Common use of (Risorse finanziarie per i comuni di frontiera) Clause in Contracts

(Risorse finanziarie per i comuni di frontiera). 1. Durante il periodo transitorio di cui al- l’articolo 9, paragrafo 2, dell’Accordo, di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), della presente legge, ai comuni italiani di fron- tiera, individuati ai sensi dell’articolo 2, let- tera b), punto i), del medesimo Accordo, in cui risiedono i lavoratori frontalieri, compete un contributo statale idoneo a garantire, te- nuto conto anche dei versamenti di cui al- l’articolo 9 della presente legge effettuati dalle autorità cantonali, un livello di finan- ziamento pari a 89 milioni di euro annui, corrispondente all’importo assicurato, per l’anno 2019, tramite i trasferimenti dai can- toni della Svizzera effettuati sulla base del- l’accordo tra Italia e Svizzera del 3 ottobre 1974. 2. Terminato il periodo transitorio di cui al comma 1 del presente articolo, ai comuni italiani di frontiera, individuati ai sensi del- l’articolo 2, lettera b), punto i), dell’Accordo di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), della presente legge, in cui risiedono i lavo- ratori frontalieri, è comunque garantito lo stesso livello di finanziamento di cui al me- desimo comma 1 del presente articolo. 3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 è istituito, nello stato di previsione del Mini- stero dell’economia e delle finanze, un ap- posito Fondo con una dotazione di 89 mi- lioni di euro annui a decorrere dall’anno 2024. 4. In occasione della riunione, almeno una volta l’anno, della commissione mista previ- sta dall’articolo 6 dell’Accordo di cui all’ar- ticolo 1, comma 1, lettera a), della presente legge, ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 6, dello stesso Accordo, i cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese forniscono le infor- mazioni statistiche utili alle autorità italiane per la redistribuzione della compensazione finanziaria di cui al comma 1 ai comuni di frontiera italiani e i rappresentanti italiani informano quelli svizzeri circa l’utilizza- zione delle somme messe a disposizione dei suddetti comuni. Alla commissione mista può partecipare il presidente dell’associa- zione dei comuni italiani di frontiera, previa intesa tra le autorità competenti degli Stati contraenti. Per la partecipazione alle riunioni della commissione mista non sono dovuti compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denomi- nati. 5. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentite le regioni Valle d’A- osta, Piemonte, Lombardia, la provincia au- tonoma di Bolzano e i comuni frontalieri in- teressati, sono stabiliti i termini e le moda- lità di determinazione del contributo di cui ai commi 1 e 2, anche tenuto conto delle in- formazioni assunte ai sensi del comma 4. In ogni caso il rapporto tra numero di fronta- lieri e popolazione di un comune, qualora adottato come criterio per l’attribuzione di- retta ai comuni di frontiera delle risorse fi- nanziarie di cui al comma 1 del presente ar- ticolo, non può eccedere la quota del 3 per cento. 6. Le somme di cui ai commi 1 e 2 pos- sono essere impiegate in parte corrente nel limite massimo del 50 per cento dell’im- porto.

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Samples: Ratifica Ed Esecuzione Degli Accordi

