DISPOSIZIONI AGGIUNTIVE. 24.1. Il presente Contratto di licenza con l'utilizzatore finale (EULA) ed eventuali modifiche o supplementi allo stesso rappresentano l'unico ed esclusivo accordo in essere tra Xxxxxxxx Automation e l'Utilizzatore e sostituiscono qualsiasi accordo precedente, scritto o orale, relativo al Software e alla Documentazione. Nessun termine aggiuntivo o diverso contenuto in un ordine di acquisto o in documenti analoghi forniti dall'Utilizzatore sarà considerato vincolante da Xxxxxxxx Automation e tali termini sono da considerarsi respinti. Il presente Contratto di licenza non può essere modificato, salvo mediante atto scritto firmato da un rappresentante di Xxxxxxxx Automation debitamente autorizzato. Se, per qualsiasi motivo, un tribunale o una giurisdizione competente ritenga che una disposizione o una parte del presente Contratto non sia applicabile, tale disposizione deve essere applicata nella misura massima consentita in modo tale da rendere effettivo l'intento delle parti e il resto del Contratto continuerà a essere pienamente valido ed efficace.
24.2. Le parti riconoscono che il presente Contratto è stato redatto in lingua inglese. In caso di conflitto tra la versione in inglese e versioni in altre lingue, prevarrà la versione in lingua inglese.
DISPOSIZIONI AGGIUNTIVE. Xxxxxxxx Automation non è responsabile per il contenuto di post, elenchi o messaggi creati dagli utenti. La decisione di visualizzare i contenuti o di interagire con altri individui è responsabilità dell'utente. Xxxxxxxx Automation consiglia pertanto di esercitare il proprio buon senso.
DISPOSIZIONI AGGIUNTIVE. L’utilizzo del marchio Decathlon, o di altro marchio che Decathlon ritenesse opportuno evidenziare, da parte del Club, non è da intendersi “in esclusiva” da parte di quest’ultimo. Decathlon, inoltre, con il presente accordo, non conferisce alcuna rappresentanza al Club, che pertanto non potrà utilizzarne il nome fuori dal contesto del presente accordo. Decathlon non sarà in alcun modo responsabile per le conseguenze derivanti da atti compiuti dal Club nell’utilizzo del proprio marchio o di altro marchio di cui è titolare.
DISPOSIZIONI AGGIUNTIVE. 1. Nuove disposizioni legislative
DISPOSIZIONI AGGIUNTIVE. Le parti prendono atto che, ai sensi del Telecommunications Act del 1987, nessuno può collegare altre linee, apparecchi o apparecchiature a qualsiasi punto di una rete, né collegarsi a qualsiasi linea, apparecchio o apparecchiatura collegato a qualsiasi punto di una rete di proprietà di un operatore di rete senza il consenso di quest’ultimo. Ai sensi della legge suddetta, gli operatori di rete hanno il diritto di specificare le condizioni alle quali le apparecchiature terminali per le telecomunicazioni possono essere collegate alla loro rete.
DISPOSIZIONI AGGIUNTIVE. 1. Laddove le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative della Nuova Zelanda lo richiedono, gli organismi di valutazione della conformità che appaltano la totalità o una parte delle prove devono subappaltarle solo a laboratori di prova accreditati a norma del punto 2 della sezione IV del presente allegato settoriale.
2. Nel caso di una contestazione nella Comunità europea ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2 della direttiva 73/23/CEE del Consiglio, del 19 febbraio 1973, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione, i rapporti di prova rilasciati dagli organismi di valutazione della conformità in Nuova Zelanda saranno accettati nello stesso modo dei rapporti degli organi- smi notificati della Comunità europea. Vale a dire, gli organismi di valuta- zione della conformità australiani saranno riconosciuti ai sensi dell'articolo 11 della direttiva del Consiglio come «organismi che elaborano una relazione ai sensi delle disposizioni dell'articolo 8».
