Oneri a carico delle Parti. 1. Le Parti si danno reciprocamente atto che dallo svolgimento delle attività congiunte derivano a carico della Regione oneri sopportati a esclusivo interesse dell’altra parte.
Oneri a carico delle Parti. 1) A mero titolo di rimborso delle spese sostenute per l’erogazione delle funzioni oggetto del presente Accordo di collaborazione, l’Ente Produttore si impegna a erogare all’IBACN l’importo “una tantum” pari ad Euro 1.000,00 in relazione all’attivazione dei servizi di conservazione digitale per ogni tipologia documentale, come previsto dal Tariffario per lo svolgimento della funzione di conservazione dei documenti informatici a favore degli Enti collocati al di fuori del territorio regionale, da considerarsi parte sostanziale e integrante del presente Accordo (Allegato n. 2).
Oneri a carico delle Parti. 1. Il presente Accordo di Collaborazione non comporta oneri a carico delle parti. Gli eventuali oneri saranno determinati nei singoli accordi attuativi di cui al precedente articolo 3, che individueranno la struttura organizzativa di ciascuna parte alla quale detti oneri saranno imputati, previa verifica della sussistenza e disponibilità dei corrispondenti fondi.
Oneri a carico delle Parti. Concorreranno al finanziamento dello studio oggetto del presente accordo Garda Uno S.p.A. nella misura di Euro 18.352,00, Azienda Gardesana Servizi S.p.A. nella misura di Euro 18.352,00, la Provincia di Mantova, nella misura di Euro 18.352,00, la Provincia di Verona nella misura di Euro 18.352,00, il Comune di Peschiera del Garda nella misura di Euro 1.000,00, l’Agenzia Interregionale per il Po nella misura di Euro 5.000,00, il Parco del Mincio nella misura di Euro 1.000,00, ed il Consorzio del Mincio nella misura di Euro 3.000,00. A tal fine, entro 1 mese dalla sottoscrizione del presente accordo i soggetti di seguito indicati erogheranno a Depurazioni Benacensi s.c.r.l., rispettivamente, le sotto riportate somme: - Garda Uno S.p.A.: Euro 18.352,00; - Azienda Gardesana Servizi S.p.A.: Euro 18.352,00; - Provincia di Mantova: Euro 18.352,00; - Provincia di Verona: Euro 18.352,00; - Comune di Peschiera del Garda: Euro 1.000,00; - Agenzia Interregionale per il Po: Euro 5.000,00; - Parco del Mincio: Euro 1.000,00; - Consorzio del Mincio: Euro 3.000,00. Le somme su indicate saranno utilizzate da Depurazioni Benacensi s.c.r.l. per conferire l’incarico di cui all’art.2 del presente accordo. La somma erogata sarà destinata esclusivamente a finanziare le spese concernenti strettamente lo studio di cui si tratta.
Oneri a carico delle Parti. Ciascuna istituzione scolastica garantirà la regolare funzionalità dei laboratori in cui si svolgerà l’attività. I docenti responsabili di laboratorio forniranno gli elementi concordati per valutare le attività e l’efficacia del processo formativo sia per gli studenti disabili che per gli studenti tutor. I docenti di laboratorio in occasione della prima lezione cureranno la parte dedicata alla sicurezza e ai comportamenti da tenere nel laboratorio in cui si svolge l’attività. Per ulteriori oneri si rinvia alla convenzione ed al Progetto Formativo riportati al punto 5.
Oneri a carico delle Parti. La ditta è tenuta: - ad eseguire i servizi oggetto dell’affidamento, con precisione, cura e diligenza utilizzando pratiche, cognizioni e strumenti idonei; - al rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro, di assistenza e previdenza, antinfortunistica, di imposte e tasse; - ad individuare nei confronti dei lavoratori condizioni retributive non inferiori a quelle risultanti dai C.C.N.L. di categoria; - ad evitare intralci all’attività sanitaria, assistenziale e tecnica del personale dipendente dell’ASUFC; L’ASUFC sarà esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro in cui dovessi incorrere il personale della ditta aggiudicataria, per qualsiasi causa, nell’esecuzione del servizio, intendendosi, a riguardo, che ogni eventuale onere è già compreso nel corrispettivo pattuito. La ditta risponderà, altresì, dei danni alle persone ed alle cose che dovessero derivare all’ASUFC per fatto della ditta medesima o dei suoi dipendenti nell’espletamento del servizio, sollevando l’ASUFC da qualsiasi responsabilità a riguardo. La ditta sarà, infine, responsabile del buon andamento del servizio affidato e degli oneri che dovessero eventualmente essere sopportati dall’ASUFC in conseguenza dell’inosservanza di obblighi facenti carico ad essa o al personale da esso dipendente.
Oneri a carico delle Parti. SEI TOSCANA si impegna a: Il COMUNE si impegna a tramettere a SEI TOSCANA:
Oneri a carico delle Parti. 1. Le Parti si danno reciprocamente atto che dallo svolgimento delle attività congiunte derivano a carico dell’IBACN oneri sopportati a esclusivo interesse dell’altra parte.
Oneri a carico delle Parti. I costi derivanti dall’attuazione della presente convenzione, per quanto il materiale di consumo saranno a carico del Comune, come dettagliati nella tabella seguente. Le risorse umane aggiuntive necessarie per l’attuazione della presente Convenzione saranno a carico dell’ARPA Piemonte. Si rappresenta come da tabella di seguito riportata il prospetto annuale degli oneri derivanti dalla presente convenzione: 2023 Spesa annua per materiale di consumo e per attività analitiche inerenti l’assicurazione di qualità del laboratorio: pari al costo sostenuto e documentato dall’ARPA e comunque per un importo non superiore ad € 20.000,00.* - Oneri per il personale - Manutenzione strumentazione in comodato d’uso - Iniziative di informazione ambientale presso 2024 2025 2026 *così come definito nella della precedente Convenzione tra il Comune di Trino e l’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale (ARPA) del Piemonte avente per oggetto <<l’ottimizzazione delle attivita’ di monitoraggio radiologico in relazione alla presenza dell’ex centrale nucleare “E. Fermi”>>.
Oneri a carico delle Parti. Il servizio verrà svolto nell’immobile di proprietà del commune di Rozzano, per la disponibilità dei quali il soggetto affidatario dovrà sostenere le spese di gestione ordinarie. Al Comune di Rozzano spettano le spese straordinarie di conduzione dell’immobile. Tutto il materiale d’arredo in uso nei locali dell’immobile denominato “Spazio Aurora” risultante da appsoito inventario controfirmato dalle parti verrà preso in carico dal soggetto affidatario che sarà responsabile del suo corretto impiego e manutenzione per tutta la durata della gestione dell’immobile.