Scatti di anzianità Clausole campione

Scatti di anzianità. A far tempo dal 1.1.2001 gli scatti di anzianità vengono riconosciuti con cadenza triennale (30 mesi per quello in corso di maturazione); 4 anni per il 1° scatto in tutti i casi di assunzione, nonché in caso di passaggio dal 2° livello retributivo a quelli superiori dei quadri direttivi. Per il personale appartenente al 1° ed al 2° livello retributivo della categoria dei Quadri Direttivi gli scatti di anzianità spettano nel numero complessivo massimo di 8. Fermo restando quanto previsto al primo comma del presente articolo, al personale in servizio alla data del 31.12.1997, gli scatti di anzianità competono nel numero massimo di 12 più un ulteriore aumento periodico secondo la tabella A allegata. Per il 3° e 4° livello retributivo spettano nel numero complessivo massimo di 7 e decorrono dalla data di assunzione o nomina. Per il personale in servizio alla data del 31 dicembre 1997, resta confermato il numero complessivo di 9 scatti come stabilito nel c.c.n.l. del 5/6/1992 e relativo accordo di rinnovo del 18/7/1995. Qualora nel passaggio dal 2° al 3° livello della categoria dei Quadri Direttivi, che avvenga successivamente al 31 dicembre 2007, emerga che l’interessato viene a beneficiare di un incremento annuo inferiore a euro 3.000,00, l’Azienda provvede a erogare la differenza necessaria a garantire comunque detto incremento minimo sotto forma di “assegno ex intesa 21.12.2007”. L’assegno in parola è riassorbibile per effetto di futuri incrementi retributivi. L’assorbimento per effetto degli scatti di anzianità avviene in ragione della differenza tra la misura dello scatto prevista per il 3° livello retributivo e quella prevista per il 2° livello retributivo. Tale differenza va mantenuta inalterata tempo per tempo rispetto alla retribuzione del quadro direttivo di 2° livello con pari anzianità.
Scatti di anzianità. (*) Ai lavoratori, per l'anzianità di servizio maturata dopo il 18º anno di età presso la stessa azienda o gruppo aziendale (intendendosi per tale il complesso facente capo alla stessa azienda), verrà corrisposto, per ogni biennio di anzianità, e fino ad un massimo di 8 bienni, indipendentemente da qualsiasi aumento di merito, un importo in cifra fissa differenziata riferita al livello retributivo di appartenenza al momento della maturazione di ciascun biennio di anzianità. Gli importi, da corrispondere all'atto di maturazione del prossimo scatto, sono i seguenti: Livelli Importi 1ºS € 30,99 1º € 30,21 2º € 27,89 3º € 26,08 4º € 24,53 L'importo degli scatti, determinati secondo i criteri di cui al precedente comma, verrà corrisposto con decorrenza dal primo giorno del mese immediatamente successivo a quello in cui si compie il biennio di anzianità. Gli scatti di anzianità non potranno essere assorbiti da precedenti e successivi aumenti di merito, nè eventuali aumenti di merito potranno essere assorbiti dagli scatti maturati o da maturare. In caso di passaggio di livello, il lavoratore manterrà l'importo degli scatti di anzianità maturati nel livello di provenienza. Tale importo, ai fini dell'individuazione del numero di scatti, o frazione di numero di scatti, che a quel momento si considererà maturato dal lavoratore, sarà diviso per il valore dello stesso (in cifra fissa) corrispondente al nuovo livello. Il lavoratore avrà diritto a maturare tanti ulteriori scatti di anzianità, o loro frazioni, quanti ne occorreranno per raggiungere il numero massimo di otto. La frazione di biennio in corso al momento del passaggio di livello sarà utile agli effetti della maturazione del successivo scatto di anzianità nel nuovo livello. La normativa prevista dal presente articolo ha decorrenza dal 1º luglio 1984 e sostituisce a tutti gli effetti quella precedentemente stabilita che pertanto deve considerarsi abrogata. Con decorrenza 1º aprile 2004 gli importi, da corrispondere all'atto di maturazione del prossimo scatto, rapportati alla nuova classificazione del personale, sono i seguenti: Livelli Importi 7º € 33,00 6º € 32,50 5º € 32,00 4º € 28,75 3º € 27,75 2º € 26,50 (*) Cfr. Allegato 3.
