Common use of Scavo di sbancamento Clause in Contracts

Scavo di sbancamento. Per scavo di sbancamento si intende quello occorrente per lo spianamento del terreno su cui dovranno sorgere manufatti, per la regolarizzazione dei versanti in frana, per l'asportazione di materiali in alveo ed in generale qualsiasi scavo a sezione aperta in vasta superficie che permetta l'impiego di normali mezzi meccanici od ove sia possibile l'allontanamento delle materie di scavo, sia pure con la formazione di rampe provvisorie, che saranno eseguite a carico dell’Impresa. Saranno pertanto considerati scavi di sbancamento anche quelli che si trovino al di sotto del piano di campagna quando gli scavi stessi rivestano i caratteri sopra accennati, come ad esempio la realizzazione del cassonetto al di sotto del piano di posa dei rilevati arginali o di quello stradale. Lo scavo andrà eseguito anche in presenza di acqua e i materiali scavati, se non diversamente indicato dall’Ufficio di Direzione Lavori, andranno trasportati a discarica o accumulati in aree indicate ancora dall’Ufficio di Direzione Lavori, per il successivo utilizzo. In quest'ultimo caso, sarà onere dell’Impresa provvedere a rendere il terreno scevro da qualunque materiale vegetale o in genere estraneo per l'utilizzo previsto. Scavi per ricalibrature d'alveo Per scavo di ricalibratura dell'alveo si intende quello da eseguirsi per risagomare la sezione trasversale del corso d'acqua secondo i disegni di progetto. Tali operazioni andranno svolte esclusivamente per quei tratti d'alveo indicati nelle tavole progettuali. Lo scavo andrà eseguito anche in presenza di acqua e i materiali scavati, se non diversamente indicato dall’Ufficio di Direzione Lavori, andranno trasportati a discarica o accumulati in aree indicate ancora dall’Ufficio di Direzione Lavori, per il successivo utilizzo. In quest'ultimo caso, sarà onere dell’Impresa provvedere a rendere il terreno scevro da qualunque materiale vegetale o in genere estraneo per l'utilizzo previsto.