(Risorse finanziarie per i comuni di frontiera). 1. Durante il periodo transitorio di cui al- l’articolo all'articolo 9, paragrafo 2, dell’Accordodell'Accordo, di cui all’articolo all'articolo 1, comma 1, lettera a), della presente legge, ai comuni italiani di fron- tierafrontiera, individuati ai sensi dell’articolo dell'articolo 2, let- tera lettera b), punto i), del medesimo Accordo, in cui risiedono i lavoratori frontalieri, compete un contributo statale idoneo a garantire, te- nuto tenuto conto anche dei versamenti di cui al- l’articolo 9 all'articolo 8 della presente legge effettuati dalle autorità cantonali, un livello di finan- ziamento finanziamento pari a 89 milioni di euro annui, corrispondente all’importo all'importo assicurato, per l’anno l'anno 2019, tramite i trasferimenti dai can- toni cantoni della Svizzera effettuati sulla base del- l’accordo dell'accordo tra Italia e Svizzera del 3 ottobre 1974. 2. Terminato il periodo transitorio di cui al comma 1 del presente articolo, ai comuni italiani di frontiera, individuati ai sensi del- l’articolo dell'articolo 2, lettera b), punto i), dell’Accordo dell'Accordo di cui all’articolo all'articolo 1, comma 1, lettera a), della presente legge, in cui risiedono i lavo- ratori lavoratori frontalieri, è comunque garantito lo stesso livello di finanziamento di cui al me- desimo medesimo comma 1 del presente articolo. 3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 è istituito, nello stato di previsione del Mini- stero dell’economia Ministero dell'economia e delle finanze, un ap- posito Fondo apposito fondo con una dotazione di 89 mi- lioni milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2024dall'anno 2025. 4. In occasione della riunione, almeno una volta l’annol'anno, della commissione Commissione mista previ- sta dall’articolo prevista dall'articolo 6 dell’Accordo dell'Accordo di cui all’ar- ticolo all'articolo 1, comma 1, lettera a), della presente legge, ai sensi dell’articolo dell'articolo 9, paragrafo 6, dello stesso Accordo, i cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese forniscono le infor- mazioni informazioni statistiche utili alle autorità italiane per la redistribuzione della compensazione finanziaria di cui al comma 1 ai comuni di frontiera italiani italiani, e i rappresentanti italiani informano quelli svizzeri circa l’utilizza- zione l'utilizzazione delle somme messe a disposizione dei suddetti comuni. Alla commissione mista può partecipare il presidente dell’associa- zione dei comuni italiani di frontiera, previa intesa tra le autorità competenti degli Stati contraenti. Per la partecipazione alle riunioni della commissione mista non sono dovuti compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denomi- nati. 5. Con decreto del Ministro dell’economia dell'economia e delle finanze, sentite le regioni Valle d’A- ostad'Aosta, Piemonte, Lombardia, la provincia au- tonoma autonoma di Bolzano e i comuni frontalieri in- teressatiinteressati, sono stabiliti i termini e le moda- lità modalità di determinazione del contributo di cui ai commi 1 e 2, 2 anche tenuto conto delle in- formazioni informazioni assunte ai sensi del comma 4. In ogni caso il rapporto tra numero di fronta- lieri e popolazione di un comune, qualora adottato come criterio per l’attribuzione di- retta ai comuni di frontiera delle risorse fi- nanziarie di cui al comma 1 del presente ar- ticolo, non può eccedere la quota del 3 per cento. 6. Le somme di cui ai commi 1 e 2 pos- sono essere impiegate in parte corrente nel limite massimo del 50 per cento dell’im- porto.

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Samples: Ratifica Ed Esecuzione Di Accordi Internazionali

