DISPOSIZIONI AGGIUNTIVE Clausole campione
DISPOSIZIONI AGGIUNTIVE. 24.1. Il presente Contratto di licenza con l'utilizzatore finale (EULA) ed eventuali modifiche o supplementi allo stesso rappresentano l'unico ed esclusivo accordo in essere tra Xxxxxxxx Automation e l'Utilizzatore e sostituiscono qualsiasi accordo precedente, scritto o orale, relativo al Software e alla Documentazione. Nessun termine aggiuntivo o diverso contenuto in un ordine di acquisto o in documenti analoghi forniti dall'Utilizzatore sarà considerato vincolante da Xxxxxxxx Automation e tali termini sono da considerarsi respinti. Il presente Contratto di licenza non può essere modificato, salvo mediante atto scritto firmato da un rappresentante di Xxxxxxxx Automation debitamente autorizzato. Se, per qualsiasi motivo, un tribunale o una giurisdizione competente ritenga che una disposizione o una parte del presente Contratto non sia applicabile, tale disposizione deve essere applicata nella misura massima consentita in modo tale da rendere effettivo l'intento delle parti e il resto del Contratto continuerà a essere pienamente valido ed efficace.
24.2. Le parti riconoscono che il presente Contratto è stato redatto in lingua inglese. In caso di conflitto tra la versione in inglese e versioni in altre lingue, prevarrà la versione in lingua inglese.
DISPOSIZIONI AGGIUNTIVE. L’utilizzo del marchio Decathlon, o di altro marchio che Decathlon ritenesse opportuno evidenziare, da parte del Club, non è da intendersi “in esclusiva” da parte di quest’ultimo. Decathlon, inoltre, con il presente accordo, non conferisce alcuna rappresentanza al Club, che pertanto non potrà utilizzarne il nome fuori dal contesto del presente accordo. Decathlon non sarà in alcun modo responsabile per le conseguenze derivanti da atti compiuti dal Club nell’utilizzo del proprio marchio o di altro marchio di cui è titolare.
DISPOSIZIONI AGGIUNTIVE. Xxxxxxxx Automation non è responsabile per il contenuto di post, elenchi o messaggi creati dagli utenti. La decisione di visualizzare i contenuti o di interagire con altri individui è responsabilità dell'utente. Xxxxxxxx Automation consiglia pertanto di esercitare il proprio buon senso.
DISPOSIZIONI AGGIUNTIVE. 1. Nuove disposizioni legislative
DISPOSIZIONI AGGIUNTIVE. 1. Laddove le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative della Nuova Zelanda lo richiedono, gli organismi di valutazione della conformità che appaltano la totalità o una parte delle prove devono subappaltarle solo a laboratori di prova accreditati a norma del punto 2 della sezione IV del presente allegato settoriale.
2. Per quanto riguarda le macchine soggette alle disposizioni della direttiva 73/23/CEE del Consiglio, del 19 febbraio 1973, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione, e della direttiva 89/336/CEE del Consiglio, del 3 maggio 1989, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica, si applicano rispettivamente le disposizioni pertinenti degli allegati settoriali relativi alle apparecchiature a bassa tensione e alla compatibilità elettromagnetica.
3. A decorrere dalla data di applicazione delle disposizioni della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legi- slazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da prendere contro l'emissione di inquinanti gassosi e particelle inquinanti prodotti dai motori a combustione interna destinati all'installazione su macchine mobili non stradali, attualmente proposta della Commissione europea COM(95) 350, gli organismi neozelandesi designati per rilasciare omologazioni ai sensi di tale direttiva adempiono, direttamente o tramite l'autorità responsabile della loro designa- zione, gli obblighi di notifica e gli altri obblighi che incombono sulle autorità responsabili delle approvazioni ai sensi delle disposizioni pertinenti della direttiva.
DISPOSIZIONI AGGIUNTIVE. Le parti prendono atto che, ai sensi del Telecommunications Act del 1987, nessuno può collegare altre linee, apparecchi o apparecchiature a qualsiasi punto di una rete, né collegarsi a qualsiasi linea, apparecchio o apparecchia- tura collegato a qualsiasi punto di una rete di proprietà di un operatore di rete senza il consenso di quest'ultimo. Ai sensi della legge suddetta, gli operatori di rete hanno il diritto di specificare le condizioni alle quali le apparecchiature terminali per le telecomunicazioni possono essere collegate alla loro rete.
