostenuto o che dovrà sostenere da calcolarsi per tutta la durata residua del Contratto per porre rimedio all’inadempimento dell’Appaltatore;
b. tutti i costi necessari affinché il servizio sia ripristinato conformemente alla documentazione di gara;
c. tutti i costi necessari ad indire la gara per la selezione del nuovo Appaltatore;
d. le penali maturate e non pagate a carico dell’Appaltatore.
6. Il contratto si considererà risolto di diritto qualora, a seguito di eventuale interruzione dei servizi, fatti salvi i casi di forza maggiore di cui al precedente art. 1314, l’Appaltatore non provveda, entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta del Committente, alla ripresa e normalizzazione dei servizi e non fornisca giustificazioni scritte al proprio operato, entro quindici giorni, in risposta alle contestazioni scritte del Committente.
7. Al fine di quantificare gli importi dovuti a seguito della risoluzione, il Committente e l’Appaltatore provvederanno a redigere, in contradditorio tra loro e con la presenza del D.E.C.Direttore dell’Esecuzione, apposito verbale entro 30 (trenta) giorni successivi al provvedimento del Committente che dichiara la risoluzione del contratto. Qualora le Parti siglino tale verbale senza contestazioni, i fatti e i dati registrati si intendono definitivamente accertati. Il verbale definisce il termine, comunque non superiore a 120 (centoventi) giorni dalla risoluzione del contratto, entro il quale gli importi dovuti dovranno essere corrisposti.
8. Nelle more dell’individuazione di un Appaltatore subentrante, esclusivamente nella misura in cui sia necessario a garantire esigenze di continuità del servizio pubblico, l’Appaltatore è tenuto ad assicurare la gestione alle medesime modalità e condizioni del contratto.
9. Contro la decisione di risoluzione adottata dal Committente è data facoltà all’Appaltatore di ricorrere alla magistratura ordinaria del foro competente ove risiede la stazione appaltante.
Appears in 1 contract
Samples: Contract for Waste Treatment and Transport Services
Risoluzione per inadempimento dell’Appaltatore. 1. Si applicano, al presente contratto, le norme di cui all’art. 108 del D.lgs. n. 50/2016.
2. Il Committente, qualora l’Appaltatore sia inadempiente agli obblighi del contratto può avvalersipuò, nei casi previsti al comma 4, della facoltà di risolvere lo stesso ai sensi dell’articolo 1453 C.C., previa diffida ad adempiere ai sensi dell’articolo 14541454 C.C., del codice civile e decorso inutilmente il termine in esso fissato, comunque non superiore a 60 (sessanta) giorni, al fine di consentire all’Appaltatore di rimediare all’obbligazione inadempiuta
3. La diffida ad adempiere deve essere comunicata all’Appaltatore mediante comunicazione all’indirizzo di posta elettronica certificata PEC indicato al precedente art. 6 5 e deve contenere individuare l’inadempimento contestato nonché e le relative conseguenze giuridiche ed economiche sul rapporto concessorio contrattuale alla data di invio della diffida stessa.
4. Costituiscono gravi inadempienze che comportano la risoluzione di diritto ed e automatica del contratto come previsto dagli artt. 1453 e 1456 del C.C.:
a. superamento dell’importo dovuto dall’Appaltatore a titolo di penale per una percentuale superiore al 10%, da computare sul valore totale di contratto, al netto di IVA;
b. negligenze o deficienze del servizio, regolarmente accertate e notificate, che, a giudizio del Committente, compromettano gravemente l’efficienza del servizio stesso o siano tali da determinare rischi igienico- sanitari e/o ambientali ritenuti gravi. Nel caso di sospensione, anche parziale, dei servizi, il Committente avrà facoltà di provvedere, direttamente, ovvero mediante altra ditta, alla continuazione degli stessi con addebito all’Appaltatore delle spese e delle eventuali penalità;
c. mancata sottoscrizione o intervenuta invalidità e inefficacia anche solo di una delle cauzioni e/o coperture assicurative di cui agli articoli 6 e 7;
d. violazioni delle norme in materia fiscale, di sicurezza e tutela del lavoro, contributive, fatto salvo quanto previsto all’articolo 30, comma 5, del Codice;
e. perdita dei requisiti di ordine generale di cui all’articolo 80 del Codice;
f. rilevata grave incapacità o impossibilità dell’Appaltatore di adempiere alle obbligazioni del contratto;
g. subappalto non autorizzato ai sensi della vigente normativa;
h. scioglimento, cessazione o fallimento della ditta;
i. quando l’Appaltatore si rende colpevole di frode;
j. quando l’Appaltatore non sia in possesso, anche successivamente alla stipula, di tutte le delle autorizzazioni o assensi comunque denominatiassensi, previsti dalla normativa vigente in materia di rifiuti e applicabili alla fattispecie;
k. ogni altra grave inadempienza ai termini dell’articolo 1453 del Codice Civile.
