ONERI A CARICO DELLE PARTI. 1. Le Parti si danno reciprocamente atto che dallo svolgimento delle attività congiunte derivano a carico della Regione oneri sopportati a esclusivo interesse dell’altra parte.
2. A mero titolo di rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento delle funzioni oggetto del presente Accordo di collaborazione, l’Ente Produttore si impegna a erogare alla Regione gli importi corrispondenti al mero reintegro dei costi vivi sopportati e specificamente imputabili alle voci di costo indicate nell’allegato “Calcolo del rimborso costi” parte integrante del presente Accordo.
3. L’importo previsto ai fini del rimborso delle spese sostenute ai sensi del comma precedente dovrà essere corrisposto a consuntivo dall’Ente produttore alla Xxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx dell’anno successivo alla data di effettiva attivazione delle funzioni di conservazione dei documenti informatici e per ogni anno successivo di vigenza del presente Accordo di collaborazione. Nel caso di servizi attivati in corso d’anno, i costi a rimborso saranno quantificati in relazione alle effettive mensilità di erogazione del servizio.
4. L’importo di cui al precedente comma 3 potrà essere aggiornato in accordo tra le Parti qualora la quantità di oggetti in conservazione si discosti significativamente nel tempo da quanto previsto nel predetto allegato.
5. L’Ente Produttore inoltre sosterrà tutti i costi di collegamento e di interfacciamento dei propri sistemi versanti con il sistema di conservazione digitale dei documenti informatici, gestito dalla Regione tramite il Servizio Polo Archivistico dell'Xxxxxx-Romagna.
ONERI A CARICO DELLE PARTI. 1. Con la sottoscrizione della presente Convenzione il Consorzio si impegna a:
a) trasmettere al Comune con modalità telematiche concordate che assicurino la sicurezza del trattamento dati: l’importo totale 1) degli avvisi di pagamento emessi pro rata e lo stato mensile delle morosità dei contribuenti TARI relativo agli avvisi di pagamento emessi; 2) degli avvisi di accertamenti emessi e lo stato mensile delle morosità dei contribuenti TARI relativo agli avvisi di accertamento emessi; 3) delle ingiunzioni fiscali emesse e delle dilazioni di pagamento concesse;
b) garantire chiarezza e trasparenza delle disposizioni tributarie: in base a quanto stabilito dalla legge n. 212/2000 e s.m.i. (c.d. “Statuto del Contribuente”). In particolare il Consorzio deve predisporre quanto necessario per assicurare l’effettiva conoscenza da parte del contribuente/utente degli atti a lui destinati, assumendo iniziative volte a garantire che i modelli di riscossione, le istruzioni e in generale ogni altra comunicazione siano messi a sua disposizione in tempi utili. Il Consorzio deve adoperarsi affinché i documenti e le istruzioni siano comprensibili e i contribuenti/utenti possano adempiere alle obbligazioni tributarie nel migliore dei modi, nelle forme meno costose e più agevoli. A tal fine tutti gli atti devono essere motivati con indicazione dei presupposti di fatto e di diritto che hanno determinato la decisione.
c) garantire l’utilizzo del proprio sistema informativo e l’avvalimento delle informazioni delle banche dati comunali, con pieno rispetto degli aspetti relativi alla sicurezza informatica, alla privacy, alla trasparenza, alla continuità operativa e alla tracciabilità delle operazioni;
d) realizzare, con cadenza concordata con il Comune, una indagine di customer satisfaction per rilevare il grado di soddisfazione degli utenti e le aree di criticità;
e) realizzazione e implementare un sito web nel quale pubblicare ogni notizia e informazione utile per l’utenza soprattutto con riferimento alle modalità di accesso telematico al Consorzio;
f) realizzare e implementare eventuali servizi on-line o interfacce applicative da mettere a disposizione dell’utenza in armonia con i sistemi di accesso e/o autenticazione dei portali del Comune;
g) consentire al Comune, sul proprio sistema informatico, accessi specifici funzionali sia al monitoraggio delle attività in corso sia all’estrazione periodica di flussi di dati e/o di altri elementi ritenuti utili a tale fine. Per le attiv...
ONERI A CARICO DELLE PARTI. Concorreranno al finanziamento dello studio oggetto del presente accordo Garda Uno S.p.A. nella misura di Euro 18.352,00, Azienda Gardesana Servizi S.p.A. nella misura di Euro 18.352,00, la Provincia di Mantova, nella misura di Euro 18.352,00, la Provincia di Verona nella misura di Euro 18.352,00, il Comune di Peschiera del Garda nella misura di Euro 1.000,00, l’Agenzia Interregionale per il Po nella misura di Euro 5.000,00, il Parco del Mincio nella misura di Euro 1.000,00, ed il Consorzio del Mincio nella misura di Euro 3.000,00. A tal fine, entro 1 mese dalla sottoscrizione del presente accordo i soggetti di seguito indicati erogheranno a Depurazioni Benacensi s.c.r.l., rispettivamente, le sotto riportate somme: - Garda Uno S.p.A.: Euro 18.352,00; - Azienda Gardesana Servizi S.p.A.: Euro 18.352,00; - Provincia di Mantova: Euro 18.352,00; - Provincia di Verona: Euro 18.352,00; - Comune di Peschiera del Garda: Euro 1.000,00; - Agenzia Interregionale per il Po: Euro 5.000,00; - Parco del Mincio: Euro 1.000,00; - Consorzio del Mincio: Euro 3.000,00. Le somme su indicate saranno utilizzate da Depurazioni Benacensi s.c.r.l. per conferire l’incarico di cui all’art.2 del presente accordo. La somma erogata sarà destinata esclusivamente a finanziare le spese concernenti strettamente lo studio di cui si tratta.