(Risorse finanziarie per i comuni di frontiera). 1. Durante il periodo transitorio di cui al- l’articolo all'articolo 9, paragrafo 2, dell’Accordodell'Accordo, di cui all’articolo all'articolo 1, comma 1, lettera a), della presente legge, ai comuni italiani di fron- tierafrontiera, individuati ai sensi dell’articolo dell'articolo 2, let- tera lettera b), punto i), del medesimo Accordo, in cui risiedono i lavoratori frontalieri, compete un contributo statale idoneo a garantire, te- nuto tenuto conto anche dei versamenti di cui al- l’articolo all'articolo 9 della presente legge effettuati dalle autorità cantonali, un livello di finan- ziamento finanziamento pari a 89 milioni di euro annui, corrispondente all’importo all'importo assicurato, per l’anno l'anno 2019, tramite i trasferimenti dai can- toni cantoni della Svizzera effettuati sulla base del- l’accordo dell'accordo tra Italia e Svizzera del 3 ottobre 1974. 2. Terminato il periodo transitorio di cui al comma 1 del presente articolo, ai comuni italiani di frontiera, individuati ai sensi del- l’articolo dell'articolo 2, lettera b), punto i), dell’Accordo dell'Accordo di cui all’articolo all'articolo 1, comma 1, lettera a), della presente legge, in cui risiedono i lavo- ratori lavoratori frontalieri, è comunque garantito lo stesso livello di finanziamento di cui al me- desimo medesimo comma 1 del presente articolo. 3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 è istituito, nello stato di previsione del Mini- stero dell’economia Ministero dell'economia e delle finanze, un ap- posito apposito Fondo con una dotazione di 89 mi- lioni milioni di euro annui a decorrere dall’anno dall'anno 2024. 4. In occasione della riunione, almeno una volta l’annol'anno, della commissione mista previ- sta dall’articolo prevista dall'articolo 6 dell’Accordo dell'Accordo di cui all’ar- ticolo all'articolo 1, comma 1, lettera a), della presente legge, ai sensi dell’articolo dell'articolo 9, paragrafo 6, dello stesso Accordo, i cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese forniscono le infor- mazioni informazioni statistiche utili alle autorità italiane per la redistribuzione della compensazione finanziaria di cui al comma 1 ai comuni di frontiera italiani e i rappresentanti italiani informano quelli svizzeri circa l’utilizza- zione l'utilizzazione delle somme messe a disposizione dei suddetti comuni. Alla commissione mista può partecipare il presidente dell’associa- zione dell'associazione dei comuni italiani di frontiera, previa intesa tra le autorità competenti degli Stati contraenti. Per la partecipazione alle riunioni della commissione mista non sono dovuti compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denomi- natidenominati. 5. Con decreto del Ministro dell’economia dell'economia e delle finanze, sentite le regioni Valle d’A- ostad'Aosta, Piemonte, Lombardia, la provincia au- tonoma autonoma di Bolzano e i comuni frontalieri in- teressatiinteressati, sono stabiliti i termini e le moda- lità modalità di determinazione del contributo di cui ai commi 1 e 2, anche tenuto conto delle in- formazioni informazioni assunte ai sensi del comma 4. In ogni caso il rapporto tra numero di fronta- lieri frontalieri e popolazione di un comune, qualora adottato come criterio per l’attribuzione di- retta l'attribuzione diretta ai comuni di frontiera delle risorse fi- nanziarie finanziarie di cui al comma 1 del presente ar- ticoloarticolo, non può eccedere la quota del 3 per cento. 6. Le somme di cui ai commi 1 e 2 pos- sono possono essere impiegate in parte corrente nel limite massimo del 50 per cento dell’im- portodell'importo.

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Samples: Ratifica Ed Esecuzione Di Accordi Internazionali

(Risorse finanziarie per i comuni di frontiera). 1. Durante il periodo transitorio di cui al- l’articolo 9, paragrafo 2, dell’Accordo, di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), della presente legge, ai comuni italiani di fron- tiera, individuati ai sensi dell’articolo 2, let- tera b), punto i)i., del medesimo Accordo, in cui risiedono i lavoratori frontalieri, compete un contributo statale idoneo a garantire, te- nuto conto anche dei versamenti di cui al- l’articolo 9 8 della presente legge effettuati dalle autorità cantonali, un livello di finan- ziamento pari a 89 milioni di euro annui, corrispondente all’importo assicurato, per l’anno 2019, tramite i trasferimenti dai can- toni della Svizzera effettuati sulla base del- l’accordo tra Italia e Svizzera del 3 ottobre 1974. 2. Terminato il periodo transitorio di cui al comma 1 del presente articolo, ai comuni italiani di frontiera, individuati ai sensi del- l’articolo 2, lettera b), punto i)i. , dell’Accordo dell’Ac- cordo di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), della presente legge, in cui risiedono i lavo- ratori lavoratori frontalieri, è comunque garantito lo stesso livello di finanziamento di cui al me- desimo medesimo comma 1 del presente articolo. 3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 è istituito, nello stato di previsione del Mini- stero dell’economia e delle finanze, un ap- posito Fondo con una dotazione di 89 mi- lioni di euro annui a decorrere dall’anno 2024. 4. In occasione della riunione, almeno una volta l’anno, della commissione mista previ- sta dall’articolo 6 dell’Accordo di cui all’ar- ticolo 1, comma 1, lettera a), della presente legge, ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 6, dello stesso Accordo, i cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese forniscono le infor- mazioni statistiche utili alle autorità italiane per la redistribuzione della compensazione finanziaria di cui al comma 1 ai comuni di frontiera italiani e i rappresentanti italiani informano quelli svizzeri circa l’utilizza- zione delle somme messe a disposizione dei suddetti comuni. Alla commissione mista può partecipare il presidente dell’associa- zione dei comuni italiani di frontiera, previa intesa tra le autorità competenti degli Stati contraenti. Per la partecipazione alle riunioni della commissione mista non sono dovuti compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denomi- nati. 5. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentite le regioni Valle d’A- osta, Piemonte, Lombardia, la provincia au- tonoma di Bolzano e i comuni frontalieri in- teressati, sono stabiliti i termini e le moda- lità di determinazione del contributo di cui ai commi 1 e 2, anche tenuto conto delle in- formazioni assunte ai sensi del comma 4. In ogni caso il rapporto tra numero di fronta- lieri e popolazione di un comune, qualora adottato come criterio per l’attribuzione di- retta ai comuni di frontiera delle risorse fi- nanziarie di cui al comma 1 del presente ar- ticolo, non può eccedere la quota del 3 per cento. 6. Le somme di cui ai commi 1 e 2 pos- sono essere impiegate in parte corrente nel limite massimo del 50 per cento dell’im- porto.