5. In caso di risoluzione del contratto, le somme dovute dall’Appaltatore in favore del Committente, fatta salva la prova di ulteriori danni da risarcire, sono quantificate sommando le seguenti voci:
a. danni diretti, indiretti e materiali, nessuno escluso, subiti e subendi dal Committente in ragione dell’inadempimento e conseguente risoluzione eccedenti l’importo delle penali, ivi incluso qualsiasi costo e/o spesa che il Committente abbia sostenuto o che dovrà sostenere da calcolarsi per tutta la durata residua del Contratto per porre rimedio all’inadempimento dell’Appaltatore;
b. tutti i costi necessari affinché il servizio sia ripristinato conformemente alla documentazione di gara;
c. tutti i costi necessari ad indire la gara per la selezione del nuovo Appaltatore;
d. le penali maturate e non pagate a carico dell’Appaltatore.
6. Il contratto si considererà risolto di diritto qualora, a seguito di eventuale interruzione dei servizi, fatti salvi i casi di forza maggiore di cui al precedente art. 1314, l’Appaltatore non provveda, entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta del Committente, alla ripresa e normalizzazione dei servizi e non fornisca giustificazioni scritte al proprio operato, entro quindici giorni, in risposta alle contestazioni scritte del Committente.
7. Al fine di quantificare gli importi dovuti a seguito della risoluzione, il Committente e l’Appaltatore provvederanno a redigere, in contradditorio tra loro e con la presenza del D.E.C.DEC, apposito verbale entro 30 (trenta) giorni successivi al provvedimento del Committente che dichiara la risoluzione del contratto. Qualora le Parti siglino tale verbale senza contestazioni, i fatti e i dati registrati si intendono definitivamente accertati. Il verbale definisce il termine, comunque non superiore a 120 (centoventi) giorni dalla risoluzione del contratto, entro il quale gli importi dovuti dovranno essere corrisposti.
8. Nelle more dell’individuazione di un Appaltatore appaltatore subentrante, esclusivamente nella misura in cui sia necessario a garantire esigenze di continuità del servizio pubblico, l’Appaltatore è tenuto ad assicurare la gestione alle medesime modalità e condizioni del contratto.
9. Contro la decisione di risoluzione adottata dal Committente è data facoltà all’Appaltatore di ricorrere alla magistratura ordinaria del foro competente ove risiede la stazione appaltante.
Appears in 1 contract
Samples: Contratto Di Servizi
Risoluzione per inadempimento dell’Appaltatore. 1. Si applicano, al presente contratto, le norme di cui all’art. 108 del D.lgs. n. 50/2016.
2. Il Committente, qualora l’Appaltatore sia inadempiente agli obblighi del contratto può avvalersi, nei casi previsti al comma 4, della facoltà di risolvere lo stesso ai sensi dell’articolo 1453 C.C., previa diffida ad adempiere ai sensi dell’articolo 1454, del codice civile e decorso inutilmente il termine in esso fissato, comunque non superiore a 60 (sessanta) giorni, al fine di consentire all’Appaltatore di rimediare all’obbligazione inadempiuta
3. La diffida ad adempiere deve essere comunicata all’Appaltatore mediante comunicazione all’indirizzo di posta elettronica certificata indicato al precedente art. 6 5 e deve contenere indicare l’inadempimento contestato nonché le relative conseguenze giuridiche ed economiche sul rapporto concessorio contrattuale alla data di invio della diffida stessa.
