Scatti di competenza. Art. 54 La disciplina degli scatti di anzianità viene sostituita da quella degli scatti di competenza, in modo da legare gli aumenti periodici della retribuzione ad effettivi incrementi di professionalità e competenza del lavoratore, e non più semplicemente all'anzianità di servizio, favorendo così la cultura dell’aggiornamento professionale continuo. Tali scatti, pari all'1,5% della retribuzione per un massimo di 10 scatti triennali, maturano in conseguenza della partecipazione del lavoratore ad attività/percorsi formativi inerenti la propria qualifica professionale, per un monte ore non inferire a 50 in un triennio. Lo scatto inoltre viene integrato di un ulteriore 0,5 % nel caso in cui il percorso formativo svolto dal lavoratore ottenga la certificazione delle competenze secondo le normative vigenti. E' possibile definire a livello aziendale il riconoscimento, in sostituzione o integrazione dello scatto di competenza, di un premio di produttività. Nel caso in cui nel corso del triennio intercorrente tra uno e l'altro scatto intervengano passaggi di livello, per la determinazione dell'ammontare dello scatto, dovrà essere presa a riferimento la retribuzione del RETRIBUTIVI livello acquisito. Per i lavoratori provenienti dalla disciplina degli scatti di anzianità, la presente disciplina entra in vigore a partire dal giorno successivo a quello di raggiungimento dell'ultimo scatto di anzianità.
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Scatti di competenza. Art1. 54 La disciplina degli Ogni lavoratore ha diritto al riconoscimento di scatti di anzianità viene sostituita da quella degli scatti di competenza, in modo da legare gli aumenti periodici della retribuzione ad effettivi incrementi di professionalità e competenza del lavoratore, e non più semplicemente all'anzianità di servizio, favorendo così la cultura dell’aggiornamento professionale continuo. Tali scatti, pari all'1,5% della retribuzione mensile per un massimo di 10 scatti triennali, maturano . Tali scatti matureranno in conseguenza della partecipazione del lavoratore ad attivitàattivita/percorsi formativi inerenti la propria qualifica professionale, per un monte ore non inferire a 50 in un trienniotriennio e secondo modalita attuative da definire congiuntamente tra datore di lavoro e lavoratore, anche in riferimento alla possibilita di fruizione di permessi per la formazione.
2. Lo scatto inoltre viene integrato di un ulteriore 0,5 % nel caso in cui il Qualora al termine del percorso formativo svolto dal il lavoratore ottenga la certificazione delle competenze competenze, acquisita secondo le normative vigenti, lo scatto di competenza verra integrato di un ulteriore 0,5%.
3. E' possibile definire a livello aziendale il riconoscimento, in sostituzione o integrazione dello scatto di competenza, di un premio di produttivitàproduttivita. Nel caso in cui nel corso del triennio intercorrente tra uno e l'altro scatto intervengano passaggi di livello, per la determinazione dell'ammontare dello scatto, dovrà dovra essere presa a riferimento la retribuzione del RETRIBUTIVI livello acquisito.
4. Per i lavoratori provenienti dalla disciplina degli scatti di anzianitàanzianita, la presente disciplina entra in vigore a partire dal giorno successivo a quello di raggiungimento dell'ultimo scatto di anzianità.
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