3. Oltre ai requisiti imposti dall'allegato dell'accordo, al momento della designa- zione di un organismo di valutazione della conformità l'autorità designatrice competente della Comunità europea indica alla Nuova Zelanda, in relazione a ciascun organismo di valutazione della conformità designato, i particolari del metodo che detto organismo di valutazione della conformità intende adottare per registrare il fatto che è stata rilasciata un'approvazione ai sensi del rego- lamento 90 degli Electricity Regulations 1997. Le disposizioni del presente allegato settoriale si applicano: Prodotti destinati all'esportazione nella Comunità europea Prodotti destinati all'esportazione nella Nuova Zelanda Compatibilità elettromagnetica delle ap- parecchiature quale definita nella diret- tiva 89/336/CEE del Consiglio, del 3 maggio 1989, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri rela- tive alla compatibilità elettromagnetica, escluse però le apparecchiature per radio- comunicazioni non collegate a reti pub- bliche commutate di telecomunicazioni. Compatibilità elettromagnetica delle apparecchiature disciplinate dalla legi- slazione neozelandese specificata nella sezione I.
DISPOSIZIONI AGGIUNTIVE. 1. Laddove le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative della Nuova Zelanda lo richiedono, gli organismi di valutazione della conformità che appaltano la totalità o una parte delle prove devono subappaltarle solo a laboratori di prova accreditati a norma del punto 2 della sezione IV del presente allegato settoriale.
2. Oltre ai requisiti imposti dall’allegato I dell’accordo, al momento della designazione di un organismo di valutazione della conformità l’autorità designatrice competente della Comunità europea indica alla Nuova Zelanda, in relazione a ciascun organismo di valutazione della conformità designato, i particolari del metodo che detto organismo di valutazione della conformità intende adottare per registrare il fatto che è stata rilasciata un’approvazione ai sensi del regolamento 90 degli Electricity Regulations 1997. Le disposizioni del presente allegato settoriale si applicano ai seguenti prodotti: Prodotti destinati all’esportazione nella Comunità europea Prodotti destinati all’esportazione in Nuova Zelanda — Tutti i prodotti elencati nell’allegato IV della direttiva 89/392/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1989, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine, — le gru a torre, e — le gru mobili. Tutte le macchine contemplate dall’Health and Safety in Employment Xxx 0000. A scanso di dubbi, si chiarisce che il presente allegato settoriale comprende le gru a torre, le gru per container del tipo utilizzato nei porti e le gru mobili, ivi comprese le autogrù con capacità di sollevamento superiore alle cinque (5) t utilizzate per caricare e scaricare tali veicoli.
DISPOSIZIONI AGGIUNTIVE. 1. Laddove le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative della Nuova Zelanda lo richiedono, gli organismi di valutazione della conformità che appaltano la totalità o una parte delle prove devono subappaltarle solo a laboratori di prova accreditati a norma del punto 2 della sezione IV del presente allegato settoriale.
2. Per quanto riguarda le apparecchiature a pressione soggette alle disposizioni della direttiva 73/23/CEE del Consiglio, del 19 febbraio 1973, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione, e della direttiva 89/336/CEE del Consiglio, del 3 maggio 1989, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica, si applicano, rispettivamente, le disposizioni pertinenti degli allegati settoriali relativi alle apparecchiature a bassa tensione e alla compatibilità elettromagnetica.
3. Oltre ai requisiti imposti dall’allegato dell’accordo, al momento della designazione di un organismo di valutazione della conformità l’autorità designatrice competente della Comunità europea indica alla Nuova Zelanda, in relazione a ciascun organismo di valutazione della conformità designato, se detto organismo di valutazione della conformità esegue verifiche dei progetti, ispezioni dei prodotti o entrambe.
DISPOSIZIONI AGGIUNTIVE. 1. Ai sensi delle pertinenti disposizioni dell’accordo, le parti garantiscono la continua disponibilità dei nomi dei rispettivi organismi notificati o organismi di valutazione della conformità e si forniscono periodica- mente i dati relativi alle certificazioni rilasciate al fine di facilitare la sorveglianza successiva all’immis- sione sul mercato.
2. Le parti osservano che, nella misura in cui a prodotti contemplati dal presente allegato settoriale possono applicarsi requisiti in materia di sicurezza elettrica o compatibilità elettromagnetica, si applicano le disposizioni degli allegati settoriali sulla sicurezza elettrica e sulla compatibilità elettromagnetica.
DISPOSIZIONI AGGIUNTIVE. Per tutte le questioni non espressamente regolate dal presente regolamento, si inten dono vincolanti il contratto collettivo e i rispettivi statuti vigenti di Trust Sympany.