Scatti di anzianità Clausole campione

Scatti di anzianità. A far tempo dal 1.1.2001 gli scatti di anzianità vengono riconosciuti con cadenza triennale (30 mesi per quello in corso di maturazione); 4 anni per il 1° scatto in tutti i casi di assunzione, nonché in caso di passaggio dal 2° livello retributivo a quelli superiori dei quadri direttivi. Per il personale appartenente al 1° ed al 2° livello retributivo della categoria dei Quadri Direttivi gli scatti di anzianità spettano nel numero complessivo massimo di 8. Fermo restando quanto previsto al primo comma del presente articolo, al personale in servizio alla data del 31.12.1997, gli scatti di anzianità competono nel numero massimo di 12 più un ulteriore aumento periodico secondo la tabella A allegata. Per il 3° e 4° livello retributivo spettano nel numero complessivo massimo di 7 e decorrono dalla data di assunzione o nomina. Per il personale in servizio alla data del 31 dicembre 1997, resta confermato il numero complessivo di 9 scatti come stabilito nel c.c.n.l. del 5/6/1992 e relativo accordo di rinnovo del 18/7/1995. Qualora nel passaggio dal 2° al 3° livello della categoria dei Quadri Direttivi, che avvenga successivamente al 31 dicembre 2007, emerga che l’interessato viene a beneficiare di un incremento annuo inferiore a euro 3.000,00, l’Azienda provvede a erogare la differenza necessaria a garantire comunque detto incremento minimo sotto forma di “assegno ex intesa 21.12.2007”. L’assegno in parola è riassorbibile per effetto di futuri incrementi retributivi. L’assorbimento per effetto degli scatti di anzianità avviene in ragione della differenza tra la misura dello scatto prevista per il 3° livello retributivo e quella prevista per il 2° livello retributivo. Tale differenza va mantenuta inalterata tempo per tempo rispetto alla retribuzione del quadro direttivo di 2° livello con pari anzianità.
Scatti di anzianità. A tutto il personale verranno riconosciuti 6 scatti triennali per l'anzianità di servizio prestata senza interruzione di rapporto di lavoro presso la stessa azienda o gruppo aziendale (intendendosi per tale il complesso di aziende facente capo alla stessa società), salvo quanto diversamente stabilito per il settore della ristorazione collettiva dal capo XIV del titolo XII. L'anzianità utile ai fini della maturazione del 1° scatto d'anzianità è: - quella maturata successivamente al compimento del 18° anno d'età per il personale assunto a partire dall'1 giugno 1986; - quella maturata dall'1 giugno 1986 per il personale d'età compresa tra il 18° e il 21° anno, in servizio all'1 giugno 1986; - quella maturata successivamente al compimento del 18° anno d'età per il personale d'età inferiore al 18° anno, in servizio alla stessa data dell'1 giugno 1986; - quella maturata dal compimento del 21° anno d'età per il personale d'età superiore al 21° anno, in servizio all'1 giugno 1986. Gli scatti triennali decorreranno dal 1° giorno del mese immediatamente successivo a quello in cui si compie il triennio d'anzianità. Salvo quanto diversamente previsto per ciascun comparto nella parte speciale, a partire dall'1 maggio 1990 gli importi degli scatti sono determinati in cifra fissa per ciascun livello di inquadramento nelle seguenti misure: Quadro A 79.000 76.000 73.000 70.000 67.500 64.000 63.000 60.500 60.000 59.000 In occasione della maturazione del nuovo scatto, l'importo degli scatti maturati è calcolato in base ai suddetti valori senza la liquidazione di arretrati per gli scatti maturati per il periodo pregresso. Nel caso in cui nel corso del triennio intercorrente tra l'uno e l'altro scatto siano intervenuti passaggi a livello superiore, gli importi relativi agli scatti precedenti saranno ricalcolati in base al nuovo valore al momento di maturazione del nuovo scatto senza liquidazione di arretrati per il periodo pregresso. Le modalità di coordinamento della normativa di cui sopra con quelle diversificate previste dal presente C.C.N.L. sono definite per ciascun comparto nella parte speciale del presente Contratto.
