Common use of ROTTURA CRISTALLI Clause in Contracts

ROTTURA CRISTALLI. La Società indennizza l’Assicurato delle spese sostenute, a fronte di adeguata documentazione fiscale, per la riparazione o sostituzione (ove quest’ultima sia ritenuta necessaria dal tecnico riparatore) dei cristalli – e per i veicoli uso abitazione (camper) anche in plexiglass – delimitanti l’abitacolo del veicolo descritto in polizza a seguito di rottura o danneggiamento dei medesimi comunque verificatasi. Sono comprese anche le spese di installazione dei nuovi cristalli. L’assicurazione è prestata, indipendentemente dal numero di cristalli danneggiati, nei limiti della somma assicurata indicata in polizza, per sinistro e per anno assicurativo. La somma assicurata indicata in polizza si intende interamente operante qualora l’Assicurato provveda al ripristino del danno avvalendosi del servizio offerto dai riparatori o dalle officine convenzionati con la Società. In caso contrario, la somma assicurata indicata in polizza si intende ridotta, solo in caso di sostituzione, di Euro 150,00 per sinistro. Per i veicoli uso abitazione (camper) e per gli autocarri di peso complessivo superiore a 35 quintali, la riduzione della somma assicurata non viene applicata anche nel caso di riparazione o sostituzione presso concessionari ufficiali o officine autorizzate dalla casa costruttrice del veicolo assicurato.

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Samples: www.hdiassicurazioni.it, www.gruppocontas.it, www.hdiassicurazioni.it

ROTTURA CRISTALLI. La Società indennizza l’Assicurato delle spese sostenute, a fronte di adeguata documentazione fiscale, per la riparazione o sostituzione (ove quest’ultima sia ritenuta necessaria dal tecnico riparatore) dei cristalli – e per i veicoli uso abitazione (camper) anche in plexiglass – delimitanti l’abitacolo del veicolo descritto in polizza a seguito di rottura o danneggiamento dei medesimi comunque verificatasi. Sono comprese anche le spese di installazione dei nuovi cristalli. L’assicurazione è prestata, indipendentemente dal numero di cristalli danneggiati, nei limiti della somma assicurata indicata in polizza, per sinistro e per anno assicurativo. La somma assicurata indicata in polizza si intende interamente operante qualora l’Assicurato provveda al ripristino del danno avvalendosi del servizio offerto dai riparatori o dalle officine convenzionati con la Società. In caso contrario, la somma assicurata indicata in polizza si intende ridotta, solo in caso di sostituzione, di Euro 150,00 per sinistro. Per i veicoli uso abitazione (camper) e per gli autocarri di peso complessivo superiore a 35 quintali, la riduzione della somma assicurata non viene applicata anche nel caso di riparazione o sostituzione presso concessionari ufficiali o officine autorizzate dalla casa costruttrice del veicolo assicurato.

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Samples: www.toninelli.srl, www.hdiassicurazioni.it

ROTTURA CRISTALLI. La Società indennizza l’Assicurato delle L’impresa rimborsa le spese sostenute, a fronte di adeguata documentazione fiscale, sostenute per la riparazione o sostituzione (ove quest’ultima sia ritenuta necessaria dal tecnico riparatore) dei cristalli – e in conseguenza della rottura degli stessi dovuta a causa accidentale o a fatto di terzi fino a €. 260,00 per evento. Le garanzie operano in tutti i veicoli uso abitazione (camper) anche casi in plexiglass – delimitanti l’abitacolo cui l’Assicurato perda la disponibilità del veicolo descritto assicurato in polizza conseguenza di furto o rapina totali o per distruzione a seguito di rottura o danneggiamento dei medesimi comunque verificatasisinistro. Sono comprese anche L’Impresa rimborsa: ✓ le spese di installazione dei nuovi cristalliimmatricolazione e/o per il passaggio di proprietà di altro veicolo dello stesso tipo fino a €. L’assicurazione è prestata300,00 per evento; ✓ la quota parte di premio R.C.A., indipendentemente dal numero al netto delle imposte, intercorrente fra la data dell’evento e quella della scadenza del certificato di cristalli danneggiatiassicurazione; ✓ la quota parte dell’importo versato per la tassa di proprietà intercorrente fra la data dell’evento e la data di scadenza di validità in atto. Si intende assicurata la responsabilità del Contraente, nei limiti della somma assicurata indicata in polizzadel Conducente e, se persona diversa, del Committente, per sinistro i danni involontariamente causati a terzi dall’esecuzione delle operazioni di carico e per anno assicurativoscarico da terra sul veicolo assicurato e viceversa effettuate con l’impiego di mezzi o dispositivi meccanici stabilmente installati sul veicolo stesso, esclusi in ogni caso i danni alle cose trasportate o sollevate, nonché i danni a mezzi sotto carico e scarico. La somma assicurata indicata Le persone trasportate sul veicolo stesso che prendono parte alle suddette operazioni non sono considerate terzi. Sono comunque esclusi i danni subiti dall’Assicurato, dal Contraente, dal Conducente o dal proprietario e i danni da inquinamento o da contaminazione, i danni alle cose in uso, custodia o possesso dell’Assicurato nonché quelli già coperti dalla polizza si intende interamente operante qualora l’Assicurato provveda al ripristino del danno avvalendosi del servizio offerto dai riparatori o dalle officine convenzionati con la Società. In caso contrario, la somma assicurata indicata in polizza si intende ridotta, solo in caso di sostituzione, di Euro 150,00 per sinistro. Per i veicoli uso abitazione (camper) e per gli autocarri di peso complessivo superiore a 35 quintali, la riduzione dell’Assicurazione obbligatoria della somma assicurata non viene applicata anche nel caso di riparazione o sostituzione presso concessionari ufficiali o officine autorizzate dalla casa costruttrice del veicolo assicuratoResponsabilità Civile.

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Samples: www.regione.sardegna.it