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(Risorse finanziarie per i comuni di frontiera). 1. Durante il periodo transitorio di cui al- l’articolo all'articolo 9, paragrafo 2, dell’Accordo, dell'Accordo di cui all’articolo all'articolo 1, comma 1, lettera a), della presente legge, ai comuni italiani di fron- tierafrontiera, individuati ai sensi dell’articolo dell'articolo 2, let- tera lettera b), punto i), del medesimo Accordo, in cui risiedono i lavoratori frontalieri, compete un contributo statale idoneo a garantire, te- nuto tenuto conto anche dei versamenti di cui al- l’articolo all'articolo 9 della presente legge effettuati dalle autorità cantonali, un livello di finan- ziamento finanziamento pari a 89 milioni di euro annui, corrispondente all’importo all'importo assicurato, per l’anno l'anno 2019, tramite i trasferimenti dai can- toni cantoni della Svizzera effettuati sulla base del- l’accordo dell'Accordo tra Italia e Svizzera del 3 ottobre 1974. 2. Terminato il periodo transitorio di cui al comma 1 del presente articolo, ai comuni italiani di frontiera, individuati ai sensi del- l’articolo dell'articolo 2, lettera b), punto i), dell’Accordo dell'Accordo di cui all’articolo all'articolo 1, comma 1, lettera a), della presente legge, in cui risiedono i lavo- ratori lavoratori frontalieri, è comunque garantito lo stesso livello di finanziamento di cui al me- desimo medesimo comma 1 del presente articolo. 3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 è istituito, nello stato di previsione del Mini- stero dell’economia Ministero dell'economia e delle finanze, un ap- posito Fondo apposito fondo con una dotazione di 89 mi- lioni milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2024dall'anno 2025. 4. In occasione della riunione, almeno una volta l’annol'anno, della commissione Commissione mista previ- sta dall’articolo prevista dall'articolo 6 dell’Accordo dell'Accordo di cui all’ar- ticolo all'articolo 1, comma 1, lettera a), della presente legge, ai sensi dell’articolo dell'articolo 9, paragrafo 6, dello stesso Accordo, i cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese forniscono le infor- mazioni informazioni statistiche utili alle autorità italiane per la redistribuzione della compensazione finanziaria di cui al comma 1 ai comuni di frontiera italiani e i rappresentanti italiani informano quelli svizzeri circa l’utilizza- zione l'utilizzazione delle somme messe a disposizione dei suddetti comuni. Alla commissione Commissione mista può partecipare il presidente dell’associa- zione dell'Associazione dei comuni italiani di frontiera, previa intesa tra le autorità competenti degli Stati contraenti. Per la partecipazione alle riunioni della commissione Commissione mista non sono dovuti compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denomi- natidenominati. 5. Con decreto del Ministro dell’economia dell'economia e delle finanze, sentite sentiti le regioni Valle d’A- ostad'Aosta, Piemonte, Piemonte e Lombardia, la provincia au- tonoma autonoma di Bolzano e i comuni frontalieri in- teressatiinteressati, sono stabiliti i termini e le moda- lità modalità di determinazione del contributo di cui ai commi 1 e 2, 2 anche tenuto conto delle in- formazioni informazioni assunte ai sensi del comma 4. In ogni caso il rapporto tra numero di fronta- lieri frontalieri e popolazione di un comune, qualora adottato come criterio per l’attribuzione di- retta l'attribuzione diretta ai comuni di frontiera delle risorse fi- nanziarie finanziarie di cui al comma 1 del presente ar- ticolo1, non può eccedere la quota del 3 per cento. 6. Le somme di cui ai commi 1 e 2 pos- sono possono essere impiegate in parte corrente nel limite massimo del 50 per cento dell’im- portodell'importo.

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(Risorse finanziarie per i comuni di frontiera). 1. Durante il periodo transitorio di cui al- l’articolo all'articolo 9, paragrafo 2, dell’Accordodell'Accordo, di cui all’articolo all'articolo 1, comma 1, lettera a), della presente legge, ai comuni italiani di fron- tierafrontiera, individuati ai sensi dell’articolo dell'articolo 2, let- tera lettera b), punto i), del medesimo Accordo, in cui risiedono i lavoratori frontalieri, compete un contributo statale idoneo a garantire, te- nuto tenuto conto anche dei versamenti di cui al- l’articolo 9 all'articolo 8 della presente legge effettuati dalle autorità cantonali, un livello di finan- ziamento finanziamento pari a 89 milioni di euro annui, corrispondente all’importo all'importo assicurato, per l’anno l'anno 2019, tramite i trasferimenti dai can- toni cantoni della Svizzera effettuati sulla base del- l’accordo dell'Accordo tra Italia e Svizzera del 3 ottobre 1974. 2. Terminato il periodo transitorio di cui al comma 1 del presente articolo, ai comuni italiani di frontiera, individuati ai sensi del- l’articolo dell'articolo 2, lettera b), punto i), dell’Accordo dell'Accordo di cui all’articolo all'articolo 1, comma 1, lettera a), della presente legge, in cui risiedono i lavo- ratori lavoratori frontalieri, è comunque garantito lo stesso livello di finanziamento di cui al me- desimo medesimo comma 1 del presente articolo. 3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 è istituito, nello stato di previsione del Mini- stero dell’economia Ministero dell'economia e delle finanze, un ap- posito Fondo apposito fondo con una dotazione di 89 mi- lioni milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2024dall'anno 2025. 4. In occasione della riunione, almeno una volta l’annol'anno, della commissione Commissione mista previ- sta dall’articolo prevista dall'articolo 6 dell’Accordo dell'Accordo di cui all’ar- ticolo all'articolo 1, comma 1, lettera a), della presente legge, ai sensi dell’articolo dell'articolo 9, paragrafo 6, dello stesso Accordo, i cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese forniscono le infor- mazioni informazioni statistiche utili alle autorità italiane per la redistribuzione della compensazione finanziaria di cui al comma 1 ai comuni di frontiera italiani e i rappresentanti italiani informano quelli svizzeri circa l’utilizza- zione l'utilizzazione delle somme messe a disposizione dei suddetti comuni. Alla commissione Commissione mista può partecipare il presidente dell’associa- zione dell'Associazione dei comuni italiani di frontiera, previa intesa tra le autorità competenti degli Stati contraenti. Per la partecipazione alle riunioni della commissione Commissione mista non sono dovuti compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denomi- natidenominati. 5. Con decreto del Ministro dell’economia dell'economia e delle finanze, sentite sentiti le regioni Valle d’A- ostad'Aosta, Piemonte, Piemonte e Lombardia, la provincia au- tonoma autonoma di Bolzano e i comuni frontalieri in- teressatiinteressati, sono stabiliti i termini e le moda- lità modalità di determinazione del contributo di cui ai commi 1 e 2, 2 anche tenuto conto delle in- formazioni informazioni assunte ai sensi del comma 4. In ogni caso il rapporto tra numero di fronta- lieri frontalieri e popolazione di un comune, qualora adottato come criterio per l’attribuzione di- retta l'attribuzione diretta ai comuni di frontiera delle risorse fi- nanziarie finanziarie di cui al comma 1 del presente ar- ticolo1, non può eccedere la quota del 3 per cento. 6. Le somme di cui ai commi 1 e 2 pos- sono possono essere impiegate in parte corrente nel limite massimo del 50 per cento dell’im- portodell'importo.

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