Common use of Riunione dell'Assemblea Clause in Contracts

Riunione dell'Assemblea. L'Assemblea si riunisce, in xxx xxxxxxxxx, xxxxxx una volta all'anno entro 5 mesi dalla chiusura dell'esercizio per l'approvazione del bilancio consuntivo e per le linee-guida dei piani preventivi di attività. L'Assemblea si riunisce inoltre, in via straordinaria, ogni qualvolta il Comitato direttivo, il Presidente o il Collegio dei sindaci, lo ritengano necessario. La convocazione è effettuata mediante avviso inviato, anche per xxx xxxxxxxxxx, xxxxxx 00 giorni prima della riunione o, in caso di urgenza, almeno 5 giorni prima. L'avviso deve contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e gli argomenti da trattare. L'Assemblea è presieduta dal Presidente. L'Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione quando sia presente almeno la metà più uno dei componenti l'Assemblea. Trascorsa un'ora da quella fissata dall'avviso, l'Assemblea si intenderà costituita in seconda convocazione e sarà valida qualunque sia il numero dei presenti. Ciascun componente l'Assemblea ha diritto ad un voto. I componenti l'Assemblea possono conferire per iscritto un'unica delega di voto ad altro componente l'Assemblea. L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti, senza tener conto degli astenuti. Le delibere e le decisioni di cui ai punti da 1 a 8 dell'art. 11 sono valide con il voto favorevole dei due terzi dei presenti e con la presenza di almeno un rappresentante per ciascuna delle Organizzazioni di cui all'art. 1. Il Presidente dell'Organismo nazionale bilaterale viene eletto dall'Assemblea ordinaria alternativamente, una volta fra i consiglieri rappresentanti le Organizzazioni sindacali dei lavoratori e la volta successiva tra i consiglieri rappresentanti le Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro. Il Presidente dura in carica per un quadriennio. Qualora, nel corso del quadriennio si debba provvedere alla nomina di un nuovo Presidente questo dura in carica fino alla scadenza del quadriennio. Spetta al Presidente dell'Organismo nazionale bilaterale di: - rappresentare l'Organismo nazionale bilaterale di fronte ai terzi e stare in giudizio; - promuovere le convocazioni ordinarie e straordinarie dell'Assemblea e presiederne le adunanze; - presiedere le riunioni del Comitato direttivo; - sovrintendere all'applicazione dello Statuto e dei regolamenti sociali; - dare esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea e del Comitato direttivo; - svolgere tutti gli altri compiti ad esso demandati dallo Statuto o che gli vengano affidati dall'Assemblea; - vigilare sul corretto finanziamento degli Organismi regionali/territoriali. Il Presidente opera di concerto con il Vicepresidente per la convocazione ordinaria e straordinaria dell'Assemblea, nel sovrintendere all'applicazione dello Statuto, per dare esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Comitato direttivo. Il Vicepresidente dell'Organismo nazionale bilaterale viene eletto dall'Assemblea alternativamente, una volta tra i consiglieri rappresentanti le Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e la volta successiva fra i consiglieri rappresentanti le Organizzazioni sindacali dei lavoratori, in modo che, nel periodo in cui il Presidente eletto sarà scelto fra i rappresentanti le Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro, il Vicepresidente sia scelto fra i rappresentanti le Organizzazioni sindacali dei lavoratori e viceversa. Il Vicepresidente opera di concerto con il Presidente nell'espletamento delle sue mansioni e lo sostituisce in caso di assenza. Relativamente alla durata della carica, valgono le stesse disposizioni stabilite per il Presidente. Il Comitato direttivo si compone di dodici membri, scelti tra i componenti l'Assemblea e così ripartiti:

