Scambi di informazioni. In applicazione dell’articolo 8 dell’Accordo, le Parti comunicano reciprocamente: – la o le autorità competenti e la loro giurisdizione territoriale e funzionale; – l’elenco dei laboratori incaricati di effettuare le analisi di controllo; – se del caso, l’elenco dei punti di entrata designati sul loro territorio per i vari tipi di prodotti; – i programmi di controllo intesi ad accertare la conformità dei prodotti alle ri- spettive disposizioni legislative in materia di alimentazione animale. I programmi di cui al quarto trattino devono tenere conto della situazione peculiare di ciascuna delle Parti e specificare segnatamente il tipo e la frequenza dei controlli da effettuarsi periodicamente.
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Scambi di informazioni. In applicazione dell’articolo 8 dell’Accordo, le Parti comunicano reciprocamente: – la o le autorità competenti e la loro giurisdizione territoriale e funzionale; – l’elenco dei laboratori incaricati di effettuare le analisi di controllo; – se del caso, l’elenco dei punti di entrata designati sul loro territorio per i vari tipi di prodotti; – i programmi di controllo intesi ad accertare la conformità dei prodotti alle ri- spettive rispettive disposizioni legislative in materia di alimentazione animale. I programmi di cui al quarto trattino devono tenere conto della situazione peculiare di ciascuna delle Parti e specificare segnatamente il tipo e la frequenza dei controlli da effettuarsi periodicamente.
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Scambi di informazioni. 1. In applicazione dell’articolo dell'articolo 8 dell’Accordodell'Accordo, le Parti comunicano reciprocamente: – − la o le autorità competenti e la loro giurisdizione territoriale e funzionale; – − l’elenco dei laboratori incaricati di effettuare le analisi di controllo; – − se del caso, l’elenco dei punti di entrata designati sul loro territorio per i vari tipi di prodotti; – − i programmi di controllo intesi ad accertare la conformità dei prodotti alle ri- spettive rispettive disposizioni legislative in materia di alimentazione animale. I programmi di cui al quarto trattino devono tenere conto della situazione peculiare di ciascuna delle Parti e specificare segnatamente il tipo e la frequenza dei controlli da effettuarsi periodicamente.
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