Xxxxx xxxxxxxxxxxxx Clausole campione

Xxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xx xxxx xx Xxxxxxxx, il Contraente/Assicurato deve comunicare per iscritto a Europ Assistance l’esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni da lui sottoscritte aventi le medesime caratteristiche della presente con Compagnie diverse da Europ Assistance, ai sensi dell’art. 1910 C.C.
Xxxxx xxxxxxxxxxxxx. In ottemperanza all'art. 4, comma 1, della legge n. 146/1990, ai lavoratori che si astengono dal lavoro in violazione di quanto previsto dal presente Codice di regolamentazione o che, richiesti dell'effettuazione delle prestazioni indispensabili, non la assicurino, sono applicate le sanzioni disciplinari di cui al vigente c.c.n.l., proporzionate alla gravità dell'infrazione, con esclusione delle misure estintive del rapporto e di quelle che comportino mutamenti definitivi dello stesso, fatti salvi i provvedimenti di competenza della Commissione di garanzia di cui agli artt. 4 e segg.
Xxxxx xxxxxxxxxxxxx. In ottemperanza all'art. 4, comma 1, della legge n. 146/1990, ai lavoratori che si astengono dal lavoro in violazione di quanto previsto dal presente Codice di regolamentazione o che, richiesti dell'effettuazione delle prestazioni indispensabili, non la assicurino, sono applicate le sanzioni disciplinari di cui al vigente c.c.n.l., proporzionate alla gravità dell'infrazione, con esclusione delle misure estintive del rapporto e di quelle che comportino mutamenti definitivi dello stesso, fatti salvi i provvedimenti di competenza della Commissione di garanzia di cui agli artt. 4 e segg. Art. 1 Fermo restando che l'interpretazione delle norme del c.c.n.l. e degli accordi nazionali è di competenza esclusiva delle parti nazionali stipulanti secondo le modalità specificate dal c.c.n.l. medesimo, le controversie collettive - con esclusione di quelle relative ai provvedimenti disciplinari - sono soggette alla seguente procedura di raffreddamento e conciliazione, finalizzata alla prevenzione e/o alla composizione dei conflitti. A) Livello aziendale B) Livello territoriale
Xxxxx xxxxxxxxxxxxx. 1. Nei confronti dell'impresa utilizzatrice che ricorra alla fornitura di prestatori di lavoro dipendente da parte di soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 2, ovvero che violi le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 2, 3, 4 e 5, nonchè nei confronti dei soggetti che forniscono prestatori di lavoro dipendente senza essere iscritti all'albo di cui all'articolo 2, comma 1, continua a trovare applicazione la legge 23 ottobre 1960, n. 1369. 2. Il lavoratore che presti la sua attività a favore dell'impresa utilizzatrice si considera assunto da quest'ultima con contratto di lavoro a tempo indeterminato, nel caso di mancanza di forma scritta del contratto di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo ai sensi dell'articolo 1, comma 5. In caso di mancanza di forma scritta del contratto per prestazioni di lavoro temporaneo di cui all'articolo 3, ovvero degli elementi di cui al citato articolo 3, comma 3, lettera g), il contratto per prestazioni di lavoro temporaneo si trasforma in contratto a tempo indeterminato alle dipendenze dell'impresa fornitrice. 3. Se la prestazione di lavoro temporaneo continua dopo la scadenza del termine inizialmente fissato o successivamente prorogato, il lavoratore ha diritto ad una maggiorazione pari al 20 per cento della retribuzione giornaliera per ogni giorno di continuazione del rapporto e fino al decimo giorno successivo. La predetta maggiorazione è a carico dell'impresa fornitrice se la prosecuzione del lavoro sia stata con essa concordata. Se la prestazione continua oltre il predetto termine, il lavoratore si considera assunto a tempo indeterminato dall'impresa utilizzatrice dalla scadenza del termine stesso.
Xxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xx xxxx xx Xxxxxxxx, il Contraente/Assicurato deve comunicare all’Assicuratore l’esistenza e il nome delle Compagnie che prestano le medesime coperture per lo stesso rischio, ai sensi dell’art. 1910 C.C. Mod. NET/0195/01 - Ed. 10-2021
Xxxxx xxxxxxxxxxxxx. In ottemperanza all'art. 4, comma 1, della legge n. 146 del 12 giugno 1990, ai lavoratori che si astengono dal lavoro in violazione di quanto previsto dal presente codice di regolamentazione o che, richiesti dell'effettuazione delle prestazioni indispensabili, non la assicurino, sono applicate le sanzioni disciplinari, di cui al vigente c.c.n.l., proporzionate alla gravità dell'infrazione, con esclusione delle misure estintive del rapporto e di quelle che comportino mutamenti definitivi dello stesso, fatti salvi i provvedimenti di competenza della Commissione di garanzia di cui agli artt. 4 e seguenti della legge n. 146 del 12 giugno 1990, come modificato dall'art. 3 della legge n. 83 dell'11 aprile 2000.
