Xxxxx Xxxxxxx Clausole campione

Xxxxx Xxxxxxx. Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 108 e 376-A, recanti Rati- fica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, con Protocollo aggiuntivo e Scambio di Lettere, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, b) Protocollo che modifica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Protocollo aggiuntivo, conclusa a Roma il 9 marzo 1976, così come modifi- cata dal Protocollo del 28 aprile 1978 e dal Protocollo del 23 febbraio 2015, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, nonché norme di adeguamento dell'ordi- namento interno, premesso che: i disegni di legge hanno ad oggetto l'autorizzazione alla ratifica del- l'Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo al- l'imposizione dei lavoratori transfrontalieri, nonché del Protocollo che modi- fica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio; per ciò che concerne l'imposizione fiscale dei medesimi lavorato- ri frontalieri, nel giugno del 2020 Italia e Svizzera hanno siglato un accordo amichevole in tema di telelavoro per regolarizzare tutti quei lavoratori fron- talieri che avrebbero svolto lavoro a distanza dal proprio domicilio; sebbene il 22 luglio 2022 le autorità competenti avessero annuncia- to la proroga dell'applicazione dell'accordo amichevole, nelle scorse settima- ne il Governo italiano ha deciso di procedere alla disdetta con effetto dal 1° febbraio 2023; la disdetta dell'accordo amichevole sul lavoro a distanza dei lavora- tori frontalieri coinvolge una fetta importante dei lavoratori frontalieri italiani, che quotidianamente si recano a lavorare nella vicina Svizzera nei Cantoni di confine e che non potranno più disporre di una modalità che, nata nella fase più acuta della crisi pandemica, ha ridefinito stabilmente l'organizzazione del tempo di lavoro e di vita di molte imprese e molti lavoratori; l'esperienza intrapresa durante l'emergenza Covid ha permesso di sviluppare modalità di telelavoro moderne ed efficaci, apprezzate da lavora- tori e imprese, con indubbi vantaggi per la qualità della vita dei frontalieri, ma anche con sensibili miglioramenti in tema di traffico veico...
Xxxxx Xxxxxxx. I danni materiali che le cose assicurate subiscono direttamente per il verificarsi di un evento per il quale è prestata l’assicurazione.
Xxxxx Xxxxxxx. Per una più pronta applicazione dell’art. 684 c. p.p.
Xxxxx Xxxxxxx. Il candidato deve superare un esame pratico come indicato al punto 11.5.
Xxxxx Xxxxxxx. Firmato digitalmente da XXXXX XXXXXXX Data: 2018.07.20 16:45:48 +02'00' Firma rappresentante legale Struttura accreditata
Xxxxx Xxxxxxx. Presidente ARAN arannewsletter IL PUNTO DI VISTA DI XXXXX XXXXXXXXX COMPONENTE DEL COMITATO DIRETTIVO ARAN E’ stata una stagione contrattuale molto complessa, questa dei rinnovi contrattuali 2002-2005, una stagione svoltasi in presenza di un’evidente crisi della concer tazione e delle reg ole che presiedevano alla contrattazione collettiva. E’ possibile che si tratti della fase di transizione verso nuovi equilibri, che però ancora non si vedono all’orizz onte. A questo va aggiunto il contesto economico, caratterizzato da un lato da tensioni salariali e dall’altro dalla difficoltà a reperire risorse per chiudere i contratti. Lo sforzo dell’ARAN è stato quello di stipulare gli accordi rispettando i mandati ricevuti e cercando il massimo consenso possibile. Non si è trattato di una missione facile, come riv elano le tensioni solo parzialmente risolte in altri settori dei servizi. Un bilancio è difficile, ma si può constatare che i contratti sono stati chiusi sollecitamente, dopo l’emanazione degli atti d’indirizz o, e con un consenso molto vasto. La trattativa svolta dall’ARAN è durata, per il contratto Sanità, meno di tre mesi. In questo senso si può cer tamente dire che si è dato un contributo al mantenimento di cor rette relazioni sindacali. Q uanto al problema dei tempi: certo, è possibile pensare di sveltire regole e procedure, ma bisogna sottolineare la difficoltà del mestiere negoziale, nel contesto appena ricordato. Occorre inoltre tener conto delle specificità organizzative e di interessi che ciascun compar to presenta, e che incidono naturalmente sulle trattative. Del resto, la questione dei tempi contrattuali non dipende certo da xxxxxxxx né da questioni di dettaglio, ma dal funzionamento delle regole generali e dal clima politico-sindacale in cui esse si inseriscono: intendo dire che il problema si risolv e davvero solo attraverso la fiducia e il dialogo nelle relazioni industriali del paese. I rinnovi contrattuali venivano dopo un quadriennio in cui si erano stabiliti cambiamenti di grande rilievo (inquadramento professionale, relazioni sindacali, flessibilità, solo per ricordare i più importanti). Naturalmente, non era pensabile progettare un’altra stagione di riforme così incisive. arannewsletter Le innovazioni devono sedimentarsi e semmai suggerire, attraverso l’esperienza, gli ag giustamenti opportuni. Il fulcro di questi rinnovi ha riguardato dunque, oltre ai temi retributivi, la manutenzione normativa, con alcuni aspetti anche assai delicat...