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Scavo di sbancamento. Per scavo di sbancamento si intende quello occorrente per lo spianamento del terreno su cui dovranno sorgere manufatti, per la regolarizzazione dei versanti in frana, per l'asportazione di materiali in alveo ed in generale qualsiasi scavo a sezione aperta in vasta superficie che permetta l'impiego di normali mezzi meccanici od ove sia possibile l'allontanamento delle materie di scavo, sia pure con la formazione di rampe provvisorie, che saranno eseguite a carico dell’Impresa. Saranno pertanto considerati scavi di sbancamento anche quelli che si trovino al di sotto del piano di campagna quando gli scavi stessi rivestano i caratteri sopra accennati, come ad esempio la realizzazione del cassonetto al di sotto del piano di posa dei rilevati arginali o di quello stradale. Lo scavo andrà eseguito anche in presenza di acqua e i materiali scavati, se non diversamente indicato dall’Ufficio di Direzione Lavori, andranno trasportati a discarica o accumulati in aree indicate ancora dall’Ufficio di Direzione Lavori, per il successivo utilizzo. In quest'ultimo caso, sarà onere dell’Impresa provvedere a rendere il terreno scevro da qualunque materiale vegetale o in genere estraneo per l'utilizzo previsto. Scavi per ricalibrature d'alveo Per scavo di ricalibratura dell'alveo si intende quello da eseguirsi per risagomare la sezione trasversale del corso d'acqua secondo i disegni di progetto. Tali operazioni andranno svolte esclusivamente per quei tratti d'alveo indicati nelle tavole progettuali. Lo scavo andrà eseguito anche in presenza di acqua e i materiali scavati, se non diversamente indicato dall’Ufficio di Direzione Lavori, andranno trasportati a discarica o accumulati in aree indicate ancora dall’Ufficio di Direzione Lavori, per il successivo utilizzo. In quest'ultimo caso, sarà onere dell’Impresa provvedere a rendere il terreno scevro da qualunque materiale vegetale o in genere estraneo per l'utilizzo previsto. Il lavoro dovrà essere attaccato da valle a monte da poter procedere a sezione completa. Le materie provenienti dallo scavo potranno essere utilizzate per l’eventuale ampliamento di corpi arginali se ritenute idonee a giudizio insindacabile dalla D.L. . Il materiale scavato eccedente l’eventuale riporto dovrà essere caricato su mezzo di trasporto e conferito a discarica od a aree di stoccaggio per il successivo riutilizzo. Nel prezzo al metro cubo è altresì compreso laddove si verifichi il rimborso di indennità per occupazione provvisoria di terreno, perdita di frutti pendenti e danni eventuali ai terreni oltre che alle colature e piantagioni, nonché a tubazioni, impianti industriali e quant'altro, derivanti dallo scarico delle materie provenienti dallo scavo (qualunque sia la natura di esso) e prodotti nell’esecuzione di lavori, indennità che l'Appaltatore dovrà corrispondere agli interessati, quale rilevatario degli obblighi dell’Amministrazione appaltante, esonerandola da ogni e qualsiasi responsabilità; sono compresi ed a carico dell'Impresa anche i danni arrecati dal passaggio od esercizio di eventuali mezzi meccanici. Le materie provenienti dallo scavo dovranno essere sistemate subito dopo la loro rimozione dall’alveo e, pertanto, dovranno restare per breve tempo in deposito provvisorio in fregio al canale. L'Appaltatore non potrà domandare né pretendere compensi di sorta dall'Amministrazione appaltante per l'esecuzione delle nette delle erbe palustri esistenti nel fosso da scavare, né potrà pretendere indennità alcuna ancorché l'alveo del canale si trovasse del tutto ingombro di vegetazione, dovendo l'Appaltatore prendere in consegna il fosso qualunque sia il suo stato al tempo dell'attivazione dei lavori. E' obbligo dell'Appaltatore di rimuovere ceppaie, che eventualmente si trovassero sui terreni ove si eseguono gli scavi, cespugli, radici di canne, scarichi di scatolame e quant’altro, oltre che macerie. Del ritrovamento eventuale di proiettili, mine od altri ordigni esplosivi nella sede dei lavori, sarà cura dell'Impresa darne immediata comunicazione alla locale stazione dei Carabinieri ed a mezzo di specialisti autorizzati dalle competenti Autorità, tali ordigni saranno rimossi a cura e spese dell'Impresa; nessun compenso sarà dovuto per eventuali sospensioni di lavori predisposte per i motivi di cui sopra. Nel caso che si prescriva lo scavo all'asciutto, l’escavazione dovrà eseguirsi a recinto chiuso asciutto, costruendo quel numero di ture a doppio cassero in legname e riempimenti di argilla, che sarà necessario, espellendo l'acqua da ciascun recinto formato da ture consecutive, mediante mezzi idonei, le ture dovranno essere poi completamente rimosse riportando il canale alla sezione normale dove esse furono costruite e dovranno pure essere tolti gli eventuali interrimenti a valle, creati dallo scarico delle acque di pompaggio. Le spese occorrenti alla formazione delle ture ed all'esaurimento di acqua si devono intendere comprese e valutate nel prezzo unitario per lo scavo. Le ture dovranno esser costruite in modo da poterle rimuovere rapidamente; la Direzione dei lavori potrà ordinare la rimozione delle ture anche durante il corso dei lavori, qualora lo ritenga necessario per smaltire le acque di piena a monte delle ture stesse. Le demolizioni, la ricostruzione e l'aggottamento necessario sono pure compresi nel prezzo unitario dello scavo, qualunque sia il numero di volte che verrà ordinata la rimozione, per le cause sopra dette. E' obbligo dell'assuntore dei lavori di richiedere la visita della Direzione dei lavori per le rilevazioni ed il controllo del tratto dei fossi scavati prima che venga rimossa ciascuna tura ed aperta alle acque, allo scopo di constatare allo asciutto l'esecuzione dei lavori a perfetta regola d'arte in conformità del progetto, delle disposizioni impartite e per prendere le opportune misure per la contabilità dei lavori. Sono a carico dell'Impresa tutte le opere necessarie per deviazione delle acque e cioè tagli di arginature e loro tombamento, costruzione di fossi deviatori, ripulitura dei fossi esistenti e ciò allo scopo di alleggerire le acque provenienti da monte e di rendere possibile l'escavazione del tratto a valle. Le eventuali scalette e passi da incidersi sulle scarpate delle ripe per il trasporto delle materie di scavo dovranno avere una direzione obliqua all'andamento delle ripe; a lavoro ultimato dovranno rimettersi le ripe tagliate nel primitivo stato mediante riporto di terra buona ben battuta e costipata. Qualora lo scavo all'asciutto fosse eseguito con mezzi meccanici (escavatori) è assolutamente vietato di portare il fondo in tutto od in parte oltre la prescritta quota di progetto, al fine di depositarvi le materie provenienti dalla formazione di "gorello" o di quelle provenienti dalla sistemazione e profilatura delle scarpate o quanto meno quelle provenienti dall'irregolare escavazione del fondo, materie che devono essere portare a rifiuto. Si prescrive altresì che le scarpate anche nel caso di impiego di mezzi meccanici siano profilate a mano, a perfetta regola d'arte e che nell'escavazione del fondo non siano prodotte incisioni delle scarpate. Nell'evenienza che i mezzi meccanici producessero incavi nelle scarpate stesse, potrà essere dalla Direzione dei lavori prescritta all'Impresa la sistemazione delle sponde del canale, con impiotato a coltrina, con infissione di pali e relative tombature e con murature di rivestimento partente dal fondo, secondo il danno arrecato. I mezzi meccanici dovranno avere peso, dimensioni ed ingombro idonei alle dimensioni del canale da eseguire ed alla portata dei terreni in fregio ad esso, in modo da non provocare danni ai terreni stessi, ai rilevati ed alle opere e pertinenze idrauliche; i mezzi meccanici pertanto dovranno essere accettati dalla Direzione dei lavori e non potranno essere messi in opera se non dopo tale accettazione. L'Impresa comunque potrà rimuoverli e sostituirli se all'atto pratico provocassero le suddette turbative. E' compreso nell'onere dello scavo la formazione di "gorelli" e deviazioni in alveo al fine di procedere all'escavazione prima da una sola parte e poi dall'altra del canale in tutti quei casi che non fosse possibile deviare le acque a monte della sede dei lavori ed in tutti quei casi che non fosse possibile il contenimento di dette acque, sia per la loro quantità, sia per i danni che sarebbero arrecati ai terreni a monte con il loro rincollo.

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