Scatti di anzianità. Per l'anzianità di servizio maturata presso l'Azienda il dipendente ha diritto a 10 scatti triennali. Ai fini della maturazione degli scatti, l'anzianità di servizio decorre dal primo giorno del mese successivo alla data di assunzione ed in tale data il dipendente deve aver già compiuto il 18° anno di età e non essere apprendista. Gli importi degli scatti in cifra fissa sono determinati, per ciascun livello d'inquadramento, nelle seguenti misure: Quadro 16,50 1° 15,00 2° 13,00 3° 12,00 4° 11,00 5° 10.50 In occasione del nuovo scatto d'anzianità l'importo riportato in tabella va a sommarsi agli scatti precedenti. In caso di passaggio di livello l'importo degli scatti già maturati si sommerà ai valori che matureranno nel nuovo livello, così come il loro numero. L'importo degli scatti determinati secondo i criteri di cui ai commi precedenti, è corrisposto con decorrenza dal primo giorno del mese immediatamente successivo a quello in cui si compie il triennio d'anzianità. Gli scatti d'anzianità non possono essere assorbiti da aumenti di merito, mentre eventuali aumenti di merito possono essere assorbiti dagli scatti da maturare.
Scatti di anzianità. Per tutti i lavoratori gli scatti di anzianità sono erogati in conformità al raggiungimento dei periodi di maturazione previsti dal CCNL dell’utilizzatore anche nei casi di missioni rinnovate nell’arco di 15 giorni presso lo stesso utilizzatore. Il periodo previsto per la maturazione degli scatti di anzianità è riportato sul contratto di assunzione del lavoratore.
Scatti di anzianità. 1. A decorrere dal 22 maggio 1972 spetta al lavoratore, per ogni biennio di servizio presso lo stesso datore di lavoro, un aumento del 4% sulla retribuzione minima contrattuale. 2. A partire dall’1 agosto 1992 gli scatti non sono assorbibili dall’eventuale super- minimo. 3. Il numero massimo degli scatti è fissato in 7.
Scatti di anzianità. Alle lavoratrici ed ai lavoratori che abbiano compiuto la maggiore età, per i periodi successivi alla loro assunzione, spettano scatti triennali di anzianità per l’attività svolta presso la stessa Istituzione, fino ad un massimo di 10 (dieci) scatti. Gli importi mensili degli scatti sono i seguenti: Quadri € 34,09 1 € 32,54 2 € 30,99 3 super € 29,95 3 € 28,92 4 super € 28,41 4 € 27,89 5 super € 27,37 5 € 26,86 6 super € 26,34 6 € 25,82 7 € 24,27 L’importo degli scatti, determinato secondo i criteri di cui ai commi precedenti, viene corrisposto con decorrenza dal primo giorno del mese immediatamente successivo a quello in cui si compie il triennio di anzianità. Gli scatti di anzianità non possono essere assorbiti da precedenti e successivi aumenti di merito. L’anzianità di servizio decorre dal giorno in cui la lavoratrice o il lavoratore sono stati assunti dall’Istituzione, quali che siano le mansioni ad essi affidate. Relativamente al personale neoassunto si farà riferimento a quanto previsto all’art.78.
Scatti di anzianità. Per l’anzianità di servizio maturata presso la stessa azienda o gruppo aziendale il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ha di- ritto a tredici scatti triennali. Ai fini della maturazione degli scatti, l’anzianità di servizio decorre: a) dalla data di assunzione per il personale a tempo indeterminato; b) dalla data di decorrenza dei 190 giorni di cui agli articoli 31 e 34 per il personale a tempo indeterminato a prestazione ridotta. Gli importi degli scatti in cifra fissa sono determinati per ciascun livello di inquadramento, nelle seguenti misure e con le seguenti decorrenze: • 1° luglio 2017 Quadri € 30,45 V € 26,25 I € 29,40 VI super € 25,20 II € 27,30 VI € 25,20 III € 27,30 VII € 25,20 IV € 26,25 L’importo degli scatti, determinati secondo i criteri di cui ai commi prece- denti, è corrisposto con decorrenza dal primo giorno del mese immediata- mente successivo a quello in cui si compie il triennio di anzianità. Gli scatti di anzianità non possono essere assorbiti da precedenti e suc- cessivi aumenti di merito, né eventuali aumenti di merito possono essere assorbiti dagli scatti maturati o da maturare. Le parti convengono che la presente disciplina degli scatti non esclude, in occasione di rinnovi contrattuali, adeguamenti della misura in funzione della prevedibile dinamica della retribuzione base.