Scatti di anzianità. Per tutti i lavoratori gli scatti di anzianità sono erogati in conformità al raggiungimento dei periodi di maturazione previsti dal CCNL dell’utilizzatore anche nei casi di missioni rinnovate nell’arco di 15 giorni presso lo stesso utilizzatore. Il periodo previsto per la maturazione degli scatti di anzianità è riportato sul contratto di assunzione del lavoratore.
Scatti di anzianità. 1. A far tempo dal 1° novembre 1999, gli scatti di anzianità vengono riconosciuti con cadenza triennale (30 mesi per quello in corso di maturazione a tale data); 4 anni per il primo scatto in tutti i casi di assunzione, nonché in caso di passaggio al 3° o 4° livello retributivo dei quadri direttivi. Ogni scatto decorre dal primo giorno del mese in cui matura.
Scatti di anzianità. 1. A decorrere dal 22 maggio 1972 spetta al lavoratore, per ogni biennio di servizio presso lo stesso datore di lavoro, un aumento del 4% sulla retribuzione minima contrattuale.
Scatti di anzianità. 1. Gli scatti periodici di anzianità sono corrisposti a partire dal 1° mese di assunzione, se la stessa è stata effettuata nel periodo tra il 1° ed il 15 del mese; dal 1° del mese successivo a quello nel quale è avvenuta l’assunzione, se la stessa è stata effettuata nel periodo compreso fra il 16 e il termine del mese.
Scatti di anzianità. L’impiegato, per l’anzianità di servizio prestato presso la stessa azien- da, ha diritto, per ogni biennio di anzianità, ad un aumento retributivo in cifra fissa. A partire dall’1.1.1991 l’importo degli aumenti periodici per anziani- tà è fissato per ogni livello di impiegati e valevole per tutto il territorio nazionale, nelle seguenti misure: 6° livello € 33,05 5° livello € 29,44 4° livello € 26,86 3° livello € 24,79 2° livello € 23,76 1° livello € 22,21 Gli aumenti periodici per anzianità sono stabiliti nel numero massimo di dodici e decorreranno dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si compie il biennio di anzianità. L’impiegato, nel caso di passaggio ad un livello superiore, conserverà il numero degli scatti di anzianità già maturati ed avrà diritto alla loro rivalutazione. La frazione di biennio in corso al momento del passaggio di livello, sarà utile agli effetti della maturazione del successivo scatto di anzianità.
Scatti di anzianità. 1. La misura mensile dello scatto di anzianità e la misura mensile, per ciascuno scatto di anzianità, dell’importo ex ristrutturazione tabellare sono indicati nella tabel- la in allegato n. 2; a far tempo dal 1° gennaio 2001 tali emolumenti vengono ricono- sciuti al dirigente con cadenza triennale (30 mesi per quello in corso di maturazione a tale data); 4 anni per il primo scatto nei casi di assunzione.
Scatti di anzianità. Per l'anzianità di servizio maturata presso l'Azienda il dipendente ha diritto a 10 scatti triennali. Ai fini della maturazione degli scatti, l'anzianità di servizio decorre dal primo giorno del mese successivo alla data di assunzione ed in tale data il dipendente deve aver già compiuto il 18° anno di età e non essere apprendista. Gli importi degli scatti in cifra fissa sono determinati, per ciascun livello d'inquadramento, nelle seguenti misure: Quadro 16,50 1° 15,00 2° 13,00 3° 12,00 4° 11,00 5° 10.50 In occasione del nuovo scatto d'anzianità l'importo riportato in tabella va a sommarsi agli scatti precedenti. In caso di passaggio di livello l'importo degli scatti già maturati si sommerà ai valori che matureranno nel nuovo livello, così come il loro numero. L'importo degli scatti determinati secondo i criteri di cui ai commi precedenti, è corrisposto con decorrenza dal primo giorno del mese immediatamente successivo a quello in cui si compie il triennio d'anzianità. Gli scatti d'anzianità non possono essere assorbiti da aumenti di merito, mentre eventuali aumenti di merito possono essere assorbiti dagli scatti da maturare.
Scatti di anzianità. I valori di riferimento per gli scatti di anzianità che matureranno successivamente alla data di stipula dell’accordo applicativo, sono quelli previsti dal CCNL ANASTE. Il triennio utile alla maturazione dello scatto viene conteggiato alla data di erogazione dell’ultimo scatto maturato con il trattamento economico precedente.