SCIOPERI E CAUSE DI FORZA MAGGIORE. Il servizio in appalto è definito di pubblica utilità e pertanto lo stesso non può essere interrotto o sospeso o soppresso in caso di sciopero del personale, così come per cause di forza maggiore, l’appaltatore deve impegnarsi a garantire la presenza di idonei operatori in numero adeguato all’assolvimento del servizio. L’interruzione, sospensione o soppressione ingiustificata di un servizio di pubblica utilità comporta responsabilità penale ex art. 331 del Codice Penale e risoluzione del contratto ex art. 1456 del Codice Civile.
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SCIOPERI E CAUSE DI FORZA MAGGIORE. Il servizio in appalto è definito di pubblica utilità e pertanto lo stesso non può essere interrotto o sospeso o soppresso in caso di sciopero del personale, così come per cause di forza maggiore, l’appaltatore deve impegnarsi a garantire la presenza di idonei operatori in numero adeguato all’assolvimento del servizio. L’interruzione, sospensione o soppressione ingiustificata di un servizio di pubblica utilità comporta responsabilità penale ex art. 331 del Codice Penale e risoluzione del contratto ex art. 1456 del Codice Civile, ferma l’applicazione della penale prevista al precedente art. 10 del presente capitolato speciale d’appalto.
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