Scambio di informazioni e cooperazione Clausole campione

Scambio di informazioni e cooperazione. 1. Le parti discutono e si scambiano informazioni sulle misure SPS e sui provvedimenti per il benessere degli animali in vigore, sulla loro elaborazione e sulla loro attuazione. Tali discussioni e scambi di informazioni tengono conto, ove opportuno, dell'accordo SPS e delle norme, direttive e raccomandazioni dell'IPPC, dell'OIE e del Codex Alimentarius. 2. Le parti cooperano su questioni riguardanti la sicurezza alimentare, la salute e il benessere degli animali, la salute delle piante e la resistenza antimicrobica mediante lo scambio di informazioni, competenze ed esperienze con l'obiettivo di sviluppare le capacità in tali settori. Tale cooperazione può comprendere l'assistenza tecnica. Sarà prestata particolare attenzione alla diagnosi e al controllo delle malattie degli animali e delle piante e al miglioramento dei sistemi di analisi del rischio. Il Comitato di cooperazione può adottare un programma di assistenza tecnica a tal fine. 3. Su richiesta di una di esse, le parti instaurano tempestivamente un dialogo sulle questioni SPS onde discutere di queste e di altre questioni urgenti contemplate dal presente capo. Il Comitato di cooperazione può adottare norme per lo svolgimento di tali dialoghi. 4. Le parti designano e aggiornano regolarmente i punti di contatto per le comunicazioni sulle questioni di cui al presente capo.
Scambio di informazioni e cooperazione al fine di garantire un'applicazione e un'interpretazione corrette e uniformi del presente protocollo, le parti, le loro autorità e i loro organismi notificati devono: a) scambiarsi qualsiasi informazione pertinente relativa all'ap- plicazione del diritto e della prassi, con particolare riguardo alla procedura volta a garantire la conformità degli orga- nismi notificati ai requisiti necessari; b) partecipare, se del caso, ai pertinenti meccanismi di infor- mazione e di coordinamento nonché alle altre attività colle- gate delle parti; c) promuovere la collaborazione dei rispettivi organismi al fine di stabilire accordi di reciproco riconoscimento a titolo volontario.