4. Costituiscono gravi inadempienze che comportano la risoluzione di diritto ed e automatica del contratto come previsto dagli artt. 1453 e 1456 del C.C.:
a. superamento dell’importo dovuto dall’Appaltatore a titolo di penale per una percentuale superiore al 10%, da computare sul valore totale di contratto, al netto di IVA;
b. negligenze o deficienze del servizio, regolarmente accertate e notificate, che, a giudizio del Committente, compromettano gravemente l’efficienza del servizio stesso o siano tali da determinare rischi igienico- sanitari e/o ambientali ritenuti gravi. Nel caso di sospensione, anche parziale, dei servizi, il Committente avrà facoltà di provvedere, direttamente, ovvero mediante altra ditta, alla continuazione degli stessi con addebito all’Appaltatore delle spese e delle eventuali penalità;
c. gravi vizi o difformità dei contenitori tali da pregiudicare in modo rilevante la funzionalità e/o la sicurezza dell’utenza o dell’erogazione dei servizi;
d. mancata sottoscrizione o intervenuta invalidità e inefficacia anche solo di una delle cauzioni e/o coperture assicurative di cui agli articoli 6 e 7;
d. e. violazioni delle norme in materia fiscale, di sicurezza e tutela del lavoro, contributive, fatto salvo quanto previsto all’articolo 30, comma 5, del Codice;
e. f. perdita dei requisiti di ordine generale di cui all’articolo 80 del Codice;
f. g. rilevata grave incapacità o impossibilità dell’Appaltatore di adempiere alle obbligazioni del contratto;
g. h. subappalto non autorizzato ai sensi della vigente normativa;
h. i. scioglimento, cessazione o fallimento della ditta;
i. j. quando l’Appaltatore si rende colpevole di frode;
j. k. quando l’Appaltatore non sia in possesso, anche successivamente alla stipula, di tutte le delle autorizzazioni o assensi comunque denominatidefiniti, previsti dalla normativa vigente in materia tema di rifiuti e applicabili alla fattispecie;
k. l. ogni altra grave inadempienza ai termini dell’articolo 1453 del Codice Civile.
5. In caso di risoluzione del contratto, le somme dovute dall’Appaltatore in favore del Committente, fatta salva la prova di ulteriori danni da risarcire, sono quantificate sommando le seguenti voci:
a. danni diretti, indiretti e materiali, nessuno escluso, subiti e subendi dal Committente in ragione dell’inadempimento e conseguente risoluzione eccedenti l’importo delle penali, ivi incluso qualsiasi costo e/o spesa che il Committente abbia sostenuto o che dovrà sostenere da calcolarsi per tutta la durata residua del Contratto per porre rimedio all’inadempimento dell’Appaltatore;
b. tutti i costi necessari affinché il servizio sia ripristinato conformemente alla documentazione di gara;
c. tutti i costi necessari ad indire la gara per la selezione del nuovo Appaltatore;
d. le penali maturate e non pagate a carico dell’Appaltatore.
6. Il contratto si considererà risolto di diritto qualora, a seguito di eventuale interruzione dei servizi, fatti salvi i casi di forza maggiore di cui al precedente art. 13, l’Appaltatore non provveda, entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta del Committente, alla ripresa e normalizzazione dei servizi e non fornisca giustificazioni scritte al proprio operato, entro quindici giorni, in risposta alle contestazioni scritte del Committente.
7. Al fine di quantificare gli importi dovuti a seguito della risoluzione, il Committente e l’Appaltatore provvederanno a redigere, in contradditorio tra loro e con la presenza del D.E.C., apposito verbale entro 30 (trenta) giorni successivi al provvedimento del Committente che dichiara la risoluzione del contratto. Qualora le Parti siglino tale verbale senza contestazioni, i fatti e i dati registrati si intendono definitivamente accertati. Il verbale definisce il termine, comunque non superiore a 120 (centoventi) giorni dalla risoluzione del contratto, entro il quale gli importi dovuti dovranno essere corrisposti.
8. Nelle more dell’individuazione di un Appaltatore subentrante, esclusivamente nella misura in cui sia necessario a garantire esigenze di continuità del servizio pubblico, l’Appaltatore è tenuto ad assicurare la gestione alle medesime modalità e condizioni del contratto.
9. Contro la decisione di risoluzione adottata dal Committente è data facoltà all’Appaltatore di ricorrere alla magistratura ordinaria del foro competente ove risiede la stazione appaltante.
Appears in 1 contract
Samples: Transportation Agreement
Risoluzione per inadempimento dell’Appaltatore. 1. Si applicano, al presente contratto, le norme di cui all’art. 108 del D.lgs. n. 50/2016.
2. Il Committente, qualora l’Appaltatore sia inadempiente agli obblighi del contratto può avvalersi, nei casi ConSer V.C.O. S.p.a. previsti al comma 4, della facoltà di risolvere lo stesso ai sensi dell’articolo dell’art. 1453 C.C., previa diffida ad adempiere ai sensi dell’articolo 1454dell’art.1454, del codice civile C.C. e decorso inutilmente il termine in esso fissato, comunque non superiore a 60 (sessanta) giorni, al fine di consentire all’Appaltatore di rimediare all’obbligazione inadempiuta.
