Scambi di informazioni. (1) In applicazione dell’articolo 8 dell’Accordo, le Parti provvedono a scambiarsi tutte le informazioni utili circa l’attuazione e l’applicazione delle disposizioni legi- slative, regolamentari e amministrative attinenti all’oggetto del presente Allegato, nonché le informazioni di cui all’appendice 5. (2) Al fine di garantire l’applicazione equivalente delle modalità di esecuzione delle legislazioni contemplate dal presente Allegato, ciascuna delle Parti acconsente a ricevere, su istanza dell’altra, visite di esperti dell’altra Parte sul proprio territorio, le quali si svolgono in collaborazione con l’organismo fitosanitario ufficiale territo- rialmente competente.
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Samples: Accordo Sul Commercio Di Prodotti Agricoli, Accordo Sul Commercio Di Prodotti Agricoli, Accordo Sul Commercio Di Prodotti Agricoli
Scambi di informazioni. (1) In applicazione dell’articolo 8 dell’Accordo, le Parti provvedono a scambiarsi tutte le informazioni utili circa l’attuazione e l’applicazione delle disposizioni legi- slative, regolamentari e amministrative attinenti all’oggetto del presente Allegato, nonché le informazioni di cui all’appendice 5.
(2) Al fine di garantire l’applicazione equivalente delle modalità di esecuzione delle legislazioni contemplate dal presente Allegato, ciascuna delle Parti acconsente a ricevereri- cevere, su istanza dell’altra, visite di esperti dell’altra Parte sul proprio territorio, le quali si svolgono in collaborazione con l’organismo fitosanitario ufficiale territo- rialmente competente.
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Samples: Accordo Sul Commercio Di Prodotti Agricoli, Accordo Sul Commercio Di Prodotti Agricoli
Scambi di informazioni. (1) . In applicazione dell’articolo dell'articolo 8 dell’Accordodell'Accordo, le Parti provvedono a scambiarsi tutte le informazioni utili circa l’attuazione l'attuazione e l’applicazione l'applicazione delle disposizioni legi- slativelegislative, regolamentari e amministrative attinenti all’oggetto all'oggetto del presente Allegato, nonché le informazioni di cui all’appendice all'ap pendice 5.
(2) . Al fine di garantire l’applicazione l'applicazione equivalente delle modalità di esecuzione delle legislazioni contemplate dal presente Allegato, ciascuna delle Parti acconsente a ricevere, su istanza dell’altradell'altra, visite di esperti dell’altra dell'altra Parte sul proprio territorio, le quali si svolgono in collaborazione collabora zione con l’organismo l'organismo fitosanitario ufficiale territo- rialmente territorialmente competente.
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Scambi di informazioni. (1) In applicazione dell’articolo dell'articolo 8 dell’Accordodell'Accordo, le Parti provvedono a scambiarsi tutte le informazioni utili circa l’attuazione e l’applicazione delle disposizioni legi- slativelegislative, regolamentari e amministrative attinenti all’oggetto del presente Allegato, nonché le informazioni di cui all’appendice all'appendice 5.
(2) Al fine di garantire l’applicazione equivalente delle modalità di esecuzione delle legislazioni contemplate dal presente Allegato, ciascuna delle Parti acconsente a ricevere, su istanza dell’altra, visite di esperti dell’altra Parte sul proprio territorio, le quali si svolgono in collaborazione con l’organismo fitosanitario ufficiale territo- rialmente territorialmente competente.
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