Xxxxx Xxxxxxx. Xx XXXXXX Xxxxx No XXXXXXX Xxxxxx Xx XXXXXXXXXX Xxxxxx Si Consiglieri Presenti: 26 Assessori presenti: 2 Presiede: XXXXXXX Xxxxxxxx Segretario Generale: CARBONARA Dr. Xxxxxxx Xxxxx COMUNE DI REGGIO NELL’EMILIA I.D. n. 125 in data 18/09/2017 Premesso che: - in coerenza con gli obiettivi dell'Agenda digitale europea e nello specifico con gli obiettivi della Strategia nazionale per la banda ultra larga, Regione Xxxxxx-Romagna ha approvato in Assemblea Legislativa il 24 febbraio 2016 la delibera n. 62 “Agenda Digitale dell’Xxxxxx-Romagna” che identifica uno dei quattro assi fondamentali di azione, quello delle “infrastrutture” e che, nello specifico, si pone l’obiettivo di coprire tutto il territorio regionale con servizi a banda ultra larga, collegare le scuole in fibra ottica (almeno il 50%) e rendere disponibili punti di accesso libero e gratuito a banda ultra larga alla Rete con una densità di 1 ogni 1000 abitanti; - con Legge Xxxxxxxxx 00 xxxxxx 0000, x. 00, xxxxxxx: “Sviluppo Regionale della società dell’informazione” la Regione Xxxxxx-Romagna ha promosso la costituzione della società Lepida SpA, società in house, che costituisce lo strumento operativo della Regione Xxxxxx-Romagna per la pianificazione, l’ideazione, la progettazione, lo sviluppo, l’integrazione, il dispiegamento, la configurazione, l’esercizio, la realizzazione delle infrastrutture di telecomunicazione e dei servizi telematici che sfruttano le infrastrutture di rete, per Soci e per Enti collegati alla Rete Lepida, e per l’attuazione delle politiche digitali per la crescita delle città, dei territori e delle comunità in Xxxxxx-Romagna, in particolare per l’attuazione dell’Agenda Digitale; - la Regione, con la propria Agenda Digitale, promuove l’utilizzo di tecnologie informatiche e telematiche nella Pubblica Amministrazione tramite il rafforzamento del sistema a rete delle Pubbliche Amministrazioni della Regione, da attuarsi con il confronto con i diversi settori dell’Amministrazione regionale e con il sistema delle Autonomie locali e le loro associazioni; - la disponibilità di servizi di connessione a banda ultra larga, a basso costo e capillarmente diffusi sul territorio a disposizione di cittadini ed aziende, è al contempo strumento insostituibile e motore primo dell’innovazione tecnologica, così come definito dai piani di sviluppo dell’Unione Europea, che promuovono lo sviluppo e l’utilizzo di servizi avanzati erogati su infrastrutture a banda ultra larga sicure e disponibili in manie...
