Scioperi, sospensioni del Servizio. 1. In caso di sciopero dei propri dipendenti, il Tesoriere è tenuto a darne comunicazione scritta all’Ente in via preventiva e tempestiva, con un preavviso di minimo 24 ore, oltre che provvedere ad informare adeguatamente il pubblico. 2. Il Tesoriere è, altresì, tenuto ad assicurare un servizio ridotto limitatamente a situazioni di servizi programmati e non procrastinabili, onde evitare che la loro interruzione crei grave danno all’immagine dell’Amministrazione comunale. 3. Il Tesoriere può legittimamente sospendere o interrompere il servizio per un massimo di due giorni lavorativi senza assumere responsabilità alcuna, in caso di eventi dichiarati eccezionali e di seguito elencati tassativamente: - esigenze di ordine tecnico e cause di forza maggiore (guasti, manutenzioni, sostituzioni di apparecchiature ecc.); - ogni impedimento od ostacolo che non possa essere superato nemmeno con la diligenza professionale da parte del Tesoriere. Il Tesoriere avrà l'obbligo di comunicare tempestivamente all'Ente i fatti e le circostanze eccezionali e straordinarie impeditive delle prestazioni, ove possibile con un anticipo di almeno 5 (cinque) giorni. 4. Al di fuori dei casi sopra indicati, l'eventuale sospensione del servizio per decisione unilaterale del Tesoriere, anche nel caso in cui siano in atto controversie con l'Ente, costituisce grave inadempimento contrattuale e l'Ente, a sua discrezione, potrà risolvere anticipatamente il contratto, ai sensi del precedente articolo 26.
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Scioperi, sospensioni del Servizio. 1. In caso di sciopero dei propri dipendenti, il Tesoriere è tenuto a darne comunicazione scritta all’Ente in via preventiva e tempestiva, con un preavviso di minimo 24 ore, oltre che provvedere ad informare adeguatamente il pubblico.
2. Il Tesoriere è, altresì, tenuto ad assicurare un servizio ridotto limitatamente a situazioni di servizi programmati e non procrastinabili, onde evitare che la loro interruzione crei grave danno all’immagine dell’Amministrazione comunale.
3. Il Tesoriere può legittimamente sospendere o interrompere il servizio per un massimo di due 2 giorni lavorativi senza assumere responsabilità alcuna, in caso di eventi dichiarati eccezionali e di seguito elencati tassativamente: - esigenze di ordine tecnico e cause di forza maggiore (guasti, manutenzioni, sostituzioni di apparecchiature ecc.); - ogni impedimento od ostacolo che non possa essere superato nemmeno con la diligenza professionale da parte del Tesoriere. Il Tesoriere avrà l'obbligo di comunicare tempestivamente all'Ente i fatti e le circostanze eccezionali e straordinarie impeditive delle prestazioni, ove possibile con un anticipo di almeno 5 (cinque) giorni.
42. Al di fuori dei casi sopra indicati, indicati l'eventuale sospensione del servizio per decisione unilaterale del Tesoriere, anche nel caso in cui siano in atto controversie con l'Ente, costituisce grave inadempimento contrattuale e l'Ente, a sua discrezione, potrà risolvere anticipatamente il contratto, contratto ai sensi del precedente articolo successivo art. 26.
3. In caso di sciopero dei propri dipendenti il Tesoriere sarà tenuto a darne comunicazione scritta all'Ente in via preventiva e tempestiva, con un preavviso di minimo 24 ore, oltre che provvedere ad informare adeguatamente il pubblico.
4. Il Tesoriere sarà altresì tenuto ad assicurare un servizio ridotto limitatamente a situazioni di servizi programmati e non procrastinabili, onde evitare che l'interruzione crei grave danno all'immagine dell'Ente.
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Samples: Convenzione Per La Gestione Del Servizio Di Tesoreria Comunale
Scioperi, sospensioni del Servizio. 1. In caso di sciopero dei propri dipendenti, dipendenti il Tesoriere è tenuto a darne comunicazione scritta all’Ente alla Provincia in via preventiva e tempestiva, con un preavviso di minimo 24 ore, oltre che oltrechè provvedere ad informare adeguatamente il pubblico.
2. Il Tesoriere è, altresì, è altresì tenuto ad assicurare un servizio ridotto limitatamente a situazioni di servizi programmati e non procrastinabiliprocrastinabili e di servizi essenziali, onde evitare che la loro interruzione crei grave danno all’immagine dell’Amministrazione comunaledella Provincia.
3. Il Tesoriere può legittimamente sospendere o interrompere il servizio per un massimo di due 2 giorni lavorativi senza assumere responsabilità alcuna, in caso di eventi dichiarati eccezionali e di seguito elencati tassativamente: - esigenze -esigenze di ordine tecnico e cause di forza maggiore (guasti, ,manutenzioni, sostituzioni di apparecchiature ecc.); - ogni -ogni impedimento od ostacolo che non possa essere superato nemmeno con la diligenza professionale da parte del Tesoriere. Il Tesoriere avrà l'obbligo di comunicare tempestivamente all'Ente alla Provincia i fatti e le circostanze eccezionali e straordinarie impeditive delle prestazioni, ove possibile con un anticipo di almeno 5 (cinque) giornigiorni solari.
4. Al di fuori dei casi sopra indicati, indicati l'eventuale sospensione del servizio di Tesoreria per decisione unilaterale del Tesoriere, anche nel caso in cui siano in atto controversie con l'Entela Provincia, costituisce grave inadempimento contrattuale e l'Entela Provincia, a sua discrezione, potrà risolvere anticipatamente il contratto, ai sensi del precedente articolo 26.
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