ONERI A CARICO DELLE PARTI. 1. Il presente Accordo di Collaborazione non comporta oneri a carico delle parti. Gli eventuali oneri saranno determinati nei singoli accordi attuativi di cui al precedente articolo 3, che individueranno la struttura organizzativa di ciascuna parte alla quale detti oneri saranno imputati, previa verifica della sussistenza e disponibilità dei corrispondenti fondi.
ONERI A CARICO DELLE PARTI. 1. La presente Convenzione quadro non comporta oneri a carico delle parti. Gli eventuali oneri saranno determinati nei singoli accordi attuativi di cui al precedente articolo 3, che individueranno la struttura organizzativa di ciascuna parte alla quale detti oneri saranno imputati, previa verifica della sussistenza e disponibilità dei corrispondenti fondi.
ONERI A CARICO DELLE PARTI. Per quanto non espressamente indicato nel presente atto, valgono le disposizioni del vigente regolamento comunale per la concessione in uso di immobili comunali nonché le norme del Codice Civile e le consuetudini locali in materia Art.
ONERI A CARICO DELLE PARTI. Con l'accettazione dell’incarico il professionista dichiara di avere le capacità tecniche ed i mezzi necessari per procedere all'esecuzione delle obbligazioni richieste dal Comune. L’incaricato si obbliga ad assumere su di sé ogni e qualsiasi responsabilità, sia in sede civile che penale, per danni che avessero a derivare per qualsiasi motivo - anche per causa di forza maggiore – a persone e/o cose derivanti dall’espletamento del servizio o dalle prestazioni inerenti comunque l’incarico di cui trattasi, tenendo sollevata l'Amministrazione da ogni conseguenza diretta o indiretta; a tal fine l’incaricato ha presentato copia di idonea polizza di Responsabilità Civile Professionale (indicare estremi polizza ) ai sensi del paragrafo 7 dell’Avviso di selezione prot. 85014/P del 30.11.2020 facente parte integrante del presente atto anche se non materialmente allegato. Il professionista si impegna a mantenere la suddetta copertura assicurativa per tutta la durata dell’incarico.
ONERI A CARICO DELLE PARTI. Il presente Accordo non comporta oneri a carico delle parti. Gli eventuali oneri potranno essere determinati nei singoli accordi attuativi di cui al precedente articolo 4, che individueranno la struttura organizzativa di ciascuna parte alla quale detti oneri saranno imputati, previa verifica della sussistenza e disponibilità dei corrispondenti fondi.
ONERI A CARICO DELLE PARTI. I costi derivanti dall’attuazione della presente convenzione, per quanto il materiale di consumo saranno a carico del Comune, come dettagliati nella tabella seguente. Le risorse umane aggiuntive necessarie per l’attuazione della presente Convenzione saranno a carico dell’ARPA Piemonte. Si rappresenta come da tabella di seguito riportata il prospetto annuale degli oneri derivanti dalla presente convenzione: 2023 Spesa annua per materiale di consumo e per attività analitiche inerenti l’assicurazione di qualità del laboratorio: pari al costo sostenuto e documentato dall’ARPA e comunque per un importo non superiore ad € 20.000,00.* - Oneri per il personale - Manutenzione strumentazione in comodato d’uso - Iniziative di informazione ambientale presso 2024 2025 2026 *così come definito nella della precedente Convenzione tra il Comune di Trino e l’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale (ARPA) del Piemonte avente per oggetto <<l’ottimizzazione delle attivita’ di monitoraggio radiologico in relazione alla presenza dell’ex centrale nucleare “E. Fermi”>>.
ONERI A CARICO DELLE PARTI. Concorreranno al finanziamento dello studio oggetto del presente accordo Garda Uno S.p.A. nella misura di Euro 18.352,00, Azienda Gardesana Servizi S.p.A. nella misura di Euro 18.352,00, la Provincia di Mantova, nella misura di Euro 18.352,00, la Provincia di Verona nella misura di Euro 18.352,00, il Comune di Peschiera del Garda nella misura di Euro 1.000,00, l’Agenzia Interregionale per il Po nella misura di Euro 5.000,00 (I.V.A. inclusa se dovuta), il Parco del Mincio nella misura di Euro 1.000,00, ed il Consorzio del Mincio nella misura di Euro 3.000,00. La somma erogata sarà destinata esclusivamente a finanziare le spese concernenti strettamente lo studio di cui si tratta.