3. La diffida ad adempiere deve essere comunicata all’Appaltatore mediante comunicazione all’indirizzo di posta elettronica certificata indicato al precedente art. 6 e deve contenere l’inadempimento contestato nonché le relative conseguenze giuridiche ed economiche sul rapporto concessorio alla data di invio della diffida stessa.
4. Costituiscono gravi inadempienze che comportano la risoluzione di diritto ed automatica del contratto come previsto dagli artt. 1453 e 1456 del C.C.:
a. superamento dell’importo dovuto dall’Appaltatore a titolo di penale per una percentuale superiore al 10%, da computare sul valore totale di contratto, al netto di IVA;
b. negligenze o deficienze del servizio, regolarmente accertate e notificate, che, a giudizio del Committente, compromettano gravemente l’efficienza del servizio stesso o siano tali da determinare rischi igienico- sanitari e/o ambientali ritenuti gravi. Nel caso di sospensione, anche parziale, dei servizi, il Committente avrà facoltà di provvedere, direttamente, ovvero mediante altra ditta, alla continuazione degli stessi con addebito all’Appaltatore delle spese e delle eventuali penalità;
c. mancata sottoscrizione o intervenuta invalidità e inefficacia anche solo di una delle cauzioni e/o coperture assicurative di cui agli articoli 6 e 7;
d. violazioni delle norme in materia fiscale, di sicurezza e tutela del lavoro, contributive, fatto salvo quanto previsto all’articolo 30, comma 5, del Codice;
e. perdita dei requisiti di ordine generale di cui all’articolo 80 del Codice;
f. rilevata grave incapacità o impossibilità dell’Appaltatore di adempiere alle obbligazioni del contratto;
g. subappalto non autorizzato ai sensi della vigente normativa;
h. scioglimento, cessazione o fallimento della ditta;
i. quando l’Appaltatore si rende colpevole di frode;
j. quando l’Appaltatore non sia in possesso, anche successivamente alla stipula, di tutte le autorizzazioni o assensi comunque denominati, previsti dalla normativa vigente in materia di rifiuti e applicabili alla fattispecie;
k. ogni altra grave inadempienza ai termini dell’articolo 1453 del Codice Civile.
5. In caso di risoluzione del contratto, le somme dovute dall’Appaltatore in favore del Committente, fatta salva la prova di ulteriori danni da risarcire, sono quantificate sommando le seguenti voci:
a. danni diretti, indiretti e materiali, nessuno escluso, subiti e subendi dal Committente in ragione dell’inadempimento e conseguente risoluzione eccedenti l’importo delle penali, ivi incluso qualsiasi costo e/o spesa che il Committente abbia sostenuto o che dovrà sostenere da calcolarsi per tutta la durata residua del Contratto per porre rimedio all’inadempimento dell’Appaltatore;
b. tutti i costi necessari affinché il servizio sia ripristinato conformemente alla documentazione di gara;
c. tutti i costi necessari ad indire la gara per la selezione del nuovo Appaltatore;
d. le penali maturate e non pagate a carico dell’Appaltatore.
6. Il contratto si considererà risolto di diritto qualora, a seguito di eventuale interruzione dei servizi, fatti salvi i casi di forza maggiore di cui al precedente art. 13, l’Appaltatore non provveda, entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta del Committente, alla ripresa e normalizzazione dei servizi e non fornisca giustificazioni scritte al proprio operato, entro quindici giorni, in risposta alle contestazioni scritte del Committente.
7. Al fine di quantificare gli importi dovuti a seguito della risoluzione, il Committente e l’Appaltatore provvederanno a redigere, in contradditorio tra loro e con la presenza del D.E.C.Direttore dell’Esecuzione, apposito verbale entro 30 (trenta) giorni successivi al provvedimento del Committente che dichiara la risoluzione del contratto. Qualora le Parti siglino tale verbale senza contestazioni, i fatti e i dati registrati si intendono definitivamente accertati. Il verbale definisce il termine, comunque non superiore a 120 (centoventi) giorni dalla risoluzione del contratto, entro il quale gli importi dovuti dovranno essere corrisposti.
8. Nelle more dell’individuazione di un Appaltatore subentrante, esclusivamente nella misura in cui sia necessario a garantire esigenze di continuità del servizio pubblico, l’Appaltatore è tenuto ad assicurare la gestione alle medesime modalità e condizioni del contratto.
9. Contro la decisione di risoluzione adottata dal Committente è data facoltà all’Appaltatore di ricorrere alla magistratura ordinaria del foro competente ove risiede la stazione appaltante.
Appears in 1 contract
Samples: Contract for Waste Treatment and Transport Services