Xxxxx Xxxxxxx. Il *dolo specifico nel reato di diffusione abusiva dei servizi criptati : nota a Trib. Xxxxxx Inferiore, ord. 23 marzo 2015 / Xxxxxxx Xxxxx. - XXXXXX, Xxxxx La *responsabilità della ASL per condotta negligente del medico convenzionato : nota a Cass. civ., sez. III, n. 6243 del 27 marzo 2015 / Xxxxx Xxxxxx. - XXXXXX, Xxxxx *Arricchimento senza causa della PA : per le Sezioni unite non occorre il riconoscimento dell'amministrazione : nota a Cass. civ., SU, n. 10798 del 26 maggio 2015 / Xxxxx Xxxxxx. - XXXXXXX, Xxxxxxx Le *Sezioni unite mettono a fuoco la fattispecie del tentativo di furto sotto la lente del principio di offensività : nota a Cass. pen., SU, n. 52117 del 16 dicembre 2014 / Xxxxxxx Xxxxxxx. - XXXXXX, Xxxxxxxxx La *Cassazione individua i limiti entro cui il p.m. può produrre in sede di riesame elementi a carico dell'imputato non presentati al g.i.p. con la richiesta cautelare : nota a Cass. pen., sez. VI, n. 53720 del 25 settembre 2014 / Xxxxxxxxx Xxxxxx. - ZINGALES, Xxxxxxx *Azioni a difesa del possessore e legittimazione ad agire del coniuge non proprietario della casa di residenza familiare : orientamenti della giurisprudenza : nota a Trib. Brindisi, 26 maggio 2014 / Xxxxxxx Xxxxxxxx. - BRONZO, Xxxxxxxx La *tutela cautelare "europea" della vittima di reato / Xxxxxxxx Xxxxxx. - P. 1083-1095 XXXXXXX, Xxxxxxxxx La *richiesta di pubblicità sull'appartenenza dell'Atleta di Fano" / Xxxxxxxxx Xxxxxxx. - P. 1173-1184 XXXXXXX, Xxxx Xxxxx *Non solo imperizia : la Cassazione amplia l'orizzonte applicativo della Xxxxx Xxxxxxxx / Xxxx Xxxxx Xxxxxxx. - XXXXXXXXX, Xxxxx I *delitti contro l'ambiente tra aspettative e realtà / Xxxxx Xxxxxxxxx. - P. 1073-1079 XXXXXXXX, Xxxxxxxxxx *Maltrattamenti in famiglia e misure cautelari alternative al carcere / Xxxxxxxx Xxxxxxxx. - P. 1157-1162 XXXXXXXXXXX, Xxxxxxxx *Prescrizione di reato dichiarata, inaudita altera parte, nel predibattimento d'appello : la doppia censura della Cassazione / Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx. - XXXXXXX, Xxxxxxxxx La *sentenza Contrada e i cortocircuiti della legalità / Xxxxxxxxx Xxxxxxx. - XXXXX, Xxxxx Il *virus dello stato nel diritto vivente tra esigenze investigative e tutela dei diritti fondamentali / Xxxxx Xxxxx. - P. 1163-1172 XXXXXXX, Xxxxxxx *Non punibile per falsa testimonianza il lavoratore che rischia - in concreto - il licenziamento / Xxxxxxx Xxxxxxx. - P. 1136-1140 XXXXXXXXX, Xxxxx Xxxxxxxx *Responsabilità degli amministratori e dei dipendenti delle società in mano pubblica e profili di g...
Xxxxx Xxxxxxx. Il contratto di consumo e la libertà del consumatore, in Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell’economia, diretto da X. XXXXXXX, Padova, 2012, p. 164. 186 X. XXXXX XXXXXX, Consumatore, consumatore medio, investitore e cliente: frazionamento e sintesi nella disciplina delle pratiche commerciali scorrette, cit., p. 4 (versione digitale). X. XXXXX XXXXXXX, o.u.c., p. 165 e nota 5; X. XXXXXXXX, Le “pratiche commerciali Tale ultimo aspetto, in particolare, emerge con chiarezza già nell’individuazione del destinatario della disciplina, con riferimento al quale l’autorità dovrà condurre la valutazione circa la potenzialità della pratica a falsarne il comportamento economico. Questi non è più, invero, il consumatore individuale con cui il professionista è entrato in contatto o che è stato concretamente colpito dalla pratica, bensì il «consumatore medio», ovvero un «virtuale consumatore tipico […] normalmente informato e ragionevolmente attento ed avveduto, tenendo conto di fattori sociali, culturali e linguistici»187. La scorrettezza di una pratica commerciale dovrà allora essere valutata alla stregua di un parametro generale e astratto, qual è quello di consumatore medio, rispetto al quale le istanze individuali del consumatore rimarranno del tutto estranee: con ciò ben potendosi ammettere che uno stesso comportamento, seppur contrario a buona fede nel rapporto individuale che lega il professionista a uno specifico consumatore, possa invece non esserlo avendo riguardo alla caratteristiche medie della categoria di consumatori cui quel comportamento è indirizzato; e che, viceversa, una pratica possa essere scorretta avendo riguardo al «consumatore medio», senza purtuttavia esserlo in relazione alle qualità del singolo consumatore con cui il professionista abbia contratto o stia per contrarre188. 187 Cfr. considerando 18 della direttiva. 188 Così X. XXXXXXX, sub art. 20, in Codice commentato della concorrenza e del mercato, cit., p. 1699, il Quale, muovendo dalla dicotomia consumatore «medio»/consumatore
Xxxxx Xxxxxxx. 3) XXXXXXXX XXXXX XXXXXXX