Scatti di anzianità. 1. L’istituto degli scatti di anzianità è abrogato a decorrere dall’1/7/2004. - Norma transitoria - Ai dirigenti in servizio al 30/6/2004, quanto già maturato a tale titolo sarà ulteriormente incrementato, nel xxxxx xxx xxxxxxx 0/0/0000 - 30/6/2006, di un importo complessivo di euro 258,22 mensili (pari a due scatti di anzianità), non assorbibile da alcuna voce retributiva, da corrispondersi secondo i seguenti criteri: a) 129,11 euro, dalla data in cui avrebbero maturato l’abrogato scatto di anzianità; b) ulteriori 129,11 euro, dopo sei mesi dall’erogazione del precedente importo; c) ai dirigenti che nel biennio di cui sopra avrebbero maturato l’11° scatto di anzianità sarà dovuto unicamente l’importo di cui alla precedente lettera a). Per la determinazione degli importi maturati prima del 30/6/2004 a titolo di scatti di anzianità valgono le disposizioni previste ai commi dall’1 al 4 dell’art. 9 del TU 23/1/2008, che qui di seguito si riportano integralmente: 1. Al compimento di ciascun biennio di anzianità nella qualifica, con un massimo di undici bienni, il dirigente avrà diritto a scatti di anzianità nella misura elevata dall’1/1/1992 a euro 129,11 mensili lorde. 2. La maturazione degli scatti decorre dalla data di anzianità aziendale nella qualifica, se essa coincide con il primo giorno del mese, ovvero, in caso diverso, dal primo giorno del mese successivo. 3. Tali scatti, che decorrono dal primo giorno del mese immediatamente successivo a quello in cui si compie il biennio di anzianità, non sono assorbiti in nessun caso, né possono assorbire alcuna voce retributiva. 4. In occasione della maturazione di ogni scatto verranno rivalutati quelli maturati successivamente al 31/12/1977, sulla base dell’importo di euro 129,11, senza corresponsione di arretrati per il periodo pregresso". - chiarimento a verbale - Per quanto riguarda il sistema di calcolo degli scatti di anzianità in atto prima dell'entrata in vigore del contratto del 1988, con particolare riferimento all'aspetto della cadenza biennale ed a quello della rivalutazione, le parti richiamano espressamente quanto disposto negli accordi di rinnovo del 12/7/1984 e del 22/4/1986 e nel contratto 1/3/1988.
Scatti di anzianità. 1. A far tempo dal 1° novembre 1999 gli scatti di anzianità vengono riconosciuti con cadenza triennale (30 mesi per quello in corso di maturazione a tale data); 4 anni per il primo scatto in tutti i casi di assunzione. Ogni scatto decorre dal primo giorno del mese in cui matura. 2. Per il personale in servizio al 19 dicembre 1994 resta confermato il numero massimo complessivo di 12 scatti. Gli scatti di anzianità per il personale assunto dopo tale data spettano nel numero complessivo massimo di 8 (v. tabella in all. n. 2).
Scatti di anzianità. 1. Gli scatti periodici di anzianità sono corrisposti a partire dal 1° mese di assunzione, se la stessa è stata effettuata nel periodo tra il 1° ed il 15 del mese; dal 1° del mese successivo a quello nel quale è avvenuta l’assunzione, se la stessa è stata effettuata nel periodo compreso fra il 16 e il termine del mese. 2. A far data dal 1/1/2005, gli scatti saranno commisurati al 2,12% dello stipendio tabellare iniziale in vigore alle varie scadenze. 3. Resta salva l’eccezione prevista all’art. 35, comma 4, relativamente all’aumento di riparametrazione. 4. Limitatamente ai dipendenti assunti dopo il 15/7/1998, gli scatti di an- zianità effettiva sono limitati ad un numero massimo di 15, fatte salve le situazioni di miglior favore, in atto alla data di entrata in vigore del presente CCNL, sulla base delle quali siano già stati effettivamente cor- risposti scatti di anzianità in numero superiore a 15. 5. Gli scatti di anzianità sono biennali.