DISPOSIZIONI AGGIUNTIVE. 1. Laddove le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative della Nuova Zelanda lo richiedono, gli organismi di valutazione della conformità che appaltano la totalità o una parte delle prove devono subappaltarle solo a laboratori di prova accreditati a norma del punto 2 della sezione IV del presente allegato settoriale.
2. Oltre ai requisiti imposti dall'allegato I dell'accordo, al momento della desi- gnazione di un organismo di valutazione della conformità l'autorità designa- trice competente della Comunità europea indica alla Nuova Zelanda, in rela- zione a ciascun organismo di valutazione della conformità designato, i parti- colari del metodo che detto organismo di valutazione della conformità intende adottare per registrare il fatto che è stata rilasciata un'approvazione ai sensi del regolamento 90 degli Electricity Regulations 1997. Prodotti destinati all'esportazione nella Comunità europea Prodotti destinati all'esportazione in Nuova Zelanda — Tutti i prodotti elencati nell'allegato IV della direttiva 89/392/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1989, con- cernente il ravvicinamento delle legi- slazioni degli Stati membri relative alle macchine, — le gru a torre, e — le gru mobili. Tutte le macchine contemplate dall’He- alth and Safety in Employment Xxx 0000. A scanso di dubbi, si chiarisce che il pre- sente allegato settoriale comprende le gru a torre, le gru per container del tipo uti- lizzato nei porti e le gru mobili, ivi com- prese le autogrù con capacità di solleva- mento superiore alle cinque (5) t utiliz- zate per caricare e scaricare tali veicoli.
DISPOSIZIONI AGGIUNTIVE. 1. Laddove le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative della Nuova Zelanda lo richiedono, gli organismi di valutazione della conformità che appaltano la totalità o una parte delle prove devono subappaltarle solo a laboratori di prova accreditati a norma del punto 2 della sezione IV del presente allegato settoriale.
2. Nel caso di una contestazione nella Comunità europea ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2 della direttiva 73/23/CEE del Consiglio, del 19 febbraio 1973, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione, i rapporti di prova rilasciati dagli organismi di valutazione della conformità in Nuova Zelanda saranno accettati nello stesso modo dei rapporti degli organismi notificati della Comunità europea. Vale a dire, gli organismi di valutazione della conformità australiani saranno riconosciuti ai sensi dell’articolo 11 della direttiva del Consiglio come «organismi che elaborano una relazione ai sensi delle disposizioni dell’articolo 8».
3. Oltre ai requisiti imposti dall’allegato dell’accordo, al momento della designazione di un organismo di valutazione della conformità l’autorità designatrice competente della Comunità europea indica alla Nuova Zelanda, in relazione a ciascun organismo di valutazione della conformità designato, i particolari del metodo che detto organismo di valutazione della conformità intende adottare per registrare il fatto che è stata rilasciata un’approvazione ai sensi del regolamento 90 degli Electricity Regulations 1997. Le disposizioni del presente allegato settoriale si applicano: Prodotti destinati all’esportazione nella Comunità europea Prodotti destinati all’esportazione nella Nuova Zelanda Compatibilità elettromagnetica delle apparecchia- ture quale definita nella direttiva 89/336/CEE del Consiglio, del 3 maggio 1989, per il ravvicina- mento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica, escluse però le apparecchiature per radiocomunicazioni non colle- gate a reti pubbliche commutate di telecomunica- zioni. Compatibilità elettromagnetica delle apparecchia- ture disciplinate dalla legislazione neozelandese spe- cificata nella sezione I.
DISPOSIZIONI AGGIUNTIVE. Oltre alla marcatura svizzera sul livello di potenza sonora garantito o alla marcatura del Regno Unito occorre indicare il numero dell’organismo di valutazione della conformità secondo la sua legislazione nonché il codice nazionale del Paese nel quale l’organismo ha sede.
DISPOSIZIONI AGGIUNTIVE. Le clausole 6 e 8 dell’Accordo di licenza software sono da considerarsi applicabili anche nel Contratto di manutenzione del software.