DISPOSIZIONI AGGIUNTIVE. 24.1. Il presente Contratto di licenza con l'utilizzatore finale (EULA) ed eventuali modifiche o supplementi allo stesso rappresentano l'unico ed esclusivo accordo in essere tra Xxxxxxxx Automation e l'Utilizzatore e sostituiscono qualsiasi accordo precedente, scritto o orale, relativo al Software e alla Documentazione. Nessun termine aggiuntivo o diverso contenuto in un ordine di acquisto o in documenti analoghi forniti dall'Utilizzatore sarà considerato vincolante da Xxxxxxxx Automation e tali termini sono da considerarsi respinti. Il presente Contratto di licenza non può essere modificato, salvo mediante atto scritto firmato da un rappresentante di Xxxxxxxx Automation debitamente autorizzato. Se, per qualsiasi motivo, un tribunale o una giurisdizione competente ritenga che una disposizione o una parte del presente Contratto non sia applicabile, tale disposizione deve essere applicata nella misura massima consentita in modo tale da rendere effettivo l'intento delle parti e il resto del Contratto continuerà a essere pienamente valido ed efficace.
DISPOSIZIONI AGGIUNTIVE. 1. Laddove le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative della Nuova Zelanda lo richiedono, gli organismi di valutazione della conformità che appaltano la totalità o una parte delle prove devono subappaltarle solo a laboratori di prova accreditati a norma del punto 2 della sezione IV del presente allegato settoriale.
DISPOSIZIONI AGGIUNTIVE. 1. Xxxxxxxx Automation non è responsabile per il contenuto di post, elenchi o messaggi creati dagli utenti. La decisione di visualizzare i contenuti o di interagire con altri individui è responsabilità dell'utente. Xxxxxxxx Automation consiglia pertanto di esercitare il proprio buon senso.
DISPOSIZIONI AGGIUNTIVE. L’utilizzo del marchio Decathlon, o di altro marchio che Decathlon ritenesse opportuno evidenziare, da parte del Club, non è da intendersi “in esclusiva” da parte di quest’ultimo. Decathlon, inoltre, con il presente accordo, non conferisce alcuna rappresentanza al Club, che pertanto non potrà utilizzarne il nome fuori dal contesto del presente accordo. Decathlon non sarà in alcun modo responsabile per le conseguenze derivanti da atti compiuti dal Club nell’utilizzo del proprio marchio o di altro marchio di cui è titolare.
DISPOSIZIONI AGGIUNTIVE. 1. Le parti prendono atto che, ai sensi del Telecommunications Act del 1987, nessuno può collegare altre linee, apparecchi o apparecchiature a qualsiasi punto di una rete, né collegarsi a qualsiasi linea, apparecchio o apparecchia- tura collegato a qualsiasi punto di una rete di proprietà di un operatore di rete senza il consenso di quest'ultimo. Ai sensi della legge suddetta, gli operatori di rete hanno il diritto di specificare le condizioni alle quali le apparecchiature terminali per le telecomunicazioni possono essere collegate alla loro rete.
DISPOSIZIONI AGGIUNTIVE. 1. Nuove disposizioni legislative Le parti prendono atto dell’intenzione della Nuova Zelanda di introdurre una nuova legislazione in materia di dispositivi medici e decidono entrambe che le disposizioni del presente allegato settoriale si applicano a detta legisla- zione al momento della sua entrata in vigore in Nuova Zelanda. Entrambe le parti si dichiarano inoltre intenzionate ad estendere l’ambito di applicazione del presente allegato settoriale ai dispositivi di diagnostica in vitro non appena la nuova legislazione della Nuova Zelanda relativa ai dispositivi medici sarà entrata in vigore.
DISPOSIZIONI AGGIUNTIVE. 1. Ai sensi delle pertinenti disposizioni dell’accordo, le parti garantiscono la continua disponibilità dei nomi dei rispettivi organismi notificati o organismi di valutazione della conformità e si forniscono periodica- mente i dati relativi alle certificazioni rilasciate al fine di facilitare la sorveglianza successiva all’immis- sione sul mercato.
DISPOSIZIONI AGGIUNTIVE. 1. Dispositivi medici che incorporano sostanze medicinali Per soddisfare i requisiti della Comunità europea, ai dispositivi medici che incorporano sostanze medicinali di cui all’articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 93/42/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, concernente i dispositivi medici, si applicano le seguenti procedure:
DISPOSIZIONI AGGIUNTIVE. 1. Le eventuali spese di registrazione della presente Convenzione sono a carico del Beneficiario capofila.
DISPOSIZIONI AGGIUNTIVE. 1.6.(a). Scopo esclusivamente informativo e di intrattenimento. L’Utente comprende e accetta che i Contenuti che riceve tramite il Servizio Disney+ sono intesi unicamente a scopo informativo e di intrattenimento. I Contenuti non costituiscono una consulenza legale, finanziaria, professionale, diagnosi medica o sanitaria e non possono essere utilizzati per tali scopi.