Xxxxx xxxxxxxxxxxxx Clausole campione

Xxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xx xxxx xx Xxxxxxxx, il Contraente/Assicurato deve comunicare per iscritto a Europ Assistance l’esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni da lui sottoscritte aventi le medesime caratteristiche della presente con Compagnie diverse da Europ Assistance, ai sensi dell’art. 1910 C.C.
Xxxxx xxxxxxxxxxxxx. In ottemperanza all'art. 4, comma 1, della legge n. 146/1990, ai lavoratori che si astengono dal lavoro in violazione di quanto previsto dal presente Codice di regolamentazione o che, richiesti dell'effettuazione delle prestazioni indispensabili, non la assicurino, sono applicate le sanzioni disciplinari di cui al vigente c.c.n.l., proporzionate alla gravità dell'infrazione, con esclusione delle misure estintive del rapporto e di quelle che comportino mutamenti definitivi dello stesso, fatti salvi i provvedimenti di competenza della Commissione di garanzia di cui agli artt. 4 e segg.
Xxxxx xxxxxxxxxxxxx. 1. Nei confronti dell'impresa utilizzatrice che ricorra alla fornitura di prestatori di lavoro dipendente da parte di soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 2, ovvero che violi le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 2, 3, 4 e 5, nonchè nei confronti dei soggetti che forniscono prestatori di lavoro dipendente senza essere iscritti all'albo di cui all'articolo 2, comma 1, continua a trovare applicazione la legge 23 ottobre 1960, n. 1369.
Xxxxx xxxxxxxxxxxxx. In ottemperanza all'art. 4, comma 1, della legge n. 146/1990, ai lavoratori che si astengono dal lavoro in violazione di quanto previsto dal presente Codice di regolamentazione o che, richiesti dell'effettuazione delle prestazioni indispensabili, non la assicurino, sono applicate le sanzioni disciplinari di cui al vigente c.c.n.l., proporzionate alla gravità dell'infrazione, con esclusione delle misure estintive del rapporto e di quelle che comportino mutamenti definitivi dello stesso, fatti salvi i provvedimenti di competenza della Commissione di garanzia di cui agli artt. 4 e segg. Fermo restando che l'interpretazione delle norme del c.c.n.l. e degli accordi nazionali è di competenza esclusiva delle parti nazionali stipulanti secondo le modalità specificate dal c.c.n.l. medesimo, le controversie collettive - con esclusione di quelle relative ai provvedimenti disciplinari - sono soggette alla seguente procedura di raffreddamento e conciliazione, finalizzata alla prevenzione e/o alla composizione dei conflitti.
Xxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xx xxxx xx Xxxxxxxx, il Contraente/Assicurato deve comunicare all’Assicuratore l’esistenza e il nome delle Compagnie che prestano le medesime coperture per lo stesso rischio, ai sensi dell’art. 1910 C.C. Mod. NET/0158/01 - Ed. 02-2021
Xxxxx xxxxxxxxxxxxx. In ottemperanza all'art. 4, comma 1, della legge n. 146 del 12 giugno 1990, ai lavoratori che si astengono dal lavoro in violazione di quanto previsto dal presente codice di regolamentazione o che, richiesti dell'effettuazione delle prestazioni indispensabili, non la assicurino, sono applicate le sanzioni disciplinari, di cui al vigente c.c.n.l., proporzionate alla gravità dell'infrazione, con esclusione delle misure estintive del rapporto e di quelle che comportino mutamenti definitivi dello stesso, fatti salvi i provvedimenti di competenza della Commissione di garanzia di cui agli artt. 4 e seguenti della legge n. 146 del 12 giugno 1990, come modificato dall'art. 3 della legge n. 83 dell'11 aprile 2000.