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Riunione dell'Assemblea. L'Assemblea si riunisce, in xxx xxxxxxxxx, xxxxxx una volta all'anno entro 5 mesi dalla chiusura dell'esercizio per l'approvazione del bilancio consuntivo e per le linee-guida dei piani preventivi di attività. L'Assemblea si riunisce inoltre, in via straordinaria, ogni qualvolta il Comitato direttivo, il Presidente o il Collegio dei sindaci, lo ritengano necessario. La convocazione è effettuata mediante avviso inviato, anche per xxx xxxxxxxxxx, xxxxxx 00 giorni prima della riunione o, in caso di urgenza, almeno 5 giorni prima. L'avviso deve contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e gli argomenti da trattare. L'Assemblea è presieduta dal Presidente. L'Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione quando sia presente almeno la metà più uno dei componenti l'Assemblea. Trascorsa un'ora da quella fissata dall'avviso, l'Assemblea si intenderà costituita in seconda convocazione e sarà valida qualunque sia il numero dei presenti. Ciascun componente l'Assemblea ha diritto ad un voto. I componenti l'Assemblea possono conferire per iscritto un'unica delega di voto ad altro componente l'Assemblea. L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti, senza tener conto degli astenuti. Le delibere e le decisioni di cui ai punti da 1 a 8 dell'art. 11 sono valide con il voto favorevole dei due terzi dei presenti e con la presenza di almeno un rappresentante per ciascuna delle Organizzazioni di cui all'art. 1. Il Presidente dell'Organismo nazionale bilaterale viene eletto dall'Assemblea ordinaria alternativamente, una volta fra i consiglieri rappresentanti le Organizzazioni sindacali dei lavoratori e la volta successiva tra i consiglieri rappresentanti le Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro. Il Presidente dura in carica per un quadriennio. Qualora, nel corso del quadriennio si debba provvedere alla nomina di un nuovo Presidente questo dura in carica fino alla scadenza del quadriennio. Spetta al Presidente dell'Organismo nazionale bilaterale di: - rappresentare l'Organismo nazionale bilaterale di fronte ai terzi e stare in giudizio; - promuovere le convocazioni ordinarie e straordinarie dell'Assemblea e presiederne le adunanze; - presiedere le riunioni del Comitato direttivo; - sovrintendere all'applicazione dello Statuto e dei regolamenti sociali; - dare esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea e del Comitato direttivo; - svolgere tutti gli altri compiti ad esso demandati dallo Statuto o che gli vengano affidati dall'Assemblea; - vigilare sul corretto finanziamento degli Organismi regionali/territoriali. Il Presidente opera di concerto con il Vicepresidente per la convocazione ordinaria e straordinaria dell'Assemblea, nel sovrintendere all'applicazione dello Statuto, per dare esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Comitato direttivo. Il Vicepresidente dell'Organismo nazionale bilaterale viene eletto dall'Assemblea alternativamente, una volta tra i consiglieri rappresentanti le Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e la volta successiva fra i consiglieri rappresentanti le Organizzazioni sindacali dei lavoratori, in modo che, nel periodo in cui il Presidente eletto sarà scelto fra i rappresentanti le Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro, il Vicepresidente sia scelto fra i rappresentanti le Organizzazioni sindacali dei lavoratori e viceversa. Il Vicepresidente opera di concerto con il Presidente nell'espletamento delle sue mansioni e lo sostituisce in caso di assenza. Relativamente alla durata della carica, valgono le stesse disposizioni stabilite per il Presidente. Il Comitato direttivo si compone di dodici membri, scelti tra i componenti l'Assemblea e così ripartiti:

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Riunione dell'Assemblea. L'Assemblea si riunisce, in xxx xxxxxxxxx, xxxxxx una volta all'anno entro 5 mesi dalla chiusura dell'esercizio per l'approvazione del bilancio consuntivo e per le linee-guida dei piani preventivi di attività. L'Assemblea si riunisce inoltre, in via straordinaria, ogni qualvolta il Comitato direttivo, il Presidente o il Collegio dei sindaci, lo ritengano necessario. La convocazione è effettuata mediante avviso inviato, anche per xxx xxxxxxxxxx, xxxxxx 00 giorni prima della riunione o, in caso di urgenza, almeno 5 giorni prima. L'avviso deve contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e gli argomenti da trattare. L'Assemblea è presieduta dal Presidente. L'Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione quando sia presente almeno la metà più uno dei componenti l'Assemblea. Trascorsa un'ora da quella fissata dall'avviso, l'Assemblea si intenderà costituita in seconda convocazione e sarà valida qualunque sia il numero dei presenti. Ciascun componente l'Assemblea ha diritto ad un voto. I componenti l'Assemblea possono conferire per iscritto un'unica delega di voto ad altro componente l'Assemblea. L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti, senza tener conto degli astenuti. Le delibere e le decisioni di cui ai punti da 1 a 8 dell'art. 11 sono valide con il voto favorevole dei due terzi dei presenti e con la presenza di almeno un rappresentante per ciascuna delle Organizzazioni di cui all'art. 1. Il Presidente dell'Organismo nazionale bilaterale viene eletto dall'Assemblea ordinaria alternativamente, una volta fra i consiglieri rappresentanti le Organizzazioni sindacali dei lavoratori e la volta successiva tra i consiglieri rappresentanti le Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro. Il Presidente dura in carica per un quadriennio. Qualora, nel corso del quadriennio si debba provvedere alla nomina di un nuovo Presidente questo dura in carica fino alla scadenza del quadriennio. Spetta al Presidente dell'Organismo nazionale bilaterale di: - rappresentare l'Organismo nazionale bilaterale di fronte ai terzi e stare in giudizio; giudizio; - promuovere le convocazioni ordinarie e straordinarie dell'Assemblea e presiederne le adunanze; adunanze; - presiedere le riunioni del Comitato direttivo; direttivo; - sovrintendere all'applicazione dello Statuto e dei regolamenti sociali; sociali; - dare esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea e del Comitato direttivo; direttivo; - svolgere tutti gli altri compiti ad esso demandati dallo Statuto o che gli vengano affidati dall'Assemblea; dall'Assemblea; - vigilare sul corretto finanziamento degli Organismi regionali/territoriali. Il Presidente opera di concerto con il Vicepresidente per la convocazione ordinaria e straordinaria dell'Assemblea, nel sovrintendere all'applicazione dello Statuto, per dare esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Comitato direttivo. Il Vicepresidente dell'Organismo nazionale bilaterale viene eletto dall'Assemblea alternativamente, una volta tra i consiglieri rappresentanti le Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e la volta successiva fra i consiglieri rappresentanti le Organizzazioni sindacali dei lavoratori, in modo che, nel periodo in cui il Presidente eletto sarà scelto fra i rappresentanti le Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro, il Vicepresidente sia scelto fra i rappresentanti le Organizzazioni sindacali dei lavoratori e viceversa. Il Vicepresidente opera di concerto con il Presidente nell'espletamento delle sue mansioni e lo sostituisce in caso di assenza. Relativamente alla durata della carica, valgono le stesse disposizioni stabilite per il Presidente. Il Comitato direttivo si compone di dodici membri, scelti tra i componenti l'Assemblea e così ripartiti:

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Riunione dell'Assemblea. L'Assemblea si riunisce, in xxx xxxxxxxxx, xxxxxx una volta all'anno entro 5 mesi dalla chiusura dell'esercizio per l'approvazione del bilancio consuntivo e per le linee-guida linee­guida dei piani preventivi di attività. L'Assemblea si riunisce inoltre, in via straordinaria, ogni qualvolta il Comitato direttivo, il Presidente o il Collegio dei sindaci, lo ritengano necessario. La convocazione è effettuata mediante avviso inviato, anche per xxx xxxxxxxxxx, xxxxxx 00 giorni prima della riunione o, in caso di urgenza, almeno 5 giorni prima. L'avviso deve contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e gli argomenti da trattare. L'Assemblea è presieduta dal Presidente. L'Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione quando sia presente almeno la metà più uno dei componenti l'Assemblea. Trascorsa un'ora da quella fissata dall'avviso, l'Assemblea si intenderà costituita in seconda convocazione e sarà valida qualunque sia il numero dei presenti. Ciascun componente l'Assemblea ha diritto ad un voto. I componenti l'Assemblea possono conferire per iscritto un'unica delega di voto ad altro componente l'Assemblea. L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti, senza tener conto degli astenuti. Le delibere e le decisioni di cui ai punti da 1 a 8 dell'art. 11 sono valide con il voto favorevole dei due terzi dei presenti e con la presenza di almeno un rappresentante per ciascuna delle Organizzazioni di cui all'art. 1. Il Presidente dell'Organismo nazionale bilaterale viene eletto dall'Assemblea ordinaria alternativamente, una volta fra i consiglieri rappresentanti le Organizzazioni sindacali dei lavoratori e la volta successiva tra i consiglieri rappresentanti le Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro. Il Presidente dura in carica per un quadriennio. Qualora, nel corso del quadriennio si debba provvedere alla nomina di un nuovo Presidente questo dura in carica fino alla scadenza del quadriennio. Spetta al Presidente dell'Organismo nazionale bilaterale di: - ­ rappresentare l'Organismo nazionale bilaterale di fronte ai terzi e stare in giudizio; - giudizio; ­ promuovere le convocazioni ordinarie e straordinarie dell'Assemblea e presiederne le adunanze; - adunanze; ­ presiedere le riunioni del Comitato direttivo; - direttivo; ­ sovrintendere all'applicazione dello Statuto e dei regolamenti sociali; - sociali; ­ dare esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea e del Comitato direttivo; - direttivo; ­ svolgere tutti gli altri compiti ad esso demandati dallo Statuto o che gli vengano affidati dall'Assemblea; - dall'Assemblea; ­ vigilare sul corretto finanziamento degli Organismi regionali/territoriali. Il Presidente opera di concerto con il Vicepresidente per la convocazione ordinaria e straordinaria dell'Assemblea, nel sovrintendere all'applicazione dello Statuto, per dare esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Comitato direttivo. Il Vicepresidente dell'Organismo nazionale bilaterale viene eletto dall'Assemblea alternativamente, una volta tra i consiglieri rappresentanti le Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e la volta successiva fra i consiglieri rappresentanti le Organizzazioni sindacali dei lavoratori, in modo che, nel periodo in cui il Presidente eletto sarà scelto fra i rappresentanti le Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro, il Vicepresidente sia scelto fra i rappresentanti le Organizzazioni sindacali dei lavoratori e viceversa. Il Vicepresidente opera di concerto con il Presidente nell'espletamento delle sue mansioni e lo sostituisce in caso di assenza. Relativamente alla durata della carica, valgono le stesse disposizioni stabilite per il Presidente. Il Comitato direttivo si compone di dodici membri, scelti tra i componenti l'Assemblea e così ripartiti:

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