Xxxxx xxxxxxxxxxxxx. In ottemperanza al comma 1 dell’art. 4 della Legge n. 146 i lavoratori che si asterranno dalle prestazioni indispensabili in violazione di quanto previsto ai punti 1) e 2) del presente accordo, saranno soggetti a sanzioni disciplinari proporzionate alla gravità dell’infrazione, con esclusione delle misure estintive del rapporto o di quelle che comportino mutamenti definitivi dello stesso, secondo le procedure previste dall’articolo 42 del CCNL 11/11/88.
Xxxxx xxxxxxxxxxxxx. In ottemperanza all’art. 4, co. 1, della legge n. 146/1990, ai lavoratori che si astengono dal lavoro in violazione di quanto previsto dal presente Codice di regolamentazione o che, richiesti dell’effettuazione delle prestazioni indispensabili, non la assicurino, sono applicate le sanzioni disciplinari, di cui al vigente CCNL, proporzionate alla gravità dell’infrazione, con esclusione delle misure estintive del rapporto e di quelle che comportino mutamenti definitivi dello stesso, fatti salvi i provvedimenti di competenza della Commissione di Garanzia di cui agli artt. 4 e seguenti.8 Art. 1 Fermo restando che l’interpretazione delle norme del CCNL e degli accordi nazionali è di competenza esclusiva delle parti nazionali stipulanti secondo le modalità specificate dal CCNL medesimo, le controversie collettive - con esclusione di quelle relative ai provvedimenti disciplinari - sono soggette alla seguente procedura di raffreddamento e conciliazione, finalizzata alla prevenzione e/o alla composizione dei conflitti. A) Livello aziendale La titolarità dell’iniziativa di attivare, a livello aziendale, la presente procedura è riservata alla RSU, o in mancanza alle R.S.A., costituite nell’ambito delle XX.XX. firmatarie del contratto collettivo applicato aziendalmente, cui sia stato conferito specifico mandato. La richiesta di esame della questione, che è causa della controversia collettiva, è formulata dalla RSU o, in mancanza, dalle predette RSA, tramite la presentazione alla direzione aziendale di apposita domanda scritta che deve contenere l’indicazione dei motivi della controversia collettiva e/o della norma del CCNL o dell’accordo collettivo nazionale o aziendale in ordine alla quale si intende proporre reclamo.
Xxxxx xxxxxxxxxxxxx. Se per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, l'Assicurato non è tenuto a dare a cia- scun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati. In caso di sinistro l'Assicurato può darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato, ai sensi dell'Art. 1910 C.C.
Xxxxx xxxxxxxxxxxxx. In ottemperanza al comma 1 dell’art. 4 della legge 146/90 ed in relazione delle previsioni di cui al punto a del par. “Norme sanzionatorie del Protocollo Cispel/CGIL-CISL-UIL” i lavoratori che si astengano dal lavoro in violazione di quanto previsto dal presente accordo o che, richiesti dell’effettuazione delle prestazioni indispensabili, non prestino la propria consueta attività, sono soggetti alle sanzioni disciplinari di cui all’art. 35 del vigente CCNL, proporzionata alla gravità dell’infrazione, con esclusione delle misure estintive del rapporto o di quelle che comportino mutamenti definitivi dello stesso. Nei confronti degli addetti a servizi diversi da quello elettrico cui si applichi il Contratto AEM, le Aziende, previa informazione alle XX.XX. locali, attueranno il presente accordo opportunamente adattato agli altri servizi; gli accordi nazionali sottoscritti nei corrispondenti settori municipali verranno allegati alla presente intesa previo confronto tra la Federelettrica e le XX.XX. Il presente accordo ha carattere sperimentale per la durata di due anni. Durante tale periodo di validità, le Parti a livello nazionale si incontreranno per una verifica circa i risultati applicativi in sede locale e per approfondire gli aspetti riguardanti le prestazioni indispensabili di funzionamento del servizio da assicurare in caso di sciopero di cui al punto 1 del presente accordo con riferimento alle quantità e tipologie professionali del personale necessario al mantenimento del servizio stesso secondo l’organizzazione aziendale. L’anno 1989 il giorno 20 del mese di luglio, in Roma, la CISPEL (Confederazione Italiana Servizi Pubblici Enti Locali), rappresentata dal Presidente Xxxxx Xxxxxxx, assistito dal Vice Presidente Delegato Xxxxxx Xxxxxxx e dai Vice Presidenti Xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxx Xxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxx, nonché dal Xxxxxxxxx Xxxxxxx Xx Seneen, con la partecipazione dei componenti la Giunta Confederale Xxxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxx Xx Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxx, e della Delegazione Sindacale Permanente nelle persone di Xxxxxx Xxxxxxxx, Presidente, Xxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx e Xxxxxxxxx Xxxx, nonché del Segretario Generale della Confederazione Xxxx Xxxxxx e per il Dipartimento Lavoro Confederale del Dirigente Xxxx Xxxxx Xxxxx; la CGIL (Confederazione Generale Italiana del Lavoro), rappresentata dal Segretario Generale Xxxxx Xxxxxxx, dal Segre...