Xxxxx xxxxxxxxxxxxx. In ottemperanza al comma 1 dell’art. 4 della legge 146/90 ed in relazione delle previsioni di cui al punto a del par. “Norme sanzionatorie del Protocollo Cispel/CGIL-CISL-UIL” i lavoratori che si astengano dal lavoro in violazione di quanto previsto dal presente accordo o che, richiesti dell’effettuazione delle prestazioni indispensabili, non prestino la propria consueta attività, sono soggetti alle sanzioni disciplinari di cui all’art. 35 del vigente CCNL, proporzionata alla gravità dell’infrazione, con esclusione delle misure estintive del rapporto o di quelle che comportino mutamenti definitivi dello stesso. Nei confronti degli addetti a servizi diversi da quello elettrico cui si applichi il Contratto AEM, le Aziende, previa informazione alle XX.XX. locali, attueranno il presente accordo opportunamente adattato agli altri servizi; gli accordi nazionali sottoscritti nei corrispondenti settori municipali verranno allegati alla presente intesa previo confronto tra la Federelettrica e le XX.XX. Il presente accordo ha carattere sperimentale per la durata di due anni. Durante tale periodo di validità, le Parti a livello nazionale si incontreranno per una verifica circa i risultati applicativi in sede locale e per approfondire gli aspetti riguardanti le prestazioni indispensabili di funzionamento del servizio da assicurare in caso di sciopero di cui al punto 1 del presente accordo con riferimento alle quantità e tipologie professionali del personale necessario al mantenimento del servizio stesso secondo l’organizzazione aziendale. L’anno 1989 il giorno 20 del mese di luglio, in Roma, la CISPEL (Confederazione Italiana Servizi Pubblici Enti Locali), rappresentata dal Presidente Xxxxx Xxxxxxx, assistito dal Vice Presidente Delegato Xxxxxx Xxxxxxx e dai Vice Presidenti Xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxx Xxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxx, nonché dal Xxxxxxxxx Xxxxxxx Xx Seneen, con la partecipazione dei componenti la Giunta Confederale Xxxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxx Xx Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxx, e della Delegazione Sindacale Permanente nelle persone di Xxxxxx Xxxxxxxx, Presidente, Xxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx e Xxxxxxxxx Xxxx, nonché del Segretario Generale della Confederazione Xxxx Xxxxxx e per il Dipartimento Lavoro Confederale del Dirigente Xxxx Xxxxx Xxxxx; la CGIL (Confederazione Generale Italiana del Lavoro), rappresentata dal Segretario Generale Xxxxx Xxxxxxx, dal Segre...
Xxxxx xxxxxxxxxxxxx. In ottemperanza al comma 1 dell’art. 4 della Legge n. 146 i lavoratori che si asterranno dalle prestazioni indispensabili in violazione di quanto previsto ai punti 1) e 2) del presente accordo, saranno soggetti a sanzioni disciplinari proporzionate alla gravità dell’infrazione, con esclusione delle misure estintive del rapporto o di quelle che comportino mutamenti definitivi dello stesso, secondo le procedure previste dall’articolo 42 del C.C.N.L. 11/11/88.
Xxxxx xxxxxxxxxxxxx. (Xx dichiarazioni che seguono devono essere rese dal concorrente complete dei dati richiesti nel Disciplinare di gara. Per il concorrente di nazionalità italiana la dichiarazione dovrà essere sottoscritta nelle forme stabilite dall’art. 38 D.P.R. 445/2000 e s.m.i. Per il concorrente appartenente ad altro Stato membro della UE la dichiarazione dovrà essere resa a titolo di unica dichiarazione solenne, come tale da effettuarsi dinanzi ad un’autorità giudiziaria o amministrativa competente, un notaio o un organismo professionale qualificato. Si rammenta che la falsa dichiarazione:
Xxxxx xxxxxxxxxxxxx. Le disposizioni del presente protocollo, integrando i contratti collettivi di settore, vincolano alla loro osservanza le aziende ed i lavoratori destinatari degli stessi c.c.n.l., oltre che le rispettive Strutture sindacali. La violazione delle disposizioni predette è suscettibile delle seguenti sanzioni, indipendentemente da quelle di legge connesse al comportamento adottato: